I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Venerdì 29 maggio 2020

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. C. 2525 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 3

ALLEGATO (Parere approvato) ... 15

I Commissione - Resoconto di venerdì 29 maggio 2020

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Venerdì 29 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
C. 2525 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2525, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
  Nell'illustrare il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, originariamente costituito di 9 articoli e che ora si compone di 16 articoli, essendo stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 1, ai commi 1 e 2, da 3 a 7-ter, 8 e 9, modificati dal Senato, definisca la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione, in parte già intervenute.
  In particolare, si prevede la semplificazione degli esami di Stato. Al riguardo, il testo del decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020, profilava due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica potesse riprendere o meno in presenza entro il 18 maggio 2020. Essendo ormai trascorsa la data del 18 maggio 2020 senza la ripresa dell'attività didattica in presenza, ed essendo, peraltro, intervenute varie ordinanze che disciplinano le previsioni riferite a tale ipotesi si darà conto solo di quest'ultima. Le disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che, in base alla legge n. 62 del 2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
  Con specifico riferimento all'anno scolastico 2019/2020, si stabilisce che le ordinanze disciplinino:
   le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni e studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola e i requisiti per l'ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado; a tal fine, si deroga alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio; rimane comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale; inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici valutano, alle condizioni indicate, la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali sia stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (comma 3, lettera a), comma 4, alinea e lettera a), comma 4-ter);
   i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1o settembre 2020; le strategie e le modalità di attuazione di tali attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle scuole (comma 2);
   i requisiti di ammissione e l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo: a tal fine, si prescinde, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (secondo ciclo); anche in tal caso, rimane ferma la non ammissione ove presenti sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale; le previsioni si applicano anche ai candidati esterni (comma 3, lettera a), e comma 6, primo e secondo periodo);
   le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che siano composte da commissari interni, con presidente esterno; i risparmi così realizzati sono destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l'altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 (comma 3, lettera c), comma 4, alinea, e comma 9).
   le modalità di svolgimento degli esami di Stato: in particolare, per il primo ciclo si prevede la rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto anche di un elaborato del candidato; si prevede, altresì, la definizione di modalità e criteri per l'attribuzione del voto finale; per il secondo ciclo, si prevede l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica; del colloquio costituiscono comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; si prevede, altresì, la revisione dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio; specifiche disposizioni riguardano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali deve essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (comma 3, lettera b) e d), comma 4, lettere b), c), e d), comma 6, secondo e terzo periodo).

  Ai sensi del comma 7, quanto ai tempi, si prevede che i candidati esterni svolgono gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di Stato in presenza e sostengono lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l'esame di Stato non si concluda in tempo utile, essi, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, fermo quanto previsto per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, partecipano con riserva.
  Specifiche previsioni, dettate dai commi 7-bis e 7-ter, riguardano, sempre per l'anno scolastico 2019/2020, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della provincia autonoma di Bolzano finalizzati al conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado.
  Le predette ordinanze del Ministro dell'istruzione prevedono inoltre specifiche modalità per l'adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità, a quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'immunodepressione (comma 3, lettera d), comma 4, lettera c), comma 5).
  Ai sensi del comma 8 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze dello stesso Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, dispone che, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli alunni nella scuola primaria è espressa attraverso un giudizio sintetico, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.
  I commi 7-quater e 7-quinquies, introdotti dal Senato, dispongono – nelle more dell'emanazione di un decreto ministeriale già previsto a legislazione vigente – che, fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, per garantire il diritto all'istruzione agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, le scuole possono programmare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, l'attività di istruzione domiciliare in presenza, qualora le famiglie ne facciano richiesta e si possa contemperare il medesimo diritto con l'impiego del personale già in servizio presso la scuola. Questa attività non autorizza la sostituzione del personale impiegato.
  Il comma 4-bis, introdotto dal Senato, prevede che, fino al 31 luglio 2020, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica può effettuare sedute in videoconferenza.
  L'articolo 2, ai commi da 01 a 07, introdotti dal Senato, modifica l'articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto – legge n. 126 del 2019 e bandita lo scorso aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta (e non più a risposta multipla) e si svolge nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1o settembre 2020.
  Inoltre, si dispone che la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari
o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è definita con decreto ministeriale di natura non regolamentare (e non più con regolamento).
  Il comma 08, anch'esso introdotto dal Senato, prevede una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno. In particolare, dispone che, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare).
  In relazione all'anno scolastico 2020/2021, i commi 1 e 2 dell'articolo 2, modificati dal Senato, prevedono che, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede:
   a definire la data di inizio delle lezioni, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (comma 1, alinea e lettera a);
   ad adattare e modificare le procedure e i tempi di immissione in ruolo, da concludere comunque entro il 20 settembre 2020, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse; rimane comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (comma 1, alinea e lettera b);
   a prevedere l'attivazione, dal 1o settembre 2020, dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti (comma 1, alinea e lettera b-bis);
   a prevedere, con riferimento alle scuole italiane all'estero, che, qualora alcune graduatorie di personale docente e ATA adottate dall'allora MIUR a seguito della competenza attribuitagli dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017 risultino esaurite, si fa ricorso (invece di bandire nuove selezioni) alle corrispondenti graduatorie delle prove di accertamento linguistico a suo tempo adottate dal MAECI, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, per assegnazioni temporanee per un anno scolastico; in tal caso, le ordinanze sono adottate anche di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1, alinea e lettera c);
   all'eventuale conferma dei libri di testo adottati per l'anno scolastico 2019/2020 (comma 1, alinea e lettera d);
   a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati medici tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza (comma 1, alinea e lettera d-bis).

  Ai sensi del comma 2, relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo, le ordinanze sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, all'interno dei corsi obbligatori di formazione per la sicurezza a scuola, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
  Il comma 3, modificato dal Senato, prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, potendo anche disporre, per l'acquisto di servizi di connettività, delle risorse della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; si prevede, altresì, che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile.

  Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e dalla normativa vigente in materia di lavoro agile, fino al 31 luglio 2020, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi a distanza dal personale del comparto «Istruzione e Ricerca» sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e Ricerca.
  Il comma 5 dispone, con esclusivo riferimento all'anno scolastico 2019/2020, che le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (di cui all'articolo 1, comma 119, della legge n. 107 del 2015), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 2 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate a sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti. Tale incremento è destinato a contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza.
  I commi 4, 4-bis e 4-ter – nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato – prevedono che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo (di cui l'articolo 1-quater del decreto-legge n. 126 del 2019) e le procedure di conferimento delle relative supplenze, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, per l'anno scolastico 2020/2021 e l'anno scolastico. 2021/2022, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L'ordinanza è emanata sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e, per gli aspetti finanziari, il Ministero dell'economia e delle finanze (e non con regolamento). La procedura è informatizzata.
  Al contempo, si precisa che le graduatorie di istituto – che, a seguito dello stesso decreto-legge n. 126 del 2019, devono essere costituite in base alle indicazioni dei soggetti inseriti nelle medesime graduatorie provinciali – sono utilizzate per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
  Il comma 6 prevede che i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospesi fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 (dunque, fino al 31 agosto 2020).
  L'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato e composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (CUNSF) e delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione. Al tavolo partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  Ai componenti del tavolo non spettano compensi o rimborsi spese comunque denominati.
  Le modalità di funzionamento, nonché la durata del tavolo, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, prevede, che per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l'attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali
degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
  Si stabilisce inoltre che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
  L'articolo 3, modificato dal Senato, prevede, anzitutto, un'abbreviazione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
  Ai sensi dei commi 1, 2 e 2-ter fino al 31 luglio 2020, il predetto termine è ridotto (da 45) a 7 giorni, anche per i provvedimenti già trasmessi. A regime, esso è ridotto (da 45) a 20 giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali è ulteriormente ridotto (da 15) a 10 giorni.
  Inoltre, il comma 2-bis prevede che la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, al fine di garantire la continuità delle funzioni da esso svolte.
  L'articolo 4 precisa che la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, prevista dall'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 per 60 giorni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla possibilità di inserimento in altre graduatorie dei soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari del 2016 (di cui all'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge n. 126 del 2019) stabilendo, in particolare, che lo stesso può avvenire anche con riguardo ad una (sola) regione (e non più ad una pluralità di regioni) diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Inoltre, per i soggetti presenti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, si chiarisce che l'inserimento può avvenire in una fascia aggiuntiva delle graduatorie del concorso straordinario, non selettivo, bandito nel 2018 (e non più dello stesso concorso ordinario bandito nel 2016).
  L'articolo 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.
  L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. In particolare si demanda, qualora necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con uno o più decreti, dell'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune specifiche professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Con riguardo alla professione forense si prevede che il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Ulteriori specifiche disposizioni concernono il tirocinio abilitante e la definizione dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, in relazione all'emergenza epidemiologica in atto.
  L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2020, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni AFAM. Fino a tale data, possono comunque essere adottati gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, con modalità anche telematiche.
  L'articolo prevede, inoltre, che, per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato «dalla legge» o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.
  Al riguardo, evidenzia come non vi siano previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM. Dunque, nel caso di specie, la previsione legislativa specifica è quella in base alla quale, ove gli statuti non individuino il sostituto, subentra il decano dei professori di prima fascia. I soggetti che subentrino nell'incarico in base a quest'ultima previsione, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga rispetto alle durate previste per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020. Per il nuovo quadrimestre, le domande di partecipazione devono essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020, e i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime devono concludersi entro il 15 marzo 2021.
  Conseguentemente, l'articolo, intervenendo su tematica da ultimo oggetto dell'articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone che:
   le Commissioni nazionali costituite a seguito dell'avvio della tornata 2018-2020 restano in carica fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020);
   il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021 (anziché entro il 30 settembre 2020).

  A fini di chiarezza normativa, segnala l'opportunità di operare con una novella diretta al citato articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici.
  I commi 2 e 3 stabiliscono, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione.
  Il comma 4 attribuisce ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane.
  Riguardo alla formulazione dell'articolo 7-ter segnala come, in base all'ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti.
  La norma si configura inoltre come una deroga implicita a quanto in generale previsto dall'articolo 11-bis della legge n. 400 del 1988, la quale, in via generale, prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In proposito ricorda che il Comitato per la legislazione (nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, sul disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019) ha rivolto una raccomandazione al Legislatore «ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte
le disposizioni normative a cui i commissari straordinari in caso di emergenza possono derogare.» Come ricordato, la disposizione fa riferimento alla disciplina sull'attribuzione dei poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «ivi inclusa» la deroga a specifiche disposizioni. Segnala quindi, in proposito, l'opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei poteri in deroga, il coordinamento tra il richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che consente di derogare a tutte le norme del codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettera a), nonché di operare un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nell'articolo 232 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge rilancio»), attualmente all'esame della Camera.
  L'articolo 7-quater, introdotto dal Senato, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018/2019 nelle istituzioni AFAM, fissandola al 31 luglio 2020.
  L'articolo dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.
  L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla Scuola superiore meridionale prevista in via sperimentale per un triennio dalla legge di bilancio 2019.
  In particolare, si dispone, anzitutto, che il comitato ordinatore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e ne implementa i compiti. Inoltre, si anticipa a decorrere dal secondo anno di operatività, e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale, la possibilità per la Scuola di assumere carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare, fermo restando il reperimento della copertura finanziaria e la valutazione positiva dei risultati da parte dell'ANVUR. Ciò determina anche un possibile anticipo della possibilità di entrare a far parte delle scuole universitarie federate.
  L'articolo dispone, altresì, che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari indicati dalla legge di bilancio 2019, sono definite le modalità per l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione della Scuola superiore meridionale. Si stabilisce quindi che, nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, tutte le funzioni necessarie all'attuazione del suddetto decreto ministeriale sono svolte dal già citato comitato ordinatore.
  L'articolo 8 reca, al comma 1, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 9 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Per quanto riguarda il rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, rileva come la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge attenga alla materia dell'istruzione. In merito ricorda che, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'istruzione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza residuale delle regioni. In base al secondo comma, lettera n), dell'articolo 117 invece, le norme generali sull'istruzione rientrano tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Peraltro, le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico rientrano anche nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata anch'essa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dallo stesso secondo comma, lettera g), dell'articolo 117.
  Rileva quindi come la Corte costituzionale abbia dovuto tracciare un quadro
generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005). Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, nel settore dell'istruzione «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200/2009). In particolare, nella citata sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha sottolineato che «una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al «concetto» di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione.
  La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003. Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:
   a) definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;
   b) regolamentazione dell'accesso al sistema e termini del diritto-dovere alla sua fruizione;
   c) previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;
   d) previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli;
   e) definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;
   g) valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;
   h) princìpi della valutazione complessiva del sistema;
   i) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
   l) princìpi di formazione degli insegnanti.

  La Corte ha altresì rilevato come, in via interpretativa siano, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997), sull'assetto degli organi collegiali (di cui al decreto legislativo n. 233 del 1999), sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (di cui alla legge 62 del 2000).
  Infine, la Corte ha ritenuto qualificabili come «norme generali sull'istruzione» quelle recate dall'articolo 64, comma 4, lettera da a) ad f), del decreto-legge n. 112 del 2008 – riguardanti la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, la ridefinizione dei curriculi, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione dei criteri per la definizione degli organici, la revisione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti – in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale. Le stesse, infatti, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.
  Relativamente alla disciplina del personale scolastico, la Corte, con sentenza n. 76 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».
  Con riferimento all'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7-ter, evidenzia, in primo luogo, come nell'articolo 117 della Costituzione l'edilizia scolastica non sia menzionata. La Corte costituzionale, con sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018, ha tuttavia chiarito che nel relativo ambito si intersecano più materie, quali il «governo del territorio», «l'energia» e la «protezione civile», tutte rientranti in ambiti di competenza legislativa concorrente.
  Inoltre, la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva, come la tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e l'ordinamento civile (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l).
  In particolare, con la citata sentenza n. 284 del 2016, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015 – la quale ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, dovevano essere ripartite tra le regioni le risorse destinate dal comma 158 alla costruzione di scuole innovative e dovevano essere individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione degli edifici – nella parte in cui non prevedeva che il decreto fosse adottato sentita la Conferenza unificata.
  Con la sentenza n. 71 del 2018, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) – che ha disposto che l'INAIL doveva destinare risorse per la realizzazione di nuove scuole innovative e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti – nella parte in cui non ha previsto che il DPCM fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Corte ha, tuttavia, evidenziato che la particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali
dei suoi destinatari, impongono che sia garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».
  Al contempo, con la sentenza n. 62 del 2013, la Corte – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2012, impugnato per asserita violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione in quanto, con riferimento alla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, demandava l'adozione delle norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, energetica e didattica, ad un decreto interministeriale, da emanare previo parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa – ha confermato l'orientamento secondo cui «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005). In tali casi la disciplina statale costituisce principio generale della materia (sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006)».
  Con riferimento alle disposizioni inerenti le università e le istituzioni AFAM, materia non espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, ricorda, anzitutto, che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310 del 2013.
  Con riferimento alla materia dell'ordinamento delle professioni, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge, rileva come essa sia posta tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto in merito che sui profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.
  In particolare, per ciò che attiene la formazione e l'accesso all'esercizio della professione, lo Stato ha competenza normativa esclusiva a dettare le norme generali relativamente alla definizione dei percorsi formativi universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato e alla regolamentazione dello stesso (ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione).
  La Corte costituzionale ha infatti reiteratamente affermato che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato (sentenza n. 353 del 2003; in seguito, tra le molte, sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005). Spetta perciò solo alla legge dello Stato la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni (sentenza n. 223 del 2007).
  In particolare, la Corte ha rilevato, che «dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata sia la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia
«professioni» di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.30.

I Commissione - venerdì 29 maggio 2020

ALLEGATO

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (C. 2525 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2525, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge attenga alla materia dell'istruzione, la quale, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra invece nella competenza legislativa residuale delle regioni;
   rilevato inoltre come, in base al secondo comma, lettera n), dell'articolo 117 della Costituzione, le norme generali sull'istruzione rientrino tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato altresì che le norme sulla disciplina del personale scolastico rientrano anche nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata anch'essa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dallo stesso secondo comma, lettera g), dell'articolo 117;
   rilevato, con riferimento all'edilizia scolastica, come la Corte costituzionale, con sentenze n. 62 del 2013, n. 284 del 2016 e, da ultimo, n. 71 del 2018, abbia chiarito che nel relativo ambito si intersecano più materie, quali quelle «governo del territorio», «energia» e «protezione civile», tutte rientranti in ambiti di competenza legislativa concorrente;
   rilevato come l'articolo 7-bis preveda l'istituzione di un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, intervenendo su quanto da ultimo previsto dall'articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
   segnalata al riguardo l'opportunità, a fini di chiarezza normativa, di operare mediante una novella diretta al citato articolo 101, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020;
   rilevato come l'articolo 7-ter, al comma 1 consenta, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici;
   segnalato in proposito come, in base all'ordinamento in materia di enti locali, la legge n. 56 del 2014 preveda i sindaci delle
città metropolitane, mentre non è contemplata la figura del Presidente di tali enti;
   segnalata inoltre, sempre in merito alla formulazione dell'articolo 7-ter, l'opportunità di approfondire, anche al fine di assicurare una maggiore determinatezza nella definizione dei poteri in deroga, il coordinamento tra il predetto richiamo all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che consente di derogare a tutte le norme del codice dei contratti pubblici, e le specifiche deroghe indicate dal comma 1, lettera a), nonché di operare un coordinamento con le disposizioni sulla medesima materia da ultimo inserite nell'articolo 232 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge rilancio») attualmente all'esame della Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE