II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio) ... 14
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 15
ALLEGATO (Ulteriore nuova proposta di parere) ... 19
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ... 15
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 18.10.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2020.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che in Ufficio di Presidenza il rappresentante del Governo aveva dichiarato che avrebbe dato indicazioni riguardo ai tempi di espressione del parere da parte della Commissione oltre la scadenza fissata per il 27 giugno prossimo.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere fino al 9 luglio prossimo per l'espressione del parere da parte della Commissione.
Alfredo BAZOLI (PD), relatore, nel ringraziare il sottosegretario per la disponibilità dimostrata, ritiene che la dilazione concessa sia quanto mai opportuna, tanto più considerato che molteplici sono le osservazioni pervenute da parte dei soggetti auditi. Si impegna a presentare nel corso della prossima settimana una proposta di parere da condividere con i colleghi, raccogliendo i loro suggerimenti in merito, con l'obiettivo della relativa deliberazione nella settimana successiva.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 18.15.
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2500 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2020.
Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 giugno scorso il relatore aveva presentato una nuova proposta di parere, rispetto alla quale erano stati formulati alcuni rilievi.
Eugenio SAITTA (M5S), relatore, presenta una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato), sottolineando quanto sia stato proficuo il dibattito svolto ai fini del suo arricchimento. Ritiene pertanto che si possa procedere nella prossima seduta alla relativa votazione.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Francesca BUSINAROLO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il decreto-legge n. 30 del 2020, recante «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2», già approvato, con modificazioni, dal Senato il 10 giugno scorso, che si compone di 2 articoli. In particolare, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 1 reca la disciplina dello svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT, concernente la diffusione nella popolazione italiana del virus SARS-COV-2 (noto anche come COVID-19). L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche, intese a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni. Le finalità dell'indagine, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, consistono: nell'acquisizione di un quadro di dati sullo «stato immunitario» della popolazione e sulla diffusione del virus, superando le difficoltà di valutazione relative alla quota di soggetti che abbiano contratto l'infezione senza sintomi o con scarsi sintomi; nella conseguente acquisizione di informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e sierologiche del virus (ivi compreso il tasso di letalità); nella possibilità di adeguare, sulla base di tali cognizioni, le misure di profilassi e di contenimento e le decisioni strategiche nel settore sanitario e socio-sanitario.
Fa presente che in tale articolo sono contenute specifiche disposizioni concernenti la protezione della riservatezza dei dati personali, l'organizzazione di una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, la definizione di uno o più campioni di individui e la relativa effettuazione delle analisi sierologiche, la conservazione dei campioni raccolti, gli studi relativi a questi ultimi e ad altri dati connessi, l'acquisizione di beni e servizi (anche informatici), il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'ISTAT, le norme finanziarie. Segnala in particolare che il comma 1 autorizza, nell'ambito della predetta indagine di sieroprevalenza, il trattamento di dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici, svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. In base a tale comma, il trattamento dei dati personali è operato nel rispetto: delle norme del regolamento 2016/679/UE sulla protezione dei dati personali relative al trattamento di particolari categorie di dati – tra i quali quelli genetici e relativi alla salute – per fini statistici e per motivi di interesse pubblico rilevante; delle disposizioni del codice della protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 relative al trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Fa altresì presente che lo svolgimento dell'indagine è demandato – per i profili di rispettiva competenza – ai competenti uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i quali vengono qualificati come i soggetti titolari del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali, secondo la quale il titolare del trattamento, singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. L'indagine è svolta: secondo le modalità individuate dall'articolo 1 del decreto-legge nonché dal protocollo approvato dal Comitato tecnico-scientifico (comitato istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile); nel rispetto delle pertinenti regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, inserite nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Segnala inoltre che il comma 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica, destinata in via esclusiva allo svolgimento dell'indagine in oggetto mentre ai sensi del comma 3, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto. Il comma 3-bis – inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede che la relazione annuale dell'ISTAT trasmessa alle Camere ricomprende le attività svolte dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1. Ricorda che, in base al comma 4, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma summenzionata i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età (rientranti nei medesimi campioni); i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici – i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure – le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati. In base ai dati così acquisiti, le regioni e le province autonome, al fine di favorire l'adesione all'indagine, comunicano con modalità sicure ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché questi ultimi siano informati (dai suddetti professionisti) dell'indagine in corso (comma 5). Evidenzia che un complesso di altri compiti attuativi viene demandato all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tali compiti consistono, in sintesi, nella raccolta, mediante contatti telefonici, delle eventuali adesioni dei soggetti interpellati, nell'esecuzione dei prelievi e nella consegna dei campioni raccolti. Ai sensi del comma 6, i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome (l'elenco dei laboratori così individuati è riportato nel suddetto protocollo del Comitato tecnico-scientifico). In forza di una modifica approvata al Senato le Regioni e province autonome, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano all'interessato, con modalità sicure, i risultati delle analisi. Sono invece eseguite soltanto dai laboratori le comunicazioni dei risultati, per il tramite della piattaforma summenzionata, al Ministero della salute ed all'ISTAT. La previsione che i risultati siano comunicati all'interessato da parte delle regioni e province autonome (anche tramite i laboratori) è presente anche nel citato protocollo del Comitato tecnico-scientifico. Fa presente che il comma 6 specifica che i campioni raccolti sono consegnati, a cura della Croce Rossa italiana, alla banca biologica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS «Lazzaro Spallanzani». Ai sensi del medesimo comma 6, il trattamento dei campioni e dei relativi dati è effettuato per esclusive finalità di ricerca scientifica sul SARS-COV-2, individuate dal protocollo di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali individuate nel provvedimento del 5 giugno 2019, e successive modificazioni, il quale reca, tra le altre, prescrizioni relative al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica. Segnala che il titolare del trattamento dei dati raccolti nella banca biologica è il Ministero della salute e l'accesso ai dati da parte di altri soggetti, per le suddette finalità di ricerca, è consentito esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca congiunti con il medesimo Ministero. Gli interessati sono adeguatamente informati dei progetti di ricerca. Il comma 6 prevede inoltre che i campioni siano conservati (presso la suddetta banca biologica) per un periodo non superiore a cinque anni. Il comma 7 consente che i dati in esame siano comunicati, purché privi di identificativi diretti, ai ricercatori rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 335, e a ulteriori soggetti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente dell'ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tali comunicazioni sono ammesse nel rispetto della disciplina di cui al suddetto articolo 5-ter e previa stipula di appositi protocolli di ricerca da parte dei soggetti di cui al comma 1. Il comma 7, inoltre, consente che l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – il riferimento a quest'ultimo è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato – possano trattare per finalità di ricerca scientifica i dati raccolti nell'ambito dell'indagine in esame. Quanto al comma 8, precisa che esso qualifica alcuni soggetti come responsabili del trattamento di dati nell'ambito dell'indagine in oggetto ed ai sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali; tali soggetti vengono così qualificati in base alla considerazione che il Ministero della salute e l'ISTAT, i quali sono, come detto, i titolari del trattamento in esame, si avvalgono di essi nell'attuazione dell'indagine. Questi soggetti sono: l'Associazione della Croce Rossa italiana, le regioni e le province autonome, i laboratori individuati dai suddetti enti territoriali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Il medesimo comma 8 consente che le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, abbiano accesso ai dati in esame dei propri assistiti, in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur assicurando il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendano questi ultimi non identificabili; a tale proposito, in forza di una modifica approvata al Senato, è stata introdotta una norma di salvezza delle previsioni del comma 6. Per quanto riguarda i dati relativi agli assistiti delle altre regioni e province autonome, fa presente che l'accesso, da parte degli enti territoriali in esame, è consentito in forma anonima e aggregata, a soli fini comparativi. In via generale, lo stesso comma 8 specifica che la diffusione dei dati in esame sia possibile solo in forma anonima e aggregata. Rileva inoltre che sia il citato protocollo del Comitato tecnico-scientifico sia la summenzionata informativa generale (alla quale è allegato il modulo di consenso) prevedono una fase successiva all'ipotesi in cui un soggetto risulti positivo al test. In base ad essa (secondo la formulazione del protocollo, a cui corrispondono previsioni sostanzialmente identiche nell'informativa generale), «tutti i soggetti trovati positivi, nell'ambito della indagine sierologica, saranno posti in temporaneo isolamento domiciliare ed invitati ad effettuare (possibilmente entro 24 ore dalla diagnosi di positività) un tampone nasofaringeo, per confermare il possibile stato di contagiosità a cura del locale Dipartimento di Prevenzione»; successivamente, «l'isolamento domiciliare si interrompe o continua a seconda del risultato del tampone e secondo le procedure in essere nella Regione di pertinenza». Il comma 9 prevede che, ai fini dello svolgimento dell'indagine in oggetto, possano essere acquisiti dati personali (relativi ai soggetti rientranti nei campioni) presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, secondo le modalità poste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262, nonché quelli presenti nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui al decreto ministeriale 17 settembre 2018 (nel rispetto delle garanzie ivi previste). Riguardo alla conservazione dei dati personali, ricorda che il comma 10 dispone che il Ministero della salute e l'ISTAT li cancellino trascorsi quarant'anni dalla raccolta, mentre gli altri soggetti utilizzatori possono conservarli solo per il tempo strettamente necessario alle finalità in oggetto mentre il comma 11 specifica che i dati personali raccolti ai sensi dell'articolo in esame vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità individuate dal medesimo, nel rispetto dei princìpi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del citato regolamento 2016/679/UE, e nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle funzioni affidate a ciascuno dei soggetti coinvolti. Chiede infine ai colleghi di far pervenire le eventuali osservazioni sul provvedimento in esame nel più breve tempo possibile, in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.
Anna Rita TATEO (LEGA) chiede alla presidente se le eventuali osservazioni possano essere trasmesse nella giornata di domani, in forma scritta anche tramite posta elettronica.
Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'accogliere la richiesta della collega, concorde il relatore, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, fissa per la mattinata di domani il termine per la trasmissione di eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 18.20.
ALLEGATO
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo.
ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AC 2500 Governo);
apprezzato l'obiettivo del provvedimento volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;
valutate favorevolmente le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;
considerato in particolare che:
l'articolo 103 introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute dei singoli e della collettività intera, in conseguenza della emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari;
il comma 22 prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che sia punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto e che sia punito con la reclusione da 1 a sei anni chiunque commette tali fatti attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti;
lo stesso comma 22 prevede un aggravio di pena (aumentata fino ad un terzo) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;
già l'articolo 61, n. 9, del codice penale prevede una aggravante comune, che comporta un aumento della pena fino ad un terzo, quando il fatto è commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
andrebbe coordinata la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 dell'articolo 103 del decreto-legge con quella comune prevista dall'articolo 61 del codice penale, oltre che andrebbe specificato se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
l'articolo 252 prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, in particolare prevedendo concorsi per titoli ed esame orale, da tenersi su base distrettuale, stabilendo, al comma 3, che il bando di concorso sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e fornendo alcune indicazioni circa il contenuto del bando stesso, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, allo svolgimento dell'esame e alla composizione della commissione esaminatrice;
con riferimento al richiamo ai punteggi per titoli di cui alle lettere da a) a f) del comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione con il riferimento alla lettera g) relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e allo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
andrebbe comunque attentamente valutata l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento delle previsioni di cui all'articolo 252;
l'articolo 253 reca misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, in particolare disponendo, al comma 4, che fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso mediante videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
l'articolo 254, per il concorso notarile e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, prevede che i presidenti delle due commissioni possono autorizzare, per gli esami orali delle due procedure programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare;
andrebbe valutata l'opportunità di chiarire all'articolo 253 che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza delle stessa prova orale;
sottolineate l'importanza e la centralità di una specifica politica di reclutamento del personale nel settore giustizia, anche in considerazione della attuale presenza di idonei nei vari concorsi per l'amministrazione giudiziaria e per la polizia penitenziaria e della valorizzazione ai fini assunzionali dei tirocinanti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 103, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la disposizione recante l'aggravante di cui al comma 22 con l'aggravante comune prevista dall'articolo 61 del codice penale e di specificare se l'aggravante per fatto commesso da pubblico ufficiale si riferisca solo alla contraffazione di documenti oppure anche alle false dichiarazioni o attestazioni;
b) all'articolo 252, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione con il richiamo anche alla lettera g) del comma 2;
c) all'articolo 252, valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità delle modalità di reclutamento ivi previste;
d) all'articolo 253, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione del comma 4, prevedendo che la prova orale del concorso per magistrato ordinario avviene in presenza, salvo il caso di sopravvenuto aggravamento, anche in specifiche zone del Paese, dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, in virtù del quale il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento in video conferenza delle stessa prova orale.