VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 37 Rizzetto (Esame e rinvio) ... 71
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato (Esame e rinvio) ... 74
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori ... 78
5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito ... 78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 81
5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari ... 79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 82
5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione ... 79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 84
5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari ... 79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 85
5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale ai fini della cessione del credito ... 80
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 88
SEDE REFERENTE
Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 37 Rizzetto.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.
Marco OSNATO (FDI), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, sottolineando l'importanza del fatto che anche la Camera dei deputati abbia l'occasione per approfondire le cause del decesso di David Rossi e per fare luce su una vicenda estremamente significativa, che ha segnato profondamente il nostro Paese.
Rammenta che la proposta in esame intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e ricostruire le circostanze che hanno determinato la morte di David Rossi. Ricorda che il 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (MPS), è stato trovato senza vita dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. Secondo i proponenti, il caso richiede una riapertura delle indagini, affinché la magistratura possa ricostruire quanto effettivamente accadde a David Rossi, sebbene alcune importanti prove non siano più acquisibili.
Venendo al contenuto del provvedimento, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;
b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;
c) esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.
Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause d'impedimento dei componenti della Commissione (comma 2).
La Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3).
Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Il comma 5 prevede, infine, che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.
L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 1).
La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto (comma 2).
Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti dal segreto.
Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 4).
Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale (comma 5).
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
L'articolo 4, in materia di obbligo del segreto, prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto (comma 1). La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2).
Ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 1).
La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2).
Il comma 3 dell'articolo 5 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Raffaele TRANO (MISTO) esprime apprezzamento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, una morte misteriosa, legata a vicende di carattere finanziario, sulla quale il Parlamento è chiamato a compiere un'operazione verità che potrebbe fare luce su uno dei tanti misteri della storia della Repubblica. Come peraltro alcune trasmissioni televisive hanno già raccontato, tale vicenda potrebbe anche costituire la punta di un iceberg e nascondere molti altri segreti e misfatti riguardanti le relazioni tra gli istituti di credito italiani e gruppi di potere oscuri.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo nei riguardi dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che potrà sciogliere i dubbi della Lega, ma anche di molti cittadini italiani. Vi sono indubbiamente diversi misteri che circondano la gestione delle banche italiane degli ultimi 10 anni, gestione spesso caratterizzata da estesa opacità, e ritiene che a prescindere dalle posizioni dei diversi schieramenti politici su tali temi la Commissione potrà fare un buon lavoro.
Luca MIGLIORINO (M5S) essendo stato eletto nel collegio che comprende la città di Siena, fa presente di aver già partecipato a diverse iniziative locali volte a far luce sui fatti oggetto della proposta di legge ed auspica di poter entrare a far parte della Commissione d'inchiesta, una volta questa istituita. Sebbene si parli spesso della morte di David Rossi come di una vicenda misteriosa, a suo avviso quanto avvenuto è in realtà molto chiaro.
Preannuncia quindi l'orientamento favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.
Luigi MARATTIN, presidente, osserva che, naturalmente, coloro che ritenessero di disporre di ulteriori elementi che possano far chiarezza sulla vicenda dovrebbero rivolgersi alle autorità competenti.
Luca MIGLIORINO (M5S) intende precisare di non essere a conoscenza di elementi ulteriori rispetto a quelli già diffusi dagli organi di stampa.
Luigi MARATTIN, presidente, evidenzia di aver espresso una osservazione di ordine generale.
Massimo UNGARO (IV) esprime un parere favorevole sulla proposta di legge in esame, ritenendo giusto fare chiarezza su una vicenda così tragica.
Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 445 Fornaro e C. 1813, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.
Massimo UNGARO (IV), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 1813, approvata dal Senato il 30 aprile 2019, e la proposta di legge C. 445 Fornaro, di contenuto sostanzialmente analogo, intervengono sulla disciplina vigente in materia di divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona nonché sulle norme riguardanti la messa al bando delle munizioni a grappolo, al fine di vietare il finanziamento di imprese che producono o commercializzano mine anti-persona e munizioni (o submunizioni) a grappolo, cd. cluster, e sanzionare le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario che svolgano tali attività.
Rammenta che una analoga iniziativa legislativa era giunta sino all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura, ma era stata poi rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica (XVII legislatura Doc. I, n. 2), in quanto priva della cd. «clausola di salvaguardia penale» per le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati. Venivano in tal modo previsti, per la medesima condotta dolosa, due regimi punitivi diversi – l'uno penale, l'altro amministrativo – in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale). In ragione degli «evidenti profili di illegittimità costituzionale» derivanti da tale disparità di trattamento, si chiedeva alle Camere un intervento in grado di assicurare la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dalla proposta di legge.
Nella corrente legislatura il testo del provvedimento è stato ripresentato al Senato, modificando le parti oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e inserendo alcune ulteriori modifiche. La proposta di legge (C. 1813), è stata quindi approvata dal Senato ed è ora al nostro esame. Essa si compone di 7 articoli ed è sostanzialmente identica a quella approvata da entrambi i rami del Parlamento nella XVII legislatura, tranne che per i due seguenti aspetti:
i divieti previsti dal provvedimento non sono applicabili alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali pertinenti in materia (articolo 1, comma 2);
le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti introdotti all'articolo 1 trovano applicazione solo quando le condotte non siano già sanzionate penalmente (articolo 6, comma 2): è questa la modifica introdotta al fine di rispondere ai rilievi della Presidenza della Repubblica.
L'articolo 1 delinea il quadro delle attività vietate e delle attività consentite. In particolare, il comma 1 afferma che:
è vietato il finanziamento di imprese che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster (primo periodo). Il divieto riguarda le società che realizzano tali attività in Italia o all'estero, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile. La disposizione ha portata innovativa per quanto riguarda le mine anti-persona e ribadisce invece un divieto già espresso (dalla legge n. 95 del 2011) per le munizioni a grappolo;
è vietato svolgere attività di ricerca scientifica, di produzione, di commercializzazione, di cessione a qualsiasi titolo e di detenzione di munizioni e submunizioni cluster (secondo periodo). La disposizione ha portata solo parzialmente innovativa (segnatamente per il profilo del divieto di svolgere ricerca tecnologica) rispetto a quanto già vietato dall'articolo 7 della legge n. 95 del 2011 (che vieta lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione in qualsiasi modo, lo stoccaggio, la conservazione e il trasferimento di munizioni a grappolo).
Per le mine anti-persona non è necessario prevedere tale ultimo divieto in quanto già previsto dall'articolo 1 della legge n. 374 del 1997.
In base alla formulazione del testo, tali divieti hanno efficacia erga omnes, non sono cioè dettati per una specifica categoria. È il comma 4 ad aggiungere che tali divieti «valgono per tutti gli intermediari abilitati» come definiti dall'articolo 2. Inoltre, la stessa disposizione vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.
Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta C. 1813 specifica che i divieti non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Si tratta, presumibilmente, di consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento. Questa disposizione non era contenuta nel provvedimento approvato dalle Camere nella scorsa legislatura.
Il comma 3 dell'articolo 1 preclude alle società che producono, commercializzano o detengono mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster di partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.
L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento.
In particolare, la lettera a) del comma 1 definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.
La successiva lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.
Le successive lettere c), d) ed e) recano le definizioni delle mine anti-persona, delle mine e delle munizioni e submunizioni cluster, anche facendo riferimento alle convenzioni internazionali in materia.
La lettera f) del comma 1 individua gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni in commento.
In particolare, si prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1).
Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco (articolo 3, comma 1, secondo periodo).
Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.
L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.
L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative a carico degli intermediari abilitati e dei loro amministratori che non osservano i divieti previsti dall'articolo 1.
Il complesso delle attività vietate in tale disposizione – che non attengono al mero finanziamento, ma comprendono anche la ricerca tecnologica, la produzione e commercializzazione – è corredato da una sanzione amministrativa solo quando la violazione è commessa da intermediari abilitati. Peraltro, le attività non riconducibili al finanziamento paiono difficilmente imputabili agli intermediari finanziari che però sono i soli destinatari delle sanzioni.
Analiticamente, il comma 1 sanziona gli intermediari abilitati che violano i divieti di cui all'articolo 1 prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
Il comma 2 sanziona invece, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo. A loro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, è prevista la pena della reclusione per chiunque «assiste anche finanziariamente» colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse; la sanzione penale sarà applicabile ovviamente alle sole persone fisiche responsabili del reato (societas delinquere non potest). In assenza di una analoga disposizione nella legge n. 374 del 1997 sulle mine anti-persona, il finanziamento di tali attività – ora qualificato come illecito dall'articolo 1, comma 1, della p.d.l., resta sprovvisto di sanzione (tanto penale quanto amministrativa) per tutti coloro che non sono intermediari finanziari.
La clausola di salvaguardia penale, che introduce una novità rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura, intende dare riscontro alle criticità rilevate dal messaggio motivato del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, infatti, motivando la mancata promulgazione del provvedimento, evidenziava la mancanza di una clausola di salvaguardia penale, che avrebbe implicato «in ragione del principio di specialità dell'illecito amministrativo posto dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento poste in essere da soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionabili solo in via amministrativa», sostanzialmente depenalizzando una condotta attualmente punita con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 258.228 a 516.456 euro quando il finanziamento riguardi imprese che producono munizioni a grappolo (articolo 7 della legge n. 95 del 2011).
Il quadro sanzionatorio risultante dalla proposta di legge è dunque il seguente:
il finanziamento di imprese produttrici di munizioni a grappolo (o cluster) è sempre, chiunque lo effettui, sanzionato penalmente (ex articolo 7, legge n. 95/2011), ed è corredato di sanzione amministrativa quando l'illecito è commesso dagli intermediari abilitati (ex articolo 6, pdl);
il finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona non è mai sanzionato penalmente, ma costituisce illecito amministrativo quando il fatto è commesso dai soli intermediari finanziari abilitati (ex articolo 6, pdl).
Infine, il comma 3 dell'articolo 6 associa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che delle persone giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta infatti la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 445, come anticipato, è sostanzialmente identico alla proposta di legge C. 1813, ma con una specificità: l'articolo 1 della proposta C. 445 non riproduce la disposizione dell'articolo 1, comma 2 della C. 1813 la quale specifica che i divieti di finanziamento non operano in relazione alle attività espressamente consentite dalle Convenzioni internazionali sulla messa al bando delle mine anti-persona e delle munizioni cluster (ovvero le Convenzioni di Ottawa del 1997 e di Oslo del 2008). Di conseguenza, la proposta non sembra consentire le attività di distruzione delle scorte, il trasporto ai fini di stoccaggio e la conservazione di alcuni campioni con finalità di addestramento degli operatori chiamati allo sminamento.
Invita la Commissione, in conclusione, a valutare l'opportunità di adottare quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la proposta di legge C. 1813, che essendo già stata approvata da un ramo del Parlamento potrebbe consentire una più rapida approvazione definitiva del provvedimento.
Marco OSNATO (FDI) sottolinea come il provvedimento in esame affronti questioni di particolare delicatezza. Si tratta di argomenti rispetto ai quali teme sempre che la buona fede e la giusta volontà – che certamente riconosce ai proponenti e al relatore – di salvaguardare vite umane, si traduca in pesanti limitazioni all'attività di asset industriali di estrema importanza economica per il Paese. Non ravvisa tuttavia tale rischio nei provvedimenti all'esame della Commissione, che sono limitati alla materia delle mine anti-persona e delle munizioni a grappolo. Non si quindi dichiara contrario al prosieguo dell’iter dei provvedimenti, purché restino circoscritti alle tipologie di dispositivi richiamate.
Massimo UNGARO (IV) rassicura il collega Osnato che l'oggetto della proposta di legge in esame si limita alle mine anti-persona e alle munizioni e submunizioni a grappolo.
Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Comunica che, su richiesta del presentatore l'interrogazione 5-04689 Cattaneo verrà svolta in altra seduta.
5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.
Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Marco OSNATO (FDI), pur riconoscendo la disponibilità manifestata dal Sottosegretario Villarosa, non può ritenersi soddisfatto per la risposta ricevuta, dal momento che la Banca Popolare di Bari, salvata grazie allo sforzo dello Stato e in primis degli italiani, meritava di avere nel proprio Consiglio di Amministrazione figure professionali aventi caratteristiche adeguate al proprio ruolo e che non avessero un'appartenenza politica così spiccata, al punto da spingere il Sole 24 Ore – che non è certo un giornale di parte – ad evidenziare questo aspetto.
Ravvisa chiaramente in questa vicenda la volontà di una parte politica, che appartiene alla maggioranza di Governo, di intervenire nella gestione di una banca cui sono stati messi a disposizione fino a 900 milioni di euro. Del resto, in passato anche la Banca Popolare di Bari è entrata in crisi a causa di una gestione oscura legata ancora una volta a quella stessa parte politica – almeno questo dicono le cronache e a breve diranno anche le cronache giudiziarie.
Sottolinea come la Commissione Finanze sul tema abbia fatto la propria parte, esaminando a suo tempo il decreto-legge volto a salvare la Banca Popolare di Bari, che doveva essere sostenuta in quanto legata al territorio, di fondamentale importanza per lo sviluppo del Mezzogiorno e per ridare ossigeno al tessuto sociale, mentre ora ci si ritrova di fronte allo stesso metodo del passato, che ha portato la Banca al dissesto e di conseguenza le aziende, i professionisti e i pensionati di quei territori a vedere svanire i loro risparmi. Ritiene che il Governo avesse gli strumenti per spiegare a Invitalia Spa e a Mediocredito Centrale che questa non era la strada migliore per restituire efficienza a questo istituto di credito e che quindi vi sia la chiara volontà dell'Esecutivo di tornare ad una gestione politica del sistema bancario.
5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.
Mauro DEL BARBA (IV) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e ringrazia gli interroganti per aver sollevato una questione sulla quale molti avevano chiesto chiarimenti.
Mauro DEL BARBA (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che peraltro è quella che gli interroganti attendevano, in quanto fornisce chiarimenti su una situazione che il Governo stesso ha riconosciuto essere molto diffusa.
Segnala altresì la necessità che la Commissione Finanze e il Governo procedano ad una organica revisione della materia nel suo complesso, perché le norme introdotte hanno sicuramente determinato un ampliamento della platea di beneficiari, coinvolgendo anche famiglie con minori capacità reddituali e patrimoniali, per le quali i potenziali contenziosi sarebbero ancor più gravi.
5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.
Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatta per la risposta ricevuta.
5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Pur evidenziando la complessità della materia trattata, che rende difficile fornire una risposta circostanziata alla questione specifica sollevata dagli interroganti, si impegna personalmente ad approfondire il tema, qualora questi gli facciano pervenire ulteriori elementi di conoscenza.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto per la prima parte della risposta, mentre per quanto riguarda la seconda parte ringrazia comunque il Sottosegretario, riconoscendo la complessità della materia, ed auspica che il Governo possa quanto prima chiarire le norme sull'applicazione del cosiddetto Superbonus ai condomini minimi, perché in molte realtà, come ad esempio quella della regione Lombardia, tale fattispecie è molto diffusa.
5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale ai fini della cessione del credito.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Riconosce la necessità di semplificare le procedure di cessione del credito oggetto dell'interrogazione in esame e dichiara la propria disponibilità ad accogliere suggerimenti e proposte in tal senso da parte della Commissione Finanze. Quanto ai decreti attuativi di cui l'interrogante lamenta la mancata emanazione, informa che il Ministero dello Sviluppo economico ne ha preannunciato la pubblicazione in Gazzetta ufficiale a giorni. Per ciò che riguarda il tema dei margini di guadagno delle banche sulle operazioni di cessione del credito, ricorda che si tratta di soggetti privati cui non è possibile imporre alcun limite, ma assicura l'impegno costante del Governo nel monitorare la situazione e cercare di rendere tale beneficio fiscale il più fruibile possibile. Invita infine i membri della Commissione a segnalare al Governo ogni informazione utile a rendere efficace tale monitoraggio.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) esprime soddisfazione per la risposta ricevuta e ringrazia il Sottosegretario. Sottolinea l'importanza di monitorare l'attività degli istituti di credito legata a tale iniziativa, perché gli ampi margini di guadagno imposti ai cittadini spesso determinano la decisione di rinunciare al cosiddetto Superbonus. Invita in conclusione il Governo a valutare se non sia necessario adottare un provvedimento che imponga limitazioni in tal senso.
Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.45.
ALLEGATO 1
5-04690 Osnato: Criteri di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli istituti di credito.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo (cosiddetti fit and proper assessment) è svolto dalla Banca Centrale Europea per gli esponenti delle banche «significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche «meno significative».
L'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche è oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – attualmente all'esame del Consiglio di Stato, al quale è stato inviato da alcune settimane – che, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 26 del TUB, è chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalità e i tempi della valutazione.
In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che renderà necessario un complessivo riordino delle disposizioni in questa materia, si applicano il decreto ministeriale n. 161 del 1998 – che comunque già prevede requisiti di professionalità, onorabilità e competenza, nonché «situazioni impeditive» – e le disposizioni di Vigilanza indicate nella Circolare n. 229, come modificate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 1o dicembre 2015.
In base alla disciplina vigente è responsabilità del Consiglio di amministrazione delle banche verificare la sussistenza di tali requisiti, sulla base della documentazione probatoria presentata dai candidati esponenti. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
Il Consiglio di amministrazione decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.
La Banca d'Italia è chiamata successivamente a effettuare le valutazioni di propria competenza. In particolare, copia del suddetto verbale consiliare deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia, che si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del TUB; tale procedimento si conclude entro 30 giorni.
In riscontro all'interrogazione in argomento, si fa presente che in data 25 settembre 2020, INVITALIA S.p.A. ha comunicato la convocazione, alla data del 15 ottobre 2020, dell'Assemblea della Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria, con all'ordine del giorno, tra gli altri, la nomina del Consiglio di Amministrazione della predetta Banca.
Coerentemente con le disposizioni sancite dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2020, sono in corso le procedure per verificare l'assenza di fattori ostativi alla designazione dei potenziali candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari S.p.A.
ALLEGATO 2
5-04686 Ungaro: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento all'agevolazione introdotta dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, chiedono di sapere se gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo come i pascoli, siano ricompresi o esclusi dall'applicazione del beneficio.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova anzitutto precisare che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con altri Ministeri (MEF, MIT, MISE).
Ciò premesso, si rileva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
L'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Con riferimento all'applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, richiamata dagli Onorevoli interroganti.
In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che ai fini dell'applicazione del cosiddetto Superbonus, gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio».
Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.
In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: «l'autonomia funzionale» e «la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno» costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente «autonomi» ed «indipendenti» rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.
Si è inteso, in tal modo, consentire ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del Superbonus, fosse necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e fosse rilevante la circostanza che gli edifici in questione avessero parti a servizio comune.
Con riferimento al caso prospettato dall'Onorevole interpellante, ovvero se possa considerarsi «accesso autonomo» una strada privata in multiproprietà o terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, si fa presente che, in merito alla nozione di «accesso da strada», né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà.
Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi «autonomo» anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.
ALLEGATO 3
5-04687 Cancelleri: Proroga del termine di adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla disposizione di cui ai commi 806 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che ha previsto misure minime di capitale per l'iscrizione all'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali e fissato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le società iscritte al predetto Albo si devono adeguare alle nuove condizioni introdotte.
Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se «non si ritenga opportuno assumere iniziative di natura normativa al fine di consentire la proroga del termine dell'adeguamento alle misure minime di capitale sociale fino al 31 dicembre 2022 da parte delle società iscritte nell'albo per la riscossione dei tributi locali.».
Al riguardo, sentito il Dipartimento delle Finanze, si rappresenta che sono allo studio del Governo interventi normativi volti a prevedere una proroga del menzionato termine del 31 dicembre 2020, attualmente previsto dal comma 808 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, fissando un nuovo termine più congruo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto e al suo andamento.
ALLEGATO 4
5-04688 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto un Superbonus fiscale corrispondente alla detrazione del 110 per cento delle spese relative alla effettuazione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il comma 9 del richiamato articolo 119, nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, alla lettera c), prevede la possibilità di accesso al beneficio anche per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Nonostante gli interventi chiarificatori della circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, dell'Agenzia delle entrate, vi sarebbero ancora dubbi interpretativi sull'applicazione del Superbonus.
Sarebbe, pertanto, auspicabile un chiarimento sulla definizione di enti diversi dagli IACP, poiché da questo dipende la possibilità di promuovere e realizzare il recupero e il risanamento di importanti comparti urbani a rischio di degrado, specificando, in particolare, se possano essere ricompresi in questa definizione le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono immobili a uso abitativo, e le Fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti, in sicurezza e nel rispetto delle norme di efficientamento energetico, all'uso abitativo.
Sempre in relazione alla citata circolare, non appare sufficientemente chiaro se sia possibile applicare il cosiddetto Superbonus anche agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno, condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente.
Sarebbe utile, inoltre, chiarire la fattispecie dei condomini minimi in cui, ad esempio, una unità immobiliare risulti di proprietà di un soggetto, il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti-persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.
Gli Onorevoli interroganti, pertanto, sollecitano i chiarimenti interpretativi cennati, tenuto conto che il Superbonus rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l'economia e l'occupazione grazie all'importante effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha sul PIL e, per questo, appare necessario attivare tutti i canali per migliorarne la comunicazione al fine di darne massima diffusione anche fornendo ulteriori chiarimenti.
Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva che, in considerazione della novità e della complessità delle questioni esposte dagli Onorevoli interroganti, sono in corso approfondimenti i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con i Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico).
Ciò premesso, si osserva che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto-legge Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
In particolare, ai sensi del citato comma 9, lettera c), il Superbonus spetta agli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Relativamente al quesito posto riferito alla possibilità di consentire la fruizione del Superbonus anche alle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), che possiedono immobili a uso abitativo e alle Fondazioni, anche di tipo religioso, si osserva che la fattispecie rappresentata non è sufficientemente circoscritta e non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate.
In ordine agli edifici oggetto degli interventi agevolabili, il citato articolo 119, comma, 1, stabilisce che gli interventi ivi indicati devono essere realizzati, tra l'altro, sugli «edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».
Relativamente all'ambito oggettivo di applicazione, la citata circolare n. 24/E del 2020, nell'escludere le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha precisato (cfr. paragrafo 2) che «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. Le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio». Si è inteso, in tal modo, fornire, sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili.
In particolare, le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: «l'autonomia funzionale» e «la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno» costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente «autonomi» ed «indipendenti» rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.
Viene consentito, in tal modo, ai possessori di tali unità immobiliari di effettuare i lavori agevolabili senza che, ai fini del Superbonus, sia necessario acquisire il consenso dei possessori degli edifici confinanti e senza che sia rilevante la circostanza che gli edifici in questione abbiano parti a servizio comune.
Con riferimento alle richieste di ulteriori chiarimenti avanzate dagli Onorevoli interroganti, in ordine alla possibilità di applicare il cosiddetto Superbonus anche «agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente, per i lavori effettuati da un singolo proprietario», si ritiene che possa ritenersi «autonomo» anche l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili.
Per quanto riguarda, infine, la prospettata «fattispecie dei condomini minimi in cui ad esempio un'unità immobiliare risulti di proprietà di un soggetto il quale possieda anche la nuda proprietà di altre unità abitate dagli usufruttuari, dal momento che la norma prevede che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del cosiddetto Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari», si rileva che la stessa fattispecie prospettata, in quanto non sufficientemente circoscritta, non consente di fornire una compiuta valutazione tecnica da parte della competente Agenzia delle entrate.
ALLEGATO 5
5-04691 Gusmeroli: Chiarimenti sull'applicazione del cosiddetto «Superbonus» fiscale ai fini della cessione del credito.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'ambito applicativo degli articoli 119-122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in tema di detrazioni per gli interventi edilizi (in particolare il cosiddetto Superbonus del 110 per cento).
In particolare, in caso di cessione dei crediti corrispondenti alle suddette detrazioni, i dubbi riguarderebbero:
gli adempimenti contrattuali da porre in essere;
la definizione degli ambiti di responsabilità del cedente e del cessionario.
L'emanazione dei provvedimenti e documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate non ha risolto le cennate incertezze che, a parere degli interroganti, rappresenterebbero potenziali ostacoli burocratici alla fruizione delle agevolazioni e potrebbero determinare «l'erronea imputazione di sanzioni e interessi in capo a coloro che invece hanno correttamente eseguito le prescrizioni di legge».
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono «se non si ritenga doveroso un intervento risolutivo per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto [...] anche al fine di esonerare il cessionario da irregolarità pregresse ad esso non imputabili e delimitare anche la responsabilità del committente».
Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, giova precisare che le disposizioni legislative richiamate e di conseguenza i provvedimenti attuativi e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate non hanno stabilito particolari formalità, diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, ai fini del perfezionamento tra le parti delle cessioni dei crediti di cui trattasi.
In particolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 e dall'articolo 121, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 ha solo stabilito le modalità telematiche con le quali le cessioni dei crediti, già avvenute e perfezionate tra le parti, devono essere comunicate alla stessa Agenzia delle entrate, per essere valide ai fini fiscali, ossia ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 ovvero per comunicare eventuali ulteriori cessioni.
L'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che: «La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.1 soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto». Al comma 5 è disposto che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, oltre interessi e sanzioni.
Le citate disposizioni intendono salvaguardare il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria che, nonostante la cessione del credito ed a prescindere dalle pattuizioni di natura privatistica stabilite nell'atto di cessione del credito d'imposta, può comunque verificare l'esistenza dei presupposti in capo al soggetto destinatario del beneficio e che ha ceduto il credito, nonché applicare le sanzioni dovute in caso di errore.
A salvaguardia della buona fede del cessionario, la norma dispone che quest'ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell'assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d'imposta e delle sanzioni a quest'ultimo applicabili.
Deve, infine, sottolinearsi che in relazione al cosiddetto Superbonus non è stato stabilito espressamente un limite di spesa e, di conseguenza, la procedura delineata dal provvedimento dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate non prevede che i potenziali beneficiari possano essere esclusi dalle agevolazioni per mancanza di fondi.