XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Giovedì 25 giugno 2020

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio) ... 181

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione) ... 187

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 191

XIII Commissione - Resoconto di giovedì 25 giugno 2020

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 giugno 2020 — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che lo scorso 22 gennaio è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti e che sono state presentate 253 proposte emendative, alcune delle quali dichiarate inammissibili per estraneità di materia.
  Ricorda altresì che nella seduta del 3 giugno scorso la Commissione ha deliberato di chiedere il differimento dell'esame da parte dell'Assemblea, originariamente previsto per l'8 giugno.
  Avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Lombardo 3.20, Alberto Manca 3.03, Cassese 4.1 e 7.1, Gallinella 9.2, Cenni 15.052, Gadda 15.053, Nevi 15.04, Cillis 18.1 e Gallinella 21.06.
  Avverte, inoltre, che l'onorevole Schullian ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Maglione 15.047 e l'onorevole Gagnarli ha sottoscritto l'emendamento Cenni 11.01.
  Dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che la Commissione avvierà l'esame delle proposte emendative presentate riferite agli articoli da 1 a 10 del provvedimento.
  Informa, infine, i colleghi che il relatore ha presentato l'emendamento soppressivo 9.10, che è in distribuzione (vedi allegato 2).

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sull'organizzazione dei lavori della seduta odierna, ritenendo inopportuno che la Commissione proceda «a tappe», iniziando a votare la prima parte delle proposte emendative, senza che siano stati espressi i pareri del relatore e del Governo sul loro complesso. Ricorda, quindi, che nel corso del lungo e travagliato iter della proposta di legge in esame – originariamente condivisa da tutti i Gruppi – sono emerse criticità in seno alla maggioranza su alcuni temi fondamentali per il settore agricolo, quale quello della gestione della fauna selvatica. Stigmatizza, pertanto, il notevole ritardo del Governo nella formulazione dei pareri sugli emendamenti e chiede rassicurazioni al relatore e al presidente sul fatto che, nell'attesa che la maggioranza trovi soluzioni condivise sulle criticità emerse, l'esame del provvedimento non subisca ulteriori ritardi. Ribadisce, infatti, come ha già fatto in numerose occasioni, l'assoluta urgenza di dare una risposta alle associazioni del mondo agricolo che da tempo sollecitano un intervento del Parlamento sul tema della gestione della fauna selvatica, oggetto di alcune proposte emendative che oggi non saranno esaminate.

  Filippo GALLINELLA, presidente, assicura il suo impegno a non dilazionare i tempi di esame della proposta di legge a sua prima firma, auspicando che già nella prossima seduta utile la Commissione possa esaminare le proposte emendative riferite agli articoli successivi al 10.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Viviani, giudica anomala la modalità di esame prospettata dal presidente Gallinella, in base alla quale la Commissione inizierà a votare le proposte emendative riferite ai primi 10 articoli in assenza dei pareri del relatore e del Governo sul loro complesso. Ricordato che un tema di fondamentale interesse per il settore agricolo, come quello della gestione della fauna selvatica, è stato stralciato dal testo originario del provvedimento a causa dei dissidi interni alla maggioranza, sollecita i Gruppi che sostengono il Governo, nonché lo stesso Esecutivo, ad assumere il coraggio di risolvere tali criticità.

  Filippo GALLINELLA, presidente, replicando all'onorevole Caretta, osserva che l'organizzazione dei lavori da lui prospettata all'inizio della seduta, è analoga a quella seguita dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 27 del 2019 relativo alle emergenze agricole. Fa presente, in generale, che in numerose occasioni nell'esame dei disegni di legge di bilancio e dei decreti-legge l'espressione dei pareri sulle proposte emendative si è svolto nel corso di una pluralità di sedute. Reputa, pertanto, che non si possa affatto parlare di una procedura di esame anomala.

  Raffaele NEVI (FI), rammentato che dall'avvio dell'esame del provvedimento in oggetto sono passati ben due anni, ritiene assurdo che il relatore e il Governo nella seduta odierna siano in grado di esprimere i pareri soltanto sulle proposte emendative riferite ai primi dieci articoli. Chiede pertanto al presidente Gallinella di rinviare il voto sugli emendamenti alla prossima seduta utile.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ritiene che vi siano le condizioni per procedere, come da lui comunicato all'inizio della seduta, all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 sulle quali invita il relatore ad esprimere il parere.

  Luciano CADEDDU (M5S), relatore, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 1.1. Conseguentemente, invita al ritiro degli identici emendamenti Critelli 1.2 e Gadda 1.3, Gadda 1.4, Ciaburro 1.6 e 1.7, poiché preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Viviani 1.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.017, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Dal Moro 1.08 e Gadda 1.09 e sugli ulteriori identici articoli aggiuntivi Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06, Cenni 1.018 e Gadda 1.019, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime poi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Golinelli 1.010, nonché degli identici articoli aggiuntivi Schullian 1.02, Nevi 1.011, Cenni 1.020 e Gadda 1.023, in quanto assorbiti dall'eventuale approvazione degli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017 e seguenti dei quali è stata proposta una riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Gagnarli 1.012, e degli identici Schullian 1.04, Golinelli 1.013, Gadda 1.022 e Incerti 1.021.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.3, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Viviani 3.2. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sull'articolo aggiuntivo Nevi 3.05, sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 3.012 e Lombardo 3.013, sugli ulteriori identici articoli aggiuntivi Cenni 3.014 e Lombardo 3.015, sugli articoli aggiuntivi Incerti 3.016, Lombardo 3.017, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Incerti 3.06, Cenni 3.07 e degli identici articoli aggiuntivi Cenni 3.09 e Lombardo 3.010. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Guidesi 3.01 e 3.02. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fornaro 3.04.
  Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 5.1 e sull'articolo aggiuntivo Cenni 5.02, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bubisutti 5.03 e Schullian 5.01.
  In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 6.1, Schullian 6.2, Viviani 6.3 e Paolo Russo 6.4, purché riformulati in testo identico agli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, sui quali esprime altresì parere favorevole.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Nevi 8.02, Spena 8.03 e Schullian 8.01.
  Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.10, soppressivo dell'articolo 9, in quanto la materia è già disciplinata dal decreto-legge «Cura Italia». Invita, conseguentemente al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9.
  Con riferimento, infine, agli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nevi 10.01 e Cillis 10.02, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

  Monica CIABURRO (FDI), sottolineata la necessità che tutti i Gruppi possano avere una visione d'insieme sui pareri del relatore e del Governo in ordine a tutte le proposte emendative presentate, giudica inopportuno che la Commissione proceda oggi a un voto «a scatola chiusa» rispetto ad alcune fondamentali questioni affrontate nel testo originario del provvedimento in esame e ora riproposte in fase emendativa dal Gruppo Fratelli d'Italia, che attualmente sono rimaste sospese. Chiede, pertanto, al presidente di rinviare ad una prossima seduta le votazioni delle proposte emendative.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ritiene di procedere nell'esame del provvedimento secondo le modalità già indicate.

  Tullio PATASSINI (LEGA) osserva che i testi delle riformulazioni presentati dal relatore sono stati appena distribuiti ai deputati e chiede poi che la presidenza fissi un termine per la presentazione di subemendamenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, rispondendo all'onorevole Patassini, fa rilevare che il relatore ha proposto delle riformulazioni, e non nuovi emendamenti.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza di sospendere i lavori per dare la possibilità ai Gruppi di valutare le riformulazioni proposte dal relatore.

  Monica CIABURRO (FDI), rilevata l'ampia portata delle proposte di riformulazione presentate dal relatore, che a suo avviso riscrivono in alcuni casi totalmente le proposte emendative alle quali si riferiscono, si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Viviani.

  Filippo GALLINELLA, presidente, propone di iniziare a votare le proposte emendative che non sono state oggetto di riformulazione da parte del relatore e del Governo, rinviando l'esame di queste ultime alla prossima seduta utile.

  La Commissione approva l'emendamento Viviani 1.1 (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento Viviani 1.1, gli identici emendamenti Critelli 1.2 e Gadda 1.3, nonché gli emendamenti Gadda 1.4, Ciaburro 1.6 e 1.7 sono preclusi. Avverte, quindi, che gli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017, Gadda 1.09, Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06, Cenni 1.018 e Gadda 1.019, nonché identici gli articoli aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016 si intendono accantonati. Avverte che si intendono altresì accantonati gli articoli aggiuntivi Golinelli 1.010, Schullian 1.02, Nevi 1.011, Cenni 1.020 e Gadda 1.023 e che gli articoli aggiuntivi 1.012, 1.04, 1.022 e 1.021 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Golinelli 1.013 e approva l'emendamento Schullian 3.3 (vedi allegato 2).

  Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Viviani 3.02, di cui è cofirmatario, evidenzia che il compostaggio e gli altri utilizzi agronomici degli scarti di lavorazione rappresentano il punto di partenza dell'economia circolare rispetto alla quale l'agricoltura italiana si è sempre qualificata. Giudica quindi priva di giustificazione la posizione di contrarietà su di esso espressa dal relatore e dal Governo, considerati anche gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo con riferimento alla green economy e in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 3.02 a sua prima firma, che è funzionale alla realizzazione dell'economia circolare, in quanto mira a consentire l'immissione degli scarti di lavorazione nel ciclo energetico.

  Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE, ricordato che il decreto-legge n. 171 del 2008 disciplina le caratteristiche delle biomasse combustibili, osserva come non sia possibile inserire in tale provvedimento alcun riferimento al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici, in quanto non si tratta di processi che rientrano nella disciplina della combustione, bensì di attività di trattamento rifiuti. Evidenzia come i residui debbano essere qualificati come rifiuti se portati fuori dall'azienda per essere conferiti ad un impianto di trattamento.

  Tullio PATASSINI (LEGA) osserva che le aziende agricole non di piccole dimensioni attuano un ciclo integrato degli scarti agroalimentari che va proprio nella direzione di un'economia verde, che l'articolo aggiuntivo in esame incentiverebbe. Insiste, pertanto, nella richiesta al Governo di riconsiderare il parere espresso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Viviani 3.2.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che si intendono accantonati gli articoli aggiuntivi Nevi 3.05, Incerti 3.06, Cenni 3.07, Cenni 3.09, Lombardo 3.010, Incerti 3.012, Lombardo 3.013, Cenni 3.014, Lombardo 3.015, Incerti 3.016, Lombardo 3.017, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 3.01 e 3.02, mentre approva l'articolo aggiuntivo Fornaro 3.04 (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che si intendono accantonati gli articoli aggiuntivi Viviani 5.1 e Cenni 5.02.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Bubisutti 5.03 e Schullian 5.01 (vedi allegato 2).

  Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.4, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato negli stessi termini degli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, osserva che in realtà la sua proposta emendativa ha un diverso contenuto. Evidenzia, infatti, che la stessa ha una portata più ampia, in quanto si riferisce all'indicazione dell'origine delle materie prime con riferimento a tutte le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande.
  Rileva, inoltre, che gli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, prevedendo in termini di facoltà l'indicazione dell'origine delle materie prime segnano un arretramento rispetto al suo emendamento che invece configura un obbligo. Pur comprendendo che vi sono vincoli imposti a livello europeo su tale materia, ritiene fondamentale almeno ampliare alle altre attività di somministrazione al pubblico la facoltà già prevista per gli agriturismi di indicare l'origine delle materie prime. Ciò rappresenterebbe un elemento di vantaggio non solo per il sistema della ristorazione che, in tal modo, potrebbe contenere il consumo di prodotti cinesi, ma anche di tutela del consumatore.
  Chiede, pertanto, che il suo emendamento sia accantonato al fine di individuare una soluzione condivisa.

  Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE, richiamato l'impegno profuso dal Ministero delle politiche agricole a livello europeo per incrementare la trasparenza delle informazioni da fornire al consumatore sui prodotti agroalimentari, fa presente che ogni proposta normativa in tale materia deve tenere conto di quanto disposto dal regolamento (UE) 1169/2011. Per tale ragione ha proposto una riformulazione dell'emendamento Paolo Russo 6.4 in termini identici agli emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, poiché questi ultimi, in linea con la normativa europea, prevedono l'indicazione dell'origine delle materie prime in termini di facoltà e non di obbligo, che, invece, esporrebbe l'Italia al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione.

  Raffaele NEVI (FI) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Paolo Russo.

  Filippo GALLINELLA, presidente, concordando il relatore e il Governo, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite al tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 8.02 e 8.03.

  Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 8.01, di cui è cofirmatario.

  La Commissione approva l'emendamento 9.10 del relatore (vedi allegato 2).

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 9.10 del relatore, gli emendamenti Gallinella 9.2, Golinelli 9.1 e 9.3, Schullian 9.9, nevi 9.6 e 9.5, Pittalis 9.4, Nevi 9.7 e Spena 9.8 sono preclusi.
  Avverte, quindi, che si intendono accantonate le proposte emendative Nevi 10.01 e Cillis 10.02.
  Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

XIII Commissione - giovedì 25 giugno 2020

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Sostegno al reddito degli agricoltori)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.  9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.
  3. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: «Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi.».
  4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
  5. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2020: – 2.000.000;
  2021: – 2.000.000.
1.017. Ciaburro, *1.08. Dal Moro, *1.09. Gadda, **1.07. Gagnarli, **1.01. Schullian, **1.05. Golinelli, **1.06. Nevi, **1.018. Cenni, **1.019. Gadda (Nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno ai giovani agricoltori)

  1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.
  3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
*1.014. Incerti, *1.015. Gadda, *1.016. Schullian (Nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»)

  1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. La menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello», fatte salve le denominazioni preesistenti.»
   b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC».
   c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase
del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo nè possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.
   d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»
3.05. Nevi, **3.012. Incerti, **3.013. Lombardo, *3.014. Cenni, *3.015. Lombardo, 3.016. Incerti, 3.017. Lombardo, 3.018. Gallinella, 3.019. Cenni (Nuova Formulazione)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono inserite le seguenti: «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell'attività agrituristica determinata con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2.»
  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
5.1. Viviani e 5.02. Cenni (Nuova Formulazione)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

  1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
  2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
   a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
   b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
   c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche
in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
*10.01. Nevi, *10.02. Cillis (Nuova formulazione).

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 3, aggiungere il seguente 3-bis:
   «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane».
3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina della lombricoltura)

  1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come vermicompost – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;
   c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;
   d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;

   e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;
   f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 04. Fornaro.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera)

  1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
5. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

  1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
   4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 10. Il Relatore.