XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Martedì 26 maggio 2020

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 47

ALLEGATO (Testo unificato predisposto dai Relatori, adottato come testo base dalla Commissione) ... 49

XII Commissione - Resoconto di martedì 26 maggio 2020

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 maggio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 20.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19.
C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che i relatori, deputati Martina e Murelli, hanno predisposto una proposta di testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, resa nota per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione prima della seduta (vedi allegato).

  Maurizio MARTINA (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi Murelli e Mulè per l'apporto fornito alla predisposizione del testo unificato, segnala che l'articolato raccoglie gli spunti contenuti nelle diverse proposte abbinate all'esame della Commissione, con la finalità di proporre la giornata del 18 marzo come momento di commemorazione di tutte le vittime del Coronavirus. Ricorda che la data indicata può essere considerata il momento più drammatico dell'epidemia in corso, in cui si è avuto il pieno riconoscimento da parte dell'opinione pubblica della reale portata dei drammatici eventi in atto e dell'impatto dell'emergenza sanitaria.
  Entrando nel merito del contenuto, segnala che l'articolo 2 reca uno strumento di sostegno alla ricerca scientifica attraverso la contribuzione volontaria dei lavoratori. L'articolo 3 riguarda le modalità di celebrazione della Giornata nazionale mentre il successivo articolo 4 concerne un tema che reputa fondamentale, inerente ai percorsi di studio e di comprensione degli eventi rivolti alle giovani generazioni all'interno delle istituzioni scolastiche. L'articolo 5 riguarda le iniziative di informazione radiofonica, televisiva e multimediale da svolgere nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, nazionale e regionale, nella Giornata nazionale.
  Nel ribadire che la Giornata deve essere intesa come un momento di impegno e non come festività, si augura una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, con l'apporto di tutti i componenti della Commissione.

  Elena MURELLI (LEGA), relatrice, si associa ai ringraziamenti espressi dal collega Martina, evidenziando la condivisione del testo in esame da parte di tutti i primi firmatari delle proposte di legge all'ordine del giorno, compresa la collega Mammì, che per ragioni legate alla maternità non può prendere parte alle sedute della Commissione.
  Sottolinea come la giornata del 18 marzo, che rimarrà impressa nella memoria di tutti per la colonna di camion dell'esercito in attesa al cimitero di Bergamo, debba rappresentare un momento dedicato al ricordo di tutte le vittime dell'epidemia, compresi i professionisti sanitari.
  Evidenzia, quindi, che il testo proposto alla Commissione prevede una serie di momenti di riflessione e di iniziative di sostegno in diversi ambiti.

  Giorgio MULÈ (FI) intende rivolgere un ringraziamento non rituale ai due relatori e a tutti i presentatori delle proposte di legge all'ordine del giorno.
  Sottolinea che la proposta di testo unificato di cui i relatori propongono l'adozione è volta non solo a preservare il ricordo di coloro che sono deceduti a causa del Covid-19 ma anche a prevenire, per il futuro, il ripetersi di situazioni analoghe a quelle vissute nei mesi precedenti.
  Evidenzia che in tal senso è da leggersi l'articolo 2, concernente la promozione del sostegno alla ricerca scientifica. Ritiene che si tratti del modo migliore per onorare le vittime dell'epidemia da Coronavirus.
  Auspica, infine, che la proposta in esame abbia un iter parlamentare celere, in modo da poter diventare legge in tempi rapidi.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 2451, C. 2479, C. 2480 e C. 2484, predisposto dai relatori, per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

  La Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato predisposta dai relatori.

  Marialucia LOREFICE, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 15 di domani, mercoledì 27 maggio 2020.

  La Commissione concorda.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.15.

XII Commissione - martedì 26 maggio 2020

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. C. 2451 Mulè, C. 2479 Murelli, C. 2480 Martina e C. 2484 Mammì.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da Coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
  2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Sostegno alla ricerca scientifica)

  1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

  1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5.
(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.