I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Testo unificato C. 107 e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 15
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 28
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-04465 Di Maio e Toccafondi: Iniziative per garantire l'ordine pubblico e la quiete nella Piazza di S. Spirito a Firenze ... 22
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 33
5-04466 Prisco ed altri: Sull'utilizzo improprio dell’hotspot di Taranto e sulle misure di sicurezza previste per il personale di polizia ivi impiegato ... 22
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 35
5-04467 Ceccanti ed altri: Iniziative per garantire il diritto di voto ai cittadini ricoverati o sottoposti a quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ... 23
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 37
5-04468 Berti ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti dell'obbligo di quarantena in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ... 23
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 38
5-04469 Iezzi ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti delle misure di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ... 24
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 39
5-04470 Calabria e Sisto: Sullo sgombero del campo nomadi insediatosi a Roma a ridosso del Foro Italico e sulle iniziative per assicurare l'ordine pubblica nella zona ... 26
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 40
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:
Elezione del Presidente ... 26
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari ... 27
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 14.
Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
Testo unificato C. 107 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, il testo unificato della proposta di legge C. 107 e delle abbinate proposte di legge C. 569, c. 868, C. 2171 e C. 2255, recante modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra il contenuto del testo unificato, che si compone di 10 articoli, attraverso i quali, anzitutto, si modificano i delitti contro l'uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
In linea generale evidenzia l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 604-bis del codice penale, relativo al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, intervenendo sulla rubrica e sui primi due commi di tale articolo, nel senso di aggiungere ad alcune delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
Nel modificare la lettera a) dell'articolo 604-bis, non si amplia l'ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali atti.
In conseguenza delle novelle proposte all'articolo 604-bis del codice penale, per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere sono previste le seguenti pene:
reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lettera a), dell'articolo 604-bis);
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lettera b) dell'articolo 604-bis);
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo comma dell'articolo 604-bis).
L'articolo 2 del testo unificato modifica invece il primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, integrando l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
Conseguentemente, quando un reato (per il quale l'ordinamento non preveda già la pena dell'ergastolo) sia commesso per tali finalità, la pena prevista è aumentata fino alla metà.
In ordine alla formulazione del testo segnala l'opportunità di chiarire che l'inciso introdotto dalla novella «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» va riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende irriferibile il seguito del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», il quale non sarebbe più retto dalle finalità di discriminazione o di odio, bensì dai reati.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto l'articolo 3, il quale prevede che «ai sensi della presente legge» – la quale interviene sugli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere – «sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».
Al riguardo rileva l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
L'articolo 4 interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993 (cosiddetta «legge Mancino»), che completa la legislazione di contrasto delle discriminazioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discriminazione e ulteriori sanzioni penali.
Il comma 1, lettera b), modifica il titolo del predetto decreto-legge n. 122, attualmente relativo alle misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiungendovi il riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
La lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione.
L'elenco delle pene accessorie, previste dal comma 1-bis del predetto articolo 1, che il giudice può decidere di applicare, non viene modificato e comprende l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, la sospensione della patente di guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi e anche il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.
Più in dettaglio, la lettera a), numero 1), modifica il campo d'applicazione delle predette pene accessorie, previste per tale reato, intervenendo sul citato comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993:
viene sostituito il riferimento ai reati previsti dalla legge del 1975, con quello al reato di cui all'articolo 604-bis del codice penale e ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale (ricorda che il decreto legislativo n. 21 del 2018 ha spostato dalle leggi speciali al codice alcune fattispecie penali, tra le quali quelle relative alla discriminazione; pertanto la modifica ha una funzione di coordinamento normativo);
viene limitata l'applicabilità delle pene accessorie in caso di condanna per un delitto di genocidio, alla sola ipotesi di accordo per commettere un delitto di genocidio poi non commesso, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 962 del 1967; attualmente le pene accessorie del comma 1-bis possono essere applicate a fronte di qualsiasi condanna per un delitto previsto dalla legge sul genocidio; il provvedimento consente dunque l'applicazione delle pene accessorie solo a fronte di una condanna per il delitto di accordo tra più persone allo scopo di costringere persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso, e il fatto non si realizza (articolo 7, comma 2, della legge n. 962): in conseguenza di tale modifica si impedisce, ad esempio, l'applicazione delle pene accessorie in caso di condanna per pubblica istigazione e apologia dei delitti di genocidio (di cui all'articolo 8 della legge n. 962 del 1967);
si estende l'applicabilità delle pene accessorie alle condanne per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 1993.
Il numero 2) della lettera a) sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, prevedendo – in relazione ai delitti individuati dal comma 1-bis – che il giudice possa subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche quando esso venga concesso per la prima volta, alla prestazione da parte del condannato di un'attività non retribuita in favore della collettività, purché il condannato stesso vi consenta.
A fronte della commissione di un reato di odio o discriminazione il lavoro di pubblica utilità può essere sia applicato prima della condanna – all'imputato che chieda la messa alla prova – sia dopo la condanna, per evitare l'applicazione della pena, con l'istituto della sospensione condizionale (comma 1-ter), sia essere applicato a titolo di sanzione accessoria (comma 1-bis).
Il numero 3) della lettera a) modifica il comma 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo al lavoro di pubblica utilità, di cui viene eliminata la durata massima di 12 settimane.
In merito ricorda che:
per la sospensione condizionale della pena è il codice penale a stabilire che la prestazione lavorativa non può avere una durata superiore alla pena sospesa;
nella messa alla prova non è contemplata la durata massima, ma si ritiene che essa non possa superare un anno, quando si tratti di reati puniti con pena pecuniaria, o due anni quando si tratti di reati puniti con pena detentiva;
per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità come pena accessoria, l'eliminazione del termine di 12 settimane dovrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 37 del codice penale ai sensi del quale se la durata della pena accessoria temporanea non è espressamente determinata essa «ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta».
Il numero 4) della lettera a) modifica sempre il comma 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, specificando che il giudice può applicare la misura del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la condotta.
Il numero 5) della lettera a) modifica il comma 1-quinquies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, relativo all'oggetto del lavoro di pubblica utilità, è volta a prevedere che esso possa essere prestato anche presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione. Il provvedimento, inoltre, con riguardo al lavoro prestato a favore delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sostituisce il riferimento agli extracomunitari con quello agli stranieri; si tratta di un ampliamento della platea dei destinatari, in quanto il termine «stranieri» ricomprende anche i cittadini di stati membri dell'Unione europea.
Il numero 6) della lettera a) integra il contenuto della rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122, aggiungendovi la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
In ordine alla formulazione del numero 6), segnala l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione al titolo del provvedimento e alla rubrica dell'articolo 1, individuando i quattro motivi di discriminazione come alternativi.
Il comma 2 dell'articolo 3, riprendendo l'attuale contenuto dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 122 del 1993, demanda a un regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle modalità di svolgimento della suddetta attività non retribuita in favore della collettività.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 90-quater del codice di procedura penale, per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove (vedi articoli 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 del codice di procedura penale)
L'articolo 6 istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.
Il comma 1, senza definire questi concetti, individua nel 17 maggio il giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
Ai sensi del comma 3, nel corso della giornata, sono organizzate, anche da parte delle amministrazioni e nelle scuole, cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, per realizzare tali finalità.
Ai sensi del comma 2 la Giornata non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cade nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.
In base al comma 4 l'istituzione della giornata nazionale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 7 integra le competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, UNAR.
In particolare, intervenendo sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, si demanda all'UNAR – in consultazione con le amministrazioni locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni – l'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
Tale documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà individuare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.
L'articolo 8, comma 1, incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
In merito ricorda che, nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), la Camera ha inserito nel provvedimento l'articolo 105-quater che incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
Segnala al riguardo l'opportunità di un coordinamento tra l'articolo 7 del testo unificato e l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto, mentre l'articolo 7 del provvedimento in esame rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n. 34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021).
Il comma 4 prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, volti a prestare assistenza legale, sanitaria, psicologica, alloggio e vitto non solo alle vittime dei reati di odio e discriminazione commessi per tali motivi, ma anche per tutti coloro che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
I centri potranno essere gestiti dagli enti locali o dalle associazioni operanti nel settore e dovranno operare in sinergia con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Spetterà al regolamento individuare i requisiti organizzativi dei centri, le loro tipologie e le categorie professionali che vi potranno operare, le modalità di erogazione dei servizi.
Con riferimento al predetto comma 4, rileva l'opportunità di prevedere, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà a incidere, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione.
L'articolo 9 demanda all'ISTAT, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), lo svolgimento di indagini – con cadenza almeno triennale – sulle opinioni, sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. A tal fine L'ISTAT dovrà applicare i «quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011»
L'articolo 10 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione: in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5); per specifiche disposizioni assumono anche rilievo la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6); le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia di competenza legislativa residuale regionale «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8).
Per quanto riguarda il rispetto delle altre norme costituzionali, rileva come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
In merito segnala come il testo unificato debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e la giurisprudenza costante della Corte è univoca, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba». Si ha incitazione alla discriminazione non in presenza di mere opinioni o giudizi, a meno che essi non siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n. 74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n. 15 del 1973).
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), con osservazioni, di cui illustra il contenuto.
Si sofferma in particolare sulle osservazioni recate alle lettere a) e b), che ritiene richiamino più direttamente i profili di competenza della Commissione.
Al riguardo, la lettera a) segnala l'esigenza che la Commissione di merito, anzitutto, valuti l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 3, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali.
La lettera b) richiama invece l'opportunità che la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come siano state in parte accolti i rilievi espressi sul provvedimento dal Comitato per la legislazione e chiede al relatore di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere a) e b) della proposta di parere, facendo presente che in tal caso il suo gruppo voterebbe a favore della medesima proposta di parere.
Annagrazia CALABRIA (FI) fa notare che la proposta di parere formulata dal relatore avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione le condizioni e le osservazioni recate del parere espresso dal Comitato per la legislazione, evidenziando come nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione Giustizia tali osservazioni e considerazioni non siano minimamente state prese in considerazione.
Di particolare rilevanza appare, a suo avviso, la criticità emersa rispetto alla genericità delle espressioni adottate: genere, identità di genere, orientamento sessuale, sesso. Ritiene che non sia possibile comportarsi come se fosse in corso un convegno, nel quale ogni proponente dà la sua interpretazione dei termini, trattandosi di affrontare piuttosto con serietà tematiche di diritto penale.
Segnala quindi come vi sia un eccessivo margine di arbitrio lasciato nelle mani del giudice, che, di volta in volta, piuttosto che applicare la legge, la inventerà.
Reputa si sia di fronte a una norma che appare come nemica del principio di legalità delle pene, sancito dall'articolo 25 della Costituzione.
Ricorda, infatti, che, attraverso i principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza e irretroattività, il nostro ordinamento tutela i singoli da abusi e favoritismi. Si tratta dell'unico modo attraverso cui si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano, evitando, dunque, che i giudici possano usare discrezionalità nell'applicare la legge.
Reputa quindi che il provvedimento sia lontanissimo dalla nostra cultura giuridica dei diritti e delle garanzie, non potendosi imporre al privato il rispetto del generale principio di uguaglianza, tanto più in un ambito così complesso come l'omofobia, che il proponente della legge non definisce in modo esaustivo e puntuale. Sussisterebbe, a suo avviso, il caso paradossale per cui nel divieto potrebbe ricadere un comportamento come la ricerca di una baby sitter di genere femminile e il diniego di assumerne una di genere maschile che invece si sente di essere di genere femminile.
Più in generale, ritiene che non si possa limitare la libertà di pensiero e di opinione, qualificandola come reato in alcuni casi. Evidenzia inoltre come il diritto penale debba essere l'ultima ratio in queste circostanze, ma qualora non lo sia, fa notare che la fattispecie penale esige chiarezza, in modo che ciascuno conosca gli atti espressamente proibiti, evidenziando come, in caso contrario, la vaghezza del diritto penale rischi di sfociare in quanto di più illiberale e ingiusto possa esistere.
Esprime la sia forte condanna, in conclusione, per gli atti di violenza o di incitamento alla violenza, i quali non possono che creare repulsione.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di approfondire, attraverso un confronto informale con i gruppi, la questione posta dal deputato Iezzi.
Alberto STEFANI, presidente, accogliendo la richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 2), trasformando in condizioni le osservazioni recate alle lettere a) e b).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla della proposta di parere, come riformulata dal relatore.
Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.15.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.
La seduta comincia alle 14.15.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-04465 Di Maio e Toccafondi: Iniziative per garantire l'ordine pubblico e la quiete nella Piazza di S. Spirito a Firenze.
Gabriele TOCCAFONDI (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Gabriele TOCCAFONDI (IV) ringrazia il rappresentante del Governo, dichiarandosi complessivamente soddisfatto della sua risposta. Ritiene tuttavia necessario sottolineare l'esigenza di affrontare il tema di sicurezza con più convinzione, senza ricorrere a slogan, sia a tutela dei cittadini sia a tutela delle forze dell'ordine, che sono chiamate ad operare in aree difficili.
Al riguardo, considera necessario sostenere i soggetti istituzionali preposti alla tutela dell'ordine pubblico, mettendo loro a disposizione adeguati strumenti normativi, al fine di migliorare la vivibilità delle città.
Nel rivolgere, in particolare, un sentito ringraziamento ai carabinieri intervenuti con coraggio nella zona di Piazza S. Spirito a Firenze, costretti peraltro a subire atti di intimidazione nei loro confronti, ritiene necessario incrementare gli organici delle forze dell'ordine. Fa notare, al riguardo, come, a fronte di un incremento dell'organico della Polizia di stato, non si registri alcun incremento di personale per l'Arma dei carabinieri e addirittura un decremento per la Guardia di Finanza.
5-04466 Prisco ed altri: Sull'utilizzo improprio dell’hotspot di Taranto e sulle misure di sicurezza previste per il personale di polizia ivi impiegato.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, facendo notare che, mentre continuano gli sbarchi a Lampedusa, l’hotspot di Taranto ha ricominciato ad accogliere ospiti stranieri: negli ultimi giorni sono giunti 100 migranti nella struttura alle porte del capoluogo e nelle prossime ore sono previsti nuovi arrivi.
Rileva quindi come, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli sbarchi clandestini sono passati da 1.878 a ben 5.461 e dunque, a causa dell'aumento del flusso migratorio illegale e dell'accoglienza degli stranieri nei vari centri, in Italia si registrano forti criticità legati alla pandemia.
Osserva altresì che l’hotspot di Taranto viene utilizzato in violazione alle disposizioni di legge che ne regolamentano l'istituzione e, da centro di prima accoglienza, identificazione e smistamento per non più di 72 ore, è stato trasformato in una struttura per il ricovero in quarantena di almeno 14 giorni di cittadini extracomunitari provenienti dalla Tunisia, sbarcati e già identificati a Lampedusa.
Come se ciò non bastasse, fa notare che, in una minuziosa nota alle istituzioni competenti, i sindacati di polizia hanno analizzato le criticità correlate alla gestione della struttura e agli ambiti operativi delle forze di polizia ivi impiegate, correlata ad una valutazione critica sia degli aspetti sanitari sia della sicurezza e salute sul posto di lavoro collegata all'emergenza da Covid-19, sottolineando come mal si concilia la lunga convivenza dei profughi nel centro.
In particolare, i sindacati sarebbero preoccupati soprattutto per la salute dei poliziotti che vi operano, a seguito della conferma che sul luogo dello sbarco in Sicilia, durante lo screening sanitario a loro riservato, non sono stati effettuati i tamponi per escludere o confermare una eventuale infezione del virus.
Osserva che i segretari provinciali dei sindacati, nella qualità di Rls, hanno poi svolto una visita in hotspot in ordine al rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 (sicurezza posti di lavoro), nel corso della quale sono emerse alcune criticità: pulizie, climatizzazione, moduli spogliatoi inesistenti, servizi sanitari, aggiornamento del Documento di valutazione rischi.
In tale contesto l'interrogazione chiede se tali fatti corrispondano al vero, con particolare riguardo al cambio di «destinazione d'uso» dell’hotspot di Taranto, e quali concrete misure di sicurezza siano state previste per il personale di polizia impiegato.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Ylenja LUCASELLI (FDI), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sua risposta, fa notare come da essa si evinca una mancata conoscenza della realtà descritta nell'interrogazione.
Invita dunque il rappresentante del Governo a recarsi a Taranto per visitare quei luoghi, prendendo contezza dell'assoluta inadeguatezza di quell’hotspot – che è collocato peraltro a ridosso dell'Ilva – a gestire i circa 250 migranti ivi residenti.
Osservando che analoghe criticità si rinvengono anche a Brindisi, evidenzia come le stesse forze dell'ordine siano chiamate ad operare in luoghi caratterizzati da condizioni igieniche deficitarie, chiamate a sostenere, spesso al caldo afoso, turni molto lunghi, al fine di scongiurare i tentativi di fuga degli immigrati, del resto agevolati dalla presenza di recinzioni assolutamente inadeguate.
Dopo aver segnalato come l'installazione delle tecnostrutture menzionate dal rappresentante del Governo sia stata possibile anche grazie all'impegno profuso dal suo schieramento politico, che ha fatto dell’hotspot di Taranto un caso nazionale, evidenzia la necessità di affrontare tale questione con ben altra convinzione, consentendo alle forze dell'ordine di operare con dignità e efficacia.
Fa notare, in conclusione, che si registra un incremento considerevole dei flussi migratori verso le coste italiane, a fronte di un'assoluta inadeguatezza delle strutture destinate ad accoglierli e degli strumenti necessari per gestire tali fenomeni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricollegandosi al tema posto dall'interrogazione in titolo, nonché da altre previste nell'odierna seduta, ricorda che la Commissione è impegnata nello svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, con l'obiettivo di approfondire con serietà tali tematiche, anche attraverso lo svolgimento di specifiche missioni nei luoghi ritenuti più esposti a tali fenomeni.
5-04467 Ceccanti ed altri: Iniziative per garantire il diritto di voto ai cittadini ricoverati o sottoposti a quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Stefano CECCANTI (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Stefano CECCANTI (PD), replicando, si augura che le misure preannunciate dal rappresentante del Governo siano comunicate quanto prima, anche alla Commissione, al fine di affrontare efficacemente la problematica segnalata nella sua interrogazione.
5-04468 Berti ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti dell'obbligo di quarantena in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Francesco BERTI (M5S) illustra la sua interrogazione, la quale fa notare che, secondo i dati del Ministero dell'interno, dal 1o gennaio al 24 luglio 2020, sulle coste del nostro Paese sono sbarcati 11.334 migranti; nello stesso periodo del 2019 e del 2018 si erano rispettivamente registrati 3.508 e 18.107 arrivi.
Rileva in merito che, in relazione al 2019, si osserva un incremento degli sbarchi pari al 223 per cento, mentre rispetto all'anno precedente vi è stata una contrazione del 37,4 per cento.
Nel solo mese di luglio 2020 sono arrivati in Italia 4.384 migranti, a fronte dei 1.088 arrivi registratisi a luglio 2019.
I principali punti di approdo delle rotte migratorie sono Lampedusa, dove l’hotspot ospita circa mille persone, a fronte di una capienza dieci volte inferiore, e le coste di Puglia e Calabria.
L'interrogazione richiama inoltre un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 13 luglio 2020 a firma Fiorenza Sarzanini, nel quale si riportava la notizia che sarebbero almeno diecimila i migranti pronti a partire dalle coste africane e che il Ministero dell'interno starebbe valutando di utilizzare strutture militari e navi per garantire l'osservanza delle misure di quarantena che dovessero eventualmente rendersi necessarie a causa del Covid.
Osserva che in data 4 giugno 2020, con un documento indirizzato alla Commissione europea, i Governi di Cipro, Grecia, Italia, Malta e Spagna hanno avanzato alcune proposte di riforma della politica migratoria europea, prevedendo anche «la distribuzione fra tutti gli Stati membri di coloro che fanno ingresso nel territorio di uno Stato membro anche a seguito di operazioni SAR».
In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per assicurare il rispetto della quarantena obbligatoria da parte dei migranti nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Si dichiara preoccupato, in conclusione, più che dei numeri, ma della gestione dei flussi migratori, soprattutto per quanto riguarda le aree del meridione, pur rilevando che il Governo attualmente in carica appare più impegnato dell'Esecutivo precedente su tale versante.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Francesco BERTI (M5S), replicando, si augura che in futuro si agisca con maggiore tempestività nella gestione dei flussi migratori, coinvolgendo il Parlamento e sostenendo con efficacia le istituzioni locali, in particolare i sindaci e le prefetture. Fa notare, infatti, che i sindaci, soprattutto per quanto riguarda alcune aree del sud, appaiono particolarmente sotto pressione e richiedono di essere sostenuti con misure concrete.
5-04469 Iezzi ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti delle misure di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gianluca VINCI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che il 26 luglio 2020 un centinaio di immigrati trasferiti nel centro di accoglienza di Pian del Lago, a Caltanissetta, per il periodo di quarantena obbligatoria, sono riusciti, invece, a scappare facendo poi perdere le loro tracce.
Rileva che quanto accaduto a Pian del Lago, ove solo alcuni degli immigrati fuggiti sono stati rintracciati grazie alle serrate ricerche delle forze dell'ordine, non è purtroppo un caso isolato e che ormai da tempo si registrano quotidianamente fughe in massa dai centri di accoglienza in cui si trovano immigrati destinati alla quarantena, evidentemente privi dei più elementari requisiti di sicurezza.
Nonostante le recenti dichiarazioni del Ministro interrogato circa rinvio «a breve» in Sicilia di militari impiegati nell'operazione Strade Sicure per presidiare tali centri, la situazione in tutto il Paese, non solo nei luoghi di sbarco, secondo gli interroganti, è ormai da tempo completamente fuori controllo.
Osserva che tali notizie stanno destando preoccupazione e legittime proteste tra la popolazione, costretta invece da mesi, e ancora oggi, a gravose rinunce e a serrati controlli in merito all'osservanza delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.
Fa notare che ancora oggi il Governo chiede agli italiani di attenersi a tali prescrizioni, prospettando addirittura la proroga dello stato di emergenza, ma contestualmente consentendo l'ingresso in Italia a migliaia di immigrati irregolari, positivi o potenzialmente tali al virus, per poi distribuirli su tutto il territorio nazionale. Ritiene che ciò stia esponendo nuovamente ed ingiustificatamente la popolazione a gravissimi rischi, vanificando così gli enormi sacrifici finora fatti dai cittadini.
Osserva, inoltre, che i dati pubblicati dal Ministero dell'interno attestano un aumento esponenziale degli sbarchi in Italia, con ben 12.228 arrivi dal 1o gennaio 2020, contro il 3.590 del 2019, in particolare nell'ultimo periodo, con più di 2000 arrivi in soli quattro giorni (dal 21 al 25 luglio).
In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro dell'interno quali provvedimenti di competenza intenda assumere nello specifico, anche alla luce delle ripetute fughe dai centri di primo soccorso e accoglienza citati in premessa e dell'aumento dei flussi migratori illegali verso il nostro Paese, fornendo precisazioni anche in merito agli immigrati positivi – o potenzialmente tali – al Covid-19 dopo il loro arrivo in Italia. Chiede inoltre se si intenda chiarire quali esami medici sono stati – e saranno – svolti ed in quali strutture, specificando le procedure e le misure di sicurezza adottate, ai fini dell'isolamento dei soggetti risultati positivi e del rispetto della quarantena obbligatoria. Chiede altresì quale sia, ad oggi, il numero dei soggetti positivi e quello degli immigrati in quarantena fuggiti dai centri di tutta Italia e non ancora rintracciati.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Gianni TONELLI (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare come l'Esecutivo appaia incapace e irresponsabile nella gestione dei flussi migratori.
Fa notare che i fatti menzionati nella sua risposta dal rappresentante del Governo non rispondono al vero e rivelano peraltro una scarsa conoscenza di quelle zone di sbarco.
Fa altresì presente di aver potuto verificare personalmente – in particolare a Comiso, nella contrada Cifali, in provincia di Ragusa – una situazione molto critica, nella quale si registrano numerosi casi di immigrati risultati positivi al Covid, che sono fuggiti. Lamenta dunque l'assoluta inadeguatezza dei centri di accoglienza in cui si trovano gli immigrati destinati alla quarantena, facendo notare che, mancando i più elementari requisiti di sicurezza, viene agevolata la fuga degli stessi immigrati e la diffusione del contagio.
Osserva come le stesse forze dell'ordine siano chiamate ad operare in condizioni di grande difficoltà, costretti a turni molto prolungati, in condizioni atmosferiche disagiate, privi dei necessari dispositivi di protezione e esposti al rischio di violenze nei loro confronti.
Ritiene quindi che la scelta ideologica del Governo attuale di riaprire i porti ha determinato un incremento degli sbarchi, rendendo palese l'assoluta inadeguatezza delle strutture di accoglienza, che appaiono inidonee a garantire in sicurezza la quarantena di tali soggetti.
Si augura, in conclusione, che in Parlamento si possa svolgere, nello specifico, un approfondimento sulla situazione della contrada Cifali, a Cosimo, verificando, in particolare, le condizioni disagiate in cui sono costrette ad operare le forze dell'ordine in quelle aree.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sul tema dell'immigrazione, sarà possibile svolgere tutti gli approfondimenti del caso, anche attraverso lo svolgimento di specifiche missioni che ciascun gruppo ha facoltà di proporre.
5-04470 Calabria e Sisto: Sullo sgombero del campo nomadi insediatosi a Roma a ridosso del Foro Italico e sulle iniziative per assicurare l'ordine pubblica nella zona.
Annagrazia CALABRIA (FI) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.
Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).
Annagrazia CALABRIA (FI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, ritenendo che la risposta del rappresentante del Governo non la rassicuri affatto in relazione alla situazione della città di Roma, che definisce ormai capitale del degrado, dell'incuria e dell'illegalità.
Nel far notare come la Sindaca di Roma abbia avuto notizia nel campo nomadi insediatosi a ridosso del Foro italico solo grazie al servizio della trasmissione televisiva «Le Iene», segnala come nella zona citata, dove convivono diverse etnie in condizioni igienico sanitarie pessime, si sia creata una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti abusivi in un'area che dovrebbe essere maggiormente protetta, essendo una riserva naturale. Osserva che tale area risulta piena di materiale elettrico e resti di roghi tossici appiccati nel cuore della notte, generando fumi tossici nocivi per i cittadini residenti.
Evidenzia quindi come il Comune appaia completamente inerme dinanzi a tale situazione, nonostante diversi comitati di quartiere abbiano denunciato il degrado di diverse zone, che sembrano coinvolgere non solo i quartieri periferici, ma anche quelli del centro.
Si augura, in conclusione, un deciso cambio di passo nell'amministrazione della città, che possa riportare Roma ad un livello accettabile di vivibilità, all'altezza del suo ruolo di Capitale d'Italia.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 29 luglio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
Mercoledì 29 luglio 2020. — Presidenza del presidente provvisorio Gianluca VINCI, indi del presidente eletto Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 20.35.
Gianluca VINCI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il proprio rinnovo, che avviene mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, il quale è composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
Avverte che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.
Elezione del Presidente.
Gianluca VINCI, presidente, indice la votazione per l'elezione del presidente.
Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:
Presenti e votanti 46
Maggioranza assoluta dei
voti 24
Hanno riportato voti:
Giuseppe Brescia 26
Annagrazia Calabria 19
schede bianche 1
Proclama eletto presidente il deputato Giuseppe Brescia.
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alaimo, Baldino, Bendinelli, Berti, Boniardi, Bordonali, Brescia, Calabria, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Colucci, Corneli, De Angelis, Sabrina De Carlo, De Maria, D'Ettore, Marco Di Maio, Dieni, Donzelli, Fiano, Fogliani, Forciniti, Fornaro, Gebhard, Iezzi, Invernizzi, Macina, Magi, Mantovani, Miceli, Milanato, Montaruli, Parisse, Pollastrini, Raciti, Ravetto, Rosato, Sarro, Francesco Silvestri, Sisto, Stefani, Suriano, Tartaglione, Tonelli, Elisa Tripodi, Vinci.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rivolge un breve indirizzo di saluto, ringraziando per la fiducia confermata nei suoi confronti.
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.
Giuseppe BRESCIA, presidente, indìce la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:
Presenti e votanti 45
Hanno riportato voti:
Fausto Raciti 24
Annagrazia Calabria 19
Federica Dieni 1
schede bianche 1
Proclama eletti vicepresidenti i deputati Fausto Raciti e Annagrazia Calabria.
Comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:
Presenti e votanti 45
Hanno riportato voti:
Elisa Tripodi 23
Simona Bordonali 21
schede bianche 1
Proclama eletti segretari i deputati Elisa Tripodi e Simona Bordonali.
Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Alaimo, Baldino, Bendinelli, Berti, Boniardi, Bordonali, Brescia, Calabria, Maurizio Cattoi, Ceccanti, Colucci, Corneli, De Angelis, Sabrina De Carlo, De Maria, D'Ettore, Marco Di Maio, Dieni, Donzelli, Fiano, Fogliani, Forciniti, Fornaro, Gebhard, Iezzi, Invernizzi, Macina, Mantovani, Miceli, Milanato, Montaruli, Parisse, Pollastrini, Raciti, Ravetto, Rosato, Sarro, Francesco Silvestri, Sisto, Stefani, Suriano, Tartaglione, Tonelli, Elisa Tripodi, Vinci.
La seduta termina alle 21.50.
ALLEGATO 1
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Testo unificato C.107 e abb.)
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 ed abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5);
evidenziato altresì come, per specifiche disposizioni, assumano rilievo anche la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6), le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia, di competenza legislativa residuale regionale, «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8);
segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n. 72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale;
rilevato, quanto al rispetto delle altre norme costituzionali, come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione;
evidenziato, peraltro, come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e atteso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba» (legge 20 giugno 1952, n. 645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n. 74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n. 15 del 1973);
rilevato altresì come l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, persegua l'obiettivo, condivisibile, di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall'articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero;
segnalata, peraltro, l'esigenza di precisare più puntualmente la portata del predetto articolo 3,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;
c) con riferimento all'articolo 2, che integra l'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'inciso «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» è riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende incongrua la parte seguente del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», la quale non sarebbe più riferita alle finalità di discriminazione o di odio, bensì ai reati;
d) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, con l'integrazione al titolo del medesimo decreto-legge, prevista dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, indicando i quattro motivi di discriminazione come alternativi e non come complementari;
e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto, mentre il comma 1 dell'articolo 7 rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n. 34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021);
f) con riferimento all'articolo 8, comma 4, il quale prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione;
g) in relazione alle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare esplicitamente la tutela dello spazio di legittima differenziazione, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, e quindi dall'articolo 3, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
ALLEGATO 2
Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere (Testo unificato C.107 e abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 107 ed abbinate, recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, adottato come testo base dalla II Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale «ordinamento penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5);
evidenziato altresì come, per specifiche disposizioni, assumano rilievo anche la materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (in particolare l'articolo 6), le materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute» e «istruzione», di cui all'articolo 117 terzo comma, della Costituzione (in particolare gli articoli 6, 7 e 8) e la materia, di competenza legislativa residuale regionale, «politiche sociali» (in particolare l'articolo 8);
segnalato come la giurisprudenza della Corte costituzionale richieda, in casi analoghi di concorso di competenze, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; la giurisprudenza della Corte appare anche orientata ad indicare l'adozione di un'intesa nell'ambito del sistema delle Conferenze in caso di prevalenza di materie di competenza concorrente (si veda la sentenza n. 7 del 2016) ovvero in caso di intreccio inestricabile di competenze (si veda la sentenza n. 72 del 2019), laddove il semplice parere può essere adottato in presenza di prevalenza di una competenza esclusiva statale;
rilevato, quanto al rispetto delle altre norme costituzionali, come i principali rilievi di costituzionalità nel dibattito pubblico sul tema del contrasto ai fenomeni di discriminazione oggetto del provvedimento attengano allo scrupoloso rispetto dell'articolo 21 della Costituzione;
evidenziato, peraltro, come il provvedimento debba essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e atteso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire da quella relativa alla cosiddetta «legge Scelba» (legge 20 giugno 1952, n. 645), afferma che non si ha incitazione alla discriminazione in presenza di mere opinioni o giudizi, salvo che questi siano «idonei a creare un effettivo pericolo» (sentenza n. 74 del 1958), ovvero «solo se si realizza in concreto l'evento pericoloso richiesto dalla norma» (sentenza n. 15 del 1973);
rilevato altresì come l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, persegua l'obiettivo, condivisibile, di richiamare in modo più esplicito la tutela garantita dall'articolo 21 della Costituzione alla manifestazione del pensiero;
segnalata, peraltro, l'esigenza di precisare più puntualmente la portata del predetto articolo 3,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 3, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di chiarire più puntualmente che non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti e attuali;
2) provveda la Commissione di merito a chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, che integra l'articolo 604-ter del codice penale, relativo all'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'inciso «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» è riferito alle finalità di discriminazione o di odio e non ai reati, considerando che l'inserimento di tale inciso rende incongrua la parte seguente del comma «ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti ....», la quale non sarebbe più riferita alle finalità di discriminazione o di odio, bensì ai reati;
b) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 6), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere omogenea l'integrazione alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993, con l'integrazione al titolo del medesimo decreto-legge, prevista dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, indicando i quattro motivi di discriminazione come alternativi e non come complementari;
c) con riferimento all'articolo 8, comma 1, il quale incrementa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio, per finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto, mentre il comma 1 dell'articolo 7 rende stabile il finanziamento di 4 milioni (a decorrere dal 2020), la disposizione introdotta nel citato decreto-legge n. 34 finanzia il programma per soli due anni (2020 e 2021);
d) con riferimento all'articolo 8, comma 4, il quale prevede l'emanazione di un regolamento governativo contenente un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità, a fronte dell'intreccio di materie, prevalentemente di competenza legislativa concorrente (quali la tutela della salute e l'assistenza sociale), sul quale il regolamento andrà ad incidere, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della sua adozione;
e) in relazione alle discriminazioni nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare esplicitamente la tutela dello spazio di legittima differenziazione, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, e quindi dall'articolo 3, commi 3, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
ALLEGATO 3
5-04465 Di Maio e Toccafondi: Iniziative per garantire l'ordine pubblico e la quiete nella Piazza di S. Spirito a Firenze.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati,
gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Ministro dell'interno il tema del controllo dell'ordine pubblico e sicurezza a Firenze, in particolare presso la Piazza Santo Spirito, frequentata da giovani soprattutto nelle ore notturne.
La tematica è stata più volte affrontata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da ultimo il 10 e il 22 luglio scorsi; invero, non risultano incrementi dello spaccio di sostanze stupefacenti, né degli atti di violenza, né di forme di imbrattamento, ma l'elevata frequentazione del sito, soprattutto nel fine settimana, in orari serali e notturni, provoca frastuono e disagi ai residenti.
Una costante attività di monitoraggio della situazione è svolta dalla Prefettura, anche con ripetuti incontri del Prefetto con i comitati dei residenti nel quartiere.
Rammento che fin dallo scorso maggio è stato predisposto in Piazza Santo Spirito un presidio della Polizia locale in fasce orarie dedicate, anche notturne, e sono stati potenziati i servizi notturni di pronto intervento.
Durante la seduta del Comitato Provinciale dell'11 giugno, è stata disposta l'intensificazione dei servizi delle Forze di Polizia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nella fascia notturna.
Sempre in sede di Comitato, lo scorso 10 luglio è stato pianificato il potenziamento dell'azione di sorveglianza con un complessivo aumento delle pattuglie e una rimodulazione dei servizi, in particolare nelle ore serali e notturne del venerdì e del sabato: al riguardo le forze complessivamente in campo in tali fasce orarie consistono in circa 150 operatori, tra Forze di polizia e polizia locale.
Tale potenziamento è finalizzato anche a garantire un miglior controllo del territorio e dunque a contenere ed evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica.
Tra le altre misure adottate, segnalo che il Comune di Firenze ha predisposto per tutta la zona d'Oltrarno, dove è ubicata la piazza in questione, un piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica, individuando fasce di priorità con avvio immediato ed ha adottato, il 18 giugno e il 16 luglio scorsi, due ordinanze per vietare la vendita di bevande alcoliche, dalle ore 20 alle ore 6 in tutto il centro storico, fino al 31 agosto 2020.
Un apposito Gruppo tecnico istituito in Prefettura, con la partecipazione del Comune di Firenze, della Questura e dei Vigili del Fuoco, ha varato specifiche Linee guida antiassembramenti, al fine di supportare le Amministrazioni comunali dell'area metropolitana nella migliore gestione dei flussi di persone nei luoghi di aggregazione, garantendo sia la sicurezza sia l'attività degli esercizi pubblici; a tali scopi, sono stati presi come riferimento i modelli organizzativi e procedurali tipici della gestione delle pubbliche manifestazioni.
Con riferimento, poi, al video pubblicato in data 18 luglio scorso, preciso che i fatti riguardano un intervento del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Firenze, a seguito di una telefonata pervenuta alle ore 2.15 del 5 luglio scorso che segnalava una rissa in una via a ridosso della Basilica di Santo Spirito.
Un equipaggio del citato Nucleo, giunto sul posto alle ore 2.20 circa, non riscontrava risse in atto ma constatava la presenza di un consistente numero di persone sul sagrato: un gruppo attorniava i due militari dell'Arma, intendendo in tal modo manifestare disappunto per la presenza dei militari, i quali, verificata l'assenza di concrete situazioni di pericolo, concludevano l'intervento.
Per quanto riguarda gli organici delle Forze di polizia impiegate nella città di Firenze e nella relativa provincia, rappresento che la consistenza effettiva del personale della Polizia di Stato in servizio, aggiornata al corrente mese di luglio, è pari a 2.136 unità; da ultimo, ad aprile di quest'anno, è stato disposto un potenziamento di 26 unità.
L'Arma dei Carabinieri ha un'attuale forza effettiva pari a complessive 960 unità.
Infine, la Guardia di Finanza conta, sul medesimo territorio provinciale, su una forza effettiva complessiva costituita da 543 unità.
ALLEGATO 4
5-04466 Prisco ed altri: Sull'utilizzo improprio dell’hotspot di Taranto e sulle misure di sicurezza previste per il personale di polizia ivi impiegato.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati, gli Onorevoli Prisco e Lucaselli, richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione dell’hotspot di Taranto, trasformato, a detta degli interroganti, in una struttura per il ricovero in quarantena degli stranieri provenienti dalla Tunisia, in seguito all'aumento di flussi migratori illegali.
Si precisa, al riguardo, che la permanenza di 248 migranti provenienti dal Bangladesh e dalla Tunisia nell’hotspot non configura un cambio di destinazione d'uso della struttura, in quanto il trattenimento degli stranieri in isolamento sanitario, risulta riconducibile al disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 142/2015.
Tale disposizione prevede, infatti, oltre al tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione dei migranti, quello occorrente per l'accertamento dello stato di salute, diretto a verificare la sussistenza di condizioni di vulnerabilità.
Nella situazione attuale, in tali accertamenti vanno ricompresi anche quelli per la prevenzione della diffusione dell'epidemia di Covid-19.
L'utilizzo dell’hotspot è pertanto temporaneo e limitato all'emergenza sanitaria in atto.
Inoltre, la Prefettura di Taranto, d'intesa con la competente Unità Sanitaria Locale, ha adottato tutti i protocolli e le misure di tutela sanitaria volte a salvaguardare la salute degli ospiti dei centri e della comunità locale.
È stato assicurato un monitoraggio quotidiano, da parte del medico competente del Centro dello stato di salute degli stessi migranti, che non ha fatto registrare la necessità di alcun intervento per sintomatologia da Covid-19.
Nella giornata di ieri sono pervenuti gli esiti dei tamponi nasofaringei effettuati su tutti i migranti presenti nel Centro, tutti risultati negativi. Ciò consentirà il trasferimento degli stranieri presso i centri di accoglienza dislocati sul territorio nazionale.
Inoltre, in considerazione della stagione estiva, la capienza dell’hotspot è stata ampliata con l'installazione, all'aperto, di ulteriori tensostrutture, che consentono, al contempo, di assicurare il necessario distanziamento sociale dei 222 ospiti presenti nel centro alla data odierna.
I servizi di vigilanza sono assicurati attraverso l'impiego di militari dell'esercito italiano, di unità di rinforzo delle forze di polizia, nonché di personale della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
La tutela della salute degli operatori di polizia impiegati nelle strutture di accoglienza, a stretto contatto con i migranti, è alla costante attenzione di questa Amministrazione.
Infatti, al momento dello sbarco, tutti i migranti sono sottoposti a triage sanitario, effettuato direttamente sulla banchina del molo. Successivamente, vengono trasferiti all'interno dell’hotspot, dove viene effettuato il test sierologico e, in caso di positività, si procede al tampone rino-faringeo.
Si precisa, altresì, che il personale adibito alla vigilanza si trova ad un'adeguata distanza dalla zona residenziale nella quale sono accolti i migranti ed è munito dei dispositivi di protezione individuale (mascherina filtrante, guanti chirurgici, visiera protettiva), da indossare in caso di necessità.
La Direzione Centrale di Sanità fornisce costantemente direttive riguardanti la prevenzione delle malattie diffusive e, in generale, il rischio biologico, nonché le problematiche degli operatori di polizia impiegati nella gestione dei migranti.
In tale contesto, sono state emanate, nel tempo, disposizioni operative e sono stati organizzati incontri formativi ad hoc nel campo delle malattie diffusive.
Si precisa, infine, che sulle criticità sollevate dai Segretari Provinciali dei sindacati nel corso del sopralluogo effettuato lo scorso 22 maggio si è subito intervenuti ed alcune di queste sono state già risolte.
Sono stati installati, infatti, lungo il perimetro esterno della struttura, 9 gazebi, per assicurare agli operatori di polizia una protezione dalle elevate temperature estive.
Per quanto riguarda la pulizia dell'area esterna, l'azienda locale ha effettuato vari interventi straordinari, provvedendo alla rimozione dei materiali ingombranti.
ALLEGATO 5
5-04467 Ceccanti ed altri: Iniziative per garantire il diritto di voto ai cittadini ricoverati o sottoposti a quarantena in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati, nell'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, chiedono al Ministero dell'interno quali iniziative si intendano intraprendere per garantire il diritto di voto a tutti i cittadini, inclusi quelli ricoverati o sottoposti alla quarantena.
L'interrogante fa anche riferimento ad una precedente interrogazione dello scorso 14 maggio, nella quale era stata affrontata la questione e richiama con precisione i precetti fondamentali del vigente quadro normativo, concernenti il «voto domiciliare».
Quest'ultimo, infatti, è ordinariamente ammesso, con la modalità del cosiddetto «seggio volante», per particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», nonché per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
Con specifico riferimento all'emergenza sanitaria in corso, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, all'articolo 1-ter ha stabilito che, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni elettorali e referendarie previste per l'anno corrente debbano svolgersi nel rispetto delle modalità operative di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
A tale riguardo informo che sono state avviate le opportune iniziative per la predisposizione dello specifico protocollo, tenendo anche conto delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
In particolare, per assicurare lo svolgimento del voto in condizioni di sicurezza sanitaria, il citato Comitato ha previsto l'utilizzo, sia da parte dei componenti del seggio che degli elettori, di adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché frequenti igienizzazioni dei servizi igienici, presso le sezioni elettorali, oltre ad altre misure volte ad assicurare il distanziamento sociale e ad evitare assembramenti.
Su tali tematiche si sono già svolti due incontri tecnici, ed un terzo è stato programmato per la giornata odierna.
Lo scopo di tali incontri è quello di definire le misure sanitarie più idonee a coniugare il rispetto delle norme sullo stato di emergenza epidemiologica in atto con l'esercizio del diritto di voto per gli elettori.
Specifici approfondimenti saranno dedicati anche alla problematica segnalata dagli Onorevoli interroganti, rispetto alla quale, tenuto conto della sua complessità, il Ministero dell'interno, insieme alle altre Amministrazioni competenti e al Comitato tecnico scientifico, sta lavorando per la predisposizione delle misure adeguate che verranno comunicate appena definite.
ALLEGATO 6
5-04468 Berti ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti dell'obbligo di quarantena in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati, con il question time di oggi, l'Onorevole Berti, prendendo spunto dagli ultimi dati sugli sbarchi dei migranti in Italia, intende richiamare l'attenzione sull'accresciuto rischio di contaminazioni da Covid-19.
Flussi di tale entità creano seri problemi per la sicurezza sanitaria nazionale, con inevitabili ricadute sulle comunità locali che ospitano i centri di accoglienza, anche per i tentativi dei migranti, soprattutto tunisini, di allontanarsi dalle strutture prima del termine del periodo di quarantena.
Queste preoccupazioni hanno formato oggetto dell'incontro del 27 luglio scorso tra il Ministro dell'Interno italiano e il Presidente della Repubblica di Tunisia, da dove proviene la maggior parte dei migranti.
In tale occasione è stata sollecitata, da parte italiana, una decisa azione della Tunisia per il controllo del territorio e delle frontiere, soprattutto marittime, anche per smantellare il traffico di migranti gestito dalla criminalità organizzata.
A fronte dell'offerta di supporto italiana nella sorveglianza delle imbarcazioni dei trafficanti in partenza dalla costa africana, il Presidente tunisino ha assicurato che saranno intensificati i controlli alle frontiere marittime e ha confermato lo svolgimento regolare delle operazioni settimanali di rimpatrio dall'Italia, già ripresi dopo il periodo di lockdown.
Più in generale, la gestione del fenomeno migratorio necessita un approccio globale che richieda, da un lato, un dialogo con i Paesi di transito e di provenienza dei migranti e, dall'altro, la ricerca di strategie condivise a livello europeo, sulle quali il Governo sta lavorando senza trascurare nessun aspetto.
Dal punto di vista della tutela della salute pubblica, tutti gli stranieri sbarcati nel nostro Paese vengono sottoposti al momento dell'arrivo ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio.
Partendo dall'esperienza della regione Sicilia, dove sono stati effettuati sia test sierologici che i tamponi, si sta lavorando per assicurare analogo-trattamento a tutti gli stranieri sbarcati, in modo da garantire la massima sicurezza per le comunità.
Si segnala, inoltre, che sono in corso le procedure per individuare delle navi da destinare all'applicazione della misura della quarantena.
Inoltre, per neutralizzare i tentativi di fuga, sono stati rafforzati presso le strutture che ospitano i migranti, i presidi di vigilanza, garantiti attraverso l'impiego di militari dell'Esercito e di unità di rinforzo delle forze di polizia.
Un ringraziamento particolare va a tutto il personale delle forze di polizia, della Guardia costiera e dell'esercito, che è impegnato in prima linea, senza sosta, in questa delicata fase di intensificazione dei flussi migratori.
Si tratta di un impegno costante, svolto con la consueta professionalità, senso del dovere ed equilibrio.
ALLEGATO 7
5-04469 Iezzi ed altri: Iniziative per assicurare il rispetto da parte dei migranti delle misure di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati, l'onorevole Iezzi, nel richiamare l'attenzione sul tema dell'immigrazione clandestina, chiede quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti dei migranti risultati positivi al Covid-19, soprattutto per garantire il loro isolamento e il rispetto delle misure di quarantena.
Desidero innanzitutto assicurare che massima e costante è l'attenzione rivolta alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto in quelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte agli sbarchi.
Al momento dell'arrivo, infatti, tutti gli stranieri vengono sottoposti ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena al fine di prevenire il rischio di contagio.
Più nel dettaglio, viene effettuato uno screening sanitario, che prevede un test sierologico, al fine di accertare che non presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al Covid-19.
Successivamente, vengono trasferiti in strutture idonee, in isolamento per almeno 14 giorni, al fine di garantire che la quarantena avvenga nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
Al termine della quarantena, gli stranieri richiedenti asilo non risultati positivi sono trasferiti in altre strutture di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.
Con specifico riferimento al centro di prima accoglienza di Pian del Lago, richiamato dallo stesso interrogante, risulta’ che i 332 migranti attualmente presenti nella struttura, negativi al test sierologico effettuato al momento dello sbarco, sono stati sottoposti, subito dopo l'ingresso nel centro, al tampone, anch'esso con esito negativo.
Un secondo tampone verrà effettuato al termine del periodo di quarantena.
Si sta lavorando, in collaborazione con la regione siciliana, per assicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati sull'isola.
Nel corso di una riunione presso la Prefettura di Caltanissetta, nella giornata del 27 luglio scorso, è stata disposta l'intensificazione delle misure di vigilanza presso la struttura per assicurare il rispetto del periodo di quarantena in corso e scongiurare ulteriori episodi di fuga. L'attuale dispositivo di vigilanza, che prevede l'impiego di 90 militari dell'esercito e 70 agenti del reparto mobile della Polizia di Stato, verrà ulteriormente incrementato.
Le ricerche, ancora in corso, hanno permesso di rintracciare 141 stranieri che si erano allontanati.
Preciso, infine, che sono in corso le procedure per individuare delle navi dove far trascorrere la quarantena ai migranti che sbarcano sulle coste italiane. Il numero degli stranieri in quarantena è, alla data del 28 luglio, pari a 2.670.
ALLEGATO 8
5-04470 Calabria e Sisto: Sullo sgombero del campo nomadi insediatosi a Roma a ridosso del Foro Italico e sulle iniziative per assicurare l'ordine pubblica nella zona.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, On.li Deputati, gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Ministro dell'interno il degrado in cui versa un'area sita ai confini della riserva naturale della Valle dell'Aniene a ridosso dal Foro Italico a Roma.
Nella zona citata, su una superficie di circa 5.500 metri quadri sono, invero, ubicate 62 baracche occupate da persone prevalentemente di cittadinanza romena; più in dettaglio, solo due o tre nuclei familiari risultano essere stanziali, mentre altri risultano stabilirsi in loco solo per alcuni periodi dell'anno.
In questo contesto, proprio nello scorso mese di giugno, la Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di un servizio di controllo, ha proceduto all'identificazione di tutti i presenti nel sito.
L'Amministrazione Capitolina ha, inoltre, comunicato di avere proceduto il 10 luglio scorso ad un sopralluogo tecnico-operativo.
In merito alle situazioni di illegalità segnalate nell'atto di sindacato ispettivo, perpetrate ad opera di un gruppo di persone riconducibili ad una stessa famiglia, i cui componenti esigerebbero compensi per l'uso delle baracche o dell'elettricità, si comunica che sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria da parte della Polizia di Stato.
Per quanto riguarda la discarica esistente in prossimità dell'insediamento, rammento che già nel 2017 la Polizia di Stato è intervenuta sul sito, procedendo al sequestro della discarica e dei vari autoveicoli furgonati utilizzati per il trasporto e lo scarico dei rifiuti, deferendo all'Autorità giudiziaria i responsabili degli illeciti. Sono stati poi identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria anche coloro che, successivamente al sequestro, hanno violato i sigilli apposti all'area.
Più di recente, lo scorso 1o giugno personale dell'Arma dei Carabinieri, ha proceduto al sequestro di un terreno demaniale di 3.000 metri quadri, retrostante al suddetto insediamento, in quanto oggetto di sversamento di rifiuti urbani non pericolosi.
In merito all'ipotesi di sgombero, l'Amministrazione Capitolina ha comunicato di avere avviato accertamenti anagrafici e sulle capacità patrimoniali e reddituali dei soggetti interessati; per tutti i nuclei con fragilità socio-economica sarà assicurata agli aventi diritto, da parte dei competenti uffici di Roma Capitale, l'accoglienza nel circuito dell'emergenza cittadina.
L'intervento mira a porre in essere, in totale sicurezza e con l'impiego di mezzi idonei, le importanti operazioni di bonifica che si renderanno necessarie per il ripristino del sito.
Su un piano più generale, assicuro che la tematica è all'attenzione del Ministero dell'interno e della Prefettura di Roma, presso la quale si sono svolte diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e gli specifici tavoli tematici alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina.