V Commissione

Bilancio, tesoro e programmazione

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Commissione V (Bilancio)

Comm. V

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SOMMARIO
Domenica 28 giugno 2020

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 16

ALLEGATO 2 (Riformulazione dell'emendamento Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33) ... 24

ALLEGATO 3 (Riformulazione dell'emendamento Mancini 2.15) ... 25

V Commissione - Resoconto di domenica 28 giugno 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Domenica 28 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 16.05.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, dà conto delle sostituzioni.
  Avverte, quindi, che sono stati ritirate dai rispettivi presentatori le proposte emendative Muroni 1.54, Mammì 1.18, Fassina 1.59, Pizzetti 1.84, Stumpo 2.30, Ianaro 4.2, Provenza 4.5 e 4.6, Gribaudo 13.4, Bonomo 15.4, D'Ambrosio 22.1, Marco Di Maio 1.71 e 2.44, Librandi 24.022, D'Alessandro 25.54, Nobili 31.5, Moretto 78.3 e 83.09, Vitiello 84.4, Marco Di Maio 87.010 e Rosato 106.1.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, anche a nome dei colleghi Misiti e Melilli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Lauro 1.9, Frate 1.97 e Siani 1.79, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1); esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.83, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
  Esprime parere contrario sull'emendamento Mandelli 1.64 e parere favorevole sull'emendamento Provenza 1.21; esprime parere contrario sull'emendamento Garavaglia 1.7, nonché sugli identici emendamenti Vanessa Cattoi 1.70 ed Emanuela Rossini 1.90; esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Mantovani 1.39. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Locatelli 1.018, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fassina 1.03, sugli emendamenti Cecconi 2.37, Ubaldo Pagano 2.43, nonché sugli articoli aggiuntivi Bond 10.05 e Nesci 10.07, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 2.29 e parere favorevole sull'emendamento Pastorino 2.31, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone di accantonare l'emendamento Madia 2.34, per il quale vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire. Esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) e sull'emendamento Mancini 2.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Murelli 2.2 e Sutto 2.4 che, ancorché collocato all'articolo 2, risulta di contenuto sostanzialmente identico agli identici emendamenti Eleonora Rossini 1.90 e Vanessa Cattoi 1.70, sui quali ha già formulato parere contrario. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 2.013 e parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Rizzo Nervo 3.01 e Mandelli 3.09. Propone di accantonare gli identici emendamenti Tartaglione 4.18 e Paolo Russo 4.19, nonché gli emendamenti Occhionero 4.9 e Provenza 4.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 4.16. Propone di accantonare gli emendamenti Toccalini 5.2, Saccani Jotti 5.14, Calabria 5.16, Tiramani 5.11, Lapia 5.7, Carnevali 5.18, Gemmato 5.13, Menga 5.9 e Carnevali 5.19, in quanto vertenti sulla stessa materia e per i quali vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Boldi 5.06 e Trizzino 5.08, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vitiello 7.1, Locatelli 7.3, D'Alessandro 7.4, Roberto Rossini 73.8, Varchi 7.17, Lollobrigida 7.19, De Menech 7.22, Carnevali 7.23, Benigni 7.24, Bologna 7.25, Lupi 7.26 e Zennaro 7.29. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Trizzino 8.1, Gemmato 8.2 e Mandelli 8.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti De Filippo 8.4 e Carnevali 10.14, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 11.02 e Bologna 11.01, per i quali vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fusacchia 11.03 e parere favorevole sull'emendamento D'Ettore 13.5. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lacarra 14.01, dal momento che verte su una materia correlata a talune proposte emendative riferite all'articolo 182. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trancassini 14.05; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 16.06, per il quale vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fassina 17.01; esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boldrini 18.01 e sull'emendamento Pagani 19.7, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); propone di accantonare l'emendamento Prisco 23.11, nonché l'articolo aggiuntivo Comaroli 23.022, per i quali vi è l'intenzione di proporre una riformulazione che si è in attesa di definire.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che devono intendersi accantonate le proposte emendative su cui è stata avanzata una proposta in tal senso dai relatori.
  Prende atto quindi che la proposta di riformulazione degli emendamenti Di Lauro 1.9 e Siani 1.79 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

  Leonardo DONNO (M5S) interviene per sottoscrivere, a nome dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione bilancio, l'emendamento Di Lauro 1.9, come riformulato.

  Flora FRATE (MISTO), intervenendo sul suo emendamento 1.97, ritiene che il riferimento alle professioni cosiddette «ordinistiche», recato dalla nuova formulazione proposta dai relatori, può generare fraintendimenti, dal momento che i sociologi, oggetto del suo emendamento, non hanno un albo professionale. Suggerisce, pertanto, un riferimento più generico, ad esempio, alle professioni sociali, in modo da ricomprendere nella disciplina proposta tutte le professionalità, compresa quella dei sociologi.

  Claudio BORGHI, presidente, alla luce delle sue dichiarazioni, invita la deputata Frate a chiarire se accetta o meno la riformulazione del suo emendamento proposta dai relatori.

  Flora FRATE (MISTO) non accetta la riformulazione del suo emendamento 1.97 proposta dai relatori.

  Claudio BORGHI, presidente, prendendo atto della dichiarazione della deputata Frate, pone in votazione gli emendamenti Di Lauro 1.9 e Siani 1.79, come riformulati in un identico testo.

  La Commissione approva gli emendamenti Di Lauro 1.9 e Siani 1.79, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, conformemente alla decisione assunta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione, prima di iniziare a votare, avrebbe dovuto acquisire dai relatori e dal Governo i pareri su tutte le proposte emendative accantonate.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che, in ragione di un'ordinata discussione delle proposte emendative, il relatore ha testé espresso i pareri di competenza su tutte le proposte emendative relative al Titolo I.

  Beatrice LORENZIN (PD), intervenendo sull'emendamento Carnevali 1.83, chiede di conoscere la posizione del Ministero della salute sulla lettera d) dell'emendamento, espunta nella nuova formulazione.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che la valutazione sull'emendamento Carnevali 1.83 è stata fatta dal Governo nella sua collegialità.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che la deputata Lorenzin sottoscrive l'emendamento Carnevali 1.83 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'emendamento Carnevali 1.83, come riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame degli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, nell'identica nuova formulazione proposta dai relatori.

  Paolo RUSSO (FI), intervenendo sugli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, segnala la necessità di correggere un refuso nel testo della riformulazione proposta dai relatori e distribuita ai deputati che non specifica il soggetto con cui opera in collegamento il laboratorio pubblico di riferimento regionale.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, verificata l'esistenza del refuso segnalato dal collega Paolo Russo, suggerisce di integrare il testo con il riferimento alla piattaforma dell'Istituto superiore di sanità.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto della segnalazione del collega Russo e del suggerimento del relatore Misiti, ritiene opportuno accantonare gli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, allo scopo di approfondire le modalità di correzione del testo della nuova formulazione proposta dai relatori.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Mandelli 1.64, volto ad esentare i pazienti guariti dal COVID-19 dal pagamento delle spese relative alle prestazioni sanitarie connesse ai controlli che essi dovranno affrontare, ricorda l'ampio dibattito già svolto sul tema in occasione della discussione sull'emendamento Mantovani 1.39. Coglie, quindi, l'occasione per chiedere ai relatori e al Governo un ulteriore approfondimento, trattandosi di una proposta giusta e di limitato effetto finanziario.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.64, ritiene che sia un errore costringere i pazienti guariti dal COVID-19 a sopportare le spese per i controlli a cui si dovranno sottoporre in futuro e ritiene che la mancanza di attenzione a soggetti così duramente provati provocherà in futuro una spesa maggiore per la cura delle conseguenze della patologia contratta, non sufficientemente tenute sotto controllo.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene ultroneo l'emendamento Mandelli 1.64, dal momento che l'ordinamento già prevede l'esenzione per le patologie croniche, alcune delle quali possono essere tra le conseguenze del COVID-19. Rileva che con l'approvazione dell'emendamento si introdurrebbe di fatto un'esenzione per un'eziopatogenesi.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) ritiene che l'emendamento Mandelli 1.64 sia una proposta di buon senso, in quanto la vigilanza sulla salute di coloro che hanno superato il COVID-19 è interesse dell'intera comunità. Inoltre, la proposta ben si inquadra nella cornice del Titolo I del presente decreto-legge, che reca disposizioni volte al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, per metterlo in grado di fronteggiare eventuali nuove ondate pandemiche. Auspica, pertanto, un ripensamento dei relatori e del Governo sul tema.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) concorda con il parere espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Mandelli 1.64, che amplia in maniera generica la platea dei soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonostante i dati scientifici dimostrino che solo il 30 per cento di coloro che contraggono il COVID-19 sviluppino patologie gravi soggette a cronicizzarsi. A suo giudizio, sarebbe più opportuno rinviare ogni decisione in merito a quando la comunità scientifica sarà in possesso di una casistica più ampia e consolidata.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che per le patologie croniche che possono essere sviluppate dai soggetti che si ammalano di COVID-19 già è prevista l'esenzione alla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), alla luce del chiarimento del relatore, ritiene opportuno prevedere risorse per consentire alle regioni di sopportare l'aumento della spesa per le prestazioni sanitarie legate al cronicizzarsi delle conseguenze della malattia nei soggetti che hanno contratto il COVID-19.

  Andrea MANDELLI (FI) ritiene che le prestazioni di cui propone l'esenzione dal pagamento della relativa spesa sono necessarie solo se i sintomi diventano cronici. Per tale motivo, la sua proposta è volta a garantire l'esenzione dalle spese a coloro che possono sviluppare patologie croniche in conseguenza del contagio, ma che attualmente non sono compresi nella platea esente.

  Beatrice LORENZIN (PD), intervenendo sull'emendamento Mandelli 1.64, ritiene che sarebbe preferibile intervenire in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Ministero della salute, magari prevedendone uno specifico per coloro che hanno contratto il COVID-19. Ciò consentirebbe alle regioni di meglio programmare la spesa e allocare le necessarie risorse. Invita, pertanto, il collega a presentare un apposito ordine del giorno, per indurre il Ministero della salute a prendere in considerazione la problematica segnalata, ordine del giorno che si dichiara disponibile a firmare.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sull'emendamento Mandelli 1.64, osserva come oggetto di tale proposta emendativa sia un tema decisamente attuale e rilevante – a differenza di altri temi trattati nella discussione quali, ad esempio, l'Expo di Dubai – che chiama in causa le fasce di popolazione più deboli ed esposte e che merita quindi il dovuto approfondimento soprattutto dal punto di vista scientifico, come dimostrato d'altronde dalla circostanza per cui la medesima proposta emendativa era stata accantonata dai relatori e dal Governo nei giorni precedenti.

  Andrea MANDELLI (FI) manifesta la propria disponibilità a ritirare l'emendamento a sua firma 1.64 ai fini della successiva presentazione di uno specifico ordine del giorno sulla materia, qualora vi fosse un impegno da parte del Governo a valutare l'introduzione, auspicabilmente già in sede di predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio, di appositi livelli essenziali di assistenza relativi alle patologie correlate al COVID-19.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, ferma restando l'impossibilità di intervenire sin da ora sulla problematica testé richiamata, anche in ragione delle limitate risorse finanziarie disponibili, apprezza tuttavia l'intenzione dell'onorevole Mandelli di ritirare l'emendamento 1.64 ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, rispetto al quale assicura l'impegno del Governo ad una seria ed attenta valutazione.

  Paolo RUSSO (FI), pur condividendo la decisione del collega Mandelli, sottolinea tuttavia il carattere fondamentale nella tempistica degli interventi prospettati dall'emendamento 1.64, tenuto conto del fatto che circa il 30 per cento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva o subintensiva a causa del contagio da COVID-19 presentano patologie postume assai rilevanti.

  Andrea MANDELLI (FI) ritira pertanto l'emendamento a sua prima firma 1.64, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

  Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive, a nome dei componenti del gruppo M5S della V Commissione, l'emendamento Provenza 1.21.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Provenza 1.21 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Frate 1.97.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7, volto a porre rimedio a una situazione a suo avviso incresciosa, dal momento che gli indennizzi dovuti agli emotrasfusi non vengono corrisposti dallo Stato con la continuità prevista, con la conseguenza che i relativi oneri ricadono sostanzialmente a carico delle regioni, che debbono provvedervi, per un importo pari a circa 120 milioni di euro, a valere sulle risorse dei rispettivi sistemi sanitari, con evidenti riflessi negativi in termini di erogazione dei LEA e di allungamento dei tempi nelle liste di attesa. Ritiene quindi che la questione necessiti di una tempestiva soluzione normativa, tanto più che a farne le spese sono direttamente i singoli cittadini.

  La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 1.7.

  Rebecca FRASSINI (LEGA) chiede un chiarimento in merito al parere contrario espresso da relatori e Governo sugli identici emendamenti Emanuela Rossini 1.90 e Vanessa Cattoi 1.70.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che non risulta chiaro il meccanismo con cui opera la mancata applicazione del limite di spesa prevista dall'emendamento e che la deroga in ogni caso non appare necessaria, tenuto conto dei trasferimenti già previsti dal provvedimento in esame a favore delle autonomie speciali.

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) ritira l'emendamento Emanuela Rossini 1.90, di cui è cofirmatario.

  La Commissione respinge l'emendamento Vanessa Cattoi 1.70, risultando conseguentemente preclusa la votazione dell'emendamento di contenuto sostanzialmente identico Sutto 2.4.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra le finalità dell'emendamento Mantovani 1.39, di cui è cofirmataria, che prevede l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche ai soggetti contagiati da COVID-19, essendo tale misura ancor più necessaria nel quadro attuale di una notevole incertezza scientifica in merito alle conseguenze patologiche derivanti dalla predetta infezione. Nel richiedere un supplemento di riflessione da parte di relatori e Governo, rileva altresì che tale proposta emendativa non reca particolari oneri a carico della finanza pubblica ed è diretta alle fasce sociali ed economiche più disagiate della nostra popolazione.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), nell'esprimere rammarico per la mancata espressione di un parere favorevole sull'emendamento Mantovani 1.39, di cui è cofirmatario, lo ritira ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, che auspica possa incontrare accoglimento da parte del Governo, analogamente a quanto da quest'ultimo dichiarato in relazione all'emendamento Mandelli 1.64.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto della riformulazione proposta dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo Locatelli 1.018, di cui è cofirmataria, non comprende tuttavia la richiesta di sopprimerne il comma 3, che prevede l'equiparazione delle residenze sanitarie assistite ed enti consimili ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuali volti alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In qualità di presidente di una delle citate strutture, ricorda infatti che, soprattutto nel momento più drammatico dell'emergenza sanitaria, le maggiori difficoltà inizialmente affrontate dalle residenze sanitarie assistite sono state proprio quelle di provvedere al reperimento dei dispositivi di protezione individuale od altro materiale sanitario. Nel sottolineare come la proposta emendativa in esame non intenda minimamente porre a carico dello Stato eventuali oneri che ne dovessero derivare, ritiene fondamentale in maniera tempestiva le modalità di approvvigionamento del suddetto materiale sanitario da parte delle strutture interessate, anche nella possibile prospettiva di una seconda fase emergenziale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che la contrarietà del Governo sul comma 3 dell'articolo aggiuntivo Locatelli 1.018 discende non tanto da valutazioni di carattere finanziario, quanto da considerazioni di merito, in quanto il Ministero competente ha espresso parere contrario.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che, qualora la difficoltà fosse rappresentata dalla prospettata equiparazione delle strutture interessate ai presidi ospedalieri, si potrebbe accantonare la proposta emendativa in vista di un ulteriore approfondimento. La finalità del comma 3 infatti è quella di assicurare l'accesso al reperimento dei dispositivi di protezione individuale, mentre gli oneri resterebbero naturalmente a carico delle strutture interessate.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Comaroli, ribadendo che la ratio della proposta emendativa è quella di consentire un agevole reperimento dei dispositivi di protezione individuale da parte delle strutture interessate, fermi rimanendo i relativi oneri a carico delle stesse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si dichiara disponibile all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Locatelli 1.018, nel testo riformulato, ai fini di un supplemento di istruttoria sulla questione richiamata dall'onorevole Comaroli.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, concorda con la proposta di accantonamento, ferma restando la necessità di chiarire la questione relativa all'equiparazione.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte pertanto che l'articolo aggiuntivo Locatelli 1.018 deve intendersi accantonato. Prende altresì atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione delle proposte emendative Fassina 1.03, Cecconi 2.37, Ubaldo Pagano 2.43, Donno 10.05 e Nesci 10.07.

  Leonardo DONNO (M5S) comunica che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.05, di cui ha testé accettato la riformulazione, viene sottoscritto da tutti i componenti del gruppo M5S della V Commissione.

  Beatrice LORENZIN (PD) comunica che l'emendamento Ubaldo Pagano 2.43 viene sottoscritto da tutti i componenti del gruppo PD della V Commissione.

  La Commissione approva quindi gli emendamenti Fassina 1.03, Cecconi 2.37, Ubaldo Pagano 2.43, Donno 10.05 e Nesci 10.07, nel medesimo testo riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Carnevali 1.010.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carnevali 1.010, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 2.29, ne illustre le finalità, specificando che con esso si intende introdurre agevolazioni fiscali per i condomini che sostengono spese per effettuare la sanificazione degli ambienti e delle parti comuni dell'edificio nonché per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da Covid-19. Ritenendo che la norma non comporti effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto è legata alla normativa per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, invita a riconsiderare il parere negativo formulato dai relatori e a prendere in considerazione l'accantonamento della proposta emendativa.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), dopo aver ricordato che il contenuto del suo emendamento 2.29 era già stato presentato e accantonato tre volte, per poi essere respinto nel corso dell'esame dei precedenti decreti-legge, rileva come ciò dimostri la poca disponibilità della maggioranza e del Governo al confronto. Sottolinea che si tratta di una proposta a sostegno della maggior parte della popolazione che, come è noto, vive in strutture condominiali. Nell'evidenziare la rilevanza della questione, si rammarica per la mancanza di attenzione nel decreto per un tema così sentito, mentre vi trovano spazio altre norme a suo avviso non pertinenti, quali l'assunzione nei Ministeri per chiamata diretta, o l'aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Enit.

  Fabio RAMPELLI (FdI) evidenzia che si tratta di una materia che dovrebbe stare a cuore di tutte le forze politiche, poiché sono numerose le segnalazioni pervenute che ne raccomandano l'inserimento nel decreto. Ricorda, in proposito, che esistono condomini di dimensioni enormi che costituiscono potenziali focolai di contagio, di cui lo Stato non dovrebbe disinteressarsi. Invita pertanto i relatori a dimostrare una maggiore comprensione per il tema e a non impantanarsi in questioni che non attengono al tema del rilancio economico e alla tutela dei cittadini. Ricorda che si tratta di un'importante questione di sicurezza e di un'esigenza particolarmente sentita nelle grandi città, il cui costo non può ricadere sui cittadini.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 2.29.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione esaminerà gli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, in precedenza accantonati al fine di correggere il refuso nella proposta di riformulazione distribuita con l'inserimento del riferimento all'Istituto superiore di sanità quale soggetto con cui opera in collegamento il laboratorio pubblico di riferimento regionale. Prende atto quindi che i relatori esprimono parere favorevole su tali emendamenti, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano l'ulteriore riformulazione degli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33 (vedi allegato 1). Comunica inoltre che sottoscrivono la nuova formulazione dell'emendamento Nappi 1.12 i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle della V Commissione e la nuova formulazione dell'emendamento Rizzo Nervo 2.33 i deputati Trancassini e Lupi.

  La Commissione approva gli emendamenti Nappi 1.12 e Rizzo Nervo 2.33, come da ultimo riformulati (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori accettano la nuova formulazione dell'emendamento Pastorino 2.31.

  La Commissione approva l'emendamento Pastorino 2.31, come riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che rimane accantonato l'emendamento Madia 2.34. Prende atto che la riformulazione dell'emendamento Comaroli 2.1 è stata accettata dai presentatori.

  Beatrice LORENZIN (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, sottoscrive l'emendamento Comaroli 2.1.

  Andrea MANDELLI (FI) comunica che anche il gruppo di Forza Italia sottoscrive l'emendamento Comaroli 2.1, che va nella stessa direzione dell'emendamento Bagnasco 2.28 precedentemente respinto.

  Luigi MARATTIN (IV) comunica che anche il gruppo di Italia Viva sottoscrive l'emendamento Comaroli 2.1

  Leonardo DONNO (M5S) comunica che anche il gruppo del M5S sottoscrive l'emendamento Comaroli 2.1.

  La Commissione approva l'emendamento Comaroli 2.1, come riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che il deputato Mancini accetta la nuova formulazione del suo emendamento 2.15.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che venga chiarito se gli oneri di cui alla nuova formulazione dell'emendamento Mancini 2.15 siano legati all'assunzione di una sola persona presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) osserva che ancora una volta nel decreto vengono inserite norme che nulla hanno a che vedere con i veri problemi delle persone che vengono ignorati per aprire corsie preferenziali nelle assunzioni presso i ministeri. Aggiunge che il testo è alquanto vago in merito alla tipologia di esperienza richiesta che andrebbe invece chiarita. Richiamando l'attenzione dei deputati del gruppo M5S in merito al contenuto della proposta di nuova formulazione, invita a non votare un emendamento che, costituendo un'evidente «marchetta», dovrebbe suscitare vergogna di fronte a tanti cittadini ancora in attesa della cassa integrazione.

  Claudio MANCINI (PD), illustrando l'emendamento a propria firma 2.15, sottolinea che esso non dispone assunzioni indiscriminate, ma semplicemente una dotazione minima di personale a supporto di un organo tecnico quale la Ragioneria generale dello Stato, per l'assunzione non di una persona ma di un nucleo di esperti, con l'obiettivo di velocizzare la programmazione degli investimenti.

  Andrea MANDELLI (FI), associandosi alle considerazioni del collega Trancassini, esprime perplessità sull'emendamento in esame, che a suo avviso contribuirà a incrementare la pletora di esperti, già fin troppo nutrita, reclutata da questo Governo. Peraltro, a suo avviso, il contributo offerto da questi consulenti si è rilevato del tutto inefficace rispetto ai problemi del Paese. Auspicando un supplemento di riflessione, propone di accantonare l'emendamento.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime altresì riserve sulla disposizione in esame, rilevando che le risorse finanziarie previste non consentiranno di attrezzare adeguatamente l'organico della Ragioneria generale dello Stato.

  Fabio RAMPELLI (FdI), associandosi alle perplessità dei suoi colleghi, ritiene l'emendamento incomprensibile da parte dei cittadini e dunque invotabile. Rileva, altresì, che uno strumento indispensabile per velocizzare le procedure burocratiche è costituito innanzitutto dall'attività di delegificazione, nonché dal miglioramento della qualità legislativa. Sottolinea, quindi, che l'attuale riformulazione mira semplicemente ad incrementare le assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si aggiungono a quelle già previste per il Ministero dello sviluppo economico.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, precisando che l'emendamento in esame non prevede assunzioni indiscriminate nella pubblica amministrazione, evidenzia che esso mira a inserire nuove professionalità con competenze attualmente non presenti, a supporto della Ragioneria Generale, di professionalità nel campo dei partenariati pubblico-privato. Evidenziando che la norma implica un impegno minimo in termini di finanza pubblica, propone di ripristinare in parte la formulazione iniziale dell'emendamento Mancini 2.15, inserendo, dopo le parole «all'esito di una selezione», le seguenti: «comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

  Claudio BORGHI, presidente, esprime apprezzamento per la proposta di ulteriore riformulazione avanzata dal relatore, che ripristina con maggiore chiarezza i requisiti richiesti agli esperti.

  Claudio MANCINI (PD) accetta la proposta di ulteriore riformulazione predisposta dal relatore.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) propone di accantonare temporaneamente l'emendamento in esame ai fini di una più chiara e compiuta riformulazione del testo.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che l'emendamento Mancini 2.15 si intende accantonato.

  La Commissione respinge l'emendamento Murelli 2.2.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.013.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Rizzo Nervo 3.01 e Mandelli 3.09 (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Schullian 4.16. Ricorda, altresì, che sono stati accantonati gli identici emendamenti Tartaglione 4.18 e Paolo Russo 4.19, nonché gli emendamenti Occhionero 4.9, Provenza 4.4, Toccalini 5.2, Saccani Jotti 5.14, Calabria 5.16, Tiramani 5.11, Lapia 5.7, Carnevali 5.18, Gemmato 5.13, Menga 5.9 e Carnevali 5.19.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Boldi 5.06, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

  Andrea MANDELLI (FI), ricordando di avere un ordine del giorno al decreto-legge «liquidità» nella medesima direzione e presentato un subemendamento ad un emendamento dei relatori di analogo contenuto, a nome del gruppo Forza Italia, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boldi 53.06, come riformulato.

  Beatrice LORENZIN (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boldi 5.06, come riformulato, ricordando che sul tema era stato presentato anche l'articolo aggiuntivo Rizzo Nervo 3.02, non segnalato.

  Leonardo DONNO (M5S), a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boldi 5.06, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boldi 5.06, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo Trizzino 5.08 è stata accettata dai presentatori. Avverte che i gruppi del MoVimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Forza Italia, di Italia Viva e di Fratelli d'Italia, nonché i deputati Lupi, Tabacci e Comaroli sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Trizzino 5.08, come riformulato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Trizzino 5.08, come riformulato (vedi allegato 1).

  Leonardo DONNO (M5S), a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, sottoscrive l'emendamento Rossini 7.8.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) chiede chiarimenti ai relatori circa il parere favorevole sugli identici emendamenti Vitiello 7.1, Locatelli 7.3, D'Alessandro 7.4, Roberto Rossini 7.8, Varchi 7.17, Lollobrigida 7.19, De Menech 7.22, Carnevali 7.23, Benigni 7.24, Bologna 7.25, Lupi 7.26 e Zennaro 7.29.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, precisa che per i dati reddituali già si conosce la situazione a livello aggregato.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) prende atto dei chiarimenti, ma ribadisce le proprie perplessità sulla motivazione.

  Paolo RUSSO (FI), associandosi alle considerazioni del collega Tabacci, dopo avere richiamato il contenuto dell'articolo 7, ricorda che nell'ambito delle metodologie predittive il valore economico risulta di grande rilevanza e che si rischia di invalidare la metodologia non tenendone conto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur condividendo lo spirito delle considerazioni svolte dai deputati Paolo Russo e Tabacci, sottolinea che sugli identici emendamenti in esame il Governo si è rimesso alle valutazioni del Parlamento, ricordando che i dati sono comunque disponibili in altre banche dati.

  Paolo RUSSO (FI) interviene nuovamente sugli identici emendamenti Vitiello 7.1, Locatelli 7.3, D'Alessandro 7.4, Roberto Rossini 7.8, Varchi 7.17, Lollobrigida 7.19, De Menech 7.22, Carnevali 7.23, Benigni 7.24, Bologna 7.25, Lupi 7.26 e Zennaro 7.29, volti a sopprimere il riferimento ai dati reddituali dell'assistito e del suo nucleo familiare nell'ambito della elaborazione delle metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno della salute della popolazione. In particolare ritiene che la mancata previsione di tali dati sia sbagliata in quanto priva della possibilità di elaborare gli indici di deprivazione economica fondamentali per la previsione dei fabbisogni di salute e l'allocazione delle necessarie risorse. Teme invece che i presentatori di tali proposte emendative siano stati erroneamente guidati dalla preoccupazione di garantire la tutela della privacy dei cittadini.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), condividendo le affermazioni del collega Paolo Russo, ritiene che se i colleghi presentatori delle proposte emendative fossero stati guidati dalla preoccupazione di tutelare la privacy dei cittadini, avrebbero dovuto chiedere la soppressione anche del riferimento ai dati personali relativi alla salute degli assistiti. Auspica pertanto che gli emendamenti siano respinti in quanto il loro accoglimento renderebbe difficile l'applicazione della norma.

  Claudio BORGHI, presidente, prendendo atto dell'importanza della questione sollevata dai colleghi Paolo Russo e Tabacci, sottolinea tuttavia che le proposte emendative sono sostenute da un ampio schieramento di forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Vitiello 7.1, Locatelli 7.3, D'Alessandro 7.4, Roberto Rossini 7.8, Varchi 7.17, Lollobrigida 7.19, De Menech 7.22, Carnevali 7.23, Benigni 7.24, Bologna 7.25, Lupi 7.26 e Zennaro 7.29 (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mancini 2.15 (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sulla ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Mancini 2.15, ritiene che, pur se migliorato nel testo grazie all'insistenza del gruppo di Fratelli d'Italia, con la previsione di una selezione mediante avviso pubblico, l'emendamento rimanga non condivisibile per la mancata specificazione dei campi nei quali gli esperti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze debbano avere comprovata esperienza ed elevata professionalità. Propone, pertanto, di accantonare nuovamente tale proposta in vista di una sua ulteriore formulazione.

  Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i relatori non ritengono di poter accogliere la proposta del deputato Trancassini.

  La Commissione approva l'emendamento Mancini 2.15, come da ultimo riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame degli identici emendamenti Trizzino 8.1, Gemmato 8.2 e Mandelli 8.3, nella nuova formulazione proposta dai relatori e accettata dai presentatori (vedi allegato 1).

  Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle l'emendamento Trizzino 8.1, come riformulato.

  Beatrice LORENZIN (PD) sottoscrive a nome del gruppo Partito Democratico l'emendamento Trizzino 8.1, come riformulato.

  Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sul suo emendamento 8.3, sottolinea che l'emendamento è volto a facilitare la cura dei pazienti affetti da COVID-19 cronici ma stabilizzati, non costringendoli a recarsi in ospedale a ritirare i farmaci. Esprime tuttavia perplessità sulla mancata previsione del relativo obbligo a carico delle regioni a provvedere e si augura un ripensamento sul punto dei relatori e del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la nuova formulazione dell'emendamento Trizzino 8.1 è stata sottoscritta anche dal deputato Tabacci e dai deputati del gruppo Italia Viva.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Trizzino 8.1, Gemmato 8.2 e Mandelli 8.3, come riformulati (vedi allegato 1).

  Silvia FREGOLENT (IV) sottoscrive l'emendamento De Filippo 8.4 e ne accetta la riformulazione.

  La Commissione approva l'emendamento De Filippo 8.4, come riformulato (vedi allegato 1).

  Beatrice LORENZIN (PD) sottoscrive l'emendamento Carnevali 10.14 e ne accetta la riformulazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carnevali 10.14, come riformulato (vedi allegato 1), respinge l'articolo aggiuntivo Fusacchia 11.03 e approva l'emendamento D'Ettore 13.5 (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FdI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 14.05, esprime il suo rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo su una proposta di buon senso volta ad aiutare la ricostruzione privata dei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. In particolare, la sua proposta è volta a sostituire il documento di conformità edilizia e urbanistica, in molti casi di difficile, se non impossibile, reperimento, con il documento di consistenza edilizia, che permetterebbe la ricostruzione dell'immobile distrutto dal terremoto così com'era. Tale facilitazione è stata richiesta persino dal commissario al sisma, Legnini, esponente di spicco del Partito Democratico, che ha definito il documento di conformità urbanistica un ostacolo alla ricostruzione privata. Per tale motivo chiede che il Governo e i relatori spieghino i motivi tecnici alla base del loro parere contrario.

  Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) chiede al collega Trancassini di chiarire se l'eventuale previsione del certificato di consistenza edilizia possa facilitare la sanatoria di abusi edilizi preesistenti.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) assicura il collega Tabacci che il certificato di consistenza edilizia non avrebbe alcuna possibilità di coprire abusi edilizi nei territori colpiti dal terremoto del 2016, dal momento che nei centri storici quale quello di Leonessa ed Amatrice, i cambi di destinazione d'uso degli immobili risalivano al remoto passato. Al contrario, ricorda che con la normativa approvata per la ricostruzione successiva al terremoto di Ischia ha, di fatto, consentito la riapertura del condono approvato nel 1987.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 14.05.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Fassina 17.01 è stato sottoscritto da tutti i commissari dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico e dal deputato Tabacci.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fassina 17.01 (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boldrini 18.01 e che questo è stato sottoscritto da tutti i commissari dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Boldrini 18.01, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Boldrini 18.01, nel testo riformulato, assorbe l'articolo aggiuntivo Ascari 220.02. Comunica, altresì, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Pagani 19.7.

  La Commissione approva l'emendamento Pagani 19.7, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, considerato che con l'ultima votazione si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al Titolo I del provvedimento, ad eccezione di quelle ancora accantonate, propone di interrompere i lavori della Commissione per riprenderli nella seduta già convocata per la giornata di domani.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 19.05.

V Commissione - domenica 28 giugno 2020

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
  1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*1. 12. (Ulteriore nuova formulazione) Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Trancassini, Lupi.
*2. 33. (Ulteriore nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: emergenza in corso, aggiungere le seguenti: qualora non lo abbiano già fatto,.
1. 21. Provenza, Nesci, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

  Conseguentemente, al comma 11:
   al primo periodo, sostituire le parole:
Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro con le seguenti: Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis;
   sostituire il penultimo periodo con i seguenti: Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.
1. 83. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.
*1. 9. (Nuova formulazione) Di Lauro, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Nesci, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Menga, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.
*1. 79. (Nuova formulazione) Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane, Lattanzio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Borse di studio per medici)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.
1. 010. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

ART. 2.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. 31. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro, Orlando, Nesci, Paita.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.
2. 1. (Nuova formulazione) Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Boschi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. (Ulteriore nuova formulazione) Mancini.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;
   b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi»;
   c) al comma 548-bis:
    1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
    2) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria».
*3. 01. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.
*3. 09. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.
*1. 03. (Nuova formulazione) Fassina, Stumpo.
*2. 37. (Nuova formulazione) Cecconi, Tasso.
*2. 43. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lacarra, Bruno Bossio, Pezzopane.
*10. 05. (Nuova formulazione) Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino.

*10. 07. (Nuova formulazione) Nesci, Lorefice, Sarli, Sapia, Mammì, Ianaro, Sportiello, Nappi, D'Arrando, Lapia, Menga, Villani.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

  1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.
5. 06. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

  1. A decorrere dell'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
5. 08. (Nuova formulazione) Trizzino, Nesci, Sarli, Sportiello, Lapia, Ianaro, Menga, Massimo Enrico Baroni, Faro, Carnevali, Siani, Alessandro Pagano, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lupi.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare.
*7. 1. Vitiello.
*7. 3. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani,
Ziello, Bianchi, Bazzaro, Bordonali, Rixi, Di Muro, Latini, Gastaldi, Billi, Patelli, Murelli, Patassini, Cavandoli, Fogliani, De Angelis, Iezzi, Valbusa, Colmellere, Comencini, Zordan, Giacometti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.
*7. 4. D'Alessandro.
*7. 8. Roberto Rossini, Parisse, Cecconi, Elisa Tripodi, Nesci, D'Arrando, Sportiello, Lapia, Lorefice, Sarli, Olgiati, Massimo Enrico Baroni.
*7. 17. Varchi, Bellucci, Ferro, Bignami, Trancassini.
*7. 19. Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*7. 22. De Menech, Rotta, Pellicani, Pezzopane.
*7. 23. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
*7. 24. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*7. 25. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti, De Toma, Rachele Silvestri, Vizzini.
*7. 26. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo, Germanà.
*7. 29. Zennaro, Rospi, Nitti.

ART. 8.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 1o ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
*8. 1. (Nuova formulazione) Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Tabacci.
*8. 2. (Nuova formulazione) Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
*8. 3. (Nuova formulazione) Mandelli, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.
8. 4. (Nuova formulazione) De Filippo.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: infermieristico inserire la seguente: e, dopo le parole: seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie aggiungere le seguenti: , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli e sostituire le parole: degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari con le seguenti: degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.
10. 14. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

ART. 13.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: epidemiologici e ambientali aggiungere le seguenti: , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni;
   b) al comma 5, dopo le parole: per finalità scientifiche aggiungere le seguenti: , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinioni e dopo le parole: del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 aggiungere le seguenti: , in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
13. 5. D'Ettore.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

  1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1o settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
17. 01. Fassina, Muroni, Pezzopane.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
18. 01. (Nuova formulazione) Boldrini, Martinciglio, Annibali, Aprile, Ascari, Baldini, Barbuto, Barzotti, Benedetti, Berlinghieri, Bologna, Bonomo, Bruno Bossio, Cancelleri, Carinelli, Carnevali, Casa, Cenni, Ciampi, De Lorenzo, Deiana,
Di Giorgi, Ehm, Fitzgerald Nissoli, Frate, Giordano, Gribaudo, Muroni, Noja, Occhionero, Papiro, Pezzopane, Pini, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Sarli, Schirò, Serracchiani, Suriano, Elisa Tripodi, Villani, Termini, Gagnarli.

ART. 19.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
19. 7 (Nuova formulazione) Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Pezzopane.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO NAPPI 1.12 E RIZZO NERVO 2.33

  All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
  1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'istituto Superiore di Sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma vengono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza del dato.
  1-quater. Agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
*1. 12. (Nuova formulazione) Nappi, Mammì, Nesci, Ianaro, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Sarli, Sapia, Lapia, Menga, Massimo Enrico Baroni Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Trancassini, Lupi.
*2. 33. (Nuova formulazione) Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO MANCINI 2.15

  All'articolo 2, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico privato, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 15. (Nuova formulazione) Mancini.