I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
Sull'ordine dei lavori ... 24
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica. C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato (Seguito esame e conclusione) ... 25
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 28
ALLEGATO (Testo unificato adottato come base) ... 33
Sui lavori della Commissione ... 32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 6 ottobre 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.
SEDE REFERENTE
Martedì 6 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 15.
Sull'ordine dei lavori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si procederà a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima l'esame del provvedimento dopo l'esame della proposta di legge costituzionale C. 1511-C. 1647-C. 1826-C. 1873-B, recante Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, per passare poi all'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi e, quindi, all'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta di esame i relatori hanno illustrato il contenuto della proposta di legge, fa presente che essa, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
In tale contesto il provvedimento, che è stato approvato, in prima deliberazione, dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 in identico testo, sarà ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento, il quale prevede che, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.
Segnala inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha previsto l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la seduta di martedì 13 ottobre prossimo.
Avverte quindi, che, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna si procederà alla votazione sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, considerato il consenso sostanzialmente registrato tra i gruppi in sede di prima deliberazione della proposta di legge – fatta eccezione per taluni obiezioni sollevate da singoli parlamentari – ritiene sia opportuno concludere positivamente l’iter di esame, approvando una riforma costituzionale che ritiene importante.
Nel merito considera giusto rimuovere certi elementi di diversità tra Camera e Senato, laddove essi siano irragionevoli, come nel caso di specie, ricordando che anche in passato, in presenza di tale irragionevolezza, si è intervenuti a rendere omogenee le due Camere, ad esempio, per quanto riguarda la durata della legislatura o il contenuto di talune norme regolamentari riguardanti il voto di astensione. Ritiene infatti che l'esclusione dal voto di ben sette classi di età sia un caso unico nel panorama dei Paesi democratici, essendo in gioco il rispetto di un principio fondamentale legato al suffragio universale. Fa notare che, su tale aspetto, una diversità di impostazione poteva avere una sua ragione in altre epoche – ovvero quando il limite di età era più elevato e minori le classi di età escluse, considerata peraltro la maggiore omogeneità nell'espressione del voto tra padri e figli nel contesto familiare – ma non nel periodo storico attuale, tenuto conto che si rischierebbe di escludere dalla partecipazione al voto, senza alcuna valida ragione, un gran numero di giovani dalla diversa impostazione mentale.
Francesco Paolo SISTO (FI) prende atto del fatto che il relatore Ceccanti, modificando talune posizioni espresse nel passato, convenga sulla necessità di mantenere elementi di differenziazione tra le due Camere. Rileva come, qualora non venissero mantenute specifiche peculiarità di ciascuna Camera, il bicameralismo diverrebbe privo di senso. Osserva, tuttavia, come le valutazioni circa la ragionevolezza di determinate previsioni non possano essere univoche, rilevando, al riguardo, come la documentazione predisposta dagli uffici sul provvedimento, per il cui lavoro esprime il proprio apprezzamento, evidenzi che gli elettori della Camera sono circa 46 milioni e quelli del Senato circa 42 milioni e ritenendo che tale assetto sia equilibrato, anche in considerazione del fatto che si elegge un numero di senatori pari alla metà dei deputati. Non comprende, pertanto, per quale motivo si voglia intervenire su questo equilibrio uniformando l'elettorato attivo per le due Camere. Ritiene che la previsione di corpi elettorali diversi risponda a una logica ben precisa, nell'ottica del bicameralismo differenziato, e che la valorizzazione delle differenze costituisca una caratteristica della democrazia. Giudica non pertinente il richiamo alla diversa durata del mandato delle due Camere, originariamente prevista dalla Costituzione, in quanto la decisione di uniformare la predetta durata rispondeva allo scopo di favorire il raggiungimento di equilibri politici stabili.
Ritiene che il provvedimento in esame vada letto in modo sistematico, prendendo in considerazione anche la proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, anch'essa destinata, a suo avviso, a generare confusione e anch'essa parte di un disegno che si traduce in un vero e proprio attacco alla Costituzione. Denuncia infatti come sia in atto il tentativo di «decostituzionalizzare» il bicameralismo differenziato, che si accompagna alla previsione di un meccanismo di elezione dei senatori rimesso all'arbitrio del legislatore. Ritiene che tale disegno celi la volontà del Partito democratico di rendere la Camera e il Senato identici, recuperando così lo spirito della proposta di revisione costituzionale del Governo Renzi, respinta dal corpo elettorale, volta a introdurre un monocameralismo di fatto. Si stupisce del fatto che il Movimento 5 Stelle si presti al tentativo di riproporre i contenuti di una proposta di revisione costituzionale bocciata dagli italiani e ritiene che tale atteggiamento risponda a logiche politiche interne alla maggioranza.
Stigmatizza, inoltre, il fatto che si spacci come una proposta rispondente a una sorta di diritto naturale quella che è in realtà la volontà di gabbare il voto popolare per motivi politici contingenti, nell'ambito di un disegno complessivo nel quale si iscrivono anche la proposta C. 2238 Fornaro e la proposta di introduzione di un confuso sistema elettorale proporzionale. Ritiene dunque che la ratio della proposta in esame sia quella di aprire il Senato a un elettorato ritenuto più vicino alla parte politica che la propone, alterando gli originari equilibri costituzionali che prevedevano una sorta di «Camera dei saggi», che svolgesse anche funzioni di controllo nei confronti della Camera dei deputati, il che giustificava la previsione di un minor numero di componenti.
Stigmatizza con forza, a nome del gruppo di Forza Italia, un provvedimento che, a suo avviso, persegue quale unico obiettivo un livellamento delle previsioni costituzionali che elimini ogni differenza e ritiene inaccettabile che tale provvedimento venga esaminato e discusso in modo frettoloso.
Marco DI MAIO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire positivamente sul provvedimento in esame, ritenendo che sia giusto dare seguito a tale riforma, essendo giunti ad una fase conclusiva che non ammette più modifiche.
Ricorda che il suo gruppo, nel corso dell’iter di esame al Senato ha lamentato il fatto che dal testo è stato espunta la parte che equiparava Camera e Senato anche sotto il profilo dell'elettorato passivo, ritenendo che tale fattore di omogeneità fosse invece importante ai fini di una maggiore rappresentatività dei cittadini.
Nel giudicare con favore la scelta di estendere ai diciottenni la possibilità di votare per l'elezione del Senato della Repubblica, e nel ribadire la necessità di intervenire anche sotto il profilo dell'elettorato passivo, ritiene giusto operare una differenziazione di Camera e Senato, ma solo per quanto riguarda le loro funzioni, non certo in relazione alla loro rappresentatività. In tal senso, reputa opportuno riprendere il lavoro di riforma costituzionale, già avviato nella precedente Legislatura, che era appunto rivolto al superamento del bicameralismo perfetto e che proponeva anche una diversa ripartizione delle competenze tra Regioni e Stato centrale. Al riguardo, ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito, ricorda che il gruppo di Forza Italia – il deputato Sisto, in particolare nella sua qualità di Presidente pro tempore della Commissione – collaborarono inizialmente, nella scorsa Legislatura, all'elaborazione di quella riforma, pur distanziandosene successivamente per successive mutazioni dell'orientamento politico legate all'elezione del Presidente della Repubblica.
Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) esprime apprezzamento per l'attenzione, manifestata dal relatore Ceccanti, all'esigenza di assicurare il pieno godimento dei diritti politici da parte dei cittadini di tutte le età, ritenendo tuttavia non ragionevole prevedere che l'elettorato attivo del Senato coincida con quello della Camera, atteso il fatto che il Senato medesimo è composto della metà dei componenti della Camera e che l'elettorato passivo è comunque differenziato.
Osserva come sia stata preannunciata, da parte del Partito democratico, una proposta di legge costituzionale volta a rivedere il bicameralismo nel suo complesso e ritiene che tale proposta possa costituire un buon punto di partenza per una riforma costituzionale effettiva, anziché false rivoluzioni epocali. Ritiene, pertanto, opportuno che il confronto si sviluppi a partire da tale proposta complessiva, nell'ambito della quale potrà essere affrontato anche il tema oggetto della proposta di legge costituzionale in esame.
Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che la maggioranza continua ad apportare, in modo farraginoso e disorganico, correttivi alla riforma costituzionale relativa alla riduzione numero dei parlamentari, che appare inadeguata e dannosa.
Giudica dunque opportuno avviare un lavoro più organico e razionale di riforme che, recuperando lo spirito dei padri costituenti, persegua realmente la finalità di ammodernare il sistema legislativo delineato dalla Costituzione in modo più corretto ed efficace.
Federico FORNARO (LEU) dichiara con convinzione il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, ritenendo che l'equiparazione dell'elettorato attivo delle due Camere costituisca una scelta di modernizzazione non più rinviabile.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea con forza la necessità di avviare una seria riflessione sulle riforme costituzionali, proponendo una visione d'insieme organica e ampia, recuperando le riflessioni importanti svolte – anche sui temi dell'elettorato attivo e passivo – in sede di lavori preparatori dai padri costituenti.
Ritiene, invece, che ora si stia svolgendo una discussione frettolosa e settoriale, che non tiene conto di alcuna valutazione al riguardo e che rischia di condurre ad una modifica della Costituzione superficiale e avulsa dal contesto sociale.
Vittoria BALDINO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, sottolineando come il contenuto del provvedimento sia pienamente coerente con le posizioni sostenute dal Movimento 5 Stelle in materia di riforme costituzionali e come la sua approvazione contribuirà al rafforzamento del ruolo del Parlamento. Evidenzia, infatti, come il Movimento 5 Stelle sostenga la necessità di accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari con strumenti volti a favorire la partecipazione alla vita pubblica, e cita al riguardo anche l'opportunità di introdurre il voto di preferenza in sede di revisione della legge elettorale.
Francesco Paolo SISTO (FI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Marco Di Maio, fa notare che il fatto stesso di rievocare una riforma costituzionale promossa nella passata Legislatura e bocciata sonoramente dai cittadini, al fine di giustificare l'adesione all'intervento in oggetto, dimostra la povertà di contenuto del provvedimento in esame e il tentativo di risuscitare quel progetto politico rivelatosi assolutamente perdente; ricorda, peraltro, che nella scorsa Legislatura il gruppo di Forza Italia votò con convinzione contro la riforma costituzione promossa dal Governo Renzi, in quanto ne venne mutata sostanzialmente l'impostazione iniziale.
Riferendosi agli interventi di riforma elaborati nella corrente Legislatura, ritiene si sia di fronte a un tentativo forzato, da parte della maggioranza, di mettere insieme i diversi pezzi di un mosaico, per mere convenienze politiche, con il rischio di attentare all'integrità della Costituzione.
Rivolgendosi poi alla deputata Baldino, fa notare che le sue affermazioni di apertura rispetto all'introduzione del sistema delle preferenze nell'ambito della legge elettorale dimostrano che vi è una grande contraddizione in seno alla maggioranza anche su temi rilevanti.
Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo gruppo, valutando negativamente il disegno complessivo di riforma elaborato dalla maggioranza, che appare volto ad intaccare i principi fondamentali della Costituzione, riservandosi comunque di valutare in concreto se vi sarà un effettivo apertura della maggioranza – ad esempio sul tema della legge elettorale e delle preferenze – in direzione di una linea maggiormente rispettosa dei principi costituzionali, eventualità su cui nutre molti dubbi, considerate le diversità di vedute del Partito democratico su certi argomenti.
La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, Ceccanti e Corneli, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.10.
Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che, in qualità di relatore, nella seduta del 16 luglio scorso ha formulato una proposta di testo unificato, provvedendo quindi a riformulare tale proposta nella seduta del 30 settembre scorso; avverte quindi che, come stabilito in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna si procederà alla votazione sulla proposta di adozione come testo base della proposta di testo unificato, come da lui riformulata nella precedente seduta di esame.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che la proposta di testo unificato possa essere considerata frutto di una vera e propria follia, in quanto, anziché regolare il conflitto di interessi, introduce di fatto il divieto assoluto di fare politica nei confronti di chiunque abbia svolto qualunque attività o abbia maturato un'esperienza professionale.
Ritiene che tale provvedimento non sarà mai approvato, giudicando incomprensibile che esso sia sostenuto dal Partito democratico, una forza politica che ha alle spalle una storia e una cultura politica, se non nell'ottica di uno scambio politico tra le forze di governo, quale contropartita per l'approvazione, da parte del Movimento 5 Stelle, delle modifiche ai «decreti sicurezza». Reputa, in particolare, improponibile il contenuto dell'articolo 14, che, nel disciplinare l'ineleggibilità dei membri del Parlamento, sembra delineare quale unico profilo eleggibile quello del deputato del Movimento 5 Stelle, escludendo tutti coloro che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità o svolto attività professionali.
Osserva quindi come, qualora il testo proposto venisse approvato, il Parlamento sarebbe composto da persone senza alcuna esperienza o da professionisti della politica. Segnala, inoltre, come talune previsioni, quale ad esempio quella relativa all'ineleggibilità dei direttori e dei vicedirettori di testate giornalistiche, siano palesemente incostituzionali, e ribadisce con forza la netta contrarietà del proprio gruppo alla proposta in esame.
Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia consentito di intervenire per dichiarazione di voto a tutti i deputati che ne facciano richiesta
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, assicura che sarà consentito a tutti i deputati che ne facciano richiesta di intervenire per dichiarazione voto, per un tempo massimo di dieci minuti per ciascun intervento.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la proposta di testo unificato in esame, come riformulata, rechi norme irragionevoli e inique, che dovrebbero essere modificate sostanzialmente. Si riferisce anzitutto all'articolo 3, recante la definizione di conflitto di interessi, che giudica eccessivamente ampia e vaga, senza tener conto, a suo avviso, dell'ampia e consolidata giurisprudenza sviluppatasi in tema di libera concorrenza e che si presta a enormi difficoltà applicative, soprattutto rispetto a certe discipline vigenti nei territori regionali. Esprime poi forti perplessità sull'articolo 4, in tema di autorità di vigilanza, nonché sull'articolo 5, in tema di incompatibilità generali, che ritiene rechi norme assurde e contraddittorie, soprattutto nella parte in cui prevedono l'incompatibilità di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolte in favore di soggetti pubblici, non comprendendo, peraltro, la ragione per cui la norma fa salva comunque la possibilità per i titolari di carica di percepire compensi e indennità per attività prestate in precedenza.
Esprime forti perplessità anche sull'articolo 6, in tema di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, giudicando paradossale la precisazione, contenuta nella disposizione, che esclude i soggetti conviventi a titolo di lavoro domestico dal novero dei soggetti considerati ai fini dell'applicazione delle incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, esprimendo poi la sua contrarietà sulla disciplina relativa al mandato fiduciario che, a suo avviso, può dar luogo ad un vero e proprio esproprio nei confronti del titolare della carica.
Auspica, in conclusione, che il testo in esame sia stravolto in sede di esame degli emendamenti, facendo notare che, altrimenti, esso rischierà di essere demolito dalla stessa Corte costituzionale.
Emanuele PRISCO (FDI) dichiara con convinzione il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di testo unificato, che reca, a suo avviso, norme liberticide. Non nega la necessità di disciplinare il tema dei conflitti di interesse, ma ritiene che la soluzione non possa essere costituita dalla preclusione della partecipazione alla vita politica democratica nei confronti di chiunque abbia maturato una qualsivoglia esperienza professionale.
Si augura dunque che il testo in esame non esprima la reale volontà politica della maggioranza ma costituisca solo una provocazione e che sia stato redatto al solo fine di rispondere a esigenze politiche contingenti. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle norme relative ai professionisti, le quali denotano un vero e proprio atteggiamento discriminatorio nei confronti di tale categoria, riscontrabile del resto anche in molti provvedimenti adottati dall'attuale maggioranza e sottolinea come debba essere riconosciuta a ciascuno la possibilità di portare il proprio contributo, anche di esperienza professionale, nella rappresentanza politica.
Marco DI MAIO (IV) preannuncia che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sull'adozione del testo base, sul presupposto che si possa migliorare in sede di esame degli emendamenti un provvedimento che attualmente giudica in modo negativo. Ritiene dunque importante che sul tema in discussione si svolga un dibattito scevro da condizionamenti ideologici, ponendo al centro della riflessione principi fondamentali della Costituzione, quali quelli di legalità, giusto processo, presunzione di non colpevolezza.
Giudica sbagliato un intervento normativo che imponga ad un soggetto che intenda svolgere attività politica la rinuncia allo svolgimento della sua attività professionale, quasi a voler fondare una presunzione di conflitto di interessi nei suoi confronti, negando la sua libertà di giudizio e la sua autonomia personale, professionale ed economica. Ritiene che in tal modo si rischia di favorire l'affermazione di veri e propri professionisti della politica, negando la libertà di ciascun cittadino di dedicarsi al servizio del Paese.
Giudica dunque opportuno rivalutare completamente l'impostazione del provvedimento, che ritiene eccessivamente punitiva e suscettibile di limitare l'accesso alle cariche pubbliche da parte dei cittadini.
Fa notare, in conclusione, che la proposta di testo unificato in esame, così come riformulata, rischia di non raggiungere quello che è il condivisibile obiettivo perseguito dai suoi promotori.
Stefano CECCANTI (PD) rileva l'eccessiva drammatizzazione, da parte delle opposizioni, del passaggio procedurale costituito dall'adozione del testo base, alla quale si è già assistito in occasione della discussione sulla legge elettorale. Rileva, infatti, come tale testo costituisca una bozza volta essenzialmente a delimitare il perimetro dell'intervento normativo. Ritiene che sia ineludibile affrontare il tema dei conflitti di interesse e osserva come il testo in esame si limiti ad individuare un punto di equilibrio provvisorio, sul quale vi sarà ampia possibilità di intervenire in sede di esame delle proposte emendative, le quali ben potranno indicare altri profili di intervento.
Al riguardo, preannuncia in particolare l'intenzione del proprio gruppo di promuovere l'inserimento nel testo dei contenuti della proposta di legge C. 1843 Boccia in materia di limiti all'assunzione e al mantenimento di cariche politiche da parte degli editori operanti nel settore della comunicazione elettronica e dei gestori di piattaforme. Auspica, pertanto, che nel prosieguo dell'esame si possa individuare un punto di equilibrio ampiamente condiviso
Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC) si dichiara incredulo di fronte al contenuto della proposta di testo unificato in esame, manifestando con forza la sua contrarietà a norme che definisce ideologiche, inaccettabili e antidemocratiche. Considera infatti paradossale sanzionare con misure punitive il patrimonio di esperienza maturata da un cittadino al di fuori del Parlamento, ignorando che tale bagaglio di conoscenze ha sempre rappresentato un valore aggiunto nello svolgimento dell'attività politica. Reputa che in tal modo si rischi di creare dei veri professionisti della politica, non considerando che l'impegno di dedicarsi alla politica potrebbe essere anche temporaneo e richiedere la possibilità di tornare al proprio lavoro. Ritenendo che norme del genere possano allontanare ulteriormente i cittadini della politica, esprime fortissime perplessità sugli articoli 5, 6 e 14, giudicando in particolare aberrante il ruolo dell'autorità di vigilanza nei confronti dei titolari delle cariche.
Ricollegandosi ad alcune osservazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che, pur trattandosi solo dell'adozione del testo base, è poco probabile che una parte della maggioranza, la quale appare fortemente convinta di certi principi, sia disponibile a mutare una simile impostazione, con il rischio reale di introdurre nell'ordinamento norme che non possono che suscitare grande preoccupazione.
Preannuncia, infine, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato in esame, come riformulato, auspicando, infine, caso un dibattito serio e ponderato che possa portare ad una radicale modifica di tale provvedimento.
Francesco Paolo SISTO (FI) esprime il proprio stupore per il fatto che vi siano forze politiche della maggioranza le quali, da un lato, dichiarano di non condividere il testo proposto ma, dall'altro, annunciano il voto favorevole su di esso. Ritiene che tale atteggiamento non sia serio, in quanto il testo base è il testo condiviso dalla maggioranza e adottare il testo base significa approvare l'impostazione politica ad esso sottesa. Ritiene quindi che la decisione, assunta dal Partito democratico e da Italia viva, di votare un testo che non si condivide risponda essenzialmente all'esigenza di non scontentare l'alleato di Governo.
Quanto al contenuto del provvedimento, esprime con forza la propria preoccupazione per talune previsioni di natura orwelliana, nelle quali si evoca addirittura un'autorità alla quale spetterebbero poteri di controllo nei confronti dei parlamentari, fra cui quello di imporre loro l'obbligo di astenersi dall'esercizio delle funzioni. Ritiene si tratti di previsioni gravissime e liberticide, che violano palesemente la libertà del mandato parlamentare garantita dall'articolo 67 della Costituzione.
Ritiene che il tema del conflitto di interessi debba essere affrontato partendo dalla concretezza degli interessi coinvolti, non stabilendo preventivamente incompatibilità che penalizzano le competenze e le professionalità, e giudica ultroneo il richiamo ai principi generali di cui all'articolo 1 del testo.
Esprime altresì con forza la propria indignazione a fronte di quanto previsto dall'articolo 4, che prevede l'istituzione dell'autorità di vigilanza. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), volta a prevedere l'incompatibilità del mandato parlamentare con qualsiasi impiego pubblico e privato, che viola il diritto costituzionale a mantenere il proprio lavoro durante il mandato parlamentare.
Giudica inoltre prive di qualsiasi senso le incompatibilità derivanti da attività patrimoniali previste dall'articolo 6 e sottolinea come le previsioni di cui all'articolo 8, in materia di obbligo di astensione, contrastino con la recente riforma, approvata dalla stessa maggioranza, dell'articolo 323 del codice penale.
Giudica poi inaccettabile il procedimento sanzionatorio, con la previsione indiscriminata della sanzione della nullità.
Considera altresì raccapricciante l'articolo 14, in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento, in quanto esso costituisce una vera e propria lista di proscrizione volta ad eliminare determinate categorie dall'accesso alla rappresentanza politica. In particolare, ritiene del tutto incomprensibile, e in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, la previsione dell'ineleggibilità dei direttori e dei vicedirettori di testate giornalistiche.
Ritiene conclusivamente che il testo sia volto ad operare una vera e propria «purificazione etnica» della politica, eliminando intere categorie dalla possibilità di accedere all'attività politica, e chiede che la votazione sulla proposta di adozione del testo base avvenga per appello nominale, in modo che si possa prendere esplicitamente contezza dei deputati che esprimeranno un voto favorevole, che in futuro non potrà non essere loro addebitato.
Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Sisto, ricorda che in sede referente non è possibile procedere a votazioni nominali.
Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato in esame, come riformulato, ritenendo che alcune delle considerazioni svolte nel dibattito odierno da alcuni esponenti del centrodestra siano prive di fondamento e mistificatorie.
Non comprende infatti le critiche rivolte al testo unificato in esame, ritenendo che certi rilievi rischino di rafforzare un'idea della politica appannaggio di pochi eletti. Fa notare infatti che, tra i deputati dell'opposizione intervenuti in precedenza, nessuno ha menzionato il fondamentale obiettivo dell'interesse pubblico che tali norme dovrebbero perseguire prioritariamente, segnalando come Paesi quali la Francia e la Germania, sul tema del conflitto d'interessi, prevedono, addirittura nelle proprie Costituzioni, discipline anche più severe, essendo necessario garantire che il servizio pubblico sia svolto neutralmente, esclusivamente a favore della collettività.
Ritiene che la scelta di dedicarsi alla politica, che significa porsi al servizio dei cittadini, può anche condurre a delle rinunce professionali, quale può essere quella di un direttore di una testata giornalistica che, per rispetto alla sua stessa professione, sottraendosi a qualsiasi rischio di condizionamento dell'opinione pubblica, decida di lasciare il suo ruolo direttivo per svolgere attività politica.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, esprime soddisfazione per il fatto che si sia finalmente affrontato nel merito il tema del conflitto di interessi. Sottolinea come il testo sia aperto a ogni possibile modifica, ivi comprese quelle prefigurate dal deputato Ceccanti volte a recepire nel testo stesso il contenuto della proposta di legge C. 1843 Boccia, e si dichiara convinto del fatto che esso sarà senz'altro migliorato, grazie alla competenza e al contributo dei commissari. Rileva, infine, come la Commissione si appresti a svolgere un lavoro delicato e importante, volto a rispondere alle aspettative dei cittadini e della società civile.
La Commissione delibera di adottare come testo base la proposta di testo unificato, come riformulata nella precedente seduta di esame (vedi allegato).
Giuseppe BRESCIA, presidente, considera opportuno sospendere la seduta fino alla conclusione della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale sarà impegnato il relatore sulla proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, il cui esame è previsto al successivo punto dell'ordine del giorno.
Francesco Paolo SISTO (FI) non ritiene produttivo prevedere un'ulteriore prosecuzione dei lavori odierni della Commissione, chiedendo formalmente di rinviare ad altra giornata l'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene preferibile non rinunciare fin d'ora alla possibilità di utilizzare almeno parte del pomeriggio odierno per avviare l'esame degli emendamenti alla proposta di legge costituzionale C. 2238, la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal 23 ottobre prossimo.
Sospende quindi la seduta fino alla conclusione della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.
La seduta, sospesa alle 17.15, è ripresa alle 18.
Sui lavori della Commissione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la seduta prevista per l'esame della proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, non avrà luogo e che l'esame del provvedimento riprenderà nella seduta già convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 18.05.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:
SEDE REFERENTE
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. I titolari di cariche politiche, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di perseguire esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche politiche si intendono:
a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri; i vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i ministri; i viceministri; i sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;
c) i membri del Parlamento;
d) i consiglieri regionali;
e) i titolari di cariche locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.
Art. 3.
(Conflitto di interessi)
1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche indicate all'articolo 2 sia portatore di un interesse privato idoneo a compromettere l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o ad alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 5 e 6.
Art. 4.
(Autorità di vigilanza)
1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Autorità, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. Il regolamento di cui al primo periodo è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quindici giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
5. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
6. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo. A tal fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al precedente periodo.
10. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9.
11. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 9. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.
12. A seguito degli accertamenti di cui al comma 9 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 9. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
13. Per entrambe le Autorità è fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
14. Entrambe le Autorità corrispondono e collaborano con gli organi delle Amministrazioni, acquisiscono i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
15. Nello svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
CAPO II
CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 5.
(Incompatibilità generali)
1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;
c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
3. I titolari delle cariche di governo nazionali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, possono rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1, salvo quanto disposto dai commi 4 e 5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica.
4. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica.
5. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
6. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 6, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
7. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerati e valutati l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo e il singolo incarico professionale da assumere nel caso di lavoro autonomo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
8. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
9. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
10. Restano ferme le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
Art. 6.
(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)
1. Le cariche di governo nazionali sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:
a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;
c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.
2. Ai fini della presente legge rilevano anche le partecipazioni inferiori alle soglie di cui al comma 1 che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
3. Vi è inoltre incompatibilità derivante da attività patrimoniale quando, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, l'Autorità rileva una palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato tale da interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
4. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
5. Il titolare di cariche di governo nazionale, il coniuge e i parenti entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione della disposizione di cui al precedente periodo sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 7.
(Obblighi di dichiarazione)
1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, il titolare della stessa è tenuto a trasmettere una dichiarazione all'Autorità in cui sono indicati:
a) la titolarità di cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se cessate nei dodici mesi precedenti. La dichiarazione può contenere la contestuale rinuncia delle cariche di cui al precedente periodo;
b) l'ultima dichiarazione dei redditi;
c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti, trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.
3. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
4. Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
5. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 3 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 11.
6. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 6. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al comma 6 sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito internet.
8. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 6.
9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.
10. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non siano presentate, risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità invita immediatamente gli interessati perché provvedano entro dieci giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;
b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 5 non siano state rese, informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
11. Nel caso di dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 6 viene data notizia nella sezione del sito internet prevista dal comma 7.
12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese. L'Autorità applica una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro quando, anche in tempi successivi, entro un anno dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 11. Di tale sanzione l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la violazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.
Art. 8.
(Obbligo di astensione)
1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 2 che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 3 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione del titolare di una carica di governo nazionale riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione medesima e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
2. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.
3. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 7, individua e definisce settori e ambiti in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. L'Autorità comunica al titolare della carica di governo nazionale tali settori e ambiti e lo informa della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 11. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 11, non sussiste obbligo di astensione.
4. L'Autorità procede ai sensi del comma 3 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo o uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 rientra, tali da produrre nel patrimonio degli stessi un vantaggio economicamente rilevante.
5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria. Del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale e dal giorno della pubblicazione l'interessato decade di diritto da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
6. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.
7. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
8. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
9. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del presente articolo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 7, comma 7.
10. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, per gli atti di cui all'articolo 89 della Costituzione.
12. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
13. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 9.
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e relative sanzioni)
1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 5 e ne verifica l'effettiva rimozione.
2. L'Autorità nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a esprimere entro dieci giorni l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.
3. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o se la comunicazione riguarda il medesimo il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata opzione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione l'interessato decade da ogni ufficio, carica o attività pubblica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per le restanti cariche, funzioni e attività di cui all'articolo 6 si applicano le previsioni degli articoli 10 e 11 secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.
5. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
7. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.
Art. 10.
(Procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)
1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e, comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'Autorità procede all'accertamento, anche d'ufficio, dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 e, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Sono esclusi da tale proposta, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, dichiarati ai sensi dell'articolo 7, comma 8.
2. Entro i successivi dieci giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 e assegna all'interessato un termine, non superiore ai tre mesi, entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.
3. Della decisione dell'Autorità vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la decisione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La decisione dell'Autorità è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nel caso di mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 o di mancata vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti entro il termine prescritto, l'Autorità informa il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la mancata attuazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'interessato. Della mancata attuazione delle misure di cui all'articolo 11 è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno della pubblicazione viene nominato un commissario ad acta per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11 secondo modalità individuate con lo stesso regolamento adottato ai sensi dall'articolo 4, comma 4.
5. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
6. Gli atti individuali di cui al comma 5 possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 4. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 11.
(Disciplina del mandato fiduciario)
1. Nei casi di incompatibilità patrimoniale secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, gli interessati conferiscono tutte le attività indicate nella decisione dell'Autorità ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti operando per la loro valorizzazione e adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria;
e) deve essere previsto l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti.
3. La società fiduciaria e gli esperti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, se costituiti in forma giuridica, non possono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria e gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria. L'individuazione della società fiduciaria è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
4. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
6. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
7. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza trimestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
8. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali conferiti. Il titolare della carica di governo può richiedere, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla società fiduciaria di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni o può altresì comunicare alla società fiduciaria, per il tramite dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
9. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
10. L'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo e può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica nei loro confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi. L'Autorità Nazionale Anticorruzione può anche imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
12. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
13. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
Art. 12.
(Disposizioni di carattere fiscale)
1. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
2. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dalla società fiduciaria in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
3. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del conferimento e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
Art. 13.
(Sanzioni alle imprese)
1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o queste abbiano posto in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento.
2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
Art. 14.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
a) i presidenti, gli assessori delle regioni e delle province autonome;
b) i presidenti delle province;
c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
f) i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura;
g) i prefetti e i viceprefetti;
h) gli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate dello Stato;
i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Fermo restando quanto previsto dalle lettere f) e i) del comma 1, le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1, lettere da a) a e), g) e h), e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
5. L'accettazione della candidatura comporta, in ogni caso, la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Il quinquennio di durata della Camera dei deputati, di cui al comma 3 del presente articolo, decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11.
7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sessanta giorni precedenti alla data di accettazione della candidatura.»;
b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. I soggetti di cui al precedente periodo, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico»;
c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vicedirettori di testate giornalistiche nazionali non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati»;
d) all'articolo 9, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse;
e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati:
a) ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti dallo Stato, da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) siano rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
c) siano consulenti legali, amministrativi e finanziari che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).
2. Le cause di ineleggibilità si applicano anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado».
2. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.
Art. 15.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione».
Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari di cariche locali)
1. Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire compiti e funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato in relazione alle competenze attribuite all'Autorità dalla presente legge;
b) individuare le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale, il relativo procedimento di accertamento e le relative sanzioni attraverso criteri adeguati in relazione alla carica ricoperta;
c) prevedere la decadenza dalla carica e la nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) escludere l'applicazione di tale legge nei comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera entro quindici giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
Art. 17.
(Autorità indipendenti)
1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 10, dell'articolo 8, comma 8, e dell'articolo 9, commi 3 e 4, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. L'articolo 5, comma 7 si applica considerando l'attività di regolazione o garanzia svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 10. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 13, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 10, comma 1, si applica alle partecipazioni in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Art. 18.
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi contenuti nella presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
2. Qualora gli enti di cui al primo comma non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al secondo periodo adottano le disposizioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 19.
(Delega al governo per la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rafforzare il livello di prevenzione e di contrasto dei conflitti di interessi nelle pubbliche amministrazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;
c) ampliare ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;
d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;
f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;
g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Art. 20.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, rispettivamente 30 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e 20 unità di personale di cui 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo. Le dotazioni organiche dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione sono corrispondentemente incrementate rispettivamente di 10 unità con la qualifica di funzionario e 20 con la qualifica di operativo e di 10 con la qualifica di funzionario e 10 con la qualifica di operativo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.602.000 euro per l'anno 2021, 3.944.030 euro per il 2022 e 4.800.000 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
(Abrogazioni)
1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 9 della legge 20 luglio 2004, n. 215.
Art. 22.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1o luglio 2021.