I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Giovedì 14 maggio 2020

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 7

Sui lavori della Commissione ... 7

5-03967 Brescia ed altri: Sulla necessità di un intervento normativo volto all'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo ai fini del riconoscimento dei benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 ... 7

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 14

5-03968 Magi ed altri: Sulla necessità di provvedimenti volti a consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini in quarantena in occasione delle consultazioni elettorali previste nel 2020 ... 7

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 16

5-03969 Iezzi ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione ... 8

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 18

5-03970 Sisto e D'Attis: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria in occasione delle consultazioni elettorali previste per il 2020 ... 9

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 19

5-03971 Fornaro: Sui criteri per la concessione del nulla osta al trasferimento dei segretari comunali presso altre amministrazioni dello Stato ... 10

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 20

5-03972 Ceccanti ed altri: Sulla possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 agli operatori delle Forze di polizia che abbiano contratto il virus riportando danni permanenti e ai loro familiari contagiati ... 11

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 22

5-03973 Prisco ed altri: Sull'opportunità di estendere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 che consentono il ricorso alla didattica a distanza per i corsi di formazione e per quelli a carattere universitario destinati al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ... 11

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 23

5-03974 Marco Di Maio: Sull'assegnazione del contingente dei Vigili del fuoco all'aeroporto di Forlì, anche ai fini dell'inserimento del predetto aeroporto nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 139 del 2006 ... 12

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 25

I Commissione - Resoconto di giovedì 14 maggio 2020

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 14 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il gruppo del Partito democratico, entra a far parte della Commissione il deputato Carmelo Miceli.

Sui lavori della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO richiama l'attenzione della Commissione su talune questioni collegate al rinvio delle elezioni comunali e regionali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione. In primo luogo, rileva come non sia stato chiarito se gli organi elettivi la cui durata viene prorogata restino in carica, durante la proroga, nella pienezza dei poteri o meno.
  Inoltre, come peraltro segnalato nell'interrogazione a sua prima firma all'ordine del giorno della seduta odierna, rileva come non sia stato finora affrontato da parte del Governo il tema della predisposizione, in vista delle predette consultazioni elettorali, di strumenti di profilassi sanitaria.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-03967 Brescia ed altri: Sulla necessità di un intervento normativo volto all'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo ai fini del riconoscimento dei benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come con essa si intenda onorare concretamente la memoria di Pasquale Apicella, l'agente morto a Napoli qualche settimana fa durante un inseguimento con una banda di rapinatori. Ricorda come siano numerosi i rappresentanti dello Stato che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori di giustizia, legalità e libertà. Ritiene che lo Stato non possa lasciare sole le famiglie delle vittime del dovere e che in tali casi vadano riconosciuti gli stessi trattamenti previsti per le vittime del terrorismo. Chiede dunque al Governo se non intenda proporre una misura in questa direzione nel primo provvedimento utile. Ricorda come, su richiesta del MoVimento 5 Stelle, sia all'esame della I Commissione del Senato una proposta di legge in materia e come anche questa Commissione sia molto sensibile al tema.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Ricorda anche a titolo personale la delicatezza della questione nonché il personale dispiacere di non aver potuto partecipare alle esequie dell'agente scelto Pasquale Apicella a causa delle disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, replicando, sottolinea come sia necessario l'impegno unanime del Governo e del Parlamento al fine di individuare una soluzione percorribile nel più breve tempo possibile che consenta di evitare che le famiglie che hanno perso un proprio caro debbano fare fronte anche alle conseguenze economiche del lutto subìto, e assicura l'impegno della Commissione in tal senso.

5-03968 Magi ed altri: Sulla necessità di provvedimenti volti a consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini in quarantena in occasione delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva che, come previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020, attualmente in fase di conversione, salvo sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19 il prossimo autunno si terranno le elezioni per il rinnovo di 1.133 consigli comunali (che coinvolgono 6,5 milioni di elettori) e di 6 consigli regionali (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), oltre al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari che coinvolge l'intero corpo elettorale. Ricorda che il mondo scientifico mette in guardia dal concreto rischio che in autunno possa verificarsi una nuova ondata di epidemia da Covid-19 e che le norme vigenti prevedono, a tutela della salute pubblica, il divieto assoluto di mobilità dalla propria dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, consente il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione e che a tal fine la documentazione richiesta dalla stessa disposizione deve essere presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Osserva che, sebbene siano evidenti le analogie tra la condizione dei malati intrasportabili e di coloro che siano sottoposti a quarantena, in tale ultimo caso il numero di interessati potrebbe essere molto maggiore e che la finestra temporale attualmente prevista per la richiesta di voto domiciliare non sarebbe utile ad assicurare a tutti il diritto di voto. In tale contesto, chiede al Governo quali provvedimenti intenda adottare in vista del possibile turno elettorale del prossimo autunno al fine di assicurare il diritto di voto anche ai cittadini in quarantena.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, ritenendo che gli elementi in essa forniti possano essere utili anche alla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2020. Sottolinea come, da una parte, vi sia la richiesta di alcuni presidenti di regione di anticipare il voto, ma, dall'altra, risulti difficile – come si evince anche dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo – garantire il pieno esercizio del diritto di voto nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. Ricorda, peraltro, come il procedimento elettorale non si esaurisca certo nel solo giorno della votazione, ma comprenda anche la campagna elettorale, il cui svolgimento nelle attuali condizioni appare estremamente difficoltoso, e, prima ancora, la raccolta delle firme per la presentazione delle liste, che, con la modalità della sottoscrizione materiale prevista dalla normativa vigente, appare allo stato pressoché impossibile.

5-03969 Iezzi ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come negli scorsi giorni un numero sempre maggiore di commercianti e imprenditori sia sceso in strada per denunciare la gravissima crisi economica che sta investendo il nostro Paese a causa del prolungato perdurare del lockdown imposto per l'emergenza sanitaria e come in diverse città italiane siano state molte le proteste per chiedere la riapertura delle attività, pur nel rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19, e per denunciare la totale assenza di adeguati e concreti incentivi economici da parte del Governo per il sostegno e il rilancio dell'economia. Sottolinea come, dopo più di due mesi di inattività, in mancanza di chiare indicazioni, concrete prospettive e soprattutto di effettive condizioni per poter riaprire, commercianti e imprenditori si siano visti, dunque, costretti a manifestare in diverse piazze italiane pur di riuscire a far sentire le loro legittime istanze. Rileva che, secondo quanto riportato dalla stampa, molti dei manifestanti sarebbero stati addirittura sanzionati con multe da 400 euro, nonostante abbiano esternato le loro richieste pacificamente e nel rispetto delle misure a tutela della salute pubblica. Sottolinea come, nonostante l'emergenza sanitaria e pur nel bilanciamento dei diritti fondamentali, debba essere comunque tutelato l'esercizio della libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione e ritenuta uno dei fondamenti del nostro ordinamento, e tanto più in questo periodo, in cui, per effetto della crisi epidemiologica, molte altre libertà e diritti fondamentali sono stati già compressi. Osserva come tale libertà vada a maggior ragione assicurata quando venga esercitata, come nei casi sopra richiamati, in funzione di altri diritti, parimenti garantiti dalla Costituzione, quale quello al lavoro di cui all'articolo 4 che affida alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo, e come pertanto la sanzione agli esercenti costretti a denunciare la gravissima crisi economica e i milioni di posti di lavoro a rischio risulti ingiusta e lesiva delle libertà costituzionali. Ritiene che, al contrario, andrebbe espressa piena solidarietà ai manifestanti ed agli agenti delle Forze di polizia obbligati dal Governo a dover procedere con queste assurde sanzioni nei confronti di onesti cittadini e lavoratori in piena crisi economica. Alla luce di tali considerazioni, chiede al Governo se e quali iniziative si intendano avviare al fine di disporre l'annullamento delle sanzioni citate e quali misure per assicurare comunque l'esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero garantita dall'articolo 21 della Costituzione pur nel rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto e rileva come la risposta del Governo contraddica peraltro la posizione espressa dal Governo medesimo, nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, con l'accoglimento dell'ordine del giorno a sua firma n. 9/2447-A/98 che impegna il Governo proprio ad assumere iniziative volte all'annullamento delle sanzioni inflitte ai manifestanti. Sottolinea come sia paradossale che coloro i quali manifestano per chiedere un sostegno a fronte della situazione di difficoltà economica in cui versano vengano puniti con sanzioni pecuniarie. Rileva, inoltre, quanto alla fattispecie della manifestazione non autorizzata, come ben possa accadere che una manifestazione autorizzata per un determinato numero di persone veda poi una partecipazione superiore alle previsioni. Ribadisce come sia paradossale che la risposta dello Stato ai cittadini che chiedono un sostegno nell'attuale fase di difficoltà economica sia punitiva e sanzionatoria.

5-03970 Sisto e D'Attis: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria in occasione delle consultazioni elettorali previste per il 2020.

  Mauro D'ATTIS (FI), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rilevando come in considerazione della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del coronavirus il Governo abbia previsto una deroga allo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, disponendo, per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, che il turno ordinario del 2020 venga spostato a una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno, e che venga prolungata di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo era previsto entro il 2 agosto 2020, prevedendo che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Osserva come l'intervento citato si sia reso necessario al fine di evitare, nell'attuale situazione emergenziale, l'occasione di assembramenti di persone e condizioni di contiguità, incompatibili con le misure precauzionali adottati ai fini di profilassi sanitaria. Rileva, come riportato da fonti di stampa, che i presidenti di alcune regioni stanno chiedendo a gran voce la possibilità di fissare la finestra di voto nel prossimo mese di luglio e che, in particolare, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, continua a manifestare, attraverso i più disparati canali di comunicazione, tutto il suo precipuo interesse affinché le elezioni comunali e regionali si svolgano prima dell'estate. Ritiene che ciò dimostri la scarsa attenzione in merito ad un evento eccezionale, come quello dell'emergenza sanitaria in corso, che non permette di svolgere, in piena sicurezza per tutti i cittadini, le consultazioni nella finestra elettorale di luglio.
  In tale contesto, chiede quali misure di carattere amministrativo il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria in relazione alle consultazioni elettorali previste nel 2020, anche in considerazione del periodo in cui esse avranno luogo.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Francesco Paolo SISTO, replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva come da parte del Governo, con riferimento al periodo indicato per lo svolgimento delle elezioni, non sia stato affrontato l'aspetto logistico e non sia stata intrapresa la predisposizione delle misure atte a consentire lo svolgimento delle consultazioni nel rispetto delle misure di profilassi sanitaria, a partire dall'individuazione delle sedi dei seggi elettorali. Giudica incosciente la proposta, avanzata dai presidenti di diverse regioni di vari schieramenti politici, di anticipare le elezioni al mese di luglio, ciò evidentemente al fine di «tesaurizzare» in termini di consenso elettorale la visibilità acquisita durante la gestione dell'emergenza sanitaria. Ritiene tale proposta di anticipazione impraticabile, ma osserva come sia difficile, in assenza di un'adeguata attività di preparazione da parte del Governo, anche tenere le consultazioni nel mese di ottobre. Ribadisce pertanto l'invito al Governo, e in particolare al Ministero dell'interno, ad intraprendere tutte le iniziative che consentano lo svolgimento delle consultazioni in condizioni di sicurezza sanitaria.

5-03971 Fornaro: Sui criteri per la concessione del nulla osta al trasferimento dei segretari comunali presso altre amministrazioni dello Stato.

  Federico FORNARO (LEU), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come i segretari comunali svolgano un ruolo fondamentale nell'attività delle amministrazioni comunali, in particolare in quelle dei piccoli comuni, e come in diverse occasioni gli stessi, in ragione della loro professionalità ed esperienza, chiedano il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato. Evidenzia al riguardo l'esistenza di una situazione di incertezza legata ai criteri per concedere il nulla osta ai trasferimenti che produce una serie di difficoltà alle amministrazioni comunali, a quelle dello Stato che intendono avvalersi dei segretari e a coloro che hanno fatto la richiesta di trasferimento, e come spesso siano state rilevate difformità di trattamenti nelle concessioni del nulla osta per il trasferimento dei segretari alle amministrazioni dello Stato anche in base all'appartenenza geografica delle sedi di segreteria. Alla luce di tali considerazioni, chiede al Governo quanti nulla osta al trasferimento di segretari comunali ad altre amministrazioni dello Stato siano stati dati, a partire dal 1o gennaio 2019, in base a quali criteri siano stati concessi e se si tratti di criteri uniformi.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Federico FORNARO (LEU), replicando, si dichiara soddisfatto in quanto nella risposta è stata puntualmente ricostruita la procedura per la concessione dei nulla osta. Rileva, tuttavia, come permanga una questione irrisolta, vale a dire quella della necessità di disporre di una griglia di criteri uniformi e omogenei in assenza della quale le valutazioni dell'albo nazionale rischiano di essere percepite quali arbitrarie, tenendo peraltro conto del fatto che i trasferimenti ad altre amministrazioni costituiscono un'occasione di crescita professionale.

5-03972 Ceccanti ed altri: Sulla possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 agli operatori delle Forze di polizia che abbiano contratto il virus riportando danni permanenti e ai loro familiari contagiati.

  Carmelo MICELI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rileva come il decreto-legge n. 6 del 2020 qualificava come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19 e come, successivamente, il decreto-legge n. 19 del 2020, che ha abrogato le previsioni del decreto-legge n. 6, ha stabilito che le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio siano invece prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale, conformandosi peraltro in tal modo agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale. Ricorda, in particolare, come l'articolo 4 preveda che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste dai DPCM, da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (cifra risultante dall'approvazione di un emendamento in Aula alla Camera), che aumenta fino a un terzo se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo, con sanzione raddoppiata in caso di reiterazione. Ricorda, altresì che tali nuove sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, operando quindi una depenalizzazione dei fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo, e che il decreto-legge n. 19 ha introdotto un nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Sottolinea come in questi mesi le Forze di polizia siano state impegnate nelle operazioni di controllo sul fronte del contrasto alla diffusione del Covid-19 che hanno comportato una sistematica esposizione al contagio degli operatori e che con circolare 28 marzo 2020 del Ministero dell'interno è stato specificato che i proventi delle sanzioni sono destinati allo Stato per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito, mentre i proventi delle violazioni da chiunque accertate relative ad inosservanza di provvedimenti delle regioni o dei sindaci sono destinati agli stessi enti che li hanno adottati. In tale contesto, chiede quanti controlli siano stati effettuati ad oggi e con quale esito, a quanto ammonti il totale delle sanzioni irrogate e se esistano condizione ostative alla possibilità di destinare una quota di tali risorse ad iniziative di solidarietà nei confronti degli operatori delle Forze di polizia che per causa di servizio abbiano contratto il virus e riportato danni permanenti e per i familiari degli stessi qualora siano rimasti vittime.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Carmelo MICELI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, rilevando come quanto riferito dal Governo confermi l'efficacia delle misure di contenimento adottate e l'osservanza in larga parte spontanea delle stesse da parte della cittadinanza. Prende atto con favore della disponibilità manifestata dal Governo circa la destinazione dei proventi delle sanzioni.

5-03973 Prisco ed altri: Sull'opportunità di estendere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 che consentono il ricorso alla didattica a distanza per i corsi di formazione e per quelli a carattere universitario destinati al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», all'articolo 1, comma 1, lettera p), dispone che «le amministrazioni di appartenenza possono (...) rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020 (...) prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso». Osserva come la suddetta previsione, che mira a garantire il regolare svolgimento dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attraverso il ricorso a modalità didattiche compatibili con lo stato d'emergenza sanitaria, non tiene in alcun conto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quale sussistono le medesime esigenze di completamento dei percorsi di formazione avviati, dal momento che a partire dal 9 marzo 2020 sono stati sospesi i corsi che erano stati già programmati nell'ambito delle facoltà assunzionali e di progressione di carriera per l'anno 2020. Sottolinea come appaia oltremodo urgente garantire la regolare formazione dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche alla luce dei contestuali concorsi interni del personale qualificato, oltre al turnover previsto, al fine di scongiurare il determinarsi di gravi carenze di personale in un Corpo che risulta, in questa fase, particolarmente necessario per l'espletamento delle competenze istituzionali ordinarie, ivi comprese quelle di protezione civile che con sempre maggiore frequenza è chiamato ad assolvere. In tale contesto, chiede se non ritenga di adottare iniziative per sanare la disparità di garanzie fornite ai Corpi dello Stato rispetto alla possibilità di ultimare i percorsi di formazione avviati, estendendo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le citate previsioni del DPCM 26 aprile 2020, al fine di garantire l'accesso ai ruoli e le progressioni di carriera.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva con favore come sia stata accolta la sollecitazione di Fratelli d'Italia e delle organizzazioni sindacali di ogni livello, ma stigmatizza il fatto che il ritardo nell'estensione della previsione normativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia dovuto a una gestione accentrata da parte del Presidente del Consiglio, auspicando per il futuro maggiore collegialità nelle decisioni.

5-03974 Marco Di Maio: Sull'assegnazione del contingente dei Vigili del fuoco all'aeroporto di Forlì, anche ai fini dell'inserimento del predetto aeroporto nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 139 del 2006.

  Marco DI MAIO (IV), illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come fino al 2017 l'aeroporto di Forlì sia stato inserito nella tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980, dapprima nella V classe (corrispondente alla V categoria ICAO), quindi con decreto ministeriale del 20 febbraio 2000 nella IV classe (corrispondente alla VI categoria ICAO) e successivamente ulteriormente innalzata alla III classe (corrispondente alla VII categoria ICAO). A seguito della temporanea inattività commerciale dello scalo, con la sostituzione della citata tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980, con altra tabella A allegata al decreto legislativo n. 139 del 2006, l'aeroporto di Forlì è stato estromesso dalla richiamata tabella e a seguito dello svolgimento della gara, con provvedimento del direttore generale dell'ENAC, la concessione veniva assegnata alla società F.A. srl. Ricorda che l'11 dicembre del 2018 Enac ha chiesto ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti di dare corso alle procedure di modifica dell'elencazione degli aeroporti individuati nella tabella A, certificando con ciò la sussistenza dei requisiti previsti a tale fine mentre il 9 maggio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso nulla osta all'accoglimento della richiesta. Rammenta che la legge di bilancio 2020 ha poi previsto stanziamenti finalizzati a garantire la copertura finanziaria del servizio antincendio per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione all'aeroporto di Forlì e tramite sottoscrizione di apposito verbale presso il Ministero dell'interno, la società F.A. Srl si è fatta carico dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma per garantire nei tempi più brevi la riapertura del servizio stesso e il Dipartimento ha indicato la natura degli interventi a ciò necessari con lettera del 28 febbraio 2020. La società di gestione ha concordato con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco i progetti e gli interventi finalizzati all'adeguamento della caserma aeroportuale dei Vigili del fuoco poi comunicati ad Enac. Il 23 aprile F.A. Srl ha ricevuto la consegna della caserma dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco al fine di iniziare i lavori e il 4 maggio è stato dato l'inizio lavori, per concludersi nei primi giorni di giugno. Sottolinea come sia l'inserimento dell'aeroporto nella tabella A sia necessario e urgente, al fine di permettere alla società di formalizzare contratti e pianificazioni utili per le stagioni invernale 2020 ed estiva 2021, che in caso di ulteriori ritardi nella riapertura sarebbero compromesse, con possibili gravi conseguenze per lo scalo. Alla luce di tali considerazioni, chiede a che punto sia l'assegnazione del contingente dei Vigili del fuoco dell'aeroporto di Forlì, anche ai fini del conseguente inserimento dello scalo nell'elenco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 139 del 2006, nell'ottica di un ritorno, superata la fase di emergenza, alla piena operatività di tutte le infrastrutture.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco DI MAIO (IV), replicando, prende atto con favore delle rassicurazioni fornite circa l'imminente adozione del decreto di reinserimento dello scalo nella Tabella A. Anche in considerazione del fatto che il completamento dei lavori da parte della società di gestione dovrebbe avvenire entro il mese di giugno, auspica che l'aeroporto di Forlì, nell'ambito di un graduale ritorno alla normalità del traffico aereo, possa tornare quanto prima a operare, rilevando come da ciò deriverebbero benefici per l'intero territorio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

I Commissione - giovedì 14 maggio 2020

ALLEGATO 1

5-03967 Brescia ed altri: Sulla necessità di un intervento normativo volto all'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo ai fini del riconoscimento dei benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  nell'interrogazione si fa riferimento al tragico episodio della morte dell'agente scelto Pasquale Apicella, avvenuta a Napoli lo scorso 27 aprile, durante l'inseguimento di una banda di rapinatori.
  Prima di rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti consentitemi di esprimere, a nome mio e di tutto il Governo, il più profondo cordoglio per la sua morte e manifestare solidarietà alla sua famiglia, colpita da una così immane tragedia. Nel contempo, desidero rinnovare i sentimenti di riconoscenza per il quotidiano impegno di tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine al servizio dei cittadini.
  Lo scorso 27 aprile alcuni agenti del Commissariato San Carlo Arena di Napoli sono intervenuti in via Abate Minichini, nei pressi della banca Crédit Agricole, dove quattro persone cercavano di asportare un apparecchio ATM. Alla vista della Volante, i malviventi sono fuggiti e mentre uno di loro riusciva a dileguarsi gli altri sono saliti a bordo di un'autovettura e, procedendo contromano, hanno speronato l'auto della Polizia.
  Nel frattempo è arrivata sul posto anche una pattuglia del commissariato Secondigliano che veniva deliberatamente tamponata dai fuggitivi nella parte anteriore sinistra. A seguito dello scontro, due di essi, rimasti feriti, sono stati arrestati per omicidio volontario, tentata rapina e ricettazione.
  L'Agente scelto Pasquale Apicella, autista della Volante, a causa del violento impatto ha purtroppo perso la vita, mentre il collega che gli sedeva accanto è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove gli sono state riscontrate varie contusioni.
  Le indagini svolte hanno permesso di identificare gli altri complici che sono stati rintracciati poco dopo all'interno del campo rom «Ponte Riccio» di Giugliano e sottoposti a fermo di indiziato di delitto, emesso dal Pubblico Ministero.
  Passando ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, in relazione alla invocata equiparazione delle vittime del dovere a quelle di terrorismo, evidenzio come già da tempo la tematica sia all'attenzione del Ministero dell'interno.
  Le vittime del terrorismo, difatti, hanno diritto ad una serie di provvidenze peculiari non solo di natura economica, ma anche di natura previdenziale, fiscale e sanitaria, molte delle quali non sono riconosciute alle vittime del dovere.
  L'introduzione poi di principi di diritto da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10791 del 2017) ha notevolmente inciso sull'applicazione della normativa di settore.
  Diversamente da quanto previsto nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, la citata pronuncia ha stabilito che il riconoscimento del diritto di vittima del dovere agli appartenenti alle Forze di polizia, che abbiano riportato ferite e lesioni in determinate attività di servizio, debba prescindere dal criterio del «rischio superiore» rispetto a quello insito nelle
ordinarie funzioni istituzionali. Ciò ha determinato una sovrapposizione tra le due ben distinte figure di vittima del dovere e deceduto o infortunato per lesioni riconosciute come dipendenti da causa di servizio e, di conseguenza, un moltiplicarsi di soggetti riconosciuti come vittime del dovere.
  Al fine di effettuare una ricognizione delle problematiche volte alla predetta equiparazione, è stato istituito presso il Ministero dell'interno, un Tavolo tecnico presieduto dal «commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti», finalizzato a coordinare le diverse Amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di azioni criminose, approfondendo la specifica problematica dell'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo.
  Si tratta di un tema complesso, anche per la molteplicità delle fattispecie che vengono prese in considerazione.
  Ritengo opportuno ricordare che sono state presentate in Parlamento alcune proposte di legge in materia, come hanno ricordato gli onorevoli interroganti.
  L'esigenza di un intervento di generale riassetto normativo risulta quindi evidente e condivisibile, soprattutto in considerazione dei profili di frammentarietà e disorganicità delle diverse disposizioni normative esistenti.
  Il Ministero dell'interno seguirà pertanto con attenzione il percorso delle iniziative legislative all'esame del Parlamento, offrendo al riguardo ogni utile contributo.

ALLEGATO 2

5-03968 Magi ed altri: Sulla necessità di provvedimenti volti a consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini in quarantena in occasione delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  il quadro normativo attuale prevede l'ammissione al voto domiciliare solo per determinate, particolari categorie di elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile», anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni per consentire agli elettori con handicap di raggiungere il seggio elettorale.
  Il voto domiciliare è previsto, inoltre, per gli elettori «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
  In questi casi, opera un seggio distaccato – il cosiddetto seggio volante – formato da 3 dei 6 componenti del seggio ordinario competente per territorio, che si recano presso il domicilio dell'elettore.
  In tale contesto va rilevato che «in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza.
  Il provvedimento ha disposto misure di carattere straordinario e urgente, volte a fronteggiare e contenere possibili situazioni di rischio per la collettività che hanno inciso necessariamente sull'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti a tutela del preminente diritto alla salute pubblica.
  Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini posti in quarantena, quindi, non può prescindersi dalle valutazioni dei competenti organismi sanitari e dalle vigenti disposizioni finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19, soprattutto mediante la limitazione dei contatti interpersonali.
  Si tratta, infatti, di una categoria di elettori «a rischio» proprio per il possibile pericolo di contagio cui sarebbero esposti i componenti del cosiddetto seggio volante.
  Allo stato, dunque, va evidenziato che l'ipotesi prospettata dagli interroganti implica ulteriori oneri organizzativi ed economici a carico dei comuni cui compete l'allestimento e la funzionalità dei seggi elettorali.
  Ciò potrebbe comportare possibili difficoltà a trovare disponibilità da parte dei componenti dei seggi a entrare in contatto con gli elettori in quarantena, considerato l'obbligo del distanziamento sociale e il comprensibile timore di contagio.
  Inoltre, i comuni dovrebbero fornire ai 3 componenti del seggio volante i dispositivi di protezione individuale adeguati alla situazione e mezzi per spostarsi di capienza idonea per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
  Sempre a carico dei comuni graverebbero le conseguenti e indispensabili misure
di igienizzazione e sanificazione delle sezioni elettorali al rientro dei componenti del seggio volante.
  Le operazioni che ho appena citato dovrebbero, altresì, essere ripetute tutte le volte in cui si raccoglie un voto domiciliare, tenuto conto dell'elevato rischio di trasmissibilità del contagio.
  Per quanto attiene, infine, alla finestra temporale attualmente prevista per la domanda di ammissione al voto domiciliare, ovvero il periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, ricordo che trattasi di un termine ordinatorio e quindi i comuni possono decidere di accogliere le domande anche in un momento successivo, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.
  Concludo assicurando che, ferma restando l'evoluzione al momento non prevedibile della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in atto, derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Ministero dell'interno valuterà tutte le misure necessarie a bilanciare l'esercizio di due diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ovvero il diritto di voto (anche per gli elettori posti in quarantena) e il diritto alla salute della collettività.

ALLEGATO 3

5-03969 Iezzi ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare, nell'attuale fase di emergenza epidemiologica, l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  con l'interrogazione all'ordine del giorno gli Onorevoli interroganti, pongono all'attenzione del Governo il tema delle manifestazioni di protesta partecipate da imprenditori e commercianti che si sono svolte nei giorni scorsi in molte città italiane, chiedendo di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per disporre l'annullamento delle sanzioni irrogate a carico di alcuni dei partecipanti.
  Chiedono, inoltre, quali siano le misure adottate dal Governo per garantire, anche durante il periodo dell'emergenza coronavirus, l'esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero garantita dall'articolo 21 della Carta Costituzionale.
  Dalle segnalazioni pervenute al Ministero dell'interno, da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, si evince che dal 1o all'11 maggio scorso si sono svolte, in ambito nazionale, complessivamente 65 iniziative di piazza promosse da appartenenti ai settori del commercio e dell'imprenditoria colpiti dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica in atto, in segno di protesta contro i provvedimenti governativi di sospensione delle attività lavorative.
  Delle 65 manifestazioni di dissenso, 19 si sono registrate nella giornata di lunedì 4 maggio scorso, in occasione della ripresa delle attività produttive stabilita con decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020.
  Dall'analisi dei dati in possesso emerge che le manifestazioni in argomento si sono svolte in 43 province prevalentemente sotto forma di sit-in o flash-mob estemporaneo.
  Con particolare riferimento a quanto avvenuto a Roma, si segnala che nella sola giornata del 4 maggio si sono tenute 2 manifestazioni, nel corso delle quali 14 persone sono state sanzionate amministrativamente e deferite all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.P.S., per manifestazione non autorizzata.
  Analoga iniziativa di protesta si è svolta il successivo 6 maggio anche a Milano, ove 15 persone sono state sanzionate amministrativamente per violazione del divieto di assembramento.
  Da una ricognizione effettuata in altre dieci province, sulla base dei dati forniti dalle Questure competenti, è emerso che le manifestazioni di protesta degli esercenti si sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente e che, pertanto, non sono state contestate violazioni da parte delle Forze di polizia.
  Ciò premesso, va rilevato che nelle occasioni in cui sono intervenute, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali di controllo, le Forze di polizia si sono sempre limitate ad applicare la normativa vigente volta a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 a tutela della salute dell'intera collettività e dunque per il loro operato non può ravvisarsi alcuna ingiusta compressione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.

ALLEGATO 4

5-03970 Sisto ed altri: Sulle iniziative di competenza volte ad assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria in occasione delle consultazioni elettorali previste per il 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli onorevoli interroganti, in relazione alle consultazioni elettorali amministrative e regionali previste per l'anno in corso, chiedono al Ministro dell'interno quali misure intenda adottare al fine di assicurare il rispetto delle regole di profilassi sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica in atto.
  Al riguardo, va preliminarmente rammentato che, in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da «agenti virali trasmissibili», con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza con misure di carattere straordinario ed urgente volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
  Si sono poi succeduti diversi provvedimenti con i quali, tra l'altro, sono state prescritte le regole di profilassi sanitaria in relazione a diversi ambiti, in primis il distanziamento sociale, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, l'accurata igiene delle mani e la sanificazione e igienizzazione dei locali.
  Come noto, il 4 maggio è iniziata la cosiddetta fase 2, ovvero quella di graduale riapertura delle attività sospese, in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico: fase 2 che si basa, tra l'altro, sul rafforzamento del distanziamento sociale e delle misure igienico-sanitarie.
  Con decreto del 30 aprile scorso il Ministero della salute ha definito le attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Il monitoraggio si fonda su indicatori e criteri per la fase di transizione che consentiranno una valutazione del rischio al fine di verificare se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate.
  Per quanto concerne più specificatamente le misure da adottare per garantire il rispetto delle regole di profilassi sanitaria, in relazione alle prossime tornate elettorali, si rappresenta che per le consultazioni amministrative, ferme restando le cennate misure di contenimento, ulteriori specifiche disposizioni di profilassi, da contestualizzare rispetto alla situazione contingente per contenere la diffusione del virus, non possono che essere rimesse alle necessarie valutazioni dei competenti organismi sanitari, anche con riguardo ai seggi elettorali.
  Per quanto riguarda, invece, le consultazioni regionali va evidenziato che la fissazione della data e lo svolgimento delle elezioni rientrano nella sfera dell'autonomia regionale.
  Su un piano più generale il Ministero della salute ha assicurato che la valutazione del rischio sanitario continuerà ad essere aggiornata settimanalmente, valutando la probabilità di infezione, per ciascuna regione e provincia autonoma, tramite un'apposita cabina di regia cui parteciperanno regioni, province autonome e Istituto Superiore di Sanità.
  Tutte le informazioni disponibili sono soggette quindi a continua revisione in base alle nuove evidenze scientifiche e all'evoluzione epidemiologica.

ALLEGATO 5

5-03971 Fornaro: Sui criteri per la concessione del nulla osta al trasferimento dei segretari comunali presso altre amministrazioni dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  prima di entrare nel merito della questione posta dall'interrogante va preliminarmente evidenziato che l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presenta, allo stato, una carenza di iscritti che determina delle criticità soprattutto in riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.
  In tale contesto, dunque, è necessario responsabilmente valutare le richieste di trasferimento dei segretari comunali e provinciali, conciliando le opposte esigenze che sottendono l'esame di ogni istanza: da un lato, l'aspettativa del segretario di poter maturare esperienze professionali anche in amministrazioni diverse rispetto a quella di appartenenza; dall'altro, la necessità di dover comunque assicurare livelli minimi di servizio nei confronti di comuni e province.
  Va anche evidenziato che l'istituto della mobilità volontaria del pubblico dipendente – disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – subordina il trasferimento volontario del lavoratore al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, a fronte di un'istanza di mobilità, l'amministrazione è tenuta ad accertare, ex lege, la compatibilità del trasferimento con le proprie preminenti esigenze organizzative e di gestione.
  Nell'ambito del descritto quadro normativo, con circolare del Ministero dell'interno dello scorso 4 febbraio sono stati definiti, in un'ottica di piena trasparenza, i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento volontario dei segretari comunali e provinciali, rafforzandone il legame con le esigenze organizzative e di gestione dell'Albo, sia a livello territoriale che nazionale.
  Tenuto conto che l'Albo nazionale è articolato, in sezioni regionali, il diniego o l'assenso al transito di un segretario nei ruoli di altra pubblica amministrazione è rilasciato all'esito di un articolato procedimento.
  Sul presupposto, infatti, che una consapevole valutazione non possa prescindere da un obiettivo apprezzamento di merito di ogni singolo caso, l'istruttoria delle richieste di mobilità contempla una fase preliminare svolta dall'Albo regionale, in quanto più direttamente in grado di valutare le implicazioni e le possibili criticità operative derivanti dall'eventuale accoglimento dell'istanza; ciò, in relazione alla funzionalità degli enti locali compresi nel relativo ambito territoriale.
  Il processo valutativo si conclude, quindi, con un più ampio apprezzamento svolto dall'Albo nazionale che, sulla scorta delle considerazioni tenute a livello locale, esprime l'unitaria e sintetica valutazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, ponderando, tra gli altri, i possibili processi di mobilità infra-regionale dei segretari, nonché i tempi di reclutamento di nuovi iscritti.
  È dunque evidente che la citata carenza di segretari, particolarmente avvertita in taluni ambiti territoriali, va tenuta in debito conto in sede di valutazione delle istanze. Soprattutto in quei contesti gli iscritti, anche se già titolari di enti più
popolosi, possono utilmente contribuire all'obiettivo di assicurare la copertura delle sedi vacanti dei comuni più piccoli, spesso privi di titolare, mediante il conferimento di incarichi di reggenza a scavalco.
  In relazione ai dati richiesti dall'interrogante, si rappresenta che i nulla osta al trasferimento dei segretari comunali ad altre amministrazioni rilasciati dal 1o gennaio 2019 alla data odierna, risultano complessivamente pari a 30 unità, di cui 9 nel corrente anno.
  Nell'avviarmi alla conclusione, mi preme evidenziare come il Governo è intervenuto di recente con specifiche misure normative finalizzate proprio a superare le criticità derivanti dalle carenze in organico, prevedendo altresì una semplificazione delle procedure di reclutamento dei segretari stessi. Con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020, è stata, infatti, prevista la riduzione della durata del corso-concorso di formazione (da 18 a 6 mesi) e del tirocinio pratico (da 6 a 2 mesi), riduzione che si applica anche alle procedure di reclutamento in corso.
  Per i piccoli comuni – ove si registra la maggior carenza di segretari – è stata introdotta la possibilità di conferire le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo di un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
  È stata prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni una quota dei posti del concorso pubblico per esami che consente l'accesso al corso-concorso.
  Da ultimo è stata disposta l'istituzione di una sessione aggiuntiva al concorso COA 6, destinata a 223 borsisti e finalizzata all'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
  Oltre a tale procedura, nell'ottica di assicurare con regolarità nuove iscrizioni all'Albo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019 è stato autorizzato l'avvio di un'ulteriore selezione, relativa al settimo corso-concorso (COA 7), finalizzata all'assunzione 171 nuovi segretari comunali.

ALLEGATO 6

5-03972 Ceccanti ed altri: Sulla possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni pecuniarie per la violazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 agli operatori delle Forze di polizia che abbiano contratto il virus riportando danni permanenti e ai loro familiari contagiati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  per garantire l'osservanza dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza epidemiologica in atto sono stati predisposti dai Prefetti articolati dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, affidati alle Forze di polizia, con il concorso, in talune province, di personale delle Forze armate appartenente al contingente dell’«Operazione strade sicure».
  Dai dati in possesso del Ministero dell'interno risulta che, su base nazionale, dal 10 marzo al 12 maggio scorso sono state controllate 14.110.461 persone, di cui:
   322.842 sanzionate amministrativamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 per il mancato rispetto delle misure di contenimento;
   116.428 denunciate dal 10 al 25 marzo 2020 per la violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità);
   939 denunciate per violazione dell'obbligo della quarantena.

  Nello stesso periodo, ovvero dal 10 marzo al 12 maggio scorso, sono stati effettuati controlli anche su 5.439.646 esercizi commerciali nell'ambito dei quali:
   6.657 titolari sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020;
   2.621 sono stati denunciati dal 10 al 25 marzo 2020 per la violazione dell'articolo 650 del codice penale.

  Con riferimento ai controlli effettuati su persone alla guida di autoveicoli, risulta che, dal 12 marzo al 12 maggio 2020, ne sono stati effettuati dalla Polizia Stradale complessivamente 544.832, di cui 272.863 in ambito autostradale e 271.969 sulla viabilità ordinaria.
  Quanto alla possibilità, prospettata dagli onorevoli interroganti, di destinare una quota dei proventi delle violazioni suddette ad iniziative di solidarietà nei confronti degli operatori delle Forze di polizia, che per causa di servizio abbiano contratto il virus e abbiano riportato danni permanenti, si condivide l'intento anche se, al momento, la normativa vigente non dispone in tal senso.
  L'Amministrazione dell'interno, al riguardo, manifesta sin da subito la disponibilità per ogni utile approfondimento.

ALLEGATO 7

5-03973 Prisco ed altri: Sull'opportunità di estendere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 che consentono il ricorso alla didattica a distanza per i corsi di formazione e per quelli a carattere universitario destinati al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  in relazione alla tematica segnalata dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso all'articolo 1, comma 1, lettera p), è stata introdotta una norma di carattere transitorio che consente alle Forze di polizia e alle Forze armate, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del relativo personale.
  Tale disposizione è limitata ai corsi in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020. Per gli stessi è previsto anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
  Come rilevato dagli onorevoli interroganti la norma in esame non prevede anche il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Al riguardo, occorre precisare che, alla data del 9 marzo scorso, erano in corso di svolgimento l'87o e l'88o corso di formazione per allievi Vigili del fuoco – rispettivamente avviati il 7 ottobre e il 23 dicembre 2019 – nonché quello relativo a 41 vicedirettori in prova, presso l'istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Invero l'Amministrazione dell'interno, già prima dell'entrata in vigore delle richiamate norme, si era posta il problema della salvaguardia dell'attività formativa in corso e, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo dell'11 marzo 2020, aveva inquadrato tale attività fra quelle espletabili a distanza.
  Per ciascuno dei suddetti corsi, che non sono stati sospesi, si è provveduto a rimodulare il relativo programma, con lo sviluppo degli argomenti dalle rispettive residenze dei corsisti. Quindi, al fine di consentire lo svolgimento di procedure formative, garantendo il rispetto delle norme indicate nei provvedimenti sin qui adottati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, detti corsi sono stati riprogrammati con la modalità della formazione a distanza assistita, già sperimentata in passato per l'attuazione di altri corsi di formazione.
  Si precisa, altresì, che tale modalità è stata utilizzata sia per i corsi relativi alle selezioni interne che per quelli connessi alle nuove assunzioni nelle varie qualifiche del personale del Corpo Nazionale, salvaguardando, in tal modo, sia l'esigenza di progressione in carriera del personale già in servizio, sia quella di garantire un costante potenziamento degli organici del Corpo.

  Ciò premesso, in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento anche dei prossimi corsi di formazione per il personale del Corpo nazionale, richiamata dagli Onorevoli interroganti, desidero evidenziare come, proprio in questi giorni, sono state predisposte per l'inserimento nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, proposte normative, volte a garantire – oltre alla riduzione del citato corso per i vicedirettori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – la possibilità per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, di rideterminare le modalità di svolgimento, sia delle procedure assunzionali che dei prossimi corsi di formazione, assicurando le necessarie condizioni di sicurezza, derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

ALLEGATO 8

5-03974 Marco Di Maio: Sull'assegnazione del contingente dei Vigili del fuoco all'aeroporto di Forlì, anche ai fini dell'inserimento del predetto aeroporto nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 139 del 2006.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  l'esigenza di giungere alla riapertura dell'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, richiamata dall'Onorevole interrogante, è stata in più occasioni segnalata ai diversi livelli istituzionali competenti, da parte delle rappresentanze politiche ed economiche di quel territorio.
  Al riguardo, ricordo che l'attività di volo commerciale dello scalo aereo, si è conclusa nel corso del 2013 e, contestualmente, è terminata anche la gestione del servizio di salvataggio e antincendio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  Il ripristino del servizio antincendio aeroportuale di Forlì da parte del medesimo Corpo nazionale è stato agevolato dall'avvenuta adozione di un provvedimento legislativo che assicura l'adeguato incremento dell'organico del personale.
  Con la legge di bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, è stata incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di complessive 500 unità, da assumere in un quinquennio, a partire dal 2020, con un contingente iniziale di 60 unità, pari al fabbisogno utile per aprire il distaccamento aeroportuale di Forlì.
  L'avvio del corso di formazione per 710 allievi vigili del fuoco, nel quale sarebbero state ricomprese le 60 unità suindicate, è stato sospeso, come noto, a causa dell'emergenza sanitaria in corso.
  Ciononostante, l'Amministrazione dell'interno si è impegnata ad assicurare le citate unità attraverso l'assegnazione del personale che sta ultimando l'attuale corso di formazione.
  Peraltro, appare opportuno evidenziare come l'operatività del servizio non sia solamente connessa alla concreta disponibilità di adeguate risorse umane da destinare allo stesso, ma anche all'agibilità strutturale e alla funzionalità impiantistica della sede destinata ad ospitare il distaccamento aeroportuale.
  Al riguardo, segnalo che, nello scorso febbraio, sono stati presi impegni da parte della società di gestione per il ripristino funzionale e statico da attuarsi sulla sede all'uopo individuata, le cui tempistiche sono riconducibili alla società stessa.
  Lo scorso 8 maggio il gestore ha comunicato di aver avuto la consegna dell'area di cantiere il 28 aprile 2020. La conclusione dei lavori è prevista per il prossimo mese di giugno.
  Ribadisco, pertanto, che il riavvio dell'operatività dell'aeroporto in questione risulta, allo stato, strettamente collegato alla conclusione dei lavori di adeguamento della sede destinata ad ospitare il personale dei vigili del fuoco.
  Per ciò che concerne il reinserimento di tale aeroporto nella Tabella A allegata
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, evidenzio che, a tal fine, si rende necessaria l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  A questo proposito, informo che, in attesa dell'effettuazione dei sopra richiamati lavori, il Ministero dell'interno ha già provveduto a compiere gli atti procedimentali propedeutici per l'adozione del citato decreto.
  Solo all'esito dell'inserimento dello scalo in argomento nella citata Tabella A, sarà possibile procedere alla formale istituzione del distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco e, successivamente, all'assegnazione del personale alla nuova sede periferica.