XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Mercoledì 7 ottobre 2020

SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2020 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 239

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani (Seguito esame e rinvio) ... 244

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) ... 249

XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 7 ottobre 2020

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 104/2020 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, chiarisce preliminarmente che, dati i tempi rstretti a disposizione, nello svolgere la relazione si soffermerà, sinteticamente, sui soli profili di stretta competenza della Commissione XIII, rinviando per una disamina di maggiore dettaglio al dossier predisposto dagli uffici.
  Osserva quindi che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga. In particolare, il comma 8 concerne la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina fino ad ora vigente consentiva il riconoscimento del trattamento – in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda – per una durata massima di 90 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. La nuova disciplina di cui al comma 8 consente il riconoscimento del trattamento per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020 concorrono al raggiungimento del suddetto limite di durata. In merito, la circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che, nelle ipotesi in cui il trattamento già autorizzato per i periodi successivi al 12 luglio 2020 abbia una durata superiore a 50 giorni, esso si intende ridotto al limite suddetto di durata. Rammenta che le deroghe summenzionate concernono le norme – poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto – che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore. Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – già autorizzati, ovvero autorizzati in base al presente comma 8 – non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell'anno; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest'ultima specificazione è posta dal medesimo comma 8). La domanda di trattamento di cui al comma 8 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; qualora il termine così determinato sia anteriore al 30 settembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest'ultima data.
  L'articolo 10-bis reca disposizioni in materia di applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In particolare, si prevede che la disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative (comma 1). Gli obblighi contributivi derivanti da tale disciplina sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1 (comma 2). Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 3).
  L'articolo 42-bis reca la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
  L'articolo 50, ai commi 1-bis e 1-ter, incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020.
  L'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di erogare un contributo, a fondo perduto, a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari. Il Senato ha tra l'altro previsto, introducendo i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 58, l'estensione al 2021, per 0,5 milioni di euro, dell'incremento dell'indennità per il personale dell'ICQRF disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020 per l'anno 2020; ha inoltre soppresso – con l'inserimento del comma 8-quater – il
limite di 57 unità di personale aggiuntivo che l'ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019, pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa.
  L'articolo 58-bis istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di euro 20 mln per il 2020.
  L'articolo 58-ter modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico e contempla anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici «destinate alla produzione primaria» tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
  L'articolo 58-quater estende alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto dal decreto Rilancio cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti previsti per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue per il 2020 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.
  L'articolo 78-bis reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU). In particolare, si prevede l'applicazione retroattiva dell'equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola (comma 1); si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali (comma 2); si prevede infine che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola (comma 3).
  L'articolo 106 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.
  Ciò premesso, nell'esprimere apprezzamento per i contenuti del decreto-legge in esame, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) osservato che il decreto-legge in esame è immodificabile, data l'imminente scadenza del suo termine di conversione, e che la Commissione viene di fatto provata della possibilità di formulare osservazioni e condizioni, ritiene che la discussione odierna sia del tutto fine a se stessa e che sarebbe stato, pertanto, più coerente rinunciare alla stessa possibilità di esprimere il parere.
  Con riferimento al merito del decreto-legge, rileva che alcune misure in esso contenute non solo non favoriscono il settore agricolo e della pesca, ma, al contrario, lo penalizzano. Si sofferma, a tale riguardo, sul pesante aumento dei canoni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che a suo avviso è stato approvato sotto silenzio al Senato e probabilmente con una scarsa attenzione da parte del Ministero delle politiche agricole. Sottolinea che tale modifica avrà gravi ripercussioni sui pescatori i quali si ritroveranno a pagare un canone maggiorato di cinque volte rispetto all'attuale per l'esercizio dell'attività di pesca che, in quanto attività lavorativa, andava invece agevolata.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) stigmatizza che nella predisposizione dei contenuti dell'ennesimo decreto-legge al quale il Governo ha fatto ricorso per gestire la fase emergenziale non sia stato nemmeno chiesto alle opposizioni di dare un contributo. Lamenta inoltre il fatto che, essendo stato trasmesso dal Senato nella tarda serata di ieri, ad appena una settimana dal termine di conversione in legge, il decreto-legge è di fatto immodificabile rendendo un esercizio puramente di forma l'espressione del parere da parte della Commissione.
  Sul piano del merito, sottolinea che nel provvedimento mancano disposizioni in materia di voucher, nonostante le associazioni agricole richiedano da tempo contratti più snelli e una disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura, misure a tutela dei cosiddetti corridoi verdi che sono essenziali per il transito di manodopera stagionale, nonché disposizioni volte a semplificare il sistema di erogazione dei bonus, eccessivamente burocratizzato, e della cassaintegrazione di cui è ancora in attesa mezzo milione di lavoratori. Lamenta inoltre l'assenza nel decreto-legge in esame di disposizioni relative alla plastic tax, che rischia di produrre un ingente danno al mercato agroalimentare, e sul rinnovo della moratoria delle cartelle esattoriali.
  Preannuncia pertanto che il suo gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Martina LOSS (LEGA) osserva che nel decreto-legge in esame, che si caratterizza per l'ampiezza dei contenuti, alcune disposizioni rappresentano delle elargizioni a favore di alcune piccole realtà imprenditoriali mentre altre mettono in discussione aspetti di dettaglio, che tuttavia rivestono una certa importanza. Si riferisce, a titolo di esempio, all'abrogazione della lettera a) dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 313 del 2004, disposta dall'articolo 58-ter, per effetto della quale la pratica del nomadismo viene esonerata dall'accertamento sanitario degli alveari in movimento con la conseguenza, segnalata dalla stessa Federazione dei apicoltori, che tutte le malattie delle api si potranno diffondere da contesti regionali, magari circoscritti, all'intero territorio nazionale. Ricordato che tutte le associazioni degli apicoltori si sono sempre schierate a difesa dell'estremo rigore nel controllo dello stato di salute degli alveari itineranti, ritiene inaccettabile oltreché dannosa, l'eliminazione di qualsiasi obbligo di procedura sanitaria di controllo degli alveari itineranti.
  Dichiara, pertanto, la contrarietà della Lega al provvedimento in esame, preannunciando quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  Raffaele NEVI (FI) osserva, in primo luogo, che nel provvedimento d'urgenza in esame viene destinata all'agricoltura soltanto una piccola parte delle risorse finanziarie a disposizione nell'attuale fase di emergenza. Stigmatizza l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione – criticato peraltro dal MoVimento 5 Stelle nella precedente legislatura – e la prassi, a suo avviso ormai consolidata, del monocameralismo di fatto nel quale la Camera si trova a ratificare il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento.
  Ritenuto che il comparto agricolo non meriti tale superficialità nell'esame dei provvedimenti, ricorda che la Commissione Agricoltura ha sempre lavorato con spirito di collaborazione tra tutti i gruppi per elaborare proposte utili al comparto ma che, tuttavia, finora sia stato possibile approvare soltanto atti di indirizzo e mai interventi normativi. Esprime quindi la frustrazione del gruppo Forza Italia per lo scenario che si è ormai delineato di totale esautorazione di un ramo del Parlamento, al quale ritiene urgente che la maggioranza ponga fine per restituire dignità al Parlamento.

  Marzio LIUNI (LEGA) ritiene che la prassi seguita dall'attuale maggioranza nei tempi e nelle modalità di esame dei provvedimenti d'urgenza, come quello in esame, non tenga affatto conto del bicameralismo perfetto introdotto dai Padri costituenti, privando di fatto un ramo del Parlamento della possibilità di migliorare un testo di legge.
  Sul piano dei contenuti, osserva che nel decreto-legge in esame sono contenute disposizioni che in realtà, invece di prevedere efficaci interventi a sostegno del settore, sprecano le poche risorse che sono state destinate al comparto agricolo. Si sofferma, a tal riguardo, in particolare sul Fondo per la ristorazione istituito dall'articolo 58 presso il MIPAAF e dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato e cha hanno acquistato prodotti di filiere alimentari agricole e alimentari anche DOP e IGP. Sottolinea, a tale proposito, che essendo il Fondo istituito per l'anno 2020, probabilmente non vi sarà nemmeno il tempo sufficiente per attivare gli strumenti necessari a garantire la concreta operatività del Fondo e che i 600 milioni di euro a disposizione avrebbero dovuti essere destinati dal MIPAAF, molto più opportunamente, ai coltivatori e ai produttori, invece che ai ristoratori.
  Come già dichiarato in altre occasioni, ritiene dunque di dover ribadire che a suo avviso la Ministra Bellanova non è all'altezza del compito che le è stato assegnato e manifesta preoccupazione per le modalità con le quali saranno spesi gli oltre 200 miliardi di euro che saranno assegnati all'Italia con il Recovery Fund non ritenendo la Ministra Bellanova capace di battersi per ottenere fondi per il comparto agricolo.

  Cosimo Maria FERRI (IV) reputa ingeneroso il giudizio espresso dall'onorevole Liuni sull'operato della Ministra Bellanova, della quale sottolinea la serietà. Osserva che tra i beneficiari del Fondo per la filiera della ristorazione vi sono anche gli agriturismi nei quali si esercita l'attività di ristorazione e che il Fondo è volto a sostenere coloro che hanno acquistato prodotti che valorizzano la materia prima del territorio.
  Ritiene che talune disposizioni del decreto-legge possano essere migliorate attraverso la presentazione di ordini del giorno d'indirizzo al Governo che auspica siano accolti dall'Esecutivo. A testimonianza dell'onestà intellettuale della maggioranza, fa presente che il Comitato per la legislazione del quale è componente ha poc'anzi approvato all'unanimità un parere nel quale, pur dopo aver richiamato numerosi precedenti, si stigmatizza la ristrettezza dei tempi a disposizione della Camera nell'esaminare il decreto-legge in titolo, segnalando la necessità, evidenziata dalla Corte Costituzionale, di garantire un esame effettivo e compiuto dei decreti-legge da parte dei due rami del Parlamento.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, pur esulando dal suo ruolo di relatrice, con spirito collaborativo e dimostrando sensibilità nei confronti di tutti i colleghi, riconosce la ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione si trova a dover esprimere il parere sul testo in esame. Osserva, tuttavia, che al Senato la Commissione Agricoltura presieduta dal senatore Vallardi della Lega abbia potuto formulare rilievi che sono stati poi accolti recependo emendamenti presentati dalle opposizioni, a testimonianza del fatto che si è comunque mantenuto lo spirito collaborativo fra tutti i gruppi dei quali alcuni colleghi hanno lamentato il venir meno.
  In relazione alla questione relativa alla pesca sollevata dall'onorevole Viviani, ritiene che il testo unificato sul settore ittico che è all'esame della Commissione possa andare incontro a molteplici richieste avanzate dal comparto.

  Marzio LIUNI (LEGA) con riferimento alle considerazioni svolte dall'onorevole Ferri, ribadisce che il Fondo per la filiera della ristorazione lascia privi di un sostegno economico i produttori di DOP e IGP che durante il periodo del lockdown, a causa della chiusura dei ristoranti, non hanno potuto vendere i loro prodotti freschi. Ribadisce quindi che occorreva destinare i 600 milioni di euro agli agricoltori e non ai trasformatori.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 15.35.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso ha dato conto dell'ammissibilità di tutte le 112 proposte emendative presentate al testo unificato in esame. Avvisa che nella seduta odierna avrà pertanto luogo l'esame degli emendamenti che sono in distribuzione.
  Comunica che i seguenti emendamenti sono stati ritirati dai rispettivi presentatori: Galizia 3.2, Lombardo 5.7, Galizia 5.5, Gagnarli 5.01, Gadda 5.02, Gagnarli 6.2, Incerti 8.2, Gagnarli 9.4.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) relatore, anche a nome del presidente e relatore Gallinella, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Benedetti 2.6; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 2.3 e 2.2; invita al ritiro dell'emendamento Nevi 2.7; esprime parere favorevole sull'emendamento Spena 2.8 ed esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Manzato 2.11, purché sia riformulato in termini analoghi all'emendamento Spena 2.8. Invita al ritiro dell'emendamento Cenni 2.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.4 e Gagnarli 2.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Fasano 2.9 purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), mentre invita al ritiro dell'emendamento Ripani 2. 10.
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Gagnarli 3.9 e invita al ritiro degli emendamenti Cenni 3.1, Sandra Savino 3.6, Manzato 3.8, Benedetti 3.3, nonché degli identici Fasano 3.7 e Benedetti 3.4, in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gagnarli 3.9. Nell'esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caon 3.02, fa presente tuttavia che lo stesso sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, dei quali intende comunque proporre una riformulazione.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, dà la parola al sottosegretario L'Abbate per acquisire l'orientamento del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE anche in considerazione dell'articolo 10-bis inserito dal Senato nel decreto-legge n. 104 del 2020, attualmente all'esame della Camera, relativo all'applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958, si dichiara a favore del mantenimento del testo originario dell'articolo 4, che non pregiudica la libertà di scelta del pescatore in ordine al regime previdenziale del quale beneficiare, invitando al ritiro degli emendamenti ad esso riferiti.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA), relatore, anche tenuto conto del parere espresso dal Governo, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 4, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Incerti 4.2 e Manzato 4.7, dell'emendamento Lombardo 4.1, degli identici emendamenti Benedetti 4.4, Nevi 4.5 e Manzato 4.6, dell'emendamento Anna Lisa Baroni 4.8 e Benedetti 4.3. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02 (vedi allegato).
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Manzato 5.12 e Nevi 5.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 5.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Spena 5.11, Cimino 5.4, Incerti 5.2 e Cimino 5.6. Esprime parere favorevole, purché siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9 (vedi allegato), mentre invita al ritiro dell'emendamento Ciaburro 5.8.
  Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Incerti 6.1, nonché degli identici emendamenti Caretta 6.3, Fasano 6.4 e Manzato 6.5.
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Manzato 8.6, Benedetti 8.3 e Nevi 8.5; mentre esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Incerti 8.1 (vedi allegato). Esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 8.4, purché sia riformulato come articolo aggiuntivo nel medesimo testo di cui agli identici articoli aggiuntivi Lombardo 8.01, Fasano 8.03 e Manzato 8.04, sui quali esprime parere favorevole.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Nevi 9.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Incerti 9.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) ed esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Galizia 9.2, Benedetti 9.5, Caon 9.7 e Manzato 9.10, a condizione che siano riformulati in un testo identico all'emendamento Incerti, come riformulato (vedi allegato). Invita al ritiro degli emendamenti Galizia 9.3 e Caon 9.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caon 9.8.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Caretta 10.2, Benedetti 10.3 e Nevi 10.4, nonché dell'emendamento Nevi 10.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sandra Savino 10.6 e invita al ritiro dell'emendamento Incerti 10.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cassese 10.01 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Incerti 10.02, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'articolo aggiuntivo Cassese 10.01.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Incerti 11.1, mentre invita al ritiro dell'emendamento Gagnarli 11.2, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Incerti 11.1.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Anna Lisa Baroni 12.1.
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 13.03 e invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Incerti 13.02 e 13.01, in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 13.03.
  Propone poi di accantonare le proposte emendative presentate all'articolo 14 concernenti i criteri per il riparto dell'incremento annuo di tonno rosso. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Manzato 14.01.
  In relazione alle proposte emendative presentate all'articolo 15, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Incerti 15.07 e Spena 15.020; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Incerti 15.06 e Gagnarli 15.09, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cassese 15.012 e Incerti 15.05, mentre invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 15.011, Incerti 15.04 e Manzato 15.016, nonché degli articoli aggiuntivi Incerti 15.018, Spena 15.019, degli identici articoli aggiuntivi Cassese 15.010 e Incerti 15.03, nonché dell'articolo aggiuntivo Fasano 15.021, in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fasano 2.9, come riformulato (vedi allegato). Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Cenni 15.02, Gagnarli 15.013 e Manzato 15.015.

  Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme ai relatori.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Cenni 1.1 proposta dai relatori.

  La Commissione, approva l'emendamento Cenni 1.1, come riformulato (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.
  Avverte quindi che la presentatrice ha ritirato l'emendamento Benedetti 2.6.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Cenni 2.3 e 2.2 (vedi allegato), indi respinge l'emendamento Nevi 2.7.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che i presentatori dell'emendamento Manzato 2.11 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione approva gli emendamenti Spena 2.8 e Manzato 2.11, quest'ultimo riformulato in identico testo all'emendamento Spena 2.8.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Cenni 2.1 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 2.4 e Gagnarli 2.5, come riformulati e l'emendamento Fasano 2.9, nel testo riformulato (vedi allegato), indi respinge l'emendamento Ripani 2.10.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

  La Commissione approva l'emendamento Gagnarli 3.9 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gagnarli 3.9, gli emendamenti Cenni 3.1, gli identici Galizia 3.2 e Sandra Savino 3.6, gli emendamenti Manzato 3.8, Benedetti 3.3, nonchè gli identici Fasano 3.7 e Benedetti 3.4 non saranno posti in votazione. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Caon 3.02 non sarà posto in votazione, in quanto sostanzialmente assorbito dalla riformulazione degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, proposta dai relatori. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, avverte che sono state ritirate dai presentatori le identiche proposte emendative Incerti 4.2 e Manzato 4.7, nonché gli emendamenti Lombardo 4.1, Manzato 4.6, Annalisa Baroni 4.8 e Benedetti 4.3. Avverte infine che i presentatori degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Benedetti 4.4 e Nevi 4.5 e approva gli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, nel testo riformulato (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, come riformulati, sono assorbite le proposte emendative Caon 3.02, Galizia 9.3 e Caon 9.9.
  Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, avverte che le proposte emendative Manzato 5.12, Lombardo 5.7 e Nevi 5.10 sono state ritirate dai presentatori.
  Prende atto altresì che i presentatori dell'emendamento Cenni 5.1 e degli identici emendamenti Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 5.1, come riformulato, Spena 5.11, Cimino 5.4, Incerti 5.2, Cimino 5.6, nonché gli identici emendamenti Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9, come riformulati (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, avverte che gli emendamenti Incerti 6.1 e Manzato 6.5 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Caretta 6.3 e Fasano 6.4.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, avverte che gli emendamenti Manzato 8.6, Benedetti 8.3 e Nevi 8.5 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte inoltre che i presentatori degli emendamenti Incerti 8.1 e Benedetti 8.4 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Incerti 8.1, come riformulato, nonché l'emendamento Benedetti 8.4, nel testo riformulato dai relatori, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lombardo 8.01, Fasano 8.03 e Manzato 8.04 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, avverte che l'emendamento Nevi 9.6 è stato ritirato dai presentatori. Avverte inoltre che i presentatori dell'emendamento Incerti 9.1 e degli identici emendamenti Benedetti 9.5, Caon 9.7 e Manzato 9.10 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Incerti 9.1 e gli emendamenti Galizia 9.2, Benedetti 9.5, Caon 9.7 e Manzato 9.10, come riformulati in identico testo (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Galizia 9.3 non sarà posto in votazione in quanto assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, come riformulati.

  La Commissione approva l'emendamento Caon 9.8 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Caon 9.9 risulta assorbito dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02 come riformulati. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, avverte che gli emendamenti Nevi 10.5 e Cenni 10.1 sono stati ritirati dai presentatori e che la presentatrice dell'articolo aggiuntivo Incerti 10.02 ha accettato la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caretta 10.2, Benedetti 10.3 e Nevi 10.4; indi approva le proposte emendative Sandra Savino 10.6, Cassese 10.01 e Incerti 10.02, come riformulato in testo identico all'articolo aggiuntivo Cassese 10.01 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

  La Commissione approva l'emendamento Incerti 11.1 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Incerti 11.1, l'emendamento Gagnarli 11.2 risulta assorbito. Avverte quindi che la Commissione passerà ora all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 12.

  La Commissione approva l'emendamento Annalisa Baroni 12.1 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

  La Commissione approva la proposta emendativa Gagnarli 13.03 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta emendativa Gagnarli 13.03, risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Incerti 13.02 e 13.01. Fa presente quindi che le proposte emendative riferite all'articolo 14 si intendono accantonate e che l'articolo aggiuntivo Manzato 14.01 è stato ritirato dai presentatori. Avvisa pertanto che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15. A tale riguardo, comunica che gli identici articoli aggiuntivi Incerti 15.07 e Spena 15.020, gli identici articoli aggiuntivi Cassese 15.010 e Incerti 15.03, nonché l'articolo aggiuntivo Fasano 15.021 sono stati ritirati dai presentatori. Comunica infine che le onorevoli Incerti e Gagnarli hanno accettato la riformulazione dei rispettivi articoli aggiuntivi 15.06 e 15.09 proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Incerti 15.06 e Gagnarli 15.09, come riformulati in identico testo, indi approva gli identici articoli aggiuntivi Cassese 15.012 e Incerti 15.05 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 15.011, Incerti 15.04 e Manzato 15.016, nonché gli articoli aggiuntivi Incerti 15.018 e Spena 15.019 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fasano 2.9, come riformulato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Cenni 15.02, Gagnarli 15.013 e Manzato 15.015 (vedi allegato).

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

XIII Commissione - mercoledì 7 ottobre 2020

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro, C. 1636 Viviani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: disposizioni volte a aggiungere le seguenti: sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura e.
1. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e semplificare l'accesso ai finanziamenti.
2. 3. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: generazionale, aggiungere le seguenti: e favorire l'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca.
2. 2. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2 lettera f) dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: mediterranea e oceanica.
*2. 8. Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.
*2. 11. (Nuova formulazione) Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.
*2. 4. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*2. 5. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto.
2.9 (Nuova formulazione) Fasano, Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

  1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa non superiore a 30 milioni di euro annui, a decorrere dal1o luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della citata legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca per la cui copertura è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
   3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
   4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lovecchio, Galizia, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 4.

  Aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

  1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le parole: «e delle acque interne».
  5. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis) «le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
*4. 01. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*4. 02. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e la nascita di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un'ottica di economia circolare;
   b) al comma 2 dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   «f-bis) progetti rivolti alla salvaguardia dell’habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
   f-ter) progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo la relazione con esistenti realtà di agriturismo;
   f-quater) progetti rivolti alla creazione di marchi ed all'ottenimento delle certificazioni da parte delle imprese per la sostenibilità di una pesca selettiva certificata volta alla qualità e valorizzazione del pescato italiano;».
5. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: accorciamento e.
5. 11. Spena, Caon, Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Fasano.

  Al comma 2, alla lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: e per una corretta conduzione della navigazione.
5. 4. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione.
5. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica.
5. 6. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
*5. 3. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*5. 9. (Nuova formulazione) Gadda, Scoma.

ART. 8.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: società con la seguente: impresa.
8. 1. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti atta attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
*8. 4. (Nuova formulazione) Benedetti.
*8. 01. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*8. 03. Fasano, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
*8. 04. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 9.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
*9. 1.  (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*9. 2. (Nuova formulazione) Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*9. 5. (Nuova formulazione) Benedetti.
*9. 7. (Nuova formulazione) Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
*9. 10. (Nuova formulazione) Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

  Al comma 3, capoverso lettera g), sopprimere la parola: prevalentemente.
9. 8. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole:, ivi comprese le relative sanzioni.
10. 6. Sandra Savino, Nevi, Caon, Fasano, Spena, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati attraverso esercizi dell'horeca)

  1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, nonché catering possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere degli elementi grafici ed alla lingua usata.
*10. 01. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*10. 02. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca».
11. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 12.

  Al comma 1 dopo le parole: aree demaniali marittime aggiungere le seguenti: lacuali e fluviali.
12. 1. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Spena.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

  «1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
  2. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni inerenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
  3. La Commissione consultiva locale è composta da:
   a) il capo del compartimento marittimo;
   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
   d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
   e) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
   f) fino a 2 rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
   g) fino a 2 rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
   h) fino a 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
   j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
   k) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

  4. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
  5. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
  6. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio.
  7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
  8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali, competenti per territorio, di altre istituzioni nazionali o territoriali, nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
  9. Il funzionamento del Commissione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
   b) allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle norme eurounitarie;

   c) alla tutela del consumatore, in termini di tracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle Politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, pubblici e privati, riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che riferisce le valutazioni conclusive al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione del CNR, CREA e ISPRA;
   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
   d) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   e) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
   f) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
   g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
   h) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta, oneri per il bilancio dello Stato.
13. 03. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019)

  1. Il comma 2, dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
  «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito per imprese agricole e della pesca nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
*15. 06. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
*15. 09. (Nuova formulazione) Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
*15. 012. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*15. 05. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura»;
   b) al comma 1 dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
   «h) azioni per incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
   i) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»;

   c) al comma 2 dopo le parole: «prodotti agricoli» sono aggiunte le seguenti: «della pesca e dell'acquacoltura».
15. 02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita,
come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) è la Lithophaga lithophaga l'ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».
15. 013. Gagnarli, Galizia, Maglione, Cillis, Cadeddu, Cassese, Parentela, Cimino, Pignatone, Lovecchio, Del Sesto, Alberto Manca, Lombardo, Marzana.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250».

  Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «, 12 e 15-bis» e le parole: «65,5 milioni» con le seguenti: «66,5 milioni»;
   b) alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: «61,5 milioni» con le seguenti: «62,5 milioni».
15. 015. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.