XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
SEDE CONSULTIVA
Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.
La seduta comincia alle 14.
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
(Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.).
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.
Davide TRIPIEDI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali), del nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, rinviato nella seduta dello scorso 25 giugno. Ricorda che in tale seduta la relatrice ha svolto la sua relazione introduttiva.
Nella seduta odierna, pertanto, la Commissione procederà all'espressione del parere. Invita, quindi, la relatrice, onorevole Mura, a illustrare la sua proposta di parere.
Romina MURA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Elena MURELLI (LEGA) preannuncia l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere della relatrice, dal momento che il provvedimento, le cui finalità sono sicuramente apprezzabili, potrà avere effetti, peraltro limitati, solo nel medio periodo, stante l'insufficienza dei mezzi di copertura a fronte degli oneri complessivi e in considerazione delle limitazioni previste, in primo luogo la proporzionalità dell'ammontare dell'assegno rispetto al reddito. A tali aspetti il gruppo Lega aveva provato a porre rimedio presentando in Commissione Affari sociali emendamenti volti, tra l'altro, a regolamentare il rapporto tra l'assegno unico e il Reddito di cittadinanza o le misure di sostegno approvati dalle regioni. A suo giudizio, si tratta di un provvedimento disorganico e poco ambizioso, non idoneo a sostenere le famiglie nell'attuale drammatica crisi né a invertire la tendenza, ugualmente drammatica, del calo demografico, che aggrava le condizioni socioeconomiche nazionali.
Paolo ZANGRILLO (FI), pur condividendo le finalità del provvedimento, volto a sostenere le famiglie in un momento di grave crisi come quello attuale, preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia, in quanto il testo originario è stato stravolto dal relatore, che lo ha svuotato di una parte della sua portata normativa in favore di un disegno di legge del Governo. Pertanto, non essendo stati accolti i contributi al miglioramento proposti dal suo gruppo, il provvedimento, nel testo attuale, risulta essere una delega in bianco al Governo, priva di contenuti normativi reali.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.10.
ALLEGATO
Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. (Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.).
PARERE APPROVATO
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo delle proposte di legge n. 687 Delrio e abbinate, recante: «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», come risultante dagli emendamenti approvati;
condivisa la finalità del provvedimento, che, in stretta connessione con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno (il cosiddetto «family act»), è volto a rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso la razionalizzazione e l'unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari e con l'obiettivo di incentivare, nell'ambito degli stessi, una razionale ripartizione dei carichi di lavoro domestici e di cura;
considerato che, per il conseguimento di tale obiettivo, l'articolo 1 dispone una specifica delega al Governo, da esercitare secondo i principi e i criteri direttivi elencati al comma 2: accesso all'assegno per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività (lettera a)); modulazione dell'ammontare dell'assegno sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dell'età dei figli a carico e di possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera b)); possibilità di differenziare il computo dell'assegno ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate (lettera c)); compatibilità dell'assegno con la percezione del Reddito di cittadinanza (lettera d)); sterilizzazione dell'assegno ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni in favore dei figli con disabilità (lettera e)); ripartizione dell'assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori (lettera f)); concessione dell'assegno in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera g)); monitoraggio dell'attuazione e verifica degli effetti del beneficio attraverso l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative (lettera h));
rilevati gli ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega indicati dall'articolo 2: assegno per ciascun figlio minorenne a carico, maggiorato per i figli successivi al secondo (comma 1, lettera a)); assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al ventunesimo anno di età, in presenza di determinate condizioni (comma 1, lettera b)); maggiorazione dell'importo dell'assegno mensile in ragione della disabilità del figlio (comma 1, lettera c)); conferma delle misure e degli importi vigenti in relazione agli altri familiari a carico (comma 1, lettera d)); possesso di precisi requisiti di cittadinanza o residenza, derogabili con decisione di una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, lettere e) ed e-bis)); progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro (comma 1, lettera f)); abrogazione delle esistenti misure aventi le medesime finalità (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per i figli minori; assegno per il nucleo familiare) (comma 1, lettera g));
preso atto che, ai sensi dell'articolo 2-bis, la copertura degli interventi introdotti dal provvedimento è realizzata nei limiti delle risorse rinvenienti dall'abrogazione degli istituti e delle misure vigenti e che, in caso di insufficienza di tali risorse, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino i finanziamenti occorrenti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE