II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Mercoledì 8 luglio 2020

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 21

ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore) ... 22

II Commissione - Resoconto di mercoledì 8 luglio 2020

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 luglio 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che ieri è stata anticipata via mail la relazione illustrativa che la relatrice si accinge a svolgere, in considerazione del fatto che il parere dovrà essere reso dalla Commissione nella seduta in corso visto che la Commissione competente in sede referente attende il parere per procedere, alle 15.30 di oggi, alla deliberazione sul mandato al relatore.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2554, di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19». Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge. Constava di 4 articoli, dopo la lettura al Senato consta di 5 articoli.
  Osserva che l'articolo 1 al comma 1 dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020. Per quanto concerne la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata dai commi 2 e 3, quanto a decorrenza, al 3 giugno 2020. La medesima scansione temporale è determinata – dal comma 4 – per gli spostamenti da e per l'estero. Il comma 5 dispone che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti, non siano soggetti ad alcuna limitazione. Il comma 6 ha per oggetto la quarantena dell'ammalato, il quale deve permanere nella propria abitazione o dimora, se sottoposto, in quanto positivo al virus Covid-19, alla misura di quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria. Il comma 7, modificato dal Senato, impone l'applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19). Il comma 8 stabilisce un divieto di assembramento per le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 9 attribuisce al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, pari ad almeno un metro. Il comma 10 dispone che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il comma 11 prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose rispettive. Il comma 12 abilita i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, a stabilire termini di efficacia diversificati, ove dispongano in merito a: la quarantena precauzionale (di cui al comma 7); la partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni ecc. (comma 8) o a riunioni (comma 10) o a funzioni religiose (comma 11). Il comma 13, modificato dal Senato, demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. Il comma 14 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, che non assicuri adeguati livelli di protezione, il comma 15 dispone la sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Il comma 16 demanda alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di DPCM.
  Rammenta che l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, modifica i poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, disponendo che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto.
  Sottolinea che l'articolo 2, che investe l'ambito di competenza della Commissione Giustizia, introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.
  Ricorda che l'articolo 3 al comma 1 prevede che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Il comma 2 prevede che le disposizioni del decreto-legge si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia in particolare che il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 35 del 2020) nei casi di violazione delle misure previste dal decreto-legge in esame, ovvero delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro. Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. A proposito della sanzione amministrativa pecuniaria rammento che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2020 il massimo edittale della sanzione è stato ridotto da 3.000 a 1.000 euro. Essendo mobile il rinvio all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2020 contenuto nel comma 1 dell'articolo in commento, è evidente che il nuovo limite massimo di 1.000 euro si applica anche all'illecito amministrativo qui in esame. Si pone peraltro – sia con riguardo all'illecito di cui all'articolo 4, comma, 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, sia in relazione all'illecito di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020 – il problema di determinare se il nuovo e più favorevole limite edittale debba trovare applicazione anche con riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Il nuovo limite sembrerebbe dover trovare applicazione alla luce del recente riconoscimento, nella giurisprudenza costituzionale, della operatività, in rapporto alle sanzioni amministrative punitive, del principio di retroattività della lex mitior, fondato sugli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 Cedu (Corte cost., sent. n. 63/2019). È opportuno, ancora, ricordare che, il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 esclude che la violazione delle misure di contenimento ivi previste comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale. Non trova quindi applicazione la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (precedentemente prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020). Sempre con riguardo alla clausola di sussidiarietà rilevo come trovi quindi conferma che anche l'illecito amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, al pari di quello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 650 del codice penale mentre, al contrario, rimane assorbito in altra eventuale figura di reato integrata con il medesimo fatto (ad es., i delitti di lesioni personali, omicidio o epidemia).
  Ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Inoltre, prevede ancora il comma 2 che: all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
   Sottolinea che il comma 2-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, invece alle Regioni, alle Province e ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
  Precisa che ai sensi del comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 c.p.) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265», cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19). Su tale comma 3 insiste modifica di drafting apportata dal Senato, volta ad una più precisa formulazione del dettato della disposizione.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per precisare che il suo gruppo prende atto del continuo giungere in Commissione Giustizia di provvedimenti per i quali la stessa, a causa dell'esiguità dei tempi a disposizione, non è posta nelle condizioni di svolgere l'esame. Sottolineando che, a causa dei tempi stretti riservati all'esame di tali provvedimenti, non viene garantita alle forze di opposizione la possibilità di esaminare nel merito tali provvedimenti, si limita ad esprimere una censura circa il metodo con il quale la Commissione è costretta a procedere nel proprio lavoro. Ricorda quindi che la presidenza svolge un ruolo di garanzia e manifesta la propria perplessità circa i tempi di esame che, più che compressi, definisce «inesistenti».

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi a nome del suo gruppo alle considerazioni della collega Bartolozzi, sottolinea come la Commissione abbia utilizzato gran parte del tempo a disposizione delle scorse settimane per discutere delle proposte di legge, come quelle in materia di omofobia, che trattano di questioni, seppur importanti, di principio, senza aver invece riservato il giusto spazio ad un provvedimento che riguarda l'emergenza da Coronavirus. Evidenzia, inoltre, che, per i continui slittamenti dei lavori dell'Assemblea a causa della apposizione della questione di fiducia sul cosiddetto decreto-legge «Rilancio», la Commissione non si è riunita nella giornata di ieri. Ritiene che tale modus operandi sia confusionario e che non consenta alla Commissione di svolgere la propria attività. Sottolineando come a suo avviso sia inutile intervenire sul merito di un provvedimento che sarà destinato ad essere approvato in Assemblea verosimilmente attraverso l'ennesimo ricorso al voto di fiducia, auspica che cessi la produzione continua da parte del Governo di atti normativi confusi per il cui esame il Parlamento è costretto forzare i propri tempi.

  Roberto TURRI (LEGA) sottolinea come sia inutile intervenire sul merito di un provvedimento il cui esame, come precisato all'inizio della seduta dalla presidente, deve essere svolto in pochi minuti. Nell'evidenziare quindi che non viene data alle opposizioni la possibilità di esaminare il provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Ritenendo che il modus operandi adottato dalla Commissione non sia corretto, auspica che per il futuro si possa adottare un metodo di lavoro differente.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 luglio 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1 luglio 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che è stata trasmessa a tutti i membri della Commissione la proposta di parere predisposta dal relatore (vedi allegato) al fine di consentire la presentazione di rilievi e osservazioni, che allo stato non risultano pervenuti. Ricorda altresì che nella seduta odierna la Commissione dovrà deliberare sulla proposta di parere, considerato che il rappresentante del Governo aveva dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine fissato del 27 giugno, e comunque entro il 9 luglio.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul provvedimento, già anticipata per le vie brevi ai Commissari. Nel prendere atto che non sono pervenute osservazioni su tale proposta, auspica che la stessa possa essere approvata con una ampia maggioranza. Sottolinea di essersi confrontato in merito al provvedimento anche con gli uffici legislativi del Ministero della Giustizia. Ritiene comunque che, non essendo pervenute osservazioni, la stessa sia matura per essere posta in votazione anche nella seduta odierna.

  Lucia ANNIBALI (IV) chiede se sia possibile rinviare la conclusione dell'esame del provvedimento alla prossima seduta, avendole il collega Ferri manifestato la intenzione di intervenire sullo stesso.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, ritiene che la proposta di parere da lui presentata possa essere posta in votazione anche nella giornata di domani.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, sottolineando che la Commissione ha ancora a disposizione del tempo per esaminare il provvedimento e preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo ad attendere che la stessa si esprima nella giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.55 e dalle 20.45 alle 20.50.

II Commissione - mercoledì 8 luglio 2020

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato «decreto»;
   rilevato che:
    il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorando indubbiamente notevolmente l'articolato complessivo;
    appaiono comunque opportune alcune modifiche al decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;
   evidenziato che:
    l'articolo 6 del codice interviene di materia di prededucibilità dei crediti, fissando alle lettere b) e c) del comma 1 il limite del 75 per cento per la prededucibilità dei crediti professionali sorti, rispettivamente, in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda: tale limite rischia di penalizzare eccessivamente i professionisti coinvolti nelle procedure, e di compromettere le possibilità di recupero delle imprese in crisi;
    il medesimo articolo 6 del codice, al comma 3, prevede che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI: tale misura rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile;
    al fine di meglio bilanciare le esigenze di speditezza con la necessità che le procedure di composizione non vengano turbate da azioni individuali, appare opportuno prevedere la possibilità di una proroga della durata complessiva delle misure protettive di cui all'articolo 8 del codice della crisi di ulteriori massimi 6 mesi, nella sola ipotesi che il tribunale accerti un allungamento dei tempi dovuto a causa non imputabile al debitore;
    l'articolo 15 del codice ha posto in capo ai creditori pubblici qualificati l'obbligo di segnalare le esposizioni debitorie di importo rilevante, definendone criteri e modalità: tale segnalazione rischia in taluni casi di trasformarsi in un impedimento con gravi conseguenze per le attività delle imprese;
    appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura
della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
    l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1o settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;
    appare opportuno intervenire all'articolo 41 del codice, che definisce il procedimento della liquidazione giudiziale, introducendo un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore: tale integrazione consentirebbe di imporre una tempistica coerente con l'intento acceleratorio e improntato a particolare celerità delle procedure, senza tuttavia ledere i diritti di difesa;
    l'articolo 44 interviene in materia di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione fissando, al comma 1, i contenuti e i tempi del decreto pronunciato dal tribunale su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata: la disposizione andrebbe opportunamente modificata per consentire un adeguato orizzonte temporale finalizzato alla verifica della fattibilità e alla raccolta della documentazione per la presentazione di una domanda di concordato o di ristrutturazione;
    la legge 19 ottobre 2017, n. 155, che reca la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha limitato al piano del consumatore la possibilità per l'organismo di composizione della crisi di valutare la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore: appare opportuno intervenire in maniera coerente con tale disposizione anche sulle previsioni del concordato minore di cui agli articoli 76 e 80 del codice;
    il comma 3 dell'articolo 84 del codice stabilisce che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta’ della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. Tale disciplina andrebbe opportunamente integrata al fine di facilitare l'accesso al concordato in continuità, introducendo una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, e di trasformare in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;
    il medesimo articolo 84, al comma 4, stabilisce che nel concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario: appare opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia l'entità rispetto alla quale viene computato l'incremento del 10 per cento;
    l'articolo 97 del codice detta le disposizioni relative ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le
parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo: tale disposizione andrebbe opportunamente integrata al fine di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;
    appare opportuno facilitare e incentivare i finanziamenti delle imprese in crisi, inserendo nel codice una previsione normativa che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;
    l'articolo 213 del codice, che disciplina il programma di liquidazione, stabilisce, al comma 5, il termine massimo entro il quale deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti nonché il limite massimo entro cui deve avvenire il completamento della liquidazione: appare opportuno intervenire su tale limite allo scopo di ridurre la durata delle procedure di ristrutturazione e insolvenza;
    con riguardo alle funzioni delle autorità amministrative di vigilanza, di cui all'articolo 316 del codice, appare opportuno intervenire per garantire la coerenza delle misure, stabilendo che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;
    l'articolo 356 del codice della crisi ha previsto l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, sulla base dei requisiti fissati dal comma 1 dell'articolo 358, tra i quali l'iscrizione agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro: appare opportuno istituire una sezione speciale, al fine di consentire che partecipino alla procedura di composizione della crisi in qualità di componenti designati dall'imprenditore anche esperti della materia non necessariamente iscritti agli albi, che abbiano tuttavia una competenza professionale tale da renderli particolarmente interessanti e utili per il debitore;
    al fine di evitare di scoraggiare importanti operazioni di subentro di imprese in decozione, appare opportuno modificare l'articolo 368 del codice, che reca misure di coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 6 del codice, valuti il Governo l'opportunità di escludere il limite del 75 per cento per la prededucibilità dei crediti professionali previsto dalle lettere b) e c) del comma 1;
   b) all'articolo 6 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;
   c) all'articolo 8 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità di una proroga della durata complessiva delle misure protettive, attualmente fissata in dodici mesi, di ulteriori massimi 6 mesi, nella sola ipotesi che il
tribunale accerti un allungamento dei tempi dovuto a causa non imputabile al debitore;
   d) all'articolo 15 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   e) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
   f) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1o settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
   g) all'articolo 41 del codice, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;
   h) all'articolo 44 del codice, valuti il Governo l'opportunità di aumentare i termini previsti dalla lettera a) del comma 1, rispettivamente, da 30 a 60 e da 60 a 90 giorni, eventualmente rinnovabili dal giudice per altri 90 giorni;
   i) agli articoli 76 e 80 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la valutazione da parte dell'organismo di composizione della crisi circa la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore, al fine di garantire la coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega, che ha limitato tale valutazione al piano del consumatore;
   j) all'articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;
   k) al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;
   l) all'articolo 97 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;
   m) alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l'opportunità
di introdurre il nuovo articolo 102- bis, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;
   n) all'articolo 213 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell'attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;
   o) all'articolo 316 del codice, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;
   p) all'articolo 356 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 358;
   q) all'articolo 368 del codice, valuti il Governo l'opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990.