Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
SOMMARIO
Mercoledì 22 luglio 2020

Sulla pubblicità dei lavori ... 342

Comunicazioni del Presidente ... 343

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020» (Esame e approvazione) ... 343

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020. (Esame e approvazione) ... 343

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, dei mesi di settembre e ottobre 2020» (Esame e approvazione) ... 343

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020) ... 346

ALLEGATO 2 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020) ... 354

ALLEGATO 3 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2020) ... 364

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione dell'Amministratore delegato della RAI (Svolgimento) ... 344

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

ALLEGATO 4 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione) ... 373

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto di mercoledì 22 luglio 2020

  Mercoledì 22 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI. – Interviene l'amministratore delegato della Rai, dottor Fabrizio Salini, accompagnato dai dottori Roberto Ferrara, direttore dello staff dell'Amministratore delegato, Marcello Giannotta, direttore della Comunicazione e Stefano Luppi, Direttore delle relazioni istituzionali della RAI.

  La seduta comincia alle 20.10.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente.

  Il PRESIDENTE comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 2 luglio l'onorevole Anzaldi aveva chiesto notizie circa l'esito di una sua nuova istanza di accesso agli atti della votazione sulla nomina del Presidente della RAI. A tale riguardo mette a disposizione della Commissione documentazione utile a ricostruire la vicenda, al fine di discuterne in una successiva seduta.
  Comunica inoltre che i senatori Verducci e Fedeli e la deputata Piccoli Nardelli hanno presentato una proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai. In considerazione della rilevanza dell'argomento, preannuncia che la sua calendarizzazione sarà discussa nel prossimo Ufficio di presidenza.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020».
(Esame e approvazione).
Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020.
(Esame e approvazione).
Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, dei mesi di settembre e ottobre 2020».
(Esame e approvazione).

  Il PRESIDENTE fa presente che la proposta di delibera sulla campagna elettorale per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20-21 settembre 2020, trasmesso ai componenti della Commissione, ricalca sostanzialmente il testo della precedente delibera approvata nella seduta dell'11 febbraio scorso in relazione alla data del 29 marzo nella quale, come noto, il suddetto referendum non ha avuto luogo a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.
  I testi delle altre due proposte di delibera, anch'essi trasmessi ai commissari, sulla campagna elettorale relativa, rispettivamente, alle elezioni regionali – che avranno luogo sempre il 20-21 settembre 2020 – e le elezioni amministrative che si terranno nei mesi di settembre ed ottobre sono stati predisposti come di consueto considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.
  In considerazione dell'avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto delle tre proposte di delibera in esame.

  Il deputato Michele ANZALDI (IV) domanda se il termine di cinque giorni, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della delibera relativa al referendum costituzionale, debba intendersi riferito a cinque giorni lavorativi.

  Il PRESIDENTE conferma che si tratta di cinque giorni lavorativi.

  Non essendovi osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, gli schemi di delibere in titolo (allegati al resoconto), previa verifica del numero legale, sono posti ai voti e approvati all'unanimità.
  La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali modifiche formali necessarie, in particolare con riferimento all'integrazione delle premesse con gli estremi degli atti di indizione delle Regioni non ancora pubblicati alla data odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della RAI.
(Svolgimento).

  Il PRESIDENTE saluta e ringrazia l'amministratore delegato della RAI, dottor Fabrizio Salini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.
  Ricorda che il dottor Salini è stato invitato per illustrare lo stato di attuazione da parte della RAI degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione stessa nel corso della presente e passata Legislatura. In particolare, si tratta della risoluzione «sull'adozione da parte della RAI di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo», dell'atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021, della risoluzione su princìpi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI e della risoluzione «sul rafforzamento e la continuità dell'offerta didattica da parte della RAI (La RAI fa scuola)».
  Nella stessa lettera di convocazione aveva chiesto al dottor Salini di poter mettere a disposizione della Commissione i provvedimenti in materia di agenti di spettacolo adottati dal Consiglio di amministrazione della RAI lo scorso 17 giugno e di conoscere la decorrenza temporale di tali determinazioni. In data 3 luglio il dottor Salini ha trasmesso il testo delle «linee guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori, artisti e agenti che rappresentano artisti.»
  Al riguardo, nota di aver subito rilevato come gli indirizzi forniti dalla Commissione non siano stati rispettati nel momento in cui l'apparente divieto è stato accompagnato da una procedura derogatoria che consente di superarlo, in presenza di una maggioranza qualificata nel Consiglio di amministrazione, senza particolari limiti. Evidenzia come questa decisione, adottata senza una previa interlocuzione, nemmeno informale, con la Commissione, e nonostante le linee guida siano giunte a valle di ripetute sollecitazioni da parte nostra, abbia rappresentato un potenziale punto di crisi nei rapporti tra questo Organo parlamentare e la governance del Servizio pubblico.
  Ricorda infatti che la Commissione ha il diritto e il dovere di pretendere che la relazione con la RAI sia improntata alla trasparenza, un tema peraltro giustamente ricorrente in numerosi quesiti proposti, tra gli altri, dal Movimento 5 Stelle. In nome di questo principio, chiede all'Amministratore delegato, oltre alle spiegazioni che vorrà fornire in merito, che la Commissione sia puntualmente informata ogni volta in cui l'Azienda intenderà derogare ai divieti generali posti dalle linee guida.

  L'amministratore delegato SALINI svolge la propria relazione.

  Intervengono per porre quesiti i deputati Federico FORNARO (LEU), Massimiliano CAPITANIO (Lega), Emilio CARELLI (M5S) e Giorgio MULÈ (FI) il senatore Primo DI NICOLA (M5S), la senatrice Valeria FEDELI (PD), la deputata Francesca FLATI (M5S), il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC), i deputati Paolo TIRAMANI (Lega), Federico MOLLICONE (FDI), Michele ANZALDI (IV) e Andrea RUGGIERI (FI) i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Giorgio Maria BERGESIO (L-SP-PSd'Az).

  Il dottor SALINI svolge quindi la replica, riservandosi di integrare per iscritto le risposte fornite.

  Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Salini, dichiara chiusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

  Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 238/1180 al n. 253/1232 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

  La seduta termina alle 22.35.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - mercoledì 22 luglio 2020

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 (Documento n. 12).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2020

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   premesso, che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.
   visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;
   visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
   considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
  2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 ha luogo esclusivamente tramite:
   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.

  Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
   b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7;
   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

  1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
   a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

  1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

  1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
   a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

  2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
  3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
  5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono
parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.
(Confronti)

  1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

  1. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
  3. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche
della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Informazione)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) ed e). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due
posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 21 settembre 2020, ad eccezione dei cicli di programmazione già deliberati.

Articolo 10.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la Rai terrà conto della necessità di favorire:
   a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;
   b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

  4.Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 12.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

  1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 13.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, indette per i giorni ... 2020 (Documento n. 13).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2020

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
  premesso che:
   visto il decreto del Presidente della Regione Campania del 20 luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania;
   visto il decreto del Prefetto della provincia di Genova del... con il quale sono stati convocati per i giorni .... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria;
   visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21 luglio 2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche;
   visto il decreto del Presidente della Regione Puglia n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni ... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia;
   visto il decreto del Presidente della Regione Toscana n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni ... 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni ..... 2020;
   visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 20 luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali;
   visto il decreto del Presidente della Regione Veneto n. ..., con il quale sono stati convocati per i giorni ....2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto;
   visti:
    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti di
indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
    d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
    e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
    f) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;
    g) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
    h) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
    i) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale» come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;
    l) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria;
    m) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori»;
    n) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante «Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5;
    o) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;
    p) vista la legge della regione Toscana 26 settembre 2014, n. 51, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;
    q) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19;
    r) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
   vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
   visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, sesto comma, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;
   visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
  consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE
  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, previste per i giorni ... 2020, e per i giorni ... 2020, limitatamente alle regioni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 7, 9 e 10, della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 della presente delibera;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:
   a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
   b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
   c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;
   d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;
   e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.
  3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale.
  4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni
caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 1 comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 5.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto
dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione
della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 6.
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

  1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 7.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.
  3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.
  5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla sede
di Roma della RAI, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 8.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette a diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alle sedi regionali della RAI interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 9.
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

Articolo 10.
(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 commi 7, 9 e 11.

Articolo 11.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia, ad eccezione dei cicli di programmazione a livello nazionale già deliberati.

Articolo 12.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 8 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 13.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire:
   a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;
   b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

  3. Con riferimento alle regioni interessate alle consultazioni della presente delibera la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, dei mesi di settembre e ottobre 2020 (documento n. 14).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2020

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
   premesso che con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;
   con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 232 dell'11 giugno 2020 sono state fissate per i giorni 4 e 5 ottobre le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 18 e 19 ottobre 2020;
   con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 33 del 13 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 4 ottobre 2020;
   con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 296 del 20 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020;
   (....)
   visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19;
    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

    d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
    f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;
    g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
    h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
    i) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L., recante il »Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;
    j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
    k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;
    l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
    m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
    n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
    o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;
    p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
    q) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;
    r) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
    s) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;
    t) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;
    u) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio
universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;
    v) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;
    w) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;
    x) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
    y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
    z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE
  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione
e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;
   b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
  7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela
atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

  1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali)

  1. La RAI organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti)

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nelle sedi regionali.
  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione dell'Accesso regionale è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 8 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire:
   a) la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni;
   b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalità di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale.

  3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11.
(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

  1. Il Consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 238/1180 AL N. 253/1232)

  VERDUCCI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

   il 29 luglio 2019 la Rai ha pubblicato un avviso di «selezione interna», in relazione all'Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 13 dicembre 2018, riservata al personale utilizzato con contratti di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza, da inserire su percorso di assunzione a tempo indeterminato;
   le prove della suddetta selezione sono iniziate lo scorso 25 e 26 febbraio 2020 per sette candidati «tecnici»: due candidati per il ruolo di «consulenti musicali» e cinque candidati «specialisti web». Mentre le prove per i candidati programmisti (in totale 180), che avrebbero dovuto iniziare con la prova scritta il 3 marzo 2020, sono state sospese per effetto del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;
   il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pur stabilendo il divieto di assembramento, non ha prorogato, come nel precedente decreto, la sospensione delle procedure concorsuali che, pertanto, possono essere intese ripristinabili secondo una modalità che non implichi assembramento;
   nella riunione del consiglio di amministrazione Rai dello scorso 15 maggio 2020 l'amministratore delegato ha deciso – come risultante da agenzie di stampa – di anticipare le assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti professionisti atipici entro il 2020 e, sempre secondo fonti giornalistiche, tali assunzioni partirebbero già da settembre 2020 dopo che i candidati giornalisti avranno effettuato un «accertamento» tale da non implicare alcun assembramento;
   nel frattempo i lavoratori atipici della Rai ammessi alla selezione per collaboratori del gruppo Rai 2019, la cui procedura era stata sospesa a causa della pandemia di coronavirus, continuano ad attendere senza avere alcuna informazione sulla ripresa del concorso e, a differenza dei giornalisti, restano destinati ad una selezione costituita da prove scritte e orali, con rischio di esclusione essendo previsto nel bando il raggiungimento di un punteggio minimo di 60/100, e non è prevista gli stessi alcuna semplificazione del percorso selettivo, nonostante la pandemia tuttora in corso. Inoltre, successivamente al superamento delle prove, in base all'accordo del 13 dicembre 2018, verranno assunti con una tempistica suddivisa a seconda della collocazione nella graduatoria degli idonei, il cui ultimo gruppo – dal 151o in poi – è previsto che verrà assunto a tempo indeterminato entro il 2023;
   considerato che:
    sembrerebbe emergere, da quanto in premessa, una divergenza circa le modalità di accesso al lavoro subordinato delle due categorie di lavoratori atipici presenti in Rai, ovvero programmisti e giornalisti;
   si chiede di sapere:
    quale posizione intenda assumere l'Azienda nei confronti dei 187 lavoratori atipici in attesa di stabilizzazione e ai quali è stata sospeso il proprio percorso selettivo nel mese di febbraio 2020;

    se l'azienda intenda assicurare ai candidati ammessi alla selezione per collaboratori Rai 2019 un percorso di accesso alla stabilizzazione che, tenuto conto della pandemia da Covid-19, sia organizzato in una modalità semplificata che non implichi assembramento come nel caso dei giornalisti professionisti atipici, ovvero da concludersi integralmente entro il 2020, nel rispetto del principio di pari opportunità, oltre che dell'articolo 24 del contratto di servizio in vigore. (238/1180)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
  In premessa, occorre specificare che la selezione interna di personale utilizzato in Azienda con contratto di lavoro autonomo da inserire, a seguito di processo selettivo e secondo l'ordine di graduatoria, in un percorso di assunzione a tempo indeterminato è una fattispecie diversa dall'iniziativa di accertamento professionale finalizzata alla individuazione di risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti.
  Infatti, in base all'Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai), relativamente all'accertamento professionale per il personale al quale riconoscere il contratto di lavoro giornalistico, qualora le candidature che presentano i requisiti richiesti non raggiungano le 250 unità previste, come al momento ipotizzabile, verrebbero meno le esigenze che comportavano l'effettuazione delle prove, ovvero contenere, secondo l'ordine di punteggio conseguito, i candidati entro il tetto massimo e nel contempo definire lo scaglionamento delle assunzioni nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/2022.
  Diverso è il discorso relativo alle assunzioni di personale non giornalistico, in base a quanto stabilito dall'Accordo Quadro sulle Politiche Attive del 13 dicembre 2018 sottoscritto con le OO.SS e orientato, come detto, alla individuazione tramite una selezione interna – sulla base delle esigenze in ambito editoriale – di personale già operante in Rai con contratto di lavoro autonomo da assumere a tempo indeterminato. Dalla selezione interna le candidature in possesso dei requisiti sono risultate 187, per le quali l'effettuazione delle prove di valutazione è necessaria ed è finalizzata a identificare le risorse ritenute idonee, avendo conseguito un punteggio finale superiore ai 60/100.
  In tale quadro, con riferimento alle modalità di riavvio del processo di selezione interna per i suddetti collaboratori, l'Azienda sta ipotizzando lo svolgimento delle prove come previste dal bando a partire da inizio luglio p.v., nel rispetto delle indicazioni circa le misure per il contrasto ed il contenimento dei rischi dovuti al virus Covid-19, in funzione dell'andamento della situazione epidemiologica del Paese, ed all'esito della verifica, già in corso, delle disponibilità logistiche organizzative, con particolare riferimento alle location in cui effettuare le selezioni.

  MARROCCO, MULÈ. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

   nella trasmissione «Maestri», andata in onda lo scorso 19 maggio su Raitre, durante la lezione «disuguaglianze di genere», la sociologa Chiara Sareceno ha elencato le nomine femminili che hanno ricoperto e ricoprono un ruolo ai vertici dello Stato tra le quali la Presidente della Camera dei deputati, Nilde Iotti, il Ministro del lavoro Tina Anselmi e la Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, omettendo di citare la prima donna nella storia repubblicana che ricopre il ruolo di Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati;
   con il programma «Maestri», l'Azienda pubblica ha dato seguito alle numerose sollecitazioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di fornire contenuti educativi e formativi per la preparazione scolastica degli studenti;

   in particolare, la Commissione con una prima lettera, del 24 marzo 2020, ha invitato la Rai a rafforzare l'impegno per un'offerta didattica e formativa che, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, permetta l'approfondimento di argomenti utili per la preparazione degli studenti che sono chiamati ad affrontare le prove dell'esame di maturità;
   con una seconda lettera, dell'8 aprile 2020, la Commissione ha rilevato l'esigenza che la Rai, coordinandosi con il Ministero dell'istruzione ai fini dello svolgimento dei programmi scolastici, delinei i propri palinsesti ed il grado complessivo della programmazione didattica in modo più organico ed ordinato e dia impulso ad una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulle varie iniziative proposte, anche e soprattutto nelle fasce di maggiore ascolto, per contribuire ad una loro più adeguata conoscenza, all'accesso dei temi e degli argomenti che sono trattati per le varie discipline e materie, secondo i bisogni delle diverse categorie di studenti;
   nella seduta dello scorso 14 maggio, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha approvato la risoluzione a prima firma del Presidente della medesima Commissione, Alberto Barachini, sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, sul rafforzamento e la continuità dell'offerta didattica da parte della Rai (La Rai fa scuola);
   la collaborazione avviata in questa fase di emergenza tra la Rai e il Ministero dell'istruzione, ha permesso di rendere disponibili contenuti formativi sia nei palinsesti che sui portali;
   in tale contesto, il programma «Maestri» di Rai Cultura ha il dovere di garantire un servizio pubblico nel rispetto del Contratto di servizio stipulato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, senza alcuna mistificazione e alterazione della realtà;
   ad avviso degli interroganti è intollerabile che proprio durante un programma televisivo, che dovrebbe fornire supporto alla didattica per bambini e ragazzi, sia stata esclusa la seconda carica dello Stato, peraltro, la prima donna che nella storia repubblicana ricopre il ruolo di Presidente del Senato e che, attraverso il suo operato, riveste da sempre un ruolo fondamentale nel tessuto sociale del Paese-:
   quali iniziative di propria competenza i vertici Rai intendano adottare al fine di provvedere tempestivamente al ripristino di un effettivo e rigoroso equilibrio dell'informazione nella trasmissione «Maestri» anche attraverso una lezione sulle figure femminili che hanno assunto e assumono un ruolo di primo rilievo nel nostro Paese;
   quali iniziative intendano adottare al fine di evitare il ripetersi dell'episodio riportato in premessa nonché di valorizzare, piuttosto che celare, l'operato delle donne che, attraverso la loro carica istituzionale, contribuiscono al miglioramento del sistema Paese come la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. (239/1183)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai Cultura.
  In linea generale, si ritiene opportuno premettere che «Maestri» è un programma fondato su testimonianze di esponenti di assoluto rilievo del mondo della cultura, della scienza, della ricerca universitaria realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
  Purtroppo, occorre rilevare che nella specifica circostanza relativa alla lezione sulle «disuguaglianze di genere», tenuta da una stimata accademica italiana – la professoressa Chiara Saraceno – vi è stata una omissione avvenuta evidentemente per una dimenticanza.
  La Direzione di Rai Cultura, indipendentemente dal vivo rammarico per l'episodio, ha già impostato la realizzazione di una nuova puntata di «Maestri», che proporrà una lezione specificatamente dedicata alle figure femminili che hanno avuto o
hanno un ruolo di rilievo nella vita istituzionale del Paese, ristabilendo così una più corretta divulgazione.
  Naturalmente in questa circostanza verrà ribadito il ruolo e l'importanza della seconda Carica dello Stato, rivestita, per la prima volta nella storia repubblicana da una donna, la Presidente Maria Elisabetta Casellati.

  GASPARRI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
   la Rai ha bandito una gara per l'affidamento del servizio di produzione e post produzione radiotelevisiva e servizi accessori da svolgersi presso spazi allestiti a carico del fornitore all'interno dei locali Rai di New York (6840350 CIG 71964190D4);
   alla gara hanno partecipato due società con dettami di diritto Americano: Mediakite e Gvg, con sede legale a New York, e una di diritto italiano CPA SRL, con sede legale in Italia;
   questo ha fatto sì che la società di diritto italiano abbia partecipato con un handicap che ha comportato un'elevazione del prezzo di presentazione gara;
   la gara è stata aggiudicata dalla Mediakite, alla quale, per ragioni di conformità al bando, è subentrata come vincitrice la seconda classificata, GVG;
   a quanto risulta la CPA aveva inserito la clausola sociale di salvaguardia, come richiesto dal bando, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato uscente con l'applicazione da parte della CPA s.r.l. dei contratti collettivi di settore lavoratori dello spettacolo;
   la società GVG Italia avrebbe in atto una procedura di fallimento,
   per sapere:
    se la gara si sia svolta senza penalizzazioni o agevolazioni per nessuna delle società partecipanti;
    se la società attualmente aggiudicatrice della gara sia GVG Usa o GVG Italia.
(240/1187)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Acquisti.
  In primo luogo, è opportuno rilevare che il servizio oggetto di affidamento deve essere svolto necessariamente in territorio statunitense, essendo relativo alla sede di corrispondenza Rai di New York, per cui è insito nello stesso oggetto dell'appalto che un'impresa con sede in Italia possa trovarsi a sostenere oneri ulteriori rispetto ad altre imprese.
  Ciò premesso, nell'ottica di assicurare la massima partecipazione alla gara proprio in ragione del peculiare oggetto dell'appalto, Rai ha previamente avviato un'indagine di mercato, volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla procedura selettiva e ha raccolto la manifestazione di interesse per l'iniziativa da parte di n. 7 operatori economici, di cui 4 società di diritto statunitense e 3 di diritto italiano.
  Alla procedura selettiva Rai ha invitato tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che hanno comprovato con apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di partecipazione. È stata pertanto esclusa una sola società di diritto italiano che non ha provveduto ad integrare la suddetta dichiarazione, mentre hanno presentato offerta n. 3 operatori tra quelli invitati: Mediakite Corp., CPA S.r.l., Global Vision Group.
  All'interno della Richiesta di Offerta era presente una «Clausola sociale», che impegnava l'aggiudicatario «ad assumere e a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, per l'intera durata dello stesso, in via prioritaria e tenendo conto dell'organizzazione di impresa, le risorse regolarmente e continuativamente impiegate dal precedente appaltatore, secondo condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, compatibilmente con l'organizzazione di impresa
del Concorrente». Pertanto, tutte le imprese che hanno ritenuto di inviare la propria offerta hanno necessariamente aderito alla predetta clausola sociale.
  La Richiesta di Offerta prevedeva, inoltre, l'attribuzione di un punteggio tecnico per le offerte che proponessero misure migliorative per il mantenimento livelli occupazionali (PT 1.1.).
  Come tutte le procedure di affidamento Rai, anche questa si è svolta nel pieno rispetto della normativa di riferimento, assicurando, come sempre, la piena par condicio tra gli offerenti: i punteggi tecnici sono stati attribuiti dalla Commissione Tecnica secondo i criteri predeterminati nella Richiesta di Offerta.
  All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione tecnica, in applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi predeterminati nella Richiesta di Offerta, CPA S.r.l. si è collocata ultima in graduatoria. Infatti, con riferimento al PT1.1., il punteggio della CPA S.r.l. è stato pari a 0 (Giudizio: Inadeguato) non avendo la società offerto alcuna misura migliorativa per il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto a quanto già presente nella Richiesta di offerta. Inoltre, l'offerta tecnica della CPA S.r.l. non riportava neppure l'impegno ad applicare al personale «uscente» impiegato nell'appalto i «contratti collettivi di settore lavoratori dello spettacolo».
  Prima in graduatoria è risultata Mediakite Corp, la cui aggiudicazione è però decaduta a seguito del mancato assolvimento degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto. Ciò ha comportato il conseguente scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione in favore della seconda, cioè GVG – Global Vision Group.
  In conclusione, si fa presente che la Global Vision Group – Apus Enterprises LTD. è un'impresa di diritto statunitense con sede: 415 West 57th Street Floor 3, New York (USA) e non va pertanto confusa con la società Global Vision Group Italia S.r.l., che tra l'altro non ha partecipato alla Gara.

  PERGREFFI, GRASSI, BERGESIO, FUSCO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   Premesso che all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini dell'Alta Iripinia (nella provincia di Avellino) relativamente all'impossibilità di ricevere, in specie nelle zone di zone di Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Caposele, Morra de Sanctis, Nusco, il segnale di molti dei canali presenti sui multiplex 2 e 3, trasmessi dai ripetitori siti a Nusco (AV) e a Monte Vergine (AV), costringendo gli stessi cittadini ad orientare di volta in volta le antenne verso il ripetitore sito a Pescopagano (PZ).
   Alla Società Concessionaria si chiede pertanto di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale dell'Alta Iripinia, per consentire ai cittadini delle aree sopracitate una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.
(241/1192)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione servizi broadcast e gestione frequenze.
  In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che il tema della diffusione rappresenta per la Rai non solo un obbligo da Contratto di servizio, ma uno degli elementi essenziali per poter svolgere con efficacia la missione di servizio pubblico. Qualunque iniziativa di ampliamento si muove quindi – in linea generale – nella direzione auspicata.
  Ogni intervento sulle reti di diffusione del digitale terrestre, però, non può che essere inquadrato all'interno del più complessivo processo di liberazione della cosiddetta «banda 700»: si tratta di un processo in atto a livello europeo, che in Italia è sotto la guida e la responsabilità del Ministero dello sviluppo economico e di Agcom, ciascuno per i propri profili di competenza.
  In tale processo si inquadra il progetto operativo che Rai ha presentato al Ministero
dello sviluppo economico, così come previsto dal Contratto di servizio 2018-2022 «finalizzato ad assicurare la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della Convenzione».
  Tutto ciò premesso, dall'esame dei dati disponibili si rileva che effettivamente l'area segnalata è in sofferenza per quanto riguarda la ricezione dei segnali dei c.d. Mux «tematici» (Mux 2, 3 e 4) e per questo motivo, come per altre situazioni simili, è stato dato mandato a Rai Way di procedere alla realizzazione del piano di estensione, sul territorio nazionale, dei suddetti servizi. A tal proposito si informa che il sito trasmittente di «Nusco», che serve l'area in questione, rientra tra quelli che beneficeranno dell'estensione.
  In tale quadro, ferme restando le tempistiche legate al processo di riordino complessivo delle frequenze e al relativo piano di cui sopra, la Rai sta comunque facendo alcune ipotesi specifiche per l'Irpinia al fine di trovare la migliore soluzione possibile. Ad esempio, si sta valutando la possibilità di realizzare 2 postazioni distinte, una per il Mux 1 e una per gli altri Mux, nonostante questa scelta comporti un aggravio dei costi immobiliari.
  In ogni caso, nell'auspicio di poter assicurare la massima copertura del territorio, pur nella consapevolezza che la particolare orografia del Paese rende molto difficile raggiungere alcune zone circoscritte, la Rai ha messo in atto tutte le iniziative compatibili col quadro generale descritto.
  Più in particolare:
   TiVù Sat, nata con l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'offerta televisiva digitale terrestre gratuita sul territorio nazionale attraverso una piattaforma digitale satellitare, offre la possibilità di fruire gratuitamente dell'intera programmazione direttamente da satellite.
   RaiPlay è la piattaforma
internet gratuita, su cui è presente l'intera offerta editoriale Rai, sia in diretta streaming che con possibilità on demand.

  CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   Nella puntata di «Report» del 1o giugno scorso è andato in onda un servizio, realizzato dal giornalista Federico Ruffo e intitolato «Lo sceriffo si è fermato ad Eboli», nel quale si dava conto della gestione dell'emergenza Coronavirus in Campania. Al termine del servizio, il conduttore di «Report», Sigfrido Ranucci, ha dato notizia della decisione, poi smentita dal Ministero dell'Interno, di sciogliere l'Asl Napoli 1.
   All'interno del servizio, il direttore generale della citata Azienda sanitaria, dott. Ciro Verdoliva, veniva accusato di avere utilizzato una ditta che lavorava alla manutenzione dell'Asl per ristrutturare la sua abitazione privata. Verdoliva, in apposito comunicato, ha dichiarato che le notizie riportate da «Report» fossero delle «fake news miste a pochi contenuti veri, decontestualizzati e montati ad arte», chiedendo la smentita delle notizie rivelatesi poi palesemente false. Lo stesso direttore sanitario ha contestualmente denunciato di aver ricevuto minacce e offese, in seguito alla messa in onda dell'inchiesta in cui viene chiaramente mostrata l'abitazione di Verdoliva, in spregio alla riservatezza.
   Dopo la denuncia del direttore sanitario, il video del servizio è stato rimosso dal sito di «Report», per poi essere ricaricato senza la parte finale in cui il conduttore Ranucci dava la (fake) news riguardo lo scioglimento dell'Asl Napoli 1, già smentita da una nota del Ministero dell'interno. Lo stesso Ranucci in una nota stampa ha affermato: «ho dichiarato in studio che il Ministro dell'interno aveva dato il via allo scioglimento dell'Asl Napoli
1 per infiltrazione camorristica. Richiesta che avrebbe comunque dovuto passare, in base alla legge, il vaglio del Consiglio dei ministri. Ho dato un'informazione non esatta, perché il ministro Lamorgese sta ancora valutando».
   Vista la rilevanza dell'episodio riportato, che desta non poche perplessità rispetto all'attendibilità e alla qualità del servizio informativo reso dal programma «Report», alla Società concessionaria si chiede:
    di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;
    se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi. (242/1196)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.
  In merito alla vicenda della Asl di Napoli 1, occorre innanzi tutto far presente che è stata offerta più volte la possibilità al dottor Verdoliva e al governatore De Luca di intervenire in trasmissione.
  Entrando poi nel dettaglio dei contenuti dell'inchiesta, si ritiene necessario evidenziare che la notizia riguardante la decisione del Ministro dell'interno Lamorgese di sciogliere la Asl Napoli 1 era stata raccolta dall'inviato di
Report nel corso di alcuni incontri con fonti ministeriali e prefettizie. Tale notizia è stata valutata verosimile per via dei contenuti della relazione della Commissione che ha avuto accesso agli atti riguardanti la gestione dell'ospedale San Giovanni Bosco. Lo stesso capo della Procura di Napoli Giovanni Melillo aveva dichiarato il 26 giugno del 2019, al termine di una maxi inchiesta sul cartello camorristico dell'alleanza di Secondigliano: «I giudici hanno riconosciuto l'esistenza di una associazione mafiosa denominata alleanza di Secondigliano; è documentato il controllo mafioso al di là di ogni capacità personale di immaginazione, addirittura di una struttura sanitaria, l'ospedale San Giovanni Bosco, diventata una sorta di «sede sociale» dell'organizzazione mafiosa».
  In aggiunta, due mesi dopo l'inchiesta il Prefetto di Napoli, su delega del Ministro dell'interno, ha nominato la Commissione di accesso presso l'Asl Napoli 1 per verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della suddetta Asl, nella cui gestione è ricompreso l'ospedale S. Giovanni Bosco. E stante la notizia diffusa pochi giorni prima della trasmissione circa la conclusione dell’
iter da parte della Commissione e l'arrivo sul tavolo del Ministro della relazione finale dei tre prefetti, ci si aspettava di lì a poco la pronuncia del ministro Lamorgese su un eventuale scioglimento. Ciò ha indotto il conduttore Ranucci ad anticipare una determinazione che invece non è ancora stata formalizzata, dal momento che, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato il 18 marzo 2020 ha dilatato i tempi previsti per lo scioglimento di enti locali. Si tratta di un provvedimento che ha rimodulato i termini di tutti i procedimenti ex articolo 143 del Testo unico degli enti locali, e dunque il Ministro dovrà formulare la proposta al Consiglio dei ministri entro il prossimo mese di dicembre.
  In merito ai contenuti del servizio riguardante il dott. Verdoliva, occorre precisare che su di lui pende effettivamente una richiesta di rinvio a giudizio con udienza fissata ad ottobre e che lo stesso non ha fatto pervenire alcuna richiesta di smentita alla redazione di
Report. Inoltre, non corrisponde al vero che Report abbia mostrato l'abitazione di Verdoliva: sia l'indirizzo che il civico della sua abitazione non sono desumibili dal filmato andato in onda, e anzi, proprio al fine di rendere non identificabile il condominio, si è filmato un vicolo del tutto diverso da quello di residenza di Verdoliva. Non è stato mai inquadrato
neppure il campanello, ma solo l'inviato e sempre stretto e di profilo. Si fa presente inoltre che l'unico giornale che ha pubblicato per intero l'indirizzo di Verdoliva è «Il Mattino» di Napoli.
  Infine, a proposito della rimozione del video, occorre evidenziare che si è tempestivamente messo in pratica quanto deontologicamente e legalmente necessario, ovvero il video è stato rimosso appena avuta la conferma dell'errore commesso e corretto per evitare che venisse divulgata un'informazione sbagliata.

  FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   Marco Giolo, regista e artista italiano, ha realizzato un film d'animazione sul caso di Ilaria Alpi: «Somalia94 – Il caso Ilaria Alpi.» Il film racconta le ultime settimane di vita della giornalista e del cameraman Miran Hrovatin, dei loro spostamenti fra l'Italia e la Somalia, le loro ultime interviste fino alla commissione d'inchiesta del 2006;
   lo scopo di questa produzione, si legge in una nota dell'autore, «è quello di far conoscere questa storia così importante ai giovani che per motivi di età non ricordano o non conoscono affatto, accompagnandoli a riflettere sul coraggio dei due giornalisti, sul traffico di rifiuti nei paesi del terzo mondo, sugli interessi economici legati alle numerose e infinite guerre nel mondo»;
   risulta all'interrogante che 8 anni fa, quando Giolo iniziò a lavorare al film, chiese alla Rai un aiuto per sostenere questa produzione, ma, nonostante il budget richiesto fosse estremamente contenuto, gli venne più volte rifiutato da tutti gli uffici (Rai Fiction, Rai Cinema, Rai Ragazzi, Rai Cultura, Rai Trade, Rai3, Rai Scuola);
   una volta uscito, il film è stato molto richiesto dalle scuole e dalle associazioni e, a questo punto, Giolo ha chiesto alla Rai un aiuto nella promozione, ma gli è stato negato. Risulta all'interrogante che Giolo abbia offerto alla Rai di trasmettere il film senza richiedere alcun compenso, ma che anche questa volta abbia ricevuto una risposta negativa;
   in autunno «Somalia94 – Il caso Ilaria Alpi» verrà distribuito in USA, Canada e perfino in Giappone dove Giolo terrà un tour, che partirà da Hiroshima, atto a promuovere quest'opera nelle varie scuole nipponiche.
   Si chiede di sapere:
    se siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non ritengano utile ed importante per il servizio pubblico divulgare un film d'animazione diretto ai giovanissimi e dedicato a due professionisti Rai uccisi mentre svolgevano il loro lavoro. (243/1199)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.
  In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che «Somalia 94 – Il caso Ilaria Alpi» è un corto di animazione della durata di 34’ circa, che fu presentato a Rai Cinema una prima volta nel 2015 come progetto co-produttivo e, a partire dal 2016, come prodotto disponibile per l'acquisto dei diritti antenna.
  Ciò premesso, occorre evidenziare che gli acquisti di diritti su prodotti cinematografici sono disciplinati da specifiche e consolidate procedure aziendali che trovano il proprio punto culminante con le determinazioni del Comitato acquisto diritti Rai-Rai Cinema; tali procedure prevedono che ogni proposta di acquisto pervenuta a Rai Cinema sia girata alle competenti strutture editoriali della Capogruppo, per il tramite della Direzione palinsesto, per essere sottoposta alla loro valutazione editoriale.
  Anche nel caso oggetto dell'interrogazione di cui sopra è stato seguito l'iter sintetizzato: la Direzione palinsesto, dopo aver ricevuto il corto da Rai Cinema, lo ha girato alle competenti strutture editoriali
che – alla luce dei relativi obiettivi – non hanno ritenuto il prodotto idoneo alla collocazione nei propri palinsesti. Pertanto, all'esito del Comitato acquisto diritti Rai-Rai Cinema del 6 dicembre 2016, è stata verbalizzata l'assenza di interesse delle competenti strutture editoriali, da ultima Rai 3.

  GASPARRI. – Al Presidente della RAI e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
   in data 8 giugno ai vertici della Rai è stata indirizzata una lettera a firma dell'avvocato Francesco Antonio Romito, difensore del Colonnello Giuseppe De Donno e dell'avvocato Basilio Milio, difensore del Generale Mario Mori e dall'avvocato Cesare Paganica, difensore del Generale Antonio Subranni, per chiedere notizie circa il programma «Cose nostre» dedicato alla ricerca del latitante Messina Denaro, al quale ha partecipato il magistrato, Pubblico Ministero in alcuni processi, Nino Di Matteo, che ha parlato anche di un tema estraneo alla trasmissione, l'uccisione del dottor Paolo Borsellino, ribadendo le proprie unilaterali convinzioni, anche qui senza contraddittorio né citando prove contrarie, né sentenze passate in giudicato e non, che hanno accertato il contrario e che «i giornalisti professionisti dovrebbero ben conoscere»;
   gli avvocati in questa lettera aggiungono che «l'oggettiva influenza che sui delicati processi ancora pendenti possono avere tali modalità di informazione ci fa dire, con sconforto e amarezza, di trovarci di fronte a un giornalismo di parte che accanto alla legittima libertà di informazione e di critica risulta però lontano dal rispettare la libertà e la personalità altrui, quindi anche quella di chi è imputato, come dall'obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti in base ai doveri di lealtà e buona fede»;
   gli avvocati rilevano che è ancora più grave questo fatto perché è in corso il processo di appello e quindi una informazione distorta può condizionare il clima generale,
   per sapere:
    per quale motivo il programma «Cose nostre» sia stato realizzato con queste modalità e non abbia dato modo agli interessati di fornire una loro interpretazione dei fatti;
    perché la Rai abbia ignorato la adamantina storia e carriera del Prefetto Mori e di altri protagonisti citati, che hanno combattuto la mafia, mentre altri raccontano storie mendaci, anche alla luce di numerose sentenze che dimostrano come Mori e gli altri protagonisti della lotta alla mafia abbiano agito nel pieno rispetto delle leggi, a differenza di altri calunniatori;
   cosa intenda fare la Rai, con urgenza, per porre riparo alla grave alterazione della verità che attraverso il proprio programma ha attuato (244/1201)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si trasmettono gli elementi informativi forniti dalla Direzione Rai 1.
  In primo luogo, è opportuno rilevare che la puntata in questione era una riedizione di quella già andata in onda in prima serata il 21 luglio.
  La struttura editoriale della parte di programma oggetto dell'interrogazione è costruita alternando interventi del dottor Di Matteo, commenti dello
speaker e immagini di repertorio; in tale contesto, lo spazio dedicato ai temi della strategia della tensione e della cosiddetta trattativa Stato-mafia è stato di soli 6 minuti, nei quali non sono mai stati nominati – direttamente o indirettamente – il Generale Mori, né De Donno né tantomeno Subranni. Inoltre, non è stato citato il processo che li vede condannati in primo grado, né le relative condanne.

  FEDELI, FLATI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   Quanto avvenuto sabato 6 giugno nel corso della trasmissione di Rai 3 Tv Talk è molto grave. La Rai non può infatti
permettersi di dimenticare Nilde Iotti o di confondere la sua storia con quella di altre figure peraltro molto distanti dalla sua. Ecco perché si chiede ai vertici dell'azienda un investimento forte, deciso, strutturale sulla formazione e la preparazione di chi ha la responsabilità di rappresentare in onda il servizio pubblico e anche la capacità di interloquire con gli ospiti rettificandone immediatamente eventuali errori.
   Bisogna assumere scelte che vadano verso una sempre maggiore qualità dell'offerta del servizio pubblico che sia basata su cultura, conoscenza, formazione, sapere. Non basta infatti puntare il dito contro Caterina Balivo che, nel goffo tentativo di difendere Irene Pivetti dalle accuse che la vedono attualmente al centro di una vicenda giudiziaria, ha definito l'ex esponente della Lega «la prima donna Presidente della Camera», carica che venne invece ricoperta ben prima di lei da Nilde Iotti, eletta la prima volta nel 1979, confermata nel 1983 e poi ancora nel 1987 per complessivi 13 anni.
   Balivo infatti non è stata l'unica a «dimenticare» una figura così importante della storia del nostro Paese – partigiana, madre costituente, deputata della Repubblica sempre in prima linea per i diritti e l'emancipazione delle donne e poi appunto prima presidente donna della Camera – cui peraltro nel dicembre scorso la Rai ha dedicato la fiction «Storia di Nilde» e della quale il 10 aprile sono ricorsi i 100 anni dalla nascita. Né il conduttore e giornalista Massimo Bernardini né altri della redazione sono infatti intervenuti per correggere un errore non lieve. E non solo nel merito ma anche per il contesto in cui è stato commesso.
   Tv Talk è, a tutti gli effetti, una trasmissione d'informazione sul mondo della tv in cui ogni settimana si analizzano i temi al centro della settimana televisiva con il supporto di analisti, opinionisti ed esperti di TV su fenomeni mediatici e web italiani ed internazionali. Su Twitter Bernardini ammette di «non averci fatto caso» e si scusa «con la grande Nilde Iotti». Ma le scuse andrebbero rivolte anche alle telespettatrici e ai telespettatori che hanno diritto a ricevere, soprattutto dalla Rai, un'informazione corretta, approfondita, puntuale.
   La Rai è stata la più grande azienda culturale del Paese e tale ruolo e funzione deve continuare a svolgere non solo attraverso i canali prettamente dedicati alla cultura, alla storia, alla scuola, ma anche attraverso i cosiddetti canali generalisti. La conoscenza, la cultura, il sapere determinano la qualità dell'offerta televisiva. Più alto è il livello della qualità dei contenuti e delle competenze che la Rai è in grado di esprimere, più il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sarà in grado di favorire lo sviluppo e la crescita socio-culturale del nostro Paese e promuovere il senso civico, la partecipazione alla vita democratica anche attraverso la conoscenza della storia delle nostre istituzioni e dei suoi e delle sue protagoniste.
   Si chiede pertanto di sapere:
    se per garantire questa sua funzione l'azienda intenda valutare l'opportunità di un approfondimento serio e documentato sulla figura della Presidente Iotti nell'ambito della prossima puntata della trasmissione Tv Talk. (245/1205)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.
  In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che Massimo Bernardini, conduttore di
Tv Talk, ha aperto la puntata del 13 giugno – immediatamente successiva a quella in questione – scusandosi per non aver tempestivamente corretto l'errore commesso dalla Balivo e assumendosi in prima persona la responsabilità dell'accaduto: la puntata, infatti, è iniziata con l'immagine di Nilde Iotti sullo sfondo dello studio e con le seguenti parole di Bernardini: «Comincio con una doverosa rettifica. Allora: questa [rif. foto di Nilde Iotti] è Nilde Iotti, Nilde
Iotti in una seduta della Camera dei deputati, perché è stata la prima donna in Italia a presiedere la Camera appunto dei deputati dal 1979. La settimana scorsa in studio è stata detta un'inesattezza, mi scuso per non aver corretto subito la nostra ospite, ma insomma sapevamo che Nilde Iotti è appunto, è stata la prima donna Presidente della Camera in Italia. Allora, dato quel che dovevamo dare alla grande Nilde Iotti, cominciamo con una nuova imperdibile puntata di Tv Talk !»
  Lo stesso sabato 6 giugno, subito dopo l'individuazione dell'errore da parte di alcuni telespettatori, sia Bernardini che la stessa Balivo su Twitter si sono scusati per la svista circa la figura di Irene Pivetti come prima donna Presidente della Camera.
  In definitiva, si è trattato di una distrazione a cui si è posto rimedio coi tempi e coi mezzi a disposizione.

  FEDELI, CASINI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   In data 8 giugno 2020, all'interno della trasmissione di Rai 3 «Report» è stato trasmesso il servizio a firma Giuliano Marrucci e con la collaborazione di Giulia Sabella dal titolo «Svenditalia» dedicato al mercato immobiliare all'indomani dell'emergenza Covid 19 con focus sulla compravendita tra privati di alcuni immobili storici della città di Firenze.
   Pur fatta salva la legittimità del lavoro giornalistico d'inchiesta su un fenomeno che l'emergenza sanitaria ed economica dovuta al Covid 19 rischia di amplificare, come dimostra l'iniziativa israeliana del gruppo Webyhotel73.com di cui si dà conto nel servizio con la testimonianza di un esponente che dichiara apertamente di voler approfittare della crisi per risparmiare sulle compravendite fino al 30 per cento;
   considerato tuttavia che sia sul sito che sui social della trasmissione l'inchiesta viene presentata con termini molto forti, potenzialmente lesivi dell'immagine del capoluogo toscano, laddove si legge che «insieme a Venezia, Firenze è la città italiana che più ha svenduto la sua anima per assecondare i capricci dei turisti, a partire dai più facoltosi»;
   considerato che l'inchiesta si avvale del contributo degli urbanisti del laboratorio politico «perUnaltracittà» i quali, anche sul loro sito, presentando l'inchiesta definiscono Firenze una città «svenduta a speculatori e faccendieri, una città fantasma, senza turisti e soprattutto senza abitanti»;
   considerato che oltre ai tre urbanisti viene intervistato lo storico dell'arte Tomaso Montanari che testualmente dichiara «Firenze città in svendita con una banda di amministratori pubblici asserviti ai capitali stranieri»;
   considerato che, nei tempi richiesti (le ore 18 del 4 giugno), l'amministrazione comunale ha inviato, in forma esaustiva e completa, le risposte alle domande inoltrate per mail il 3 giugno scorso dalla redazione di Report, risposte di cui la redazione si era impegnata a dare conto durante la trasmissione;
   tenuto conto che nei quasi 14 minuti di durata del servizio non viene citata nessuna delle risposte fornite dall'amministrazione comunale nonostante la mail di Report citi testualmente la necessità di «fornire ai nostri telespettatori un'informazione che sia la più corretta possibile»;
   tenuto conto che trattandosi dell'ultima puntata della stagione aver omesso di riportare la versione dell'amministrazione, direttamente chiamata in causa da uno degli intervistati, risulta ancora più lesiva del diritto di replica dei soggetti chiamati in causa ma anche del diritto dei telespettatori a un'informazione il più completa possibile;
   tenuto conto che è dovere del servizio pubblico garantire completezza e obiettività del lavoro giornalistico attraverso il contraddittorio, il confronto tra le parti e che, soprattutto nelle inchieste, deve essere garantita a tutti i soggetti coinvolti la
possibilità di esprimere la propria posizione anche per permettere ai telespettatori di formarsi un giudizio libero e autonomo sui fatti che vengono riportati;
   si chiede all'azienda:
    come pensa di garantire il diritto di replica al Comune di Firenze se in vista di una possibile replica della trasmissione in tv, oppure concedendo uno spazio televisivo adeguato perché il Comune possa illustrare l'azione di governo della complessa realtà interessata dal servizio televisivo, oltre che integrando il servizio anche sul sito web, come già fatto, e sui canali social. (246/1206)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.
  In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che il focus sulla svendita del patrimonio immobiliare di pregio del Comune di Firenze, di cui ha trattato il servizio di Report dal titolo «Svenditalia», si è basato sul racconto di un problema reale e di fatti oggettivi; l'autore dell'inchiesta infatti si è avvalso del contributo degli urbanisti del laboratorio politico «PerUnaltracittà» e dello storico dell'arte Tomaso Montanari, che testualmente ha dichiarato «Firenze città in svendita con una banda di amministratori pubblici asserviti ai capitali stranieri». Ma anche chi non è direttamente coinvolto nel dibattito politico cittadino, l'agente immobiliare Jeremy Onslow-Macaulay, ha confermato che è in atto una svendita del patrimonio immobiliare di pregio che non ha precedenti nella storia di Firenze.
  Tutto ciò premesso, occorre prendere atto del fatto che Report non ha dato conto nel corso della puntata della risposta che a tale fenomeno è stata fornita dall'amministrazione comunale. Si è trattato di una omissione dovuta esclusivamente a un errore di comunicazione tra l'autore dell'inchiesta Giuliano Marrucci e il conduttore Sigfrido Ranucci, non certo imputabile alla mancanza di volontà di riportare una completa informazione all'opinione pubblica. Tanto è vero che il punto di vista dell'amministrazione comunale era stato appositamente richiesto.
  Proprio nell'ottica di ovviare a questa incompleta informazione, occorre considerare che Report, a seguito di contatti con il portavoce del sindaco e in seguito con lo stesso sindaco Nardella, ha tempestivamente provveduto a dare spazio sul proprio sito al punto di vista dell'amministrazione comunale fiorentina, pubblicando un lungo comunicato, come è possibile verificare nel
post del 9 giugno delle ore 17.59 https://www.facebook.com/ReportRai3/. Contestualmente è stata sostituita la puntata sul web, inserendo la versione dell'amministrazione del comune di Firenze.
  Da ultimo, si segnala che la replica del servizio, integrata con il punto di vista degli amministratori fiorentini, è andata in onda sabato 13 giugno.

  FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   nel novembre 2019 la Rai ha pubblicato un bando di «accertamento» che prevede la stabilizzazione con contratto giornalistico per 125 giornalisti nel 2020, e altri 125 nel 2021. L’«accertamento» è stato poi sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus;
   secondo fonti giornalistiche, lo scorso 15 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione della Rai ha deciso, diversamente da quanto previsto dal testo dell'accordo e dal relativo bando, di anticipare al 2020 la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei giornalisti che lavorano in azienda nelle trasmissioni delle reti ma con rapporti di lavoro diversi dal contratto giornalistico e ammessi all’«accertamento» secondo i requisiti previsti nel bando. Si tratta, soprattutto, di lavoratori atipici o a partita iva con contratto di lavoro autonomo;
   i giornali riferiscono altresì che i suddetti ammessi all'accertamento (circa
210 su 327 che avevano fatto la domanda) non svolgeranno alcun esame; 60 di loro su base volontaria verranno assunti già a luglio in cambio del trasferimento in una sede locale della Tgr; gli altri verranno assunti tutti tra settembre e ottobre 2020; mentre il concorso per 90 giornalisti destinati alle sedi locali verrà rinviato al 2021;
   mentre per i giornalisti viene consentita una semplificazione sul piano dell’«accertamento», oltre che una anticipazione della stabilizzazione in tempi più brevi rispetto agli accordi sindacali e a quanto riportato nell'avviso di accertamento stesso, i candidati ammessi al concorso per collaboratori del Gruppo Rai (187 ammessi), la cui selezione è stata sospesa a febbraio a causa della pandemia da Covid-19, restano ancora agganciati ad un modello selettivo che prevede prove scritte ed orali senza alcuna possibilità di semplificazione che tenga conto della straordinarietà della condizione attuale legata alla pandemia. Si prevede, inoltre, secondo l'accordo sulle politiche attive del 13 dicembre 2018, una loro graduale assunzione in base al posizionamento nella graduatoria degli idonei che vede come tempistica massima il 2023;
   tra gli ammessi alla «selezione per collaboratori del Gruppo Rai 2019» vi sono anche professionisti ammessi all'accertamento per giornalisti. Si prevede, pertanto, un numero di collaboratori stabilizzabili inferiore sia ai giornalisti (210) sia all'attuale numero degli ammessi alla selezione per collaboratori (187). Una esiguità che non costituisce un potenziale danno al bilancio aziendale. La Rai potrebbe anticipare l'assunzione, entro il 2020, di questo esiguo gruppo di collaboratori che lavorano da molti anni in azienda evitando, di conseguenza, un potenziale incremento delle cause giudiziarie per il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato. Cause che nuocciono al bilancio, a differenza delle assunzioni.
   la Rai continua a non far sapere quando intende ripristinare il percorso di stabilizzazione dei collaboratori ammessi alla selezione. Nel frattempo, sul proprio sito web, l'azienda ha pubblicato, lo scorso 29 maggio, un nuovo bando di selezione per «tecnici della produzione» destinati alle sedi regionali che, con molta probabilità, sosterranno le prove online entro il mese di luglio 2020. Un ennesimo bando col quale l'azienda dimostra, ancora una volta, di ignorare i collaboratori ammessi alla selezione rimasti in sospeso: una ingiusta dimenticanza rispetto al loro diritto di essere stabilizzati.
   Si chiede di sapere:
    quale posizione intende assumere la Rai nei confronti dei 187 candidati ammessi alla selezione per collaboratori del Gruppo Rai 2019 e per i quali è stato interrotto il concorso nel mese di febbraio 2020;
    se la Rai, analogamente a quanto deciso per i giornalisti professionisti ammessi al proprio «accertamento», anche per gli ammessi alla selezione per collaboratori intenda mettere in atto una procedura che consenta un percorso selettivo basato esclusivamente sulla valutazione del curriculum vitae, evitando così assembramenti, e l'assunzione di tutti gli ammessi alla selezione entro il 2020.
(247/1212)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione risorse umane e organizzazione.
  Gli avvisi di reperimento aziendale di risorse interne a cui si fa riferimento sono i seguenti:
   1. accertamento, in base all'Accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione sindacale dei giornalisti Rai (Usigrai), finalizzato alla individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei giornalisti;
   2. selezione, in ottemperanza all'accordo quadro sulle politiche attive del 13
dicembre 2018 sottoscritto con le OO.SS., di personale utilizzato in Azienda con contratto di lavoro autonomo e con requisiti di professionalità e competenza che, risultato idoneo dal processo selettivo e secondo l'ordine di graduatoria, verrà inserito in un percorso di assunzione a tempo indeterminato.

  Con riferimento all'accertamento di cui al punto 1 va rilevato che, qualora le candidature che presentano i requisiti richiesti si attestino al di sotto delle 250 unità previste, come al momento ipotizzabile, verrebbero meno le esigenze che comportano l'effettuazione delle prove. Laddove, invece, il numero degli aventi diritto dovesse superare le 250 unità, al termine delle verifiche da parte aziendale sul possesso dei requisiti per i candidati che, non ammessi nella prima fase, hanno ritenuto di presentare documentazione integrativa, si procederà necessariamente con l'effettuazione delle prove, al momento ipotizzabili dal prossimo mese di settembre.
  In relazione al precedente punto 2 invece, le candidature in possesso dei requisiti sono 187, superiori rispetto al numero degli ingressi previsto e fissato in 150 unità. Tra queste sono presenti 24 unità che si sono iscritte anche all'accertamento di cui al punto 1 e tra queste ve ne sono 18 in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, anche al netto di queste «doppie candidature», il numero dei candidati resta superiore a quello delle posizioni da selezionare. Le prove di valutazione si rendono pertanto necessarie anche per identificare le risorse ritenute «idonee», avendo conseguito un punteggio finale superiore ai 60/100.
  Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'Azienda intende riprendere lo svolgimento delle prove dal mese di luglio p.v. così come previsto dal bando, nel rispetto delle indicazioni circa le misure per il contrasto ed il contenimento dei rischi dovuti al virus Covid-19, ed all'esito della verifica, già in corso, delle disponibilità logistiche organizzative, con particolare riferimento alle location, e completare le procedure entro il mese di settembre p.v.
  Infine, per quanto riguarda le tempistiche di assunzione, l'Azienda prevede di scaglionarle in due tranche utilizzando la graduatoria secondo il punteggio conseguito: la prima di 100 unità entro il 31 dicembre p.v., la seconda entro il 30 giugno 2021.

  TIRAMANI, SASSO, TATEO, MARTI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.
   Nella puntata di «Domenica In», trasmessa domenica 7 giugno 2020 su Rai 1, è stato ospite, in collegamento, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'interazione tra quest'ultimo e la conduttrice del programma, Mara Venier, si è svolta in un clima e con toni altamente amichevoli e confidenziali, anche in ragione di un rivelato pregresso rapporto di amicizia fra i due. Non sono peraltro mancati lodi ed elogi da parte della Venier a Emiliano, anche rispetto al suo operato da Governatore della Regione Puglia.
   Pur comprendendo lo spirito e la connotazione editoriale di un programma come «Domenica In» nell'offerta televisiva della Rai, pare d'uopo evidenziare l'inopportunità di interventi e collegamenti con esponenti politici, l'apprezzamento nei confronti dei quali non è celato. Ciò vale, a fortiori, in ragione del fatto che nei prossimi mesi – e, orientativamente, nel settembre p.v. – in Puglia si terranno le elezioni regionali, e l'attuale Presidente, Michele Emiliano, ha già ampiamente manifestato il desiderio di ricandidarsi. E la non vigenza del regime di par condicio non può, ad avviso degli scriventi, costituire un valido esimente in tal senso.
   Alla Società concessionaria si chiede dunque di fornire delle spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché – pur nel rispetto della libertà editoriale garantita a ciascun programma, sia esso di informazione o di intrattenimento – non siano veicolati messaggi politici unilaterali e di parte, specie se correlati alle prossime tornate elettorali. (248/1213)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 1.
  In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che gli ospiti politici che si sono avvicendati nel corso delle puntate di «Domenica In» hanno rispecchiato la particolare situazione emergenziale che il Paese ha attraversato nel corso della fase acuta della pandemia da Covid-19. In quanto contenitore popolare, «Domenica In» ha svolto un importante ruolo di informazione «amichevole» e «divulgativa» invitando man mano esponenti governativi e amministratori locali a spiegare la situazione e a indicare le regole da seguire. Ministri, governatori delle regioni e sindaci hanno potuto così rivolgersi ad un'ampia platea per dar conto delle iniziative intraprese, fornire informazioni accreditate, rassicurare nei momenti più bui e complessi.
  La logica della pluralità di voci, ancora, ha pienamente rappresentato tutte le sensibilità politiche, cercando di privilegiare soprattutto lo sforzo unitario del Paese per il quale si è sempre sottolineato l'impegno di tutti, maggioranza e opposizione. Questa scelta editoriale ha accompagnato l'intero periodo fino ad affacciarsi alla fase attuale, improntata allo spirito di ripresa e rinascita. Proprio per questa ragione, si è continuato a dare voce soprattutto ai territori con collegamenti aperti con sindaci e presidenti di regione per raccontare come le comunità si stanno risollevando nell'ottica di tornare a una situazione di normalità. Le interviste sono state infatti mosse dalla voglia di capire come si sta operando per garantire la sicurezza sanitaria, ma anche cosa si sta facendo per far riprendere l'economia e in particolare il turismo. Non è un caso che Mara Venier abbia spesso dato voce alla «sua» Venezia intervistando in maniera calda e amichevole il Sindaco Brugnaro, espressione di una coalizione politica non al governo, così come è accaduto col presidente Emiliano, che appartiene ad altra area politica ma al quale è stata riservata la stessa confidenzialità.
  In definitiva, la conduttrice ha riservato gli stessi toni a tutti i rappresentanti istituzionali e politici che sono intervenuti nel programma con lo spirito che le è proprio, ovvero con lo scopo di creare un clima amichevole di avvicinamento del pubblico alle istituzioni; obiettivo delle interviste, infatti, è stato quello di mostrare, al di là della carica e della responsabilità politica, la persona, i suoi sentimenti, la sua vita di tutti i giorni, creando un livello comunicativo in cui un personaggio pubblico si esprime a tutto tondo, dando conto di ciò che fa rispetto a problemi ed emergenze ma anche di ciò che è nel suo essere in relazione con tutti, dalla conduttrice di un programma televisivo al singolo cittadino.
  A seguire e per completezza di informazione si elencano le presenze di esponenti governativi e amministratori locali intervenuti in trasmissione:
   8 marzo
   da Castiglione d'Adda il sindaco Andrea Venturini;
   da Nembro il sindaco Claudio Cancelli;
   da Pesaro il sindaco Matteo Ricci;

  22 marzo
   in collegamento dal Ministero degli affari esteri il ministro Luigi Di Maio

  29 marzo
   da Bari Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia;
   da Milano Attilio Fontana, governatore Regione Lombardia;

  5 aprile
   da Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia;

  12 aprile
   da Lecco Michela Vittoria Brambilla, deputata;

  19 aprile
   dal CPTV di Napoli Luigi De Magistris, sindaco di Napoli;

  17 maggio
   da Bologna Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna;

  24 maggio
   da Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia;
   da Capri Marino Lembo, sindaco di Capri;

  31 maggio
   da Genova Giovanni Toti, governatore Regione Liguria;
   da Bari Antonio Decaro, sindaco di Bari;

  7 giugno
   da Bari Michele Emiliano, presidente Regione Puglia;
   da Cagliari Christian Solinas, presidente Regione autonoma Sardegna.

  GASPARRI, MALLEGNI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
   a quanto si apprende da alcuni organi di stampa il giornalista Fabio Fazio, attraverso il suo agente, starebbe trattando il rinnovo del suo contratto con la Rai;
   il contratto di Fazio, che ha un costo molto considerevole per l'azienda, scade nel giugno del 2021,
   per sapere:
    se quanto appreso dalla stampa corrisponda al vero e, in caso affermativo, per quali ragioni la Rai stia trattando con un anno di anticipo il rinnovo del contratto;
    se non si ritenga, in ogni caso, di dover ridurre drasticamente il compenso del giornalista in funzione non solo della crisi in corso ma anche dei bassi dati d'ascolto registrati nelle diverse reti in cui è andato in onda con il suo programma.
(249/1214)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si segnala che, allo stato, non sono stati effettuati passaggi formali finalizzati allo sviluppo di una trattativa indirizzata al rinnovo – anticipato rispetto alla scadenza – del contratto con Fabio Fazio.
  Per quanto attiene al tema specifico del compenso, questo sarà valutato nel momento in cui dovesse essere avviata una formale trattativa per il rinnovo del contratto, tenendo in adeguata considerazione tutte le necessarie variabili ai fini della più efficace tutela dell'interesse aziendale.

  CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI, BUBISUTTI, GAVA, RAFFAELLA MARIN, MOSCHIONI, PANIZZUT, PITTONI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.
   Nei giorni scorsi la giornalista professionista Eva Ciuk, al momento in servizio presso il TGR Friuli-Venezia Giulia, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post nel quale si leggeva che «le uniche vittime innocenti sono state quelle del fascismo e del nazismo !».
   Agli interroganti risulta che, vista la gravità delle parole riportate nel predetto post, il caporedattore del TGR Friuli-Venezia Giulia abbia già attivato una segnalazione e non è da escludersi l'apertura di un procedimento disciplinare.
   Anche se pubblicato sul proprio profilo privato (ed infatti è stato in seguito rimosso), il citato post della Ciuk mina la credibilità della redazione presso la quale ella stessa lavora e getta una cattiva luce sull'intera Società concessionaria, anche alla luce dell'impegno che quest'ultima sta profondendo per contrastare le c.d. fake news e la diffusione di odio in rete mediante messaggi faziosi e livorosi, giusta risoluzione approvata nell'ottobre 2019 dalla Commissione di vigilanza RAI sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI
   Alla luce di quanto esposto sopra, si chiede alla Società Concessionaria:

    se ritiene tollerabile che un proprio dipendente veicoli – seppur sul proprio profilo social – messaggi falsi e inneggianti odio;
    quali provvedimenti intenda prendere in questo caso, vista anche la già richiamata risoluzione su principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI. (250/1219)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione risorse umane e organizzazione.
  In primo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, in base alle correnti procedure aziendali, la Direzione risorse umane e organizzazione – attraverso il settore «Disciplina – è la struttura deputata a raccogliere e valutare le segnalazioni su episodi che violano i principi di condotta generali sull'utilizzo dei presidi digitali da parte dei dipendenti della Rai.
  In particolare, sulla questione del post che sarebbe stato pubblicato e poi cancellato dalla giornalista Eva Ciuk sul proprio profilo Facebook, sono stati avviati gli approfondimenti necessari per poter ricostruire con assoluta certezza i fatti e poter quindi, conseguentemente, valutare il comportamento della giornalista in relazione a quanto previsto dal regolamento di disciplina aziendale e dal codice etico, con particolare riferimento alla risoluzione sull'utilizzo dei social da parte deí lavoratori. In particolare, considerato che il post oggetto di indagine sarebbe stato rimosso, si sta cercando di ricostruire con rigore il contenuto dello stesso.
  Anche in questa occasione, come già in passato, la Rai ribadisce il proprio totale e determinato impegno contro la diffusione di
fake news e contro ogni forma di intolleranza o di comportamenti che possano alimentare qualsiasi forma di odio. Tra gli altri impegni del Servizio pubblico, è e resta centrale anche quello di favorire la coesione sociale e la crescita complessiva del Paese attraverso un'informazione verificata, equilibrata, plurale, completa e corretta.

  PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   secondo quanto riportato da un articolo pubblicato da Milano Finanza lo scorso 28 maggio, da una analisi sulle produzioni affidate da Rai a società private italiane ed estere, nello scorso anno, è emerso che il colosso mondiale Banijay, leader di mercato, in seguito alla fusione con Endemol, si sarebbe aggiudicata circa il 70 per cento degli appalti esterni Rai in termini di minuti prodotti, per un totale di 1.923 ore di trasmissioni andate in onda sui tre canali principali Rai 1, Rai2 e Rai3, pari a una stima di oltre l'80 per cento in termini di valore economico di appalti assegnati;
   l'Unione Sindacale Giornalisti Rai – Usigrai-, attraverso una nota del 19 maggio, ha manifestato alcune perplessità derivanti dall'affidamento di un terzo delle produzioni Rai all'esterno. Nella nota, si legge che sulla base di un articolo pubblicato lo stesso 19 maggio sul Fatto Quotidiano, nei palinsesti del 2019 la Rai ha affidato all'esterno il 29 per cento delle produzioni, per un totale di 2.786 ore sui tre principali canali generalisti;
   tale monopolio di fatto, potrebbe rendere difficile la promozione di format originali italiani e, contemporaneamente, potrebbe non garantire il pluralismo televisivo del principale attore culturale del nostro paese;
   quanto esposto in premessa, potrebbe risultare in contrasto con quanto enunciato nel Contratto di servizio pubblico della Rai, che nello specifico mira a garantire una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, a valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale, a sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai
fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani, nonché a valorizzare le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali-:
   Si chiede di sapere:
    se e quali iniziative intenda assumere per equilibrare maggiormente la realizzazione delle produzioni esterne Rai, anche al fine di garantire la presenza di più voci nel servizio pubblico radiotelevisivo italiano, valorizzando maggiormente la creatività italiana. (251/1224)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.
  In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare la distinzione tra programmi prodotti internamente e programmi prodotti dalle società di produzione. Si definiscono, convenzionalmente, programmi prodotti internamente quelli rispetto ai quali Rai detiene i diritti
ab origine e provvede direttamente all'organizzazione della produzione, mentre si definiscono programmi prodotti esternamente quelli di cui Rai ha acquisito diritti da società terze che si occupano anche dell'organizzazione della produzione, attraverso formule contrattuali diverse quali appalti parziali, totali, coproduzioni, preacquisti, acquisti, acquisti diritti di ripresa.
  Alla luce di questa definizione risulta pertanto anche i programmi prodotti internamente generano costi esterni definiti «sopra la linea», legati all'acquisizione delle prestazioni professionali delle figure artistiche (autori, registi, scenografi, ballerini, artisti, attori, ecc.) e/o agli appalti relativi ai service produttivi. Al fine di comporre il modello produttivo di un progetto editoriale, l'Azienda pertanto si può appoggiare a società esterne con cui concorda una sorta di «spacchettamento» delle attività, con lo scopo di salvaguardare i propri asset interni riguardanti le attività di produzione definite «sotto la linea», anche al fine di rispettare i principi di efficacia ed economicità previsti dalla normativa di riferimento (principi generali Codice appalti).
  In tale quadro, la differenza tra produzioni interne e produzioni realizzate da società esterne, è che nel primo caso la Rai si fa carico dell'organizzazione e della contrattualizzazione dei costi esterni riferiti alle figure artistiche da utilizzare, mentre nel secondo caso sono le società esterne a organizzare anche la produzione e la contrattualizzazione di tali figure.
  Tutto ciò premesso, sono attualmente in corso dinamiche di mercato – come nel caso dell'acquisizione di Endemol da parte di BaniJay – che stanno portando a una concentrazione sul versante dei produttori che, conseguentemente, possono impattare anche sulle quote di attività che Rai affida all'esterno; rispetto a tali dinamiche Rai ha un ruolo di mera spettatrice.
  In ogni caso la Rai ha comunque improntato i palinsesti del prossimo autunno prevenendo un minor ricorso ad attività di produzione esterna, con l'obiettivo di valorizzare le proprie professionalità interne; sotto il profilo quantitativo, ad esempio, per quanto concerne i prodotti a utilità immediata la produzione interna aumenterà di oltre il 15 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.

  DI LAURO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:
   nella puntata della trasmissione «I Fatti Vostri» andata in onda su RAI 2 il 12 giugno 2020, è stata fatta un'incresciosa opera di disinformazione pubblica, con un contestuale e immediato danno ambientale;
   l'inviata della trasmissione, in collegamento dalle spiagge di Mola di Bari (BA), ha lanciato una bottiglia nelle antistanti acque marine, giustificando il proprio
gesto in diretta dicendo «Vorrei lanciarla e chi la ritrova sarà il primo ospite in trasmissione, tanto questa si scioglie tra poco, è al 100 per cento biodegradabile»;
   quanto accaduto necessita assolutamente una ferma stigmatizzazione, anche se contestualizzata all'interno di una cornice positiva: infatti, il gesto si inserisce all'interno dell'incontro tra una ragazza che da anni dà seguito a una tradizione di famiglia gettando in mare 31 messaggi destinati alla Madonna all'interno di una bottiglia, e un ragazzo volontario della locale associazione «Retake», che ha ritrovato la bottiglia e pubblicato sui social la vicenda;
   la disinformazione del gesto sopra descritto è tanto palese quanto grave: infatti, per quanto una bottiglia di plastica possa essere biodegradabile, quelle attualmente maggiormente in commercio impiegano comunque anni prima di terminare il processo di degradazione, contribuendo nel frattempo ad inquinare l'ecosistema marino;
   comunque, a prescindere dalla caratteristica biodegradabile della bottiglia, si è trattato di un esempio negativo che potrebbe comportare un alto rischio di emulazione, oltre ad andare contro a tutte le politiche finora adottate dai governi per prevenire e contrastare l'inquinamento ambientale, nonché le politiche e gli indirizzi in materia da parte della stessa RAI;
   al fine di riparare a quanto avvenuto, sembra doveroso e opportuno che prossimamente, la RAI lasci spazio adeguato ad esperti in materia di inquinamento ambientale, anche con un chiaro e diretto riferimento all'accaduto;
   parimenti, sembra urgente e necessario approfondire la vicenda per chiarire le responsabilità dell'atto, verificando se il gesto sia stato fatto di spontanea volontà dall'inviata ovvero sia in qualche modo collegato a scelte da parte degli autori della trasmissione.
   Si chiede di sapere:
    se l'azienda intenda attivarsi al fine di garantire che nei prossimi giorni, all'interno della programmazione RAI sia dedicato ampio e adeguato spazio ad esperti in tema di prevenzione e contrasto all'inquinamento ambientale, anche con riferimenti diretti a quanto avvenuto durante la puntata della trasmissione «I Fatti Vostri» andata in onda su RAI 2 il 12 giugno 2020;
    se l'azienda intenda inoltre attivarsi al fine di verificare le responsabilità del gesto descritto in premessa, verificando in particolare se sia stato fatto di spontanea volontà dall'inviata ovvero sia in qualche modo collegato a scelte da parte degli autori della trasmissione. (252/1226)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 2.
  In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che il programma «I fatti vostri» ha sempre agito nel pieno rispetto dell'ambiente. L'episodio del lancio della bottiglia biodegradabile in mare è per questo da considerarsi come una semplice simulazione televisiva, interrotta prima della conclusione a causa della partenza del Tg2 delle 13. E poiché la puntata in questione era l'ultima, non è stato neanche possibile mandare in onda il seguito del racconto il giorno successivo, il che ha favorito una lettura distorta del gesto della conduttrice, gesto che si inseriva – come detto – in un racconto in due parti.
  Non potendo trasmettere la seconda parte, è stato tempestivamente postato sugli account social del programma
(
https://www.facebook.com/IFattiVostriRai2) il video che costituiva la parte finale della finzione, in cui viene mostrato un volontario di Retake che va in mare vestito a recuperare la bottiglia. La simulazione è stata realizzata per testimoniare il desiderio del volontario di essere invitato come ospite nel programma in autunno. Il video è accompagnato da un post in cui si spiega l'accaduto e in cui si ribadisce la necessità di prestare attenzione all'ambiente e di rispettare il mare.
  Rai 2, visto l'errore commesso e come immediata riparazione, ha tempestivamente colto l'occasione della Giornata mondiale contro la desertificazione, che si è celebrata il 17 giugno, per dedicare, all'interno del programma
Detto Fatto, un ampio spazio ai temi del rispetto ambientale. In particolare, la giornalista esperta Diana de Marsavich ha parlato tra l'altro dello smaltimento delle bottiglie di bioplastica che vanno gettate nell'umido per essere poi utilizzate come fertilizzanti nel terreno.

  FLATI, MANCA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:
   il giorno 7 giugno u.s., su Rai3, è andata in onda la puntata intitolata «Quello scotch che sigilla un mistero» della trasmissione «Storie Maledette», condotta da Franca Leosini, dedicata al delitto di Dina Dore del 26 marzo 2008;
   nel corso della puntata, durata circa due ore, dalla casa circondariale di Alghero è stato intervistato il signor Francesco Rocca, marito della vittima, condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio in via definitiva con sentenza della Cassazione del 21 settembre 2018 (con cui è stata confermata la condanna disposta nei due precedenti gradi di giudizio);
   in tale occasione, il signor Francesco Rocca ha proclamato la sua innocenza ed ha affermato che la sua condanna fosse dovuta a lacune investigative e giudiziarie, tali da consentire – a suo dire – persino la revisione del processo;
   l'ascolto delle sole parole del signor Francesco Rocca, non accompagnate da un approfondimento della vicenda processuale e/o comunque dalla replica dei familiari della vittima, può condurre ad un effetto distorsivo e fuorviante per l'opinione pubblica, sia in riferimento al lavoro svolto dagli organi inquirenti e dalla magistratura, sia sulla ricostruzione dei fatti;
   la RAI, quale azienda che svolge un servizio pubblico, può e deve garantire una corretta informazione per contribuire a formare un'opinione pubblica consapevole oltre che rispettosa delle istituzioni, con il conseguente dovere di descrivere i fatti da tutti i punti di vista ed assicurare che le notizie divulgate siano complete ed esaurienti.
   Tutto ciò premesso e considerato,
   si chiede:
    il motivo per cui sia stata data al signor Francesco Rocca, condannato in via definitiva dopo tre gradi di giudizio, la possibilità di proclamare la sua innocenza in una trasmissione pubblica, senza prevedere, al contempo, la possibilità per i familiari della vittima di rappresentare al pubblico una diversa ricostruzione dei fatti e la verità accertata in sede processuale;
    quali provvedimenti l'Azienda intenda adottare per consentire un allineamento informativo, facendo emergere sia la verità processuale, che ha portato alla condanna in via definitiva del signor Francesco Rocca, sia la storia raccontata dai familiari della vittima, per dare giusta evidenza ai fatti accertati giudizialmente e alla memoria della vita di Dina Dore.
(253/1232)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.
  In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che
Storie Maledette, storica trasmissione in onda ininterrottamente su Rai 3 dai 1994, è un esempio di scrupoloso ed appassionato giornalismo di approfondimento con cui la conduttrice e autrice Franca Leosini analizza ed esplora, fino nell'intimo, i protagonisti, quasi sempre occasionali, di omicidi efferati maturati all'interno di una vita apparentemente normale. Generare sentimenti forti o estremi ed opinioni contrastanti è una conseguenza inevitabile di un simile programma, ma è questo a rendere Storie Maledette un prodotto
televisivo unico nel suo genere. Come noto, nella trasmissione va in scena un confronto intenso, serrato ed introspettivo tra l'intervistato e Franca Leosini che, nel preparare il copione delle domande da sottoporre all'interlocutore, conduce sempre un analitico esame di tutte le sentenze, delle perizie, delle dichiarazioni testimoniali e di ogni atto d'indagine.
  Anche nel caso di Francesco Rocca, dentista sardo condannato in via definitiva quale mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore, l'approccio all'intervista è stato improntato al massimo scrupolo e rigore nello studio approfondito di tutti gli atti processuali. Prima di procedere all'intervista, Franca Leosini ha incontrato personalmente in carcere Francesco Rocca al fine di conoscerlo e verificarne lo spessore comunicativo. Raccolti tutti gli elementi necessari, ricevuta l'autorizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la dottoressa Leosini ha proceduto all'intervista che, dall'originaria durata di diverse ore è stata ridotta, tramite un attento e ragionato lavoro di montaggio, a circa 120 minuti compatibili con le esigenze televisive di diffusione in prima serata. Nel corso dell'intervista, l'autrice ha ricostruito l'intero percorso investigativo e giudiziario dell'omicidio della povera Dina Dore, evidenziando tutti i passaggi maggiormente significativi e soprattutto rimarcando più volte i principali elementi di prova che sono stati posti a fondamento delle sentenze di condanna.
  In tale quadro, appare evidente che nel corso dell'intervista Francesco Rocca abbia cercato di valorizzare gli elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare ad una diversa valutazione da parte dei giudici, ma è doveroso sottolineare che ciò è avvenuto non come una libera ed incontrollata esternazione, bensì con il costante intervento di Franca Leosini che, in più occasioni, ha contraddetto e contrastato le affermazioni dell'intervistato garantendo quindi, su ogni punto, un'informazione in grado di rappresentare compiutamente tutti gli elementi di senso contrario a quanto affermato da Francesco Rocca a propria difesa.
  Infine, in relazione al mancato coinvolgimento dei familiari di Dina Dore, si ritiene opportuno evidenziare come semplicemente questo non sia previsto nel format del programma, che in oltre 20 anni ha previsto l'inserimento della voce della parte offesa solo in rarissimi casi ed esclusivamente quando era indispensabile e funzionale allo sviluppo del racconto.