XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Mercoledì 24 giugno 2020

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell'Unità di Terapia intensiva respiratoria dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova; Gianpietro Briola, presidente dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) ... 62

SEDE REFERENTE:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 62

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 63

ALLEGATO 1 (Subemendamenti alle proposte emendative 2.50 e 2.01 del Relatore) ... 69

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 76

Sull'ordine dei lavori ... 63

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 24 giugno 2020

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 24 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di: Giuseppe De Donno, direttore della Pneumologia e dell'Unità di Terapia intensiva respiratoria dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova; Gianpietro Briola, presidente dell'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

  La seduta comincia alle 19.20.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato
.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione delle proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento Gemmato 1.14, in relazione al quale è stata pronunciata una declaratoria di inammissibilità avverso la quale il deputato Gemmato ha presentato ricorso. Al riguardo, la Presidenza ritiene di dover confermare il proprio giudizio di inammissibilità per estraneità di materia della proposta emendativa in oggetto.
  Fa altresì presente che sul provvedimento in esame sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni VIII, IX, XI e il parere favorevole, con un'osservazione, della I Commissione, e che altre Commissioni devono esprimere i propri pareri.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per domani.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

Sull'ordine dei lavori.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala di avere ripetutamente riscontrato un problema tecnico, determinato dagli aggiornamenti dei programmi, che rende di fatto inutilizzabile l'applicazione GeoCamera sui dispositivi con sistema operativo Android. Nel segnalare che tale problema compromette l'obiettivo fondamentale di una riduzione dell'utilizzo dei documenti in formato cartaceo, invita la Presidente ha sollecitare l'individuazione di una soluzione rispetto tale problematica.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ringrazia collega Baroni per aver posto all'attenzione della Commissione un tema di sicura rilevanza.
  Passando all'esame del punto all'ordine del giorno, comunica che, come convenuto nella seduta di ieri, è stata da lei rappresentata al Presidente della Camera, a nome della Commissione, l'esigenza di richiedere un brevissimo rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in esame, già previsto per il 29 giugno, volto a consentire alle Commissioni competenti di esprimere i rispettivi pareri sul testo che sarà loro trasmesso e alla XII Commissione di recepirli. La Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione svoltasi ieri, ha accolto tale richiesta e ha convenuto che l'esame del provvedimento potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in una delle giornate della prossima settimana successive a martedì 30 giugno.
  Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore, deputato Lepri, ha presentato l'emendamento 2.50 e l'articolo aggiuntivo 2.01 e che alle ore 11 di oggi è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti ad essi riferiti. Sono stati presentati ventidue subemendamenti all'emendamento 2.50 e sette subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01 (vedi allegato 1).

  Stefano LEPRI (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Novelli 0.2.50.1, ritenendo utile precisare la corresponsione mensile dell'assegno, pur rilevando che tale previsione non può valere nel caso di erogazione del beneficio attraverso il credito d'imposta.
  Esprime parere contrario sul subemendamento Palmieri 0.2.50.3, sottolineando l'inopportunità di utilizzare come copertura finanziaria risorse diverse da quelle indicate nel proprio articolo aggiuntivo 2.01. Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Bellucci 0.2.50.22, Locatelli 0.2.50.18 e 0.2.50.19 e Palmieri 0.2.50.2, in quanto indicano in maniera puntuale, seppure con cifre diverse, l'importo dell'assegno. In proposito, ritiene utile chiarire che la riforma può essere considerata efficace solo se prevede risorse aggiuntive per un'ampia platea di soggetti e se assicura il livello delle prestazioni attuali a tutti coloro che attualmente ne godono.
  In questo quadro, non essendo attualmente disponibili tutte le risorse ritenute necessarie, il provvedimento si pone l'obiettivo di indicare un quadro di riferimento preciso, rinviando a una fase successiva, da intendersi anche in maniera modulare, il reperimento dei necessari fondi aggiuntivi.
  Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Bagnasco 0.2.50.4, anche in ragione del fatto che prevede l'utilizzo delle risorse destinate al reddito di cittadinanza. Esprime parere contrario sui subemendamenti Palmieri 0.2.50.5 e Giannone 0.2.50.8, dichiarando di comprenderne la finalità ma ribadendo che la scelta adottata, dell'erogazione dell'assegno fino al ventunesimo anno di età, può essere considerata un punto di equilibrio e rappresenta un ampliamento della platea rispetto a quanto accade in altri Paesi europei. Esprime, poi, parere favorevole sul subemendamento Menga 0.2.50.13, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).
  Esprime parere contrario sui subemendamenti Bellucci 0.2.50.10 e 0.2.50.11, giudicando eccessiva la maggiorazione proposta per i figli con disabilità, e sul subemendamento Versace 0.2.50.6, che prevede la maggiorazione solo in relazione agli importi stabiliti dalla lettera a).
  Esprime parere contrario sui subemendamenti Giannone 0.2.50.9 e Locatelli 0.2.50.20, ricordando che i figli maggiorenni con disabilità hanno diritto anche ad altre forme di sostegno e che, pertanto, l'importo dell'assegno può essere erogato senza maggiorazione. Esprime parere contrario sul subemendamento Bellucci 0.2.50.12, riconoscendo che il tema posto dalla presentatrice ha un fondamento ma segnalando, allo stesso tempo, che nel caso di un nucleo familiare con un solo genitore, quest'ultimo gode dell'intera misura di sostegno.
  Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Bond 0.2.50.7, non condividendone le finalità, nonché sul subemendamento Locatelli 0.2.50.21, ribadendo che l'obiettivo della riforma è quello di aumentare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico senza pregiudicare per nessuno i livelli già previsti dalla normativa vigente. Esprime altresì parere contrario sul subemendamento Locatelli 0.2.50.14, ricordando che già attualmente i lavoratori stranieri beneficiano di misure di sostegno per i figli a fronte di versamenti contributivi e che, pertanto, non appare opportuno introdurre una limitazione in tal senso.
  Esprime, inoltre, parere contrario sul subemendamento Locatelli 0.2.50.15, segnalando che vi sono casi in cui i figli dei lavoratori stranieri sono domiciliati in Italia ma non vi hanno la residenza. Ritiene, in ogni caso, utile un approfondimento sulla disposizione che il subemendamento intende modificare, ricordando che la formulazione attualmente adottata ricalca quella vigente in Germania. Esprime, quindi, parere contrario sul subemendamento Locatelli 0.2.50.16, segnalando che una sua eventuale approvazione risulterebbe penalizzante anche per i lavoratori italiani rientranti nel proprio Paese dopo un periodo trascorso all'estero. Ribadisce inoltre che l'assegno universale rappresenta una misura diversa da quelle per il contrasto alla povertà.
  Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento Locatelli 0.2.50.17, segnalando l'opportunità di consentire deroghe ai requisiti richiesti in casi particolari e limitati e per periodi temporalmente definiti.

  La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti presentati all'articolo 2.50.

  La Commissione approva il subemendamento Novelli 0.2.50.1 (vedi allegato 2).

  La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palmieri 0.2.50.3, Bellucci 0.2.50.22, Locatelli 0.2.50.18 e 0.2.50.19, Palmieri 0.2.50.2, Bagnasco 0.2.50.4 e Palmieri 0.2.50.5.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza della presentatrice del subemendamento Giannone 0.2.50.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Rosa MENGA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore del subemendamento a sua prima firma 0.2.50.13.

  La Commissione approva il subemendamento Menga 0.2.50.13 (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  La Commissione, altresì, respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bellucci 0.2.50.10 e 0.2.50.11 e Versace 0.2.50.6

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza della presentatrice del subemendamento Giannone 0.2.50.9: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge il subemendamento Locatelli 0.2.50.20.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sul proprio subemendamento 0.2.50.12, e precisando di condividere l'obiettivo di contrastare la denatalità e di non volere pertanto rallentare i tempi di esame del provvedimento, ritiene doveroso precisare che nelle famiglie con un solo genitore esso riceve una erogazione analoga a quella previste per le famiglie con due genitori, dovendosi confrontare però con le maggiori difficoltà che la propria condizione determina. Rileva, in proposito, che le argomentazioni fornite dal relatore prospettavano invece la condizione del genitore singolo come una sorta di privilegio, in quanto unico beneficiario della misura di sostegno. Ribadisce, pertanto, che la propria proposta rappresenta una misura di buon senso, eventualmente manifestando disponibilità a ridurre la percentuale di incremento dell'assegno per i nuclei familiari con un solo genitore.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, dichiara di essersi probabilmente espresso in maniera non chiara e riconosce la valenza della problematica sollevata dalla collega Bellucci. Allo stesso tempo invita ad approfondire il tema, segnalando il rischio che, per considerazioni opportunistiche, si possa determinare un incremento del fenomeno del non riconoscimento di paternità o di quello delle residenze fittizie. Si dichiara disponibile ad un confronto, anche al fine di apportare modifiche nel corso dell'esame in Assemblea.

  La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI ricorda che il principio alla base dell'intervento di riforma è quello di una rimodulazione degli interventi per sostenere in maniera particolare le persone in condizione di fragilità e che tale obiettivo potrà essere perfezionato anche nella successiva fase dell'emanazione dei decreti legislativi.

  Nicola STUMPO (LEU) ritiene, sulla base degli interventi svolti, che il tema sollevato dalla collega Bellucci possa essere approfondito in Assemblea, con l'obiettivo di offrire un sostegno a chi ne ha maggiormente bisogno.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritira il subemendamento 0.2.50.12 a sua prima firma, tenuto conto della disponibilità, da parte della maggioranza, a riconsiderare il tema nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive il subemendamento Bond 0.2.50.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bond 0.2.50.7 e Locatelli 0.2.50.21, 0.2.50.14, 0.2.50.15, i 0.2.50.16 e 0.2.50.17.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 2.50 del relatore, motivandolo anche sulla base del mancato accoglimento di tutte le proposte migliorative presentate, in particolare quelle relative ai requisiti connessi alla cittadinanza e alla residenza. Nel rilevare che sono state respinte proposte di modifica che proponevano un regime analogo a quello previsto per il reddito di cittadinanza, ravvisa l'inopportunità di allargare la platea dei beneficiari in una situazione di risorse limitate. Si dichiara perplessa rispetto alle argomentazioni fornite dal relatore sulla distinzione tra assegno unico e misure di sostegno al reddito, ricordando che il testo in discussione appare fondato sul principio della progressività. Invita pertanto a riconsiderare i temi sollevati dalla Lega nella fase dell'esame in Assemblea.

  Roberto NOVELLI (FI), nel riconoscere l'importanza del tema oggetto del provvedimento in esame e ribadendo pertanto la volontà del suo gruppo di dare un apporto costruttivo, sottolinea che sarebbe stato necessario compiere uno sforzo maggiore per dare risposte alle famiglie italiane. Richiama le proposte avanzate da Forza Italia in materia di tutela dei redditi medi, soppressione della modalità di erogazione del beneficio attraverso il credito d'imposta, livello minimo dell'assegno e sostegno potenziato alla disabilità, rilevando che sarebbe stato opportuno individuare prioritariamente le maggiori risorse disponibili. Anticipando un tema oggetto dell'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore, pone in evidenza la richiesta di non sopprimere il Fondo di sostegno alla natalità, in quanto esso rappresenta uno strumento che facilita l'accesso al credito e rappresenta, quindi, una misura distinta dall'assegno unico.
  Osserva, inoltre, che l'utilizzo delle risorse previsto per il reddito di cittadinanza è stato proposto in quanto esse non sono state pienamente impiegate.
  In conclusione, si augura che in Assemblea possono essere apportate le correzioni necessarie a soddisfare le esigenze delle famiglie.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel riconoscere la passione e l'impegno del relatore rispetto al raggiungimento dell'obiettivo dell'approvazione di un provvedimento volto a contrastare la denatalità e dichiarandosi consapevole che lo stesso tema rappresenta uno dei punti cardine dell'operato della Ministra Bonetti, ribadisce che il gruppo Fratelli d'Italia intende sostenere tale azione, ritenendo che il problema demografico rappresenti la principale priorità per l'Italia. Osserva che le proposte emendative presentate si propongono il riconoscimento della nascita come elemento di ricchezza e non come un fattore che determina una condizione di povertà. Nel segnalare che, al fine di individuare un punto di mediazione, l'importo minimo dell'assegno indicato dalle proposte presentate dal suo gruppo è inferiore a quanto sarebbe realmente necessario, sottolinea che l'apporto di Fratelli d'Italia è finalizzato a offrire un aiuto alle forze di maggioranza per consentire di reperire le risorse adeguate ad affrontare in maniera efficace il problema della denatalità.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, nel ringraziare le forze di opposizione per il loro atteggiamento responsabile, auspica che sia possibile un ulteriore affinamento del testo in esame nel corso dell'esame in Assemblea. Riconoscendo che sarebbe stato preferibile indicare già con la norma di delega un livello minimo del beneficio, peraltro proposto nel testo originario, di cui è cofirmatario, segnala che ciò avrebbe comportato seri problemi in sede di verifica della copertura finanziaria, in quanto le risorse attualmente disponibili non sono sufficienti. Ribadisce che l'obiettivo finale della riforma deve essere quello di ampliare la portata e gli interventi a sostegno delle famiglie con figli a carico, assicurando nello stesso tempo che nessuno degli attuali beneficiari riceva un livello inferiore di prestazioni rispetto a quello goduto finora.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.50, nel testo risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo, che pertanto non saranno posto in votazione. Risulta precluso anche l'emendamento Panizzut 1.31, accantonato in una seduta precedente in quanto si riferisce a un tema considerato nell'ambito dell'articolo 2.
  Invita, quindi, il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri in relazione ai subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati. In relazione al subemendamento Palmieri 0.2.01.3, precisa che la lettera a) dello stesso propone un opportuno chiarimento, peraltro contenuto anche in una proposta di riformulazione di un emendamento della collega Locatelli, che non è stata accettata dalla presentatrice. Si tratta, tuttavia, di un concetto che andrebbe più correttamente riferito all'articolo 1, già esaminato dalla Commissione. Propone, pertanto, ai presentatori di ritirare tale subemendamento, al fine di presentare una proposta emendativa nella fase dell'esame in Assemblea. Si riserva, inoltre, di effettuare un approfondimento, sempre al fine di valutare eventuali modifiche da introdurre nella successiva fase di esame del provvedimento, rispetto all'utilità dell'integrazione proposta con il subemendamento Locatelli 0.2.01.7.

  La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore, manifestando disponibilità a proseguire il confronto nel corso dell'esame in Assemblea e ribadendo l'apprezzamento per le modalità seguite delle forze di opposizione nel corso dell'esame del provvedimento.

  Roberto NOVELLI (FI) ritira il subemendamento Palmieri 0.2.01.3, di cui è cofirmatario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palmieri 0.2.01.4 e 0.2.01.1, Bellucci 0.2.01.6, Palmieri 0.2.01.2 e 0.2.01.5 e Locatelli 0.2.01.7.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore, pur riconoscendo la necessità di procedere a un riordino normativo in relazione all'introduzione dell'assegno unico, preannuncia un voto contrario in quanto il suo gruppo nutre forti perplessità sull'entità della copertura finanziaria proposta. Auspica che, al riguardo, possano intervenire modifiche sostanziali nel corso dell'esame in Assemblea.

  Roberto NOVELLI (FI) si associa alle perplessità espresse dal collega Locatelli ed esprime nuovamente rammarico per l'atteggiamento di chiusura mostrata dal relatore e dal Governo verso i correttivi suggeriti dalle forze di opposizione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sull'articolo aggiuntivo 2.01, esprimendo il timore che la mancata indicazione di livelli minimi dell'assegno possa compromettere il godimento dei diritti acquisiti.

  Stefano LEPRI (PD), relatore, nel ricordare che l'articolo aggiuntivo da lui proposto prevede espressamente che in assenza di risorse adeguate i decreti legislativi non possono essere emanati, e segnalando che in tal modo le prestazioni sinora godute sono garantite, ribadisce che il testo in esame introduce un preciso quadro di riferimento sulla base del quale è possibile individuare le risorse necessarie per implementarlo. Ribadisce che nessun beneficiario vedrà ridursi l'importi sinora ricevuti e che l'articolato proposto rappresenta uno strumento propedeutico al reperimento di strumenti finanziari adeguati.

  La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI, nel condividere l'intervento del relatore, comprendendo in parte le considerazioni svolte dai rappresentanti delle forze di opposizione, ricorda che il provvedimento in esame si inserisce in un progetto più ampio di cui un elemento rilevante è rappresentato dal Family Act recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Tale provvedimento include non soltanto erogazioni monetarie alle famiglie ma investimenti significativi attraverso misure quali la promozione del lavoro femminile e la decontribuzione del lavoro familiare. Ricorda, inoltre, che tali interventi vanno considerati nell'ambito di una più ampia riforma fiscale. Nel ribadire che tale contesto agevolerà l'individuazione delle risorse necessarie, si augura che nel corso dell'esame in Assemblea sia possibile rafforzare il progetto già delineato con il testo in esame.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che, a seguito dell'approvazione, in una seduta precedente, dell'emendamento 1.50 del relatore, è stato soppresso l'articolo 3. Pertanto, non saranno posti in votazione gli emendamenti ad esso riferiti, mentre saranno esaminati gli articoli aggiuntivi a tale articolo, sui quali il relatore e la rappresentante del Governo hanno già espresso i rispettivi pareri.

  Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 3.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 3.01 (vedi allegato 2).

  La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Meloni 3.02 e Bellucci 3.03.

  Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento de Filippo 4.1 e ne accetta la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento De Filippo 4.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge C. 687, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione, in videoconferenza, sulla sperimentazione in atto per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 con il plasma e sulle altre sperimentazioni in corso, di Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia presso l'Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center.

XII Commissione - mercoledì 24 giugno 2020

ALLEGATO 1

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.50 E 2.01 DEL RELATORE

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.50 del Relatore

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere a), b), c), dopo le parole: riconoscimento di un assegno aggiungere la seguente: mensile.
0. 2. 50. 1. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: per ciascun figlio minorenne a carico con le seguenti: per ciascun figlio a carico di età inferiore a ventuno anni;
   b) alla lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: possibilità di riconoscimento per ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età, di corresponsione dell'importo direttamente al figlio medesimo, al fine di favorirne l'autonomia;
   c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    « g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis con i risparmi e le risorse rinvenienti dal “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

0. 2. 50. 3. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a euro 300 fino a sei anni di età del figlio e non inferiore a 200 euro fino a 18 anni di età;
   b) alla lettera b), dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
0. 2. 50. 22. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: per ciascun figlio minorenne a carico aggiungere le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 250 euro. 0.
2. 50. 18. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: per ciascun figlio minorenne a carico aggiungere le seguenti: per un importo mensile non inferiore a 200 euro.
0. 2. 50. 19. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera a), dopo le parole: il beneficio aggiungere le seguenti:, di importo non inferiore a 150 euro mensili,.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) previsione, qualora necessario, di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0. 2. 50. 2. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: di importo inferiore con le seguenti: di importo superiore;
   b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
    g-bis) previsione di integrare le misure di cui al successivo articolo 2-bis, con i risparmi e le risorse rinvenienti dal «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0. 2. 50. 4. Bagnasco, Palmieri, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventiseiesimo anno di età.
0. 2. 50. 5. Palmieri, Novelli, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ventunesimo anno di età con le seguenti: ventitreesimo anno di età.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ventunesimo anno di età, con le seguenti: ventitreesimo anno di età.
0. 2. 50. 8. Giannone.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: al fine di favorirne l'autonomia aggiungere le seguenti:, su sua richiesta, dal compimento del diciottesimo anno di età.
0. 2. 50. 13. Menga, Sportiello, Nappi, Troiano, Sarli, Nesci, D'Arrando.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore;.
0. 2. 50. 10. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
0. 2. 50. 11. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio a carico, con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
0. 2. 50. 6. Versace, Bagnasco, Palmieri, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: senza maggiorazione.
0. 2. 50. 9. Giannone.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: senza maggiorazione,.
0. 2. 50. 20. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore.
0. 2. 50. 12. Bellucci, Gemmato.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) riconoscimento di un assegno maggiorato in misura del 30 per cento rispetto all'importo di cui alla lettera b), per il nucleo familiare con figli, qualora vi sia un soggetto che pur condividendo la medesima residenza, risulta iscritto in un altro stato di famiglia.
0. 2. 50. 7. Bond.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) adozione di un meccanismo di integrazione degli assegni di cui alle lettere a), b) e c) nei confronti dei nuclei familiari che, sulla base delle misure indicate all'articolo 2-bis, avrebbero percepito importi superiori a quelli degli assegni medesimi.
0. 2. 50. 21. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale.
0. 2. 50. 14. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del
beneficio; il medesimo requisito è richiesto per i figli a carico per i quali si richiede la prestazione,.
0. 2. 50. 15. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dei benefici, in modo continuativo.
0. 2. 50. 16. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 2. 50. 17. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;

    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: per l'anno 2021,.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'anno 2022, al fine di incrementare l'assegno unico di cui all'articolo 2, le risorse di cui al precedente comma, sono integrate di 1.500 milioni annui. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
0. 2. 01. 4. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
0. 2. 01. 1. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
0. 2. 01. 6. Bellucci, Gemmato.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno unico di cui all'articolo 2, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni abrogate dal comma 1.
In questo caso, detto assegno è integrato fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.
0. 2. 01. 2. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'importo dell'assegno unico, non è computato:
   a) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
0. 2. 01. 3. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione delle risorse per l'assegno unico di cui alla presente legge e di altre misure di sostegno alla genitorialità, sono altresì destinate le risorse assegnate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio annuale. Annualmente sono, di conseguenza, adottati appositi provvedimenti normativi finalizzati ad assegnare le suddette risorse inutilizzate, per le finalità di cui al presente comma.
0. 2. 01. 5. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'articolo aggiuntivo 2.01 del Relatore, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 2. 01. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettere a), b), c), dopo le parole: riconoscimento di un assegno aggiungere la seguente: mensile.
0. 2. 50. 1. Novelli, Palmieri, Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

  All'emendamento 2.50 del Relatore, al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: direttamente al figlio aggiungere le seguenti:, su sua richiesta.
0. 2. 50. 13.(Nuova formulazione) Menga, Sportiello, Nappi, Troiano, Sarli, Nesci, D'Arrando, Lapia, Baroni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
   b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
   e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

    1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
    2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
    3) vivere con i figli a carico in Italia;
    4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.
   e-bis) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
   g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
   a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
    1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
    1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

  2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Cecconi.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

  1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. 1. De Filippo, Noja, Carnevali.