V Commissione

Bilancio, tesoro e programmazione

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Commissione V (Bilancio)

Comm. V

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SOMMARIO
Martedì 30 giugno 2020

TESTO AGGIORNATO AL 7 LUGLIO 2020

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 90

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 123

ALLEGATO 2 (Emendamento 68.137 del Governo e relativi subemendamenti) ... 125

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) ... 107

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 110

V Commissione - Resoconto di martedì 30 giugno 2020

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 10.20.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, dà conto delle sostituzioni.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno proposto una riformulazione dell'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020 (vedi allegato 1), che è stato poi accantonato, alla luce di alcune riserve manifestate da deputati dei gruppi di opposizione, per consentire a tutte le forze politiche di studiare meglio il contenuto della riformulazione proposta. Pertanto, anche a nome dei relatori Misiti e Melilli, chiede che i lavori della Commissione riprendano da tale proposta emendativa.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dei relatori.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma, evidenzia che esso ha l'obiettivo di migliorare quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto-legge «liquidità», il quale consente alle società di redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale, a condizione che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora approvato, prima del 23 febbraio 2020, neutralizzando così gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria. Segnala, tuttavia, che la previsione di una mera facoltà non ha prodotto la necessaria incisività della norma e che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma consentirebbe di garantire la continuità aziendale, assicurando agli amministratori di redigere i bilanci tenendo conto delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e ai revisori di esprimersi liberamente sugli stessi. Ricorda, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge «liquidità» hanno aperto un dibattito in dottrina, nel quale l'Organismo italiano di contabilità (OIC) è intervenuto, nei termini riportati nella proposta emendativa in esame, con il documento interpretativo n. 6. Aggiunge che altri Paesi europei, come la Francia, hanno previsto misure simili a quelle proposte con l'articolo aggiuntivo 38.020 a sua prima firma, al fine di salvaguardare i bilanci e la continuità aziendale.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che, dal punto di vista legislativo, quanto proposto con l'articolo aggiuntivo 38.020 rischia di essere superfluo, poiché, in base alla normativa vigente, è sufficiente motivare la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale e, a suo avviso, nessuno potrebbe negare che l'emergenza sanitaria costituisca una motivazione valida. Da un punto di vista politico, invece, ritiene necessario che sia rivista la normativa contenuta nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che, nella sua opinione, piuttosto che aiutare le aziende in crisi ha l'effetto di velocizzare il loro fallimento, soprattutto in momenti di crisi economica come quello che il nostro Paese sta affrontando. Per questo, annuncia l'astensione della Lega dalla votazione sull'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) annuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione sull'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020, per le medesime ragioni richiamate dall'onorevole Garavaglia.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020, come riformulato (vedi allegato 1).

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, chiede che la Commissione prosegua i lavori con l'esame degli emendamenti riferiti al titolo III.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto della richiesta del relatore Misiti, ricorda alla Commissione che le proposte emendative al titolo III comprendono, oltre agli emendamenti segnalati dei deputati, anche l'emendamento 68.137 del Governo e i relativi subemendamenti (vedi allegato 2).

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede alla presidenza il motivo per il quale la Commissione dovrebbe ora iniziare l'esame degli emendamenti riferiti al titolo III, invece di riprendere l'esame delle proposte emendative al Titolo II accantonate nella precedente seduta. Osserva che questa organizzazione dei lavori non è, a suo avviso, funzionale ad assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

  Claudio BORGHI, presidente, rispondendo all'onorevole Garavaglia, fa presente che al momento non ci sono le condizioni per riprendere l'esame degli emendamenti accantonati, mentre è possibile procedere con l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo III.
  Con riferimento, quindi, ai subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo, comunica che sono inammissibili i seguenti:
   Benedetti 0.68.137.26, volto ad estendere, a decorrere dal 1o gennaio 2021, al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli;
   Murelli 0.68.137.53, volto a concedere un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche a seguito della crisi derivante dall'emergenza sanitaria;
   Durigon 0.68.137.54, volto ad abrogare l'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni;
   Durigon 0.68.137.55, volto a prorogare al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
   Gribaudo 0.68.137.58, che, modificando l'articolo 43, è volto ad estendere l'ambito di applicazione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
   Mura 0.68.137.69, volto a stanziare ulteriori risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 160 del 2019;
   Mura 0.68.137.70, che interviene sulla disciplina relativa alle indennità di malattia e di maternità;
   Serracchiani 0.68.137.71, volto ad estendere per l'anno 2020 la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro occasionali;
   Fassina 0.68.137.68, in materia di NASpI per i lavoratori operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico;
   Serracchiani 0.68.137.72, volto a modificare l'articolo 74, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato;
   Benigni 0.68.137.57, volto a modificare l'articolo 78, recante istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19;
   Gebhard 0.68.137.84, volto a modificare l'articolo 80, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
   Pezzopane 0.68.137.67, volto a modificare l'articolo 81, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi;
   D'Attis 0.68.137.79, volto a prevedere che i contributi a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel 2020 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette;
   Gelmini 0.68.137.80, volto a prevedere che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali o le erogazioni liberali corrisposte di datori di lavoro privati ai lavoratori;
   Del Sesto 0.68.137.110, in materia di assunzione dei lavoratori socialmente utili da parte delle pubbliche amministrazioni utilizzatrici;
   Viscomi 0.68.137.78, volto a modificare l'articolo 93, in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine;
   Cubeddu 0.68.137.82 e Costanzo 0.68.137.83, volto ad aumentare il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito;
   Benigni 0.68.137.85, recante misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria;
   Tucci 0.68.137.86, volto a modificare l'articolo 199, in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi;

   Buratti 0.68.137.87, volto a modificare l'articolo 262, in materia di procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
   Ceccanti 0.68.137.90, limitatamente al numero 1), che interviene sul comma 1 dell'articolo 265 al fine di prevedere la possibilità di aggiornare con la legge di assestamento i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, e al numero 3), che interviene sul comma 11 dell'articolo 265, in merito alle modalità di versamento delle risorse erogate all'Italia dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo con riferimento all'emendamento 68.137 del Governo, evidenzia che su tale proposta emendativa gli uffici della Camera hanno riscontrato la mancanza di una puntuale quantificazione degli oneri, il che impedisce di verificare l'idoneità della copertura finanziaria. Chiede, pertanto, alla presidenza di fornire chiarimenti in ordine a tale aspetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in relazione alla richiesta dell'onorevole Comaroli, fa presente che, quando esamina un provvedimento in sede referente, la Commissione Bilancio non procede a una verifica puntuale delle quantificazioni degli oneri recati dalle singole proposte emendative, ivi incluse quelle presentate dal Governo, e che la verifica tanto delle quantificazioni quanto delle relative coperture finanziarie è eseguita dalla Ragioneria generale dello Stato in occasione della cosiddetta «bollinatura».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene comunque necessario un chiarimento da parte dell'Esecutivo prima che la Commissione Bilancio voti l'emendamento 68.137 del Governo.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 66.02, nonché degli identici articoli aggiuntivi Benedetti 66.01, Fioramonti 66.03, Giannone 66.04, Fassina 66.05 e Deiana 66.06.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morrone 67.1, Bellucci 67.6 e Mandelli 67.12. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Emanuela Rossini 67.01, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Muroni 67.05, Grande 67.010, nonché sugli articoli aggiuntivi Frassini 67.08, Durigon 67.011.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Durigon 68.11, Rampelli 68.54, Cannatelli 68.72, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Torto 68.51 e Cominardi 68.35. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Elvira Savino 68.82 e sugli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni 68.77. Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo, preannunciando che il parere su quest'ultimo è favorevole.
  Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Mura 68.32 e Benamati 68.106, in quanto sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Murelli 68.13 e Mor 68.33.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fassina 70.47, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Durigon 70.10 e Benigni 70.65, nonché gli identici emendamenti Cestari 70.4, Marin 70.23, Zucconi 70.40 e Lupi 70.72 e l'emendamento Trancassini 70.32. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bellachioma 70.1, Toccafondi 70.19, Fassina 70.45, Marin 70.49, Gregorio Fontana 70.56, Benigni 70.64 e Lupi 70.67, nonché sugli emendamenti Lucaselli 70.26, Meloni 70.36. Propone di accantonare gli identici emendamenti Palazzotto 70.44 e Miceli 70.54, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Meloni 70.09 e Bignami 70.013.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 71.6 e Tripiedi 71.7, nonché sugli articoli aggiuntivi Molteni 71.013 e Bitonci 71.017.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Gribaudo 72.91 e sugli identici emendamenti Vitiello 72.5, Varrica 72.40, Bignami 72.61, Bond 72.65, De Menech 72.81, Lacarra 72.95, Benigni 72.99, Lupi 72.106, Giannone 72.109 e Zennaro 72.117. Propone di accantonare l'emendamento Toccafondi 72.11 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cubeddu 72.34, Fornaro 72.72, De Martini 72.21, Barzotti 72.36, Mantovani 72.44, nonché sugli identici emendamenti Vitiello 72.2, Olgiati 72.37, Varrica 72.38, Gelmini 72.51, Bignami 72.59, Bond 72.68, De Menech 72.82, Lacarra 72.94, Benigni 72.102, Lupi 72.105, Giannone 72.110 e Zennaro 72.120. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Polidori 72.42, Rizzo Nervo 72.93 e Mandelli 72.50, mentre propone di accantonare l'emendamento D'Alessandro 72.10. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Zennaro 72.01 e De Menech 72.02, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cubeddu 72.06.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Binelli 73.3 e Segneri 73.6.
  Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti D'Arrando 74.5, Massimo Enrico Baroni 75.2, Cestari 75.1, Cominardi 75.5.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Durigon 76.1 e sugli articoli aggiuntivi Durigon 76.02 e Zangrillo 76.03.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 78.14 e Cubeddu 78.4, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Manzo 78.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 78.15, nonché sugli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gribaudo 78.01, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 78.03, Tabacci 78.04, Amitrano 78.09 e Vitiello 78.011.
  Propone di accantonare l'emendamento De Maria 80.18, esprime parere contrario sull'emendamento Occhiuto 80.14 e sull'articolo aggiuntivo Meloni 80.014 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Costanzo 80.011.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Donno 81.9, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Scoma 81.08.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Tabacci 82.112, Zennaro 82.115, Lupi 82.101, Benigni 82.99, De Menech 82.88 e 82.83, Varchi 82.26, Varrica 82.23 e Vitiello 82.4, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Rachele Silvestri 82.107, Bellucci 82.30 e Locatelli 82.14 e sull'emendamento Adelizzi 82.16. Propone di accantonare l'emendamento Fassina 82.76, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 82.79, Cubeddu 82.19, Montaruli 82.70, Brescia 82.17, Cominardi 82.20, nonché sugli articoli aggiuntivi Patassini 82.015, Cubeddu 82.014 e 82.02, sugli identici articoli aggiuntivi Paolo Russo 82.011 e Ubaldo Pagano 82.013.
  Propone di accantonare gli identici emendamenti Noja 83.1, Carnevali 83.18, Novelli 83.15, Massimo Enrico Baroni 83.8 e Nobili 83.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cubeddu 83.11 e Casa 83.12, sugli articoli aggiuntivi De Lorenzo 83.010, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03, Ciaburro 83.05 e Moretto 83.011.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 84.63, Cenni 84.82, sugli identici emendamenti Manzato 84.9, Luca De Carlo 84.62 e Gadda 84.11, nonché sugli emendamenti Benedetti 84.105, Pastorino 84.89, Vizzini 84.104, Polidori 84.53, Pentangelo 84.91, Iezzi 84.12, sugli identici emendamenti Incerti 84.83 e Gagnarli 84.28, sull'emendamento Mulè 84.72 nonché sugli identici emendamenti Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78. Propone di accantonare l'emendamento Nobili 84.8, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Vacca 84.42, Latini 84.20, Manzo 84.48, Cenni 84.86 e sugli articoli aggiuntivi Galizia 84.012, Carfagna 84.09, Mulè 84.04, Ubaldo Pagano 84.02, Mandelli 84.01.

  Esprime parere contrario sugli emendamenti Luca De Carlo 85.8 e Davide Aiello 87.3, sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 87.05, Gelmini 87.08 e Tomasi 87.011, nonché sugli articoli aggiuntivi D'Ettore 87.06, Buompane 87.09.
  Propone di accantonare gli identici emendamenti Lollobrigida 88.4, Rizzetto 88.8, Mandelli 88.10 e Mura 88.11, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Serracchiani 88.01, Ungaro 88.04.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti D'Arrando 89.2 e Noja 89.1.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ferri 90.8 e Pini 90.17, sugli articoli aggiuntivi Occhiuto 91.02 e Tasso 91.04.
  Propone di accantonare l'emendamento Serracchiani 92.16, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 92.14 e 92.13, Nitti 92.19 e sugli articoli aggiuntivi Rotondi 92.02, Sut 92.05 e Siragusa 92.08.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cestari 93.8, D'Alessandro 93.17, Milanato 93.25, Zucconi 93.39 e Lupi 93.56, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Mandelli 93.36, Cannatelli 93.38, Frailis 93.50 e Lupi 93.59, e sull'emendamento Zangrillo 93.30. Propone di accantonare l'emendamento Viscomi 93.44, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 e Rizzetto 93.29, nonché sugli ulteriori identici emendamenti Moschioni 93.15, Foti 93.28 e Bond 93.27 e sull'emendamento Durigon 93.11. Esprime inoltre parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 93.06, Zucconi 93.022, Frassini 93.023 e Mulè 93.027, nonché sull'articolo aggiuntivo Zangrillo 93.015.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Spena 94.6, nonché sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02. Propone di accantonare l'emendamento Schullian 94.12.
  Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 95, esprime parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 95.4 e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Lollobrigida 95.10, Mandelli 95.20 e Viscomi 95.23. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vanessa Cattoi 95.3, Musella 95.12 e Lupi 95.31 e sull'emendamento Lucaselli 95.14. Propone poi l'accantonamento degli emendamenti Invidia 95.7 e Rosato 95.1 e dell'articolo aggiuntivo Donno 95.03. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gava 95.05.
  Propone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 96.2.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morrone 98.2, Mollicone 98.5 e Lotti 98.13.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Frate 99. 12.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 101.2 e Tripiedi 101.1.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 102.1 e sugli articoli aggiuntivi Tripiedi 102.01 e Centemero 102.02.
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Iezzi 103.11, Meloni 103.106 e Gelmini 103.115, nonché sugli emendamenti Boldrini 103.113, Magi 103.143, Iezzi 103.17, Palazzotto 103.117 e Carla Cantone 103.135. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Cenni 103.1, che sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Cenni 103.116, Iezzi 103.35, 103.38, 103.48, 103.49 e 103.50, Ceccanti 103.112 e Pagani 103.137. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 103.06, Braga 103.012 Meloni 103.019, Martinciglio 103.021 e Montaruli 103.024.
  Passando all'esame dell'emendamento del Governo 68.137 e relativi subemendamenti, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Fassina 0.68.137.1, esprime parere contrario sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.10, Benigni 0.68.137.2, Bellachioma 0.68.137.4, Labriola 0.68.137.22, Bellachioma 0.68.137.5 e 0.68.137.7, Carinelli 0.68.137.20, Bellachioma 0.68.137.8, Invidia 0.68.137.18, sugli identici subemendamenti Bellachioma 0.68.137.6 e Lazzarini
0.68.137.16, sui subemendamenti Alaimo 0.68.137.19, Guidesi 0.68.137.11, Belotti 0.68.137.13, Torto 0.68.137.21, Maccanti 0.68.137.14, Durigon 0.68.137.15, Guidesi 0.68.137.9, Vanessa Cattoi 0.68.137.12 e Comaroli 0.68.137.3. Propone l'accantonamento del subemendamento Benamati 0.68.137.24. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.25 e parere contrario sul subemendamento Viviani 0.68.137.28. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.27 e parere contrario sugli identici subemendamenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 ed Emanuela Rossini 0.68.137.31 e sul subemendamento Parolo 0.68.137.29. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.32. Esprime parere contrario sui subemendamenti Belotti 0.68.137.44, Bellachioma 0.68.137.48 e 0.68.137.47, Durigon 0.68.137.40, Colmellere 0.68.137.38 e sugli identici subemendamenti Lucchini 0.68.137.36 e Bellachioma 0.68.137.39, nonché sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.45 e 0.68.137.42, Garavaglia 0.68.137.35, Belotti 0.68.137.41, Gariglio 0.68.137.33 e Durigon 0.68.137.37. Esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.49. Esprime parere contrario sui subemendamenti Bellachioma 0.68.137.50, Benigni 0.68.137.51 e Zangrillo 0.68.137.56. Propone l'accantonamento del subemendamento Serracchiani 0.68.137.52. Esprime parere contrario sui subemendamenti Serracchiani 0.68.137.59, Trancassini 0.68.137.60 e 0.68.137.61, Benigni 0.68.137.63 e 0.68.137.64. Propone l'accantonamento del subemendamento Serracchiani 0.68.137.62. Esprime parere contrario sui subemendamenti Giacomoni 0.68.137.65, Della Frera 0.68.137.66, Benigni 0.68.137.73, 0.68.137.74, 0.68.137.75, 0.68.137.76 e 0.68.137.77, Trancassini 0.68.137.81 e 0.68.137.89. Propone l'accantonamento dei subemendamenti Ceccanti 0.68.137.90, limitatamente alla parte ammissibile, Fassina 0.68.137.92, Gava 0.68.137.93, Marin 0.68.137.96, Gelmini 0.68.137.94 e 0.68.137.95, Tomasi 0.68.137.97, Brunetta 0.68.137.98 e 0.68.137.99, Comaroli 0.68.137.101, Ceccanti 0.68.137.100, Comaroli 0.68.137.103, 0.68.137.102, 0.68.137.104 e 0.68.137.105, Invidia 0.68.137.91, Tomasi 0.68.137.106, Ubaldo Pagano 0.68.137.107, Comaroli 0.68.137.108 e 0.68.137.109. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 68.137 del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che con riferimento all'emendamento Brescia 82.17, del quale propone l'accantonamento in vista di una sua riformulazione.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, concorda con la proposta del Governo di accantonare l'emendamento Brescia 82.17.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali è stata avanzata richiesta in tal senso da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione dell'ancora rivelante numero proposte emendative accantonate, anche sul titolo III, chiede di sospendere l'esame del Titolo III, in attesa che i relatori e il Governo possano indicare con chiarezza quali siano le proposte emendative sulle quali intendono esprimere parere favorevole.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene sia più opportuno procedere intanto all'esame delle proposte emendative riferite al Titolo III del provvedimento sulle quali è stato espresso il parere dei relatori e del Governo.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 67.1, Bellucci 67.6 e Mandelli 67.12.

  Stefano FASSINA (LEU) ritira l'articolo aggiuntivo Muroni 67.05.

  Leonardo DONNO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Grande 67.010.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di ripensare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 67.08, volto ad equiparare il servizio civile regionale al servizio civile universale, con effetti sulla tassazione dei relativi compensi. Segnala inoltre che l'incremento di reddito complessivo familiare derivante dai suddetti compensi può avere effetti anche ai fini dell'importo delle tasse universitarie e dell'esenzione dal ticket sanitario. Chiede quindi di accantonare la proposta emendativa.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 67.08.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) segnala che l'articolo aggiuntivo Durigon 67.011, del quale è cofirmataria, è finalizzato a semplificare l'attività amministrativa dell'INPS, consentendo di consuntivare le settimane di trattamento di cassa integrazione con riguardo a ciascun lavoratore interessato. La proposta emendativa troverà applicazione esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali connessi con l'emergenza COVID-19.
  Considerato quanto evidenziato, invita i relatori e il Governo a valutare la possibilità di un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, assicurando l'interesse del Governo per quanto proposto dall'articolo aggiuntivo Durigon 67.011, segnala che la questione è in istruttoria e al momento, in assenza di relazione tecnica, non è possibile esprimere un parere favorevole.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), proprio in considerazione del fatto che quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Durigon 67.011 è oggetto di esame da parte dell'amministrazione competente, chiede che la proposta emendativa sia accantonata, in attesa dei risultati dell'istruttoria in corso.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Durigon 67.011.
  La Commissione respinge l'emendamento Durigon 68.11.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rampelli 68.54, con il quale si propone una durata massima del periodo di cassa integrazione di 18 settimane nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 68.54.

  Mauro D'ATTIS (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Cannatelli 68.72, privo di oneri, con il quale si consente il godimento dell'intero periodo spettante di cassa integrazione entro il 31 agosto 2020.
  La Commissione respinge l'emendamento Cannatelli 68.72.

  Daniela TORTO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 68.51.

  Claudio COMINARDI (M5S) segnala che l'emendamento 68.35 a sua prima firma estende ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale per i periodi con decorrenza anteriore al 1o settembre 2020. Evidenzia che i lavoratori in oggetto, impiegati prevalentemente nel settore delle pulizie, sono già danneggiati dal mancato riconoscimento ai fini contributivi dell'intero periodo annuale di 12 mesi e percepiscono un reddito molto basso.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che, in assenza di relazione tecnica, non è possibile esprimere un parere favorevole sull'emendamento Cominardi 68.35.

  Claudio COMINARDI (M5S) ricorda come sulla proposta emendativa fossa stata già emersa una certa convergenza.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che, se il problema è unicamente l'assenza di relazione tecnica, l'emendamento Cominardi 68.35 potrebbe essere accantonato.

  Davide TRIPIEDI (M5S) segnala come la categoria alla quale si riferisce l'emendamento Cominardi 68.35 sia costituita prevalentemente da donne che effettuano pulizie nelle scuole e ricevono una retribuzione mensile non superiore a 500 euro.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che è consentito un solo intervento per gruppo per l'illustrazione di ciascuna proposta emendativa.

  Davide TRIPIEDI (M5S) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Cominardi 68.38, in attesa della relazione tecnica.

  Stefano FASSINA (LEU) condivide quanto previsto dall'emendamento Cominardi 68.38 e, in considerazione della scarsità di risorse disponibili al momento, ritiene che questa misura potrebbe essere inserita nel prossimo provvedimento d'urgenza, che dovrebbe essere emanato nel mese di luglio. Propone quindi al presentatore di trasformare la proposta emendativa in un ordine del giorno impegnativo sul quale il Governo potrebbe esprimere un parere favorevole.

  Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia che l'emendamento in questione è fondato sul buon senso, poiché va in soccorso di quel precariato che lo Stato non è in grado di stabilizzare e cerca di risolvere le difficoltà nel settore della pubblica istruzione. Trova peraltro giusto che il Governo risponda nel dettaglio a quanto richiesto dai commissari. In tal senso ritiene che l'accantonamento dell'emendamento in questione debba essere considerato un atto di cortesia.

  Lorenzo FIORAMONTI (MISTO) sottoscrive l'emendamento Cominardi 68.35, che interviene anche sul settore della semplificazione per le scuole. Chiede pertanto che si disponga il suo accantonamento in attesa di una celere relazione tecnica da parte del Ministero.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, ricorda che le tematiche affrontate nella proposta emendativa Cominardi 68.35 sono all'attenzione dei relatori, che sono consapevoli delle difficoltà di quei lavoratori. Per tale motivo, qualora il Governo desse assicurazione che la relazione tecnica del Ministero giungerà in tempi molto brevi, ritiene che l'accantonamento dell'emendamento potrebbe essere possibile.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che la ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento rende difficile accedere alla richiesta di accantonamento avanzata. Si rimette ad ogni modo al relatore.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, è contrario all'accantonamento della proposta emendativa Cominardi 68.35.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che il relatore ha inizialmente mostrato la disponibilità ad accantonare l'emendamento Cominardi 68.35, salvo poi cambiare opinione a seguito delle pressioni esercitate dalla rappresentante del Governo. Peraltro il Governo si è espresso con motivazioni non convincenti legate alla disponibilità di tempo. Tuttavia sottolinea che la prima priorità del decreto all'esame dovrebbe essere quella di dare sostegno a chi sta a casa da mesi senza percepire un reddito e comunque di sostenere il lavoro, mentre appare sempre più chiaro che il provvedimento all'esame è diventato una specie di carrozzone per realizzare gli equilibri delle diverse componenti della maggioranza. Ritiene che tutto ciò sia intollerabile perché si stanno impiegando 55 miliardi di risorse di tutti e quindi il sostegno deve riguardare tutti, anche le categorie al momento escluse.

  Lorenzo FIORAMONTI (MISTO) crede che soprassedere, come sembra consigliare il Governo, per ragioni di tempo sia incomprensibile. Ritiene invece che si debba disporre l'accantonamento dell'emendamento Cominardi 68.35 in attesa che il Ministero faccia pervenire con estrema rapidità la relazione tecnica.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, ricorda che sulla questione della cassa integrazione è intervenuto lo stesso Governo con il reperimento di una certa quantità di risorse e che non si è interrotta la riflessione per nuove forme di sostentamento da introdurre in futuro, fermo restando che esse non possono trovare luogo in questo provvedimento. Sottolinea infatti che, a risorse date, non si possono approvare emendamenti che siano aggiuntivi di spesa: non perché le tematiche relative alle categorie sociali in questione non interessino la maggioranza, ma semplicemente perché manca la copertura finanziaria. Evidenzia che tutto ciò che si accantonerà durante l'esame verrà inevitabilmente non approvato proprio per ragioni di assenza di copertura e non per altro. Le questioni poste saranno riprese in considerazione se e quando sarà autorizzato un ulteriore ricorso al debito.

  Stefano FASSINA (LEU) ritiene che la questione centrale non sia il tempo a disposizione quanto la mancanza di risorse aggiuntive, che questo decreto in effetti non ha. Per tale motivo insiste a chiedere che si lavori ad un nuovo scostamento di bilancio da inserire in un decreto di metà luglio a favore di quelle categorie che al momento sono scoperte dalle misure di sostegno o comunque insufficientemente sostenute.

  Claudio COMINARDI (M5S) ricorda che l'emendamento in discussione non ha costi aggiuntivi, proponendo un mero anticipo dell'erogazione. È disposto peraltro a trasformarlo in un ordine del giorno, a condizione che il Governo prenda solennemente l'impegno di realizzare quanto ivi previsto alla prima occasione utile.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI ribadisce che il motivo della posizione del Governo è legato a sole ragioni tecniche, giacché il Governo è largamente favorevole alla questione in tema.

  Claudio COMINARDI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 68.35, annunciando che sarà trasformato in un ordine del giorno.

  La Commissione respinge l'emendamento Elvira Savino 68.82.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo sugli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni 68.77, evidenzia che la loro finalità è di semplificare l'erogazione dell'assegno ordinario, sottraendola al preventivo accordo con le forze sindacali. Ritiene infatti che sia assurdo, in questi tempi di emergenza, allungare i tempi per la riscossione e perpetuare un meccanismo burocratico che nel caso in questione non risponde a valide ragioni.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Trancassini 68.65 e Meloni 68.77. Passa quindi all'esame delle proposte subemendative relative all'emendamento 68.137 del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che il deputato Fassina ha ritirato la proposta subemendativa a sua prima firma 0.68.137.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.10, Benigni 0.68.137.2, Bellachioma 0.68.137.4, Labriola 0.68.137.22, Bellachioma 0.68.137.5 e 0.68.137.7, Carinelli 0.68.137.20, Bellachioma 0.68.137.8.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Invidia 0.68.137.18.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) intervenendo sugli identici subemendamenti Bellachioma 0.68.137.6 e Lazzarini 0.68.137.16, li ritira per trasformarli in ordine del giorno. Pur comprendendo le esigenze relative alla tempistica dei lavori della Commissione, ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione organizzasse efficacemente i suoi lavori odierni, perché, visto l'andamento dei lavori, si rischia concretamente di sforare i tempi previsti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte subemendative Alaimo 0.68.137.19, Guidesi 0.68.137.11 e Belotti 0.68.137.13.

  Daniela TORTO (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.68.137.21.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maccanti 0.68.137.14, Durigon 0.68.137.15, Guidesi 0.68.137.9 e Vanessa Cattoi 0.68.137.12.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), illustrando la proposta subemendativa a sua prima firma 0.68.137.3, chiarisce che essa è intesa ad agevolare le piccole aziende, evitando loro un costo burocratico e sollevandole dall'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali. Reputa sia evidente che la richiesta in questione è legata alle necessità create dalla pandemia di Covid-19 e non ad altre ragioni che attengono alla dialettica tra impresa sindacati. Chiede quindi l'accantonamento della predetta proposta al fine di un'approfondita riflessione.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin propone il momentaneo accantonamento della proposta subemendativa Comaroli 0.68.173.3.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento della proposta subemendativa Comaroli 0.68.137.3. Ricorda inoltre che il subemendamento Benamati 0.68.137.24 risulta accantonato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.25 (vedi allegato 1), respinge il subemendamento Viviani 0.68.137.28 e approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.27 (vedi allegato 1).

  Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo sugli identici subemendamenti 0.68.137.30, a sua prima firma, ed Emanuela Rossini 0.68.137.31, chiede che possano essere accantonati in attesa che si creino le condizioni per risolvere la questione dei fondi destinati al Trentino-Alto Adige. Sottolinea che non vi sarebbero comunque oneri a carico dello Stato.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) si associa alla richiesta della deputata Vanessa Cattoi.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto che il relatore e il Governo consentono, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Vanessa Cattoi 0.68.137.30 ed Emanuela Rossini 0.68.137.31.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Parolo 0.68.137.29; approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.32 (vedi allegato 1); respinge i subemendamenti Belotti 0.68.137.44, Bellachioma 0.68.137.48 e 0.68.137.47, Durigon 0.68.137.40, Colmellere 0.68.137.38, gli identici subemendamenti Lucchini 0.68.137.36 e Bellachioma 0.68.137.39, nonché i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.45 e 0.68.137.42, Garavaglia 0.68.137.35 e Belotti 0.68.137.41.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che il subemendamento Gariglio 0.68.137.33 viene ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Durigon 0.68.137.37.

  Vanessa CATTOI (LEGA) chiede di valutare l'accantonamento del subemendamento a sua prima firma 0.68.137.43, volto a risolvere le problematiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto-Adige, così da scongiurare potenziali conflitti rispetto alla normativa nazionale.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) si associa alla richiesta di accantonamento del subemendamento a sua prima 0.68.137.34, di contenuto identico al precedente, al fine di compiere un ulteriore approfondimento della materia e scongiurare eventuali incertezze di carattere interpretativo.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, accede alla richiesta di accantonamento degli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'avviso conforme del rappresentante del Governo, avverte pertanto che gli identici subemendamenti Emanuela Rossini 0.68.137.34 e Vanessa Cattoi 0.68.137.43 s'intendono accantonati. Avverte, altresì, che il subemendamento Ubaldo Pagano 0.68.137.49 viene ritirato dal presentatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellachioma 0.68.137.50, Benigni 0.68.137.51 e Zangrillo 0.68.137.56.

  Ubaldo PAGANO (PD) sottoscrive il subemendamento Serracchiani 0.68.137.59, che non comporta peraltro oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, chiedendone l'accantonamento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, conferma il parere contrario sul subemendamento Serracchiani 0.68.137.59.

  Ubaldo PAGANO (PD) ritira il subemendamento Serracchiani 0.68.137.59.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trancassini 0.68.137.60 e 0.68.137.61, nonché i subemendamenti Benigni 0.68.137.63 e 0.68.137.64.

  Roberto OCCHIUTO (FI) richiama l'attenzione sul subemendamento Giacomoni 0.68.137.65, di cui è cofirmatario, che riprende un tema oggetto di discussione anche all'interno del Governo e della maggioranza parlamentare, volto a riconoscere ai datori di lavoro che non ricorrono ai trattamenti integrativi del reddito connessi all'emergenza COVID-19 e non applicano procedure di licenziamento la completa defiscalizzazione e decontribuzione, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, dei contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato e determinato.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, nel convenire con l'onorevole Occhiuto in merito all'assoluta centralità della questione dallo stesso evidenziata, osserva tuttavia che nella situazione attuale non è possibile dare corso alla predetta proposta emendativa, essendo i relativi oneri assai ingenti. Ritiene tuttavia che, già a valere sulle risorse finanziarie che dovessero rivenire dalla probabile richiesta del Governo alle Camere dell'autorizzazione ad un ulteriore scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, la citata questione della decontribuzione in favore delle imprese che riavviano la propria attività produttiva dovrà necessariamente costituire un intervento prioritario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Giacomoni 0.68.137.65, Della Frera 0.68.137.66, Benigni 0.68.137.73, 0.68.137.74, 0.68.137.75, 0.68.137.76 e 0.68.137.77 e Trancassini 0.68.137.81, nonché gli identici subemendamenti Comaroli 0.68.137.88 e Trancassini 0.68.137.89.

  Roberto OCCHIUTO (FI) ritira i subemendamenti Gelmini 0.68.137.94 e 0.68.137.95, che rivestono carattere residuale rispetto all'incremento dei fondi stanziati in favore del servizio civile già oggetto del subemendamento Marin 0.68.137.96 in precedenza accantonato, del quale auspica pertanto un esito positivo, stante l'evidente rilevanza del tema.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che, essendo accantonati i restanti subemendamenti riferiti all'articolo 68.137 del Governo, la Commissione procederà in un momento successivo all'esame di quest'ultimo, intendendosi dunque accantonati anche gli identici emendamenti Mura 68.32 e Benamati 68.106, che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 68.137 del Governo risulterebbero preclusi. Avverte quindi che la Commissione proseguirà i propri lavori con l'esame delle proposte emendative riferite al titolo III del provvedimento.

  Luciano NOBILI (IV) sottoscrive l'emendamento Mor 68.33 e lo ritira.

  La Commissione respinge l'emendamento Murelli 68.13.

  Claudio BORGHI, presidente, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che l'emendamento Fassina 70.47 s'intende decaduto.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellachioma 70.1, Toccafondi 70.19, Fassina 70.45, Marin 70.49, Gregorio Fontana 70.56, Benigni 70.64 e Lupi 70.67.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 70.26, volto ad innalzare da 5 a 10 il numero dei dipendenti delle aziende oltre il quale si rende obbligatoria la contrattazione sindacale, evidenziando come tale misura consentirebbe di alleviare un passaggio essenzialmente burocratico che aggrava soprattutto le numerose imprese di ridotte dimensioni o a carattere familiare del nostro Paese.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 70.26.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 70.36, di cui è cofirmataria, volto a tutelare i livelli occupazionali delle imprese intenzionate a riprendere l'attività in questo momento di grave difficoltà economica, fornendo loro adeguata provvista finanziaria anche attraverso l'accesso ai fondi di solidarietà bilaterali, qualora non iscritte ai medesimi.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 70.36.

  Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritira l'articolo aggiuntivo 95.03 a sua firma.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 70.09, di cui è cofirmataria, che prevede – per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni – la sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori, evidenziando come sul tema specifico nel corso delle audizioni in Commissione sul provvedimento in esame le associazioni sindacali non abbiano fornito risposte esaurienti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 70.09.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Bignami 70.013, di cui è cofirmataria, volto a prevedere in capo alle imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 68 e 70 del presente decreto-legge, la predisposizione di un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio, anche al fine di evitare che le citate imprese non aventi sede legale nel territorio italiano possano indebitamente usufruire delle agevolazioni in parola.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 70.013.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che l'emendamento Marco Di Maio 71.6 è ritirato.

  Davide TRIPIEDI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 71.7, riservandosi di presentare in materia un successivo ordine del giorno in Assemblea.

  Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Molteni 71.013, di cui è cofirmataria, evidenzia che tale proposta emendativa è finalizzata a prevedere un'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, previa effettuazione delle previste verifiche da parte dell'Inps.
  Evidenziata quindi la necessità di assicurare un ristoro ai numerosi lavori transfrontalieri, chiede che l'articolo aggiuntivo in esame sia accantonato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 71.013 e Bitonci 71.017.

  Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull'emendamento Gribaudo 72.91, di cui è cofirmataria, riferita ai congedi parentali per i lavoratori dipendenti, chiede che tale proposta emendativa sia accantonata. Osserva, infatti, che su tale materia è intervenuta una circolare dell'Inps della quale, a suo avviso, occorre tenere conto, eventualmente valutando una riformulazione dell'emendamento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 72.91.
  Avverte che l'emendamento Varrica 72.40 è stato ritirato.

  Antonio ZENNARO (MISTO-PP-AP) sottolinea che l'emendamento 72.117, a sua prima firma, mira a garantire una maggiore tutela per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato prevedendo un ampliamento, di soli 10 giorni, della durata del congedo di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020. Chiede, quindi, di accantonare tale emendamento, preannunciando che, in caso contrario, chiederà una votazione per appello nominale per far emergere chiaramente gli orientamenti dei gruppi sul tema in discussione.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente all'onorevole Zennaro che in Commissione si procede alla verifica nominale del voto solamente nel caso in cui vi siano dubbi sull'esito della votazione per alzata di mano.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Bignami 72.61, di cui è cofirmataria, sottolinea che il gruppo Fratelli d'Italia ha inteso raccogliere l'appello dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria e della profonda incertezza legata all'avvio del prossimo anno scolastico, necessitano di un particolare sostegno nella cura dei figli minori. Osserva quindi che l'emendamento in esame innalza da 30 a 40 i giorni di congedo dei quali tali genitori hanno diritto di fruire, non modificando i requisiti che attualmente che ne disciplinano la fruizione. Chiede pertanto che l'emendamento Bignami 72.61 sia accantonato.

  Claudio BORGHI, presidente, acquisito il consenso dei relatori e del Governo, dispone l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.
  Avverte che l'articolo aggiuntivo De Menech 72.02 è stato ritirato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zennaro 72.01.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Cubeddu 72.06 è stato ritirato.

  Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Binelli 73.3, di cui è cofirmataria, sottolinea che tale proposta emendativa mira all'estensione del riconoscimento del congedo previsto dal decreto-legge «Cura Italia» anche ai datori di lavoro autonomi che assistono un familiare con disabilità, a condizioni che non vi siano parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito delle agevolazioni previste dalla legge. Sottolineata la necessità di fornire una risposta alle famiglie che versano in gravi difficoltà a causa della chiusura dei servizi socio-assistenziali dovuta allo scoppio della pandemia, manifesta la disponibilità del suo gruppo a valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Binelli 73.3.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Segneri 73.6, D'Arrando 74.5 e Massimo Enrico Baroni 75.2 sono stati ritirati.

  Emanuele CESTARI (LEGA), intervenendo sul proprio emendamento 75.1, evidenzia che tale proposta emendativa è finalizzata a prevedere l'accesso al bonus dei 600 euro anche al personale volontario dei Vigili del fuoco, poiché ne è attualmente escluso in quanto risulta iscritto ad altra forma previdenziale.

  La Commissione respinge l'emendamento Cestari 75.1.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Cominardi 75.5 è stato ritirato.

  Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Durigon 76.1, di cui è cofirmataria, ne sottolinea la finalità di escludere che, in considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, trovi applicazione il requisito della congruità dell'offerta di lavoro per l'accettazione del reddito di cittadinanza. Chiede, quindi, che l'emendamento in esame sia accantonato in vista di una sua riformulazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Durigon 76.1 e l'articolo aggiuntivo Durigon 76.02.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zangrillo 76.03, rileva che la proposta emendativa in esame prevede l'obbligo per i percettori del reddito di cittadinanza di accettare lo svolgimento di stage formativi per un periodo non superiore a tre mesi e che il rifiuto di accettare tale proposta equivale al rifiuto di una delle offerte di lavoro previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Osservato che la proposta emendativa non reca oneri finanziari, ne raccomanda l'approvazione ritenendo indifferibile una revisione del reddito di cittadinanza che finora, come dimostrano i recenti dati che giudica sconfortanti sull'attività dei navigator, è stata fallimentare.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zangrillo 76.03.

  Claudio BORGHI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorino 78.14: s'intende vi abbia rinunciato.
  Avverte che gli emendamenti Cubeddu 78.4 e Manzo 78.7 sono stati ritirati.
  Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pastorino 78.15: s'intende vi abbia rinunciato.

  Andrea MANDELLI (FI) segnala che gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e 78.13 a sua prima firma hanno lo stesso contenuto dell'emendamento 84.126 dei relatori. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere contrario espresso sugli identici emendamenti in esame, evidenziando che le proposte emendative dei deputati dovrebbero avere la precedenza rispetto a quelle dei relatori.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, propone di accantonare gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13, al fine di verificare la segnalazione dell'onorevole Mandelli.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti D'Alessandro 78.2 e Mandelli 78.13 si intendono accantonati.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benigni 78.03.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 78.04 a sua prima firma.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che sull'articolo aggiuntivo Tabacci 78.04 vi è un parere contrario della Ragioneria generale dello Stato, poiché questo prevede oneri non quantificati e non coperti.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), non condividendo l'interpretazione della Ragioneria generale dello Stato, ritiene che l'articolo aggiuntivo 78.04 a sua prima firma potrebbe semmai comportare oneri per le imprese assicuratrici, essendo assolutamente neutro per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Tabacci 78.04.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, anche a nome dei relatori Melilli e Marattin, concorda con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tabacci 78.04.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Tabacci 78.04, che è stato sottoscritto dai deputati Adelizzi, Trizzino, Lovecchio, Faro e Dal Moro, si intende accantonato. Comunica, altresì, che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Amitrano 78.09 e Vitiello 78.011.

  Roberto OCCHIUTO (FI), illustrando l'emendamento 80.14 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede, in favore dei datori di lavoro operanti nelle regioni dell'Obiettivo europeo «Convergenza» che non procedono a licenziamenti, la decontribuzione al 50 per cento di ogni contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sottolinea che si tratta di una proposta di buon senso e, pertanto, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del loro parere contrario su tale proposta emendativa.

  Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) coglie l'occasione fornita dall'emendamento Occhiuto 80.14 per chiedere al Governo e ai relatori di chiarire quale sia il loro orientamento generale sul sostegno all'occupazione. A suo avviso, infatti, è di primaria importanza finanziare politiche di lavoro attivo, più idonee a rilanciare l'economia rispetto alle misure riguardanti gli ammortizzatori sociali, che non sono sostenibili nel lungo periodo. Chiede, pertanto, che l'emendamento Occhiuto 80.14 venga accantonato per consentire una riflessione generale al Governo e ai relatori sul tema del sostegno all'occupazione.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, replicando agli onorevoli Occhiuto e Lupi, segnala che l'emendamento Occhiuto 80.14 presenta alcune criticità. Innanzitutto, fa presente che l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per le finalità indicate dall'emendamento comporterebbe una dequalificazione della spesa, poiché si andrebbe a coprire oneri di parte corrente con risorse di conto capitale e che ciò richiederebbe la predisposizione di una specifica relazione tecnica. Segnala, inoltre, che l'emendamento in esame si pone in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Quanto alle considerazioni di carattere generale esposte dall'onorevole Lupi, evidenzia che il ricorso agli ammortizzatori sociali è indispensabile per rispondere alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria, soprattutto nella fase iniziale. Ritiene, tuttavia, che sia necessario prevedere misure più incisive volte a riportare al lavoro tutti i lavoratori in cassa integrazione. In proposito, fa presente che le risorse che potranno essere reperite con l'annunciato ulteriore scostamento di bilancio saranno utilizzate dal Governo per consentire la proroga degli ammortizzatori sociali, ma anche per predisporre strumenti che permettano alle imprese di riassorbire la forza lavoro. Fa presente, inoltre, che il Governo intende anche prolungare la previsione della non necessità delle causali per la proroga dei contratti a termine. Concludendo, ritiene di primaria importanza mettere in campo tutte le misure necessarie ad incentivare i consumi e gli investimenti e a consentire il riassorbimento di tutta forza lavoro da parte delle imprese.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), in merito alla dequalificazione della spesa, evidenzia che il Governo è intervenuto più volte in passato a sostegno del settore pubblico finanziando con risorse di conto capitale oneri di parte corrente. Ricordando che il provvedimento in esame non contiene molti interventi a favore del Mezzogiorno, ritiene non sia più possibile rinviare temi fondamentali, come quello proposto dall'emendamento Occhiuto 80.14, a provvedimenti successivi.

  Roberto OCCHIUTO (FI) segnala che la ratio dell'emendamento 80.14 a sua prima firma è quella di consentire alle regioni di utilizzare le risorse europee. Invita, pertanto, il Governo e i relatori a svolgere un ulteriore approfondimento nel merito dell'emendamento in esame.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Occhiuto 80.14, che ha una finalità analoga a quella dell'articolo aggiuntivo Meloni 80.014, rappresenterebbe un segnale importante e di incoraggiamento per le aziende del nostro Paese, che in questo momento di crisi stanno sostenendo sforzi considerevoli. In proposito, evidenzia l'urgenza di intervenire quanto prima perché il tema del sostegno all'occupazione riguarda migliaia di lavoratori. Chiede, pertanto, che i relatori e il Governo svolgano un'ulteriore riflessione sull'emendamento Occhiuto 80.14.

  La Commissione respinge l'emendamento Occhiuto 80.14.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 80.014, ribadisce che l'atteggiamento del Governo volto a rinviare nel tempo soluzioni a sostegno delle imprese, nonché ad insistere a non far rientrare simili questioni in occasione della scelta di come spendere 55 miliardi che appartengono a tutti, sia emblematico dell'atteggiamento di disinteresse da parte dell'Esecutivo per le reali tematiche che interessano il Paese. Rimarca infatti che il presente decreto-legge non affronta la problematica relativa a mantenere in vita le piccole imprese che sono viste con sospetto e, di fatto, non considerate come meritevoli di tutela. Eppure, sottolinea, queste rappresentano una realtà produttiva e di lavoro che sostiene un'importante filiera economica che produce ricchezza, che distribuisce tale ricchezza e che ha fatto la fortuna di molti borghi e cittadine italiani. Ricorda gli appelli e le richieste che le associazioni di categoria hanno proposto in sede di audizione, ove peraltro non rammenta interventi di esponenti della maggioranza o del Governo che evidentemente sapevano di non poter fornire risposte adeguate o che addirittura erano già consapevoli che non avrebbero fornito sostegno a questo settore. È dell'avviso che ciò sia anche in profonda contraddizione con quanto disposto, ad esempio, in materia di reddito di cittadinanza.
  Avendo la sensazione che la presidenza sia intenzionata a togliergli la parola, critica i tempi troppo ristretti riservati al dibattito che, a suo avviso, impediscono il corretto esercizio delle prerogative parlamentari.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che la presidenza ha lasciato ampio spazio al dibattito in considerazione dell'importanza della tematica in questione nonché per via degli interventi svolti dal Governo.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 80.014.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in oggetto nella seduta del 23 giugno 2020 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. In quella occasione erano state formulate alcune richieste di chiarimento alla rappresentante del Governo che, nel depositare la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, si era riservata di rispondere in una successiva seduta.
  Ricorda, infine, che lo scorso 25 giugno la Commissione affari sociali ha concluso l'esame in sede referente del presente provvedimento, senza apportare modifiche al testo. La Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Chiede pertanto al Governo se sia in grado di fornire le richieste di chiarimento in merito ai profili di carattere finanziario formulate nella seduta precedente.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI conferma che le risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, a valere sulle delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile 2020 e 20 aprile 2020, già versate per un ammontare complessivo di 1.350.000.000 euro su apposita contabilità speciale ad esso intestata, finalizzate alla copertura di quota parte degli oneri autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del presente provvedimento, risultano disponibili ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime. Evidenzia quindi che a tale conto di tesoreria si applicano peraltro, per espressa previsione dell'articolo 122, comma 9, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che disciplina anche le modalità di prosecuzione degli interventi successivamente alla chiusura delle contabilità speciali.
  Segnala che il conferimento degli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 1-bis avverrà secondo la tempistica indicata nella relazione tecnica, corrispondente a 4 mensilità nel 2020 e a 8 mensilità nel 2021.
  Infine, con riferimento al medesimo articolo 1-bis, assicura che l'utilizzo del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi programmati sulle risorse del Fondo medesimo.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2537 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 30 del 2020, recante Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
  preso atto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:
    le risorse assegnate al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, a valere sulle delibere del Consiglio dei ministri 6 aprile 2020 e 20 aprile 2020, già versate per un ammontare complessivo di 1.350.000.000 euro su apposita contabilità speciale ad esso intestata, finalizzate alla copertura di quota parte degli oneri autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del presente provvedimento, risultano disponibili ed il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime;
    a tale conto di tesoreria si applicano peraltro, per espressa previsione dell'articolo 122, comma 9, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che disciplina anche le modalità di prosecuzione degli interventi successivamente alla chiusura delle contabilità speciali;
    il conferimento degli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 1-bis avverrà secondo la tempistica indicata nella relazione tecnica, corrispondente a 4 mensilità nel 2020 e a 8 mensilità nel 2021;
    al medesimo articolo 1-bis, l'utilizzo del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi programmati sulle risorse del Fondo medesimo,
   esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli emendamenti Bond 1.2 e Mugnai 1.3, che prevedono la destinazione di risorse aggiuntive da parte del Ministero della salute, senza specificarne né l'entità, né le modalità di reperimento, per l'effettuazione di analisi sierologiche nei confronti, rispettivamente, di tutti gli operatori sanitari e dei familiari del personale sanitario risultato positivo al COVID-19.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gemmato 1.14, che è volta a disporre l'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'ISTAT, di dati relativi alla dispensazione dei farmaci e dei parafarmaci trasmessi dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Panizzut 1.9, volta a prevedere che per l'esecuzione dell'indagine sierologica ci si avvalga degli esistenti strumenti tecnologici, per il cui adeguamento si autorizza una spesa di 50.000 euro, in luogo della realizzazione di un'apposita piattaforma tecnologica, per la quale era autorizzata una spesa di 220.000 euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa;
   Gemmato 1.16, che è volta a prevedere l'effettuazione di analisi sierologiche sugli animali domestici di proprietà degli individui risultati positivi alle indagini sierologiche disposte dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Panizzut 1.8, che è volta a prevedere che siano i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale – in luogo della Croce Rossa Italiana, come attualmente stabilito nel testo – a verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, ferma restando la specifica autorizzazione di spesa all'uopo prevista dall'articolo 1, comma 15, secondo periodo, del presente provvedimento, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del provvedimento in esame;
   Cunial 1.1, che è volta a prevedere che l'acquisizione del consenso all'uso dei dati da parte degli individui sottoposti all'indagine sierologica debba essere richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Bagnasco 1.4, che è volta a prevedere che i soggetti che risultino positivi a seguito dell'effettuazione dell'analisi sierologica sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Panizzut 1.10, volta a sopprimere il comma 14 dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede che l'ISTAT sia autorizzata a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, contestualmente sopprimendo la relativa autorizzazione di spesa, di cui al medesimo comma 14, pari a 385.000 euro per l'anno 2020, la cui copertura è posta a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione
della proposta emendativa, anche in riferimento ad obbligazioni eventualmente già assunte a valere sulla predetta autorizzazione di spesa;
   Panizzut 1.11, che prevede che per le finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, concernente l'effettuazione dell'indagine sierologica, l'ISTAT si avvalga delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14 e 1.16 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45 e dalle 21.35 alle 22.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 18.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
C. 2500 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Claudio BORGHI, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che i deputati Ubaldo Pagano, Lacarra, Losacco, Bordo e Sensi sottoscrivono l'articolo aggiuntivo De Filippo 195.018; il deputato Zanichelli sottoscrive gli emendamenti Cominardi 68.35 e Invidia 95.7; il deputato Fassina sottoscrive le proposte emendative Gallinella 222.023 e Magi 224.05; la deputata Rossini sottoscrive l'emendamento Rossi 216.32; la deputata Saltamartini sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gelmini 48.08; la deputata Serracchiani sottoscrive l'emendamento Piccoli Nardelli 84.100; il deputato Furgiuele sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fiorini 46.03; la deputata Gagnarli sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sportiello 105.037; la deputata Emiliozzi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grippa 215.09; il deputato Scerra sottoscrive l'articolo aggiuntivo Baldino 106.028; la deputata Frate sottoscrive l'emendamento Benedetti 84.105; i deputati Saltamartini, Caparvi e Gusmeroli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Gelmini 48.08.
  Avverte inoltre che la Commissione proseguirà ora nell'esame delle proposte emendative riferite al titolo III del decreto-legge in titolo, a partire dall'emendamento Donno 81.9, sul quale vi è un parere favorevole dei relatori e del Governo. Anticipa, inoltre, che nel corso della seduta saranno presentate delle riformulazioni su talune proposte emendative riferite ai titoli IV e V del provvedimento medesimo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita i relatori e il Governo a un supplemento di riflessione sull'emendamento Donno 81.9, integralmente soppressivo dell'articolo 81, la cui eventuale approvazione comporterebbe la mancata sospensione dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989 per violazione degli obblighi in materia di trasmissione di dati statistici da parte dei soggetti ivi contemplati.

  Claudio BORGHI, presidente, acquisito l'avviso favorevole dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Donno 81.9. Prende atto che l'articolo aggiuntivo Scoma 81.08 è stato ritirato.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 81.08.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 81.08, nonché gli identici emendamenti Tabacci 82.112, Zennaro 82.115, Lupi 82.101, Benigni 82.99, De Menech 82.88 e 82.83, Varchi 82.26 e Vitiello 82.4.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Varrica 82.23 è stato ritirato dal presentatore.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Rachele Silvestri 82.107, Bellucci 82.30 e Locatelli 82.14.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Adelizzi 82.16, Pastorino 82.79 e Cubeddu 82.19.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento 82.70, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso prevede di escludere dal Reddito di emergenza i condannati in via definitiva non riabilitati per reati di particolare allarme sociale. Evidenziando che con il Reddito di cittadinanza si sono prodotte inaccettabili anomalie, dal momento che ne hanno beneficiato anche pericolosi pregiudicati, rileva la necessità di non incorrere nello stesso errore con l'istituto del Reddito di emergenza.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento in esame, di cui è cofirmatario, associandosi alle considerazioni della collega Lucaselli, sottolinea che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe un risparmio per la finanza pubblica, oltre ad evitare che persone condannate per reati gravi possano fruire di un sussidio sociale.

  Stefano FASSINA (LEU) chiede ai colleghi di chiarire con quale strumento alternativo intendano assicurare la sopravvivenza di persone che hanno pagato il loro debito con la giustizia e vivono in condizioni di povertà assoluta.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), replicando, evidenzia che l'ordinamento prevede altri istituti per garantire il sostentamento a chi si trova in condizioni di bisogno.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 82.70.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Brescia 82.17; avverte, altresì, che l'emendamento Cominardi 82.20 è stato ritirato dal presentatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di chiarire le modalità di contingentamento dei tempi di intervento, dal momento che il proprio gruppo è stato inibito già in due occasioni dalla possibilità di intervenire diffusamente su temi di particolare rilevanza.

  Claudio BORGHI, presidente, ricordando che si sta procedendo secondo le modalità concordate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita i colleghi ad applicare tali regole con un principio di buon senso.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), ribadendo nuovamente la richiesta di chiarimenti, sottolinea che spetta a ciascun gruppo individuare le tematiche sulle quali esprimersi più diffusamente.

  Claudio BORGHI, presidente, ribadendo la necessità di applicare la regola di buon senso, concorda con la proposta che ciascun gruppo possa indicare preventivamente i temi di proprio interesse.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Patassini 82.015, chiede al Governo e ai relatori di rivedere il parere contrario, evidenziando che l'articolo aggiuntivo in esame, con una copertura irrisoria – di soli due milioni di euro –, arrecherebbe enormi benefici alle popolazioni delle zone terremotate.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) evidenzia che tutti i bonus previsti dal provvedimento in esame sono subordinati ad una valutazione della dichiarazione ISEE, che tuttavia risulta falsata laddove vengono considerati come patrimonio anche beni immobili – quali i fabbricati danneggiati da un sisma – che non producono alcun reddito. Rilevando che la misura prevista dall'articolo aggiuntivo in esame potrebbe comportare una spesa anche inferiore a due milioni di euro, si associa alla richiesta ai relatori e Governo di rivedere il parere contrario.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'articolo aggiuntivo Patarino 82.015, precisa che la mancata approvazione penalizzerà ulteriormente gli abitanti delle zone terremotate, che hanno già subito le conseguenze dei ritardi nella ricostruzione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Patassini 82.015.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che gli articoli aggiuntivi a firma Cubeddu 82.014 e 82.02 sono stati ritirati dal presentatore.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 82.011.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 82.013 è stato ritirato. Comunica altresì che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Cubeddu 83.11 e Casa 83.12, nonché l'articolo aggiuntivo De Lorenzo 83.10.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 83.08, evidenzia che esso limita la responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 ai soli casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali. Rilevando che si tratta di una misura indispensabile per fornire chiarezza ed infondere fiducia negli imprenditori, cui è affidato il rilancio dell'economia italiana, chiede ai relatori e al Governo di rivedere il parere contrario.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'identico articolo aggiuntivo Moretto 83.011 è stato ritirato dal presentatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, evidenzia che esso affronta un tema molto caro al suo gruppo, ossia quello della limitazione alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19. Rappresenta, innanzitutto, che è molto difficile dimostrare in quale luogo il virus sia stato contratto, in particolar modo per alcune categorie di lavoratori. Inoltre, fa presente che non prevedere una norma che limiti la responsabilità dei datori di lavoro ai casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro metterebbe a rischio moltissimi datori di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, condividendo l'importanza della tematica affrontata dagli identici articoli aggiuntivi in esame, ricorda che in occasione del decreto-legge «Cura Italia» è stato approvato al Senato, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari, un ordine del giorno che impegnava il Governo a istituire un tavolo tecnico al fine di redigere la disciplina relativa alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19.

  Vanessa CATTOI (LEGA), sottoscrivendo a nome dei colleghi della Lega della Commissione Bilancio l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, evidenzia che, seppure il tema trattato è all'attenzione del Governo, come ricordato dalla sottosegretaria Castelli, occorre che la questione sia risolta con tempestività, anche in vista della riapertura delle scuole. Ritiene, infatti, che la limitazione della responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 sia un presupposto importante per permettere la ripartenza del nostro Paese.

  Fabio RAMPELLI (FDI), dichiarandosi insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, ritiene sia necessario e urgente dare risposte pragmatiche ai datori di lavoro. Ricorda, infatti, che numerose aziende costringono i loro dipendenti al lavoro da remoto poiché hanno timore di eventuali cause a loro carico in caso di contagio. Fa presente che questa situazione ricade inevitabilmente sulle attività commerciali collocate in prossimità degli uffici e delle aziende i cui dipendenti sono costretti a lavorare da remoto, che vedono diminuire drasticamente il loro giro di affari. Pertanto, nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ciaburro 83.05, chiede che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 vengano accantonati anche al fine di una loro eventuale riformulazione. Ritiene, infatti, prioritario sollevare i datori di lavoro dalla responsabilità per contagio da COVID-19 per consentire alle imprese di riprendere la loro attività e all'economia di ripartire.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei relatori Misiti e Melilli, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05. Inoltre, visto il prolungarsi dei lavori, chiede di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire i tempi degli interventi e organizzare i lavori della Commissione di conseguenza.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin, evidenzia che non possono essere accettati ricatti dai relatori. Fa presente, infatti, che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 meritano di essere accantonati per consentire al Governo e ai relatori di svolgere un necessario approfondimento, ma che il loro accantonamento non può essere legato a un ulteriore restringimento dei tempi di discussione.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) non ritiene corretta la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin, poiché crede che questa abbia solamente l'obiettivo di soffocare il dibattito. Avrebbe auspicato, invece, una proposta di accantonamento seria, che presupponesse una riflessione adeguata.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), associandosi agli interventi precedenti e sottolineando l'importanza dell'argomento affrontato dagli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, ritiene che la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin dovrebbe consentire un supplemento di riflessione e non rappresentare una via d'uscita per evitare la discussione di un tema importante.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), considerato l'intervento della sottosegretaria Castelli, ritiene palese che la proposta di accantonamento formulata dal relatore Marattin sia fittizia.

  Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Lucaselli, ricorda che è stato l'onorevole Rampelli a chiedere che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 fossero accantonati.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se, a seguito dell'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, il Governo svolgerà una riflessione seria sugli stessi.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Lucaselli e concordando sulla necessità di un approfondimento del tema proposto dagli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, fa presente che il tavolo tecnico istituito dal Governo a seguito dell'approvazione del citato ordine del giorno al Senato non ha ancora concluso i propri lavori. Pertanto, non ritiene plausibile che tali proposte emendative possano trovare accoglimento entro il termine in cui la Commissione deve concludere l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, concordando sul merito degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 e ricordando che anche il suo gruppo aveva presentato una proposta emendativa identica, testé ritirata, ribadisce quanto appena dichiarato dalla sottosegretaria Castelli.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo e del relatore Marattin e considerato che la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Rampelli presupponeva la possibilità di accoglimento degli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, ritiene si possa procedere a discutere gli stessi e a votarli.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) evidenzia la necessità che gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05 siano approvati con urgenza, poiché ritiene che non prevedere limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 metterebbe a rischio sia il settore pubblico che quello privato. Quanto alle imprese, segnala che queste saranno sottoposte a una serie infinita di cause temerarie da parte dei propri dipendenti, per le quali dovranno sostenere spese legali elevate, che, insieme alla scadenza dei termini di sospensione dei versamenti tributari, metteranno a rischio la loro sopravvivenza. Quanto al settore pubblico e alla scuola, in particolare, fa presente che, alla luce delle incomprensibili linee guida che il Ministero dell'istruzione intende stabilire per la riapertura delle scuole, i direttori scolastici saranno chiamati a rispondere di eventuali contagi. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere la responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19 solo in caso di dolo.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) ritiene un abominio giuridico l'attribuzione al datore di lavoro della responsabilità del contagio, dal momento che non si potrà mai dimostrare che esso sia avvenuto sul luogo di lavoro. Sottolinea che si tratta di emendamenti presentati da molti gruppi politici e invita pertanto maggioranza e Governo a non demandare a futuri tavoli di lavoro e alla consulenza di presunti tecnici la risoluzione della questione. Teme che la conseguenza di tale presunzione giuridica sia la chiusura delle imprese ovvero l'obbligo di stipulare una specifica assicurazione con costi insostenibili, e paventa il rischio di ricadute negative anche sui tribunali.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ribadisce che gli emendamenti in esame meritano un vero ripensamento da parte della maggioranza e del Governo e non un mero accantonamento. Ricorda che la presunzione del contagio sul luogo di lavoro non è stata accettata dalla maggioranza e dal Governo quando si è discusso delle vittime del dovere e chiede quindi di applicare anche in questo caso lo stesso metro, abbandonando atteggiamenti ideologici.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva, senza alcuno spirito polemico, che è l'articolo 2087 del codice civile a definire il perimetro entro il quale si muove la responsabilità del datore di lavoro e ritiene che sia questo l'argomento su cui il tavolo richiamato dalla viceministra Castelli debba lavorare, prevedendo una specifica esclusione di responsabilità per i casi di Covid.

  Fabio RAMPELLI (FDI) ribadisce di aver chiesto l'accantonamento del suo e degli identici emendamenti in esame proprio in ragione dell'ordine del giorno richiamato alla viceministra Castelli, che ha dettato un indirizzo politico accolto dal Governo e rispetto al quale oggi c’è la possibilità di dare un'accelerazione per via normativa. Condivide le considerazioni del collega Garavaglia, evidenziando che si tratta di un tema per cui non vi è necessità di approfondimenti specifici, che potranno comunque essere effettuati nelle prossime ore attraverso il coinvolgimento di uno dei tecnici che prestano consulenza al Governo. Sottolinea che si tratta di un emendamento che non necessita di copertura, che raccoglie una sensibilità comune a molti gruppi, che applica un indirizzo già votato favorevolmente a Palazzo Madama e non comprende pertanto le ragioni della contrarietà.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Trancassini 84.63, che prevede una indennità di mille euro per il mese di maggio a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid, senza che vengano esperite le specifiche procedure che hanno rallentato l'accesso ai precedenti benefici.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 84.63.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Cenni 84.82 e l'emendamento Gadda 84.11 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento De Carlo 84.62, che introduce misure a favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca. Osserva che si tratta di un comparto che non ha ricevuto alcun beneficio dai precedenti provvedimenti di urgenza conseguenti all'emergenza epidemiologica e che merita attenzione, rappresentando motivo di rilancio dell'economia interna.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzato 84.9 e Luca De Carlo 84.62.

  Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di esaminare nuovamente il proprio emendamento 81.9 che, a seguito della segnalazione del collega Gusmeroli, che ringrazia, è stato riformulato in un testo che condivide.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Donno 81.9, se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, illustra la riformulazione dell'emendamento Donno 81.9, che intende sopprimere il solo comma 1 dell'articolo 81.

  La Commissione approva l'emendamento Donno 81.9, come riformulato (vedi allegato 1).

  Leonardo DONNO (M5S) ribadisce la richiesta ai gruppi, già anticipata in Ufficio di presidenza, di sottoscrivere unanimemente l'articolo aggiuntivo 84.014, avente ad oggetto i vigili del fuoco, dichiarato inammissibile dalla presidenza.

  Roberto OCCHIUTO (FI) dichiara la disponibilità del proprio gruppo a sottoscrivere tale emendamento, ai fini di una sua riammissione.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto della richiesta del deputato Donno e anticipa che la valuterà una volta depositato l'emendamento con le firme di tutti i gruppi.

  La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 84.105.

  Stefano FASSINA (LEU) sottoscrive l'emendamento Pastorino 84.89 e lo ritira.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vizzini 84.104, Polidori 84.53, Pentangelo 84.91 e Iezzi 84.12.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Incerti 84.83 e Gagnarli 84.28 sono stati ritirati.
  La Commissione respinge l'emendamento Mulè 84.72.

  Vannia GAVA (LEGA) ritiene inaccettabile che vengano respinti emendamenti delle opposizioni, come quello appena votato nonché l'emendamento Molteni 71.013, che recano misure per i lavoratori transfrontalieri, questione oggetto di emendamenti della maggioranza che risultano accantonati.

  Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) fa presente che è stato respinto anche l'emendamento Benigni 78.03 avente ad oggetto la medesima questione.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ritenendo giuste le ragioni della collega Gava, propone di formulare un emendamento avente ad oggetto i lavoratori transfrontalieri che sia sottoscritto da tutti i gruppi che lo condividano.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che risultano accantonati gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 84.100, Nitti 84.122 e Fratoianni 84.78 nonché l'emendamento Nobili 84.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Latini 84.20.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Manzo 84.48 e Cenni 84.86 e l'articolo aggiuntivo Galizia 84.012 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carfagna 84.09.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo Mulè 84.04 è stato accantonato. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 84.02 è stato ritirato dal presentatore.

  Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 84.01 riconosce un'indennità mensile di 1.500 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sottolinea quindi l'importanza di questi lavoratori per l'economia del nostro Paese.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) ritiene che il riconoscimento di un'indennità alle categorie di lavoratori testé ricordate dall'onorevole Mandelli costituisca un tema centrale, non adeguatamente considerato dal Governo, in quanto si tratta di lavoratori che non sono in alcun modo tutelati da parte dei loro enti previdenziali.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mandelli 84.01.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) ringrazia l'onorevole Luca De Carlo per la presentazione dell'emendamento 85.8, relativo al tema della responsabilità dei datori di lavoro per il contagio dei propri dipendenti. In particolare la proposta emendativa, analoga ai precedenti identici articoli aggiuntivi Mandelli 83.08, Benigni 83.03 e Ciaburro 83.05, si applica ai datori di lavoro che siano imprenditori agricoli e propone questi siano responsabili solo nel caso in cui sia dimostrato che il contagio è conseguenza della mancata applicazione dei previsti protocolli.

  La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 85.8.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Davide Aiello 87.3 è stato ritirato.

  Maura TOMASI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo 87.011 a sua prima firma, che propone di escludere dalla base imponibile i sussidi, l'indennità e qualsiasi erogazione liberale effettuata dai datori di lavoro nei confronti dei propri lavoratori dal 1o marzo al 31 dicembre 2020, e ne chiede l'accantonamento

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 87.05, Gelmini 87.08 e Tomasi 87.011.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) interviene per illustrare l'articolo aggiuntivo 87.06 a sua prima firma.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06 sia accantonato in vista di una sua riformulazione.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo D'Ettore 87.06.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che gli articoli aggiuntivi Buompane 87.09 e Serracchiani 88.01 sono accantonati.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone che l'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04 sia accantonato.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ungaro 88.04 ed avverte che l'emendamento D'Arrando 89.2 è stato ritirato.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, chiede che l'emendamento Noja 89.1 sia accantonato.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Noja 89.1.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noja 89.1.
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferri 90.8 e Pini 90.17 e gli articoli aggiuntivi Occhiuto 91.02 e Tasso 91.04.

  Stefano FASSINA (LEU) ritira gli emendamenti Fratoianni 92.14 e 92.13.

  Antonio ZENNARO (MISTO-PP-AP) sottoscrive l'emendamento Nitti 92.19.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nitti 92.19 e l'articolo aggiuntivo Rotondi 92.02.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Sut 92.05 e Siragusa 92.08 sono stati ritirati.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Cestari 93.8, D'Alessandro 93.17, Milanato 93.25, Zucconi 93.39 e Lupi 93.56.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Frailis 93.50 è stato ritirato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mandelli 93.36, Cannatelli 93.38 e Lupi 93.59

  Roberto OCCHIUTO (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 93.30, per analogia di materia con l'emendamento Viscomi 93.44, del quale è già stato disposto l'accantonamento.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, chiede che l'emendamento Zangrillo 93.30, gli identici emendamenti Durigon 93.9, Giacomoni 93.24, Brunetta 93.37, Zennaro 93.58 e Rizzetto 93.29, gli ulteriori identici emendamenti Moschioni 93.15, Foti 93.28 e Bond 93.27 e l'emendamento Durigon 93.11, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lupi 93.06, Zucconi 93.022, Frassini 93.023 e Mulè 93.027 e l'articolo aggiuntivo Zangrillo 93.015 siano accantonati.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si associa alla richiesta dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento delle proposte emendative richiamate dal relatore Marattin.

  La Commissione respinge l'emendamento Spena 94.6.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala che il tema dei voucher in agricoltura, oggetto dell'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, costituisce uno degli argomenti sui quali il gruppo Fratelli d'Italia intende discutere diffusamente senza applicazione dei limiti temporali. Evidenzia che le associazioni di categoria hanno manifestato grande interesse per l'ampliamento del campo di applicazione dello strumento dei voucher, che consente l'assunzione di lavoratori stagionali senza eccessivi adempimenti burocratici. Ricorda quindi che in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 il settore agricolo ha risentito fortemente della mancanza di lavoratori esperti da impiegare nelle operazioni di raccolta. La Ministra Bellanova ha proposto di risolvere il problema mediante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini, mentre il gruppo Fratelli d'Italia propone la riapertura dei corridori verdi e l'utilizzo dei voucher, che consentirebbero l'accesso in Italia di lavoratori, già esperti, da impiegare nei lavori stagionali in agricoltura.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, di cui è cofirmatario, ricorda come, in sede di audizione, tutte le associazioni di categoria del settore agricolo abbiano sollecitato la reintroduzione dei voucher. Segnala, altresì, che in sede di esame del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, un emendamento di contenuto analogo rimase a lungo accantonato per poi essere respinto. Sottolinea, quindi, che la sanatoria per i lavoratori immigrati non può in alcun modo sostituire i voucher, e che l'unico settore che davvero il Governo riuscirà a rilanciare con il provvedimento in esame è quello dell'immigrazione clandestina.

  Fabio RAMPELLI (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 94.02, di cui è cofirmatario, ritiene incomprensibile la scelta del Governo di respingere la reintroduzione dei voucher, dato che si tratta di una misura a costo zero che, anzi, produrrebbe gettito fiscale aggiuntivo a beneficio delle finanze pubbliche.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 94.02.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento D'Alessandro 95.4 è stato ritirato dal presentatore. Ricorda, altresì, che gli identici emendamenti Lollobrigida 95.10, Mandelli 95.20, Viscomi 95.23 sono accantonati.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Vanessa Cattoi 95.3, Musella 95.12 e Lupi 95.31.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 95.14, evidenzia che esso mira a promuovere gli investimenti per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminare i rischi per la salute, in particolare quelli legati agli agenti cancerogeni. Pur riconoscendo che l'emergenza sanitaria attuale è connessa al COVID-19, rileva la necessità di occuparsi anche degli altri rischi biologici, chimici o derivanti dall'uso di attrezzature obsolete che provocano tante, troppe morti sul lavoro.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 95.14.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Donno 95.03 è stato ritirato dal presentatore.

  Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 95.05, segnala che esso dispone la sospensione dei canoni demaniali e la possibilità di rateizzarne gli importi a partire da marzo 2021 per tutti gli operatori del settore turistico-ricreativo, sportivo e di diporto nautico, che sono tra i soggetti maggiormente colpiti dalla recessione in corso.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gava 95.05.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'emendamento Gribaudo 96.2 è stato accantonato. Ricorda altresì che l'emendamento Lotti 98.13 è stato ritirato dal presentatore.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Mollicone 98.5, di cui è cofirmatario, segnala l'assoluta incoerenza del Governo il quale, dapprima, con il citato decreto-legge «Cura Italia», ha escluso le associazioni sportive professionistiche dalla possibilità di fruire della cassa integrazione; successivamente, con il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «Liquidità»), convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ha esteso anche ad esse tale facoltà; ora, invece, esprime parere contrario all'ipotesi – prevista dall'emendamento in esame – di ampliare la cassa integrazione a diciotto settimane.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 98.2 e Mollicone 98.5.

  Flora FRATE (MISTO), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 99.12, si dichiara basita dal parere contrario formulato dai relatori e dal Governo: l'emendamento, infatti, mira semplicemente ad estendere, senza alcun aggravio economico, l'attività dell'Osservatorio sul lavoro femminile, ampliando le sue competenze al contrasto di fenomeni quali lo stalking ed il mobbing. Rileva, peraltro, che tale norma è coerente con le finalità della Convenzione OIL n. 190, appena approvata dalla Commissione Lavoro.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottoscrive a nome del gruppo Fratelli d'Italia l'emendamento Frate 99.12, sottolineando che si tratta di una problematica politicamente trasversale, che necessita di una disciplina adeguata. Invita, quindi, relatore e Governo a rivedere il parere contrario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI propone di accantonare l'emendamento Frate 99.12.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Frate 99.12.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei colleghi Misiti e Melilli, propone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 101.2.

  Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 101.2. Avverte inoltre che l'emendamento Tripiedi 101.1 è stato ritirato dal presentatore.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone di accantonare l'emendamento Lollobrigida 102.1.

  Claudio BORGHI, presidente, acquisito l'avviso conforme del Governo, avverte che l'emendamento Lollobrigida 102.1 s'intende pertanto accantonato.

  Davide TRIPIEDI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 102.01.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 102.02.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita i relatori e il Governo a valutare l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 102.02, che non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e viene incontro alle esigenze del settore aeroportuale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI accede alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 102.02, stante l'intenzione del Governo di individuare sulla questione affrontata dallo stesso un possibile punto di mediazione.

  Claudio BORGHI, presidente, acquisito anche l'avviso conforme dei relatori, avverte che l'articolo aggiuntivo Centemero 102.02 s'intende pertanto accantonato.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, propone di accantonare il complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 103.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 103, concernente l'emersione dei rapporti di lavoro, inclusi quelli soppressivi dell'articolo medesimo, tra cui l'emendamento Iezzi 103.11, riveli non già l'intenzione da parte della maggioranza di svolgere sul tema una reale riflessione, rispettosa anche del punto di vista dei gruppi di opposizione, anche nella prospettiva di una auspicabile modifica del provvedimento, bensì dissimuli sostanzialmente un intento quasi provocatorio, volto a evitare la trattazione di una questione di così delicata rilevanza.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle valutazioni svolte dall'onorevole Garavaglia, dal momento che la proposta di accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 103 appare palesemente motivata dalla volontà di aggirare la discussione di un tema cui i gruppi di opposizione prestano particolare attenzione, anziché dalla presunta intenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare di approfondire nel merito la questione.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, assicura che la proposta di accantonamento non sottende un atteggiamento di scarsa disponibilità o considerazione nei confronti delle questioni poste dai gruppi di opposizione, ferma a suo avviso restando l'opportunità di proseguire nella seduta odierna nella trattazione degli emendamenti riferiti ai titoli IV e V del provvedimento, anche nell'ottica di assicurare il rispetto dei tempi al momento previsti per il conferimento del mandato ai relatori.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che potrebbe essere utile convocare un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati de gruppi, al fine di superare la situazione di stallo nei lavori e individuare un'organizzazione degli stessi che possa tenere debitamente conto anche dell'esigenza dei gruppi di opposizione affinché non venga compresso il dibattito sui temi da essi ritenuti di maggior rilievo.

  Andrea MANDELLI (FI) concorda circa l'opportunità di programmare i futuri lavori della Commissione sino al conferimento del mandato ai relatori nella maniera più razionale possibile e al contempo rispettosa delle diverse esigenze in campo.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, nel ribadire la disponibilità della maggioranza a discutere senza limitazioni preconcette dei temi sui quali le opposizioni hanno manifestato una maggiore sensibilità, evidenzia tuttavia come occorra prevedere una tempistica dei lavori che consenta di onorare il termine convenuto per il conferimento del mandato ai relatori, anche tenuto conto dell'elevato numero di proposte emendative ancora da esaminare.

  Leonardo DONNO (M5S) dichiara la piena disponibilità del suo gruppo a procedere nell'immediato all'esame delle proposte emendative riferite ai titoli IV e V del provvedimento, eventualmente anche prevedendo una prosecuzione notturna della seduta.

  Stefano FASSINA (LEU) non reputa vi sia stata finora da parte della maggioranza alcuna compressione del dibattito o un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle opposizioni, ritenendo tuttavia necessario organizzare i lavori della Commissione in modo tale da non vanificare l'obiettivo di giungere al conferimento del mandato ai relatori nel termine convenuto.

  Roberto OCCHIUTO (FI) invita i diversi gruppi parlamentari a trovare una linea condivisa in merito alla prossima organizzazione dei lavori, considerando controproducente ogni sorta di sterile contrapposizione.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che l'attuale impasse nei lavori dipenda anche dall'incertezza con la quale il Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno sinora affrontato alcuni temi di rilevo fondamentale, sui quali le opposizioni hanno peraltro ampiamente richiamato l'attenzione nel corso della discussione svoltasi nei giorni precedenti, quali le misure attinenti alle detrazioni fiscali o al sostegno al comparto automobilistico, rispetto alle quali sono mancate sinora proposte convincenti.

  Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) si associa alle valutazioni da ultimo svolte dall'onorevole Garavaglia, invitando i relatori e il Governo a compiere uno sforzo per l'individuazione delle soluzioni ottimale alle diverse questioni tuttora irrisolte.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, ritiene che una possibile soluzione per agevolare la prosecuzione dei lavori potrebbe consistere nell'individuazione delle questioni che, ad avviso dei gruppi di opposizione, rivestano particolare rilievo e su cui concentrare quindi maggiormente l'attenzione nel prosieguo della discussione, in modo tale da assicurare spazio adeguato alla discussione, ferma comunque restando la necessità di pervenire al conferimento del mandato al relatore entro un termine prestabilito.

  Roberto OCCHIUTO (FI) manifesta la disponibilità a concentrare la discussione su alcuni specifici temi, contingentando la discussione sugli altri, ritenendo però opportuno che i relatori e il Governo, entro la mattinata di domani, diano le risposte con riguardo agli emendamenti accantonati.

  Claudio BORGHI, presidente, non emergendo una chiara intesa tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, convocando immediatamente l'Ufficio di presidenza.

  La seduta termina alle 21.35.

V Commissione - martedì 30 giugno 2020

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 38

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio)

  1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.
38. 020. (Nuova formulazione) D'Alessandro.

ART. 68.

  Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.
0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono neutralizzati con le seguenti: non sono computati.
0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.
0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

ART. 81.

Sopprimere il comma 1.
81. 9. (Nuova formulazione) Donno, Faro.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

EMENDAMENTO 68.137 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 68.

Subemendamenti all'emendamento 68.137 del Governo

  All'emendamento 68.137 sono apportate le seguenti modifiche:
   la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
   « a) l'articolo 68, è sostituito dal seguente:

Art. 68.

  1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
   a-bis) all'articolo 70, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   “a) al comma 1, primo periodo, le seguenti parole: ‘per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane”, sono sostituite dalle seguenti: ‘27 settimane per
periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020’”;
    2) al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:
   “g) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: ‘Il trattamento può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015’”;
    3) sostituire il comma 2 con il seguente:
  “2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.142,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265, commi 5 e 7”».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.
0. 68. 137. 1. Fassina, Epifani.

  Alla lettera a) numero 1) premettere il seguente:
    01) Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».
0. 68. 137. 10. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. con le seguenti: per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e al comma 1, lettera i) e al comma 2 sostituire le parole: 11.599,1 milioni di euro con le seguenti: 28.997,75 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) All'articolo 70, comma 1, lettera a), le parole: «per una durata massima di nove settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
   e alla lettera b) sostituire le parole: 4.936,1 milioni di euro con le seguenti: 12.340,25 milioni di euro.
   b) sopprimere la lettera a) della parte consequenziale.
0. 68. 137. 2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per una durata massima di nove settimane con le seguenti: per una durata massima di diciotto settimane.
0. 68. 137. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. aggiungere il seguente periodo: I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del decreto Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo 154 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
0. 68. 137. 22. Labriola, D'Attis.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane con le seguenti: Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
0. 68. 137. 5. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
0. 68. 137. 7. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a) dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro aggiungere le seguenti: dei servizi educativi per l'infanzia, nel caso di sospensione dell'attività regolarmente prevista,.
0. 68. 137. 20. Carinelli, Barzotti, Invidia.

  Alla lettera a), numero 1) premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo aggiungere le seguenti:, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente.
0. 68. 137. 8. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere i seguenti:
   01) alla lettera a), terzo periodo, dopo la parola: turismo aggiungere le seguenti: e stabilimenti termali e dopo la parola: cinematografiche aggiungere le seguenti:, ristorazione.
   01-bis) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del primo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.».
0. 68. 137. 18. Invidia, Cubeddu, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Davide Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*0. 68. 137. 6. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, con le seguenti: spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale.
*0. 68. 137. 16. Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: e per le imprese che forniscono beni di supporto e prestazioni di servizi a favore soggetti operanti nei settore dello spettacolo e del cinema.
0. 68. 137. 19. Alaimo, Davide Aiello, Invidia, Cubeddu, Cominardi, De Lorenzo, Costanzo, Segneri, Barzotti, Pallini, Ciprini, Piera Aiello, Tucci, Amitrano, Villani, Tripiedi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sale cinematografiche, aggiungere le seguenti: del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi.
0. 68. 137. 11. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus.
0. 68. 137. 13. Belotti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché del settore del trasporto di passeggeri con autobus,.
0. 68. 137. 21. Torto, Scagliusi, Faro, Invidia.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: spettacolo dal vivo e sale cinematografiche aggiungere le seguenti:, nonché per i datori di lavoro degli autoservizi pubblici non di linea.
0. 68. 137. 14. Maccanti, Rixi, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zordan.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».
0. 68. 137. 15. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 68. 137. 9. Guidesi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Caffaratto, Durigon, Murelli, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello e sostituire le parole: della comunicazione preventiva con le seguenti: la comunicazione preventiva, anche in via telematica.
0. 68. 137. 12. Vanessa Cattoi, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Tomasi, Bellachioma, Gava, Cestari.

  Alla lettera a), numero 1), premettere il seguente:
   01) Al comma 1, lettera b), dopo le parole: comunicazione preventiva aggiungere le seguenti: Tali oneri procedimentali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.
0. 68. 137. 3. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 1), capoverso c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Per i fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del Fondo ma al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere da periodi di sospensione ovvero riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.».
0. 68. 137. 24. Benamati, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Alla lettera a), numero 2), capoverso d), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: per i datori di lavoro con le seguenti: i datori di lavoro e le parole: resta possibile con le seguenti: possono.
0. 68. 137. 25. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese ai settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

   b) Al quinto periodo dopo le parole: del settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca professionale.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.
0. 68. 137. 28. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Alla lettera a), numero 3), capoverso e), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono neutralizzati con le seguenti: non sono computati.
0. 68. 137. 27. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».
*0. 68. 137. 30. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) al comma 7 sono inserite infine le seguenti parole: “esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo.”».
*0. 68. 137. 31. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».
0. 68. 137. 29. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Alla lettera a), numero 4), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, lettere c) ed e) con le seguenti: ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo.
0. 68. 137. 32. Ubaldo Pagano.

  Alla lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo
conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  2-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito della “CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura” di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il “Fondo Pesca CISOA”, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2-quater. Le risorse del “Fondo Pesca CISOA” che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese, di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  2-quinquies. I termini e le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  I datori di lavoro del settore della pesca professionale che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ...90 giorni. I termini e le modalità di attuazione del presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2-sexies. All'onere relativo ai commi da 2-bis a 2-quinquies si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
0. 68. 137. 26. Benedetti.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

  1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario dell'integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività.».
0. 68. 137. 44. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 68. 137. 48. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
  7-quater. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di
integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
0. 68. 137. 47. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) al comma 1, primo periodo, le parole: “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020” e, all'ultimo periodo, le parole: “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse».
0. 68. 137. 40. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter” con le seguenti: “per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”».
0. 68. 137. 38. Colmellere, Durigon, Lorenzo Fontana, Murelli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».
*0. 68. 137. 36. Lucchini, Andreuzza, Lazzarini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».
*0. 68. 137. 39. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1o settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» con le seguenti: «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».
0. 68. 137. 45. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» aggiungere le seguenti: «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili,».
0. 68. 137. 42. Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Belotti, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».
0. 68. 137. 35. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, lettera a), dopo le parole: «sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «nonché delle scuole paritarie».
0. 68. 137. 41. Belotti, Bellachioma, Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Racchella, Fogliani, Patelli, Sasso, Furgiuele.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale e possono individuare le imprese
e le unità produttive del settore marittimo per le quali è consentito l'accesso alla cassa integrazione in deroga, in alternativa al ricorso alle prestazioni del fondo di solidarietà del comparto marittimo».
0. 68. 137. 33. Gariglio, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».
0. 68. 137. 37. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli.

  Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
  “5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.».
*0. 68. 137. 34. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 70, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   «e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
  “5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019”.»
*0. 68. 137. 43. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Alla lettera b), capoverso f), capoverso 6, settimo periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.

  Conseguentemente, alla lettera c), capoverso 4, sesto periodo, sostituire le parole: è collocato con la seguente: inizia.
0. 68. 137. 49. Ubaldo Pagano.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)

  1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.
  2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 68. 137. 50. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Andreuzza, Gusmeroli.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di quarantacinque settimane, anche continuative, comunque entro il mese di dicembre 2020. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
0. 68. 137. 51. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.
0. 68. 137. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.

  Alla lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
0. 68. 137. 52. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art.71-bis.

   1. A sostegno e ristoro dei titolari di imprese commerciali in crisi costretti alla chiusura dell'attività, nonché al fine di mitigare gli effetti economici su tali soggetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, nella misura e secondo le modalità ivi previste, spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra l'1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e che, entro il 31 dicembre 2018, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 795 milioni per l'anno 2020.
0. 68. 137. 53. Murelli, Durigon, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
0. 68. 137. 54. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

   1. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2, comma 2, legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione.
0. 68. 137. 55. Durigon, Murelli, Bordonali, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
(Inammissibile)

  Nella parte conseguenziale alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 43, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 250» con le seguenti: «non inferiore a 100»;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma 4, lettera c), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni».
0. 68. 137. 58. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Bruno Bossio.
(Inammissibile)

  Nella parte conseguenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla durata massima di quattordici settimane.
0. 68. 137. 59. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Bonomo.

  Nella parte consequenziale, lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventidue e la parola: quattro con la seguente: otto.
0. 68. 137. 60. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque, e al secondo periodo sostituire la parola: diciotto con la seguente: diciannove e la parola: quattro con la seguente: cinque.
0. 68. 137. 61. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole da: Resta ferma fino a: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: La durata massima dei trattamenti riconosciuti ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22 e del presente comma è estesa a complessive 45 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite di ulteriori 24.000 milioni di euro per l'anno 2020. I medesimi trattamenti sono riconosciuti altresì ai lavoratori frontalieri e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
0. 68. 137. 63. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a) capoverso Art. 70-bis, comma 1, sostituire le parole: 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020. Ai datori di lavoro del settore turismo è comunque garantita la concessione dei suddetti trattamenti per un periodo aggiuntivo di 27 settimane da usufruire entro il 31 dicembre 2020 e sostituire le parole: Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto con le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, pari a 2.262,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
0. 68. 137. 64. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I predetti periodi di fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora siano stati utilizzati per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.
0. 68. 137. 62. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e consentire un cospicuo risparmio delle risorse impiegate per gli ammortizzatori sociali con contestuale salvaguardia dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro che non ricorrono ai
trattamenti integrativi del reddito connessi all'emergenza COVID-19 di cui alla presente legge e non applicano procedure di licenziamento, è riconosciuta per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la completa defiscalizzazione e decontribuzione di ciascun contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, nonché sulle risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione ai sensi dell'articolo 241.
0. 68. 137. 65. Giacomoni, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai datori di lavoro delle strutture turistico ricettive è riconosciuto un periodo aggiuntivo di ulteriori 9 settimane complessive per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge.
0. 68. 137. 66. Della Frera.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stanziate ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate prioritariamente ad incrementare gli importi dell'assegno di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
0. 68. 137. 69. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
   b) il sesto comma è abrogato.
0. 68. 137. 70. Mura, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 70-ter.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono incrementati del 50 per cento.
0. 68. 137. 71. Serracchiani, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di NASPI)

  1. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto part time ciclico di aziende operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, all'atto della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19.
0. 68. 137. 68. Fassina.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 74, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, dopo le parole: «dipendenti del settore privato», sono aggiunte le seguenti: «nonché i periodi di quarantena applicati in ragione delle ordinanze regionali» e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai lavoratori autonomi, per i periodi di quarantena applicati ai sensi del presente comma, sono riconosciute le indennità di cui agli articoli 27, 28, 38 e 44».
0. 68. 137. 72. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 78, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo i casi di percezione di trattamenti pensionistici indiretti inferiori alla somma mensile di 1.000 euro».
0. 68. 137. 57. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 80, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
  1-ter. In ogni caso le limitazioni al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo previste dal comma 1 non si applicano nei casi di cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro e nelle procedure concorsuali».
0. 68. 137. 84. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 81, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole da: Modifiche fino a: amministrative ed.
0. 68. 137. 67. Pezzopane.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e fino ad un massimo di euro 20.000».
0. 68. 137. 73. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: e al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 30.000».
0. 68. 137. 74. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al comma 5».
0. 68. 137. 75. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.
0. 68. 137. 76. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire il comma 5 con il seguente:
  « 5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».
0. 68. 137. 77. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 84 dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  «14-bis. Le indennità, i bonus e i contributi straordinari a fondo perduto
riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, da parte delle regioni nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto riconosciuto dalle regioni a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.».
0. 68. 137. 79. D'Attis, Casino, Mandelli, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

«Art. 87-bis.
(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

   1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1o marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.».
0. 68. 137. 80. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Pella, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, D'Ettore.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

Art. 90-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni alla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1 comma 497, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
0. 68. 137. 110. Del Sesto, Buompane.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole «rinnovare o prorogare fino al 30 agosto
2020», con le seguenti: «stipulare contratti di rinnovo o proroga fino al 31 dicembre 2020».
    2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.».
0. 68. 137. 78. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, sopprimere la lettera c).
0. 68. 137. 81. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

   1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “a lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 600.”».
0. 68. 137. 82. Cubeddu.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 103, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

   1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “a lire 500.000” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 600 per ciascuno degli anni 2020 e 2021”».
0. 68. 137. 83. Costanzo, Invidia.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al fine di consentire la stabilizzazione di lavoratori precari del settore sanità, garantendo adeguati livelli di tutela, soprattutto in seguito contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, aggiungere il seguente articolo:

Art. 103-bis.
(Misure per la stabilizzazione del personale addetto all'attività di assistenza socio-sanitaria)

  1. Le aziende sanitarie locali, titolari o meno di partecipazioni di controlli di società, di concerto con la regione di appartenenza, in caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati a società, cooperative o altri soggetti privati, a società a partecipazione pubblica o a società in house, procedono all'assorbimento e internalizzazione delle unità di personale, già dipendenti e/o soci lavoratori delle cooperative, o comunque in forza a tempo indeterminato, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei predetti soggetti cui erano affidate le funzioni o servizi oggetti di reinternalizzazione.
  2. Il suddetto assorbimento e internalizzazione del personale, deve avvenire prima di effettuare nuove assunzioni, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e può essere disposto nei
limiti dei posti occupazionali risultanti nelle dotazioni organiche dell'ente medesimo e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e di cui è necessario il mantenimento organico e strutturale, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
0. 68. 137. 85. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 199, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul piano occupazionale e garantire la tutela delle posizioni lavorative nel settore portuale, nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, confluiscono, altresì, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
0. 68. 137. 86. Tucci.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 262, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole «nonché allo» con le parole «nonché a quelle inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello»;
    2) comma 2, lettera b), sostituire le parole: «in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”, con le seguenti “in un grado non inferiore al livello stabilito nel bando di concorso in relazione al profilo da ricoprire”».
0. 68. 137. 87. Buratti.
(Inammissibile)

  Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).
*0. 68. 137. 88. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale sopprimere la lettera d).
*0. 68. 137. 89. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi indicati nel predetto Allegato 1 sono al netto degli effetti derivanti sui saldi del bilancio dello Stato dall'evoluzione del quadro macroeconomico e finanziario, previsto nel Documento di economia e finanza 2020, che saranno aggiornati con il provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato per il corrente anno finanziario»;
    2) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine
di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9. Qualora le rimodulazioni si riferiscano ad esercizi successivi, alle stesse si provvede con la legge di bilancio.»;
    3) sostituire il comma 11 con il seguente:
  «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da COVID-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
   a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;
   b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a “Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” quanto alle risorse versate a titolo di contributo.».
0. 68. 137. 90. Ceccanti.
(Inammissibile limitatamente
al numero 1 e al numero 3)

  Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 265, sopprimere i commi 8 e 9;.

  Conseguentemente, dopo la medesima lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. all'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 7 e 8 sono abrogati.».
0. 68. 137. 92. Fassina.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Le risorse con le seguenti: Per l'esercizio finanziario 2020, le risorse;
   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: per l'espressione del parere aggiungere la seguente: vincolante;
   c) inserire, in fine, il seguente periodo: Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante approvazione del bilancio di previsione annuale dello Stato e del bilancio pluriennale.
0. 68. 137. 93. Gava, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 96. Marin, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 94. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte delle risorse rinvenienti ai sensi del presente comma, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, sono impiegate, ove disponibili, per l'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziato dall'articolo 15 del presente decreto.
0. 68. 137. 95. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Pella, Cannizzaro.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
0. 68. 137. 97. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sostituire il terzo periodo con i seguenti: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di quindici giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
0. 68. 137. 98. Brunetta.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso comma 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: in via eccezionale in relazione allo stato di emergenza e limitatamente all'esercizio finanziario in corso ed escluse comunque le rimodulazioni di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al terzo periodo sostituire le parole: per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: che si esprimono a maggioranza dei due terzi entro quindici giorni.
0. 68. 137. 99. Brunetta.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: fino al 30 settembre 2020.
0. 68. 137. 101. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, secondo periodo, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,.
0. 68. 137. 100. Ceccanti.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sostituire le parole:, sentiti i Ministri competenti, con le seguenti: dal Consiglio dei ministri.
0. 68. 137. 103. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, dopo le parole: sentiti i Ministri competenti inserire le seguenti: e ferma restando l'allocazione tra programmi, come prevista dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.
0. 68. 137. 102. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), secondo periodo, capoverso 8, sopprimere le parole: anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria,.
0. 68. 137. 104. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto di variazione di bilancio, corredato dalla rispettiva relazione tecnica, è trasmesso.
0. 68. 137. 105. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ogni singolo esercizio finanziario;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema di decreto è trasmesso.
0. 68. 137. 91. Invidia.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.

  Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 265, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 126, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli schemi dei decreti ministeriali di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione.”».
0. 68. 137. 106. Tomasi, Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Giovanni Russo.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, sostituire le parole: La proposta di variazione di bilancio è trasmessa con le seguenti: Lo schema del decreto di variazione del bilancio, corredato di una relazione che esponga gli esiti del monitoraggio nelle misure interessate dalle proposte di variazione e i motivi delle medesime, è trasmesso.
0. 68. 137. 107. Ubaldo Pagano.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, terzo periodo, dopo le parole è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere inserire la seguente: vincolante.
0. 68. 137. 108. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  Nella parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia fino al 30 settembre 2020.
0. 68. 137. 109. Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

  a) All'articolo 68, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola «quarto» è soppressa;

  2) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, per i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione resta possibile presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;

  3) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale “emergenza COVID-19” sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22»;

  4) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi del comma 1, lettere c) ed e), se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
   b) all'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
   c) all'articolo 71, capoverso Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga «Emergenza Covid-19» all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  « 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
  4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al sesto periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del sesto periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente:
   a) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Articolo 70-bis.
(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  l. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1o settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
   b) all'articolo 82, comma 1, alinea, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio;
   c) all'articolo 103, comma 5, sostituire le parole: L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1o giugno al 15 luglio 2020 con le seguenti: Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o giugno 2020 al 15 agosto 2020;
   d) all'articolo 265, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente e al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8
dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9 del presente articolo.
   e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
68. 137. Il Governo.