II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Mercoledì 15 luglio 2020

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 43

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della Relatrice) ... 49

Sui lavori della Commissione ... 44

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A. (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione) ... 45

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 51

Sui lavori della Commissione ... 45

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni) ... 46

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 52

II Commissione - Resoconto di mercoledì 15 luglio 2020

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che è stata inviata per le vie brevi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con una condizione e con osservazioni (vedi allegato 1), predisposta dalla relatrice.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, anticipata per le vie brevi.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel considerare pregevole che la relatrice, pur facendo parte della maggioranza, abbia predisposto una proposta di parere contenente una condizione, ritiene che ciò dimostri che probabilmente ci sia la necessità di esaminare approfonditamente il contenuto del provvedimento. Scusandosi per non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione nella giornata di ieri, chiede se sia possibile rinviare la votazione sulla proposta di parere ad altra seduta, per consentire a tutti i commissari di valutarne attentamente il contenuto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la Commissione di merito è chiamata a conferire il mandato al relatore sul provvedimento in discussione nella giornata di domani.

  Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che la Commissione è già convocata alle 15.30, per avviare l'esame, in congiunta con la VI Commissione, della Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Propone, pertanto, di rinviare l'esame del provvedimento in discussione al termine di tale seduta, al fine di consentire a tutti i commissari di valutare il contenuto della proposta di parere presentata dalla relatrice.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame al termine della seduta già prevista alle ore 15.30 della giornata odierna.

Sui lavori della Commissione

  Flavio DI MURO (LEGA) chiede a quale organo della Camera spetti convocare le Commissioni per il loro rinnovo. Evidenzia, infatti, di avere ricevuto una comunicazione direttamente dalla Commissione nella quale si informava che la seduta già prevista per il rinnovo della Commissione alle ore 19 della giornata odierna non avrebbe avuto luogo. Si chiede quindi, qualora sia la Commissione stessa a doversi convocare per rinnovare i suoi organi, quali siano le motivazioni che hanno portato a sconvocare una seduta già prevista. Parimenti, qualora il rinvio di tale convocazione sia stato stabilito dalla Presidenza della Camera, chiede di conoscere i motivi di tale decisione per comprendere se si tratti di un fatto tecnico o invece di una ingerenza politica. Si domanda, inoltre, quando era prevista la effettiva scadenza del mandato delle presidenze delle Commissioni, sottolineando come, se tale scadenza fosse stata anticipata per venire incontro alle esigenze di qualche membro di maggioranza, ciò sarebbe da ritenersi un fatto grave.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel replicare al collega Di Muro, rammenta che la convocazione delle Commissioni per il rinnovo è effettuata dal Presidente della Camera e che il rinnovo avviene dopo circa due anni e mezzo dall'insediamento delle Commissioni. Informa, inoltre, che il mandato delle presidenze delle Commissioni è scaduto il 21 giugno scorso. Precisa, inoltre, che, essendo stato annunciato dal Presidente della Camera, nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, il rinvio della convocazione delle Commissioni permanenti per il loro rinnovo, la Commissione ha conseguentemente modificato la propria convocazione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che, a margine della seduta per il rinnovo della Commissione, era prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede di sapere se la presidenza intenda svolgere tale riunione ugualmente nella giornata odierna o se intende rinviarla.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che di prassi, a seguito del rinnovo della Commissione, viene convocata una riunione del nuovo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Precisa che tale riunione è stata espunta dalla convocazione non essendo più prevista la seduta per il rinnovo della Commissione. Considerato tuttavia che solitamente il mercoledì l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si riunisce per programmare i lavori della settimana successiva, ritiene che, se i gruppi concordano, si potrebbe prevedere nella giornata odierna una nuova convocazione dello stesso.

  Flavio DI MURO (LEGA) rileva che, qualora le Commissioni si rinnovassero dopo due anni e mezzo, il loro rinnovo dovrebbe essere previsto per il prossimo mese di settembre. Prende quindi atto che, mentre, a seguito dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, sono stati sospesi tutti i procedimenti amministrativi, il Parlamento anticipa il rinnovo delle Commissioni.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa, rettificando quanto precedentemente dichiarato, che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio dalla data della loro costituzione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875-1060-1702-2330/A.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che è stata inviata per le vie brevi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo con una osservazione (vedi allegato 2), predisposta dal relatore.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione, anticipata ai commissari per le vie brevi.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) sottolinea come il provvedimento in discussione sia all'esame della Commissione di merito da circa due anni. Rileva che la proposta di parere del relatore non riesce a superare i numerosi rilievi che sono stati avanzati dalle rappresentanze militari che hanno denunciato nel tempo una serie di compromessi al ribasso. Per tale ragione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione predisposta dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede se la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa essere convocata al termine dell'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinate, che sarà previsto dopo la seduta in congiunta con la VI Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che le Commissioni VII e IX dovrebbero inviare entro la giornata odierna il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C.2187 Mollicone e C.2213 Lattanzio, istitutive della commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati. Dovendo le Commissioni conferire il mandato alle relatrici entro le ore 14 della giornata di domani, propone di convocare la Commissione questa sera per avviare l'esame del citato testo unificato. Al termine si potrebbe riunire l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. In alternativa, qualora vi fosse l'assenso da parte dei gruppi, la Commissione potrebbe avviare e concludere l'esame del provvedimento in un'unica seduta nella giornata di domani. In tal caso si potrebbe prevedere di convocare l'ufficio di presidenza nella giornata odierna, al termine della seduta in sede consultiva che sarà prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinate.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che sarebbe più opportuno incardinare questa sera l'esame del testo unificato delle proposte di legge istitutive della commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati, e prevedere una riunione dell'ufficio di presidenza al termine di tale seduta.

  Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea è prevista la discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 2070 ed abbinate, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia» e che in tale sede dovrà intervenire.

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene che sarebbe più opportuno convocare la riunione dell'ufficio di presidenza al termine della seduta in sede consultiva prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinate.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, propone di svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza al termine della seduta odierna in sede consultiva che sarà prevista per l'esame del nuovo testo C. 982 Gallinella ed abbinate, e, constatata l'assenza di obiezioni, di avviare e concludere l'esame del testo unificato delle proposte di legge istitutive della Commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dagli emendamenti approvati, in un'unica seduta nella giornata di domani. Comunica, quindi, che la relazione su tale testo unificato sarà inviato per le vie breve a tutti i commissari già nella serata odierna, al fine di poterla esaminare attentamente in vista della seduta di domani

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella giornata odierna.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, illustra una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato 3).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel ringraziare la presidente per la disponibilità manifestata, consentendole di valutare il contenuto della proposta di parere avanzata dalla relatrice, fa presente che quest'ultima propone un sostanziale passo indietro rispetto alle disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura introdotte dal provvedimento in esame, il cui proponente è, come la collega Sarti, un esponente del Movimento 5 Stelle. Nel preannunciare che illustrerà per quanto sinteticamente gli aspetti distonici della proposta di parere della relatrice, dichiara di condividerne una unica considerazione, in merito alla necessità di chiarire l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma introdotta dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 in materia di esproprio per pubblica utilità, specificando cosa si intenda per conduzione del fondo. Evidenzia la necessità di tale specificazione dal momento che il nostro ordinamento prevede diverse forme di conduzione, che vanno da quella diretta a quella capitalistica in cui l'imprenditore svolge funzioni direttive mentre gli altri compiti sono affidati a lavoratori subalterni, all'affitto fino alla mezzadria. Con riguardo all'articolo 26 in materia di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, dichiara di non comprendere la considerazione della relatrice secondo cui «andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti.» Chiede pertanto che le vengano fornite spiegazioni in merito, ritenendo che la disposizione recata dall'articolo 26 non riduce ma al contrario amplia il novero dei soggetti cui si applica e che non ci si possa limitare a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'effettiva opportunità della disposizione introdotta, senza fornire alcuna indicazione esplicita circa le valutazioni della Commissione Giustizia in materia. Critica inoltre la scelta della relatrice che ha limitato alla premessa della proposta di parere i suoi rilievi con riguardo all'articolo 42 che, disponendo la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, a suo parere creerebbe «non solo problemi di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE». Ritiene infatti che in tal caso avrebbe dovuto tradurre tale rilievo in un'osservazione, fornendo indicazioni specifiche sul punto alla Commissione di merito. Con riferimento all'articolo 52, che amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, fa presente che il provvedimento in esame estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria. A tale proposito fa presente come la relatrice, evidentemente non condividendo l'ampliamento di tale sanatoria, provi a fare marcia indietro rispetto agli intendimenti del testo in esame, chiedendo alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria. Sottolinea inoltre che analoghe considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'articolo 53 che, modificando la normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, prevede la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione degli organismi di controllo, e rispetto al quale la relatrice, con un'inversione di tendenza rispetto al provvedimento in esame, chiede di «valutare l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina sanzionatoria». Pertanto nel ribadire i molti aspetti della proposta di parere che non appaiono in linea con i contenuti e gli obiettivi del provvedimento in esame, preannuncia che Forza Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia che anche i componenti del gruppo della Lega si asterranno dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, che è volta a snaturare l'obiettivo e i contenuti di un provvedimento significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente anche con il contributo delle proposte emendative dell'opposizione. Pertanto, evidenzia che la Lega, pur essendo favorevole all'impianto del provvedimento, non può che astenersi dalla votazione.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), evitando di ripetere le considerazioni già svolte dai colleghi Bartolozzi e Turri, preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione e con osservazioni, come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.25.

II Commissione - mercoledì 15 luglio 2020

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La II Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta dallo stesso»;
   la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;
   andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;
   l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice, nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;
   andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare una specifica esigua platea di soggetti, ossia coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;
   l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, creando non solo problemi
di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;
   l'articolo 52 amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;
    in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;
   andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;
  l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;
   si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguirne una nuova,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'opportunità di chiarire cosa debba intendersi per conduzione del fondo;
   b) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   c) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330/A.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
  esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875-A Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
  considerato che:
   l'articolo 17 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse in materia di libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;
   i giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e alle relative norme di attuazione di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo codice;
   si derogherebbe pertanto all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che attribuisce al giudice del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, la repressione della condotta antisindacale;
   andrebbe quindi attentamente considerata la disposizione di cui all'articolo 17;
   l'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa, senza oneri nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale;
   per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza, il medesimo articolo 17-bis istituisce analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   andrebbe considerata la previsione di un'unica commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, del provvedimento avente rilievo nazionale, presso il Dipartimento della funzione pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di un'ulteriore riflessione sulla disposizione di cui all'articolo 17 in relazione alle disposizioni vigenti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
  esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   all'articolo 1, i commi 4 e 5 intervengono sul testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, modificando l'ambito oggettivo in base al quale calcolare il corrispettivo dell'atto di cessione volontaria e l'indennità aggiuntiva, non più rapportato, nel primo caso, o riferita, nel secondo caso, all'ipotesi di un'area «coltivata direttamente» dal proprietario ma «coltivata o condotta» dallo stesso;
   la modifica introdotta prevederebbe un beneficio senza che ricorra la particolare condizione fattuale che la norma vigente ritiene rilevante, ossia il fatto che il bene oggetto di esproprio sia direttamente coltivato dal soggetto, che, per effetto del provvedimento ablativo, non potrà trarne più risorse;
   andrebbe comunque chiarita l'effettiva portata del nuovo ambito di applicazione della norma specificando cosa si intenda per conduzione del fondo;
   l'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sulla attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001) relative ai termini di decadenza dai benefici fiscali per la formazione e l'arrotondamento di proprietà coltivatrice nel caso di trasferimento della proprietà acquistata con agevolazioni, disponendo che le suddette norme si applichino agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del provvedimento di riforma, e non più, come è previsto attualmente, agli atti di acquisto posti in essere cinque anni prima l'entrata in vigore della normativa di riforma;
   andrebbe attentamente considerata tale disposizione che finirebbe per beneficiare coloro che, avendo acquistato un fondo rustico nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, fruendo dei relativi benefici fiscali e creditizi, lo abbiano rivenduto senza attendere il decorso dei dieci anni prescritti;
   l'articolo 42, inserendo il comma 3-ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dispone la non applicabilità dell'obbligo relativo all'attestazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo gratuito, alle donazione e ai patti di famiglia, creando non solo problemi di coordinamento con la disposizione
di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che prevede l'obbligo di attestazione energetica anche per gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, ma anche con le finalità della direttiva 2010/31/UE;
   l'articolo 52 restringe il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo;
    in particolare si estende l'attuale forma di sanatoria che consente di evitare l'applicazione della sanzione anche alle imprese agricole che violino norme in materia agroalimentare punite più gravemente e non solo con la sanzione amministrativa pecuniaria;
   andrebbe attentamente valutata l'opportunità dell'ampliamento della sanatoria;
   l'articolo 53 modifica le disposizioni di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e segnatamente quelle in materia di sospensione e revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo, apportando un sostanziale alleggerimento della previgente disciplina sanzionatoria;
   si prevede infatti la sospensione, in luogo dell'attuale revoca, dell'autorizzazione in caso di gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione; viene altresì ridotta, da 9 a 6 mesi, la durata massima della sospensione, al termine della quale non dovrà più comprovarsi l'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate, bensì la semplice adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti; non sono più previste la revoca o la sospensione dell'autorizzazione su proposta delle Regioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti dall'articolo 3, comma 4; risulta espunto, infine, il termine minimo (tre anni) prima del cui decorso l'organismo di controllo che abbia subito la revoca dell'autorizzazione non può presentare richiesta per conseguirne una nuova,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   1) all'articolo 42, si sopprima la previsione dell'inserimento del comma 3 ter.1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, commi 4 e 5, si valuti l'effettiva opportunità delle modifiche ivi introdotte;
   b) all'articolo 26, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità della disposizione introdotta;
   c) all'articolo 52, valuti la Commissione di merito l'opportunità della soppressione del riferimento alla sola sanzione amministrativa pecuniaria quale presupposto per l'accesso alla speciale forma di sanatoria di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014;
   d) all'articolo 53, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di modificare in senso meno restrittivo la disciplina in materia di sospensione e di revoca dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di controllo.