Comitato per la legislazione

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SOMMARIO
Giovedì 23 luglio 2020

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. (Testo unificato C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255) (Parere alla Commissione II) (Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni) ... 3

Comitato per la legislazione - Resoconto di giovedì 23 luglio 2020

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 23 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
(Testo unificato C. 107, C. 569, C. 868, C. 2171 e C. 2255).

(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca ARESTA, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 107, n. 569 e n. 868, n. 2171 e n. 2255 e rilevato che:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro gli atti discriminatori fondati «sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» non introduce apposite definizioni, ai fini dell'applicazione della legge, dei distinti concetti di «sesso», «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere» né le definizioni risultano presenti nella legislazione vigente, che pure contiene riferimenti a questi concetti; l'inserimento di apposite definizioni, in coerenza con le raccomandazioni della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, appare particolarmente opportuno trattandosi di una fattispecie penale; in particolare andrebbe approfondita la distinzione tra discriminazioni fondate sul «genere» e discriminazioni fondate sull’«identità di genere»; peraltro d'ausilio per l'individuazione della definizione di «identità di genere» potrebbe risultare la sentenza n. 180 del 2017 della Corte costituzionale la quale ha segnalato come «l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere»; ugualmente d'ausilio potrebbero risultare i contenuti della direttiva 2011/95/UE e della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (2010)5 agli Stati membri sulle misure per combattere le discriminazioni in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
   con riferimento alla novella inserita dall'articolo 2 nell'articolo 604-ter, andrebbe chiarito che sono le finalità di discriminazione o di odio ad essere fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e non i reati, come si potrebbe ricavare dalla costruzione sintattica della frase; in tal senso andrebbe presa in considerazione una riformulazione della norma quale ad esempio quella proposta nel dispositivo del parere;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   l'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), nel modificare l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 122 del 1993, prevede che le pene accessorie previste dalla norma siano applicate solo in caso di condanna per il reato di accordo tra più persone per commettere reati di genocidio senza che il fatto poi si verifichi di cui all'articolo 7, secondo comma (e non comma 2, come erroneamente riporta il testo) della legge n. 962 del 1967 in materia di prevenzione e repressione del delitto di genocidio; attualmente le pene accessorie sono previste per tutte le violazioni della legge n. 962 del 1967 e quindi anche per l'effettiva commissione di reati di genocidio; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la ratio della formulazione che potrebbe essere valutata irragionevole;
   l'articolo 3, comma 2, reca l'autorizzazione al Ministro della giustizia all'adozione di un regolamento ministeriale per l'individuazione delle modalità di svolgimento da parte dei soggetti condannati delle attività non retribuita in favore della collettività; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine di trenta giorni previsto per l'adozione del regolamento, alla luce della procedura prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che contempla il parere del Consiglio di Stato (da esprimere, ai sensi dell'articolo 17, comma 27, della legge n. 127 del 1997, entro il termine di quarantacinque giorni, ulteriormente aumentabili in caso di rilevate esigenze istruttorie); si valuti altresì l'opportunità di specificare che si tratta di un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vale a dire adottato nelle materie di competenza di un ministro o di autorità sottordinate a un ministro;
   il contenuto dell'articolo 7 risulta analogo a quello dell'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale infatti pure prevede un incremento del Fondo per le pari opportunità, anche se solo limitato a due anni e non a decorrere dal 2020; si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito ad introdurre specifiche definizioni, ai fini dell'attuazione del provvedimento, dei concetti di «sesso», «genere», «orientamento sessuale» e «identità di genere»;
  formula inoltre le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni espresse in premessa, di sostituire, all'articolo 2, comma 1, la parola: «fondati» con le seguenti: «per finalità di discriminazione o di odio fondate».

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa:
    di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1);
    di aggiungere, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «della giustizia» le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    di prevedere un più ampio termine per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 2;
    di coordinare l'articolo 7 con l'articolo 105-quater del decreto-legge n. 34 del 2020.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.05.