VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 39
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 48
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale. C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2593) ... 41
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) ... 51
Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino, C. 2465 Bitonci, C. 1575 Caretta e C. 2555 Bitonci (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1075 e C. 2555) ... 42
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare (Svolgimento e conclusione) ... 44
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori ... 44
5-04433 Ungaro: Applicazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici agli italiani iscritti all'AIRE ... 44
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 55
5-04431 Porchietto: Chiarimenti in ordine ai versamenti dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata ... 45
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 56
5-04432 Fragomeli: Chiarimenti sulle disposizioni relative a detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici ... 45
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 57
5-04453 Centemero: Chiarimenti su operazioni sospette di trading online ... 45
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 58
5-04454 Grimaldi: Iniziative a tutela dei risparmiatori per l'acquisto di obbligazioni della Compagnia di navigazione Deiulemar ... 46
Sulla pubblicità dei lavori ... 46
5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio ... 46
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 59
5-04376 Sangregorio: Applicazione del regime forfetario alla somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni sportive dilettantistiche ... 47
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 61
5-04375 Ungaro: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati ... 47
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) ... 63
5-04377 Grimaldi: Chiarimenti di natura contabile relativi all'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) da parte dei Comitati provinciali e locali privati ... 47
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) ... 65
SEDE CONSULTIVA
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.15.
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020.
Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio scorso.
Raffaele TRANO, presidente e relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra nel dettaglio.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) intende soffermarsi in primo luogo sui contenuti del Programma Nazionale di Riforma, al fine di illustrare poi l'intenzione di voto dei deputati della Lega.
Sebbene giudichi positivamente il fatto che all'Italia siano destinate risorse, non può tuttavia esimersi dal sollevare perplessità sulle condizionalità poste – nelle sue Raccomandazioni – dalla Commissione europea, che rischiano di rappresentare per l'Italia una vera e propria «gabbia», anziché offrire al Paese ciò di cui ora ha bisogno, ovvero risorse immediatamente disponibili per gli imprenditori, la scuola e la sanità.
Esprime quindi forti dubbi sul PNR, che lascia aperte molte questioni.
Cita, ad esempio, il fatto che si escluda nel Documento qualsiasi ipotesi di condono fiscale, quando in passato si sono visti gli effetti positivi di misure quali la pace fiscale, che ha portato entrate certe per le casse dello Stato; anche la riduzione dell'utilizzo del contante vede contrario il gruppo della Lega, essendo ormai dimostrato che l'uso del contante agevola la crescita del sistema economico e non quella delle transazioni in nero.
Esprime quindi perplessità anche sulla revisione delle rendite catastali, richiesta dalla Commissione europea, che non potrà che tradursi in un aumento delle tasse sugli immobili, a danno di famiglie e imprese. Con riferimento poi ai dati relativi al reddito di cittadinanza riportati nel Documento, si chiede quali risultati abbia dato fino ad oggi tale misura, mentre laddove si affronta il tema della revisione del sistema previdenziale, ritiene che se con ciò si intende la messa in discussione del meccanismo di «Quota 100», la Lega non mancherà di manifestare tutta la propria netta contrarietà.
Quanto infine al tema dell'autonomia differenziata, ricorda che il ministro Boccia, lo scorso 23 ottobre 2019, si era impegnato dinnanzi alla Commissione Finanze a trasmettere al Consiglio dei Ministri entro tempi brevissimi una proposta di Legge quadro in materia; ebbene, a distanza di dieci mesi nulla è accaduto. Occorre quindi prendere atto che il Governo in carica è nemico dell'autonomia e che il Programma di riforma al nostro esame non è che un grande «libro dei sogni».
Esprime, in conclusione, la contrarietà del suo gruppo sul Documento in esame.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rammenta che nella scorsa seduta dedicata al PNR aveva invitato i colleghi a fargli pervenire le loro osservazioni sul Documento; ha ricevuto alcune proposte del gruppo della Lega, che tuttavia non riguardano questioni direttamente connesse con i contenuti del PNR, e delle richieste di approfondimento, su alcuni specifici aspetti del Programma, da parte del gruppo di Fratelli d'Italia. Informa i colleghi di aver trasmesso tali istanze al Ministro Gualtieri, che ha confermato la propria disponibilità ad un incontro con le opposizioni, in uno spirito di massima collaborazione.
Per parte sua, ha già espresso le sue personali valutazioni sulle questioni sollevate dal gruppo della Lega, e offrirà risposte anche alle richieste di approfondimento avanzate dal gruppo di Fratelli d'Italia, che potrà naturalmente mettere a disposizioni dell'intera Commissione, nella prospettiva di un dialogo sempre aperto e costruttivo con tutti i gruppi parlamentari. Si rammarica infine per i tempi limitati di esame del PNR, che avrebbe meritato maggiori approfondimenti ed una più ampia discussione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.30.
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.
C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2593).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio scorso.
Raffaele TRANO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2593 Gusmeroli, recante Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati, che, per affinità di materia, sarà abbinata alla proposta C. 2075 Cabras in esame.
Alvise MANIERO (M5S), relatore, ricorda che nella seduta del 30 giugno scorso la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge C. 2075 Cabras, che in quella occasione ha illustrato. Essendo stata abbinata all'esame anche la proposta di legge C. 2593 Gusmeroli, vorrebbe brevemente richiamarne i cui contenuti.
Ricorda innanzitutto che entrambe le proposte mirano a garantire liquidità al sistema economico tramite l'introduzione di nuove misure di pagamento complementare tra privati.
Le due proposte, tuttavia, divergono su alcuni aspetti applicativi, in particolare sulla natura del credito vantato nonché sulla modalità di esecuzione del pagamento: una prevede l'istituzione di certificati di compensazione fiscale trasferibili e negoziabili attraverso i quali il contribuente a cui vengono assegnati può compensare pagamenti da effettuare nei confronti della pubblica amministrazione (A.C. 2075), l'altra consente, per effettuare pagamenti tra privati, l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti e rappresentati mediante il modello F24 (A.C. 2593).
Più nel dettaglio, la proposta di legge d'iniziativa del collega Gusmeroli prevede, all'articolo 1, comma 1, che i crediti d'imposta compensabili (mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), compresi i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.
Il comma 2 chiarisce che, ai fini dei pagamenti consentiti dal comma 1, il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
Il comma 3 dispone che il modello di versamento F24 indicato al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 4 stabilisce che i crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 possono essere impiegati per i pagamenti finché non sono utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.
Raffaele TRANO, presidente, non essendovi richieste di intervento, e dovendosi pertanto ritenere concluso l'esame preliminare del provvedimento, invita i colleghi ad esprimersi sulle modalità di prosieguo dell’iter, se mediante l'adozione di una delle due proposte di legge quale testo base, ovvero procedendo alla stesura di un testo unificato.
Alvise MANIERO (M5S), relatore, non ritiene opportuno esprimersi sul punto prima di un approfondito scambio di opinioni con i colleghi dei gruppi.
Raffaele TRANO, presidente, ritiene che la questione potrà essere oggetto di esame nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA informa la Commissione che, sulla proposta di legge in esame, l'Agenzia delle Entrate e il Dipartimento del Tesoro hanno formulato alcune osservazioni, contenute in una nota che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 2), in aggiunta alla nota della Ragioneria generale dello Stato già depositata agli atti della Commissione in occasione della seduta dello scorso 22 luglio.
Raffaele TRANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19.
C. 2457 Martino, C. 2465 Bitonci, C. 1575 Caretta e C. 2555 Bitonci.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1075 e C. 2555).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.
Raffaele TRANO, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione la proposta di legge C. 1575 Caretta e la proposta di legge C. 2555 Bitonci, che, per affinità di materia, saranno abbinate alla proposta C. 2457 in esame.
Antonio MARTINO (FI), relatore, rammenta che nella seduta dello scorso 25 giugno la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge a sua prima firma C. 2457, che in quella occasione ha illustrato. Essendo state abbinate all'esame anche le proposte di legge C. 2465 Bitonci, C. 2555 Bitonci e C. 1575 Caretta, vorrebbe brevemente richiamarne i contenuti.
Segnala preliminarmente che tutte e quattro le proposte di legge in esame introducono, con significative analogie e differenze, disposizioni in materia di definizione agevolata o automatica di debiti, controversie e altri istituti fiscali.
In estrema sintesi e con riferimento ai principali tratti salienti delle proposte:
le proposte di legge C. 2457, C. 2465 e C. 2555 prevedono meccanismi di definizione automatica relativi a specifiche categorie di reddito d'impresa;
la proposta di legge C. 2465 consente inoltre di regolarizzare attività detenute all'estero;
la proposta di legge C. 2555 ripropone, aggiornandole al tempo presente, numerose misure di cd. pacificazione fiscale già disciplinate dal decreto-legge n. 119 del 2018;
la proposta di legge C. 1575, infine, consente di definire con modalità agevolate i cosiddetti avvisi bonari.
Rinvia al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei provvedimenti. In questa sede si limita a ricordare che:
la proposta di legge C. 2465 Bitonci consente ai contribuenti (articolo 1, in analogia all'A.C. 2457) di aderire a un meccanismo di definizione automatica dei redditi di impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, a specifiche condizioni. L'articolo 2 della proposta introduce una definizione agevolata per le violazioni oggetto di processo verbale di constatazione. L'articolo 3 della proposta consente di regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari mediante la resa di una dichiarazione integrativa speciale vincolata;
la proposta di legge C. 2555 Bitonci, agli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, reintroduce e proroga la validità di alcuni istituti di pace fiscale, già disciplinati dal citato decreto-legge n. 119 del 2018, prevedendo, per ciascun istituto disciplinato, l'estensione al momento di entrata in vigore della proposta medesima. Si tratta di interventi che consentono ai contribuenti di estinguere l'obbligazione tributaria o le controversie con l'Amministrazione finanziaria con modalità agevolate, attraverso uno sconto sul quantum dovuto. L'articolo 3 disciplina – in analogia con l'articolo 1 delle proposte di legge C. 2465 e C. 2457 – la definizione automatica dei debiti tributari ed è di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 dell'Atto Camera 2465, dal quale si differenzia solo con riferimento alla modulazione, nel tempo, delle scadenze e dei termini per usufruire della definizione automatica. L'articolo 4 riproduce pressoché integralmente il contenuto, ampliandone però l'operatività temporale, dell'articolo 144 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto «Rilancio») che rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti da avvisi bonari fino al 18 maggio 2020. Anche ai sensi dell'articolo 144, versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
La proposta di legge C. 1575 Caretta consente di definire con modalità agevolate i cd. avvisi bonari, ovvero le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni derivanti da controlli formali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di imposta sui redditi, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA. A tal fine viene inserito un articolo 3-bis al decreto-legge n. 119 del 2018 che reca numerose disposizioni di cd. pace fiscale.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 3-bis, l'agevolazione si applica agli avvisi notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione in esame e consiste nella possibilità di pagare le sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute e gli interessi. La definizione si perfeziona effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo.
Ai sensi del comma 2, in caso di pagamento dilazionato, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019.
Il comma 3 prevede che, per l'accesso alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve dichiarare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2019, la sua volontà di avvalersene.
Ai sensi del comma 4, entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Si affida (comma 5) a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di emanare le relative disposizioni attuative.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di dare conto quanto prima alla Commissione delle valutazioni del Ministero dell'economia sulle proposte di legge in esame.
Raffaele TRANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO.
La seduta comincia alle 14.45.
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare.
(Svolgimento e conclusione).
Raffaele TRANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Silvia Maria ROVERE, Presidente di Assoimmobiliare, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Alessandro CATTANEO (FI) e Giulio CENTEMERO (LEGA), ai quali risponde Silvia Maria ROVERE, Presidente di Assoimmobiliare.
Raffaele TRANO, presidente, ringrazia la dottoressa Rovere e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 15.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Avverte che su, richiesta, dei presentatori l'interrogazione Osnato n. 5-04434 è rinviata ad altra seduta.
5-04433 Ungaro: Applicazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici agli italiani iscritti all'AIRE.
Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Massimo UNGARO (IV) si dichiara soddisfatto e ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la risposta fornita. Si tratta in ogni caso di un passo in avanti, dal momento che precedentemente i cittadini italiani residenti all'estero non potevano usufruire dell’ecobonus al 50 per cento, mentre adesso potranno usufruire del superbonus. Evidenzia tuttavia che dalla risposta non è molto chiaro se questa categoria di cittadini potrà detrarre dai redditi prodotti in Italia le relative spese, ma si tratta a suo avviso di una precisazione che potrà essere successivamente fornita.
Auspica infine che tali misure costituiscano un incentivo a recuperare il patrimonio immobiliare posseduto da italiani residenti all'estero, soprattutto nei borghi delle aree interne del Paese o nel Mezzogiorno, che spesso versa in uno stato di fatiscenza.
5-04431 Porchietto: Chiarimenti in ordine ai versamenti dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.
Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Claudia PORCHIETTO (FI) ringrazia il sottosegretario della risposta fornita ed esprime apprezzamento perché la sua istanza è stata presa in considerazione in tempi brevi. Sottolinea inoltre che adesso non si potrà dire che il Nord non sia solidale con il Sud, visto che la questione sollevata nell'interrogazione è stata promossa da parlamentari settentrionali.
5-04432 Fragomeli: Chiarimenti sulle disposizioni relative a detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Raffaele TOPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Raffaele TOPO (PD) ringrazia il Sottosegretario Villarosa e si dichiara soddisfatto della risposta che finalmente chiarisce la portata di una disposizione che – come il Sottosegretario stesso ha riconosciuto – aveva generato numerosi dubbi.
5-04453 Centemero: Chiarimenti su operazioni sospette di trading online.
Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Giulio CENTEMERO (LEGA) si riserva di attendere la conclusione delle indagini condotte dalla Consob, tuttavia ritiene sia curioso un simile movimento di denaro su un conto corrente di un individuo che percepisce l'indennità di disoccupazione. Rileva inoltre come la stampa mainstream abbia riportato i citati accadimenti con un atteggiamento che potrebbe evocare il dolce stil novo – «tanto gentile e tanto onesta pare» – quando invece in altri casi – parla anche per esperienza personale – si è assistito a toni assai meno delicati, piuttosto degni del genere splatter punk o di un romanzo noir.
Riconosce che tali considerazioni non rientrano certo nella competenza del MEF; in quanto componente della Commissione Finanze, tiene tuttavia a sottolineare che l'attività di trader è cosa ben diversa da quella che emerge dalle notizie di stampa e che tanti traders in Italia agiscono onestamente e non devono essere confusi con chi agisce in maniera non del tutto trasparente. In attesa delle conclusioni della Consob, la Lega provvederà a fare le debite segnalazioni e le opportune ricerche perché giustizia sia fatta.
5-04454 Grimaldi: Iniziative a tutela dei risparmiatori per l'acquisto di obbligazioni della Compagnia di navigazione Deiulemar.
Luigi GALLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede cortesemente al collega di poter rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, dal momento che – vista la rilevanza del tema trattato, sul quale tutte le forze politiche in passato si sono impegnate – si rendono necessari ulteriori approfondimenti.
Ricorda al riguardo i passi in avanti fatti da questo Governo nelle azioni risarcitorie dei risparmiatori colpiti dal fallimento degli istituti di credito. Pur non essendo un istituto bancario, la Compagnia di navigazione Deiulemar si trova in una situazione assimilabile, poiché si tratta di una società che non dispone dei capitali necessari a risarcire i risparmiatori, che sono stati vittime di un comportamento senza dubbio scorretto da parte della società.
Luigi GALLO (M5S) sebbene non abbia ricevuto risposta, ringrazia in ogni caso il sottosegretario e gli uffici del MEF per l'attenzione riservata alla problematica citata.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.50.
INTERROGAZIONI
Martedì 28 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 15.50.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che l'interrogazione Sangregorio n. 5-04376 è stata sottoscritta dalla deputata Gebhard.
5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Laura CAVANDOLI (LEGA) ricorda che le comunicazioni con le quali l'Agenzia delle entrate ha richiesto a tutti i contribuenti con un volume d'affari superiore ai 400 mila euro la trasmissione dei corrispettivi ha obbligato tali contribuenti ad attivarsi presso l'Agenzia attraverso il proprio commercialista e soltanto successivamente è intervenuta la nota ufficiale con la quale l'Agenzia ha chiarito che chi presentava la fattura elettronica non era obbligato a rispondere alle lettere di compliance, compliance che tra l'altro non è certo quella voluta dalla Lega. Riterrebbe opportuno che se l'Agenzia intende inviare richieste specifiche ai contribuenti, lo facesse esentando coloro i quali presentano la fatturazione elettronica, visto che si tratta di dati già in suo possesso.
Approfitta per segnalare che, dopo il periodo di lockdown, l'attività dell'Agenzia delle entrate è ancora fortemente compromessa, molti dipendenti sono in smart working, molti uffici sono ancora chiusi, molti commercialisti lamentano di non ricevere risposta neanche alle mail.
5-04376 Sangregorio: Applicazione del regime forfetario alla somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).
Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), ringraziando il Sottosegretario Villarosa, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha chiarito una normativa che in passato aveva generato numerosi dubbi.
5-04375 Ungaro: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9). Dichiara inoltre la propria disponibilità ad approfondire ulteriormente il tema sollevato dall'onorevole interrogante, per risolvere l'annosa questione, eventualmente attraverso un intervento normativo.
Massimo UNGARO (IV) ringrazia il sottosegretario Villarosa, nonché il MEF, per la risposta fornita. Con riferimento alla disponibilità manifestata dal Sottosegretario, ritiene che la stratificazione normativa prodotta negli anni complichi senz'altro la risoluzione del problema; auspica tuttavia che si possa raggiungere insieme una soluzione definitiva.
5-04377 Grimaldi: Chiarimenti di natura contabile relativi all'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) da parte dei Comitati provinciali e locali privati.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), evidenziando come anche in questo caso, così come per la precedente interrogazione, sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti.
Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia il sottosegretario per la disponibilità dimostrata. Ricorda che la questione oggetto dell'interrogazione ha natura meramente contabile ed auspica che si possa pervenire presto ad una sua soluzione, anche al fine di offrire un utile strumento ai numerosi commercialisti che hanno dovuto affrontare la questione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.10.
ALLEGATO 1
Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di competenza, il Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati);
rammentato che nel PNR, nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, il Governo – evidenziato che i principali problemi del sistema fiscale italiano consistono innanzitutto nel cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro, nelle disparità di trattamento tra le diverse fonti di reddito e nell'eccessiva complessità del sistema, che rappresenta un significativo onere burocratico per i privati e le imprese – individua, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, la riforma fiscale, e qualifica inoltre il contrasto all'evasione fiscale come pilastro della strategia dell'Esecutivo per il miglioramento dei saldi di bilancio e la riduzione del rapporto debito/PIL;
preso atto in primo luogo che, nelle intenzioni del Governo, la revisione strutturale del sistema fiscale dovrà essere finalizzata a disegnare un fisco equo, fondato sul principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini, che favorisca i ceti medi e le famiglie con figli;
osservato, in tale quadro, che l'alleggerimento della pressione fiscale viene qualificato come una delle componenti più importanti del programma di Governo, peraltro in linea con le Raccomandazioni della Commissione europea del 2019, che richiamano l'Italia ad una revisione della tassazione al fine di trasferire l'onere fiscale dal lavoro ad altre voci (Raccomandazione 1);
considerato inoltre che la Raccomandazione n. 3 della Commissione UE per il 2020 richiede, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, e che il Governo intende pertanto razionalizzare le spese fiscali, rivedendo i sussidi ambientalmente dannosi (SAD); nel contempo, l'Esecutivo ritiene che le scelte fiscali debbano supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni nei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità di approvvigionamenti nazionali;
preso atto, con riferimento alle misure di contrasto all'evasione, che – nelle intenzioni dell'Esecutivo – queste saranno volte alla riduzione del cd. tax gap, ovvero del divario tra gettito teorico e gettito effettivo, a migliorare l'equità del sistema impositivo e a ridurre l'elevato onere a cui sono sottoposti i contribuenti adempienti; in tale ambito la Raccomandazione n. 1 della Commissione europea del 2019 richiama l'Italia a contrastare l'evasione con particolare riferimento ai fenomeni di omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti;
osservato che l'azione del Governo su tale versante intende sostanziarsi in azioni di policy – presidiando l'attuazione delle misure già introdotte con precedenti provvedimenti – e misure di efficientamento dell'Amministrazione finanziaria, quali un continuo miglioramento dell'analisi e dell'utilizzo dei dati a disposizione e il potenziamento degli organici delle Agenzie fiscali; si intende inoltre incoraggiare la compliance volontaria dei contribuenti, mediante strumenti di dialogo collaborativo, operare per una ulteriore diffusione dei pagamenti elettronici, e mettere in campo azioni concrete contro gli illeciti di respiro internazionale;
considerato altresì che il Governo, intende proseguire nella valorizzazione del patrimonio pubblico, al fine di incentivare gli investimenti e la crescita economica e ridurre il debito pubblico; a tal fine si intende procedere mediante l'Agenzia del demanio nel Piano straordinario di dismissioni previsto dalla legge di bilancio per il 2019;
osservato inoltre che – per quanto riguarda il sistema bancario e l'accesso al credito – nel PNR si sottolinea il miglioramento dello stato di salute delle banche italiane, connesso alla maggiore disponibilità di capitale stabile, alla riduzione dei crediti deteriorati e all'assenza di tensioni sul fronte della liquidità; sul piano strutturale, concluso il processo di riforma del settore del credito cooperativo, il Governo intende favorire la creazione di una banca di dimensioni e capacità adeguate alle esigenze di credito del Mezzogiorno;
preso atto, infine, a fronte della fase emergenziale in corso, che l'obiettivo prioritario del Governo è quello di sostenere l'accesso al credito, già in parte realizzato con le misure introdotte con i decreti n. 18 e n. 23 del 2020, che hanno consentito di mobilitare, soprattutto attraverso la concessione di garanzie pubbliche, 750 miliardi di crediti al sistema produttivo; altri interventi mirano a rendere più agevole l'accesso al credito mediante la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari o le semplificazioni per l'accesso al Fondo per mutui prima casa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza di assicurare un idoneo meccanismo di monitoraggio e rendicontazione periodici degli effetti delle misure di contrasto all'evasione introdotte, secondo regole e strumenti di analisi scientificamente attendibili, anche al fine di informarne il Parlamento e valutare eventuali interventi normativi volti alla soppressione di oneri burocratici e controlli invasivi sprovvisti di una reale efficacia nel prevenire e reprimere le condotte evasive e fraudolente;
b) si richiama la necessità di destinare opportune risorse finanziarie per l'aumento degli organici e l'incremento permanente delle retribuzioni e indennità del personale delle Agenzie fiscali;
c) si rileva l'opportunità di provvedere, nel prossimo veicolo normativo utile, ad introdurre un sistema facoltativo di determinazione di tutti gli imponibili per l'anno d'imposta 2020 semplificato e agevolato, al fine di ridurre al minimo il prelievo delle imposte attinenti al periodo del lockdown;
d) si sottolinea l'urgenza di idonee iniziative per riformare il sistema di tassazione dei redditi «da lavoro», secondo un trattamento non discriminante tra lavoratori autonomi e dipendenti;
e) si evidenzia inoltre l'esigenza di definire progetti di riforma dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo che mirino ad alleggerire il carico fiscale anche ai professionisti che deducono i costi e non aderiscono al sistema forfetario della «flat tax»;
f) si segnala l'utilità, nel quadro delle misure green, di aprire una stagione di incentivi per le aziende agricole, mirando ad un rilancio del settore con particolare riferimento al settore florovivaistico ed agroalimentare, anche attraverso una revisione del sistema della politica agricola unionale;
g) si sottolinea l'esigenza di dare priorità, nell'affermato disegno riformatore, ai settori strategici per il tessuto economico e produttivo italiano, tra cui il settore turistico, alimentare e delle produzioni artigianali/manifatturiere;
h) si auspica l'adozione di idonee iniziative per incentivare i consumi, attraverso l'aumento del potere di acquisto dei lavoratori e pensionati;
i) si ritiene opportuno che il Governo vari un programma di riforme in tema di semplificazioni fiscali, riprendendo il lavoro già svolto dalla Commissione Finanze della Camera, che ha portato all'approvazione da parte dell'Assemblea, lo scorso 14 maggio 2019, della proposta di legge C. 1074 recante «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale»;
l) si ritiene prioritario che il Governo italiano si attivi nei negoziati internazionali per superare la regola dell'unanimità nelle decisioni di carattere fiscale, in linea con quanto proposto nella Comunicazione della Commissione europea «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)8), attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera;
m) si considera altresì fondamentale che il Governo assicuri il massimo risultato in termini di intese in ambito Ocse e Ue ai fini del superamento della concorrenza fiscale dannosa nel mercato unico e delle discrasie nei sistemi di tassazione dei redditi societari, che genera il dumping fiscale e danneggia gravemente il PIL nazionale;
n) si auspica infine che il Governo trasmetta al Parlamento, non appena disponibili, i dati afferenti agli incassi da web tax, rendendo noti i mezzi di verifica e controllo utilizzati per appurare la veridicità di quanto dichiarato ed autoliquidato dalle multinazionali digitali;
o) il miglioramento del saldo primario non può essere un obiettivo centrale della strategia di ripresa economica, a maggior ragione dopo il colpo che l'economia italiana sta subendo a causa del Coronavirus. Semmai, per evitare che il suo rigido perseguimento abbia conseguenze procicliche sulla crisi in atto, sarà da conseguire tramite un aumento degli investimenti e di misure che supportino il consumo interno, oltre che da una maggiore spesa in settori che favoriscano una alta crescita, come ad esempio la ricerca.
ALLEGATO 2
Istituzione dei certificati di compensazione fiscale (C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli).
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
ALLEGATO 3
5-04433 Ungaro: Applicazione delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici agli italiani iscritti all'AIRE.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle detrazioni fiscali del 110 per cento, previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici sono state introdotte con la dichiarata finalità di rilancio dell'economia, di lotta al cambiamento climatico e di miglioramento costruttivo del patrimonio edilizio.
Le predette misure, con l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2020, necessiteranno di due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico, che daranno il via alle due opzioni previste in luogo delle detrazioni fiscali, vale a dire lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se anche i connazionali residenti all'estero, iscritti all'AIRE, possano usufruire, per effetto delle nuove norme e senza alcuna preclusione, della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico nonché di quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 individua, tra i destinatari del cosiddetto Superbonus, «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
In assenza di ulteriori indicazioni, la predetta misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi, ai sensi del successivo articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
ALLEGATO 4
5-04431 Porchietto: Chiarimenti in ordine ai versamenti dei contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli onorevoli interroganti, dopo aver premesso che ai contribuenti che nel 2019 hanno aderito alla definizione agevolata del saldo e stralcio stanno arrivando, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle comunicazioni di errore di calcolo in cui, a causa di un errore tecnico dell'ente è stato indicato un importo da pagare totale inferiore a quello effettivo e dovuto, chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per evitare che la situazione si ripercuota in modo pregiudizievole sui contribuenti.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Il cosiddetto saldo e stralcio è una agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 184 e seguenti) che ha ampliato la possibilità di rottamazione delle cartelle esattoriali per alcune fasce di popolazione in difficoltà.
In particolare, tale opportunità è stata riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica consentendo loro di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi, con una percentuale variabile dell'importo dovuto già «scontato» delle sanzioni e degli interessi di mora. Per aderire a tale agevolazione doveva essere presentata domanda all'agente della riscossione corredata di idonea documentazione. Successivamente, esaminata la domanda, l'agente della riscossione comunicava all'istante l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero l'assenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione.
Tanto premesso, con riferimento alla situazione lamentata dagli Onorevoli interroganti relativa agli errori tecnici relativi al cosiddetto saldo e stralcio – denunciata peraltro nell'articolo di stampa pubblicato su «Il Sole 24 Ore» lo scorso 15 luglio – si rappresenta che i richiamati errori di calcolo riguardano unicamente i contribuenti siciliani e sono, pertanto, da riferirsi alla società Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione per il territorio della Regione siciliana, che opera in maniera autonoma rispetto all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2005 della Regione siciliana, recante «Riforma del servizio regionale di riscossione», all'anzidetta società è attualmente affidata l'attività di riscossione mediante ruolo condotta nel territorio della Regione siciliana. La Regione ha una partecipazione maggioritaria pari al 99,96 per cento e (AdeR lo 0,04 per cento) nella stessa società che, pertanto, è soggetta al controllo ed indirizzo della Regione Siciliana.
Per completezza e a conferma di quanto sopra riportato segnaliamo altresì che la stessa Riscossione Sicilia Spa, sul proprio portale, ha pubblicato una informativa in merito all'accaduto (link: https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuovi-piani-per-saldo-e-stralcio).
ALLEGATO 5
5-04432 Fragomeli: Chiarimenti sulle disposizioni relative a detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che con il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è stata potenziata al 110 per cento la detrazione prevista per le spese relative a interventi di efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Ai sensi del novellato articolo 119, comma 10, del citato DL, possono beneficiare delle detrazioni le persone fisiche per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Tanto premesso, al fine di non penalizzare coloro che sono proprietari di immobili e che per ragioni lavorative non vi possono stabilire la residenza, gli Onorevoli ritengono che sarebbe necessario chiarire la portata del citato comma 10 nel senso più ampio dando cioè la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo non ritenga di chiarire la portata della disposizione prevista dall'articolo 119, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel senso di concedere la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 119, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che «i soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».
In base al suddetto comma 10, è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura del 110 per cento in relazione ad interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
La disposizione richiamata, nel prevedere l'applicabilità del beneficio a due unità immobiliari, non fa alcun riferimento all'abitazione principale.
Ne consegue che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare della misura agevolativa anche con riferimento agli interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale. Rimane fermo che ai sensi del predetto comma 10 è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura pari al 110 per cento per gli interventi «di cui commi da 1 a 3 dell'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020» su un massimo di due unità immobiliari.
ALLEGATO 6
5-04453 Centemero: Chiarimenti su operazioni sospette di trading online.
TESTO DELLA RISPOSTA
Al riguardo, in via preliminare, si rappresenta che la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che la materia oggetto del quesito esula dall'ambito delle sue competenze istituzionali, poiché, come tra l'altro ricordato nell'atto parlamentare, è la CONSOB l'Autorità incaricata di vigilare sugli abusi di mercato, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
La CONSOB, chiamata a fornire un contributo per la risposta sulla base della richiamata specifica competenza, ha precisato che le attività condotte da PLUS500 fanno riferimento all'impresa di investimento di diritto cipriota PLUS500CY LIMITED, autorizzata e vigilata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ed alla controllata PLUS500UK LTD di diritto anglosassone, autorizzata e vigilata dalla Financial Conduct Authority.
Entrambe le imprese di investimento estero risultano abilitate ad offrire servizi finanziari in Italia e, in particolare, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per la propria clientela.
PLUS500 è un operatore specializzato nel trading su Contract for difference (CFD) su indici azionari, valute, materie prime, strumenti finanziari derivati, criptovalute ed azioni quotate sui principali mercati internazionali.
Le attività di Fortissio.com fanno riferimento invece ai servizi di investimento offerti da Vie Finance A.E.P.E.Y. SA, una società di diritto greco autorizzata e sottoposta alla vigilanza della Hellenic Capital Market Commission. Vie Finance A.E.P.E.Y. S.A risulta anch'essa autorizzata ad offrire servizi di investimento in Italia e, in particolare, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per la propria clientela.
Fortissio.com è anch'esso un operatore specializzato in trading su CFD su indici azionari, materie prime e su una limitata selezione di azioni quotate sul mercato USA.
Tutto ciò considerato, si evidenzia che i fatti rappresentati sono tuttora oggetto di analisi da parte della Consob anche al fine di verificare eventuali ulteriori aspetti di propria competenza.
ALLEGATO 7
5-03535 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel fare riferimento alle lettere inviate dall'Agenzia delle entrate agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura online del portale «fatture e corrispettivi», chiedono di sapere se si intendano adottare iniziative per attuare una reale compliance tra fisco e contribuente proseguendo, così, nella direzione tracciata dal Governo precedente.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce che a partire dal 1o luglio 2019, salvo i casi di esonero di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro ed effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate.
Il comma 6 dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 127 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il successivo comma 6-ter prevede che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, le sanzioni stabilite dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ad esempio, a un soggetto IVA con volume d'affari superiore a euro 400.000 che si sia dotato di registratore telematico anziché dal 1o luglio 2019 dal 1o gennaio 2020, per i mesi da luglio a dicembre 2019, non si applicano le sanzioni previste dal comma 6 se ha continuato a certificare le operazioni commerciali con scontrini o ricevute fiscali, tenuto il registro dei corrispettivi e, inoltre, trasmesso mensilmente (entro la fine del mese successivo a quello di riferimento) all'Agenzia delle entrate i dati cumulati dei corrispettivi giornalieri registrati, secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019.
Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, ha effettuato un'elaborazione finalizzata a identificare i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 che hanno dichiarato di effettuare commercio al dettaglio o attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel periodo da luglio a novembre 2019, non si sono dotati di registratore telematico ovvero non hanno utilizzato la procedura «documento commerciale online» per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e non hanno neppure trasmesso i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 4 luglio 2019 avvalendosi delle disposizioni previste dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Ai contribuenti individuati con i criteri sopra esposti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), è stata inviata una comunicazione finalizzata a consentire loro di verificare la propria posizione rispetto all'adempimento normativamente previsto.
In proposito si precisa che gli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio possono alternativamente certificare le proprie cessioni di beni e prestazioni di servizio sia emettendo fattura (elettronica se ricadono nella platea dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, analogica se, ad esempio, hanno adottato il regime forfettario) sia emettendo scontrini o ricevute fiscali ovvero, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, memorizzando e trasmettendo telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Conseguentemente, sulla base dei dati a propria disposizione, l'Agenzia delle entrate non avrebbe potuto escludere dalla selezione un operatore che svolge commercio al dettaglio che ha deciso di emettere esclusivamente fatture (elettroniche o, se esonerato, analogiche) in luogo della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Come peraltro chiarito dall'Agenzia stessa, gli operatori che avevano ricevuto la comunicazione e ritenevano di non essere obbligati all'adempimento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, non erano tenuti a rispondere.
Si precisa, infine, che l'utilizzo delle comunicazioni preventive ha proprio la funzione di segnalare tempestivamente agli operatori al fine di evitare attività di controllo e successivo accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
Pertanto, nel caso specifico, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio u.s., laddove l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la violazione poteva essere regolarizzata, senza che fossero dovute sanzioni amministrative, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.
Successivamente al 3 marzo 2020, con decreti emergenziali (cfr. decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) emanati a causa dell'emergenza epidemiologica, i termini degli adempimenti fiscali, compresi quelli di presentazione della dichiarazione annuale IVA, scadenti nei periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 sono stati sospesi e posticipati al 30 giugno 2020.
Conseguentemente, deve considerarsi sospeso e posticipato anche il termine individuato dalla risoluzione n. 6/E entro il quale regolarizzare l'obbligo di trasmissione «dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015,» senza applicazione delle sanzioni amministrative, purché, come già chiarito dalla citata risoluzione, l'unica omissione riscontrabile sia stata la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo in parola (1o luglio – 31 dicembre 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) e, quindi, le operazioni sottese siano state correttamente documentate (tramite memorizzazione ed emissione di documento commerciale, ovvero ricevuta/scontrino fiscale), nonché liquidate.
Si precisa, inoltre, che non risulta alla data odierna un ulteriore posticipo degli adempimenti in parola che, quindi, dovevano essere assolti entro il 30 giugno 2020.
ALLEGATO 8
5-04376 Sangregorio: Applicazione del regime forfetario alla somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
La circolare n. 18/E del 1o agosto 2018 ha chiarito che l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell'interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (resta ferma l'esclusione da IRES – ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018).
Relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.
Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).
I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.
In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l'ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all'attività sportiva esercitata dall'ente.
È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l'attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all'ente sportivo.
Ciò posto, in merito alla questione rappresentata nell'interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con agli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.
Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l'altro, della sua rilevanza economica.
ALLEGATO 9
5-04375 Ungaro: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 124 del 2019, convertito con modificazione dalla legge 157 del 2019 che prevede l'istituzione del Fondo cosiddetto Controesodo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro.
In particolare, l'onorevole sollecita l'adozione del decreto Ministeriale con cui vengono definiti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazione del suddetto Fondo Controesodo.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova delineare prioritariamente il quadro di riferimento normativo vigente.
Con l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019 il regime fiscale degli impatriati è stato potenziato prevedendo espressamente, al comma 2, che tale potenziamento si rendesse applicabile nei confronti delle persone fisiche che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall'anno 2020.
Per questi soggetti l'agevolazione fiscale, sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d'impresa, doveva consistere nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 30 per cento di tali redditi. Il potenziamento in argomento riguarda (rispetto alle agevolazioni previste per i soggetti già residenti in Italia prima del 2020), l'incremento, per il primo quinquennio, dal 50 al 70 per cento della percentuale di non imponibilità. È previsto, inoltre, come ulteriore ampliamento della misura agevolativa, che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 possano fruire, per un ulteriore quinquennio dell'abbattimento del 50 per cento del reddito di specie prodotto a condizione che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico o qualora diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il medesimo trasferimento.
Con l'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019. In base alla nuova formulazione le predette agevolazioni fiscali (abbattimento del 70 per cento nel primo quinquennio e, alle condizioni previste, del 50 per cento nel secondo quinquennio) spettano, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019 (in sostanza coloro che rientrano in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019 e che quindi maturano i 183 giorni utili per acquisire nel 2019 la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR) «e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
Nel successivo comma 2 dell'articolo 13-ter, in considerazione del riconoscimento retroattivo del regime potenziato degli impatriati a nuovi soggetti (i rientrati dal 30 aprile al 2 luglio 2019 che in assenza della modifica normativa sarebbero stati destinatari della sola agevolazione consistente nella concorrenza del 50 per cento del reddito di specie prodotto nei primi cinque anni) è stato istituito nello stato di previsione del MEF il fondo «controesodo» con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, disponendo che i criteri di accesso al predetto fondo, fino ad esaurimento dello stesso, fossero stabiliti con decreto del MEF.
Per i predetti soggetti, la somma stanziata, pertanto, dovrebbe coprire i maggiori costi derivanti dall'incremento dal 50 al 70 per cento dell'agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall'intero importo della riduzione del 50 per cento dell'imponibile fiscale per l'eventuale secondo quinquennio.
Ciò posto, sono in corso, presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti istruttori preordinati all'attuazione della disposizione in argomento che presenta talune criticità.
L'agevolazione, infatti, consiste in una riduzione di imponibile (in sostanza una deduzione) che tuttavia mal si concilia con un predeterminato tetto di spesa suscettibile di determinare una eventuale procedura di assegnazione selettiva.
Un ulteriore elemento di complessità, che rende problematica l'attuazione della norma in discorso, è rappresentato dalla circostanza che il costo relativo all'agevolazione fiscale del secondo quinquennio è eventuale perché subordinato alla presenza di un figlio minorenne o a carico ovvero all'acquisto in Italia di un'unita immobiliare residenziale.
ALLEGATO 10
5-04377 Grimaldi: Chiarimenti di natura contabile relativi all'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) da parte dei Comitati provinciali e locali privati.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione all'interrogazione in riferimento, si ritiene possa necessario fornire, preliminarmente, alcuni elementi informativi atti a meglio comprendere il nuovo assetto organizzativo della Croce Rossa Italiana, previsto dalla riforma operata con il decreto legislativo n. 178/2012, mediante il quale si è proceduto ad avviare la privatizzazione di tale ente:
la Croce Rossa Italiana (CRI), inizialmente definita dallo statuto come associazione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178/2012 è stata sottoposta ad un radicale processo di riorganizzazione e privatizzazione, che ha comportato la soppressione dell'ente pubblico e la creazione di un'associazione privata di interesse pubblico;
in particolare, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le funzioni istituzionali esercitate dalla preesistente Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) sono state trasferite alla nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, mentre la CRI, sempre dal 1o gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione privata (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012). Quest'ultimo ente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, è stato poi posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come novellato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 148 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017;
con particolare riguardo alle strutture locali, è stata, inoltre, prevista la privatizzazione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di tutti i comitati locali e provinciali, i quali, quindi, a partire da tale data, hanno assunto una propria soggettività giuridica, distinta da quella dell'Ente Strumentale (articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012);
con riferimento poi alla gestione del patrimonio immobiliare della CRI l'articolo 6 del Decreto Interministeriale 16 aprile 2014, recante la «Riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana», ha previsto che il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimanga, nella sua unicità, proprietà dell'ente pubblico e che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i Comitati locali provinciali subentrino nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, già autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonché nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.
Ciò premesso, in relazione alla specifica richiesta contenuta nell'interrogazione, occorre precisare che le indicazioni fornite dal Comitato centrale della CRI, con nota del 6 agosto 2015, non sono state condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, anche le perplessità evidenziate nel corpo dell'interrogazione in merito alle predette indicazioni sull'impostazione contabile non possono al momento trovare riscontro negli atti in possesso del Ministero stesso.
La considerazione della mancata previa condivisione con il Ministero rileva anche per quanto riguarda lo specifico aspetto dei «detrazione e recupero della “quota interessi” delle rate di ammortamento [relativi ai mutui cui l'interrogazione si riferisce] in sede di dichiarazione dei redditi». Si rappresenta, infatti, che l'individuazione del corretto trattamento fiscale applicabile alla fattispecie dipende dalla verifica di alcune circostanze quali la soggettività fiscale assunta dai Comitati, l'attività dagli stessi svolta nonché i profili giuridici relativi all'attività alla quale si correla il mutuo, elementi che richiedono uno specifico approfondimento.
Tutto ciò premesso, comunque, prendendo atto della segnalazione dell'onorevole interrogante sulla necessità di trovare una soluzione contabile al problema esposto, si valuterà di verificare, con specifici approfondimenti anche con il Ministero della salute, titolare della vigilanza sull'ente, la possibilità di fornire chiarimenti ed indicazioni applicative su base contabile.