XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Mercoledì 5 agosto 2020

SEDE REFERENTE:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 90

ALLEGATO 1 (Proposte emendative) ... 94

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 100

SEDE REFERENTE:

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 92

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 5 agosto 2020

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 41 (vedi allegato 1).
  Avverte altresì che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Carnevali 1.28.
  Fa, quindi, presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Precisa che, nel caso di specie, l'oggetto del provvedimento è costituito dalla proroga di termini introdotti da disposizioni emanate in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  Alla luce di tali considerazioni, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Gemmato 1.29, in quanto volto a prorogare un termine previsto dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (proroga della possibilità per gli educatori socio-pedagogici senza laurea di iscriversi ai corsi universitari intensivi) e Zanella 1.24, in quanto volto a prorogare il termine per il rilascio del documento unico e delle verifiche da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista, di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
  Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità testé pronunciato è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Segnala che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle altre proposte emendative in quanto i predetti emendamenti, sui quali pendono i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, sono aggiuntivi di commi – rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 5 – e, pertanto, non pregiudicano l'ordine di votazione.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rizzo Nervo, e alla rappresentante del Governo, sottosegretaria Zampa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Gemmato Dis 1.1, sugli identici emendamenti Panizzut 1.1 e Bagnasco 1.17 e sugli emendamenti Bagnasco 1.18, Gemmato 1.35, e Bagnasco 1.19 e 1.20.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 1.27 e parere contrario sugli emendamenti De Martini 1.2, Foscolo 1.3, Lazzarini 1.4, Locatelli 1.5, Sutto 1.6, Tiramani 1.7, Panizzut 1.8 e Bellucci 1.40. In relazione a tale ultima proposta emendativa, precisa che il parere contrario è motivato del fatto che, pur condividendo l'obiettivo di assicurare il ricorso più ampio possibile alla didattica in presenza, l'emendamento non tiene conto tuttavia delle attuali misure volte a prevedere la possibilità della didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Boldi 1.9, De Martini 1.10, Boldi 1.11, Locatelli 1.13 e 1.12. Propone, quindi, l'accantonamento degli identici emendamenti Comaroli 1.16, Gemmato 1.30 e Bagnasco 1.33 nonché dell'emendamento Carnevali 1.26, dichiarando di condividere le rispettive finalità ma segnalando, al tempo stesso, l'esigenza di verificare eventuali impatti sulla previsione contenuta nel decreto-legge relativamente all'invarianza finanziaria delle norme. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.25.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 1.21, Lazzarini 1.14, Bellucci 1.38, Bagnasco 1.22 e 1.23 e Bellucci 1.39, segnalando, per quanto concerne quest'ultima proposta emendativa, che il suo contenuto appare coincidente con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del cosiddetto decreto Rilancio, nonché sull'emendamento Boldi 1.15.
  Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.34, 1.32 e 1.31, evidenziando che la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1, relativa al rinnovo degli incarichi di direzione dei servizi per l'informazione e la sicurezza, non prevede un aumento della durata massima complessiva dei mandati ma permette soltanto una maggiore flessibilità nella proroga degli stessi.
  Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 1.01 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tomasi 1.02, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2). Sottolinea che tale proposta di riformulazione riassume i rilievi volti segnalare l'esigenza di un coordinamento tra i decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, soprattutto in relazione a determinate materie, contenuti nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione e dalla Commissione per le questioni regionali.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Comaroli 1.16, Gemmato 1.30 e Bagnasco 1.33, nonché dell'emendamento Carnevali 1.26.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Gemmato Dis 1.1, gli identici emendamenti Panizzut 1.1 e Bagnasco 1.17 e gli emendamenti Bagnasco 1.18, Gemmato 1.35 e Bagnasco 1.19 e 1.20.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva poi l'emendamento Pini 1.27 (vedi allegato 2). Respinge altresì gli emendamenti De Martini 1.2, Foscolo 1.3, Lazzarini 1.4, Locatelli 1.5, Sutto 1.6, Tiramani 1.7, Panizzut 1.8, Bellucci 1.40, Boldi 1.9, De Martini 1.10, Boldi 1.11, Locatelli 1.13 e 1.12. Approva, quindi, l'emendamento Carnevali 1.25 (vedi allegato 2).
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Zangrillo 1.21, Lazzarini 1.14, Bellucci 1.38, Bagnasco 1.22 e 1.23, Bellucci 1.39, Boldi 1.15, Gemmato 1.34, 1.32 e 1.31 e l'articolo aggiuntivo Giacomoni 1.01.

  Stefano CECCANTI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo aggiuntivo Tomasi 1.02, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tomasi 1.02 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, ad eccezione di quelle accantonate o rispetto alle quali pende il termine per un eventuale ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 agosto 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 18.

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
C. 2617 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna delle ore 14.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà conto dei pareri pervenuti sul disegno di legge in titolo.
  Ricorda che nell'odierna seduta delle ore 14 si è proceduto alla votazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto e che sono stati accantonati gli identici emendamenti Comaroli 1.16, Gemmato 1.30 e Bagnasco 1.33 e l'emendamento Carnevali 1.26.
  Avverte, quindi, che è stato presentato ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento Zanella 1.24, comunicata nella seduta odierna.
  Al riguardo fa presente che, pur mantenendo le proprie riserve in ordine alla congruità di tale proposta emendativa rispetto al contenuto del decreto-legge, ritiene tuttavia di doverla riammettere sulla base del fatto che il parere espresso dalla IX condizione reca un'osservazione di analogo tenore.
  Avverte, inoltre, che subito dopo la conclusione della seduta delle ore 14 è stato presentato l'emendamento 1.50 del relatore (vedi allegato 2), trasmesso per le vie brevi ai gruppi i quali hanno rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte, infine, che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 2.50 e Tit.1 (vedi allegato 2), volti, rispettivamente, a recepire un'osservazione contenuta nel parere della I Commissione e la condizione contenuta nel parere della V Commissione.
  Dà, quindi, la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle suddette proposte emendative.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Comaroli 1.16, Gemmato 1.30 e Bagnasco 1.33, pur ribadendo di condividerne le finalità, in quanto non è stato possibile completare l'istruttoria relativa alle problematiche legate all'invarianza finanziaria. Auspica, pertanto, che prima dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea sia possibile risolvere tale questione in senso positivo. Precisa che, in caso di mancato ritiro, il parere è da considerarsi contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.26 e parere contrario sull'emendamento Zanella 1.24.
  Raccomanda, infine, l'approvazione dei propri emendamenti 1.50, 2.50 e Tit. 1.

  La sottosegretaria di Stato Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Comaroli 1.16, Gemmato 1.30 e Bagnasco 1.33. Approva, quindi, l'emendamento Carnevali 1.26 (vedi allegato 2). Respinge, poi, l'emendamento Zanella 1.24. Approva, infine, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 2.50 e Tit. 1 del relatore (vedi allegato 2).

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, propone le seguenti correzioni di forma, presentate al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

  All'articolo 1, comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».

  All'allegato 1, numero 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: «del».

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma avanzata dal relatore.

  Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, rileva che la proroga dei piani terapeutici rappresenta un importante risultato per la Commissione Affari sociali ed auspica che un risultato analogo si possa conseguire nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori in condizioni di fragilità.
  Pone, inoltre, in evidenza l'importanza del contenuto dell'emendamento 1.50 del relatore, che consente la proroga dell'utilizzo come medici di medicina generale di coloro che stanno completando lo specifico percorso formativo. Osserva che, in tal modo, è possibile sanare una carenza altrimenti difficilmente risolvibile, soprattutto in determinate regioni.

  Vito DE FILIPPO (IV) si associa ai ringraziamenti per il lavoro svolto dal relatore.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA) ribadisce ancora una volta la netta contrarietà del gruppo della Lega alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica. Rileva come, ancora una volta, il provvedimento in esame rechi disposizioni volte a tutelare interessi di singoli, come quelle relative alla proroga del mandato per i dirigenti dei servizi informativi e per la sicurezza.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.20 alle 18.30.

XII Commissione - mercoledì 5 agosto 2020

ALLEGATO 1

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimerlo.
Dis. 1. 1. Gemmato, Bellucci.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 17. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni».
1. 18. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sostituire, ovunque esse ricorrano, le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 agosto.
1. 35. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «e prorogato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020».
1. 19. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) le parole: «e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione» sono soppresse.
1. 20. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, alla lettera l), dopo le parole: «sospensione dei congressi» sono aggiunte le seguenti:
«ad eccezione di quelli inerenti le attività medico-scientifiche e di Educazione Continua in Medicina (ECM)».
1. 27. Pini, Carnevali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
  «1. Le misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottate con legge, o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole da: Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino a: e comunque.
1. 2. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessiti e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1. 3. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1. 4. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostitute dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».
1. 5. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 dei decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».
1. 6. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, e».
1. 7. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge, tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonei a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica».
1. 40. Bellucci, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge o con provvedimenti emanati ai sensi».
1. 9. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «si applica altresì» sono sostituite dalle seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità,».
1. 10. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
1. 11. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020».
1. 13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di
maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 15 ottobre 2020».
1. 12. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 597, della legge 11 dicembre 2017, n. 205, le parole: «da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da intraprendere entro il 31 dicembre 2021».
1. 29. Gemmato.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 16. Comaroli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 30. Gemmato.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
*1. 33. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 3, allegato 1, numero 17, dopo le parole: Articolo 100, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo.
1. 25. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
1. 26. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, sopprimere il numero 33.
1. 21. Zangrillo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Sopprimere il comma 5.
1. 14. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Ogni nuova o diversa misura per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 viene adottata con legge o atto avente forza di legge, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Nelle more dell'adozione, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
1. 38. Bellucci, Lucaselli, Ferro.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: i quali saranno adottati fino a: territorio nazionale.
1. 22. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5, dopo le parole: l'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.
1. 23. Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora venga disposta la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, sempre nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. In ogni caso sono garantite le attività di screening, cura e monitoraggio nell'ambito delle patologie di tipo oncologico.
1. 39. Bellucci.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire il pieno svolgimento della graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, e delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, rallentata degli effetti prodotti a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di cui al medesimo comma è prorogato al 30 aprile 2021.
1. 24. Zanella, Novelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione, o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
1. 15. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello.

  Sopprimere il comma 6.
1. 34. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, lettere a), b) e c), sostituire le parole: ulteriori quattro anni con le seguenti: un ulteriore anno.
1. 32. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 6, lettere a), b) e c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1. 31. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
   6-bis. Al fine di garantire, l'accesso alle prestazioni assistenziali inerenti all'invalidità civile, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19 e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie dovute a tale situazione, l'Inps assicura l'operatività delle commissioni per le visite medico-legali in presenza per accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità ove non sia possibile valutare sulla sola base della documentazione sanitaria.
1. 28. Carnevali, Siani, Schirò, Pini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate al 31 dicembre 2020.
  2. In virtù di quanto disposto dal comma 1 restano validi gli atti adottati e i contratti conclusi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, nel periodo compreso tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle modalità semplificate di cui al comma 1.
  2. La consegna di copia cartacea dei contratti di cui al comma 1 al cliente è effettuata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
1. 01. Giacomoni, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33)

  1. Al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le lettere a) e g) sono soppresse;
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera h), le parole: «e religiose» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alle misure regionali in materia di svolgimento delle attività produttive, economiche e sociali».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I provvedimenti di cui al primo periodo possono altresì prevedere, limitatamente a specifiche aree del territorio nazionale, limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni».
1. 02. Tomasi, Ceccanti, Butti, Ferri.

ALLEGATO 2

DL 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi, « sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),».
1. 27. Pini, Carnevali.

  Al comma 3, sostituire le parole: salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo con le seguenti: salvo quanto previsto al numero 3 e al numero 32 dell'allegato medesimo.

  Conseguentemente, all'allegato 1, al numero 3, dopo le parole: 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti:, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.
1. 50. Il Relatore.

  Al comma 3, allegato 1, numero 17, dopo le parole: Articolo 100, comma 2, aggiungere le seguenti: primo periodo,.
1. 25. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Al comma 3, allegato 1, dopo il numero 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
1. 26. Carnevali, Siani, Pini, Schirò.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33)

  1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1. 02. (Nuova formulazione) Tomasi, Ceccanti, Butti, Ferri.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 50. Il Relatore.

  Al titolo del decreto-legge, aggiungere le seguenti parole: e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Tit. 1. Il Relatore.