I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 12
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 14
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 34
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824 (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 16
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 35
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (Seguito esame e rinvio) ... 20
ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate) ... 37
Sull'ordine dei lavori ... 25
Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund (Rilievi alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 13.05.
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale.
C. 1704 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1704, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.
Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva preliminarmente come gli emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS) siano finalizzati ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione (zona economica esclusiva – ZEE) della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi. Tali modifiche consentiranno agli Stati firmatari dell'Accordo, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela, delle risoluzioni e degli impegni adottati in seno all'ACCOBAMS a tutte le specie di cetacei presenti, peraltro già tutte specificamente tutelate dalla normativa europea, che prevede misure per proteggere i cetacei contro la caccia, la cattura o la detenzione, nonché contro qualsiasi perturbazione intenzionale o scambio commerciale, anche dei prodotti derivati di questi animali provenienti da Paesi terzi.
In particolare, le modifiche riguardano:
1) la denominazione dell'Accordo, per adeguarla all'estensione alle acque territoriali di Spagna e ZEE del Portogallo che interrompe di fatto la contiguità territoriale con il Mediterraneo, comportando pertanto la necessità di modificarne la denominazione rinominando l'Area atlantica contigua in «Area atlantica vicina» (Neighbouring Atlantic Area);
2) la sostituzione dell'articolo 1.a), recante la definizione geografica, precisando estensione e delimitazioni delle acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica;
3) la sostituzione dell'articolo 1, paragrafo 3.j), precisando che per «sub-regione», a seconda dei vari contesti, si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica;
4) la sostituzione dell'articolo XIV, relativo all'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo che l'Accordo entra in vigore nel terzo mese successivo alla ratifica di almeno sette Stati costieri dell'area dell'Accordo, o di organizzazioni di integrazione economica regionale dell'area che hanno firmato senza riserva di ratifica o abbiano già depositato gli strumenti di ratifica;
5) la sostituzione della seconda parte dell'Annesso 1, con la «Lista indicativa dei cetacei del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica vicina» cui si applica l'Accordo;
6) la sostituzione del paragrafo 3 dell'Annesso 2, relativo alla «Conservazione dei cetacei» con un nuovo paragrafo denominato «Protezione dell'habitat», con il quale le Parti si impegnano a creare e gestire aree specialmente protette per i cetacei, corrispondenti alle aree che costituiscono il loro habitat. Tali aree dovrebbero essere istituite nel quadro delle convenzioni marittime regionali di settore e di altri strumenti giuridico-internazionali appropriati.
La relazione illustrativa presentata dal Governo precisa che l'emendamento all'Annesso 2 è già entrato in vigore, in quanto, in base all'articolo X, paragrafo 4, dell'Accordo, le modifiche agli Annessi entrano in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della loro adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato una riserva.
Diversamente, le modifiche al testo dell'Accordo, come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo X dello stesso, entrano in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione presso il depositario. Ad oggi, solo sette Stati Parte hanno depositato il loro strumento di ratifica: sono dunque necessarie altre nove approvazioni per l'entrata in vigore degli Emendamenti all'Accordo e anche all'Annesso 1, poiché l'Emendamento a quest'ultimo è strettamente connesso agli Emendamenti al testo principale.
La relazione sottolinea altresì l'esigenza di procedere alla ratifica dell'Emendamento e, di conseguenza, di approvare l'estensione delle acque rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo, contribuendo così a estendere i regimi di tutela ambientale, anche in considerazione della raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP/EA.2/Res.10), che incoraggia le Parti contraenti di convenzioni regionali sul mare a considerare la possibilità di aumentare la copertura regionale di tali strumenti in conformità con il diritto internazionale.
Inoltre, si fa presente che l'avvio dell’iter di ratifica consente all'Italia di fornire riscontro alla Nota informativa del Segretariato dell'ACCOBAMS del 28 luglio 2016, indirizzata a tutti i Paesi firmatari, con cui si sollecitano gli Stati che non hanno ancora depositato lo strumento di ratifica relativo agli Emendamenti al testo dell'Accordo e all'Annesso 2 a provvedervi.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti all'Accordo in questione.
L'articolo 3, comma 1, contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del disegno di legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.
Fausto RACITI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo con la Repubblica Kirghisa abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e di rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e di lingua italiana in Kyrgyzstan. Tale rafforzamento delle relazioni risponde inoltre agli auspici, formulati nell'articolo 70 dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e lo Stato dell'Asia centrale, concluso a Bruxelles il 9 febbraio 1995, di incoraggiare e facilitare la cooperazione culturale.
Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 14 articoli, preceduti da un breve preambolo.
L'articolo 1 individua le finalità dell'Accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni degli Stati delle Parti, mediante creazioni di condizioni favorevoli alla cooperazione.
L'articolo 2 individua i settori di cooperazione, che sono cultura e arte, conservazione e tutela del patrimonio, restauro, biblioteche, musei, istruzione, turismo, scambio di informazione sui sistemi di istruzione.
L'articolo 3, relativo all'università e alla ricerca, intende promuovere la cooperazione e gli scambi in ambito universitario, in particolare nei settori scientifici e tecnologici. Inoltre, è prevista la promozione, diffusione e insegnamento delle lingue italiana in Kyrgyzstan e kyrgyza in Italia.
L'articolo 4, riguardante il settore dell'istruzione, prevede la realizzazione di scambi tra istituti, insegnanti, e studenti.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, dottorati di ricerca e corsi di lingua e cultura italiana.
L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel settore culturale e artistico, incoraggiando altresì la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e saggi dell'altra parte anche mediante premi incentivi.
L'articolo 7 regolamenta le iniziative volte al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, prevedendo altresì uno scambio di informazioni al riguardo.
L'articolo 8 riguarda i media, lo sport e le politiche giovanili e prevede il reciproco impegno a favorire gli investimenti nei progetti di comune interesse nel settore dell'educazione fisica e dello sport e a promuovere iniziative per lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e delle politiche giovanili.
L'articolo 9 individua attività e settori della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, prevedendo scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, laboratori comuni, organizzazione di seminari e conferenze, stipula di accordi e convenzioni.
L'articolo 10 individua le autorità coordinatrici dell'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e per il Kyrgyzstan le autorità statali competenti in materia di cultura, istruzione e scienza.
L'articolo 11 detta norme in materia di informazione, trasferimento di tecnologie e proprietà intellettuale e prevede lo scambio d'informazioni tecnologiche, lo svolgimento di attività congiunte di cooperazione nell'attività di tutela e uso della proprietà intellettuale, nel rispetto della legislazione nazionale vigente, delle convenzioni internazionali di cui gli Stati sono parte e per l'Italia nel rispetto dei limiti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 12 istituisce un'apposita Commissione mista, col compito di redigere i programmi esecutivi.
L'articolo 13 stabilisce che eventuali divergenze tra le Parti in merito all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via negoziale.
L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione della seconda delle due notifiche e prevede che l'Accordo stesso potrà essere denunciato dalle Parti dandone comunicazione per via diplomatica; la cessazione dell'Accordo avrà effetto dopo sei mesi dalla data della comunicazione.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, esso si compone di 5 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativa all'attuazione dell'Accordo. Il comma 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12, autorizza la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'articolo 4 contiene, al comma 1, una clausola d'invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 13 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
Nuovo testo C. 1824.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione.
Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, osserva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, come essa, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consti di diciannove articoli.
La disciplina introdotta, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1, riguarda la coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, la commercializzazione, la qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici.
Il settore florovivaistico, ai sensi del comma 2, comprende la produzione di:
prodotti vegetali;
materiale di propagazione sia ornamentale e che non ornamentale.
Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi:
floricoltura;
produzione di organi di propagazione gamica;
vivaismo ornamentale;
vivaismo frutticolo;
vivaismo non ornamentale.
Ai sensi del comma 4, esso comprende attività di tipo agricolo e attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio, e, in particolare:
i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione e che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati e impiantistica;
i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento e la distribuzione al dettaglio (mercati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi, punti di vendita, centri di giardinaggio, grande distribuzione, ambulanti, rivenditori e impiantisti).
Nell'ambito degli intermediari sono inclusi, ai sensi del comma 5, i servizi relativi alla logistica, le società coinvolte nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti che svolgono attività di progettazione e realizzazione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde.
L'articolo 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del lavoro, venga istituito un Programma per l'istituzione di percorsi didattici di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche ambientali e sull'importanza del verde nel contesto urbano o rurale.
Attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata saranno stabiliti i requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, tenendo conto del pregresso svolgimento di un'attività lavorativa nel campo o del possesso di una qualifica professionale.
L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale siano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate.
Alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.
Si prevede, inoltre, che la detrazione del 36 per cento per gli interventi di sistemazione a verde si applichi fino ad un ammontare complessivo di cinquecento euro annui per nucleo familiare per l'acquisto di fiori e piante da interno.
L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica, specificando in particolare, al comma 1 che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.
L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione, nella manipolazione e nella commercializzazione del vegetale e può essere svolta anche dall'imprenditore agricolo professionale (IAP).
L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali o zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale. Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente – e sembrano in tal senso vincolare le scelte regionali – le aree agricole coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni.
Il comma 4 prevede che una volta costituiti i distretti, occorrerà adeguare i contenuti dei piani di gestione del territorio locali. Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari.
Il comma 2 consente di svolgere nelle aree destinate alle attività florovivaistiche interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico.
Ai sensi del comma 3, nei distretti possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, quali gli agriturismi.
L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici.
Il comma 2 disciplina la composizione del tavolo (prevedendo la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini professionali). Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, in qualità di osservatori, ai rappresentanti di: consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, Agea, Ismea, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università competenti e la Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici. L'Osservatorio è chiamato a raccogliere i dati relativi a monitoraggio dei dati economici del settore florovivaistico. Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.
Il comma 12 specifica che il Tavolo svolge un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e, in particolare, è chiamato a formulare pareri ed esprimere proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie.
L'articolo 7 modifica la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo. Le funzioni dell'ufficio saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole.
Al riguardo, rileva come la disposizione appaia modificare, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa; in proposito ricorda che la lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 prescrive (al paragrafo 3, lettera e) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge. Ricorda inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione.
L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy.
L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico. Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) e individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di:
aggiornamento normativo;
formazione professionale;
valorizzazione e qualificazione delle produzioni;
ricerca e sperimentazione;
innovazione tecnologica;
certificazione di processo e di prodotto;
comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.
L'articolo 10 reca disposizioni per il settore distributivo florovivaistico, le quali hanno natura sostanzialmente equivalente a quelle contenute nel comma 1 dell'articolo 3.
Segnala al riguardo l'opportunità di espungere dal testo l'articolo in esame, o comunque di evitare sovrapposizioni tra il medesimo articolo 10 e il comma 1 dell'articolo 3.
L'articolo 11 prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Il Dicastero agricolo è inoltre chiamato a promuovere i marchi nazionali e favorisce la stipula di specifici protocolli nonché la redazione di disciplinari di coltivazione biologica.
Al riguardo, rileva l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.
L'articolo 12 è dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevedendo in particolare, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.
L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, che assumono la qualifica di aziende agricole nel caso in cui rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Esse operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio.
Ai sensi del comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 1. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo al riguardo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 154 del 2016.
L'articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione.
L'articolo 16 prevede che il Ministero delle politiche agricole incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
Ai sensi dell'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 19 reca la copertura finanziaria.
Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera e); l'organizzazione amministrativa (lettera g); l'ordinamento civile e penale (lettera l), nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera q); la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s).
Ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
In questo quadro, il provvedimento prevede comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:
il comma 2 dell'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 rispettivamente per la definizione dei requisiti professionali degli operatori del settore florovivaistico, per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; al riguardo ricorda che il citato articolo 8, comma 6, della legge n. 131 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);
il comma 5 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere, trattandosi di un intervento in materia di competenza residuale, l'intesa in luogo del parere; in proposito ricorda che la giurisprudenza costituzionale (rispetto alla quale richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale;
il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;
il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 3).
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 13.15.
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 settembre 2020.
Fausto RACITI, presidente, informa che sono pervenute circa 800 proposte emendative (vedi allegato 4) alla proposta di legge costituzionale C. 2238, recante modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Al riguardo ricorda in primo luogo che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo è ovviamente definito dal contenuto della proposta di legge C. 2238, la quale ha contenuto limitato nelle dimensioni e molto puntuale e specifico nel suo ambito materiale, riguardando esclusivamente la modifica di due norme costituzionali (il primo comma dell'articolo 57 e il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione) relativi, rispettivamente, alla base territoriale di elezione del Senato e al numero dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica, senza intervenire su altri aspetti del sistema elettorale ovvero sul funzionamento o sui poteri delle Camere, né su altri aspetti delle modalità di elezione del Presidente della Repubblica o sui suoi poteri.
Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.
Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
Rospi 1.3, che sostituisce gli articoli 55 (in materia di funzioni delle Camere), 57 (in materia di composizione ed elezione del Senato) e 58 (in materia di eleggibilità al Senato), modifica l'articolo 59, relativo ai senatori a vita, sostituisce l'articolo 60 (in materia di durata della Camera), modifica gli articoli 63, 64 e 66, sostituisce l'articolo 67, modifica l'articolo 69, sostituisce l'articolo 70, modifica o sostituisce gli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 88, 94, 96, 134;
Sisto 1.4, il quale sostituisce integralmente l'articolo 57 della Costituzione, non limitandosi a intervenire sul primo comma ma mutando la denominazione del Senato in Senato federale della Repubblica, incidendo sulla composizione, sulla natura, sulla struttura e sul numero dei componenti del Senato, nonché stabilendo che partecipano all'attività del Senato federale rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
Sisto 1.6, 1.7 e 1.8 e Iezzi 1.17, i quali inseriscono un nuovo comma nell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
Iezzi 1.78, il quale muta la denominazione del Senato, modificando anche l'articolo 55 della Costituzione;
Sisto 1.211, ai sensi del quale partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali;
Sisto 1.212, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.223, 1.224, 1.225, ai sensi dei quali partecipano all'attività del Senato anche rappresentanti delle Regioni o delle autonomie locali;
Iezzi 1.226, 1.227, 1.228, 1.229, 1.230, i quali intervengono, oltre che sull'articolo 55, anche sul dettato degli articoli 55, 60 e 96 della Costituzione, per mutare la denominazione del Senato della Repubblica;
Rospi 1.01, il quale interviene sul terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativamente al numero minimo di senatori di ciascuna regione;
Iezzi 1.02, il quale introduce un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero;
gli identici Iezzi 1.03 e Sisto 1.04, nonché Sisto 1.05, i quali intervengono sui requisiti di eleggibilità dei senatori;
Iezzi 1.06, 1.07 e 1.08, i quali intervengono sull'articolo 58, relativamente all'elettorato attivo per il Senato;
Iezzi 1.09, Sisto 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 1.015, Iezzi 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025, i quali intervengono sull'articolo 59 della Costituzione, relativamente alla nomina dei senatori a vita;
Iezzi 1.026 e 3.01, i quali stabiliscono un quorum rinforzato per l'approvazione delle leggi elettorali ed intervengono in merito alla decorrenza delle stesse leggi elettorali;
Sisto 1.027, il quale modifica il primo comma dell'articolo 63 della Costituzione, relativamente al quorum e alle modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera;
Sisto 1.028, il quale sostituisce l'articolo 66 della Costituzione, relativamente ai poteri di ciascuna Camera circa i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
Sisto 1.029, il quale modifica l'articolo 76 della Costituzione, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui progetti dei decreti legislativi;
Sisto 1.030, riferito all'articolo 80 della Costituzione, relativamente alla ratifica dei trattati internazionali, apportando peraltro modifiche meramente formali a tale articolo;
Sisto 1.031, il quale modifica l'articolo 82 della Costituzione, relativamente all'istituzione di Commissioni d'inchiesta da parte della Camera;
Meloni 2.4, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri, nonché gli articoli 92, 93, 95, 96 e 104 della Costituzione, in riferimento alla disciplina del Governo, al rapporto di fiducia con le Camere e alla Presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
Lollobrigida 2.5, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 86 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica;
Prisco 2.6, il quale sostituisce o modifica gli articoli 83, 84, 85, e 87 della Costituzione, relativamente all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ai suoi poteri;
Iezzi 2.7, il quale prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica;
Iezzi 2.8, il quale sostituisce integralmente l'articolo 83, limitatamente al primo periodo del primo comma e al secondo periodo, laddove prevede che il del Presidente della Repubblica sia eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e non dal Parlamento in seduta comune e stabilisce che l'elezione abbia luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi;
Sisto 2.131, limitatamente al capoverso comma 2, il quale interviene sulla maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica;
Parolo 2.01, il quale modifica l'articolo 2 della Costituzione, introducendovi il princìpio secondo cui la Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede;
Morelli 2.02, il quale integra l'articolo 2 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona;
Toccalini 2.03, il quale modifica gli articoli 48 e 58 della Costituzione per abbassare a sedici anni l'elettorato attivo;
gli identici Iezzi 2.04 e Sisto 2.05, i quali intervengono sull'articolo 84 della Costituzione per ridurre l'età minima del Presidente della Repubblica;
Sisto 2.06, il quale modifica l'articolo 85 della Costituzione relativamente alla tempistica per l'elezione del Presidente della Repubblica;
Sisto 2.07, volto a modificare l'articolo 86 della Costituzione, in materia di supplenza del Capo dello Stato, aggiungendo al testo vigente la dicitura «della Repubblica» e apparendo pertanto anche privo di contenuto normativo;
Iezzi 3.02, il quale stabilisce in merito alla decorrenza delle leggi elettorali.
Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:
Iezzi 1.9, limitatamente alla lettera a), 1.33, 1.34, 1.35, 1.36. 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.61, 1.62, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.119 e 1.278, che fanno riferimento a organi non esistenti nell'ordinamento costituzionale o che presuppongono l'introduzione di un assetto costituzionale non rispondente al vigente, in ogni caso intervenendo, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento; analogamente sono da considerare inammissibili gli emendamenti volti a modificare la rubrica dell'articolo 1 – Iezzi 1.231, 1.232, 1.233, 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.238, 1.239, 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272, 1.273, 1.274, 1.275, 1.276 e 1.279 – facendo anch'essi riferimento a organi costituzionali non esistenti nell'ordinamento ovvero ad un diverso assetto costituzionale, intervenendo anch'essi, in tal modo, su materie non trattate dal provvedimento;
Colucci 1.14, 1.15 e 1.16, Iezzi 1.57, 1.58, 1.59, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.99, 1.105, 1.106, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120, 1.121, 1.122, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.133, che individuano come principio per la ripartizione della base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica entità amministrative, suddivisioni territoriali o criteri di ripartizione non giuridicamente definiti nell'ordinamento né nell'emendamento o incomprensibili, non applicabili a tutto il territorio nazionale ovvero del tutto irragionevoli, e pertanto incongrui rispetto al contesto logico normativo, ai sensi del paragrafo 5.2 della lettera circolare del Presidente della Camera sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997;
Sisto 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145,1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.163, 1.165, 1.167, 1.169, 1.171, 1.173, 1.175, 1.177, 1.179, 1.181, 1.183, 1.185, 1.187, 1.189, 1.191, 1.193, 1.195, 1.197, 1.199, 1.201 e Iezzi 1.138, 1.162, 1.164, 1.166, 1.168, 1.170, 1.172, 1.174, 1.176, 1.178, 1.180, 1.182, 1.184, 1.186, 1.188, 1.190, 1.192, 1.194, 1.196, 1.198 e 1.200, volti ad escludere una o più regioni dalla ripartizione della base elettorale per il Senato della Repubblica su base circoscrizionale, senza tuttavia indicare in quale modo per queste regioni tale base debba essere individuata, determinando, così, un vuoto nel sistema costituzionale;
Sisto 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.266, 2.267, 2.268, 2.269, 2.270, 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.284, 2.285, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.296, 2.297, 2.298, 2.299, 2.300, 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320 e 2.321, che, lasciando in generale fermo il numero dei 2 delegati per regione, assegnano a singole regioni o a un numero estremamente limitato di esse un numero di delegati superiore a quello attribuito alle altre, creando, in tal modo, una manifesta disparità che appare del tutto ingiustificata e in palese contrasto con i princìpi di cui agli articoli 1 e 3 della Costituzione.
Vi è poi un elevato numero di emendamenti che aumentano considerevolmente il numero dei delegati regionali, determinando una modifica – anche molto significativa – dell'equilibrio fra parlamentari e delegati nella base elettorale del Presidente della Repubblica, e che la Presidenza ha comunque ritenuto di ammettere. Tra questi, gli emendamenti Sisto 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104, sono volti ad incrementare il numero dei delegati regionali in modo differenziato tra regioni o tra gruppi di regioni, senza che emerga il criterio posto alla base del trattamento differenziato fra regioni che tali emendamenti prefigurano.
Considerato che tali emendamenti sono riferiti a una proposta di legge costituzionale, la Presidenza – pur nutrendo dubbi sulla loro coerenza rispetto ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale – ha ritenuto comunque di ammetterli, pur segnalando l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, compia un'attenta valutazione di tali proposte, anche attraverso i necessari elementi di chiarimento in ordine alla loro ratio che i presentatori potranno fornire nel dibattito, al fine di compiere sul punto scelte legislative meditate e rispettose del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.
Segnala, infine, che gli emendamenti Iezzi 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.66, 1.68, 1.92, 1.93, 1.126, 1.240, 1.277, 2.135, 2.138, 2.139, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.156, 2.159, 2.226, 2.228, 2.322, 2.323, 2.328, 2.329, 2.330, 2.331, 2.332, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 3.54, 3.32, 3.33, 3.38, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.63, 3.68, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.84, 3.85, 3.87, 3.93 e 3.94 risultano essere privi di contenuto normativo e pertanto meramente formali: ai sensi del paragrafo 5.5 della richiamata lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, essi non saranno posti in votazione, ma eventualmente presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.
Avverte quindi che la Presidenza ha fissato il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità alle ore 12 di lunedì 28 settembre.
Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia la Presidenza per la fissazione di un termine congruo per la presentazione dei ricorsi, esprimendo tuttavia perplessità per le valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, con particolare riferimento alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti, presentati dal suo gruppo, volti a introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini. Ritiene, infatti, che tale tema non possa essere considerato estraneo all'oggetto del provvedimento, il quale, all'articolo 2, interviene anche sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica riducendo in modo considerevole la rappresentanza delle regioni nel collegio elettorale. Preannuncia, quindi, la richiesta di riammettere le proposte emendative citate, in quanto esse, alla luce del contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, non possono essere considerate estranee al perimetro della materia oggetto di esame da parte della Commissione.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), pur riservandosi di svolgere i necessari approfondimenti in ordine alle valutazioni testé svolte dalla Presidenza, ritiene, da una prima analisi, che il giudizio di ammissibilità sia stato improntato a criteri troppo severi, attesa la gran quantità di proposte emendative dichiarate inammissibili. Dopo aver fatto presente che il suo gruppo si riserva di svolgere le opportune valutazioni in sede di formulazione dei ricorsi, ritiene altresì singolare che la Presidenza, pur ammettendo alcune proposte emendative, abbia segnalato l'esigenza che la Commissione ne svolga un'attenta valutazione nel corso dell'esame, non comprendendo appieno la portata di un simile giudizio, né le modalità con cui si svolgerà l'esame di tali proposte emendative.
Fausto RACITI, presidente, in risposta al deputato Iezzi, fa presente che la Presidenza, relativamente a talune proposte emendative sui quali sussistevano alcuni dubbi di inammissibilità, nel valutarle ammissibili, ha semplicemente ritenuto opportuno segnalare l'esigenza che la Commissione, nel successivo corso dell'esame, ne compia una meditata valutazione, tenuto conto del contesto costituzionale in cui esse si inserirebbero.
Nel prendere atto delle questioni poste nell'odierno dibattito, fa notare, in conclusione, che le considerazioni espresse saranno anch'esse oggetto delle valutazioni che la Presidenza svolgerà in sede di decisione sui ricorsi che saranno presentati sui giudizi di inammissibilità testé pronunciati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sull'ordine dei lavori.
Fausto RACITI, presidente, fa presente che la seduta per l'esame, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, dello schema di Relazione all'Assemblea, elaborata dalla stessa V Commissione, relativa all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, avrà luogo al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, presumibilmente intorno alle 17,30, in quanto la Commissione Bilancio non ha ancora trasmesso tale schema di Relazione.
La seduta termina alle 13.25.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 17.35.
Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione all'Assemblea in oggetto.
Fausto RACITI, presidente avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini della formulazione di rilievi o osservazioni alla Commissione Bilancio, lo schema di relazione sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund elaborata dalla stessa V Commissione.
Segnala come la procedura definita per l'esame di tale documento preveda che la Commissione Bilancio predisponga, al termine di una attività di carattere istruttorio, una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, al fine di consegnare alla Camera una utile base di lavoro che possa favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo, prima della presentazione da parte del Governo stesso del Recovery Plan, che dovrebbe avvenire unitamente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020. In tale contesto le Commissioni di settore sono chiamate a formulare eventuali rilievi e osservazioni alla V Commissione sullo schema di relazione predisposta dalla stessa Commissione.
Informa quindi che l'esame proseguirà nella seduta di martedì 29 settembre; secondo la tempistica al momento indicata per le vie brevi dalla V Commissione, i rilievi o le osservazioni sul documento dovranno essere deliberate entro le ore 11 circa della stessa giornata di martedì 29.
Valentina CORNELI (M5S), relatrice, illustrando il contenuto dello schema di relazione trasmesso dalla V Commissione, rileva preliminarmente, per quanto riguarda il contesto europeo in cui si inserisce il documento, come il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo abbia raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma Next Generation EU.
Il programma Next Generation EU prevede risorse complessive, pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, reperiti mediante la raccolta di fondi sui mercati per canalizzarli verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro (pari complessivamente ad oltre il 28 per cento delle risorse totali del programma di Next Generation EU) di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81,8 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.
I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR degli Stati membri) potranno essere presentati alla Commissione soltanto nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1o gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la presentazione dei Piani.
La Commissione europea esprimerà le sue valutazioni entro 2 mesi, ai fini della proposta al Consiglio Ecofin del Piano nazionale. L'Ecofin dovrà approvare il piano a maggioranza qualificata entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea.
Considerato che, di fatto, la RPP diverrà operativa nella seconda metà del 2021, è stata prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti nel 2021 per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo. Inoltre, potranno essere incluse spese fatte a partire da febbraio 2020 se coerenti con gli obiettivi e i criteri dello strumento RRF.
I programmi di spesa finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) dovranno essere completati entro il 2026.
La Commissione europea ha specificato che i contenuti ed i principi ispiratori dei PNRR nazionali dovranno basarsi su alcune direttrici comuni: contribuire alla transizione ambientale; alla resilienza e sostenibilità sociale; alla transizione digitale, innovazione e competitività.
In tale quadro, la proposta della Commissione Europea – attualmente in fase di negoziazione con il Consiglio e il Parlamento europeo – stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR.
La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e riforme, ed essere allineati con le Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio e con le sfide e le priorità di policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale. È inoltre essenziale che vi sia coerenza tra i contenuti e gli obiettivi del PNRR e le informazioni fornite nel Programma Nazionale di Riforma, nel Piano Energia e Clima (PNIEC), nei Piani presentati nell'ambito del Just Transition Fund e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.
Oltre alla coerenza con le Raccomandazioni, sono prioritari il rafforzamento del potenziale di crescita economica, la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della resilienza economica e sociale dello Stato membro. Dovrà inoltre darsi evidenza della tempistica e delle modalità di attuazione, con target intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore. Il Governo, allo scopo di avviare già a partire dal mese di ottobre un dialogo informale con la Commissione, ha elaborato una proposta di Linee guida per la definizione del PNRR, da sottoporre all'esame del Parlamento nazionale.
All'esito di questo primo vaglio parlamentare e in considerazione delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare al Governo, sarà elaborato lo schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma. Il Parlamento, che sarà chiamato a partecipare a tutte le fasi interlocutorie prima dell'adozione definitiva del Piano, avrà pertanto un ruolo fondamentale nel valutare, indirizzare e contribuire a definire le scelte del Governo.
Nella proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, si fissano i criteri stringenti di ammissibilità alle risorse del Recovery fund per i progetti da finanziare.
Come precisato nella lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Camera di accompagnamento alla presentazione delle Linee guida, il documento è stato elaborato dal Governo all'esito di un lavoro istruttorio, che si è giovato anche del contributo del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con D.P.C.M. del 10 aprile 2020, in coerenza con il Piano di Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio e discusso nel corso della consultazione nazionale «Progettiamo il rilancio», che si è svolta dal 13 al 21 giugno scorso, alla quale hanno partecipato sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti della società civile.
Tale piano di rilancio – basato sull'analisi dei punti di forza e dei ritardi del Paese nel contesto della crisi causata dalla pandemia – ha indicato tre linee strategiche per accelerare lo sviluppo del Paese e migliorarne la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, che possono essere così sintetizzate:
1) modernizzazione del Paese, finalizzata a dotare il Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, e a creare un ambiente favorevole all'innovazione;
2) transizione ecologica, indicata come la base del nuovo modello di sviluppo su scala globale;
3) inclusione sociale e territoriale e parità di genere, volta a ridurre le diseguaglianze, la povertà e i divari sociali e territoriali.
Nel piano si individuano, altresì, nove direttrici di intervento per la realizzazione della strategia di rilancio del Paese, che costituiscono il quadro generale entro cui si inserisce il PNRR:
1) un Paese completamente digitale;
2) un Paese con infrastrutture sicure ed efficienti;
3) un Paese più verde e sostenibile;
4) un tessuto economico più competitivo e resiliente;
5) un piano integrato di sostegno alle filiere produttive;
6) una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese;
7) maggiori investimenti in ricerca e formazione;
8) un'Italia più equa e inclusiva;
9) un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente.
Molti delle iniziative previste nel piano di rilancio del giugno scorso sono state inserite nella proposta di Linee guida per la definizione del PNRR.
Le Linee guida presentate dal Governo, che si inquadrano in questa più generale strategia di rilancio, si aprono con l'illustrazione degli elementi di contesto ed illustrano la strategia complessiva del Piano nazionale di riforma e resilienza italiano e la sua articolazione in: sfide che il Paese intende affrontare, missioni del programma, cluster di progetti per la realizzazione delle missioni e ambiti di riforma e di interventi di politica economica.
Le sfide incluse nel PNRR sono 4:
il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia;
la riduzione dell'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere;
il sostegno alla transizione verde e digitale;
l'aumento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.
Le missioni indicate del PNRR sono 6 e rappresentano le seguenti aree tematiche strutturali di intervento:
1) digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;
2) rivoluzione verde e transizione ecologica;
3) infrastrutture per la mobilità;
4) istruzione, formazione, ricerca e cultura;
5) equità sociale, di genere e territoriale;
6) salute.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, segnala, in particolare, la missione n. 1, Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, con la quale il Governo punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco.
Al riguardo, segnala innanzitutto come il Consiglio dell'Unione europea, con le raccomandazioni annuali sul Piano Nazionale di Riforma dell'Italia, abbia costantemente invitato il nostro Paese a «migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali» (Raccomandazione del Consiglio del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, in particolare la Raccomandazione n. 3).
La Commissione Europea, nella Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (Country Report 2020) del 26 febbraio 2020 ha preso atto che si sono verificati alcuni progressi nell'aumentare l'efficienza e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda in modo specifico l'attuazione della succitata Raccomandazione del 2019, infatti, la Commissione ha registrato alcuni progressi nel miglioramento del livello di efficacia e digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza dei servizi pubblici locali.
Il Report invita a proseguire la digitalizzazione dei servizi pubblici per favorirne rapidamente l'accesso per cittadini e imprese e a dotarsi di una strategia integrata per rafforzare la capacità amministrativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, l'attuazione delle norme in materia di appalti pubblici e l'assorbimento dei fondi UE.
Nelle Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 maggio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato l'Italia ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a realizzare «un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali» (Raccomandazione n. 3) e a «migliorare [...] il funzionamento della pubblica amministrazione» (Raccomandazione n. 4), nella considerazione che «un'amministrazione pubblica efficace è cruciale per garantire che le misure adottate per affrontare l'emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro attuazione.»
Il Governo, nel PNR 2020 (trasmesso alle Camere l'8 luglio 2020) sottolinea in primo luogo che il piano rilancio e si baserà su un incremento della spesa, tra cui quella per l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
La modernizzazione del Paese, intesa anzitutto, come disponibilità disporre di una Pubblica Amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata, veramente al servizio del cittadino, costituisce una delle tre linee strategiche attorno a cui è costruito il piano di rilancio (assieme a Transizione ecologica e Inclusione sociale e territoriale, parità di genere).
Le politiche strutturali con le quali Governo si impegna ad agire su innovazione e digitalizzazione della PA sono finalizzate a superare la frammentazione degli interventi, le duplicazioni e la scarsa interoperabilità.
Un ruolo centrale in questo ambito è ricoperto dalla semplificazione amministrativa e normativa, attraverso anche lo snellimento delle procedure autorizzative e di controllo nei settori nei quali è più avvertito dai cittadini e dalle imprese l'eccessivo carico di oneri normativi e burocratici.
La necessità di migliorare l'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione è stata ribadita nella Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020, successiva all'adozione del PNR.
In occasione della discussione parlamentare sul PNR, nella seduta del 29 luglio 2020, l'Assemblea della Camera ha approvato una risoluzione (n. 6-00124) che impegna il Governo ad un significativo incremento della spesa per l'innovazione e la digitalizzazione, e alla predisposizione di una riforma della Pubblica Amministrazione.
Nello schema di Relazione, nel paragrafo 4.1 si ricorda – per quanto attiene a tali parti di competenza della I Commissione – che il Governo intende puntare alla «digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'istruzione, della sanità e del fisco. In questo contesto, ciascun cittadino e ciascuna impresa saranno dotati di un'identità digitale unica. La diffusione delle tecnologie digitali richiederà il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con il completamento della rete nazionale di telecomunicazioni ottica e gli interventi per lo sviluppo delle reti 5G».
Nel paragrafo 5.1 dello schema di Relazione, il quale reca una serie di indicazioni ai fini della selezione degli interventi volti a rafforzare la produttività, gli investimenti e la crescita, si segnala, tra l'altro, al riguardo, come la mole delle nuove risorse che affluiranno dal Recovery Fund e le esigenze di rapidità nel loro utilizzo rappresenti anche una sfida sotto il profilo amministrativo per le pubbliche amministrazioni, le quali spesso rivelano scarsa capacità progettuale e difficoltà nell'utilizzo delle risorse che devono gestire.
In tale contesto si sottolinea l'importanza di procedere lungo la strada della semplificazione delle procedure e del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso l'estensione del principio «Once only» (in base al quale il cittadino o l'impresa non può essere chiamata a fornire certificazioni, attestazioni, dichiarazioni o altri atti o documenti di cui la pubblica amministrazione nel suo complesso già dispone). Tale processo di semplificazione ed efficientamento potrà a sua volta essere favorito dalla digitalizzazione della PA e dal miglioramento della qualificazione del personale pubblico.
Ulteriormente, nel paragrafo 5.2 dello schema di Relazione, dedicato al collegamento tra spesa e riforme, si segnala come la macchinosità della pubblica amministrazione e il suo orientamento a schemi di funzionamento di carattere per lo più amministrativistico, costituiscano uno dei fattori di freno rispetto alla capacità degli investimenti di aumentare la produttività e la crescita economica del Paese, assieme alle inefficienze del mercato del lavoro, agli effetti penalizzanti del sistema fiscale e alla lentezza della giustizia.
Nel paragrafo 5.3 dello schema di Relazione si fa altresì presente come gli interventi a sostegno delle aree più deboli del Paese, intesi a superare gli attuali divari territoriali, devono essere ispirati alla creazione di un ambiente, anche regolamentare, idoneo allo sviluppo delle attività di impresa.
Nel paragrafo 5.4 dello schema, dedicato alle questioni relative alla trasparenza e al controllo delle decisioni di spesa connesse all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, che possono rappresentare un fattore di criticità, si prospetta l'ipotesi di creare un'infrastruttura di servizio a livello nazionale, composta da soggetti pubblici, tra i quali si richiama specificamente l'ISTAT, e da soggetti privati, che fornisca le competenze necessarie a elaborare i dati necessari per la scelta, l'elaborazione e la valutazione di progetti da realizzare.
Sempre quanto attiene agli ambiti di competenza della I Commissione segnala, inoltre, tra le missioni del PNRR, indicate nella proposta di Linee guida e nello schema di Relazione, la missione n. 5 – Equità sociale, di genere e territoriale – laddove, in particolare, il Governo fa riferimento alla parità di genere, indicando che un'attenzione particolare sarà riservata all’empowerment femminile (in termini di formazione, occupabilità e autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili e ad incentivare le capacità imprenditoriali femminili.
Al riguardo ricorda che il Governo, nell'ambito del già richiamato piano di rilancio, per quanto riguarda l'inclusione sociale e territoriale, fa presente che la realizzazione della parità di genere richiede di intervenire sulle molteplici dimensioni della discriminazione «in essere nei confronti delle donne, che riguardano, prioritariamente, la partecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l'accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nell'allocazione del tempo dedicato al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nell'accesso alle posizioni decisionali a livello, politico, economico e sociale.
A tal fine il Governo prevede di adottare un ampio ventaglio di misure, per ridurre i divari che purtroppo ancora permangono nel nostro Paese. Un'attenzione particolare sarà riservata all’empowerment femminile (in termini di formazione, occupabilità ed autoimprenditorialità), anche con progetti volti a favorire il reinserimento nel mondo del lavoro di categorie fragili, nonché a incentivare le capacità imprenditoriali attraverso la costituzione di un Fondo per le micro e piccole imprese femminili.
Nello schema di Relazione si evidenzia infatti, nel già citato paragrafo 5.1, come l'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro possa potenziare il contributo positivo che l'occupazione può dare alla crescita economica, in una misura quantificata in oltre mezzo punto percentuale l'anno.
Rileva, altresì, come il Piano sarà costruito raccogliendo le proposte formulate dalle Amministrazioni e dagli enti territoriali, selezionate secondo criteri oggettivi volti a garantire il conseguimento delle missioni fondamentali.
Ai fini della valutazione positiva dei progetti, allo scopo di rendere la selezione più precisa e granulare, le linee guida specificano i criteri aggiuntivi di valutazione, rispetto a quelli previsti dalla proposta di regolamento della Commissione:
creazione di beni pubblici (infrastrutture, educazione e formazione, ricerca e innovazione, salute, ambiente, coesione sociale e territoriale);
rapida attuabilità/cantierabilità del progetto;
monitorabilità del progetto in termini di traguardi intermedi e finali, e collegamento tra tali realizzazioni e gli obiettivi strategici del PNRR;
effetti positivi rapidi su numerosi beneficiari;
introduzione di forme di partenariato pubblico-privato, ovvero di capitali privati per la loro realizzazione;
stima affidabile del beneficio occupazionale;
basso consumo di suolo e utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali;
concorso al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.
Al fine di evitare una frammentazione del PNRR in progetti isolati e non coerenti fra di loro, le Linee guida recano altresì l'indicazione di specifici criteri di valutazione negativa, che consentano l'esclusione di determinati progetti (ad esempio, qualora siano finanziabili tramite altri fondi UE e QFP 2021-27; non abbiano impatti duraturi su PIL e occupazione o che non presentino stime attendibili sull'impatto economico atteso, ovvero qualora presentino noti problemi di attuazione di difficile soluzione nel medio termine).
In questo contesto il Governo ha costituito una task force coordinata dal Comitato tecnico di valutazione (CTV), l'organismo di supporto al CIAE, ha raccolto le proposte pervenute dalle Amministrazioni, dalle Regioni e dai Comuni e ne ha intrapreso la sistematizzazione/organizzazione, valutazione e selezione.
Nella strategia del Piano rientrano, inoltre, iniziative di riforma e politiche di supporto, collegate ad uno o più cluster di intervento, che rafforzino l'ambiente imprenditoriale, riducano gli oneri burocratici e i vincoli che hanno finora rallentato la realizzazione o la produttività degli investimenti pubblici. In questo contesto, le Linee guida indicano, quali tasselli necessari per accompagnare le misure del PNRR:
misure di sostegno agli investimenti;
la riforma della pubblica amministrazione;
l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo;
la riforma del fisco;
la riforma della giustizia;
la riforma del mercato del lavoro.
Da ultimo lo schema di Relazione evidenzia – nel paragrafo 5.6, relativo al coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione e attuazione del PNRR – come «si potrebbe prevedere, da un lato, la trasmissione da parte del Governo alle Camere di una relazione periodica, ad esempio quadrimestrale, sullo stato di attuazione del PNRR, dall'altro, l'attribuzione alle Commissioni permanenti dell'esame di tali relazioni periodiche, al fine di consentire alle stesse di esprimere le loro valutazioni per le parti di rispettiva competenza, ferma restando, tra l'altro, la possibilità di istituire nelle medesime Commissioni appositi Comitati permanenti con il compito di procedere al monitoraggio della complessiva fase di attuazione del Piano».
In conclusione, rilevata l'importanza che il Parlamento sia parte attiva nella procedura in esame, auspica si svolga un articolato dibattito nel quale approfondire con serietà le questioni in gioco, al fine di fornire un utile indirizzo al Governo. Si riserva di formulare una proposta di rilievi nel prosieguo dell'esame, anche sulla base della discussione che si articolerà in Commissione.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritiene necessario sin da subito affrontare con serietà le questioni connesse all'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, affinché il Parlamento sia concretamente coinvolto nello svolgimento di tale procedura e possa fornire un reale contributo.
Ritiene, anzitutto, che vi sia una discrasia tra le linee guida predisposte dal Governo in carica e quelle formulate dalla Commissione europea lo scorso 17 settembre, laddove quest'ultima ha definito una guida strategica per l'attuazione del Recovery Fund nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile del 2021. Fa notare, infatti, come la Commissione europea abbia incoraggiato gli Stati membri a includere nei loro Recovery Plan nazionali investimenti e riforme su sette aree di intervento, tra cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi, nonché l'aumento delle capacità del data cloud industriale europeo e lo sviluppo dei processori più potenti e sostenibili.
Rileva, dunque, come le linee guida presentate dal Governo risultino già ampiamente superate da tali indirizzi europei. Vi è pertanto il rischio, a suo avviso, che l'Esecutivo sia costretto a rielaborare tutto il PNRR in funzione di tali linee guida europee, perdendo altro tempo utile. Considerando i tempi necessari alle istituzioni europee per la valutazione dei piani è quindi assai probabile, a suo avviso, che le prime risorse non si vedranno se non nella seconda metà del prossimo anno, chiedendosi, pertanto, con quali risorse il Governo riuscirà ad affrontare i prossimi mesi.
Ravvisa inoltre una certa complessità procedurale, a causa della quale non sarà possibile disporre di risorse aggiuntive in sede di bilancio. Dopo aver rilevato, infatti, che le linee guida presentate dal Governo dovrebbero essere correlate alla nota di aggiornamento al DEF entro il 27 settembre e che successivamente – entro il 15 ottobre – seguirà la presentazione di ulteriori linee guida in sede di elaborazione del documento programmatico di bilancio, non sarà possibile, a suo avviso, disporre in sede di bilancio di una quantificazione di risorse da considerare ai fini della definizione dello scostamento. Ritiene, dunque, che non vi sarà alcuna traccia dei 209 miliardi che l'Europa ha concesso al nostro Paese, considerato, inoltre che non vi è alcuna indicazione sulle risorse relative a strumenti economico-finanziari quali SURE, MES e BEI, che ammontano quasi a 100 miliardi.
Evidenzia, inoltre, gravi lacune nelle linee guida del Governo per quanto concerne argomenti di diretto interesse della I Commissione. Evidenzia, infatti, che non si riscontra alcuna organica valutazione di un intervento complessivo sulla pubblica amministrazione, anche con riguardo agli enti locali, facendo notare che, se le linee guida saranno acriticamente recepite nei successivi documenti previsti in itinere per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si produrranno inevitabilmente effetti negativi sul funzionamento della pubblica amministrazione e, in particolare, degli enti locali.
Appare poi molto generica, a suo avviso, la determinazione delle linee guida in merito alla revisione della disciplina in materia di lavori pubblici e infrastrutture europee, così come in materia di ordine pubblico e sicurezza nazionale rispetto alla diffusione del Covid-19. A tale ultimo proposito, ravvisa la necessità di definire interventi specifici, al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei cittadini, anche riferimento alla mobilità infra regionale.
Ritiene inoltre molto carente la visione del Governo su un altro aspetto fondamentale, quello dall'immigrazione, al contrario di quanto avviene in altri Paesi – come in Francia – che in tale campo hanno definito risposte adeguate alle esigenze di sicurezza.
Fa notare, infine, che la valutazione della capacità di risposta della mano pubblica e della funzionalità operativa dell'apparato burocratico appare decisiva in vista di una valutazione positiva dell'Europa sul Piano nazionale e di ripresa. Sotto tale aspetto, osserva che le linee guida del Governo appaiono estremamente carenti, con il rischio di condizionare il giudizio positivo dell'Unione europea.
Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 29 settembre prossimo.
La seduta termina alle 17.55.
ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale. C. 1704 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1704, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010»;
evidenziato come gli emendamenti all'Accordo in questione siano finalizzati a estendere l'applicazione del medesimo Accordo a tutte le alle acque marine della Spagna e del Portogallo, consentendo agli Stati firmatari, nelle acque interessate dall'allargamento, di garantire un'omogenea applicazione del regime di tutela a tutte le specie di cetacei presenti;
sottolineato come la ratifica degli emendamenti contribuirà a estendere i regimi di tutela ambientale, aderendo alla raccomandazione contenuta nel paragrafo 13 della risoluzione sui mari e gli oceani dell'Assemblea delle Nazioni unite per l'ambiente;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. C. 2231 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2231, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013»;
evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di promuovere la conoscenza tra i popoli e rafforzare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di cultura e lingua italiana in Kyrgyzstan;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 3
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. Nuovo testo C. 1824.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;
segnalato come l'articolo 10 rechi disposizioni per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti al comma 1 dell'articolo 3;
rilevato come l'articolo 7 modifichi, sia pure non testualmente, una fonte non legislativa, in contrasto con le indicazioni contenute nella lettera circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, la quale prescrive (al paragrafo 3, lettera e) di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, considerato inoltre che, in via generale, l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sia disciplinata con regolamenti di delegificazione;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'agricoltura rientri negli ambiti di competenza residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale né tra quelle attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;
richiamato altresì come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia chiarito che la competenza esclusiva regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppure incidenti sul comparto agricolo, sono indicate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali e concorrenti; riferendosi, in particolare, a materie di competenza esclusiva statale (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione), quali: la tutela della concorrenza (lettera e); l'organizzazione amministrativa (lettera g); l'ordinamento civile e penale (lettera l); nell'ambito della quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame); la profilassi internazionale (lettera q) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s);
considerato altresì che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, il governo del territorio, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
preso atto, in tale complesso quadro, come il provvedimento preveda comunque forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda: il comma 2 dell'articolo 2; il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10, che prevedono l’«intesa forte» in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003; il comma 1 dell'articolo 9, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; il comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
rilevato come il comma 5 dell'articolo 4 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, sebbene si tratti di un intervento su materia di competenza residuale regionale, caso nel quale la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza in luogo del semplice parere;
b) con riferimento all'articolo 7, il quale interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa;
c) con riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo la disposizione, ovvero di evitare sovrapposizioni con il comma 1 dell'articolo 3;
d) con riferimento all'articolo 11, il quale prevede che le regioni possano istituire, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere con maggiore dettaglio i casi in cui sarà necessario acquisire l'intesa con il Ministero delle politiche agricole.
ALLEGATO 4
Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 2. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche ai Titoli I, II e III della II parte della Costituzione)
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. Il Senato della Repubblica è composto da duecento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero e cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti».
3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. I senatori sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.
Sono eleggibili a senatori i consiglieri che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età».
4. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati.
5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
6. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
7. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
8. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale e della conseguente decadenza da senatore».
9. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
10. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
11. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
12. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
13. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I Regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
I Regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di logge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».
14. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.
La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
15. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
16. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
17. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».
18. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
19. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
20. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
21. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
22. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
23. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
24. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
25. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
26. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
27. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 3. Rospi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.
1. 4. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è abrogato.
1. 281. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 57, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «a base regionale» con le seguenti: «su base circoscrizionale federale»;
b) sostituire la parola «salvi» con le seguenti: «ivi compresi».
1. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, le parole: «a base regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello regionale».
1. 307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 57 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
1. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: con le seguenti: L'articolo 57, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:.
1. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947.
1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947.
1. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: promulgata il 27 dicembre 1947.
1. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: entrata in vigore il 1o gennaio 1948.
1. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: Parte II, Titolo I,.
1. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: della Costituzione è aggiungere le seguenti: soppresso e.
1. 24. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sostituito con: modificato.
1. 25. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: seguente aggiungere: periodo.
1. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Repubblicano è eletto su base regionale.
1. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Alta è eletta su base regionale.
1. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Senatoriale è eletta su base regionale.
1. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Rappresentanti è eletta su base regionale.
1. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera dei Senatori è eletta su base regionale.
1. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera Federale è eletta su base regionale.
1. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Federale è eletto su base regionale.
1. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Regioni è eletta su base regionale.
1. 40. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti Regionali è eletto su base regionale.
1. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Regioni è eletto su base regionale.
1. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato Nazionale è eletto su base regionale.
1. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea Nazionale è eletta su base regionale.
1. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti è eletto su base regionale.
1. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato dei Rappresentanti delle Regioni è eletto su base regionale.
1. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio Senatoriale è eletto su base regionale.
1. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei membri del Senato è eletto su base regionale.
1. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio degli Onorevoli Senatori è eletto su base regionale.
1. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio dei Deputati Senatori è eletto su base regionale.
1. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Consiglio delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori è eletto su base regionale.
1. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale.
1. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La Camera delle Autonomie è eletta su base regionale.
1. 55. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'Assemblea delle Autonomie è eletta su base regionale.
1. 56. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con calcolo regionale.
1. 57. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con metodo regionale.
1. 58. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene con principio regionale.
1. 59. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene sulla base della ripartizione geografica per macro-aree federali.
1. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: L'elezione del Senato della Repubblica avviene su base circoscrizionale.
1. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale con le seguenti: L'elezione del Senato della Repubblica si svolge sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.
1. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Il Senato della Repubblica è eletto con le seguenti: L'elezione del Senato della Repubblica si svolge.
1. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Assemblea delle Autonomie.
1. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Camera Alta delle Autonomie.
1. 71. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, le parole: Senato della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: la Camera dei Rappresentanti.
1. 72. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Senatoriale.
1. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera dei Senatori.
1. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Federale.
1.75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera delle Regioni.
1. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: la Camera Alta.
1. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Federale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 55, comma 1, della Costituzione le parole: «del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato Federale».
1. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Federale della Repubblica italiana.
1. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato federale delle Nazioni italiane.
1. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato federale.
1. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato dei Rappresentanti.
1. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Regioni.
1. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato delle Autonomie.
1. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei Senatori.
1. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio Senatoriale.
1. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei membri del Senato.
1. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 88. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 89. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 90. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Senato della Repubblica con le seguenti: Senato Repubblicano.
1. 91. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: della Repubblica
1. 92. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: italiana.
1. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: a suffragio universale e diretto su base regionale.
1. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei quartieri storici.
1. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei quartieri.
1. 95. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base della divisione in circoscrizioni rionali.
1. 97. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base della suddivisione del Paese in Aziende sanitarie locali.
1. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base del numero dei pazienti per ogni medico di medicina di base.
1. 99. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione.
1. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale.
1. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni comunali.
1. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di zone comunali.
1. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di frazioni comunali.
1. 105. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle Comunità di valle.
1. 106. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle Magnifiche Comunità.
1. 107. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle circoscrizioni amministrative.
1. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di circoscrizioni territoriali elettorali.
1. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di comuni il cui rapporto dipendenti-numero di abitanti sia superiore alla media nazionale.
1. 113. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base di comuni raggruppati per altitudine sul livello del mare.
1. 114. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei provveditorati scolastici.
1. 120. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base degli Uffici scolastici provinciali.
1. 121. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base dei distretti militari.
1. 122. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base circoscrizionale con le seguenti: sulla base delle unità amministrative territoriali italiane.
1. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: con metodo.
1. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: con principio.
1. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: su base con le seguenti: a base.
1. 126. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: distrettuale
1. 11. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: dipartimentale
1. 12. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: dipartimentale e proporzionale al numero di residenti in Regione
1. 13. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: circondaria
1. 14. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: collegiale
1. 15. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: territoriale settoriale
1. 16. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale o subregionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero
1. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale o subregionale
1. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema maggioritario uninominale
1. 303. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi
1. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti
1. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale, con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle
1. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
1. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale con sistema elettorale uninominale.
1. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: regionale con sistema elettorale uninominale a un turno unico con maggioranza relativa.
1. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: nazionale, con sistema maggioritario uninominale.
1. 282. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 298. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province facenti parte della medesima Regione.
1. 299. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale. Le circoscrizioni coincidono con le province o con più province tra loro adiacenti.
1. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: distrettuale federale.
1. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: nazionale con sistema maggioritario uninominale.
1. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: municipale.
1. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: rionale.
1. 96. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: provinciale.
1. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con le seguenti: provinciale per macroaree.
1. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: regionale.
1. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: macroregionale.
1. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: circoscrizionale con la seguente: federale.
1. 119. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema maggioritario uninominale.
1. 283. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi.
1. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei voti validamente espressi, incluse le schede bianche e le schede nulle.
1. 285. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: con sistema proporzionale e con soglia di sbarramento fissata all'otto per cento dei votanti.
1. 286. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto dei rapporti medi dipendenti-popolazioni per classe demografica.
1. 128. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto dipendenti-fatturato per aree produttive.
1. 129. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto medio dipendenti pubblici e privati per macroregioni.
1. 130. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto medio regionale dipendenti pubblici e privati.
1. 131. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del rapporto liberi professionisti-popolazione per ciascuna circoscrizione.
1. 133. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo ripartizione da decidere con legge regionale o delle province autonome.
1. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo tale da assicurare la rappresentanza di tutte le Province.
1. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 137. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.
1. 139. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Regioni a Statuto Speciale.
1. 140. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
1. 141. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.
1. 142. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.
1. 143. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche, la Regione Lazio e la Regione Abruzzo.
1. 144. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia, della Regione Basilicata e la Regione Calabria.
1. 145. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto.
1. 146. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Regione Abruzzo.
1. 147. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana, della Regione Umbria e la Regione Lazio.
1. 148. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Abruzzo.
1. 149. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna e la Regione Sicilia.
1. 150. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise e la Regione Basilicata.
1. 151. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia.
1. 152. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.
1. 153. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio e la Regione Campania.
1. 154. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria e la Regione Basilicata.
1. 155. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo e la Regione Marche.
1. 156. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia e la Regione Calabria.
1. 157. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana.
1. 158. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria e la Regione Toscana.
1. 159. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania e la Regione Abruzzo.
1. 160. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna.
1. 161. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Abruzzo.
*1. 162. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 163. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Basilicata.
**1. 164. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 165. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Calabria.
*1. 166. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 167. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Campania.
**1. 168. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 169. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Emilia Romagna.
*1. 170. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 171. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia.
**1. 172. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 173. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lazio.
*1. 174. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 175. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Liguria.
**1. 176. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 177. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Lombardia.
*1. 178. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello
*1. 179. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Marche.
**1. 180. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 181. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Molise.
*1. 182. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 183. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Piemonte.
**1. 184. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 185. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Puglia.
*1. 186. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 187. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sardegna.
**1. 188. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 189. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Sicilia.
*1. 190. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1.191. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Toscana.
**1. 192. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 193. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Trentino-Alto Adige.
*1. 194. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 195. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Umbria.
**1. 196. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 197. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Valle d'Aosta.
*1. 198. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 199. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per la Regione Veneto.
**1. 200. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
**1. 201. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso potranno essere definite circoscrizioni elettorali che comprendano territori a cavallo di più regioni.
1. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le province dei capoluoghi di regione costituiscono circoscrizione elettorale.
1. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono soggette a revisione quinquennale, allo scopo di tener conto dell'eventuale cambiamento della consistenza demografica delle singole ripartizioni.
1. 203. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in funzione dell'obiettivo di assicurare sul piano nazionale un rapporto quantitativamente omogeneo tra il numero dei senatori da eleggere e quello degli elettori.
1. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite in ambito regionale e in modo tale da mantenere un rapporto quantitativo tra eletti ed elettori tendenzialmente omogeneo sul piano nazionale.
1. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni elettorali sono determinate dalla legge.
1. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni sono definite con legge dello Stato.
1. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale.
1. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 287. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più Regioni tra loro adiacenti.
1. 288. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni o con più province facenti parte della medesima Regione.
1. 289. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni.
1. 290. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Abruzzo-Molise.
1. 291. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Campania-Molise.
1. 292. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Lazio-Molise.
1. 293. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Piemonte-Valle d'Aosta.
1. 294. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le Regioni, ad eccezione della circoscrizione Puglia-Molise.
1. 295. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni coincidono con le province.
1. 296. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.
1. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.
1. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti.
1. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto ordinario.
1. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Presidenti delle Regioni a statuto speciale.
1. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento.
1. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
1. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 75.000 abitanti.
1. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
1. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 150.000 abitanti.
1. 220. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
1. 221. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti.
1. 222. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 350.000 abitanti.
1. 223. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore a 400.000 abitanti.
1. 224. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, i Sindaci delle città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.
1. 225. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei giovani senatori».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei senatori juniores».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 227. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato della gioventù».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: la presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato dei giovani della Repubblica».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 50, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato junior della Repubblica».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
sostituire il titolo della proposta di legge costituzionale con il seguente: Modifiche agli articoli 55, 57, 60, 83 e 96 della Costituzione.
1. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».
1. 5. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».
1. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».
1. 7. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 57, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».
1. 8. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Repubblicano.
1. 253. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Alta.
1. 254. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Senatoriale.
1. 255. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Rappresentanti.
1. 256. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera dei Senatori.
1. 257. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Federale.
1. 258. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Regioni.
1. 259. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera Regionale.
1. 260. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Federale.
1. 261. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.
1. 262. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato Nazionale.
1. 263. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato dei Rappresentanti.
1. 264. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Senatori.
1. 265. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio Senatoriale.
1. 266. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei membri del Senato.
1. 267. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei componenti del Senato.
1. 268. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 269. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 270. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 271. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 272. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione del Senato delle Autonomie.
1. 273. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione della Camera delle Autonomie.
1. 274. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea delle Autonomie.
1. 275. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Base circoscrizionale federale per l'elezione del Senato della Repubblica.
1. 276. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base territoriale.
1. 277. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Elezione del Senato della Repubblica su base circoscrizionale federale.
1. 278. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire la rubrica con la seguente: Struttura del Senato della Repubblica.
1. 279. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire la parola: territoriale con la seguente: circoscrizionale.
1. 280. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Rappresentanti.
1. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera dei Senatori.
1. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Federale.
1. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Regionale.
1. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Federale.
1. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea Nazionale.
1. 236. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Senatoriale.
1. 237. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera Alta.
1. 238. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Repubblicano.
1. 239. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato Nazionale.
1. 241. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato dei Rappresentanti.
1. 242. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei Senatori.
1. 243. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio Senatoriale.
1. 244. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei membri del Senato.
1. 245. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio degli Onorevoli Senatori.
1. 246. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio dei Deputati Senatori.
1. 247. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Consiglio delle Senatrici e dei Senatori.
1. 248. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea delle Senatrici e dei Senatori.
1. 249. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: del Senato delle Autonomie.
1. 250. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: della Camera delle Autonomie.
1. 251. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: del Senato della Repubblica con le seguenti: dell'Assemblea delle Autonomie.
1. 252. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sopprimere le parole: della Repubblica.
1. 240. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere:
Art. 1-bis.
1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1. 01. Rospi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Introduzione dell'articolo 57-bis della Costituzione, in materia di voto elettronico per gli italiani all'estero)
1. L'elezione dei deputati e dei senatori nelle circoscrizioni dell'Estero avviene con modalità elettroniche stabilite con legge.
1. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Requisiti per l'eleggibilità a senatore)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».
*1. 03. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*1. 04. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali».
1. 05. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.
1. 06. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «venticinque simo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «diciannovesimo anno di età».
1. 07. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(IModifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica)
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventunesimo anno di età».
1. 08. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Il secondo comma dell'articolo 59 è soppresso.
1. 09. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a dieci».
1. 010. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a nove».
1. 011. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a otto».
1. 012. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».
1. 013. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a sei».
1. 014. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque».
1. 015. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: «Il Presidente della Repubblica», inserire le seguenti: «, esclusivamente durante il primo triennio del mandato e sempre nel limite complessivo di cinque,».
1. 016. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».
1. 017. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59, secondo comma, sostituire le parole: «senatori a vita cinque cittadini che hanno» inserire le seguenti: «fino ad un massimo complessivo di cinque senatori a vita tra coloro che hanno».
1. 018. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere, infine, il seguente periodo: «, durante il primo biennio del suo mandato».
1. 019. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale limite costituzionale deve intendersi come numero massimo di senatori a vita presenti in Senato».
1. 020. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. All'articolo 59, secondo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale limite costituzionale non deve intendersi come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun Presidente della Repubblica».
1. 021. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di tre».
1. 022. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «I senatori a vita non devono eccedere, in ogni caso, complessivamente il numero di cinque».
1. 023. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente della Repubblica può procedere alla nomina dei senatori a vita solo per i posti vacanti».
1. 024. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Senatori a vita)
1. Al secondo comma dell'articolo 59, aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di decesso o rinuncia di un senatore a vita, il Presidente della Repubblica in carica non può procedere alla nomina di un sostituto per il posto rimasto vacante».
1. 025. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 59 della Costituzione è aggiunto il seguente:
Art. 59-bis.
1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese.
2. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
1. 026. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza».
1. 027. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio Regolamento.
L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».
1. 028. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei Regolamenti parlamentari».
1. 029. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o Regolamenti giudiziari, o impongono variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge».
1. 030. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti ai gruppi di opposizione”.
1. 031. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2. 1. Prisco, Donzelli.
*2. 2. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*2. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche alla Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».
2. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».
3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge. I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati. È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
5. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»; b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»; c) il decimo comma è abrogato.
6. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».
7. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
8. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».
9. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
10. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro. Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».
11. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».
12. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
13. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».
2. 4. Meloni, Prisco, Donzelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»
2. All'articolo 84 della Costituzione dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità.».
3. All'articolo 85 della Costituzione i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 85. – Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».
4. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente: «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
2. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 83, 84, 85 e 87 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.
Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria.».
2. L'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.».
3. L'articolo 85 è soppresso.
4. All'articolo 87 è soppresso il primo comma.
2. 6. Prisco, Meloni, Donzelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.;
al titolo della proposta di legge costituzionale sostituire le parole: base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica con le seguenti: elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione del Presidente della Repubblica.
2. 7. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.».
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 3 con il seguente: La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.;
al titolo della proposta di legge sopprimere le parole: di riduzione del numero dei delegati regionali.
2. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
2. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro».
2. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati, il Molise quattro».
2. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati».
2. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno tre delegati».
2. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano il Presidente della Giunta regionale nonché quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipano quattro delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha tre delegati».
2. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza».
2. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa il Presidente della Giunta regionale nonché un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza».
2. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di maggioranza».
2. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «All'elezione partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale tra i consiglieri di minoranza».
2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione con le seguenti: All'articolo 83, secondo comma, della Costituzione, il primo periodo.
2. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sopprimere le parole: primo periodo del e aggiungere, infine, il seguente periodo: La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
2. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.
Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: entrata in vigore il 1o gennaio 1948.
2. 138. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1 dopo le parole: della Costituzione è aggiungere le seguenti: abrogato e.
2. 139. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale, in modo che siano rappresentate le minoranze.
2. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'elezione partecipano due delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale.
2. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: All'elezione partecipano fino alla fine del comma del comma con le seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, per ciascuna Regione, l'elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale.
2. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione con le seguenti: Alla consultazione elettorale.
2. 151. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: Partecipano all'elezione.
2. 152. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: L'elezione avviene con la partecipazione di.
2. 153. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: All'elezione partecipano con le seguenti: L'elezione si svolge con la partecipazione di.
2. 154. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano fino alla fine del comma, con le seguenti: partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 105. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: partecipano fino alla fine del comma, con le seguenti: partecipa un delegato per ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale».
*2. 106. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*2. 133. Colucci.
Al comma 1 sostituire le parole: partecipano due delegati con le seguenti: partecipa un delegato.
2. 155. Colucci.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con le seguenti: prendono parte.
2. 156. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: votano.
2. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: presenziano.
2. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: partecipano con la seguente: concorrono.
2. 159. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano inserire la seguente: almeno.
2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: partecipano inserire la seguente: minimo.
2. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cento delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania, Veneto e Calabria; novantotto per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Marche; novantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 22. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantotto delegati per le Regioni Emilia Romagna e Lombardia; novantasei per le Regioni Liguria, Veneto e Sardegna; novantaquattro per le Regioni Toscana, Lazio e Piemonte; novantadue per le Regioni Calabria, Campania e Puglia; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Trentino-Alto Adige e Basilicata; ottantasei per le Regioni Marche e Umbria; ottantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 23. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantasei delegati per le Regioni Veneto e Lombardia; novantaquattro per le Regioni Lazio, Campania e Puglia; novantadue per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna; novanta per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; ottantotto per le Regioni Abruzzo, Marche, Basilicata e Umbria; ottantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 24. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Campania, Sicilia e Sardegna; novantadue per le Regioni Lazio, Puglia, Liguria, Toscana e Lombardia; novanta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Piemonte; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, e Trentino-Alto Adige; ottantasei per le Regioni Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 25. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novantadue delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; novanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana e Sardegna; ottantotto per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; ottantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Trentino-Alto Adige; ottantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 26. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: novanta delegati per le Regioni Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; ottantotto per le Regioni Veneto e Calabria; ottantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria e Toscana; ottantaquattro per le Regioni Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Marche; ottanta per le Regioni Basilicata e Umbria; settantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 27. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantotto delegati per le Regioni Lombardia, Lazio e Campania; ottantasei per le Regioni Veneto, Calabria e Sicilia; ottantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Trentino-Alto Adige, Puglia, Sardegna e Piemonte; ottanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Umbria; settantotto per le Regioni Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 28. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantasei delegati per le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto; ottantaquattro per la Regione Puglia; ottantadue per le Regioni Sicilia, Lazio e Toscana; ottanta per le Regioni Emilia Romagna, Calabria e Sardegna; settantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; settantasei per le Regioni Marche e Abruzzo; settantaquattro per le Regioni Liguria e Basilicata; settantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 29. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Lazio e Campania; ottantadue per le Regioni Sicilia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige e Piemonte; ottanta per le Regioni Sardegna Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Puglia; settantotto per le Regioni Abruzzo, Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 30. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottantadue delegati per le Regioni Calabria, Veneto, Lazio, Campania e Lombardia; ottanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna; settantotto per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantasei per le Regioni Umbria, Marche e Basilicata; settantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 31. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ottanta delegati per le Regioni Veneto, Calabria, Lazio, Campania, Sicilia e Lombardia; settantotto per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Sardegna; settantasei per le Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Trentino-Alto Adige; settantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 32. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantotto delegati per le Regioni Piemonte, Campania e Veneto; settantasei per le Regioni Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Sicilia, Emilia Romagna e Toscana; settantadue per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Marche; sessantotto per le Regioni Umbria, Abruzzo e Liguria; sessantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 33. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantasei delegati per le Regioni Campania, Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Piemonte e Veneto; settantadue per le Regioni Emilia Romagna e Toscana; settanta per le Regioni Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; sessantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; sessantasei per le Regioni Marche, Abruzzo e Liguria; sessantaquattro per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 34. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantaquattro delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia; settantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantotto per le Regioni Abruzzo, Umbria, Marche; sessantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 35. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settantadue delegati per le Regioni Lombardia, Veneto e Puglia; settanta per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna e Calabria; sessantotto per le Regioni Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantasei per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantaquattro per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 36. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: settanta delegati per le Regioni Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Veneto; sessantotto per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna e Sardegna; sessantasei per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 37. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantotto delegati per le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto; sessantasei per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Sardegna; sessantaquattro per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige; sessantadue per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessanta per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 38. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantasei delegati per le Regioni Sardegna, Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto; sessantaquattro per le Regioni Campania, Puglia, Toscana e Emilia Romagna; sessantadue per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessanta per le Regioni, Abruzzo e Basilicata; cinquantotto per le Regioni per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 39. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantaquattro delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; sessantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; sessanta per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantotto per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantasei per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 40. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantadue delegati per le Regioni Veneto, Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; sessanta per le Regioni Piemonte Liguria, Toscana e Trentino-Alto Adige; cinquantotto per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria; cinquantasei per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Basilicata; cinquantadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 41. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessanta delegati per le Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; cinquantotto per le Regioni Lombardia, Calabria, Campania e Puglia; cinquantasei per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria e Toscana; cinquantaquattro per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 42. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantotto delegati per le Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Lazio; cinquantasei per le Regioni Sicilia, Calabria e Puglia; cinquantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo; cinquanta per la Regione Basilicata; quarantotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 43. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantaquattro delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Lazio; cinquantadue per le Regioni Veneto, Sicilia e Calabria; cinquanta per le Regioni Puglia, Toscana e Emilia Romagna e Liguria; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Abruzzo; quarantasei per le Regioni Sardegna, Umbria e Marche; quarantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 44. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantadue delegati per le Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania e Sicilia; cinquanta per le Regioni Lazio, Liguria, Puglia e Sardegna; quarantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana; quarantasei per le Regioni Abruzzo Basilicata ed Umbria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 45. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquanta delegati per le Regioni Sardegna, Campania, Sicilia e Lombardia; quarantotto per le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Toscana; quarantasei per le Regioni Liguria e Veneto; quarantaquattro per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Piemonte; quarantadue per le Regioni Puglia, e Friuli-Venezia Giulia; quaranta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Basilicata; trentotto per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 46. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantotto delegati per le Regioni Sicilia, Lombardia, Piemonte, Calabria e Veneto; quarantasei per le Regioni Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Liguria; quarantaquattro per le Regioni Marche, Sardegna e Puglia; quarantadue per le Regioni Campania, Abruzzo e Umbria; quaranta per le Regioni Basilicata, Molise, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 47. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasei delegati per le Regioni Sicilia, e Lombardia; quarantaquattro per le Regioni Piemonte, Calabria e Trentino-Alto Adige; quarantadue per le Regioni Veneto, Lazio e Liguria; quaranta per le Regioni Marche, Toscana e Friuli-Venezia Giulia; trentotto per le Regioni Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Puglia, Campania e Abruzzo; trentaquattro per le Regioni Umbria e Basilicata; trentadue per le Regioni Molise e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 48. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantaquattro delegati per le Regioni Campania, Sicilia e Puglia; quarantadue per le Regioni Calabria, Lombardia e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige; trentotto per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Toscana; trentaquattro per le Regioni Abruzzo, Umbria e Marche; trentadue per le Regioni Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 49. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantadue delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Puglia e Piemonte; trentotto per le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana; trentasei per le Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna; trentaquattro per le Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo; trentadue per le Regioni Umbria e Marche; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 50. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 51. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quaranta delegati per le Regioni Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; trentaquattro per le Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 52. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentotto delegati per le Regioni Sicilia e Lombardia e Lazio; trentasei per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Campania e Veneto; trentaquattro per le Regioni Calabria, Toscana ed Abruzzo; trentadue per le Regioni Sardegna, Liguria e Trentino-Alto Adige; trenta per le Regioni Puglia, Umbria, Marche e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Valle D'Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 53. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasei delegati per la Lombardia, la Sicilia la Campania e il Veneto; trentaquattro per le Regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna; trentadue per le Regioni Liguria, Marche, Abruzzo e Sardegna; trenta per le Regioni Calabria, Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia; ventotto per le Regioni Basilicata, Molise, Umbria, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 54. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentaquattro delegati per la Lombardia; trentadue per il Piemonte; trenta per la Sicilia; ventotto per il Lazio e il Veneto; ventisei per la Puglia; ventiquattro per l'Emilia Romagna; ventidue per la Toscana; venti per la Calabria; diciotto per la Sardegna; sedici per la Campania; quattordici per le Marche; dodici per l'Abruzzo; dieci per il Friuli-Venezia Giulia; otto per il Trentino-Alto Adige; sei per la Liguria; quattro per l'Umbria; due per la Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 55. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantatré delegati per il Veneto; sessantuno delegati per il Piemonte; cinquantanove delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per il Lazio; cinquantatré delegati per la Campania e la Puglia; cinquantuno delegati per la Calabria; quarantanove delegati per l'Abruzzo; quarantasette delegati per l'Umbria; quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per il Molise; trentanove delegati per la Basilicata; trentasette delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentacinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 56. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sessantuno delegati per il Veneto e la Toscana; cinquantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; cinquantasette delegati per le Marche; cinquantacinque delegati per l'Umbria; cinquantatré delegati per il Lazio e l'Abruzzo; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per l'Emilia-Romagna; quarantasette delegati per la Campania e il Molise; quarantacinque delegati per la Puglia; quarantatré delegati per la Calabria e la Basilicata; quarantuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentanove delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 57. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantanove delegati per la Lombardia e il Piemonte; cinquantasette delegati per il Veneto; cinquantacinque delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantatré delegati per l'Umbria; cinquantuno delegati per il Lazio; quarantanove delegati per la Campania; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per la Puglia; quarantuno delegati per la Calabria; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Basilicata; trentuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e ventinove delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 58. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantasette delegati per la Lombardia e la Calabria; cinquantacinque delegati per il Piemonte; cinquantatré delegati per il Veneto; cinquantuno delegati per la Liguria; quarantanove delegati per la Toscana e l'Umbria; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l'Emilia-Romagna; quarantatré delegati per l'Abruzzo; quarantuno delegati per la Campania; trentanove delegati per la Puglia; trentasette delegati per la Sicilia; trentacinque delegati per il Lazio; trentatré delegati per la Sardegna; trentuno delegati per la Basilicata; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 59. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantacinque delegati per le Marche, il Lazio e la Puglia; cinquantatré delegati per la Campania; cinquantuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per l'Emilia-Romagna; quarantacinque delegati per la Toscana; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per l'Abruzzo; trentanove delegati per la Calabria; trentasette delegati per il Veneto; trentacinque delegati per il Molise; trentatré delegati per la Sicilia; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per la Basilicata; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 60. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantatré delegati per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna; cinquantuno delegati per il Piemonte; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per la Toscana; quarantacinque delegati per l'Abruzzo; quarantatré delegati per l'Umbria; quarantuno delegati per il Lazio; trentanove delegati per le Marche; trentasette delegati per la Campania; trentacinque delegati per la Puglia; trentatré delegati per la Calabria; trentuno delegati per la Sicilia; ventinove delegati per la Sardegna; ventisette delegati per la Basilicata; venticinque delegati per il Molise; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 61. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantuno delegati per le Marche e l'Umbria; quarantanove delegati per il Piemonte e la Lombardia; quarantasette delegati per il Veneto; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per la Toscana e il Lazio; quarantuno delegati per la Puglia; trentanove delegati per la Campania; trentasette delegati per la Calabria; trentacinque delegati per l'Abruzzo; trentatré delegati per l'Emilia-Romagna; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per la Sicilia; venticinque delegati per la Basilicata; ventitré delegati per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 62. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantanove delegati per la Lombardia; quarantasette delegati per il Piemonte; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati per l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per la Toscana e l'Umbria; trentanove delegati per il Veneto; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per le Marche; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per l'Emilia-Romagna; ventinove delegati per la Campania; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per il Molise; ventuno delegati per la Sicilia; diciannove delegati per la Sardegna; diciassette delegati per la Basilicata; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 63. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasette delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quarantacinque delegati per il Veneto; quarantatré delegati per la Lombardia; quarantuno delegati per il Piemonte; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per il Lazio; trentacinque delegati per l'Abruzzo e la Campania; trentatré delegati per la Puglia; trentuno delegati per la Calabria; ventinove delegati per la Sicilia; ventisette delegati per la Sardegna; venticinque delegati per l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Basilicata; ventuno delegati per il Molise; diciannove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; diciassette delegati per il Trentino-Alto Adige e quindici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 64. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantacinque delegati per la Lombardia; quarantatré delegati per il Piemonte; quarantuno delegati per il Veneto; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e le Marche; trentatré delegati per il Lazio; trentuno delegati per l'Abruzzo; ventinove delegati per l'Umbria; ventisette delegati per la Puglia; venticinque delegati per la Calabria; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 65. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantatré delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; quarantuno delegati per l'Umbria e le Marche; trentanove delegati per il Lazio; trentasette delegati per la Puglia; trentacinque delegati per la Campania; trentatré delegati per il Piemonte; trentuno delegati la Lombardia; ventinove delegati per il Veneto; ventisette delegati per la Liguria; venticinque delegati per l'Abruzzo; ventitré delegati per la Calabria; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto Adige e undici delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 66. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantuno delegati per la Puglia e la Calabria; trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per l'Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la Toscana e l'Umbria; trentatré delegati per l'Abruzzo; trentuno delegati per la Campania; ventinove delegati per il Lazio; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per il Veneto; ventitré delegati per le Marche; ventuno delegati per la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 67. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per il Veneto; trentuno delegati per la Toscana e la Liguria; ventinove delegati per l'Abruzzo e la Campania; ventisette delegati per la Puglia e la Calabria; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventuno delegati per l'Umbria; diciannove delegati per le Marche; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per la Basilicata; tredici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 68. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per la Lombardia, trentatré delegati per la Liguria; trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per le Marche; venticinque delegati per l'Umbria; ventitré delegati per la Campania; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per l'Abruzzo; quindici delegati per il Lazio, tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per la Basilicata; sette delegati per il Molise; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tre delegati per il Trentino-Alto Adige e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 69. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentacinque delegati per l'Emilia-Romagna; trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria; ventinove delegati per la Toscana; ventisette delegati per l'Umbria e le Marche; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Puglia; diciassette delegati per la Calabria; quindici delegati per la Sicilia e la Sardegna; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati per il Piemonte; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 70. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la Liguria e il Piemonte; ventinove delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisette delegati per le Marche e la Campania; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette delegati per la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Molise; undici delegati per la Basilicata; nove delegati per il Friuli-Venezia Giulia; sette delegati per il Trentino-Alto Adige e cinque per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 71. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentadue delegati per la Lombardia e il Piemonte; trenta delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventotto delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventisei delegati per le Marche e l'Umbria; ventiquattro delegati per la Campania e la Puglia; ventidue delegati per il Lazio e la Calabria; venti delegati per il Veneto e la Basilicata; diciotto delegati per la Sicilia e la Sardegna; sedici delegati per il Molise; quattordici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; dodici delegati per il Trentino-Alto Adige; dieci delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 72. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentuno delegati per il Veneto; ventinove delegati la Lombardia; ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per la Liguria e l'Emilia-Romagna; ventitré delegati per la Toscana e l'Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia, la Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati per il Lazio e le Marche; diciassette delegati per l'Umbria e la Campania; quindici delegati per la Calabria; tredici delegati per la Basilicata; undici delegati per il Molise; nove delegati il Friuli-Venezia Giulia; sei delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 73. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trenta delegati per la Lombardia e il Piemonte, ventotto delegati per la Toscana e l'Umbria; ventisei delegati per l'Abruzzo e la Liguria; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per le Marche e il Lazio; venti delegati per la Campania, la Puglia e la Sicilia; diciotto delegati per la Calabria; sedici delegati per la Basilicata; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna; dodici delegati per la Sardegna e il Molise; dieci delegati per il Friuli-Venezia Giulia; otto delegati per il Trentino-Alto Adige e sei per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 74. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventinove delegati per il Piemonte; ventisette delegati per il Veneto; venticinque delegati per la Liguria; ventitré delegati per la Toscana e l'Umbria; ventuno delegati per le Marche; diciannove delegati per il Lazio e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia e la Campania; tredici delegati per l'Emilia-Romagna; undici delegati per la Lombardia; nove delegati per il Molise e la Basilicata; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige e tre per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 75. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventotto delegati per il Piemonte; ventisei delegati per la Lombardia; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per la Liguria; venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per Abruzzo e Molise; sedici delegati per la Campania e la Puglia; quattordici delegati per le Marche e il Lazio; dodici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per l'Emilia-Romagna; otto delegati per la Basilicata; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia; quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e due per la Valle d'Aosta, I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 76. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisette delegati per la Liguria e il Veneto; venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per la Lombardia; ventuno delegati per la Toscana e l'Emilia-Romagna; diciannove delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; quindici delegati per la Puglia; tredici delegati per la Campania e il Lazio; undici delegati per le Marche; nove delegati per il Molise; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 77. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisei delegati per la Puglia e la Calabria; ventiquattro delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventidue delegati per la Toscana e le Marche; venti delegati per la Campania e il Piemonte; diciotto delegati per il Lazio; sedici delegati per il Veneto e la Lombardia; quattordici delegati per la Liguria; dodici delegati per l'Emilia-Romagna; dieci delegati per il Molise e la Basilicata; otto delegati per l'Abruzzo e l'Umbria; sei delegati per il Friuli-Venezia Giulia e quattro delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 78. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per il Veneto; ventuno delegati per la Lombardia; diciannove delegati per la Liguria; diciassette delegati per la Toscana e le Marche; quindici delegati per l'Umbria e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio e la Campania; undici delegati per la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Sicilia e la Sardegna; sette delegati per l'Emilia Romagna; cinque delegati per il Molise e la Basilicata e tre delegati per il Trentino Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 79. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventiquattro delegati per la Lombardia; ventidue delegati per il Piemonte e il Veneto; venti delegati per la Liguria e la Toscana; diciotto delegati per l'Umbria e le Marche; sedici delegati per l'Abruzzo e la Campania; quattordici delegati per il Lazio e la Puglia; dodici delegati per la Calabria e la Sicilia; dieci delegati per la Sardegna; otto delegati per il Molise e la Basilicata; sei delegati per l'Emilia-Romagna; quattro delegati per il Friuli-Venezia Giulia e due delegati per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 80. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventitré delegati per la Liguria; ventuno delegati per il Piemonte e la Lombardia; diciannove delegati per il Veneto; diciassette delegati per l'Umbria e le Marche; quindici delegati per la Toscana e l'Abruzzo; tredici delegati per il Lazio, la Campania e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per l'Emilia-Romagna; sette delegati per il Molise e la Basilicata; cinque delegati per il Trentino-Alto Adige; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 81. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventidue delegati per l'Emilia-Romagna; venti delegati per le Marche; diciotto delegati per l'Umbria; sedici delegati per la Toscana; quattordici delegati per il Veneto; dodici delegati per la Liguria; dieci delegati per la Lombardia; otto delegati per il Piemonte; sei delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio e l'Abruzzo; quattro delegati per la Campania, la Basilicata, il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 82. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventuno delegati per il Veneto, la Liguria e la Lombardia, diciannove delegati per il Piemonte, diciassette delegati per l'Emilia Romagna, l'Umbria e le Marche, quindici delegati per la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo, tredici delegati per la Campania, la Puglia e la Calabria; undici delegati per la Sicilia, la Sardegna e il Molise; nove delegati per la Basilicata; sette delegati per il Trentino Alto Adige; cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia e tre delegati per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 83. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venti delegati per la Toscana e l'Umbria; diciotto delegati per il Piemonte e la Lombardia; sedici delegati per il Veneto e la Liguria; quattordici delegati per l'Emilia-Romagna e le Marche; dodici delegati per la Sicilia e la Sardegna; dieci delegati per la Puglia e la Calabria; otto delegati per il Lazio e l'Abruzzo; sei delegati per la Campania e la Basilicata; quattro delegati per il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 84. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciannove delegati per il Piemonte e il Veneto; diciassette delegati per la Lombardia; quindici delegati per l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Campania, la Liguria e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e l'Abruzzo; nove delegati per la Toscana, le Marche e il Lazio; sette delegati per la Basilicata e l'Umbria; cinque delicati per il Molise e la Sardegna; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e uno per la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 85. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciotto delegati per il Veneto e la Lombardia; sedici delegati per l'Emilia-Romagna; quattordici delegati per la Liguria, la Campania e la Puglia; dodici delegati per il Piemonte e la Calabria; dieci delegati per il Molise e le Marche; dieci delegati per l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; otto delegati per la Sicilia e la Basilicata; sei delegati la Toscana; quattro delegati per la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 86. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciassette delegati per la Lombardia; quindici per il Veneto e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per il Piemonte; undici delegati per la Liguria, la Campania e la Calabria, nove delegati per Sicilia e la Puglia; sette delegati per la Basilicata; cinque delegati per l'Umbria, il Molise e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, la Toscana, la Sardegna e il Lazio e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 87. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sedici delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattordici delegati per il Lazio, il Piemonte e la Lombardia; dodici delegati per il Veneto, la Liguria e l'Abruzzo; dieci delegati per la Puglia, la Calabria e la Campania; otto delegati per l'Emilia-Romagna; sei delegati per il Molise e la Basilicata; quattro delegati per la Sicilia e la Sardegna e due delegati per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 88. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto; tredici delegati per l'Umbria, la Liguria, la Puglia l'Abruzzo e il Lazio; undici delegati per il Molise e le Marche; nove delegati per la Campania e la Toscana; sette delegati per la Sicilia, la Sardegna e la Calabria; cinque delegati per la Basilicata; tre delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un delegato per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 89. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna; tredici delegati per la Liguria, la Sardegna, il Piemonte; undici delegati per la Sicilia, la Puglia e la Calabria; nove delegati per la Basilicata, il Molise, l'Umbria e le Marche; sette delegati per la Campania, l'Abruzzo, la Toscana e il Lazio; cinque delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 90. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quattordici delegati per la Calabria, la Campania, il Lazio e il Piemonte; dodici delegati per l'Abruzzo e la Puglia; dieci delegati per la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata e il Molise; otto delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Emilia-Romagna e due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 91. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tredici delegati per la Lombardia, il Veneto e la Liguria; undici delegati per la Sardegna, il Piemonte, la Sicilia, la Basilicata e il Molise; nove delegati per la Puglia, la Calabria, la Campania, il Lazio e l'Abruzzo; sette delegati per l'Umbria, le Marche, la Toscana e l'Emilia-Romagna e tre delegati per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 92. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: dodici delegati per le Marche, il Piemonte, la Lombardia e l'Umbria; dieci delegati per l'Emilia-Romagna, la Campania e il Lazio; otto delegati per la Calabria, il Veneto e la Liguria; sei delegati per la Puglia e la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; quattro delegati per l'Abruzzo, la Toscana e il Molise; due delegati per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 93. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: undici delegati per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati per il Lazio, l'Abruzzo, le Marche, l'Umbria, l'Emilia-Romagna e la Toscana; sette delegati per il Veneto, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia e un delegato per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 94. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per la Lombardia; sette delegati per il Piemonte; cinque delegati per la Calabria, la Liguria, il Veneto e la Sicilia; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Basilicata; tre delegati per la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol e per il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 95. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per la Lombardia e il Piemonte; sette delegati per la Liguria, il Veneto e la Sicilia; cinque delegati per la Calabria, la Toscana, l'Umbria e le Marche; tre delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, il Molise, la Puglia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 96. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, il Veneto, la Sicilia, la Calabria; cinque delegati per la Toscana, l'Umbria e le Marche; quattro delegati per l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Puglia e la Sardegna; tre delegati per il Molise e un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 97. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per la Lombardia; cinque per il Piemonte, la Liguria e il Veneto; quattro delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia; tre delegati per la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 98. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia e il Veneto; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata e quattro delegati per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 99. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria e l'Emilia-Romagna; tre delegati per la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 100. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per l'Emilia-Romagna, Lombardia, la Toscana, la Puglia, le Marche, la Calabria, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio; tre delegati per il Piemonte, il Veneto, la Liguria, la Campania, il Molise e la Basilicata e un delegato per la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol, il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 101. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tre delegati per la Toscana, la Puglia, l'Umbria, le Marche, il Piemonte, l'Abruzzo, la Liguria, la Calabria, il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Sicilia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Sardegna, la Lombardia e uno per la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 102. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tre delegati per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna e un delegato per la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 103. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinquantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 107. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantanove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 108. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 109. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 110. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 111. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quarantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 112. Colucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentanove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 113. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 114. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentacinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 115. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 116. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: trentuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 117. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventinove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 118. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventisette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 119. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: venticinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 120. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventitré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 121. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: ventuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 122. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciannove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 123. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: diciassette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 124. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: quindici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 125. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: tredici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 126. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: undici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.».
2. 127. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: nove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 128. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: sette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 129. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».
2. 130. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i delegati delle Regioni in numero proporzionale alla popolazione censita e agli iscritti alle rispettive liste elettorali. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 132. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze».
2. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione due delegati, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 146. Prisco, Donzelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: due delegati fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione un delegato, eletto dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 147. Prisco, Donzelli.
Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: ventuno delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 162. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: ventuno delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 163. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: venti delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 164. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sedici per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 165. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1 sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quindici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 166. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quindici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 167. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tredici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 168. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tredici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 169. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dodici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 170. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.
2. 171. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e ventuno delegati per le altre Regioni.
2. 172. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e venti delegati per le altre Regioni.
2. 173. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: dieci delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 174. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: nove delegati per le Regioni con almeno ottocentomila iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 175. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: nove delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 176. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.
2. 177. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 178. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 179. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sedici delegati per le altre Regioni.
2. 180. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 181. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 182. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e cinque delegati per le altre Regioni.
2. 183. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 184. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 185. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: otto delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 186. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 187. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 188. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.
2. 189. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 190. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 191. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dodici delegati per le altre Regioni.
2. 192. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 193. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sette delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 194. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sei delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quindici delegati per le altre Regioni.
2. 195. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: sei delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 196. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 197. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 198. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tredici delegati per le altre Regioni.
2. 199. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e dieci delegati per le altre Regioni.
2. 200. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 201. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 202. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 203. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: cinque delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 204. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.
2. 205. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con ottocentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 206. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e nove delegati per le altre Regioni.
2. 207. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 208. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: quattro delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini alle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.
2. 209. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 210. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 211. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 212. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e otto delegati per le altre Regioni.
2. 213. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e sei delegati per le altre Regioni.
2. 214. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 215. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 216. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 217. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: due delegati per le Regioni con almeno ottocentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 218. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: due delegati per le Regioni con almeno un milione e duecentomila cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 219. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati con le seguenti: cinque delegati.
2. 220. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: due delegati con le seguenti: quattro delegati.
2. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: due delegati per ogni Regione con le seguenti: tre delegati: il Presidente della Giunta Regionale e due.
2. 222. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delegati con la seguente: rappresentanti.
2. 223. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione fino alla fine del comma, con le seguenti: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».
2. 131. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: per ogni regione fino alla fine del comma, con le seguenti: per il Piemonte, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la Valle d'Aosta, per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata; cinque delegati per la Lombardia e tre delegati per il Veneto, per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 104. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: per ogni Regione o Provincia Autonoma, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.
2. 224. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: per ciascuna Regione, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.
2. 225. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: ogni con la seguente: ciascuna.
2. 226. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: per ogni Regione inserire le seguenti: fatto salvo il secondo periodo,.
2. 228. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale.
2. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle opposizioni, eletto dal Consiglio Regionale.
2. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle opposizioni.
2. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in rappresentanza delle minoranze.
2. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal Consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: il Presidente della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto dal Consiglio Regionale.
2. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Liguria che ne hanno quarantatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 236. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Toscana, la Regione Lazio e la Regione Liguria che ne hanno quarantuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 237. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto che ne hanno trentanove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 238. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria, la Regione Lazio e la Regione Molise che ne hanno trentasette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 239. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Liguria, la Regione Toscana e la Regione Lazio che ne hanno trentacinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 240. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Umbria e la Regione Abruzzo che ne hanno trentatré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 241. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Liguria e la Regione Puglia che ne hanno trentuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 242. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Puglia che ne hanno ventinove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 243. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia, la Regione Campania e la Regione Abruzzo che ne hanno ventisette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 244. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia, la Regione Liguria e la Regione Veneto che ne hanno venticinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 245. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte, la Regione Toscana e la Regione Marche che ne hanno ventitré. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 246. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana, la Regione Molise e la Regione Lazio che ne hanno ventuno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 247. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise, la Regione Puglia e la Regione Abruzzo che ne hanno diciannove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 248. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 249. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto e la Regione Liguria che ne hanno diciassette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 250. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio e la Regione Campania che ne hanno quindici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 251. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania e la Regione Puglia che ne hanno tredici. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 252. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte e la Regione Lombardia che ne hanno nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 253. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 254. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 255. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Abruzzo che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 256. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 257. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Basilicata che ne ha uno. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 258. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 259. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 260. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 261. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Calabria che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 262. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha otto. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 263. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 264. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 265. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Campania che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 266. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 267. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 268. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 269. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 270. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Emilia Romagna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 271. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 272. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 273. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 274. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha nove. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 275. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 276. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 277. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lazio che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 278. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 279. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 280. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Liguria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 281. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 282. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 283. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 284. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Lombardia che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 285. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 286. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 287. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Marche che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 288. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 289. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Molise che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 290. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 291. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 292. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 293. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Piemonte che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 294. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 295. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 296. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 297. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Puglia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 298. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 299. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sardegna che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 301. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 302. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 303. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 304. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Sicilia che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 305. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 306. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 307. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 308. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Toscana che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 309. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 310. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 311. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Trentino-Alto Adige che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 312. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 313. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 314. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Umbria che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 315. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 316. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Valle D'Aosta che ne ha tre. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 317. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sette. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 318. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha sei. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 319. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha cinque. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 320. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: eletti dal consiglio regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: fatta eccezione per la Regione Veneto che ne ha quattro. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 321. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: risultati eletti da ciascun Consiglio regionale.
2. 322. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: eletti da ciascun Consiglio regionale.
2. 323. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1,capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: indicati.
2. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: scelti.
2. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: investiti.
2. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: eletti con la seguente: incaricati.
2. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazioni separate, a scrutinio segreto,.
2. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazione a scrutinio segreto,.
2. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: eletti, inserire le seguenti: con votazioni separate.
2. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze con le seguenti: con due votazioni separate, a scrutinio segreto, una delle quali per l'individuazione del delegato delle minoranze.
2. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze con le seguenti: con due votazioni separate, una delle quali finalizzata all'individuazione del delegato delle minoranze.
2. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di assicurare.
2. 328. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di garantire.
2. 329. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: al fine di salvaguardare.
2. 330. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da assicurare.
2. 331. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da rispettare.
2. 332. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da garantire.
2. 333. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in maniera tale da salvaguardare.
2. 334. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: così da assicurare.
2. 335. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: così da garantire.
2. 336. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che venga garantita.
2. 337. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo da garantire.
2. 338. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che venga assicurata.
2. 339. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: in modo che sia tutelata.
2. 340. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per assicurare.
2. 341. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per garantire.
2. 342. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: per salvaguardare.
2. 343. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: affinché sia assicurata.
2. 344. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: affinché sia garantita.
2. 345. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: cosicché sia garantita.
2. 346. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: in modo che sia assicurata con le seguenti: cosicché sia assicurata.
2. 347. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1 dopo le parole: in modo inserire la seguente: tale.
2. 348. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: garantita.
2. 349. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata con la seguente: rispettata.
2. 350. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: salvaguardata.
2. 351. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: assicurata con: tutelata.
2. 352. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: assicurata con la seguente: cautelata.
2. 353. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata inserire le seguenti: e garantita.
2. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata sono inserite le seguenti: e tutelata.
2. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: in modo che sia assicurata sono inserite le seguenti: in conformità alla legge.
2. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola: assicurata inserire le seguenti: in ogni caso,.
2. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: la rappresentanza con le seguenti: la partecipazione delle minoranze in ragione della loro rappresentanza.
2. 326. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole la rappresentanza con le seguenti: l'equa rappresentanza.
2. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: delle minoranze con le seguenti: delle opposizioni.
2. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Partecipano inoltre i Presidenti delle Regioni con un numero di abitanti superiore a 1.500.000.
2. 359. Prisco, Donzelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di dieci delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 360. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di nove delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 361. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di otto delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 362. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sette delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 363. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sei delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 364. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di cinque delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 365. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di quattro delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 366. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di tre delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 367. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di due delegati per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 368. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione».
2. 369. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: «Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato.».
2. 370. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta hanno un solo delegato».
2. 371. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sostituire la rubrica con la seguente: Numero dei partecipanti all'elezione del Presidente della Repubblica per ciascuna Regione.
2. 375. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Numero dei.
2. 372. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Riduzione del numero dei.
2. 373. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Integrazione del Parlamento in seduta comune.
2. 378. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Delegati di ciascuna regione.
2. 377. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Alla rubrica, sostituire la parola: Delegati con la seguente: Rappresentanti.
2. 376. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Principio della buonafede)
1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica e i cittadini agiscono secondo buona fede».
Conseguentemente, al titolo della proposta di legge aggiungere in fine le seguenti parole: e modifica dell'articolo 2 della Costituzione, in materia di tutela del principio della buona fede nei rapporti tra la Repubblica e i cittadini.
2. 01. Parolo, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Tutela del diritto all'identità della persona)
1. All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica tutela il diritto all'identità, anche digitale, di ogni persona».
Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere infine le seguenti parole: e modifica all'articolo 22 della Costituzione, in materia di tutela del diritto all'identità, anche digitale, della persona.
2. 02. Morelli, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni)
1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione, e parole: «la maggiore età» sono sostituite dalle seguenti: «il sedicesimo anno di età».
2. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».
Conseguentemente, al titolo della proposta di legge, aggiungere in fine le seguenti parole: e modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni.
2. 03. Toccalini, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».
*2. 04. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
*2. 05. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente
Art. 2-bis.
1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi dalla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.».
2. 06. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 86 della Costituzione, primo comma, le parole: «Presidente del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Senato della Repubblica”.
2. 07. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
ART. 3.
Sopprimerlo.
*3. 1. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 3. Colucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 4. Colucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*3. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 9. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Sopprimere il comma 1.
*3. 10. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui viene approvata.
3. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2028.
3. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2027.
3. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2026.
3. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2025.
3. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2024.
3. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2023.
3. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2022.
3. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di quarantotto mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di trentasei mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il camma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di ventiquattro mesi prima della data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in vigore una legge costituzionale che abbia modificato il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore due anni dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva, alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 24. Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore 365 giorni successivi a quello della sua pubblicazione.
3. 25. Colucci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore cinque giorni dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». Nel caso che la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale avvenga dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale, questa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è condizionata all'approvazione definitiva, alla promulgazione e all'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante con le seguenti: l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante.
3. 54. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore alla con le seguenti: L'entrata in vigore della presente legge costituzionale decorre dalla.
3. 32. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La presente legge costituzionale entra in vigore con le seguenti: L'entrata in vigore della presente legge costituzionale è prevista.
3. 33. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore trenta giorni dopo l'entrata in vigore.
3. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore quindici giorni dopo l'entrata.
3. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entra in vigore alla data con le seguenti: entra in vigore sette giorni dopo l'entrata in vigore.
3. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole: alla data con le seguenti: il giorno dopo l'entrata in vigore.
3. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: in tema di.
3. 38. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora la presente legge costituzionale venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, dopo la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 41. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione, avvenga con le seguenti: Qualora si proceda alla pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
3. 42. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Se.
3. 43. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Semmai.
3. 44. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nel caso in cui.
3. 45. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nel caso che.
3. 46. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, sostituire la parola: Qualora con la seguente: Allorché.
3. 47. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Per l'eventualità in cui.
3. 48. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora con le seguenti: Nell'ipotesi in cui.
3. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successiva alla promulgazione, avvenga dopo la data di entrata in vigore con le seguenti: dopo la promulgazione, avvenga in data successiva all'entrata in vigore.
3. 50. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: avvenga con le seguenti: sia effettuata.
3. 51. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in materia di con le seguenti: in tema di.
3. 52. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. con le seguenti: l'entrata in vigore della presente legge costituzionale avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 53. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo a quello con le seguenti: entro i quindici giorni successivi a quelli.
3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il novantesimo giorno successivo.
3. 55. Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il sessantesimo giorno successivo.
3. 56. Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il trentesimo giorno successivo.
3. 57. Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il venticinquesimo giorno successivo.
3. 58. Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il ventesimo giorno successivo.
3. 59. Colucci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti: il quindicesimo giorno successivo.
*3. 60. Colucci.
*3. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entra in vigore il giorno aggiungere la seguente: immediatamente.
3. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: successivo a quello.
3. 64. Colucci.
Sopprimere il comma 2.
*3. 65. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura cui si applicano le nuove disposizioni contenute negli articoli 56 e 57 della Costituzione.
3. 68. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione così come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre dalla prima legislatura per la quale si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'applicazione dell'articolo 83, comma 2, primo periodo, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, decorre.
3. 74. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, si applica a decorrere con le seguenti: L'efficacia dell'articolo 2 della presente legge costituzionale decorre.
3. 75. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, con le seguenti: Al secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, il primo periodo,.
3. 76. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: Il primo periodo del secondo comma dell'articolo con le seguenti: L'articolo.
3. 77. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, dopo la parola: Costituzione, ovunque ricorre, aggiungere la seguente: così.
3. 78. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: si applica con le seguenti: viene applicato.
3. 79. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire la parola: applica con la seguente: adotta.
3. 80. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere con le seguenti: a partire.
3. 87. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle prime elezioni per il Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura per la quale si applicano le con le seguenti: contestualmente alle.
3. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla quarta legislatura.
3. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla terza legislatura.
3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura con le seguenti: dalla seconda legislatura.
3. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole da: dalla prima legislatura fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 71. Colucci.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 88. Colucci.
Al comma 2 sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 89. Colucci.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 90. Colucci.
Al comma 2, sostituire le parole: dalla prima legislatura fino alla fine del periodo con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
*3. 91. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3. 92. Colucci.
Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le con le seguenti: per la quale sarà data attuazione alle.
3. 84. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: per la quale si applicano le con le seguenti: in cui saranno attuate le.
3. 85. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: vengono applicate.
3. 93. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 del presente articolo. con le seguenti: di cui al primo comma del presente articolo.
3. 94. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)
1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese e si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere dalla seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
3. 01. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)
1. Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate.
3. 02. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.