VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
Commissione VIII (Ambiente)
Comm. VIII
Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità della Regione Sicilia, Marco Falcone, del Sindaco di Messina Cateno De Luca e del Presidente dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, Marcello Scurria ... 67
Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione ... 67
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 68
ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) ... 70
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 68
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice) ... 74
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 28 luglio 2020.
Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1218 Siracusano, C. 1739 D'Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano recanti Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina, dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità della Regione Sicilia, Marco Falcone, del Sindaco di Messina Cateno De Luca e del Presidente dell'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, Marcello Scurria.
Le audizioni si sono svolte dalle 13.40 alle 15.40
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.
La seduta comincia alle 15.40.
Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, comunica che per il Gruppo M5S è entrata a far parte della Commissione la deputata Carmen Di Lauro. Comunica altresì che cessano di far parte della Commissione gli onorevoli Ricciardi e Vignaroli.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Atto n. 168.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, invita la relatrice, onorevole Fontana, a formulare la proposta di parere, ricordando che, secondo quanto convenuto, sarà comunque posta in votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.
Ilaria FONTANA (M5S), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).
Nell'illustrarne i contenuti, rappresenta come la sua proposta abbia inteso raccogliere i numerosi spunti di riflessione emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto sulle tematiche dell'economia circolare e dei quattro schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea che hanno indirizzato il legislatore italiano nel predisporre una normativa adeguata alla sfida epocale rappresentata dalla cosiddetta transizione ecologica. Nella fase di predisposizione della proposta di parere si è inteso altresì recepire, ove condivisi, i suggerimenti avanzati dalle forze di opposizione, in un rapporto di costante interlocuzione con il Governo.
Evidenzia, in particolare, come la prima condizione mira ad evitare che siano collocati in discarica i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. La seconda condizione interviene, invece, sulla disciplina della fase finale della gestione post-operativa dei siti, al fine di sollecitare l'introduzione di una disciplina più dettagliata, incentrata sulla verifica dell'effettiva assenza di rischio. La terza condizione è ispirata all'esigenza di colmare una lacuna dello schema in esame, che non reca termini iniziali e finali delle valutazioni e delle conseguenti attività di predisposizione della copertura finale dei siti. La quarta condizione elimina la possibilità di predisporre una barriera artificiale interamente sostitutiva di quella geologica naturale, recependo una richiesta molto diffusa e sollecitata dalle associazioni ambientaliste radicate sui territori.
Ritiene altresì meritevoli di attenzione anche i rilievi formulati in termini di osservazioni, presenti nella parte dispositiva della proposta di parere. Segnala, al riguardo, come sia ormai ineludibile addivenire ad una disciplina di sistema sulle molestie olfattive, che si poggi su definizioni di odore e sostanza odorigena. Ancora, nel parere si pone in evidenza la necessità di promuovere una rete impiantistica che soddisfi le attuali esigenze di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto. Le ultime due osservazioni, infine, rafforzano una richiesta formulata in sede di parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – che dovrebbe essere stata accolta dal Governo – relativa alle caratteristiche della copertura superficiale finale.
Nel ringraziare i colleghi e gli uffici per il contributo fornito, auspica che la sua proposta possa ricevere ampio consenso in Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, invita la relatrice, onorevole Braga, a formulare la proposta di parere, ricordando che, secondo quanto convenuto, sarà comunque posta in votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.
Chiara BRAGA (PD), relatrice, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni. (vedi allegato 2).
Evidenzia come i numerosi rilievi presenti nella proposta di parere conseguono ad un metodo di lavoro aperto alle copiose richieste di modifica dello schema avanzate dai soggetti intervenuti in audizione su invito di tutti i gruppi della Commissione, nonché ai suggerimenti trasmessi per le vie brevi dalle forze politiche, anche di opposizione. La costante e proficua interlocuzione con le strutture governative competenti ha permesso quindi di costruire una proposta di parere complessa ed articolata, che a suo giudizio, migliora il grado di recepimento delle direttive europee secondo i principi e criteri direttivi previsti dalla norma di delega.
Nell'illustrare i contenuti della proposta, si sofferma su alcuni punti qualificanti. Uno di questi è rappresentato dalla volontà di dare seguito al criterio di delega che riguarda l'accesso alle infrastrutture, al fine di rimuovere gli ostacoli all'ingresso sul mercato di nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore.
Un altro tema di particolare interesse riguarda lo stimolo all'attività di incremento del riciclaggio dei rifiuti organici rappresentato dall'anticipazione al 2021 del termine che lo schema fissava per il 2023 e della previsione concernente i rifiuti da imballaggi biodegradabili e compostabili.
Evidenzia quindi come la proposta di parere intenda migliorare e rendere più chiara la nuova disciplina in materia di «rifiuti urbani», nel cui ambito rientra il tema, molto controverso, della cosiddetta assimilazione, comunque rimuovendo l'attuale normativa della lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, già oggetto di pre-contenzioso in sede unionale.
Altro argomento che è stato oggetto di particolare attenzione, nel corso delle audizioni, riguarda il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, in relazione al quale la proposta si limita a orientare la scelta verso la soluzione della «interfacciabilità» tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese, sia pure richiedendo il ripristino delle norme di semplificazioni già previste.
Richiama quindi la condizione numero 20, sottolineando come rechi l'invito all'Esecutivo ad eliminare la previsione che rinviava all'anno 2027 l'applicazione del criterio secondo cui sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte, ritenendo che tale rinvio sia penalizzante per le reali capacità di innovazione del Paese.
Nella parte dispositiva della proposta di parere sono altresì formulate numerose osservazioni, alcune delle quali riconosce essere state integralmente riprese da suggerimenti delle opposizioni, quali ad esempio, quelli riferiti al contrasto dello spreco alimentare, all'introduzione di misure di incentivazione per i Comuni virtuosi e al potenziamento delle capacità impiantistiche.
Conclusivamente, nel dichiarare la propria disponibilità a offrire ogni ulteriore chiarimento, esprime la consapevolezza che lo schema in esame, nel testo che risulterà definitivamente approvato, non consentirà di risolvere tutte le questioni problematiche emerse in sede istruttoria, ma costituirà certamente un passaggio di estrema importanza nel percorso verso una sempre più estesa affermazione dei principi di economia circolare.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168.
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
L'VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Atto n. 168);
ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la direttiva oggetto di recepimento fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
segnalato che la direttiva n. 850 fissa nuovi obiettivi minimi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica cadenzati temporalmente fino ai prossimi 15 anni;
evidenziato che la citata norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della direttiva in vigore dal 4 luglio 2018, e che i suddetti principi e criteri direttivi – stando a quanto si legge nella relazione che accompagna l'atto in esame – perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della direttiva, «in grado di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti», comprensiva dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri per la loro realizzazione e chiusura, la definizione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva;
preso atto che il comma 1 del citato articolo 15, alla lettera b), prefigura l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, materia che tuttavia non risulta trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la citata lettera b) risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema;
preso atto che lo schema in esame, all'articolo 1 novella il decreto legislativo n. 36 del 2003, anche al fine di assorbire in esso le disposizioni del decreto ministeriale 23 settembre 2010, che pertanto viene abrogato dall'articolo 2; inoltre lo schema reca otto allegati, di cui gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli attuali allegati del citato decreto n. 36;
apprezzati gli obiettivi di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, nonché di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dalle discariche;
rilevato che:
1) il decreto n. 36 del 2003 ha l'obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili; a tale riguardo, devono essere inclusi, e dunque non collocati in discarica, anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile. Tale tipologia di rifiuto, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019) deve essere raccolto e riciclato assieme ai rifiuti organici e conteggiato nel calcolo degli obiettivi di riciclo;
2) appare necessario disciplinare con maggiore dettaglio la fase finale della gestione post-operativa rispetto a quella attualmente recata dallo schema di decreto, in quanto prevedere almeno 4 analisi consecutive nell'arco minimo di un anno solare nei limiti previsti allo scarico sul suolo di acque reflue, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 152/2006, risulta di difficile attuazione e non conforme alla direttiva; al riguardo, sarebbe opportuno che sia verificata l'effettiva assenza di rischio della discarica in particolare rilevando:
a) che possano ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti;
b) che possa ritenersi trascurabile l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas;
c) che possa ritenersi trascurabile il potere inquinante del percolato estratto;
d) il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche, già previsto dalla norma in commento.
3) si ritiene utile inserire, nel paragrafo 2.4.1 «Criteri generali per la protezione delle acque e del terreno» dell'Allegato 1 un termine certo di inizio della valutazione per la predisposizione della copertura finale, al fine di evitare che gli impianti possano essere lasciati, per tutto il periodo della fase post operativa, della durata di 30 anni, con la copertura provvisoria; sarebbe, pertanto, utile prevedere l'obbligo da parte del gestore di valutare, dopo due anni dall'ultimo conferimento, gli assestamenti/cedimenti secondari del corpo discarica allo scopo di predisporre un sistema di copertura finale della stessa;
4) all'Allegato 1, nel paragrafo 2.4.2 «Barriera di fondo e delle sponde» con riferimento alla barriera geologica si prevede la possibilità, ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, di poterla approntare artificialmente con criteri di equivalenza. Tale possibilità tuttavia, non risulta essere stata prevista né dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, né dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; a maggior ragione, tale possibilità, non prevista dal diritto europeo, produrrebbe una evidente discrasia tra discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi (per cui sussisterebbe l'equiparazione tra barriera geologica naturale ed artificiale sulla base dell'inciso contenuto nello schema di decreto legislativo) e tra discariche per rifiuti inerti (per cui come previsto dalla direttiva 1999/31/CE tra i requisiti generali peraltro previsti per tutte le categorie di discariche rileva esclusivamente la possibilità del completamento e del rinforzo della barriera geologica naturale preesistente);
osservato inoltre che;
a) ad oggi, manca una disciplina organica – e finanche una definizione – in tema di emissioni odorigene, e le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene sono soltanto di carattere qualitativo e non indicano un limite massimo per tali emissioni; al riguardo, sarebbe pertanto opportuno colmare tale lacuna normativa;
b) nello schema in esame, ovvero anche in sede di esercizio dei decreti correttivi, potrebbero essere adottate misure efficaci per favorire lo sviluppo di una rete di impianti di discariche rispondente alle attuali esigenze di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto;
preso atto della pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 25 giugno 2020,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, lettera b), che novella l'articolo 2 del citato decreto n. 36, dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ , rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;”»;
2. all'articolo 1, sostituire la lettera n), con la seguente: «all'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili:
a) gli assestamenti della massa di rifiuti;
b) l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.
Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.
Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.”»;
3. all'Allegato 1, paragrafo 2.4.1, dopo le parole: «copertura finale della discarica» aggiungere le seguenti: «dopo due anni dall'ultimo conferimento a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.»;
4. all'Allegato 1, paragrafo 2.4.2, sopprimere le seguenti parole: «Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale);»;
e con le seguenti osservazioni:
a) in considerazione del fatto che l'Allegato 1, paragrafo 2.6 «Disturbi ed impatti», prevede che il gestore dell'impianto di discarica adotti misure idonee affinché siano ridotte al minimo anche le «emissioni di odori», dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire nello schema in esame, e quindi nel citato decreto legislativo n. 36 del 2003, le definizioni di odore e sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva;
b) dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di prevedere opportune e stringenti disposizioni volte a favorire lo sviluppo di una adeguata rete di impianti di discariche capaci di ricevere i rifiuti da demolizione e costruzione contenenti amianto;
c) in considerazione di un'analoga proposta formulata in sede di parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riscrivere come segue l'allegato 1, paragrafo 1.2.3 Copertura superficiale finale, con riguardo al punto 2, secondo periodo: «Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso, lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura.»;
d) in considerazione di un'analoga proposta formulata in sede di parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare la stessa formulazione di cui all'osservazione sub c) con riguardo all'allegato 1, paragrafo 2.4.3 Copertura superficiale finale, punto 2.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto 169.
PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
L'VIII Commissione,
esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (atto n. 169);
ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 16 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che le direttive oggetto di recepimento fanno parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
segnalato, in premessa che la direttiva n. 852 fissa nuovi obiettivi minimi di riciclaggio in materia di imballaggi previsti, per il 2025 e il 2030, complessivamente fissati al 65 per cento nel 2020 e al 70 per cento nel 2030 e quindi dettagliati per i singoli materiali (plastica: 50 per cento e 55 per cento; legno: 25 per cento e 30 per cento; metalli ferrosi: 70 per cento e 80 per cento; alluminio 50 per cento 60 per cento; vetro 70 per cento e 75 per cento; carta 75 per cento e 85 per cento);
preso atto che lo schema in esame novella in numerosi aspetti la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito indicato come «codice» ed in particolare:
l'articolo 1 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo I, capo I in materia di gestione dei rifiuti con riguardo agli articoli 177 (Campo di applicazione e finalità), 178-bis (Responsabilità estesa del produttore), 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti), 182-ter (Rifiuti organici), 183 (Definizioni), 184 (Classificazione), 184-bis (Sottoprodotto), 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione), 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta), 188-bis (Sistema della tracciabilità dei rifiuti) e 190 (Registri di carico e scarico);
l'articolo 2 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo I, capo III in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, con riguardo agli articoli 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), 199 (Piani regionali), 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata), 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi);
l'articolo 3 novella o introduce ex novo gli articoli della Parte quarta, Titolo II, in materia di gestione degli imballaggi, con riguardo agli articoli 217 (Ambito di applicazione e finalità), 218 (Definizioni), 219 (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio), 219-bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi), 220 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio), 222 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) nonché il Titolo III, con riguardo alla integrale novella dell'articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto);
l'articolo 4 novella gli articoli della Parte quarta, Titolo VI, recante il sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali, limitatamente agli articoli 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) e 263 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie);
l'articolo 5 reca le disposizioni finali, riguardanti tempi e modi di conformazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore alla nuova normativa;
l'articolo 6 reca le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della nuova normativa;
l'articolo 7 modifica l'allegato C della parte IV del Codice, (Operazioni di recupero), sostituisce l'allegato D (Elenco dei rifiuti); modifica l'allegato E, sostituisce l'allegato F (Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 226, comma 3), sostituisce l'allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti), introduce gli allegati L-ter (Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179), L-quater (Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b)) e L- quinquies (Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b));
l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria;
rilevato che:
1) occorre modificare gli articoli 178, 219 e 222 in quanto, a differenza di quanto prescritto dal criterio di delega di cui al citato articolo 16 della legge n. 117 del 2019, lo schema non interviene in tema di accesso alle infrastrutture che, di fatto, crea ostacoli all'ingresso sul mercato di nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore, che dovrebbero invece essere rimossi;
2) con riguardo alle deroghe al principio della copertura integrale dei costi efficienti previsti dal nuovo articolo 178-ter, risulta opportuno che i medesimi costi efficienti siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte da ARERA in materia;
3) è opportuno prevedere che il Programma nazionale di prevenzione rifiuti, disciplinato dal novellato articolo 180, comma 2, incoraggi anche la diffusione di prodotti scomponibili nonché l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
4) il nuovo articolo 180, comma 3, prevede il recepimento di quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2008/98/CE così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, in particolare per quanto riguarda l'incarico in capo all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) di sviluppare la Banca Dati SCIP, si reputa necessario rivedere la previsione sul monitoraggio dell'attuazione della disposizione in capo ad ISPRA che non rappresenta il soggetto adeguato. La verifica dell'attuazione andrebbe infatti effettuata nell'ambito delle ispezioni previste dalla normativa REACH;
5) nel declinare gli obiettivi di economia circolare, appare utile ripristinare la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, essendo una norma funzionale al recupero delle frazioni di rifiuti urbano oggetto di raccolta differenziata, privilegiando il principio di prossimità agli impianti;
6) con riguardo alla disciplina dei rifiuti organici recata dal nuovo articolo 182-ter, appare necessario che per garantire il raggiungimento dei nuovi target, sia previsto che i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, entro il 31 dicembre 2021 e che siano attuate misure in grado di favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento e sviluppati sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica;
7) l'articolo 183 novellato dallo schema in esame inserisce la definizione di «rifiuti urbani», nel cui ambito appare necessario, da un lato, chiarire la disciplina di quelli indicati dalla lettera b), collocata nell'ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione e, dall'altro lato precisare che la nuova definizione non incide sulla ripartizione tra attori pubblici e privati della responsabilità nella loro gestione; inoltre, si reputa utile modificare la definizione di «compost» – per includere anche quello prodotto dalle attività di compostaggio sul luogo di produzione – e inserire quella di «compostaggio»;
8) il testo reca, all'articolo 184, comma 3, un rinvio normativo interno da coordinare con la nuova partizione dell'articolo; inoltre, al medesimo articolo, appare opportuno reinserire la categoria dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, dei rifiuti sanitari e dei veicoli fuori uso;
9) occorre riallineare le disposizioni riportate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del Codice a quanto disposto a livello europeo, superando una normativa già oggetto di pre-contenzioso in sede unionale;
10) con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui agli articoli 188-bis e 190 del codice, si ritiene preferibile orientarsi verso la soluzione della «interfacciabilità» tra REN (che gestirà la tracciabilità dei rifiuti) e sistemi gestionali (ERP) delle imprese;
11) con riguardo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, occorre comunque ripristinare tutte le norme di semplificazioni già previste dagli articolo 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione successiva alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 205 del 2010;
12) ai fini del coordinamento formale del testo, occorre sopprimere la lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del codice e intervenire sull'articolo 198 e sull'articolo 205, eliminando i riferimenti ai rifiuti «assimilati»;
13) appare opportuno potenziale lo strumento del programma nazionale di gestione dei rifiuti, di cui al nuovo articolo 198-bis;
14) il termine del 1o gennaio 2027, fissato all'articolo 205-bis non sembra coerente con gli obiettivi dello schema;
15) lo schema non interviene sull'articolo 221 del codice, mentre sarebbe opportuno specificare in tale disposizione il criterio di imputazione della responsabilità di produttori e utilizzatori degli imballaggi, nonché il regime del recesso dai consorzi;
16) la novella dell'articolo 222 del codice abroga disposizioni che invece si reputa necessario mantenere in vita, sia pure con alcune riformulazioni;
17) occorre modificare altresì l'articolo 224, comma 5, al fine di prevedere che anche i sistemi autonomi possano stipulare anche i sistemi autonomi possano stipulare l'accordo di programma con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale;
18) l'allegato E deve essere integrato per disciplinare in modo più dettagliato i criteri di calcolo del livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi, in attuazione del primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852, da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, nonché a recepire il paragrafo 3 relativo la facoltà di prendere in considerazione, ai fini del calcolo dei pertinenti obiettivi, le quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo;
acquisito il parere della Conferenza Unificata, nonché l'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera m) della citata legge n. 117 del 2019, espresso in data 26 giugno 2020,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis All'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “beni da cui originano i rifiuti” sono inserite le seguenti: “nel rispetto del principio di concorrenza,”»;
2. all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 178-ter, comma 3, si precisi che i costi efficienti di cui alla lettera c) debbano essere definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;
3. all'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 180 del codice, al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «obsolescenza programmata),» inserire la seguente: «scomponibili»;
b) dopo la parola: «aggiornabili» inserire le seguenti: «nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione»;
4. all'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 180, sostituire il comma 3 con il seguente «3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli»;
5. all'articolo 1, comma 6, capoverso articolo 181, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero»;
6. All'articolo 1, comma 7, capoverso 182-ter apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le parole: «entro il 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «5. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici»;
7. all'articolo 1, comma 8, lettera a), che novella l'articolo 183, comma 1, del codice, si chiarisca l'ambito di applicazione della lettera b) collocata nell'ambito della lettera b-ter) del comma 1, con riguardo al riparto di competenze, responsabilità e applicazione della componente tariffaria della relativa gestione, precisando che le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione dell'avvio al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
8. all'articolo 1, comma 8, lettera a), che novella l'articolo 183, comma 1, del codice, dopo la lettera b-quater, aggiungere la seguente: «b-quinquies) La definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;»;
9. all'articolo 1, comma 8, lettera b), che novella l'articolo 183, comma 1 del codice, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) al comma 1, la lettera ee) è sostituita dalla seguente: “ee) ‘compost’: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione”»;
10. all'articolo 1, comma 8, lettera b), che novella l'articolo 183, comma 1 del codice, dopo la lettera i) inserire la seguente: «Al comma 1 è aggiunta, in fine la seguente lettera: “qq-ter) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.”»;
11. all'articolo 1, comma 9 lettera b), che modifica l'articolo 184, comma 3, del codice, alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3 dell'articolo 184 dopo le parole: «di cui al comma 2» sopprimere le seguenti: «lettera b»;
12. all'articolo 1, comma 9 lettera b), che modifica l'articolo 184, comma 3, del codice, sostituire le parole da «g)» fino alla fine della lettera con le seguenti: «g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.»;
13. all'articolo 1, comma 12 che modifica l'articolo 185 del codice, premettere alla lettera a) la seguente «0a): al comma 1, lettera f), le parole «nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,» sono soppresse»;
14. all'articolo 1, comma 14, capoverso 188-bis, si preveda che il sistema di tracciabilità si basi su un meccanismo di «interfaccia» con gli utenti/operatori pubblici e privati;
15. siano ripristinate, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, tutte le misure di semplificazioni previste dagli articoli 190 e 193 del codice, nella formulazione successiva alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 205 del 2010;
16. all'articolo 1, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. All'articolo 195 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è soppressa».
17. all'articolo 1, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. All'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «ed assimiliati» sono soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e dei rifiuti assimiliati» sono soppresse;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «ed assimiliati» sono soppresse;
18. all'articolo 2, comma 1, capoverso 198-bis:
a) si attribuisca al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti il compito di fissare i macro-obiettivi, nonché una funzione di coordinamento e supervisione nei confronti delle regioni e degli enti territoriali, anche tramite l'esercizio di poteri sostitutivi, con riferimento all'adozione dei piani regionali di cui all'articolo 199; all'adozione di misure idonee a garantire corretta chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; nonché all'adozione di misure idonee a garantire la piena operatività degli Enti di Governo d'ambito;
b) si attribuisca al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti la funzione di individuazione del fabbisogno di trattamento da soddisfare per il raggiungimento a livello nazionale degli obiettivi fissati dalla direttiva, e di pianificazione dei relativi investimenti, in conformità con quanto espressamente previsto dalla direttiva 851/2018/UE;
c) sia chiarito al comma 3, lettera f), che la pianificazione di tutti i flussi di produzione di rifiuti: urbani e speciali, ivi compresi gli scarti del riciclo, e non solo quelli che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero;
19. all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 205, inserire il seguente comma: «01. Al comma 3-quater, le parole: «e assimiliati» sono soppresse»;
20. all'articolo 2, comma 4, capoverso 205-bis, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «A partire dal 1o gennaio 2027»;
21. all'articolo 3, comma 4, lettera b), che novella i commi 2 e 3 dell'articolo 219 del codice, capoverso comma 3, lettera a), dopo le parole: «dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immesse sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro,»;
22. all'articolo 3, dopo il comma 6, inserire un comma 6-bis, modificativo dell'articolo 221 del codice con cui specificare al comma 1 che «i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.»;
23. all'articolo 3, dopo il comma 6, inserire un comma 6-bis, modificativo dell'articolo 221 del codice con cui specificare al comma 5, che il recesso è efficace dal momento del riconoscimento del progetto e che perda tale efficacia solo in caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema;
24. all'articolo 3, comma 7, che novella l'articolo 222 del codice, capoverso comma 1, lettera a), inserire in fine, le seguenti parole: «promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro»;
25. all'articolo 3, comma 7, integrare le modifiche dell'articolo 222 del codice, con il seguente comma «7.bis Al medesimo articolo 222, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“6. Nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può attivare azioni sostitutive ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici, ovvero sistemi collettivi o Consorzi, o privati individuati mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Ai Consorzi aderenti alla richiesta, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, è riconosciuto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per comprovata e documentata affidabilità e capacità, a cui è affidata la raccolta differenziata e conferiti i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione, è riconosciuto il costo del servizio spettante ai gestori, oggetto dell'azione sostitutiva.
7. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g.”».
26. all'articolo 3, dopo il comma 7, inserire un comma, modificativo dell'articolo 224, comma 5 con cui prevedere che anche i sistemi autonomi possano stipulare l'accordo di programma con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale;
27. all'articolo 7, comma 3, che modifica l'allegato E nel codice, dopo le parole: «85 per cento per la carta e il cartone.» inserire le seguenti: «Il calcolo del livello rettificato, di cui all'articolo 219, comma 5-bis, è effettuato come segue:
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato;
sottraendo dagli obiettivi di riciclaggio relativi ai materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, la medesima quota media nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi di cui sopra costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita, costituiti da tale materiale, immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali di tale quota ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.
Ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio di cui al presente allegato, relativi a tutti i rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, nonché di quelli relativi al legno contenuto nei rifiuti di imballaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, possono essere prese in considerazione le quantità di imballaggi in legno riparati per il riutilizzo.».
28. all'articolo 7, ai commi 7 e 8, sostituire i titoli degli allegati L-quater e L-quinquies, con i seguenti: «Allegato L quater – elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), lettera b)» e «Allegato L Quinquies elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter lettera b)»;
e con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di:
a) rendere uniforme la definizione di produttore del prodotto prevista per la responsabilità estesa dall'articolo 178-bis e dall'articolo 183, comma 1, lettera g), con quella prevista in materia di imballaggi, includendo quest'ultima qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
b) integrare il comma 7 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis;
c) integrare l'articolo 198-bis del Codice, relativo al programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), comma 3, ed in particolare:
alla lettera c), aggiungere dopo le parole: «specifiche tipologie di rifiuti», le parole: «incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi»;
b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis. l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo tenuto conto del principio di prossimità e di attività ritenute essenziali;»;
d) individuare misure di incentivazione per i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;
e) inserire – con riguardo all'articolo 1, comma 7, numero 3 che modifica l'articolo 182-ter del codice, prevedendo che il Ministero dell'ambiente, le regioni, le province autonome nonché gli enti di governo d'ambito e i comuni promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso strumenti di pianificazione di cui ai Piani Regionali Rifiuti e la pianificazione urbana – un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all'origine, al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;
f) prevedere, per i territori con minoranze linguistiche riconosciute, portali e piattaforme bilingue dello Stato;
g) provvedere all'introduzione della clausola di salvaguardia finale per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) precisare all'articolo 205-bis comma 1 del codice che la quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente al trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente»;
i) modificare l'articolo 3 comma 7 al fine di sopprimere all'articolo 222, comma 2, del codice il riferimento alla modalità di versamento nei bilanci dei Comuni e iscrizione nel Titolo III delle entrate non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4.2 punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
j) inserire all'articolo 3, comma 4, che novella l'articolo 219, dopo la lettera b) la seguente lettera «b-bis) al comma 3-bis dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso su dette borse vanno apposte diciture idonee ad indicarne la loro riutilizzabilità come strumento di raccolta differenziata della frazione organica”»;
k) prevedere per le attività di preparazione per il riutilizzo anche l'applicazione di procedure autorizzative semplificate, conformemente ai principi della gerarchia della gestione dei rifiuti;
l) sopprimere, all'articolo 7, comma 8, che introduce l'allegato L-quinquies nel codice, le parole «20. Attività industriali con capannoni di produzione»;
m) precisare che, anche per le tipologie di rifiuto oggetto dei decreti ministeriali di cui all'articolo 184-ter comma 2, del codice, è possibile l'applicazione delle procedure autorizzative semplificate, e che tali decreti ministeriali stabiliscano i criteri, anche quantitativi, per la sottoposizione delle relative attività di trattamento alle procedure ordinarie o semplificate;
n) prevedere, in caso di regimi di responsabilità estesa del produttore caratterizzati da una pluralità di sistemi di gestione, un organismo centrale di coordinamento dei sistemi di gestione per ciascuna filiera;
o) prevedere, nella fase transitoria iniziale, un criterio semplice e chiaro di individuazione delle categorie di soggetti obbligati alle regole della tracciabilità che consentano agli operatori di avere la certezza nei rapporti e nei relativi adempimenti con tutti i soggetti coinvolti nelle fasi movimentazione dei rifiuti;
p) integrare il comma 1 dell'articolo 182-ter, novellato dallo schema in esame al fine di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti»;
q) aggiornare l'articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 188-bis al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;
r) inserire il codice CER 20 01 99 nell'Allegato 1, punto 4.2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.