VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 27 maggio 2020

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 82

Sulla pubblicità dei lavori ... 82

5-04044 Centemero: Estensione del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza ... 82

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 85

5-04046 Ruggiero: Chiarimenti relativi all'applicazione del riposo programmato per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza ... 83

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 87

5-04045 Giacomoni: Incentivi e misure di sostegno in favore del settore dell’automotive ... 83

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 88

5-04047 Trano: Espletamento della procedura concorsuale a 175 posti di dirigente presso l'Agenzia delle entrate ... 83

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 89

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 27 maggio 2020

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 27 maggio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Raffaele TRANO, presidente, comunica che i deputati Claudia Porchietto e Carlo Giacometto entrano a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Raffaele TRANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-04044 Centemero: Estensione del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulio CENTEMERO (LEGA) giudica molto interessante la risposta fornita dal Sottosegretario, che offre una traccia utile ai fini di una ulteriore analisi della questione. Rileva, con riferimento alla copertura, che essendo le relative risorse già stanziate e non ancora esaurite si potrebbe intanto procedere ad una loro erogazione nella misura allo stato disponibile.

5-04046 Ruggiero: Chiarimenti relativi all'applicazione del riposo programmato per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza.

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che chiarisce l'equivoco sorto con le due circolari dell'Agenzia delle entrate; in tal senso, la circolare predisposta dal Comando generale della Guardia di Finanza risolve la questione relativa all'applicazione del cosiddetto riposo programmato del personale. Riterrebbe opportuno che la soluzione adottata potesse essere applicata – oltre che al comparto Difesa e sicurezza – anche al comparto Sanità, il cui personale incontra le medesime difficoltà.
  Richiama infine l'opportunità che si considerino, per il calcolo del premio, anche le giornate di assenza per riposo compensativo, se riferite a ore di lavoro straordinario svolte nel mese di marzo, prevedendo la possibilità di effettuare operazioni di conguaglio a fine anno attraverso l'istituto della compensazione.

5-04045 Giacomoni: Incentivi e misure di sostegno in favore del settore dell’automotive.

  Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Claudia PORCHIETTO (FI) evidenzia innanzitutto la necessità di intervenire con la massima celerità, fattore fondamentale in situazioni come quella esposta. Il tema dell’ecobonus rappresenta un intervento senza dubbio importante, ma le cifre messe a disposizione sono quelle che permettono di intervenire in un momento ordinario e non in un momento straordinario quale è quello attuale, laddove è necessaria una iniezione altrettanto straordinaria, altrimenti sarà pressoché impossibile far ripartire un sistema come quello dell’automotive. Tra il 2020 e il 2021 avrà luogo peraltro una fusione importante, nell'ambito della quale il Paese si giocherà il mantenimento delle attività produttive sul territorio italiano.
  Riguardo al tema dei benefici fiscali, sottolinea come il settore automobilistico probabilmente non riuscirà a ripartire neanche in autunno, a meno che non si intervenga in modo strutturato attraverso misure di incentivazione fiscale. Preannuncia, a tal proposito, la presentazione da parte di Forza Italia di una proposta di legge, che auspica venga condivisa dalle altre forze politiche, non solo di opposizione ma anche di maggioranza.
  Ritiene infine necessario che ora il Governo, dopo aver adottato innumerevoli decreti-legge, dimostri l'intenzione di mantenere sul territorio italiano le attività del settore automobilistico, il primo comparto italiano in ambito manifatturiero.

5-04047 Trano: Espletamento della procedura concorsuale a 175 posti di dirigente presso l'Agenzia delle entrate.

  Raffaele TRANO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Raffaele TRANO (MISTO) auspica che lo svolgimento delle procedure concorsuali presso l'Agenzia delle entrate possa riprendere quanto prima, dato che l'Agenzia ha un estremo bisogno di personale, anche al fine di realizzare gli impegnativi obiettivi posti dal Governo.

  Raffaele TRANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

VI Commissione - mercoledì 27 maggio 2020

ALLEGATO 1

5-04044 Centemero: Estensione del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono l'estensione a tutte le società e ai portali di c.d. «equity crowdfunding» della misura del credito d'imposta sui costi di consulenza per l'avvio di procedure di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo, riconosciuto alle PMI dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
  Gli Onorevoli evidenziano che il nostro sistema bancario italiano incontra sempre più difficoltà ad erogare prestiti a causa, soprattutto, di regole sempre più stringenti in ordine ai requisiti patrimoniali richiesti e, tenuto conto del grave periodo di crisi economica, determinato dalla pandemia da COVID-19, sarebbe necessario perseguire l'obiettivo di sviluppare, anche nel nostro Paese, un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione e il finanziamento di tutte le imprese, anche da parte delle entità non bancarie.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: «alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che ... iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità».
  Le disposizioni attuative della misura sono state adottate con decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  L'ambito soggettivo dei beneficiari del credito d'imposta è stato circoscritto ai soggetti rientranti nella definizione europea, contenuta nella citata Raccomandazione n. 361 dell'8 maggio 2003, di microimprese, piccole e medie imprese.
  Ai sensi del comma 92 del suddetto articolo 1 «l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza» e che: «agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello Sviluppo Economico».
  Tanto premesso l'estensione del beneficio fiscale in argomento a tutte le imprese renderebbe la misura generale sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione e necessiterebbe un'apposita previsione normativa che tenga conto degli
effetti di minor gettito per i quali risulta necessario individuare idonei mezzi di copertura.
  In ogni caso, da un punto di vista tecnico andrebbe chiarita la portata dell'estensione dell'agevolazione anche ai «portali di c.d. equity crowdfounding».
  L'articolo 50-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) prevede che il gestore di tali portali sia un «soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» e che sia iscritto in un apposito registro.
  Tale attività di gestione è espressamente riservata (articolo 50-quinquies, comma 2, del TUF) a determinati soggetti, tra i quali rientrano le SIM e le Banche, oltre a soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, al ricorrere di determinate condizioni. Pertanto, la specifica indicazione di tali soggetti («portali di c.d. “equity crowfunding” iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013») tra i beneficiari del credito d'imposta in questione potrebbe apparire ultronea, in quanto si tratta di soggetti che sarebbero già astrattamente ricompresi nell'insieme più ampio individuato dalla locuzione «tutte le società», che sembra includere tutte le società, di capitali e di persone, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività.
  Se, invece, la richiesta fosse volta ad ampliare l'ambito oggettivo della misura, e quindi far rientrare nei costi agevolabili anche quelli sostenuti per accedere a tali piattaforme, sembra che gli stessi possano di per sé rientrare nella disciplina prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale ultima previsione richiederebbe comunque una specifica modifica normativa che tenga conto, anche in questa ipotesi, degli effetti di minor gettito da essa recati.
  Infine, è opportuno evidenziare che, come segnalato in precedenza, l'attuazione della misura agevolativa in argomento, trattandosi di incentivi alle PMI è stata disciplinata dal competente Ministero dello Sviluppo Economico.

ALLEGATO 2

5-04046 Ruggiero: Chiarimenti relativi all'applicazione del riposo programmato per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo ai fini dell'attribuzione del premio di euro 100,00 previsto dall'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo di marzo 2020. Ciò con particolare riferimento alle modalità di calcolo dei giorni di riposo (cd. «RP») riconosciuti ai finanzieri a seguito di turni di servizio in deroga da 12 ore.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, con un reddito complessivo da lavoro dipendente – nell'anno precedente – di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  La disposizione prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro».
  In linea con la formulazione della norma, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell'ammontare del riconoscimento spettante al lavoratore, occorre considerare il rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (cfr. circolare 3 aprile 2020, n. 8/E) o, in alternativa, il rapporto tra i giorni di presenza in sede, indipendentemente dal numero di ore prestate, effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili, come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso (cfr. risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E).
  A prescindere dalle modalità di calcolo (ore o giorni), per la determinazione dell'ammontare del premio, dunque, non si potrà che tenere conto del solo periodo di lavoro durante il quale il lavoratore ha effettivamente svolto l'attività lavorativa presso la propria sede.
  Ciò premesso, il Comando Generale della Guardia di finanza, tenuto conto del tenore dell'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e degli indirizzi condivisi con le altre Amministrazioni del Comparto «Difesa/Sicurezza», ha disposto, con apposita circolare del 19 maggio u.s., che, ai fini della determinazione dell'incentivo previsto dalla predetta norma, in caso di svolgimento da parte dei militari del Corpo del servizio giornaliero per 12 ore consecutive, mediante il raddoppio/prolungamento del turno previsto per l'orario d'obbligo alternato al riposo programmato (c.d. «R.P.»), ciascuna giornata di riposo programmato equivale a un giorno di effettiva presenza in servizio.

ALLEGATO 4

5-04047 Trano: Espletamento della procedura concorsuale a 175 posti di dirigente presso l'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante sollecita l'applicazione senza riserve del disposto degli articoli 248 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. decreto Rilancio, alle prove orali del concorso per 175 dirigenti di seconda fascia, in corso di svolgimento presso l'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  La procedura concorsuale di reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per l'Agenzia delle Entrate è stata sospesa alla fine di febbraio 2020, in ottemperanza alle ordinanze emanate dalla Sindaca di Roma e dal Governo dovute all'emergenza epidemiologica di Covid-19 in atto sul territorio nazionale.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la normativa attuale consente, solo dal 17 maggio e compatibilmente con le disposizioni che dal 3 di giugno regoleranno la mobilità tra le regioni, la ripresa della menzionata procedura concorsuale.
  Tenuto conto dello stato di avanzamento del concorso, dell'esigenza di garantire parità di trattamento nell'esame dei candidati e del carattere sperimentale della normativa richiamata dall'Onorevole interrogate, l'Agenzia delle Entrate – d'intesa con la Commissione d'esame – sta mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari alla ripresa – nel minor tempo possibile – della procedura nelle forme tradizionali. Tale ripresa delle prove d'esame avverrà nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e garantendo la piena sicurezza per i componenti della Commissione, i candidati, il pubblico e il personale dell'Agenzia.
  Tale soluzione consente, ad oggi, la più celere conclusione della procedura concorsuale in questione. Ove l'evolversi dell'emergenza sanitaria non dovesse però consentire la ripresa del concorso nelle forme tradizionali in modo celere, l'Agenzia valuterà la possibilità di applicare le nuove modalità di svolgimento del concorso previste dal citato decreto-legge n. 34 del 2020 e applicabili, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2020.