II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Martedì 30 giugno 2020

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 63

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 69

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 69

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 75

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione) ... 70

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 78

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (Seguito dell'esame e rinvio) ... 70

ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato) ... 80

II Commissione - Resoconto di martedì 30 giugno 2020

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.

C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, come convenuto, nella seduta di oggi proseguirà la discussione generale sulle proposte di legge in esame, al termine della quale il relatore presenterà una proposta di testo unificato. Chiede quindi chi intenda intervenire.

  Roberto TURRI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è attualmente in corso la seduta della Giunta per le elezioni, della quale fanno parte diversi componenti la Commissione Giustizia. Nel sottolineare che anche i deputati di Fratelli d'Italia, hanno avanzato analoga segnalazione alla presidenza, chiede come si intenda procedere al fine di consentire a tutti i colleghi di prendere parte ai lavori odierni.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel fare presente di essere al corrente della concomitante seduta della Giunta per le elezioni, precisa di aver già rinviato di mezz'ora l'inizio della seduta odierna, anche in considerazione dei disagi segnalati da diversi deputati con riguardo ai ritardi dei trasporti. Precisa altresì, come già comunicato per le vie brevi al gruppo di Fratelli d'Italia, che in considerazione della frequente concomitanza di sedute di altri organi della Camera le sedute della Commissione Giustizia rischierebbero di svolgersi molto faticosamente.

  Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, contrariamente a quanto dichiarato dalla presidente, fa presente che la concomitante seduta di altri organi collegiali non è un fenomeno così frequente. Rammenta a tale proposito che la Giunta per le autorizzazioni, di cui fa parte, viene convocata tenendo conto dei lavori delle Commissioni permanenti, e in particolar modo della Commissione Giustizia. Nel sottolineare che anche i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia hanno provveduto a segnalare la situazione, chiede alla presidente di verificare lo stato dei lavori della Giunta per le elezioni, in modo da rinviare su tali basi l'avvio della seduta della Commissione Giustizia.

  Devis DORI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, pur essendo anch'egli componente della Giunta per le elezioni, ha scelto comunque di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia. Rileva inoltre che la concomitanza delle sedute non rappresenta certamente un'eccezione e non costituisce comunque un impedimento alla partecipazione alle sedute della propria Commissione di appartenenza.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che in questa fase non sono previste votazioni, ritiene che si possa comunque procedere allo svolgimento della discussione generale. Si riserva di assumere decisioni in merito quando si passerà all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, sui quali la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere.

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel sottolineare che ad avviso della Lega la proposta di legge in oggetto appare da ogni punto di vista lesiva dei diritti dei cittadini, preannuncia che nel corso del suo intervento evidenzierà i molteplici aspetti che sono stati trascurati sia in sede di esame in Commissione sia nell'ambito del dibattito in atto sui media. Ritiene in primo luogo che si tratti di un testo divisivo, peraltro non caratterizzato dalle condizioni di necessità ed urgenza che contraddistinguono i decreti-legge, dal momento che per la loro natura le proposte di legge arrivano alla conclusione dell'esame dopo un confronto ampio e articolato, dal quale possono emergere elementi di condivisione e di sintesi che vadano incontro alle esigenze dei vari gruppi e che siano rappresentative dell'intero corpo sociale e non di specifiche lobby. Ritiene pertanto che la proposta di legge, o meglio il testo-base che il relatore si appresta a presentare, non sia frutto della dinamica appena descritta, nonostante abbia impatti devastanti sulle libertà personali. Esprime la convinzione che il testo di sintesi dovrebbe al contrario essere il risultato di un confronto ampio, tanto più che la maggior parte dei soggetti auditi dalla Commissione Giustizia ha confermato gli aspetti problematici rilevati dalla Lega. Ritiene inoltre che il testo, oltre che essere divisivo, si inserisce nel novero degli interventi legislativi che, introducendo elementi innovativi apparentemente innocui con il dichiarato obiettivo di tutelare i più deboli, nel corso del tempo producono gravi effetti liberticide sulle opinioni dei singoli. Nel rilevare inoltre i clamorosi e assoluti profili di incostituzionalità del provvedimento, preannuncia che, in considerazione della natura prettamente ideologica dell'intervento nonché della genericità dei termini adottati e della mancanza di adeguate definizioni, le decisioni in materia saranno inevitabilmente contrastanti e arbitrarie con ciò minando il principio di uguaglianza nell'applicazione della legge. Nell'evidenziare il rischio che, sulla base delle informazioni diffuse dai giornali sull'imminente proposta di testo-base, vengano comminate pene severe assolutamente non giustificate, rileva in primo luogo la violazione dell'articolo 25 della Costituzione e del principio della tassatività del reato penale, nonché la negazione del sistema penale fondato su dati oggettivi. Ritiene in particolare che il provvedimento in esame sia frutto del relativismo etico imperante che è alla base di tutti i problemi sociali attuali e in conseguenza del quale la rilevanza del reato è determinata dalle convinzioni dell'opinione pubblica dominante, ignorando il dato oggettivo e soverchiando la voce di chi dice la verità. Sottolinea in modo particolare il rischio di introdurre la previsione del delitto d'odio che rappresenta un'arbitraria interferenza con la vita intima del singolo che, pur a fronte dei più gravi strumenti di coercizione, può avere maturato nel proprio cuore il libero convincimento sulla correttezza o meno di un dato comportamento. Ritiene che tale atteggiamento sia tipico dei totalitarismi del ventunesimo secolo, la cui matrice risiede oltre che, nella Rivoluzione francese, nell'Unione sovietica del 1917 e che, attraverso il sessantotto, hanno condotto ad una nuova dittatura che prevarica l'intimità delle scelte personali. Nel sottolineare che, introducendo il concetto dell'omicidio mosso dall'odio, si passa dal delitto per fatto al delitto per atteggiamento interiore, evidenzia il grave rischio di perseguire, oltre ai sacerdoti e agli uomini di fede, coloro che si limitino a dichiarare che in natura esistono l'uomo e la donna o che un bambino ha diritto ad essere educato in una famiglia di cui facciano parte un papà ed una mamma o coloro che esprimano contrarietà sull'adozione da parte di coppie omosessuali o critichino l'esondanza delle manifestazioni di protesta messe in atto nel corso dei gay pride.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, invita il collega Pagano a considerare che anche altri colleghi potrebbero voler intervenire. Ricorda poi che si era convenuto di svolgere la discussione generale, al termine della quale il relatore avrebbe presentato la proposta di testo-base per il prosieguo dell'esame. Fa inoltre presente che nella seduta odierna la Commissione Giustizia è tenuta ad esprimere in ogni modo il parere sul provvedimento C. 687, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel dichiarare di non aver convenuto in alcun modo sulla presentazione della proposta di testo-base nella giornata odierna, stigmatizza il comportamento della presidente, che, subito dopo aver affermato che non si sarebbe proceduto ad alcuna votazione, senza dare il tempo ai colleghi di chiedere di intervenire, invita il relatore a presentare la proposta di testo-base. Fa presente a tale proposito che la presentazione del testo-base equivale a dichiarare conclusa la discussione generale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente di aver ritenuto che la presentazione del testo-base fosse nell'interesse di tutti, considerato che era stata sollecitata da molti colleghi dell'opposizione, a partire dal gruppo della Lega.

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che la Commissione aveva convenuto di procedere alla discussione generale sui provvedimenti in esame al termine della quale il relatore avrebbe presentato una proposta di testo base e che era stato altresì concordato di svolgere la discussione generale anche su tale proposta di testo base. Fa presente, tuttavia, che nel corso della precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato stabilito che comunque la tempistica di esame del provvedimento non sarebbe stata modificata e che pertanto la Commissione dovrà adottare il testo base per il prosieguo dei lavori nella giornata di giovedì 2 luglio prossimo. Sottolinea, quindi, come anche il suo gruppo parlamentare consideri il tema sotteso ai provvedimenti in esame particolarmente importante e, pur comprendendo le preoccupazioni delle opposizioni, ribadisce la necessità che la Commissione proceda nella giornata di giovedì prossimo all'adozione del testo base sul quale svolgere un approfondito dibattito. Ricordando, quindi, che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 15, condivide la proposta della presidente di procedere prima di tale orario all'espressione del parere da parte della Commissione sulla proposta di legge C. 687 Delrio, in materia di delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi, il cui esame in sede consultiva è già all'ordine del giorno della seduta odierna, e ritiene che ordinare la discussione sul provvedimento in titolo non comprima le modalità di esame dello stesso e sia in linea con quanto già stabilito in Ufficio di presidenza. Sottolineando quindi come sia ragionevole consentire a tutti di intervenire sul tema, evidenzia che qualora il collega Pagano ritenesse di voler utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione per il proprio intervento, se ne prenderà atto.

  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la Commissione aveva stabilito di svolgere la discussione generale sul provvedimento e che il relatore si era impegnato a presentare, solo al termine di essa, un testo base per il prosieguo dei lavori. Rammenta inoltre che era stato garantito ai gruppi che avrebbero potuto, dopo avere esaminato tale testo base, proporre osservazioni allo stesso. A suo avviso pertanto se il relatore presentasse nella giornata odierna il testo base, si svilirebbe la discussione generale sulle singole proposte di legge. Sottolinea quindi che la questione si dovrebbe affrontare più opportunamente nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e pertanto invita la Presidente a sospendere la seduta e a convocare l'Ufficio di presidenza per definire le modalità di lavoro della Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel rammentare che la seduta odierna è destinata alla discussione generale sulle proposte di legge in titolo, precisa che quello da lei rivolto al collega Pagano era soltanto un invito e che pertanto, qualora lo stesso ritenesse di non volerlo accogliere, potrà continuare a svolgere il proprio intervento.

  Alessandro PAGANO (LEGA), prima di riprendere il proprio intervento, desidera fare una precisazione sull'ordine dei lavori. Rammenta in proposito che il proprio gruppo parlamentare nel corso di una precedente seduta aveva evidenziato la necessità che, per meglio procedere ad esaminare il provvedimento, il relatore presentasse la propria proposta di testo base e che la collega Bartolozzi, che è anche la proponente di una delle proposte di legge in discussione, aveva invece rilevato l'opportunità che ogni commissario sviluppasse le tematiche nel corso di una discussione generale sui provvedimenti in esame, in modo da poter poi arrivare alla predisposizione di un testo base che rappresentasse la sintesi di tutte le istanze avanzate. Rammenta altresì che il collega Verini aveva convenuto con la collega Bartolozzi su tale opportunità. Ritiene che sia pertanto inaccettabile non consentire alla Commissione di procedere preliminarmente alla discussione generale sui provvedimenti in titolo, nell'ambito della quale ciascun commissario potrà esprimere le proprie tesi, per arrivare solo successivamente all'adozione di un testo base.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che la richiesta di un testo base era stata avanzata, nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche dalla collega Varchi, per conto del gruppo di Fratelli d'Italia. Sottolinea che nella medesima riunione si era convenuto che la discussione generale si sarebbe svolta nelle giornate di mercoledì e di giovedì scorso e che, in ragione dei lavori dell'Assemblea, impegnata nella questione di fiducia sul decreto-legge 28 del 2020, si era convenuto di rinviare la discussione generale alle giornate di giovedì scorso e a quella odierna. Ribadisce quindi che al termine della seduta odierna, come convenuto, il relatore presenterà la proposta di testo base per il prosieguo dei lavori.

  Alessandro PAGANO (LEGA) riprendendo il proprio intervento, ribadisce che qualora il provvedimento in esame fosse approvato, qualsiasi giudice sarebbe abilitato a condannare taluni individui in ragione di una loro opinione. Richiamando, quindi, l'articolo 19 della Costituzione, in materia di confessioni religiose, ritiene che il provvedimento in discussione presenti rispetto a tale questione dei profili di incostituzionalità. A suo avviso, infatti, in virtù del provvedimento le confessioni religiose sarebbero discriminate in quanto sulla questione manifestano idee differenti. Ritiene quindi che qualora, ad esempio, un sacerdote, nel corso della propria omelia, richiamasse quanto affermato da San Paolo nella lettera ai Colossesi in merito alle ripercussioni nella vita eterna di una condotta omosessuale, ciò sarebbe sufficiente a far sì che tale sacerdote possa essere denunciato. Osserva come anche l'Islam ha nei confronti della tematica una posizione non conforme a quella dei provvedimenti in esame. Precisando di essere convinto della buona fede di tutte le parti politiche, ritiene che, se non sarà possibile svolgere un approfondito dibattito, si depisterà l'opinione pubblica, portandola verso l'adozione di leggi liberticide. Stigmatizzando profondamente chi discrimina una persona per aver fatto una scelta sessuale diversa da quella eterosessuale e ribadendo il diritto di ciascun individuo ad essere rispettato, sottolinea tuttavia che i provvedimenti creerebbero delle nuove fattispecie che porterebbero a dei contrasti sociali profondi e a delle discriminazioni di fatto nei confronti di altre categorie di persone, stabilendo che qualcuno ha più diritto di altri. Evidenzia infatti come sia ugualmente grave commettere atti di bullismo nei confronti di un ragazzo omosessuale o ad esempio di un obeso o di un giovane con gli occhiali. Sottolinea, inoltre, che la legge Mancino, che già si applica in questi casi, fu approvata quasi all'unanimità. Alla luce delle rivelazioni di stampa in ordine al contenuto di quello che dovrebbe essere il testo base del relatore, ritiene che si potrebbero ravvisare sullo stesso ulteriori profili di incostituzionalità relativamente agli articoli 18, 33, 13 e 3, 10 e 11 della Costituzione. Sottolinea che, trattandosi di libertà personali dell'individuo non si può limitare il dibattito e ritiene che, qualora non fosse possibile concludere l'esame del provvedimento nei tempi stabiliti, nulla vieterebbe di calendarizzarlo in Assemblea nel mese di agosto prossimo. Richiama inoltre i dati statistici dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) che dimostrano come la questione non costituisca un'emergenza sociale in quanto le segnalazioni sono state negli ultimi quattro anni in media 26 per anno e rileva che non tutti questi casi si sono tradotti in denunce successive. Sottolinea anche che l'ONU ha evidenziato che l'Italia è un Paese molto tollerante sul tema e che l'Osservatorio nazionale degli abusi psicologici, nel rilevare che non esiste un vuoto normativo sulla materia, invita a non creare reati di opinione. Ribadisce pertanto l'intento esclusivamente ideologico del provvedimento, volto a porre una specifica categoria su una base superiore, come confermato anche dalle proteste dei gruppi femministi secondo le quali si opererebbe in tal modo una discriminazione delle donne rispetto agli omosessuali. Rivolgendosi in particolare ai colleghi che non siano disposti ad accettare supinamente le imposizioni né a farsi strumentalizzare, fa presente che la Lega intende fornire il proprio contributo, accogliendo le sollecitazioni provenienti da autorevoli colleghi, quali la collega Bartolozzi e il collega Verini, nella speranza che si possa addivenire ad una modifica del testo base. Pertanto, nel dichiarare che ciascuna persona merita il massimo del rispetto, evidenzia nuovamente l'inutilità dell'intervento, posto che tutti sono già ampiamente tutelati dalle norme vigenti con riguardo alla dignità, al decoro e all'integrità fisica e psicologica.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, considerate le circostanze, propone di proseguire la discussione generale per ulteriori dieci minuti, quindi di sospenderla, per passare poi all'espressione del parere sul provvedimento C. 687, rinviando l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione ad altra seduta. Preannuncia altresì la convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, al fine di definire la prosecuzione della discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia.

  Alessandro PAGANO (LEGA) dichiara la propria disponibilità ad interrompere il proprio intervento, come indicato dalla presidente, preannunciando tuttavia l'intenzione di proseguirlo non si deciderà di riprendere la discussione generale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta al collega Pagano che sta già parlando da diverso tempo, nonostante che il regolamento della Camera preveda una durata massima di 30 minuti per gli interventi in una discussione.

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel riallacciarsi alle considerazioni precedenti, tiene inoltre a precisare che le disposizioni vigenti prevedono già le aggravanti determinate dall'aver agito per motivi futili o abietti, ricordando le molte sentenze che in questi anni sono intervenute a condannare anche con pene severe le condotte di odio verso persone di diverso orientamento sessuale. Nel ribadire che l'Italia non è considerato un Paese omofobo, ritiene che il vero obiettivo dei provvedimenti in esame sia quello di mettere a tacere le voci contrarie alla ideologia imperante omo-transessualista, violando i diritti di parola, riunione, insegnamento e religione tutelati dalla Costituzione oltre che dalla Corte dei diritti umani dell'Unione europea. Pertanto, nel ribadire l'intenzione di proseguire il suo intervento non appena sarà possibile, reitera la richiesta di sottoporre l'esame delle proposte di legge in oggetto ad un dibattito reale, che veda il pieno coinvolgimento di tutti i componenti la Commissione.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.50 alle 18.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 18.25.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che il relatore aveva presentato una ulteriore riformulazione della proposta di parere.

  Eugenio SAITTA, relatore, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per aver dato un significativo contributo allo svolgimento di un approfondito dibattito sul decreto-legge «Rilancio», presenta una nuova ulteriore riformulazione della proposta di parere (vedi allegato 1), nella quale ha accolto tutte le questioni sollevate dai colleghi nel corso della discussione. Fa presente, quindi, che talune questioni hanno formato oggetto di specifiche osservazioni, come quelle riferite agli articoli 103, 252 e 253 del decreto-legge in esame, mentre altre questioni sono state accolte nelle premesse della sua proposta di parere, sottolineando in tal modo la rilevanza dalle stesse assunte per tutte le forze politiche.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede al relatore per quale motivo non abbia inserito nella sua proposta di parere osservazioni in merito all'articolo 221 del decreto-legge, considerato che tale articolo ha ad oggetto modifiche all'articolo 83 del decreto-legge «Cura Italia», che attengono proprio a profili in tema di giustizia. Osserva, peraltro, che in riferimento a tale articolo alcuni componenti della Commissione hanno presentato emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, non ancora esaminati dalla Commissione bilancio.

  Lucia ANNIBALI (IV) osserva che gli emendamenti riferiti all'articolo 221 sono stati accantonati dalla Commissione Bilancio in vista di una loro riformulazione.

  Roberto TURRI (LEGA), indipendentemente dall'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 221, osserva che sarebbe stato giusto inserire nella proposta di parere che la Commissione si appresta a votare un'osservazione riferita all'articolo 221 in quanto direttamente attinente alle competenze della Commissione giustizia.

  Eugenio SAITTA (M5S) osserva che inizialmente aveva ritenuto di inserire un riferimento all'articolo 221, che poi ha deciso di espungere in considerazione del fatto che, per effetto dell'approvazione di un emendamento, nel testo riformulato, presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia, al decreto-legge n. 28 del 2020, in materia di intercettazioni, è stata individuato il termine della fase di emergenza nella data del 30 giugno 2020, ormai sopraggiunta.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

  La seduta termina alle 18.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 18.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 16 giugno 2020.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

  Flavio DI MURO (LEGA), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice nel predisporre la proposta di parere sui profili di competenza della Commissione Giustizia, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su tale proposta per il mancato adeguamento da parte dell'Unione europea a obiettivi e programmi che, essendo stati fissati prima dello scoppio dell'emergenza Covid-19, sarebbe stato necessario sottoporre a una profonda revisione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che sarebbe stato opportuno formulare in termini più incisivi la condizione contenuta nella proposta di parere elaborata dalla relatrice relativa al sistema Eurojust, al fine di evidenziare la necessità di rafforzarne l'operatività, considerato che nell'ambito dell'Unione europea vi sono Stati che rappresentano dei veri paradisi fiscali per il riciclaggio dei profitti illeciti delle organizzazioni mafiose.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione predisposta dalla relatrice.

  La seduta termina alle 18.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 18.35.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, come concordato nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riprende la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) intervenendo sulle proposte di legge in esame, evidenzia, preliminarmente, che per la mancanza di un testo unificato delle proposte di legge in esame, l'utilità del dibattito rischia di essere ridotta a un confronto tra idee che rimarrà agli atti della Commissione. Ritiene tuttavia opportuno riprendere alcune questioni che sono state affrontate nella seduta antimeridiana per evidenziare l'opportunità che i relatori e i proponenti delle proposte di legge svolgano alcuni approfondimenti.
  Evidenzia, come principale elemento di criticità dei testi in esame, l'indeterminatezza delle norme che si vogliono introdurre nell'ordinamento. Dopo aver osservato che, purtroppo, gli episodi di omofobia sono una realtà, come dimostra anche il drammatico pestaggio di un ragazzo avvenuto di recente, e che vanno puniti in maniera draconiana, dubita della necessità di un intervento normativo in tale materia. Si sofferma quindi sui dati che sono stati forniti in audizione dall'ex deputato Mantovano, attualmente magistrato della Corte di cassazione, in base ai quali in otto anni il numero di casi di omofobia verificatisi è stato pari a 2.532, che giudica quindi basso se confrontato con i 60 milioni di abitanti in Italia. Osserva, quindi, che chi obietta che in realtà i dati relativi ai casi di omofobia sono più alti, dovrebbe dimostrarlo con rilevazioni statistiche precise, cosa che fin qui a suo avviso non è avvenuto, né giudica fondata l'obiezione che, per vergogna, molti episodi non verrebbero segnalati né denunciati dalle vittime.
  Evidenzia quindi la necessità di ragionare su dati obiettivi, sollecitando a tal fine i relatori a svolgere un supplemento di istruttoria sul numero dei casi di omofobia, verificabili facendo riferimento agli articoli di stampa raccolti dagli uffici delle diverse prefetture. Diversamente reputa che la discussione sui provvedimenti in oggetto risulterebbe viziata in partenza.
  Osservato poi che l'ordinamento penale già prevede diverse forme, graduate in base alla gravità dell'offesa, di tutela dell'individuo in quanto tale, ritiene che l'eventuale introduzione di un'ulteriore fattispecie ad hoc volta a punire l'omofobia sia contraria ad uno dei principi fondativi del diritto per cui entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Reputa poi che tale intervento normativo finirebbe per incidere sulla libertà di pensiero, che è costituzionalmente garantita, pur in assenza di uno specifico bene da tutelare, in spregio quindi alla logica del bilanciamento dei valori in gioco su cui si fonda la nostra Carta fondamentale. Evidenzia, infatti, che tale previsione si presterebbe facilmente a delle strumentalizzazioni, che darebbero luogo a forme di discriminazione nei confronti degli eterosessuali. Rileva, a tal proposito, la difficoltà di accertare a posteriori sul piano probatorio che la commissione del reato non è avvenuta per ragioni legate all'orientamento sessuale della vittima. Considera, inoltre, che introdurre fattispecie di reato fondate sull'elencazione di categorie possa dare luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, censurabile da parte della Corte costituzionale. Ribadisce quindi che le proposte di legge non risultano conformi ai principi di tassatività e di offensività su cui si fonda il diritto penale.
  Reputa che la legge Reale e la legge Mancino siano già state trasfuse negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale.
  Dichiara la propria contrarietà alla pratica dell'utero in affitto che giudica una forma di schiavitù moderna. Esprime quindi il convincimento che sulla materia etica debba sempre prevalere l'opinione personale rispetto alle indicazioni di partito, anche se si rischia di incorrere nella censura preventiva delle parole, come quando si vuole sostenere di preferire l'idea di una famiglia «normale», e la parola «normale» non è comunemente accettata. Teme la vaghezza concettuale contenuta tra le disposizioni delle proposte di legge in esame, non essendo chiaro, a suo avviso, cosa si intenda per «orientamento sessuale» o per «identità di genere». Il rischio è quello di vedere etichettata in tal modo ogni opinione personale espressa su temi quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso, o l'utero in affitto che egli definisce un «mercimonio di neonati». Evidenzia quindi il timore che dalle disposizioni possa derivare una compressione preventiva della libertà di parola e di espressione, ribadendo che i testi sono poco chiari quanto alla definizione di orientamento sessuale e di identità di genere. Ravvisa in questo un rischio particolare, trattandosi di provvedimenti che dispongono l'applicazione di pene severe che rischiano di essere discriminanti se il contesto normativo è fumoso. Riferendosi in particolare alla proposta di legge C 107 Boldrini, riferisce di trovarla particolarmente opinabile, soprattutto laddove fa riferimento a ruoli di genere. Quanto all'istituzione dell'Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, prevista dalla medesima proposta di legge, non comprende quali requisiti debbano possedere i due membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da scegliere tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per assicurare autonomia e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni nulla prevedono in materia di costi derivanti dal funzionamento del predetto organo. Invita, pertanto, ad una profonda riflessione sul contenuto delle proposte e, qualora approvate, a circoscrivere con maggiore dettaglio l'applicabilità delle norme. Conclude, invitando il relatore ad acquisire dati verificabili per ragionare sull'opportunità di intervenire con una legge per sanzionare comportamenti che sembrerebbero essere limitati ad una trentina di casi l'anno, quando ci sono emergenze discriminatorie ben più importanti da affrontare.

  Manfredi POTENTI (LEGA) ricorda che gli articoli sui quali la proposta di legge Zan intende intervenire, 604-bis e 604-ter del Codice penale, sono il frutto di una trasposizione normativa molto recente. Le fattispecie penali introdotte dalla legge Mancino, ed oggi nel codice penale, hanno infatti avuto un'unanime giurisprudenza sia con riguardo alla fattispecie autonoma di reato sia con riguardo all'aggravante, nel senso di ritenere condotta istigatoria penalmente rilevante, quella idonea a determinare il pericolo concreto del verificarsi di atti discriminatori e violenti (come per la fattispecie autonoma di reato, la valutazione della concreta ed intrinseca capacità di questa a determinare altri a compiere un azione violenta con riferimento ad un contesto specifico). In particolare, la fattispecie dell'articolo 604-bis farebbe assurgere a reati fatti «di istigazione a commettere» o la concreta «commissione di atti di discriminazione» che fossero motivati dall'orientamento sessuale delle persone e dalla loro identità di genere. L'integrazione normativa proposta parrebbe escludere la circostanza per cui la nuova formulazione possa determinare una rilevanza penale alla «propaganda» di idee fondate su orientamento sessuale o identità di genere. Esprime il timore che il testo potrà essere in questo senso ritoccato attraverso emendamenti ai quali anticipa che il gruppo della Lega si opporrà fortemente. Evidenzia quindi il rischio che la condotta istigativa di cui all'articolo 604-bis possa risolversi in un comportamento meramente espressivo di un pensiero, ancorché con caratteri esteriori particolarmente esuberanti e di contenuto particolarmente sgradevole, non rivolti tuttavia a provocare la commissione di reati. Egualmente, con l'intervento sulla lettera b) del primo comma si intende estendere la rilevanza penale per le medesime nuove motivazioni a chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivo di orientamento sessuale o di identità di genere. Ricorda, quindi, che si prevede che sia punita anche l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi legati all'orientamento sessuale delle persone o alla loro identità di genere.
  Rileva che le proposte dei disegni di legge in titolo, a dispetto dei relativi titoli, non prevedono la punizione di condotte se ed in quanto espressive di convincimenti omofobi o comunque contrari ad orientamenti non eterosessuali, bensì per la sola circostanza che si tratti di espressioni o di atti discriminatori sulla base di giudizi relativi alla sfera sessuale, senza distinguere l'ipotesi, ad esempio, di un discorso critico ed argomentato.
  Esprime il timore che si intenda valorizzare il momento punitivo attraverso l'anticipazione della soglia di pericolo per inibire determinate condotte, che hanno il carattere di reato di opinione, introducendo strumenti repressivi e governando la libera formazione delle idee e dei giudizi, estromettendoli dall'ambito del lecito, con una pretesa di controllo delle coscienze, incompatibile con il complesso dei principi costituzionali. Ravvisa in ciò un'inammissibile compressione del diritto ex articolo 21 Cost., la cui ratio è la tutela del pensiero dissenziente e la sua libera formazione.
   Riferendosi all'interdizione della formazione di aggregazioni più o meno organizzate che condividano valutazioni e giudizi discriminatori legati alla sfera degli orientamenti sessuali e di genere, esprime l'avviso che si voglia estromettere tali temi dalla comunicazione sociale. Conclude rilevando gravi lacune nelle modifiche proposte quanto ai criteri della offensività e della determinatezza.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, nell'apprezzare la qualità degli interventi, di cui non condivide i contenuti, ritiene che l'atteggiamento dei colleghi consentirà di lavorare in un clima sereno e di definire un testo finale da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Presenta, come concordato, una proposta di testo unificato (vedi allegato 3), che opera una sintesi di tutte le proposte in esame, mettendo a frutto anche i contributi pervenuti alla Commissione. Tiene a precisare che il testo proposto non si limita ad intervenire sul versante penale, ma introduce anche azioni positive, ritenendo che il tema trattato investa piuttosto una questione di cultura, di civiltà e di rispetto che soltanto in modo residuale dovrebbe essere affrontata con la repressione. Quanto al caso di Pescara, citato dai colleghi, fa notare che il motivo dell'aggressione è assolutamente evidente, dal momento che il soggetto è stato picchiato e apostrofato con epiteti omofobi molto pesanti per il fatto di passeggiare mano nella mano con il suo ragazzo. Fa inoltre presente che in considerazione della esigenza di rafforzare la tutela delle persone vulnerabili, posta dalle risoluzione del Parlamento europeo nonché da direttive specifiche sull'argomento, nella proposta di testo unificato si è scelto di non introdurre una fattispecie autonoma, ma di integrare l'intervento normativo delle leggi Reale e Mancino. Con riguardo alla questione della propaganda, nel far rilevare che l'argomento è stato oggetto di un pluriennale vaglio da parte della giurisprudenza, sottolinea come ad essere perseguita sia, non la propaganda di idee ma l'istigazione all'odio, come peraltro risulta anche dalla modifica della rubrica dell'articolo 604-bis del codice penale. A tale proposito, rileva come sia inammissibile un intervento penale nei confronti di coloro che manifestino dissenso su atti o costumi di un'altra persona, essendo in questione un principio sancito dalla Costituzione ed essendo completamente estraneo alle intenzioni dei proponenti le proposte di legge qualsiasi limitazione della libertà di pensiero. Quanto ai dati citati dal collega Paolini, fa presente che l'OSCAD contiene pochi casi rilevati, poiché viene aggiornato sulla base delle segnalazioni e non raccoglie le notizie di reato, precisando peraltro che un'ulteriore difficoltà è rappresentata dall'assenza di una fattispecie specifica. Sottolinea inoltre, con riguardo alle perplessità avanzate da alcuni colleghi che nella proposta di testo unificato ha ritenuto di adottare la terminologia consolidata nei testi di legge al fine di evitare qualsiasi equivoco o dubbio interpretativo.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo per una richiesta di chiarimenti, domanda al relatore se ritenga giustificata una diversità di trattamento nel caso in cui, a titolo esemplificativo, ad essere aggredito a Pescara invece che un ragazzo omosessuale fosse stato un tifoso dell'Inter in ragione della propria fede calcistica. Rammenta inoltre che, come ricordato nel contributo fornito dal dottor Mantovano in audizione, le fonti dalle quali l'OSCAD deriva i propri dati sono diverse, e che soltanto per un quarto di essi si avvale delle informazioni provenienti dalle forze di polizia, mentre oltre il 70 per cento delle segnalazioni provengono da associazioni o enti, peraltro nella maggior dei casi volti a contrastare la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Pertanto ritiene che si debba concludere, in considerazione dell'esiguità dei casi rilevati, che non siamo di fronte ad un'emergenza, a meno di non reputare necessario un'azione del Parlamento volta a verificare le ragioni di tale discrepanza con i dati reali.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, ritiene non accettabile il paragone tra le tifoserie calcistiche ed una condizione personale che non è frutto di una libera scelta, quali sono l'appartenenza ad una determinata etnia, il colore della pelle o l'orientamento sessuale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.45.

II Commissione - martedì 30 giugno 2020

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);
   apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
   valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
   considerato in particolare che:
    l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19, e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
     il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;
    lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;
    già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
    andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
    l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale;
al comma 3, si stabilisce che il bando di concorso è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e vengono fornite alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice;
    con riferimento al richiamo ai punteggi per titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione con il riferimento alla lettera g) relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e allo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
    andrebbe comunque attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;
    l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
    l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;
    andrebbe valutata l'opportunità di chiarire all'articolo 253 che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale;
    sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 22 prevedendo, se i fatti sono commessi da pubblico ufficiale, l'aggravante comune di cui all'articolo 61 del codice penale e specificando se tali fatti si riferiscano solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
   b) all'articolo 252, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione con il richiamo anche alla lettera g) del comma 2;
   c) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste;
   d) all'articolo 253, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione del comma 4, prevedendo
che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avvenga in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza della stessa prova orale.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);
   considerata la particolare importanza di tali documenti, che individuano gli obiettivi della Commissione europea;
   preso atto dell'adattamento del Programma di lavoro 2020 della Commissione con il quale sono stati riconsiderati gli obiettivi alla luce dell'emergenza sanitaria, che ha pesantemente influito sulla vita e sull'economia dell'Unione europea;
   valutati favorevolmente gli impegni del Governo in materia di giustizia civile, con particolare riferimento: alla proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96) che consentirebbe di garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti, così da incentivare gli investimenti transfrontalieri e l'integrazione del mercato; alla digitalizzazione del settore con le proposte di revisione di due regolamenti vigenti in materia di cooperazione giudiziaria civile (il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale) finalizzate a modernizzare la cooperazione in materia civile e commerciale grazie al maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici;
   condiviso l'impegno del Governo a sostegno del negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti «terroristici» online (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di hosting saranno obbligati ad attenersi, nonché a sostegno del progetto a livello UE volto alla creazione di un sistema europeo di estrazione dei dati finanziari (Terrorist Finance Tracking System – TFTS, equivalente al Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) statunitense), che consente di acquisire, a livello di intelligence, tutte le transazioni finanziarie effettuate, a livello mondiale, da soggetti sospettati di essere coinvolti in attività di terrorismo e del relativo finanziamento;

   rilevato che, in materia di giustizia penale, il Governo continuerà ad assicurare la partecipazione alla fase di implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), ai negoziati relativi alla proposta di regolamento sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018) 226, nonché ai negoziati per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione dell'UE ai negoziati su un secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185 – Convenzione di Budapest) e di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale;
   ritenuto positivamente che la Commissione europea preveda nel suo Programma di lavoro la presentazione di una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori; una nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani, una strategia dell'UE sui diritti delle vittime, nonché, nel presupposto che l'uguaglianza è un valore fondamentale dell'Unione europea e un motore della crescita economica e del benessere sociale, una strategia per la parità di genere, con la quale, per colmare i divari tuttora esistenti e per consentire all'Europa di sviluppare il suo pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella società, delinea una serie di azioni fondamentali volte a garantire una parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro, compresa la parità retributiva; e a conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico oltre che a porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere;
   constatato altresì positivamente che la Commissione proporrà inoltre una legge sui servizi digitali per chiarire quali misure si attendono dalle piattaforme per contrastare le attività illegali online, compresa la violenza online nei confronti delle donne, e preannuncia la presentazione di una strategia per la parità delle persone LGBTI;
   evidenziato che, nel quadro del rafforzamento dei diritti fondamentali nel programma di lavoro per il 2020, è previsto il riesame della normativa in materia di protezione dei dati che si incentrerà su una relazione sull'applicazione del regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) (UE) 2016/679, prevista dall'articolo 97 del medesimo regolamento, nonché su un'iniziativa volta a verificare il grado di allineamento delle norme UE in materia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si evidenzi la necessità di un impegno a livello europeo per implementare e riconoscere nuove misure di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso sulla base del modello italiano;
  e con la seguente osservazione:
   si provveda al coordinamento e al raccordo tra EPPO ed Eurojust, assicurando adeguate risorse finanziare all'agenzia.

ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   b) al primo comma, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

ART. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

  1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».

ART. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)

  1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1-bis, le parole «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono sostituite dalle seguenti: «per uno dei delitti di cui all'articolo 604-bis, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2»;
    2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività secondo quanto previsto dai commi successivi. Per i medesimi delitti nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per
lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi successivi»;
    3) al comma 1-quater, le parole «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla parola «è»;
    4) al comma 1-quater, dopo la parola «giudice» sono inserite le seguenti «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;
    5) al comma 1-quinquies, le parole «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;
    6) alla rubrica, dopo la parola «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
   b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»;

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 4.
(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

ART. 5.
(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)

  1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
  2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia» sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con
cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

ART. 7.
(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
  2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
  3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
  4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

ART. 8.
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

  1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di Statistica a partire dal 2011.

ART. 9.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.