XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 162
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 168
Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione. C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo (Seguito esame e rinvio) ... 165
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati. C. 788 Gribaudo ... 166
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna ... 166
5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia ... 167
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 170
5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel ... 167
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 172
5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza ... 167
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 173
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 13.15.
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura), del nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo nella seduta odierna. Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la sua relazione.
Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, rileva preliminarmente che il testo consta di cinquantanove articoli, suddivisi in otto Capi. Al Capo I, recante semplificazioni in agricoltura, segnala, per quanto di competenza della Commissione, che l'articolo 1 introduce misure di sostegno al reddito per gli agricoltori. In particolare, sulla base del comma 1, è estesa la platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti, comprendendo le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali (coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari) soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Il comma 2 dispone l'applicazione delle agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola. Il comma 3 introduce modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione. In materia di esproprio, i commi 4 e 5 introducono il diritto al corrispettivo e all'indennità aggiuntiva anche nel caso di conduzione del terreno espropriato. Rileva, quindi, che l'articolo 2 prevede la concessione di mutui agevolati ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, finalizzati a promuovere la sicurezza sul lavoro agricolo e la diffusione dell'innovazione sostenibile.
L'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli. L'articolo 4 modifica la disciplina delle agevolazioni per promuovere l'imprenditorialità e l'autoimpiego, di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.
Al Capo II, in materia di semplificazioni, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni di semplificazione relative, rispettivamente, alla procedura dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e all'estensione del periodo vendemmiale. In particolare, rileva che, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane (articolo 7, comma 2).
Rileva, quindi, che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS. Al riguardo, rileva l'opportunità di rendere più chiara la formulazione del testo, allo scopo di evitare difficoltà interpretative che ostacolino l'applicazione della disposizione.
Osserva, altresì, che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale (mentre il successivo comma 2 estende ai fabbricati ad uso agrituristico la possibilità di accedere alle riduzioni tariffarie disposte dai comuni).
Rileva, inoltre, che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. A tale riguardo, osserva che il codice civile non definisce le microimprese e, pertanto, allo scopo di rendere certa l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 13, potrebbe essere opportuno specificare se esse siano assimilabili ai piccoli imprenditori di cui al successivo articolo 14.
Osserva che l'articolo 25 introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevedendo, in particolare, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, di assumere in appalto lavori di manutenzione e forestazione, sia da enti pubblici sia da privati, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà e impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile. Tali lavori non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. La norma, inoltre, al comma 3, prevede la possibilità, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale. A tale proposito, ritiene opportuno prevedere un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso in caso di scadenza infruttuosa del termine.
Rileva, inoltre, che l'articolo 27, al comma 1, lettera a), introduce la possibilità per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015. La norma, inoltre, prevede, al comma 1, lettera b), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda.
Osserva, altresì, che l'articolo 28 considera reddito agrario le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole e le esclude dall'assoggettamento a ritenuta alla fonte.
In materia previdenziale, segnala che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.
Al Capo III, l'articolo 36 prevede – sebbene la rubrica debba essere corretta, perché fa riferimento a «sgravi contributivi») – la riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota sul reddito applicata alle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani.
L'articolo 39 reca la delega al Governo in materia di «rinnovamento sostenibile macchine agricole», finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo.
Al Capo IV, che introduce disposizioni per fronteggiare le emergenze, dopo aver segnalato che l'articolo 49 dispone l'istituzione del Fondo per le emergenze fitosanitarie, rileva che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti strumentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Al Capo VIII, con riferimento alla raccolta dati in allevamento, l'articolo 57 introduce semplificazioni della procedura e l'articolo 58 estende la platea del personale abilitato alla attività di consulenza aziendale relativa ai dati in allevamento, escludendo solo coloro che partecipano alla fase operativa della raccolta dei dati.
Eva LORENZONI (LEGA) dichiara il sostegno del gruppo Lega al provvedimento, il cui contenuto è condivisibile e utile per il settore agricolo, in grave difficoltà. Tuttavia, esprime rammarico per la mancata previsione di misure riguardanti la fauna selvatica, che spesso ostacola il lavoro degli agricoltori, e per il mancato accoglimento, da parte della Commissione di merito, delle proposte emendative presentate dal suo gruppo e mirate proprio a colmare tale lacuna.
Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.
Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, propone una breve sospensione della seduta allo scopo di formalizzare, nella sua proposta di parere, le osservazioni sul testo anticipate nel corso della relazione.
Andrea GIACCONE, presidente, prendendo atto della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.45.
Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, volte a sollecitare l'opportunità di introdurre chiarimenti nella formulazione degli articoli 9, 13 e 14 e a introdurre modificazioni al comma 3 dell'articolo 25.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 13.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 13.50.
Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.
C. 707 Polverini e C. 2198 De Lorenzo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.
Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge nn. 707 Polverini e 2198 De Lorenzo, recanti norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, rinviato nella seduta del 27 maggio 2020.
Ricordo che, in tale sede, il relatore Cubeddu aveva richiesto un breve rinvio dell'esame, al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'istruttoria legislativa.
Chiede, pertanto, ai relatori, onorevoli Polverini e Cubeddu, quali siano le loro proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame.
Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, citando il brocardo latino secondo il quale il più contiene il meno, propone che l'esame delle proposte di legge prosegua adottando come testo base la proposta di legge n. 2198 De Lorenzo. Questa, infatti, reca una disciplina ampia e organica, nella quale trovano posto anche le norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività, che costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 707 Polverini. Nel caso in cui la collega relatrice, nonché firmataria della proposta di legge n. 707, non ritenga di condividere la sua proposta, ritiene opportuno procedere al disabbinamento, in modo tale che l'esame dei due provvedimenti prosegua su binari distinti.
Renata POLVERINI (FI), relatrice, mettendo in dubbio la legittimità dell'elezione a deputato del collega relatore Cubeddu, da lei definito «abusivo», nonostante l'Assemblea, con una forzatura della maggioranza, abbia posto fine al contenzioso, ricorda di aver atteso, come le era stato richiesto, che il Movimento 5 Stelle presentasse una propria proposta di legge, focalizzata sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale, da esaminare insieme alla sua. Si dichiara, pertanto, fortemente contrariata per la proposta testé formalizzata, in modo del tutto scorretto, dal deputato Cubeddu, di cui non era assolutamente a conoscenza. Pertanto, la rifiuta, chiedendo al gruppo Partito Democratico di esplicitare la sua posizione in merito. Una scelta di tale tenore, inoltre, delegittima la Commissione e il Parlamento tutto, dal momento che il contenuto della proposta n. 2198 è direttamente riconducibile al Governo, il quale, se vuole, ha a disposizione altri mezzi per far valere la sua agenda. Pertanto, chiede formalmente che l'esame della sua proposta di legge proceda autonomamente e preannuncia la sua opposizione ferma e dura sugli argomenti che la Commissione affronterà in futuro, prendendo atto che il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori della Commissione medesima, fin dalla scorsa legislatura, non esiste più, a causa dell'arroganza della maggioranza.
Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, intervenendo per fatto personale, protesta vivamente per le espressioni ingiuriose della collega Polverini, che, oltretutto, sono in aperta contraddizione con la decisione dell'Assemblea, che ha convalidato la sua elezione, e sono, a suo avviso, espressione della cultura di una certa destra.
Andrea GIACCONE, presidente, richiamando i colleghi alla necessità di mantenere un atteggiamento dignitoso, senza ricorrere a espressioni offensive, sottolinea che la questione della legittimità dell'elezione del collega Cubeddu è stata definitivamente risolta dall'Assemblea.
Debora SERRACCHIANI (PD), a nome del gruppo Partito Democratico, ritiene necessario approfondire insieme agli altri gruppi della maggioranza la proposta del relatore Cubeddu, di cui non era a conoscenza. A tale scopo, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti alla prossima settimana.
Niccolò INVIDIA (M5S), a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, condivide la proposta di rinvio avanzata dalla collega Serracchiani.
Walter RIZZETTO (FDI) ritiene necessario che il collega Cubeddu si scusi per le accuse rivolte alla destra, che, al contrario, si è sempre comportata in Commissione con lealtà e spirito di collaborazione. Se, invece, l'intento del relatore era proprio quello della provocazione, assicura di essere pronto, insieme al suo gruppo, a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per contrastare efficacemente la maggioranza. Passa, quindi, a sottolineare la divisione della maggioranza medesima, che si è ricompattata solo sulla richiesta di rinviare l'esame dei provvedimenti alla prossima settimana. Stando così le cose, ritiene inutile cercare di mediare tra le diverse posizioni e aderisce alla proposta della collega Polverini di procedere al disabbinamento delle proposte di legge.
Andrea GIACCONE, presidente, prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti, chiede all'onorevole Polverini se sia d'accordo sulla proposta di rinviare alla prossima settimana la decisione sulle modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.
Renata POLVERINI (FI), relatrice, acconsente al rinvio, allo scopo di permettere alla maggioranza di trovare una soluzione condivisibile, superando la proposta dell'onorevole Cubeddu.
Andrea GIACCONE, presidente, sulla base degli orientamenti espressi dai gruppi nel corso del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
COMITATO RISTRETTO
Norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
C. 788 Gribaudo.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 14.20.
Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Sottolinea, inoltre, che il tavolo di confronto, a cui partecipano l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL, sarà supportato da ulteriori tavoli tecnici, che si occuperanno di aspetti specifici e che, certamente, approfondiranno anche i temi oggetto dell'interrogazione.
Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la sottosegretaria, constata con soddisfazione l'impegno di questo Governo sulla questione segnalata nella sua interrogazione, presentata nel febbraio 2019 e alla quale il Governo precedente non aveva dato risposta. Si dichiara particolarmente soddisfatta nell'apprendere che ulteriori tavoli tecnici affronteranno la questione da lei sollevata, sicuramente alla luce anche delle difficoltà emerse nel corso della pandemia con riguardo all'applicazione di protocolli di sicurezza. In ogni caso, ritiene che il problema debba essere affrontato potenziando le attività di controllo, che in questo momento scontano gli effetti del mancato coordinamento tra i soggetti che esercitano le medesime competenze ispettive, e auspica che tale obiettivo possa essere raggiunto anche aumentando il personale ispettivo.
5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Jessica COSTANZO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta dell'impegno assunto dal Governo, che è riuscito a salvaguardare i livelli occupazionali presso gli stabilimenti Alpitel, in quanto anche coloro che saranno dichiarati in esubero saranno scelti sulla base del principio della non opposizione al licenziamento. Auspica, quindi, che il Governo mantenga alta l'attenzione sulla vicenda, con particolare riferimento all'attuazione del piano industriale della società Psc, partecipata da Fincantieri e dalla Cassa depositi e prestiti, che ha acquisito gli stabilimenti della società Alpitel.
5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria e si riserva di approfondire i tanti dati forniti nella risposta. Rileva, tuttavia, alcune incongruenze in relazione alle disposizioni citate che, a suo avviso, dovrebbero essere state superate da discipline più recenti. In ogni caso, ritiene che nei tavoli tecnici di confronto, che saranno convocati per la soluzione dei problemi, debba essere garantito alla Polizia di Stato un ruolo attivo, evitando uno sbilanciamento a favore dell'INPS.
Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.40.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.).
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;
considerato che l'articolo 1, che reca misure di sostegno al reddito per gli agricoltori, introduce, al comma 3, modificazioni alla disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi, semplificando la procedura di accesso al beneficio e ampliando il periodo di rateazione;
preso atto che l'articolo 3 dispone l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, finalizzato anche a finanziare interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli;
rilevato che, sulla base dell'articolo 7, comma 2, in applicazione dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono considerate prestazioni di lavoro quelle dei soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane;
considerato che l'articolo 9 introduce la possibilità per il socio lavoratore di cooperativa, qualora iscritto alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli, di non instaurare con la cooperativa medesima un ulteriore rapporto di lavoro, con la conseguente iscrizione nella corrispondente gestione dell'INPS;
osservato che l'articolo 10, al comma 1, ai fini della valutazione del rapporto di connessione, qualifica come attività agricole nell'ambito dell'attività agrituristica le prestazioni di lavoro svolte dagli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, ovvero dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari nonché dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale;
considerato che l'articolo 13, modificando il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, estende i diritti ivi riconosciuti anche alle microimprese e che l'articolo 14 esclude il piccolo imprenditore, definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, dall'applicazione della disciplina in materia di cessione dei prodotti agroalimentari, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
rilevato che l'articolo 25, che introduce incentivi alla pluriattività delle imprese agricole, prevede, al comma 3, la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica;
preso atto che l'articolo 27, al comma 1, lettera a), introduce la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi e operanti nei comuni montani, di assumere personale anche con rapporto di lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e al comma 1, lettera b), in relazione alle assunzioni a tempo parziale effettuate dai medesimi soggetti, dispone il raddoppio della quota parte datoriale della contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda;
rilevato che, sulla base dell'articolo 31, il diritto di rivalsa relativo all'obbligo del pagamento dei contributi, posto in capo al titolare dell'impresa artigiana o commerciale dall'articolo 2 della legge n. 233 del 1990, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali;
apprezzato che, all'articolo 39, la delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole è finalizzata a favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, a contribuire alla sicurezza dei lavoratori e a promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo;
osservato che l'articolo 50 prevede la possibilità per le regioni e gli enti strumentali a esse collegati di superare il limite di spesa per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la formulazione dell'articolo 9, al fine di rendere immediatamente chiara l'assenza dell'obbligo, per il socio lavoratore, di modificare la propria posizione previdenziale o di aprirne una nuova;
valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le microimprese, di cui al comma 3 dell'articolo 13, possano considerarsi equivalenti ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 14;
valuti, infine, la Commissione di merito, all'articolo 25, comma 3, l'opportunità di introdurre un termine entro il quale le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sulla richiesta dell'interessato, al fine di attivare la procedura del silenzio-assenso.
ALLEGATO 2
5-01387 Gribaudo: Iniziative normative per la definizione e la regolamentazione della figura di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro, verificatosi nel gennaio 2019 nei cantieri Ansaldo energia, chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per la definizione e la regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e gru per l'edilizia.
Al riguardo, l'interrogante ha evidenziato in premessa che i problemi connessi alla manutenzione, all'installazione e all'uso inidoneo della gru a torre sono alla base di molteplici gravi incidenti e infortuni mortali e che le banche dati INAIL rappresentano un riferimento chiaro ed obbiettivo.
In materia, l'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che gli interventi di controllo, tesi a verificare una corretta installazione e manutenzione, devono essere effettuati da persona competente.
Pertanto il legislatore, non ha definito e regolamentato la qualifica di «montatore e manutentore di apparecchi di sollevamento e di gru» in quanto è da ritenere che una specifica abilitazione, non possa migliorare la professionalità di queste figure, trattandosi di personale con una notevole professionalità anche in considerazione della complessità di tali attrezzature e del loro notevole valore.
Nello specifico, va detto che gli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere, tra i quali è ricompresa la gru a torre, sono da considerarsi macchine, ai sensi del decreto legislativo n. 17 del 2010 e di conseguenza devono essere progettate e costruite in modo da eliminare ogni rischio durante la loro prevedibile esistenza. Infatti, a tale scopo, il fabbricante deve fornire istruzioni adeguate per il montaggio e la manutenzione sicuri e, se necessario, per la formazione degli operatori addetti a tali attività.
Inoltre, la corretta applicazione delle disposizioni legislative sopra menzionate e delle numerose norme tecniche di settore è garantita dalla sorveglianza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, quali Autorità deputate alla vigilanza.
Dunque si evidenzia che, alla luce del sintetico quadro normativo delineato, si può ritenere che le informazioni che obbligatoriamente il fabbricante deve fornire per la corretta e sicura gestione delle fasi di montaggio e manutenzione della macchina siano sufficienti per l'individuazione delle competenze e delle qualifiche che il personale preposto dovrebbe possedere.
Voglio comunque assicurare che il Governo, proprio con riferimento a questo tema così delicato relativo alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha avviato da tempo un confronto tra le parti sociali con l'obiettivo di instaurare un dialogo costruttivo tra i diversi attori coinvolti, finalizzato alla individuazione di proposte condivise in ordine al rafforzamento e all'eventuale aggiornamento del quadro di tutele e di misure di prevenzione già disciplinate in maniera organica dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Dunque è ferma intenzione del Governo accrescere sempre più i livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche attraverso un più efficace coordinamento dell'azione di controllo, in particolare tra INL e servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie regionali, con particolare riferimento ai settori a più alto rischio infortunistico.
ALLEGATO 3
5-03694 Costanzo: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti della società Alpitel.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.
È noto che l'Alpitel, azienda che si occupava di impianti di rete e di telecomunicazioni integrate e che contava circa 600 dipendenti in Italia, distribuiti nelle sedi aziendali del Piemonte, della Liguria e del Lazio, a causa di condizioni economiche sfavorevoli è stata venduta alla Psc, società che si occupa, invece, di cantieri navali, ferroviari ed autostradali e nel cui assetto societario vi è una partecipazione pubblica di Fincantieri, per una quota del 10 per cento, e di Cassa depositi e prestiti per una quota del 9,6 per cento.
È noto, altresì, che la società che è subentrata nella gestione degli stabilimenti dell'Alpitel, omettendo la presentazione di un piano aziendale, aveva annunciato 100 licenziamenti tra i 600 addetti in tutta Italia e che tale taglio avrebbe avuto quali destinatari i lavoratori delle sedi aziendali allocate nella regione Piemonte.
Al riguardo, si rende noto che in data 2 marzo 2020 presso la Direzione Generale competente del Ministero che rappresento si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 19 dicembre 2019.
All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto il licenziamento di un numero massimo di 80 lavoratori dichiarati in esubero, individuati sulla base dei criteri della non opposizione al licenziamento e del raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
Contestualmente, le Parti hanno concordato il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di contratto di solidarietà di tipo difensivo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016. Nello specifico, il trattamento di CIGS avrà una durata pari a 24 mesi, con decorrenza 9 marzo 2020-8 marzo 2022 e interesserà un numero massimo di 219 lavoratori.
ALLEGATO 4
5-03891 Ferro: Iniziative a favore del personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, evidenzio che il Ministero dell'Interno, sentito a riguardo, ha rappresentato che: «il competente Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane monitora lo stato dei pagamenti dei trattamenti pensionistici e previdenziali che avvengono su tutto il territorio nazionale e si interviene ogni qual volta pervenga una comunicazione di criticità nella definizione delle posizioni cercando di risolvere la problematica evitando disagi alla categoria amministrata.
In relazione alla richiesta di un sistema dedicato alla stregua di quanto già messo in essere per l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, si precisa che il funzionamento della Banca Dati presente presso l'INPS, presenta delle criticità per la cui sistemazione sono in corso interlocuzioni.
Si evidenzia che il trattamento privilegiato viene concesso dopo la conclusione di un procedimento complesso, nel quale intervengono vari Organi (Commissione Medico Ospedaliera, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio) e, pertanto, si conclude come spesso accade in tempi non sempre prossimi alla data di decorrenza. Ciò comporta che nel momento del pagamento della pensione privilegiata debba essere recuperato l'importo delle trattenute pari ad un decimo della pensione relative alle mensilità già decorse, dalla data di cessazione a quella di pagamento.
Per quanto attiene alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali effettuate in un'unica soluzione al personale al momento del collocamento in pensione, tale modalità operativa è disciplinata dall'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che “In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio”».
Ciò premesso e per quanto attiene le attività poste in campo dall'INPS per l'erogazione dei servizi previdenziali, corre l'obbligo di evidenziare che, essendo la Polizia di Stato un'amministrazione civile ad ordinamento speciale e svolgendo una particolare attività lavorativa, nei confronti del personale trova applicazione una normativa previdenziale particolare legata allo svolgimento dei servizi, quali, ad esempio, il servizio di navigazione e servizio su costa, di volo e di confine.
Trovano, altresì, applicazione le peculiari disposizioni in materia di trattamento privilegiato previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, rinvenibili negli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
L'attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio: il personale può permanere in servizio ed ottenere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il riconoscimento di una pensione di privilegio.
Va precisato, al riguardo, che le disposizioni normative in materia di riconoscimento di un trattamento di privilegio prevedono il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS; in particolare l'accertamento sanitario dello stato di invalidità è demandato alla Commissione medico ospedaliera mentre l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal richiedente deve essere riconosciuto dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
Delineato il quadro normativo previdenziale di riferimento, appare del tutto evidente che il relativo iter amministrativo/procedurale comporta una sinergia con l'amministrazione datrice di lavoro sia per quanto riguarda l'implementazione della posizione assicurativa (ad esempio per le maggiorazioni dei servizi) che per gli aspetti retributivi (ad esempio maggiorazione della base pensionabile). Analogamente, per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni di privilegio il cui riconoscimento, come sopra detto, prevede il coinvolgimento di organismi esterni all'INPS.
Tenuto conto dell'estrema articolazione dell’iter suddetto, la media ponderata dei tempi di liquidazione delle diverse categorie di pensione del personale appartenente alla Polizia di Stato (anticipata, di anzianità, di inabilità, indiretta e di vecchiaia), considerato altresì il diverso grado di complessità tra un iter e l'altro, si attesta su un valore di circa 36 giornate, come da rilevazione effettuata dalla Direzione tecnologia, informatica ed innovazione dell'INPS.
Relativamente alla ulteriore questione posta, circa la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, si rammenta che essi differiscono a seconda del motivo di risoluzione del rapporto di lavoro e sono disciplinati dall'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140.
Per quanto concerne la modalità di recupero dell'equo indennizzo, si precisa che l'INPS applica le disposizioni normative sopra citate considerando che, laddove il riconoscimento della pensione di privilegio comporti il pagamento di arretrati pensionistici, il recupero di quanto dovuto (50 per cento dell'importo dell'equo indennizzo) viene effettuato tenendo conto anche di tali somme.
Inoltre, in merito alle doglianze degli onorevoli interroganti riferite «ai casi in cui interi periodi contributivi non risultano nei data base dell'Inps, se non, addirittura, non risultano registrati gli stessi operatori di polizia, nonostante gli anni di servizio prestato» si fa presente che la sistemazione delle posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato ha fatto parte del più ampio progetto di consolidamento dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici già intrapreso dal 2014 e tutt'ora in corso.
Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e l'Inps per far gestire le pratiche relative ai propri dipendenti da personale tecnico interno all'uopo preposto, l'INPS, richiesto al riguardo, ha precisato che sono stati avviati tavoli di confronto per addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo per la costituzione di un Polo previdenziale sulla scorta delle esperienze già in corso con altre amministrazioni. Allo stato attuale, tuttavia, la condizione tecnico-amministrativa preliminare all'accordo, rappresentata dall'accentramento della struttura organizzativa della controparte, non si è verificata. Risulta infatti che la Polizia di Stato non accentra le attività di interesse presso un solo centro di competenza.
L'INPS ha confermato comunque l'intenzione di costituire un nuovo Polo organizzativo con la Polizia di Stato non appena saranno realizzate le condizioni organizzative sopracitate, nell'intendimento di continuare a migliorare i propri servizi e prestazioni verso i lavoratori e i pensionati della Polizia di Stato.