V Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
Commissione V (Bilancio)
Comm. V
TESTO AGGIORNATO AL 7 LUGLIO 2020
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. C. 687 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) ... 47
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 48
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio) ... 62
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 68
ALLEGATO 2 (Proposta dei Relatori di riformulazione dell'articolo 119) ... 79
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 10.25.
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
C. 687 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Teresa MANZO
(M5S), relatrice, avverte che la proposta di legge in esame, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, su iniziativa del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Osserva altresì che alla copertura degli oneri derivanti dal testo l'articolo 3 provvede nei limiti delle risorse rivenienti da una serie di abrogazioni nonché delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia». In mancanza tuttavia di una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge, per la cui dettagliata illustrazione rinvia alla documentazione curata dagli uffici, ritiene necessario richiedere la predisposizione di una apposita relazione tecnica, che, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, dovrebbe essere trasmessa entro 10 giorni. Al riguardo, considera però opportuno acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.
La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.
La seduta comincia alle 10.30.
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2020.
Claudio BORGHI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che, sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 giugno, in considerazione dell'andamento dei lavori e dell'esigenza di concludere l'esame del provvedimento entro la sera della giornata odierna, gli interventi per dichiarazioni di voto su ciascun emendamento sarebbero stati di regola contenuti nel limite di un intervento per gruppo per non più di tre minuti.
Considerato tuttavia l'andamento dei lavori, rammenta che nella giornata di ieri si è svolta una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale si è definita una diversa organizzazione dei tempi di esame del provvedimento, che consenta di assicurare la conclusione dell'esame per la giornata di domani alle ore 20, anziché per la giornata di oggi, come precedentemente stabilito.
Precisa che, al fine di assicurare un ordinato prosieguo dei lavori, sono stati quindi assegnati a ciascun gruppo tempi per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti, da utilizzare per uno o più interventi per dichiarazioni di voto.
In tale quadro, nella riunione dell'Ufficio di presidenza sono state considerate diverse ipotesi di organizzazione dei lavori, dal contenimento degli interventi per dichiarazioni di voto a non più di un intervento per gruppo per non più di un minuto, al di là dei singoli interventi su emendamenti. Alla fine si è ritenuto più funzionale allo svolgimento dei lavori la possibilità di destinare a ciascun gruppo parte del tempo disponibile, evidenziando come tale proposta sia stata accolta da tutti i gruppi a esclusione del gruppo Fratelli d'Italia.
Pertanto, considerato che i lavori della Commissione si articoleranno nella giornata di oggi e in quella di domani e che il tempo a disposizione è di circa 9 ore per ciascuna giornata di lavori, fa presente che il tempo complessivamente disponibile è pari a 18 ore circa, nel corso delle quali si dovrà procedere non solo alle dichiarazioni di voto, ma anche alla lettura dei pareri dei relatori sugli emendamenti, agli interventi del Governo, agli interventi sull'ordine dei lavori e a interventi similari, cui saranno destinati 30 minuti, nonché alle operazioni materiali di voto.
Ritiene pertanto che il tempo da dedicare alle dichiarazioni di voto possa essere pari a circa 14 ore, che potrebbe essere destinato per due terzi ai gruppi di minoranza e per un terzo ai gruppi di maggioranza. All'interno dei tempi così ripartiti, il tempo verrebbe ulteriormente suddiviso per metà in base alla consistenza numerica di ciascun gruppo e per la restante metà in quota fissa.
Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che il contingentamento dei tempi proposto dal presidente rappresenti una scelta scellerata, che sostanzialmente impedisce al gruppo Fratelli d'Italia di discutere sulle tante questioni di merito sollevate dal provvedimento, che, peraltro, comportano lo stanziamento di ingenti risorse. Chiedendosi quali siano i presupposti normativi sulla base dei quali si è disposta tale organizzazione dei lavori, osserva che il tempo a disposizione della maggioranza appare eccessivo rispetto a quello previsto per i gruppi di opposizione, alla luce del comportamento sin qui tenuto dai gruppi nel corso della discussione. Ritiene, peraltro, che dietro tale decisione vi sia un atteggiamento ipocrita, considerato che appare molto probabile, alla luce dell'andamento dei lavori finora registrato, un ulteriore slittamento della conclusione dell’iter alla giornata di venerdì. Fa notare che in quel caso la volontà di impedire all'opposizione di discutere sul merito apparirebbe ancora più palese e più grave.
Claudio BORGHI, presidente, assumendosi in pieno la responsabilità dell'organizzazione dei lavori testé comunicata, fa notare che non vi è alcuna volontà di impedire il confronto tra i gruppi. Non potendosi tantomeno affermare che dietro a tale scelta vi siano state sue valutazioni politiche, fa notare che, in qualità di presidente, non può non tener conto della tempistica per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che impone, di conseguenza, di organizzare adeguatamente i tempi di esame. Ricorda che le norme regolamentari, nonché la prassi prevalente, consolidatasi nel tempo – supportata da numerose circolari del Presidente della Camera – attribuiscono al presidente ampia discrezionalità nell'organizzazione dei lavori in Commissione, proprio in vista del rispetto del calendario dell'Assemblea, evidenziando, peraltro, che, nel caso di specie, la sua scelta è stata comunque condivisa nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da un'amplissima maggioranza. Osservato che tale organizzazione dei tempi prevede di destinare maggiore spazio ai gruppi di opposizione, precisa, in ogni caso, che non è certo possibile escludere a priori taluni gruppi – anche se di maggioranza e quindi potenzialmente meno interessati a intervenire – dovendosi prevedere, per ogni gruppo, una certa percentuale del tempo disponibile per gli interventi, nel rispetto di determinati e ben definiti criteri di ripartizione. Rileva infine che, laddove fosse necessario disporre di un ulteriore margine temporale per la conclusione dell’iter, sarebbe comunque possibile aggiornare tale organizzazione dei lavori nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, eventualmente riconvocandolo.
Paolo TRANCASSINI (FDI) si chiede se, nel caso di un ulteriore slittamento della conclusione dell’iter, sarà possibile per il suo gruppo intervenire anche su emendamenti già esaminati, sui quali sia stato magari impedito il dibattito in ragione del contingentamento testé annunciato.
Claudio BORGHI, presidente, evidenziando che un eventuale aggiornamento delle modalità di prosecuzione dell’iter riguarderebbe solamente le proposte emendative rimaste da esaminare, ribadisce, rivolgendosi al deputato Trancassini, che la scelta assunta dal presidente è stata condivisa da tutti i gruppi, tranne quello di Fratelli d'Italia.
Leonardo DONNO (M5S) si chiede se nel contingentamento testé comunicato sia stata prevista una quota di tempo per gli interventi sull'ordine dei lavori e se la discussione che si sta svolgendo in questo frangente rientri nell'ambito di quella quota (Commenti del Gruppo di Fratelli d'Italia).
Claudio BORGHI, presidente, in risposta al deputato Donno, osserva che, per gli interventi sull'ordine dei lavori, sono stati previsti trenta minuti. Ritiene in ogni caso non sia opportuno far rientrare da subito – come interventi sull'ordine dei lavori da sottrarre alla quota prevista – quelli svolti in questo inizio di seduta.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede al presidente se il ritardo, imputabile alla maggioranza e al Governo, con cui sono iniziati i lavori nella giornata odierna, sarà considerato ai fini del computo complessivo.
Claudio BORGHI, presidente, fa notare che non si è ancora entrati in una fase di contingentamento.
Fabio RAMPELLI (FDI) ritiene che il presidente, interpretando correttamente il suo ruolo, debba garantire una positiva dialettica fra maggioranza e opposizione, evitando di essere complice di decisioni che rischiano di ledere i diritti delle minoranze e di impedire totalmente la discussione di un provvedimento molto complesso. Ritiene dunque che la decisione assunta dal presidente sia inaccettabile e contraria alle norme regolamentari, osservando che la maggioranza dovrebbe piuttosto assumersi la responsabilità di gestire politicamente tale confronto, ad esempio mostrando un'apertura al dialogo con l'opposizione.
Claudio BORGHI, presidente, ritiene di aver interpretato correttamente il proprio ruolo di presidente, nel rispetto delle norme regolamentari e della prassi prevalente, facendo notare che lo stesso articolo 79, comma 1, del Regolamento della Camera riconosce al presidente ampia discrezionalità nell'organizzazione dei lavori, nel rispetto di principi di economia procedurale. Ribadisce che la sua scelta è stata condivisa da un'ampia maggioranza – superiore ai tre quarti dei componenti della Camera – dei gruppi presenti nell'Ufficio di presidenza della Commissione, ad eccezione del solo gruppo Fratelli d'Italia. Dichiara dunque di essersi assunto in pieno la responsabilità di tale decisione, in quanto, come presidente, è chiamato a garantire il rispetto della tempistica per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, non potendo permettere che un solo gruppo blocchi i lavori della Commissione e impedisca di concludere l’iter dell'esame. Ritiene che l'organizzazione dei lavori definita consenta anche una responsabilizzazione dei gruppi, cui spetterà il compito di scegliere su quali argomenti intervenire maggiormente, facendo notare, in conclusione, che resta ferma la facoltà di investire il Presidente della Camera nel caso in cui si ritenesse opportuno sollevare eventuali obiezioni.
Avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 103.
Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che la Commissione esamini le proposte emendative all'articolo 1 rimaste accantonate, come richiesto dal gruppo Lega.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, come deciso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà all'esame degli articoli in sequenza.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 103.11, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Meloni 103.106 e Gelmini 103.115, dichiara di ritenere necessario sopprimere l'articolo 103 del decreto-legge in esame, che, proponendo la sanatoria dei lavoratori immigrati irregolari, non è idoneo a raggiungere l'obiettivo del contrasto al lavoro nero e costituisce uno sgarbo nei confronti delle opposizioni.
Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 103.106, di cui è cofirmatario, ritiene necessaria la soppressione dell'articolo 103 sia perché la disciplina di emersione non è idonea a contrastare il lavoro nero in agricoltura, sia perché la maggioranza degli italiani è contraria a una norma siffatta, sia perché la norma è troppo onerosa. A suo avviso, l'unico effetto della disposizione è quello di rilanciare il lavoro degli scafisti.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 103.106, di cui è cofirmataria, ritiene opportuna la soppressione di una disposizione il cui fallimento è certificato dai dati e che non è condivisa neanche dalle associazioni di categoria. Ritiene, inoltre, inammissibile utilizzare l'argomento dell'immigrazione per ricucire i rapporti all'interno della maggioranza.
Fabio RAMPELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 103.106, di cui è cofirmatario, ritiene che per combattere la povertà in Africa non sia opportuno accogliere le migliaia di suoi abitanti che sbarcano sulle coste italiane, essendo piuttosto preferibile aiutarli a nel loro Paese di provenienza, attraverso gli istituti della cooperazione internazionale e della cooperazione allo sviluppo. Dal momento che provvedimenti come le sanatorie aiutano solo coloro che si arricchiscono con la tratta degli esseri umani, l'approvazione dell'emendamento consentirebbe il ripristino dell'ordine e della legalità.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 103.11, Meloni 103.106 e Gelmini 103.115.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che l'emendamento Boldrini 103.113 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 103.143 e Iezzi 103.17.
Claudio BORGHI, presidente, comunica che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Palazzotto 103.117 e Carla Cantone 103.135. Accoglie, inoltre, la proposta di accantonamento dell'emendamento Cenni 103.1 e avverte che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento Cenni 103.116.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 103.35, 103.38, 103.48, 103.49 e 103.50.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Ceccanti 103.112 e Pagani 103.137 sono stati ritirati dai presentatori.
Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) illustra l'articolo aggiuntivo Benigni 103.06, di cui è cofirmataria, volto a consentire la stabilizzazione del personale delle cooperative di assistenza socio-sanitaria e, confidando nella sensibilità di tutti su tale tema, chiede ai relatori e al Governo di rivedere il parere contrario in precedenza espresso.
Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), in considerazione della analogia di intenti tra l'articolo aggiuntivo Benigni 103.06 e l'emendamento Pastorino 2.31, vertente sulla stabilizzazione dei dipendenti con contratti a tempo determinato, ricorda che su tali proposte la Commissione era in attesa degli esiti dell'approfondimento condotto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Chiede di sapere quali sono gli esiti di tale approfondimento.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, alla luce della richiesta del deputato Lupi, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Benigni 103.06 e Braga 103.012, quest'ultimo vertente sui lavoratori frontalieri.
Claudio BORGHI, presidente, prendendo atto della proposta del relatore Marattin, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Benigni 103.06 e Braga 103.012.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 103.019, di cui è cofirmataria, volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori nell'attuale momento di grave crisi economica.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 103.019.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Martinciglio 103.021 è stato ritirato dai presentatori.
Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Montaruli 103.024, di cui è cofirmataria, volto alla costituzione di un Fondo cui possano accedere le imprese e le famiglie in condizione di mancanza di liquidità, allo scopo di sottrarle al ricatto della criminalità organizzata.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montaruli 103.024.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli ricompresi nel Titolo IV del decreto-legge, a cominciare dall'articolo 104.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei colleghi relatori Misiti e Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bellucci 104.9, Dall'Osso 104.14 e De Toma 104.22, nonché sull'emendamento Ziello 104.4. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 104.17 e Lupi 104.25 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Giannone 104.29 e Ferro 104.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Versace 104.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rampelli 104.010, Lazzarini 104.013 e Panizzut 104.014. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 105, propone l'accantonamento dell'emendamento Fusacchia 105.18, in vista di una sua riformulazione, e propone l'accantonamento degli identici emendamenti D'Alessandro 105.2 e Toccafondi 105.6, in attesa di definire una proposta di riformulazione in un unico testo insieme all'emendamento Rampelli 105.7.
Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede chiarimenti sul contenuto della riformulazione che i relatori intendono proporre con riferimento all'emendamento Rampelli 105.7.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, anticipa che la proposta sarebbe volta ad estendere la fascia di età dei fruitori dei centri estivi finanziati dai comuni, attraverso i finanziamenti previsti dall'articolo 105.
Fabio RAMPELLI (FDI) sottolinea che il suo articolo aggiuntivo 104.010, su cui il relatore ha espresso parere contrario, riguardando il tema delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici, paritari e privati, dovrebbe essere accantonato per analogia con l'emendamento Rampelli 105.7.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, non ritiene di accedere alla proposta del deputato Rampelli, dal momento che le due proposte emendative vertono su argomenti non sovrapponibili.
Fabio RAMPELLI (FDI) ritiene più corretto accantonare tutte le proposte emendative che riguardano le scuole paritarie fino a che non sia presentata formalmente la proposta di riformulazione dei relatori sugli identici emendamenti D'Alessandro 105.2 e Toccafondi 105.6 nonché Rampelli 105.7.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, osserva che per sostenere le scuole paritarie sia più opportuno introdurre un'erogazione diretta agli istituti piuttosto che la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento delle rette, come proposto dall'articolo aggiuntivo Rampelli 104.010.
Fabio RAMPELLI (FDI) insiste nella richiesta di accantonare tutte le proposte emendative relative alla scuola paritaria fino alla presentazione formale da parte dei relatori delle proposte di riformulazione in materia.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, confermando il diverso orientamento dei relatori sulla scelta delle forme di sostegno alle scuole paritarie, non ritiene di poter accedere alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Rampelli e riprende l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 105, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Emanuela Rossini 105.22 ed esprimendo parere contrario sugli emendamenti Comaroli 105.3 e Lupi 105.25, nonché sugli identici articoli aggiuntivi De Toma 105.01, Bellucci 105.014, Versace 105.020 e Bellucci 105.023. Esprime parere contrario anche sugli articoli aggiuntivi Flati 105.033, Brambilla 105.046, sugli identici articoli aggiunti Zardini 105.07, Tabacci 105.08, Rizzetto 105.021, Piastra 105.040 e Osnato 105.045, sugli articoli aggiuntivi Nevi 105.042 e Siani 105.09. Esprime, quindi, parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli articoli aggiuntivi Annibali 105.028 e Mancini 105.025 (vedi allegato 1). Infine, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Locatelli 105.029 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sportiello 105.037. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 106, propone l'accantonamento dell'emendamento Pella 106.19, in vista di una sua riformulazione, nonché l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Baldino 106.028, in vista di una sua riformulazione, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 106.040. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 109, esprime parere contrario sull'emendamento Lepri 109.29. All'articolo 110, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1. All'articolo 111, esprime parere contrario sull'emendamento Vanessa Cattoi 111.2 e propone di accantonare l'emendamento Prestigiacomo 111.4, per poterne valutare la riformulazione in un unico testo con l'articolo aggiuntivo Trizzino 111.012, ricordando che, come preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, il tema dei finanziamenti alle regioni a statuto ordinario sarà trattato in un prossimo decreto-legge. Esprime, quindi, parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04 e Giacometto 111.014, nonché sull'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Trizzino 111.012, in vista, come detto, di una sua riformulazione in un unico testo insieme all'emendamento Prestigiacomo 114.4. Propone l'accantonamento, ai fini di un'identica riformulazione, degli emendamenti Conte 112.20, Maraia 112.13, De Luca 112.26, degli identici emendamenti Cirielli 112.9 e 112.14, dell'emendamento Lazzarini 112.2, delle identiche proposte emendative Mandelli 112.11 e Zennaro 112.27 nonché degli emendamenti Tartaglione 112.21 e Occhiuto 112.15. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento Guidesi 112.4, in vista di una sua possibile riformulazione, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Benigni 112.24 e Saltamartini 113.1. Propone quindi di accantonare l'esame dell'emendamento De Menech 113.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 113.11, nonché sugli identici emendamenti Fassina 114.6 e Pastorino 114.17. Propone quindi di accantonare l'esame delle identiche proposte emendative Navarra 114.2 e Braga 114.8, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pella 114.07 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pella 114.06. Propone altresì di accantonare l'esame degli articoli aggiuntivi Silvestroni 115.03 e Flati 116.023, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 117.1, Carnevali 117.5 e Mancini 117.6, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Paolo Russo 118.030, Garavaglia 118.024, Mura 118.023 e Pella 118.015, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bellucci 104.9, Dall'Osso 104.14 e De Toma 104.22, nonché gli emendamenti Ziello 104.4, Giannone 104.29 e Ferro 104.8.
Paolo RUSSO (FI), nel sottoscrivere l'emendamento Versace 104.11, ne accetta la riformulazione ed esprime la propria soddisfazione per l'accoglimento di un emendamento che a suo avviso contiene un valore simbolico straordinario e rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Versace 104.11 è stato sottoscritto da tutti i componenti della Commissione dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia.
La Commissione approva l'emendamento Versace 104.11, come riformulato (vedi allegato 1).
Fabio RAMPELLI (FDI), intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo a sua firma 104.010, in materia di detraibilità delle rette scolastiche, dichiara di non comprendere le ragioni che hanno indotto i relatori e i rappresentanti del Governo a esprimere parere contrario su tale proposta emendativa. Evidenzia che l'emendamento in oggetto mira a sostenere le famiglie che hanno pagato delle rette scolastiche, in un'epoca di crisi economica, e che non possono portare in detrazione quanto speso per un servizio non fruito a seguito di una disposizione del Governo che ha impedito, per comprensibili motivi sanitari, alle scuole di compiere il proprio lavoro. Ritiene che attribuire un contributo alle scuole paritarie e non prevedere la possibilità per le famiglie che non hanno usufruito del servizio pagato di ottenere la detrazione fiscale per quanto versato costituisca una grave anomalia e chiede, pertanto, un'ulteriore valutazione della proposta emendativa in esame.
Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo Rampelli 104.010 la maggioranza debba dare un segnale. Chiede pertanto un approfondimento istruttorio da parte dei relatori e del Governo su tale proposta emendativa, anche ai fini di una eventuale riformulazione della stessa, volta a rimodulare la detrazione ivi prevista.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rampelli 104.010, Lazzarini 104.013, Panizzut 104.014, nonché gli emendamenti Comaroli 105.3 e Lupi 105.25. La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi De Toma 105.01, Bellucci 105.014, Versace 105.020 e Bellucci 105.023.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Flati 105.033 è stato ritirato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Brambilla 105.046, nonché le identiche proposte emendative Zardini 105.07, Tabacci 105.08, Rizzetto 105.021, Piastra 105.040 e Osnato 105.045. La Commissione respinge, altresì, l'articolo aggiuntivo Nevi 105.022.
Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Siani 105.09 e, nel precisare che il tema ad esso sotteso è per il Partito Democratico particolarmente importante, lo ritira ai fini della predisposizione di un ordine del giorno in Assemblea.
Mauro DEL BARBA (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Annibali 105.028 e accoglie la riformulazione proposta dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Annibali 105.028 è stato sottoscritto da tutti i componenti della Commissione dei gruppi Forza Italia, MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, nonché dal collega Tabacci.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Annibali 105.028, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mancini 105.025 è stata accettata dai proponenti e che lo stesso è stato sottoscritto da tutti i componenti della Commissione dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mancini 105.025, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Locatelli 105.029.
Vanessa CATTOI (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 106.040, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno. Fa presente che è in corso un confronto interlocutorio tra il Governo e le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo, pertanto auspica che l'ordine del giorno, anche alla luce degli impegni presi sulla questione dalla sottosegretaria Castelli, possa essere accolto.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la disponibilità del Governo all'accoglimento di un ordine del giorno sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 106.040.
Debora SERRACCHIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Lepri 109.29 e lo ritira.
La Commissione approva gli identici emendamenti Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1 (vedi allegato 1). Respinge, quindi, l'emendamento Vanessa Cattoi 111.2.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), sottolineando che nella giornata odierna dovrebbe concludersi un accordo tra le regioni e il Governo per la determinazione di fondi per le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, chiede che sia disposto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 111.016, identico agli articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03 e Benigni 111.05, degli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04 e Giacometto 111.014, nonché dell'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, pur dichiarando di non condividere appieno le ragioni di tale richiesta, manifesta la propria disponibilità ad accantonare l'esame delle proposte emendative citate dal collega Garavaglia.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03, Benigni 111.05 e Garavaglia 111.016, degli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04 e Giacometto 111.014, nonché dell'articolo aggiuntivo Pizzetti 111.02.
Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) chiede alla rappresentante del Governo se le risorse del fondo istituito dall'articolo 112 presso il Ministero dell'interno in favore dei comuni delle province maggiormente colpite dal COVID-19 possano essere impiegate anche per la realizzazione di investimenti. Se così fosse, chiede il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento Benigni 112.24, del quale è cofirmataria. Ritiene infatti che sarebbe opportuno indicare con chiarezza la possibilità di effettuare spese di investimento per evitare problemi applicativi per i sindaci.
La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la possibilità di utilizzare le risorse del fondo per spese di investimento e chiarisce che l'unico requisito richiesto è costituito dalla connessione della spesa con l'emergenza sanitaria da COVID-19. Osserva, quindi, che non è stato volutamente specificato se le spese debbano avere natura corrente o in conto capitale, allo scopo di velocizzare la possibilità di spesa ed evitare che si producano riflessi in materia di monitoraggio e rendicontazione.
La Commissione respinge l'emendamento Benigni 112.24. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 113, la Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 113.1. Approva, quindi, l'emendamento Bazoli 113.11 (vedi allegato 1). Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 114, approva gli identici emendamenti Fassina 114.6 e Pastorino 114.7 (vedi allegato 1). La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Pella 114.07, mentre approva l'articolo aggiuntivo Pella 114.06 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Comaroli 117.1, Carnevali 117.5 e Mancini 117.6 è stata accettata dai proponenti.
La Commissione approva gli identici emendamenti Comaroli 117.1, Carnevali 117.5 e Mancini 117.6, come riformulati (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 118.030 è stata accettata dai proponenti.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 118.030, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 118.024 è stata accettata dai proponenti.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Garavaglia 118.024, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mura 118.023 è stata accettata dai presentatori.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mura 118.023, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pella 118.015 è stata accettata dai presentatori.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pella 118.015, come riformulato (vedi allegato 1).
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala di aver depositato presso la presidenza una nota di precisazione dei riferimenti normativi contenuti nell'emendamento a sua prima firma 13.5, approvato nella seduta del 28 giugno scorso.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.20.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la conclusione della presente seduta è prevista per le 13.30 e che la Commissione riprenderà i suoi lavori alle 16, al termine dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in Assemblea per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
Paolo TRANCASSINI (FDI), in relazione alle limitazioni temporali stabilite dalla presidenza per le dichiarazioni di voto, chiede che venga recuperata l'ora di ritardo con la quale saranno avviati i lavori pomeridiani della Commissione.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, segnala che i relatori intendono chiedere l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 119, 120 e 121, in considerazione dell'intenzione di depositare, nella seduta pomeridiana odierna, proposte di riformulazione di alcune di tali proposte emendative.
Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) chiede in qual modo sarà possibile introdurre modifiche, eventualmente anche per la parte relativa all'entità delle risorse stanziate, alle proposte di riformulazione che verranno presentate dai relatori.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che per le proposte di riformulazione dei relatori non è prevista la presentazione di subemendamenti e che i presentatori degli emendamenti oggetto di riformulazione hanno semplicemente la facoltà di accettare o respingere la proposta di riformulazione.
Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) ritiene che nel corso della discussione delle proposte di riformulazione i deputati potrebbero comunque chiedere l'introduzione di ulteriori modifiche, che sarà facoltà dei relatori recepire o meno.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei colleghi Melilli e Marattin, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Raduzzi 122.7, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ficara 122.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lovecchio 122.6 e Garavaglia 122.14, proponendo l'accantonamento degli emendamenti Garavaglia 122.15 e 122.1. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fassina 122.02 nonché sugli identici emendamenti Benamati 124.12, Mollicone 124.8 e Pastorino 124.11. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gelmini 125.24, Lupi 125.35, Gava 125.2 e Moretto 125.11, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 125.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 125.25 e Lupi 126.28 nonché sugli identici emendamenti Lollobrigida 126.6, Rizzetto 126.13 e Mandelli 126.20. Esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 126.18 e parere favorevole sugli emendamenti Verini 126.12 e Aiello 157.4, a condizione che siano riformulati, nel medesimo testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Manzo 126.4 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gelmini 126.016, Trancassini 126.017 e Alessandro Pagano 126.028. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 126.027 e Acquaroli 128.01. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Plangger 129.02, a condizione che sia riformulato. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Butti 129.05, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 133.07, Incerti 133.01 e Saltamartini 133.08, nonché sugli articoli aggiuntivi Garavaglia 133.010 e 133.011. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 136.09. Esprime parere favorevole sull'emendamento Barelli 137.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 137.4. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Sut 143.1. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zennaro 143.02 e Del Barba 143.08, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Zucconi 146.01 e Currò 148.014. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 148.03, Zucconi 148.08, Garavaglia 148.011 e Occhiuto 148.012. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Fratoianni 148.06, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bitonci 149.04 e 149.05 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Adelizzi 151.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 152.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 154.011 nonché sull'emendamento Trancassini 155.1. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Comaroli 156.013 nonché degli identici articoli aggiuntivi Lupi 156.02, Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015, nonché dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 156.014. Propone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 157.1, in quanto risulterebbe assorbito dall'emendamento Garavaglia 157.6, e propone altresì l'accantonamento dell'emendamento Piera Aiello 157.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Garavaglia 157.6 e Lupi 157.7, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 157.04 nonché sull'emendamento Terzoni 160.1 e sugli articoli aggiuntivi Rachele Silvestri 160.01 e Gabriele Lorenzoni 160.023. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Occhionero 160.027, ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trancassini 162.01. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mancini 163.06, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Mancini 164.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Baldino 164.2, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere l'ultimo periodo (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento dell'emendamento Fassina 164.8 nonché dell'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 164.024. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Paolo Russo 164.021, Zanichelli 167.07 e Giarrizzo 167.01. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grimaldi 175.03, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento degli emendamenti Lupi 176.115 e 176.118. Propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Ungaro 176.18 in vista di una proposta di riformulazione limitatamente al comma 1-bis.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata avanzata richiesta in tal senso da parte dei relatori.
Raphael RADUZZI (M5S) dichiara di ritirare il suo emendamento 122.7 e di sottoscrivere a nome dell'intero suo gruppo l'emendamento Ficara 122.8.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che tutti i componenti del gruppo Forza Italia sottoscrivono l'emendamento Ficara 122.8.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede delucidazioni sulla finalità dell'emendamento Ficara 122.8
Paolo FICARA (M5S), illustrando il suo emendamento 122.8, fa notare che esso mira a estendere anche al locatario o concedente la facoltà di cessione del credito d'imposta, a fronte di uno sconto di pari ammontare del canone da versare.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) fa notare che tale argomento è affrontato anche da alcuni emendamenti del suo gruppo, tra i quali richiama l'emendamento Cestari 121.10.
Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Garavaglia, ritiene opportuno che si svolga un'unica discussione sui diversi emendamenti, tra i quali alcuni presentati dai gruppi di opposizione, che riguardano il medesimo argomento.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Ficara 122.8.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ficara 122.8. Prende atto del ritiro dell'emendamento Lovecchio 122.6 da parte dei presentatori.
La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 122.14.
Stefano FASSINA (LEU) dichiara di ritirare il suo articolo aggiuntivo 122.02.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Benamati 124.12 e Pastorino 124.11 li ritirano.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mollicone 124.8 nonché gli identici emendamenti Gelmini 125.24, Lupi 125.35, Gava 125.2 e Moretto 125.11.
Marialuisa FARO (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 125.17, ringraziando il Governo per l'attenzione mostrata nei confronti della questione relativa ai bed and breakfast a conduzione familiare.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che l'emendamento Faro 125.17, come riformulato, viene sottoscritto dai gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega, PD e Forza Italia.
La Commissione approva l'emendamento Faro 125.17, come riformulato (vedi allegato 1). Indi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mandelli 125.25, Lupi 126.28, gli identici emendamenti Lollobrigida 126.6, Rizzetto 126.13 e Mandelli 126.20, nonché l'emendamento Gelmini 126.18.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la riformulazione in un unico testo degli emendamenti Verini 126.12 e Piera Aiello 157.4, proposta dai relatori, è stata accettata dai firmatari e comunica che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle hanno sottoscritto l'emendamento Verini 126.12, come riformulato.
La Commissione approva gli emendamenti Verini 126.12 e Piera Aiello 157.4, nell'identico testo come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Manzo 126.4 è stato ritirato.
La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Gelmini 126.016, Trancassini 126.017 e Alessandro Pagano 126.028.
Vanessa CATTOI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 126.027, volto a ripristinare la disciplina sul regime forfettario in favore dei lavoratori autonomi, che ha prodotto in passato effetti estremamente positivi e che consentirebbe una riduzione della pressione fiscale in un momento di acuta difficoltà economica per il Paese intero. Esprime pertanto disappunto per il parere contrario su di esso espresso dai relatori e dal Governo.
Leonardo DONNO (M5S), nel sottolineare la prioritaria attenzione che il MoVimento 5 Stelle da sempre dedica al mondo delle piccole e medie imprese e degli artigiani, pur avendo anch'egli presentato una proposta emendativa per l'estensione del regime forfettario, si riserva tuttavia di presentare sulla materia un ordine del giorno in Assemblea, invitando la deputata Vanessa Cattoi a sottoscriverlo insieme.
Vanessa CATTOI (LEGA) accetta l'invito formulato dal deputato Donno per una comune presentazione di un ordine del giorno sull'argomento, ferma restando la necessità a suo avviso di intervenire sulla questione dianzi richiamata con misure estremamente tempestive. In considerazione di ciò, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 126.027.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Acquaroli 128.01.
Claudio BORGHI, presidente, acquisito l'avviso di relatori e del Governo, avverte che l'articolo aggiuntivo Plangger 129.02 rimane accantonato, in attesa che venga perfezionata la riformulazione su di esso preannunciata.
Paolo TRANCASSINI (FDI) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Butti 129.05, di cui è cofirmatario, pur evidenziando, a titolo quasi aneddotico, il tenore a suo parere eccessivamente burocratico della riscrittura proposta da relatori e Governo.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Butti 129.05, come riformulato (vedi allegato 1).
Roberto OCCHIUTO (FI) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cattaneo 133.07, recante un credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra, sul quale in una fase antecedente era sembrato potesse esserci un orientamento positivo da parte del Governo e dei relatori.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, accede alla proposta di accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 137.07, Incerti 133.01 e Saltamartini 133.08.
Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'avviso conforme del Governo, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 137.07, Incerti 133.01 e Saltamartini 133.08 s'intendono pertanto accantonati.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavaglia 133.010.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede un accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 133.011, dal momento che stante la materia trattata esso potrebbe essere più utilmente esaminato assieme alle altre proposte emendative concernenti le misure di sostegno al settore automobilistico.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, accede alla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 133.011.
Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'avviso conforme del Governo, avverte che l'articolo aggiuntivo Garavaglia 133.011 s'intende pertanto accantonato.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, nel confermare il parere favorevole previa riformulazione dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 136.09, osserva che la stessa prevede altresì che l'efficacia delle misure sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto dell'avviso conforme del Governo e dell'accettazione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 136.09 da parte del presentatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 136.09, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Barelli 137.3.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Barelli 137.3, nel testo riformulato (vedi allegato 1), e respinge l'emendamento Trancassini 137.4.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Sut 143.1.
Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'articolo aggiuntivo Zucconi 146.01, concernente la regolamentazione del suolo pubblico per le strutture alberghiere, evidenziando come dalla sua eventuale approvazione non deriverebbero comunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 146.01.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Currò 148.014.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 148.011, sottolineando che la pretesa di prevedere l'applicazione degli indici di affidabilità fiscale in relazione al periodo d'imposta in corso al 2020 appare perlomeno peregrina, tenuto conto della eccezionale situazione determinata dalla pandemia da COVID-19.
La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 148.03, Zucconi 148.08, Garavaglia 148.011 e Occhiuto 148.012.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Fratoianni 148.06.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bitonci 149.04 e 149.05.
Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 152.1.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Schullian 152.1, nel testo riformulato (vedi allegato 1) e respinge l'articolo aggiuntivo Ciaburro 154.011.
Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 155.1, volto a sopprimere l'articolo 155 del provvedimento, che inopinatamente stanzia un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2020 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, a ristoro del presumibile minor gettito introitato per effetto della crisi epidemiologica, laddove sarebbe stato più opportuno a suo avviso intervenire a sostegno del mondo produttivo e imprenditoriale italiano.
Fabio RAMPELLI (FDI) non comprende la ratio del contributo integrativo in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che si ripercuote anche nell'anno 2021, una volta venuti meno gli effetti della sospensione dei versamenti tributari per l'anno corrente.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) auspica perlomeno che il contributo destinato all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione non implichi nuove spese per assunzioni di personale o conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali, che risulterebbero ben poco decorosi in un momento di così grave crisi economica per l'intero Paese.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Trancassini 155.1 e l'articolo aggiuntivo Comaroli 156.013.
Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), illustrando l'articolo aggiuntivo 156.02 a sua prima firma, identico agli articoli aggiuntivi Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015, fa presente che esso è volto ad elevare il tetto entro il quale le famiglie possono detrarre dalle imposte le spese relative alle rette scolastiche delle scuole paritarie. In proposito, segnala di essere disposto a ritirare l'articolo aggiuntivo 156.02 a sua prima firma per presentare un analogo ordine del giorno in Assemblea, qualora il Governo sia disponibile a dare un segnale importate a sostegno della libertà di scelta delle famiglie, nel presupposto che, a suo avviso, la scuola pubblica è costituita dalla scuola statale e dalla scuola paritaria.
Fabio RAMPELLI (FDI), associandosi alle parole dell'onorevole Lupi, ritiene, tuttavia, che permettere alle famiglie di detrarre le spese sostenute per pagare le rette scolastiche delle scuole paritarie le ristorerebbe per un servizio di cui non hanno usufruito.
La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il tema è all'attenzione del Governo. Invita, pertanto, i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Lupi 156.02, Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015 a presentare un analogo ordine del giorno in Assemblea. Fa presente, inoltre, che la possibilità di detrazione delle spese sostenute dalle famiglie per le rette scolastiche delle scuole paritarie dovrà inserirsi in un quadro generale di revisione normativa, riguardante, tra l'altro, la riforma fiscale e la disciplina dell'assegno unico familiare.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime il timore che la volontà del Governo di rivedere la materia delle tax expenditure possa vanificare, tra l'altro, quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Mancini 105.025, testé approvato nel testo riformulato, relativo alle scuole di musica.
Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), condividendo le considerazioni dell'onorevole Rampelli, ritiene che la priorità in questo momento sia quella di incrementare le risorse destinate alle scuole paritarie. Pertanto, considerata tale priorità, ritira l'articolo aggiuntivo 156.02 a sua prima firma, auspicando che anche i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015 vogliano fare lo stesso per presentare un analogo ordine del giorno in Assemblea.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiunti Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015, identici all'articolo aggiuntivo Lupi 156.02, testé ritirato. Avverte, inoltre, che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Garavaglia 156.014. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata per la giornata odierna.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.
La seduta comincia alle 16.25.
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.
Claudio BORGHI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Ubaldo Pagano sottoscrive l'emendamento Bazoli 113.11; il deputato Zanichelli sottoscrive gli emendamenti Faro 25.17 e Aiello 157.4; il deputato Gallo sottoscrive l'emendamento Brescia 82.17; il deputato Cassese sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fregolent 227.010; i deputati Gusmeroli, Frassini, Garavaglia, Comaroli, Gava, Cestari, Tomasi, Bellachioma e Vanessa Cattoi sottoscrivono l'emendamento Raduzzi 121.16.
Avverte, quindi, che la Commissione riprende l'esame dall'emendamento Fragomeli 157.1 e che l'emendamento Piera Aiello 157.4 rimane accantonato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Garavaglia 157.6 e Lupi 157.7 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Garavaglia 157.6, risulta assorbito l'emendamento Fragomeli 157.1.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavaglia 157.04.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Terzoni 160.1 è stato ritirato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 160.01.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 160.023 è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Occhionero 160.027 rimane accantonato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 162.01.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mancini 163.06 è stata accettata dal presentatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mancini 163.06, così come riformulato dai relatori (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Mancini 164.11 è stato ritirato. Avverte inoltre che la riformulazione dell'emendamento Baldino 164.2 è stata accettata dal presentatore e che i parlamentari del gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione bilancio sottoscrivono l'emendamento Baldino 164.2, così come riformulato.
La Commissione approva l'emendamento Baldino 164.2, così come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Fassina 164.8 e Prestigiacomo 164.024 rimangono accantonati.
Paolo RUSSO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo 164.021, a sua prima firma, volto a prorogare la scadenza dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli di un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno disposto il divieto di mobilità a seguito della pandemia da Coronavirus. Sottolinea come la misura non comporti costi per lo Stato, né rechi pregiudizio alle società assicuratrici, dal momento che in tale periodo la circolazione degli autoveicoli si è ridotta di circa l'80 per cento e la sinistrosità di circa il 98,5 per cento, con un evidente vantaggio delle assicurazioni che hanno comunque ricevuto il pagamento dei premi. Invita, quindi, a riflettere sulla bontà della proposta emendativa.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che l'emendamento del collega Paolo Russo sia ineccepibile, poiché va a ridurre un ingiusto guadagno da parte delle assicurazioni, che comunque non verrebbero danneggiate dalla proroga delle scadenze delle polizze.
Giorgio TRIZZINO (M5S) ritiene convincenti le motivazioni fornite dai colleghi Paolo Russo e Garavaglia ed invita i relatori ad accantonare la proposta emendativa ai fini di una sua più approfondita valutazione.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, manifesta la disponibilità dei relatori ad accantonare l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 164.021.
Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 164.021 deve intendersi accantonato. Avverte, quindi, che gli articoli aggiuntivi Zanichelli 167.07 e Giarrizzo 167.01 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori e che i parlamentari del gruppo del MoVimento 5 Stelle della Commissione bilancio sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 175.03, così come riformulato dai relatori e la cui riformulazione è stata accettata dal presentatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Grimaldi 175.03, così come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che gli emendamenti Lupi 176.115 e 176.118 e Ungaro 176.18 rimangono accantonati. Sospende, quindi, brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 16.50, riprende alle 17.15.
Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di riformulazione dell'articolo 119 del provvedimento in esame (vedi allegato 2), concernente la materia dei cosiddetti ecobonus, che viene posta in distribuzione al fine di consentirne una ponderata valutazione da parte dei gruppi parlamentari e che potrebbe eventualmente essere esaminata a partire dalla giornata di domani. Precisa inoltre che, qualora si registrasse sul punto un consenso, la predetta proposta potrebbe essere fatta propria dal presidente della Commissione bilancio e da tutti i rappresentanti di gruppo in essa rappresentati. Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato una ipotesi di riformulazione dell'emendamento Pella 106.19 e una riformulazione dell'emendamento Raduzzi 121.16 (vedi allegato 1), che sono anch'esse in distribuzione.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che per svolgere un'attenta valutazione della proposta di riformulazione dell'articolo 119 del provvedimento presentata dai relatori, soprattutto nell'ottica di apportare ad essa eventuali modificazioni o integrazioni, appare indispensabile acquisire talune informazioni di carattere finanziario relative alla quantificazione degli oneri ascrivibili alle diverse tipologie di interventi potenzialmente beneficiari delle detrazioni fiscali in argomento. Tanto premesso, sottolinea preliminarmente la natura discrezionale della misura del 110 per cento rispetto alle spese sostenute prevista per la fruizione delle predette detrazioni, dal momento che la fissazione di una soglia così elevata potrebbe al limite incentivare casi di abuso nella fruizione del beneficio medesimo. In secondo luogo, pur apprezzando l'estensione del bonus anche agli interventi sulle seconde case, osserva che si potrebbe eventualmente ipotizzare l'alternatività nella scelta di fruizione del beneficio stesso tra gli interventi effettuati sulla prima o sulla seconda abitazione, ciò nell'ottica di favorire quanto più possibile l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari. Inoltre, chiede se nella proposta avanzata dai relatori siano ricompresi nell'ambito di applicazione delle detrazioni fiscali – come a suo avviso del tutto auspicabile – anche gli interventi effettuati da soggetti quali chiese, scuole paritarie o società sportive senza fini di lucro.
Vanessa CATTOI (LEGA) chiede chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri che deriverebbero da un'estensione delle detrazioni fiscali in parola alle strutture alberghiere, misura quest'ultima che assicurerebbe un iniziale, per quanto parziale, ristoro a un settore pesantemente colpito dagli effetti dell'emergenza epidemiologica, in ciò venendo incontro anche alle istanze rappresentante nel corso delle audizioni sul provvedimento svolte in Commissione dalle categorie del comparto.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottopone ai relatori e al Governo l'opportunità di includere tra gli interventi beneficiari delle detrazioni fiscali quelli relativi al rinnovo e allo smaltimento dei tetti in amianto o altri materiali dannosi degli edifici.
Paolo BARELLI (FI), associandosi a quanto in precedenza osservato dall'onorevole Garavaglia, osserva che la proposta di riformulazione dell'articolo 119 ricomprende nel novero degli interventi per i quali potrebbero applicarsi le detrazioni fiscali quelli effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, escludendo tuttavia, in maniera del tutto irragionevole, gli interventi effettuati sugli impianti dalle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente riconosciute dal CONI.
Vannia GAVA (LEGA) rileva che la proposta di riformulazione dell'articolo 119 del provvedimento prevede che, in relazione alle detrazioni fiscali riconosciute per interventi di isolamento termico, i materiali utilizzati debbano rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dalla normativa vigente, con la conseguenza che un simile requisito eccessivamente restrittivo comporterà l'esclusione dalle agevolazioni fiscali di un numero assai rilevante di potenziali beneficiari. Si associa inoltre alla richiesta formulata in precedenza dall'onorevole Gusmeroli di introdurre una specifica detrazione in favore degli interventi di rinnovo e smaltimento dei tetti in amianto o in altri materiali dannosi alla salute, nonché degli interventi sulle abitazioni ubicate nelle zone a rischio di dissesto idrogeologico.
Fabio RAMPELLI (FDI) concorda sull'ipotesi di giungere al voto nella giornata di domani, ma sollecita la pubblicazione del testo della riformulazione dell'emendamento in materia di ecobonus al fine di poterne approfondire i contenuti. Si associa alle richieste formulate dai colleghi appena intervenuti di valutare un'estensione dell’ecobonus alle strutture turistico-alberghiere verso le quali è doveroso dimostrare maggiore sensibilità, tenuto conto che stanno pagando un prezzo elevatissimo per le conseguenze del lockdown. Ritiene pertanto che potrebbe essere utile per tali categorie beneficiare di una forma di ristoro economico per effettuare l'ammodernamento delle loro strutture. Si associa inoltre alla proposta di includere tra le spese detraibili anche quelle sostenute per opere di rimozione dell'amianto. Conclude sollecitando la presentazione dell'emendamento annunciato sulle scuole paritarie.
Giuseppe BUOMPANE, presidente, comunica che il testo contenente la proposta di riformulazione dell'articolo 119 in materia di ecobonus è in corso di pubblicazione.
Paolo TRANCASSINI (FDI) ricorda che in un recente question-time il Presidente del Consiglio Conte ha dato per approvato un finanziamento di 150 milioni di euro in favore delle scuole paritarie. Sollecita quindi la presentazione del testo del relativo emendamento.
Luca SQUERI (FI), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo 119 del provvedimento, evidenzia che sono ormai quindici anni che ci si chiede come incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili. Sottolinea che si tratta di un tema prioritario dell'agenda politica europea sia ambientale che economica e che l’ecobonus è da considerarsi inserito in questa cornice. Osserva che la riformulazione proposta sembra privilegiare l’utilizzo di energie, come il gas, che non sono rinnovabili. Per quanto concerne le biomasse, incentivate in tutta Europa, segnala che sono state introdotte agevolazioni esclusivamente per le unità unifamiliari, quindi per gli impianti di taglia minore e caratterizzati da livelli di emissioni inquinanti meno performanti ed esclusivamente in sostituzione di altri impianti a biomassa. In questo modo si annulla il vantaggio in termini di riduzione della CO2 che si avrebbe solo sostituendo le energie fossili. Escludendo i condomini, di cui alla lettera b), si escludono le caldaie di taglia più elevata e il teleriscaldamento sostenibile, le uniche che hanno prestazioni in termini di inquinamento atmosferico paragonabili al gas con vantaggio in termini di riduzione della CO2 pari al 94 per cento rispetto al gas.
Fabio MELILLI (PD), relatore, riferisce che i temi sollevati dalle opposizioni riguardano questioni sulle quali la maggioranza ha dibattuto a lungo prima di giungere alla sintesi proposta. Con riferimento alla soglia del 110 per cento prescelta, precisa che si tratta di un impianto condiviso da tutta la maggioranza per dare un segnale importante di rilancio, eliminando il costo dell'intervento e che tale soluzione deve essere considerata definitiva. Rispondendo alla questione posta dal deputato Garavaglia sulle seconde case, evidenzia che la scelta è stata dettata a fini perequativi rispetto ai proprietari di più di due case. In relazione ad un'estensione del contributo ecobonus fa presente che le decisioni assunte si basano sul fatto che il suo costo avrà effetti sul bilancio dello Stato a decorrere dal 2021, mentre le risorse stanziate dal presente decreto sono riferite all'anno 2020. Per tale ragione è stato ritenuto di comprimere la platea dei beneficiari del contributo. Precisa che esso non può essere esteso anche alle strutture alberghiere attraverso il provvedimento in esame, ma potrà eventualmente essere preso in considerazione nel corso dell'esame di un ulteriore scostamento di bilancio. Analoghe considerazioni di carattere finanziario possono essere fatte a proposito dell'estensione del contributo agli interventi di rimozione dell'amianto, in quanto il relativo impatto finanziario sarebbe troppo oneroso. Si riserva invece di approfondire le questioni sollevate in materia ambientale e assicura che si effettuerà una valutazione delle proposte avanzate dall'opposizione per l'estensione dell’ecobonus a ulteriori comparti del terzo settore, alle società sportive dilettantistiche e ai rifugi alpini. Nell'assicurare la disponibilità della maggioranza ad accogliere tali proposte in presenza delle necessarie risorse, chiede ai rappresentanti dell'opposizione di presentare le relative quantificazioni per valutare quali ulteriori soggetti potranno eventualmente essere ricompresi nella platea dei beneficiari del provvedimento.
Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma la disponibilità del Governo a collaborare per l'inclusione di ulteriori soggetti tra i beneficiari del contributo e chiede di specificare a quali associazioni sportive si riferiva il deputato Barelli.
Paolo BARELLI (FI) specifica che si tratta di associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Vanessa CATTOI (LEGA) chiede che tra i beneficiari possano essere incluse, oltre ai rifugi alpini, anche le malghe.
Paolo RUSSO (FI) raccomanda che nella valutazione dell'impatto finanziario dell'estensione dell’ecobonus si tenga conto del valore intrinseco offerto dalla tutela ambientale. Chiede di chiarire se l'inclusione dei cessionari di credito d'imposta nella proposta di riformulazione dell'articolo 119 sia stata ritenuta ultronea.
Fabio MELILLI (PD), relatore, nel fornire i chiarimenti richiesti, precisa che i cessionari del credito d'imposta devono essere considerati già inclusi.
Giuseppe BUOMPANE, presidente, comunica che tutte le decisioni sulla questione legata all’ecobonus saranno rinviate a domani. Prende atto che la riformulazione dell'emendamento Raduzzi 121.16 è stata accettata dai presentatori e che tutti i componenti del Gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione bilancio sottoscrivono l'emendamento Raduzzi 121.16, nel testo riformulato.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Raduzzi 121.16, evidenziando come dalla formulazione letterale delle norme si evinca che nella cessione del credito sono compresi tutti i soggetti nonché le banche e gli intermediari. Al riguardo ritiene che la soluzione individuata sia certamente efficace per garantire il meccanismo della compensazione dei crediti.
La Commissione approva l'emendamento Raduzzi 121.16, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Raduzzi 121.16, come riformulato, devono ritenersi assorbiti gli emendamenti Cassinelli 121.51, Garavaglia 121.64, Cestari 121.14, Lupi 121.105 nonché gli identici emendamenti Lupi 121.96, Gelmini 121.69, Foti 121.60, Mazzetti 121.44 e Cestari 121.10. Restano per il momento accantonati gli articoli aggiuntivi D'Attis 121.02 e Lupi 121.03.
Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede alla presidenza se le proposte emendative riferite all'articolo 119, ancora non esaminate, saranno discusse nella giornata di domani. Chiede altresì se, alla luce del lungo dibattito svoltosi e dell'intervento del relatore, sia possibile escludere gli interventi che si svolgeranno nella seduta di domani dal previsto contingentamento dei tempi.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente, avverte che la questione posta dal collega Trancassini verrà esaminata dal presidente Borghi, che valuterà come procedere. Conferma inoltre che la proposta di riformulazione dell'articolo 119 sarà discussa nella seduta di domani.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede se l'emendamento a sua prima firma 121.74 sia stato assorbito dall'emendamento Raduzzi 121.16, come riformulato, in quanto quest'ultimo già prevede le imprese assicuratrici tra i soggetti beneficiari delle misure relative alla cessione del credito d'imposta.
Il sottosegretario Antonio MISIANI chiarisce che la prevista cessione del credito deve intendersi omnicomprensiva di tutte le categorie dei soggetti. Su tale specifico profilo il Governo svolgerà, in ogni caso, un ulteriore approfondimento.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia l'opportunità che il Governo chiarisca quali saranno le modalità operative della prevista cessione del credito d'imposta e se si prevede l'emanazione di specifiche linee guida. Al riguardo, nel segnalare la necessità di evitare antinomie, rileva l'opportunità che la cessione del credito sia regolata sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo e che siano indicate le norme a cui si deve far riferimento per i profili attuativi. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sul rischio di proliferazione di provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle entrate, evidenziando come vi sia grande attesa, circa le modalità attuative, da parte delle imprese, delle banche e degli intermediari finanziari.
Giuseppe BUOMPANE (M5S) avverte che la Commissione, concordi i relatori, potrebbe passare ad esaminare le proposte emendative riferite al Titolo VIII del provvedimento in esame.
Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, conferma i pareri precedente espressi nella seduta del 22 giugno scorso sulle proposte emendative riferite al Titolo VIII.
Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, chiede la convocazione immediata dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di decidere il prosieguo dei lavori della Commissione.
Giuseppe BUOMPANE (M5S), nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si intende immediatamente convocato e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.15.
ALLEGATO 1
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 104.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro con le seguenti: pari a 155 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.
104. 11.
(Nuova formulazione) Versace, Bagnasco, Gelmini, Novelli, Bond, Mandelli, Mugnai, Brambilla, Paolo Russo, Tabacci, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Rampelli, Lucaselli, Trancassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
ART. 105.
Al titolo IV, dopo l'articolo 105 aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
l. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
105. 028.
(Nuova formulazione) Annibali, Boldrini, Paita, Nobili, Fregolent, Migliore, Del Barba, Gagliardi, Tabacci, Serracchiani, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Frate.
Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:
Art. 105-bis.
(Contributo per l'educazione musicale)
1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
105. 025.
(Nuova formulazione) Mancini, Pezzopane, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
ART. 110.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e
c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».
*110. 3. Pizzetti, Nevi.
*110. 1. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 113.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria».
113. 11. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Galizia, Dori, Palmisano.
ART. 114.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 15 settembre;
b) alla lettera b), sostituire le parole: 30 agosto con le seguenti: 15 ottobre;
c) alla lettera c), sostituire le parole: 15 novembre con le seguenti: 15 dicembre.
*114. 6. Fassina.
*114. 7. Pastorino.
Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:
Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)
1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1o gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
114. 06. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Versace, Napoli, Ruffino, Nevi.
ART. 117.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
*117. 1.
(Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
*117. 5.
(Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
*117. 6.
(Nuova formulazione) Mancini, Pizzetti.
ART. 118.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)
1. Nel rispetto dei princìpi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito dell'acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
118. 030.
(Nuova formulazione) Paolo Russo, Pella, Fasano.
Al titolo V, dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)
1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
118. 024.
(Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Cavandoli.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. All’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;
b) il sesto periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
118.023.
(Nuova formulazione) Mura.
Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
(Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
118. 015.
(Nuova formulazione) Pella.
ART. 121.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
b) al comma 1:
1) dopo la parola: detrazione inserire la seguente: spettante;
2) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
3) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
d) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 219 con le seguenti: commi 219 e 220;
e) al comma 3:
1) al primo periodo sopprimere la parola: «anche»;
2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
f) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: allo sconto praticato o al credito ricevuto con le seguenti: al credito di imposta;
g) al comma 7, dopo le parole: in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
121.16
(Nuova formulazione) Raduzzi, Sut, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Donno, Serritella, Gallinella, Romaniello, Sabrina De Carlo, Zanichelli, Giuliodori, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Gusmeroli, Frassini, Garavaglia, Comaroli, Gava, Cestari, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi.
ART. 125.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: civilmente riconosciute, aggiungere le seguenti: nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,;
b) al comma 2, lettera e), la parola: dispositivi è sostituita dalla seguente: dispositivi;
c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive sono aggiunte le seguenti: e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
125. 17.
(Nuova formulazione) Faro, Grimaldi, Masi, Manzo, Di Stasio, Di Lauro, Scanu, Iorio, Flati, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Adelizzi, Buompane, Donno, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Paolo Russo, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Zennaro.
ART. 126.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia dall'epidemia da COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
*126. 12.
(Nuova formulazione) Verini, Bazoli, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Manzo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*157.4
(Nuova formulazione) Piera Aiello, Baldino, Sarti, Macina, Nesci, Salafia, Caso, Davide Aiello, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, Sabrina De Carlo, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Corneli, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri.
ART. 129.
Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
c) al comma 575, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
« 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
« 577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile»;
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
« 577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”».
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029, a 1.970.000 euro per l'anno 2030 e a 630.000 euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
129. 05.
(Nuova formulazione) Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
ART. 136.
Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:
Art. 136-bis.
(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)
1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea.
136. 09. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Gadda, Scoma.
ART. 137.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2020, ovunque ricorrono, con le seguenti: 15 novembre 2020.
137. 3. (Nuova formulazione) Barelli, D'Attis, Cosimo Sibilia, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 152.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 con le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Conseguentemente:
al comma 2 sostituire le parole: valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 e le parole: in 26,4 milioni di euro con le seguenti: in 27,4 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 799 milioni di euro per l'anno 2020.
152. 1.
(Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
ART. 157.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
157. 6. Garavaglia, Comaroli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
157. 7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
ART. 163.
Art. 163-bis.
(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
b) dopo le parole: «dogane interne» è inserita la seguente: «anche»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
163. 06.
(Nuova formulazione) Mancini.
ART. 164.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:
« 17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti».
164. 2.
(Nuova formulazione) Baldino, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
ART. 175.
Dopo l'articolo 175, inserire il seguente:
Art. 175-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)
1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nonché i loro» è inserita la seguente: «coniugi,».
175. 03.
(Nuova formulazione) Grimaldi, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Manzo, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
ALLEGATO 2
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.
PROPOSTA DEI RELATORI DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 119
L'articolo 119 è sostituito dal seguente:
Art. 119.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficientamento energetico, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
15-bis. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1o gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.936,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 38,2 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Conseguentemente, all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 69,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;
al comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 279,93 milioni di euro per l'anno 2023 e le parole: che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021.