Commissioni Riunite (VII e IX)
VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Commissioni Riunite (VII e IX)
Comm. riunite 0709
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette fake news). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 8
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) ... 11
Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI.
La seduta comincia alle 14.25.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette fake news).
C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).
Le Commissioni proseguono l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.
Alessandro MORELLI, presidente, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato, che è in distribuzione.
Avverte altresì che le relatrici Ciampi, per la VII Commissione, e Paita, per la IX Commissione, propongono di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato).
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), nel ribadire la contrarietà culturale e concettuale del suo gruppo alla costituzione di una commissione di inchiesta sul fenomeno dell'informazione distorta, sottolinea come il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto rafforzi le perplessità già sollevate circa l'adeguatezza dello strumento e gli obiettivi attribuiti a tale commissione. Più in generale, stigmatizza il venir meno, da parte della maggioranza, dell'indirizzo di garanzia, contenuto nelle proposte originarie della maggioranza stessa, che valorizzava anche il ruolo delle opposizioni, a cominciare dall'attribuzione a quest'ultime della presidenza della Commissione. Ribadisce quindi il voto contrario della Lega sull'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dei lavori.
Luigi CASCIELLO (FI) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto al testo proposto come testo base, che, a suo avviso, non contiene alcun tentativo di soluzione alle problematiche rappresentate dalla sua parte politica nelle riunioni del comitato ristretto e durante le audizioni informali: un testo che, conferendo poteri così forti alla Commissione e assegnandole un campo di inchiesta così ampio, costituisce un attacco alla libertà di espressione e di stampa, già soggetta nel nostro Paese a forti limitazioni. Ritiene che, per scongiurare questo rischio, basterebbe prevedere l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta delle testate giornalistiche iscritte al registro nazionale della stampa, essendo inaccettabile che tali testate possano essere assoggettate a un organo politico dotato di poteri così forti, perché ciò equivarrebbe a consentire controlli politici sull'informazione e a limitare la libertà di quest'ultima.
Nel preannunciare la presentazione di emendamenti al testo base, ricorda che per i giornalisti già esiste la responsabilità penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, peraltro attualmente all'esame della Corte costituzionale per presunti vizi di legittimità, e che l'ordine dei giornalisti ha approvato nel 2016 il «Testo unico dei doveri del giornalista», che prevede specifiche sanzioni. Dopo aver espresso particolare contrarietà sui contenuti dell'articolo 2, comma 1, lettera i), conclude dichiarandosi sorpreso per il fatto che la maggioranza possa con tanta leggerezza proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta dotata di poteri così evidentemente limitativi della libertà di stampa.
Federico MOLLICONE (FDI), associandosi alle considerazioni critiche dei deputati Capitanio e Casciello, rileva nel testo proposto dalle relatrici come testo base una non congruenza tra la finalità per la quale si istituisce la Commissione d'inchiesta, che è quella di contrastare la diffusione delle notizie false e della disinformazione, e il ruolo e i poteri che le sono assegnati, che sono davvero molto incisivi, essendo gli stessi poteri della magistratura. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a mitigare nel provvedimento quella che, a suo avviso, è un'impostazione troppo giurisdizionalista.
Paolo LATTANZIO (M5S), premettendo di non ravvisare nel testo alcun attacco alla libertà di stampa, evidenzia che non c’è l'intenzione, da parte della maggioranza, di condurre inchieste sull'informazione, ma solo di indagare sulla veridicità delle notizie e sui fenomeni di diffusione di notizie false. Sottolinea, ad esempio, come nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 la divulgazione di notizie non vere, che addirittura smentivano verità scientifiche riconosciute, abbia prodotto effetti pericolosi con grave pregiudizio della sicurezza sanitaria. Rivendica che la maggioranza è sensibile al tema della libertà d'informazione giornalistica, come dimostrano la proposta di legge del senatore Di Nicola per l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto della «querela temeraria», in corso di approvazione al Senato, e l'impegno del sottosegretario Martella in favore della tutela dei giornalisti e di una stampa libera e pluralista. Dopo aver ricordato che anche negli Stati esiste un'analoga Commissione parlamentare sul fenomeno della post-verità, assicura che le disposizioni del testo non sono finalizzate a limitare l'informazione, ma a cercare le soluzioni per fare in modo che sia esercitata nel modo migliore. Con riferimento alla lettera i) dell'articolo 2, comma 1, sottolinea come il testo presti attenzione anche alla prevenzione, nel senso che si preoccupa di cercare il modo di formare nell'opinione pubblica una capacità di resilienza rispetto alle notizie false e di analisi critica delle notizie.
Federica ZANELLA (FI), nel preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti al testo unificato, segnala in particolare come i compiti attribuiti alla Commissione sembrano del tutto non considerare quanto emerso in molte delle audizioni svolte, segnatamente quella dei rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza, che hanno richiamato l'attenzione sull'impossibilità di fatto che la Commissione acquisisca elementi utili sul fenomeno dell'attività di disinformazione imputabili a gruppi organizzati sostenuti da Stati esteri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo in esame. Al riguardo ritiene che le audizioni svolte dovrebbero essere utilizzate al fine di concepire uno strumento effettivamente utile agli obiettivi che ci si propone di realizzare.
Raffaella PAITA (IV) osserva come il dibattito in corso sia, a suo giudizio, viziato, in partenza dalla distanza delle posizioni dei diversi gruppi parlamentari, alcuni dei quali hanno manifestato una netta perplessità circa l'istituzione della commissione di inchiesta. Nel giudicare legittime tutte le posizioni politiche espresse in questa sede, ritiene in ogni caso opportuno lavorare con spirito costruttivo al fine di migliorare il testo unificato in esame. Preannuncia che i relatori lavoreranno con estrema onestà intellettuale per superare alcune delle criticità evidenziate con l'obiettivo di consentire l'istituzione della Commissione d'inchiesta in tempi ragionevoli. Al riguardo, pur sottolineando la difficoltà di giungere all'elaborazione di un testo condiviso da tutti nel suo complesso, ritiene che le commissioni possano svolgere un lavoro serio ed approfondito nell'ambito dell'esame degli emendamenti.
Luigi CASCIELLO (FI) ribadisce la propria contrarietà al testo proposto come testo base, in cui ravvisa una grave minaccia per la libertà di informazione, di cui la maggioranza dovrà prendersi la responsabilità. Rispondendo al deputato Lattanzio, ricorda che per fenomeni come quello da lui citato – ossia la diffusione di notizie false in materia di comportamenti di profilassi sanitaria – già esistono rimedi nell'ordinamento: c’è il reato di procurato allarme e sono previste sanzioni per gli editori che diffondono informazioni non veritiere. Conclude rimarcando che non spetta alla politica giudicare cosa è informazione veritiera e cosa non lo è.
Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto.
Le Commissioni approvano la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).
Alessandro MORELLI, presidente, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, svoltasi nella giornata di ieri si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì 13 luglio.
Ricorda, altresì, che le Commissioni, nel corso della prossima settimana, dovranno esaminare gli emendamenti, acquisire il parere delle Commissioni in sede consultiva e conferire il mandato alle relatrici. Il provvedimento è infatti atteso in Assemblea a partire da lunedì 20 luglio.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO
Proposte di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, fuorvianti oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate «attività di disinformazione», anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;
b) verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a gruppi organizzati, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
c) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
d) verificare se esistano correlazioni tra l'attività di disinformazione e i discorsi di odio, ossia discorsi di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale;
e) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nell'ambito del sistema dell'informazione e della comunicazione, nonché della loro potenziale pervasività nella vita quotidiana dei cittadini, con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;
f) verificare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di repressione delle attività di disinformazione;
g) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme;
h) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei media e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;
i) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;
l) valutare l'opportunità di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte al fine di una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali.
Art. 3.
(Durata della Commissione)
1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 4.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 5.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 siano coperti da segreto.
7. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 7.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 6 e 8.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 8.
(Organizzazione dei lavori)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on line e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può valersi.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.
8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.