XII Commissione
Affari sociali
Affari sociali (XII)
Commissione XII (Affari sociali)
Comm. XII
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 115
ALLEGATO 1 (Nuove proposte emendative del Relatore) ... 119
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 117
ALLEGATO 2 (Proposte emendative) ... 121
SEDE REFERENTE
Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.
La seduta comincia alle 13.05.
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella seduta del 17 giugno si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Avverte, quindi, che sono state presentate le nuove proposte emendative 2.50 e 2.01 del relatore (vedi allegato 1). Avverte altresì che il relatore ha ritirato i suoi emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 e 2.10, già pubblicati nel fascicolo degli emendamenti.
Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 2.50 e all'articolo aggiuntivo 2.01 alle ore 11 di mercoledì 24 giugno.
La Commissione prende atto.
Marialucia LOREFICE, presidente, segnala che la seduta della Commissione, già prevista alle ore 13 di domani, potrebbe, pertanto, essere differita al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per procedere alla votazione dei subemendamenti e dei relativi emendamenti del relatore nonché delle altre proposte emendative pubblicate nel fascicolo, e alla trasmissione del testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.
Considerato che la discussione in Assemblea del provvedimento in oggetto è prevista lunedì 29 giugno, propone alla Commissione di rappresentare al Presidente della Camera l'esigenza di richiedere un brevissimo rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea, volto a consentire alle Commissioni competenti di esprimere i rispettivi pareri e alla XII Commissione di recepirli.
La Commissione concorda.
Marialucia LOREFICE, presidente, invita quindi il relatore, deputato Lepri, e la rappresentante del Governo, Ministra Bonetti, a esprimere i loro pareri sulle proposte emendative da esaminare.
Stefano LEPRI (PD), relatore, essendo il proprio emendamento 2.50 interamente sostitutivo dell'articolo 2, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative ad esso riferite, che risulterebbero altrimenti precluse dall'approvazione dell'emendamento stesso.
Ritiene doveroso precisare che il suo emendamento tiene conto di numerose proposte di modifica avanzate dai colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, e che pertanto il contenuto delle stesse può considerarsi totalmente o parzialmente assorbito dall'emendamento 2.50, di cui sollecita l'approvazione, o da emendamenti esaminati in precedenza.
Più in dettaglio, segnala che rientrano in tale ambito i seguenti emendamenti: Siani 2.5, per quanto riguarda la previsione che siano considerati figli a carico anche i nascituri dal settimo mese di gravidanza ai fini dell'erogazione dell'assegno; Carnevali 2.7, in relazione alla possibilità di corresponsione dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne; Versace 2.21, relativo ai figli orfani, il cui contenuto è stato recepito nell'articolo 1; Bellucci 2.35, De Filippo 2.1 nonché gli identici emendamenti Rostan 2.15, Versace 2.22 e 2.34 Bellucci e l'emendamento Rostan 2.16, per quanto concerne la rimozione del vincolo di età per l'assegno ai figli con disabilità e la maggiorazione graduata dello stesso a seconda della condizione di disabilità; gli emendamenti Rostan 2.12 e Carnevali 2.9, relativi all'incremento dell'assegno per le famiglie con più di due figli a carico; gli identici emendamenti De Filippo 2.2, Rostan 2.13 e Bellucci 2.11, della lettera p); gli identici emendamenti Rostan 2.14, Versace 2.23 e Bellucci 2.33, il cui contenuto è stato recepito nell'articolo 1.
Invita quindi il ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento 1.31 Panizzut, accantonato nella seduta precedente.
Raccomanda, poi, l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01, contenente le disposizioni finanziarie.
Ricorda che, essendo stato soppresso l'articolo 3 a seguito dell'approvazione del suo emendamento 1.50, non si procederà all'esame delle proposte emendative riferite al predetto articolo 3. Esprime parere, quindi, favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 3.01 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Meloni 3.02 e Bellucci 3.03.
Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento De Filippo 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: «1. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al presente comma o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi».
La Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere favorevole sui nuovi emendamenti del relatore, manifestando apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto, e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.
Marialucia LOREFICE, presidente, non potendosi procedere alle votazioni in quanto è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative del relatore, presentate nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2020.
Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione sul provvedimento in oggetto e che venerdì 19 giugno, alle ore 11, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che sono pervenuti 16 emendamenti (vedi allegato 2), uno dei quali presenta profili di criticità relativamente alla sua ammissibilità.
Al riguardo fa presente che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018 (nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura). In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene che debba considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Gemmato 1.14, che prevede che il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscano dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c), ed e), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità testé pronunciata è fissato alle ore 16 della giornata odierna.
Poiché tale proposta emendativa è volta ad aggiungere un comma all'articolo 1, essa non ha effetti preclusivi con riferimento agli altri emendamenti che possono, pertanto, essere esaminati nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Siani, e alla rappresentante del Governo, sottosegretaria Zampa, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.
Paolo SIANI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello del relatore.
Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.16.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.16, Panizzut 1.9, Bond 1.2, Mugnai 1.3, Panizzut 1.12 e 1.8.
Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 1.1: s'intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut, 1.13, Bagnasco 1.4, Novelli 1.5 e Bagnasco 1.6.
Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.15.
La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.15.
Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Frate 1.7: s'intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Panizzut 1.10 e 1.11.
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti presentati al testo in esame, ad eccezione dell'emendamento Gemmato 1.14, che è stato dichiarato inammissibile, essendo tale decisione suscettibile di ricorso.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.
NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Assegno unico e universale per i figli a carico)
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
b) riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro, svolga il servizio civile universale;
c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
e) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;
3) vivere con i figli a carico in Italia;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai predetti criteri da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
f) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro;
g) abrogazione di tutte misure indicate al successivo articolo 2-bis.
2. 50. Il Relatore.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse rivenienti:
a) dall'abrogazione delle seguenti misure:
1) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3) premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:
1) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2 dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 01. Il Relatore.
ALLEGATO 2
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, e al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), c), ed e), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscriversi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma.
1. 14. Gemmato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono effettuate analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli animali domestici di proprietà degli individui sottoposti alle medesime indagini di cui al comma 2 e che siano risultati positivi al virus.
1. 16. Gemmato.
Al comma 2, sostituire le parole: di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il con le seguenti: degli strumenti tecnologici a disposizione del.
Conseguentemente, al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro con le seguenti: Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro.
1. 9. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Il Ministero della salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.
1. 2. Bond, Novelli, Bagnasco, Mugnai, Versace, Brambilla.
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Il Ministero della salute, per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come COVID.
1. 3. Mugnai, Bagnasco, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: modalità sicure con le seguenti: modalità ritenute sicure dal Garante per la protezione dei dati personali.
1. 12. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la Croce Rossa Italiana con le seguenti: i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
Conseguentemente, ai commi 6, secondo periodo e 8, primo periodo, sostituire le parole: della Croce Rossa Italiana con le seguenti: dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, e al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Croce Rossa Italiana con le seguenti: dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, gli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati appartengano ad un minore, è necessario il consenso di entrambi i genitori o dei tutori o affidatari. Il consenso all'uso dei dati deve essere richiesto mediante informativa scritta recapitata a mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita a mezzo raccomandata da indirizzare al Ministero della salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata.
1. 1. Cunial.
Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici.
1. 13. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.
1. 4. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto il virus e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.
1. 5. Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo in ogni caso l'anonimato dei soggetti ai quali gli stessi si riferiscono.
1. 6. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'Istat trasmette alle regioni e alle province autonome l'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1, con inferenza al singolo territorio regionale.
1. 15. Gemmato.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: della Croce Rossa italiana, aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dopo le parole: delle province autonome aggiungere le seguenti: dei laboratori e degli altri soggetti che cooperano alle attività di ricerca.
1. 7. Frate.
Sopprimere il comma 14.
1. 10. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 11. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.