Commissioni Riunite (II e XIII)
II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)
Commissioni Riunite (II e XIII)
Comm. riunite 0213
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Atto n. 190 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 5
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 7
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.
La seduta comincia alle 8.30.
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Atto n. 190.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2020.
Filippo GALLINELLA, presidente della XIII Commissione, ricorda che nella giornata del 1o settembre scorso i relatori avevano formulato una proposta di parere favorevole. Ricorda, altresì, che l'onorevole Bisa e l'onorevole Bartolozzi, nel corso della seduta dell'8 settembre scorso, avevano posto ai relatori alcune questioni che ritenevano meritevoli di approfondimento.
Franco VAZIO (PD), relatore per la II Commissione, in considerazione del parere espresso sul provvedimento in discussione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale si raccomanda di recepire, nel testo del provvedimento, una proposta emendativa formulata dal Ministero della Giustizia, presenta, anche a nome del collega Cillis, relatore per la XIII Commissione, una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato).
Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ringraziare il collega Vazio per aver colto la sollecitazione del gruppo di Forza Italia in ordine alla raccomandazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, desidera sottolineare che tale raccomandazione è stata formulata prima della predisposizione della proposta di parere dei relatori del 1o settembre scorso. Evidenzia quindi che la citata raccomandazione, derivante da un emendamento proposto dal Ministero della Giustizia e segnalata da Forza Italia e dalla collega Bisa nella precedente seduta, non poteva perciò non venire recepita nella proposta di parere dei relatori. Per quanto attiene, invece, all'esercizio della delega, ribadisce che il termine di due anni per introdurre nell'ordinamento sanzioni amministrative è, a suo avviso, troppo ampio e ritiene che ciò determinerà l'avvio di una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Preannuncia, quindi, qualora la proposta di parere non fosse modificata invitando il Governo ad esercitare la delega più rapidamente, l'astensione del gruppo di Forza Italia che non vuole contribuire a porre l'Italia nella condizione di essere sottoposta a una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.
Ingrid BISA (LEGA), nel prendere atto della nuova proposta di parere formulata dai relatori, non può non stigmatizzare le modalità di lavoro delle Commissioni. Sottolinea infatti che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano aveva espresso il proprio parere sul provvedimento prima che i relatori formulassero la loro proposta di parere e che tale proposta è stata modificata solo successivamente alle sollecitazioni del suo gruppo e di quello di Forza Italia. Per tale ragione preannuncia l'astensione della Lega sulla nuova proposta di parere dei relatori e invita i colleghi della maggioranza a predisporre, per il futuro, con maggiore serietà proposte di parere su provvedimenti che investono tematiche importanti.
Franco VAZIO (PD), relatore per la II Commissione, ritiene naturale che, nel momento in cui in una Commissione si apre il dibattito su un provvedimento, il relatore prenda in grande considerazione le osservazioni formulate, siano esse di maggioranza o di opposizione. Evidenzia che sul medesimo atto del Governo in esame le Commissioni Giustizia e Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, nelle quali sono rappresentate tutte le forze politiche, hanno espresso un parere favorevole senza osservazioni. Per quanto attiene al profilo della delegazione, auspica che il Governo eserciti la delega nel tempo più breve possibile, ma sottolinea che il termine di due anni è contenuto nella legge di delegazione. Ritiene, pertanto, che non sia necessario modificare ulteriormente la proposta di parere predisposta.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che il tempo massimo entro il quale il Governo deve esercitare la delega è fissato in due anni, ma ritiene che le Commissioni, almeno nella parte premissiva del parere, dovrebbero sensibilizzare l'Esecutivo ad adottare la nuova disciplina sanzionatoria entro un termine consono per evitare la procedura d'infrazione.
Filippo GALLINELLA, presidente, ritiene che la sollecitazione sia pienamente pervenuta all'attenzione del Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come riformulata dai relatori.
La seduta termina alle 8.45.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (Atto n. 190).
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite II e XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame definisce il quadro sanzionatorio per la violazione di alcune specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 511/2014, concernenti le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya;
il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), la cui scadenza è fissata al 2 novembre 2021;
rilevato che:
lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato per rispondere ai rilievi evidenziati nella procedura di infrazione n. 2017/2172 per mancata applicazione del citato Regolamento (UE) n. 511/2014;
in particolare, la Commissione europea, nel presentare ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, rileva che l'Italia non ha ancora notificato le disposizioni di legge che prevedano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme;
in particolare, la Commissione europea rileva che le misure contenenti le sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 7 del regolamento UE n. 511/2014 non sono state ancora adottate dall'Italia, e ciò nonostante il fatto che, da un lato, dette misure dovessero essere stabilite negli ordinamenti degli Stati membri già a partire dall'11 giugno 2014 e, dall'altro, che ad esse dovesse far seguito anche la predisposizione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione;
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome ha espresso, nella riunione del 27 luglio 2020, parere favorevole con la raccomandazione che il testo che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri preveda l'inserimento dell'emendamento proposto dal Ministero della Giustizia,
in base a tale emendamento, all'articolo 3 dello schema di decreto, relativo a vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, andrebbe inserito il comma 3-bis, a norma del quale nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile;
condivisa la proposta di modifica del Ministero della giustizia fatta propria dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome,
esprimono,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, si valuti l'opportunità di inserire il comma 3-bis disponendo che nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, si ha riguardo all'entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.