X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Variazione nella composizione della Commissione ... 23
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 24
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 27
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 25
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 28
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi) ... 26
ALLEGATO 3 (Rilievi approvati dalla Commissione) ... 31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 23 aprile 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.
La seduta comincia alle 9.05.
Variazione nella composizione della Commissione.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, comunica che la deputata Claudia Porchietto cessa di far parte della Commissione.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, comunica che in data 17 marzo 2020 è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame. Informa altresì che la Commissione Bilancio ha espresso nella seduta di ieri i propri rilievi in merito alle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento. Dà quindi la parola al relatore, che nella giornata di ieri ha anticipato informalmente a tutti i membri della Commissione la sua proposta di parere.
Gianluca BENAMATI (PD), relatore, nell'anticipare di non aver ancora avuto modo di esaminare i rilievi della Commissione Bilancio, illustra la proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in oggetto (vedi allegato 1). Rammenta a tale proposito che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/UE, relativamente alla disciplina delle infrastrutture di interconnessione transfrontaliera (gasdotti di trasporto che si estendono oltre la frontiera di uno Stato membro). Nel sottolineare in particolare che le modifiche introdotte dalla citata direttiva sono volte ad assicurare che le norme europee sul mercato del gas, e le relative esenzioni, previste per i gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi, rileva che i soggetti auditi hanno ritenuto tale intervento positivo, pur riconoscendo che l'Italia ne è interessata in maniera limitata. Evidenzia pertanto di aver predisposto una proposta di parere favorevole, in cui, anche tenendo conto delle considerazioni emerse nel corso del breve ciclo di audizioni svolte dalla Commissione, ha introdotto un'osservazione volta a sollecitare il Governo affinché a livello europeo si favoriscano la simmetria e la coerenza del mercato interno e si eviti ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso paesi collegati quali la Svizzera. Con riguardo al rilievo sottopostogli informalmente dall'onorevole Plangger, volto al mantenimento degli sgravi fiscali sul consumo di gasolio nei comuni montani ricadenti nella zona climatica F, come già anticipato al collega, ritiene che la proposta di parere in oggetto non rappresenti la sede adeguata per avanzare tale richiesta, che tuttavia dichiara di condividere in linea generale.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente al relatore e ai colleghi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.
Dario GALLI (LEGA) preannuncia che i componenti del gruppo della Lega si asterranno dalla votazione sulla proposta di parere in oggetto, ritenendo che le considerazioni avanzate in audizione dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente meritassero una maggiore attenzione, rilevato che la differenza del prezzo del gas tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea è assolutamente ingiustificata.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, comunica che in data 17 marzo 2020 è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame. Informa altresì che la Commissione Bilancio ha espresso nella seduta di ieri i propri rilievi in merito alle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento. Dà la parola al relatore che nella giornata di ieri ha anticipato informalmente a tutti i membri della Commissione la sua proposta di parere.
Luca SUT (M5S), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con cinque osservazioni sul provvedimento in oggetto.
Diego BINELLI (LEGA) interviene per motivare il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore. Nel riconoscere preliminarmente che il recepimento della direttiva UE 2018/844 rappresenta di per sé una importante occasione per giungere ad un concreto risparmio delle risorse, a partire da quella energetica, e ad una miglior vivibilità degli ambienti edilizi costituenti il nostro patrimonio immobiliare, ritiene tuttavia che lo schema di decreto non provveda ad individuare le misure economiche e finanziarie necessarie per la concreta attuazione dell'ambizioso piano di ristrutturazione. Sottolinea pertanto che ciò costringerà il cittadino a ricorrere al finanziamento tramite terzi, ovvero a rinunciare agli interventi, vanificando così ogni ambiziosa proposta. Evidenzia in secondo luogo che demandando la determinazione delle regole attuative a GSE ed Enea, senza fissare linee guida concrete ed efficaci e tantomeno precise scadenze, si determina un'ulteriore aggravio burocratico ed economico per cittadini, tecnici ed imprese del settore.
Rammenta inoltre che l'articolo 7 prevede che i contributi economici vengano commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, demandandone il monitoraggio all'autorità che li ha concessi, sulla base di almeno 1 tra cinque criteri elencati. A suo avviso tale formulazione, potendo implicare anche l'applicazione di tutti i 5 criteri esposti, si traduce nella piena discrezionalità dell'ente concedente. Ritiene inoltre che l'ultimo dei criteri elencati, prevedendo l'applicazione di «un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica», significhi demandare ulteriormente la discrezionalità di scelta all'ente concedente, ostacolando gravemente il cittadino nell'ottenimento di quanto effettivamente quanto previsto per legge. Rileva altresì che il termine di 180 giorni per permettere alle imprese di adeguarsi alla qualificazione prevista (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1-ter) è del tutto insufficiente, soprattutto per i nuovi soggetti che necessiteranno di corsi e titoli abilitativi e formativi. Esprime analoga convinzione circa la ristrettezza dei termini con riguardo all'articolo 16, che obbliga i Comuni a provvedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle previsioni dello stesso. Ritiene infine che l'osservazione recata dalla lettera b) della proposta di parere del relatore, ampliando l'obbligo di cui all'articolo 8, punto 4, lettera e) dello schema di decreto anche ai soggetti privati, oltre che alle pubbliche amministrazioni, comporti un ulteriore aggravio burocratico. Ribadisce pertanto che, alla luce delle considerazioni esposte, il gruppo della Lega esprime una valutazione contraria sullo schema di decreto in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 9.20.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 23 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.
La seduta comincia alle 9.20.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, iniziato nella seduta del 15 aprile 2020.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella giornata di ieri la relatrice, onorevole Moretto, ha trasmesso informalmente a tutti i deputati una nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione.
Sara MORETTO (IV), relatrice, come anticipato dalla Presidente, illustra una nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione, rilevando che grazie allo slittamento dei termini inizialmente fissati è stato possibile accogliere alcune delle considerazioni avanzate dai soggetti auditi presso la XII Commissione e dai colleghi, e in particolare dal gruppo della Lega. Nel sottolineare che tali considerazioni sono relative a disposizioni rilevanti per il sistema produttivo nazionale, precisa comunque che la XII Commissione valuterà nella sua piena discrezionalità se accogliere o meno i rilievi testé illustrati.
Dario GALLI (LEGA), rifacendosi all'ultima considerazione della relatrice, preannuncia che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere testé illustrata perché, pur condividendone l'impianto generale, ritiene che meriti la massima attenzione la questione dello svantaggio competitivo ed economico che potrebbe determinarsi per le imprese nazionali nel settore dell'importazione dei prodotti metallici semi lavorati. Nel rammentare che l'Italia, a differenza di molti Stati dell'Europa settentrionale, è da tempo all'avanguardia nel riciclo dei materiali secondari, di cui ha fatto una importante filiera produttiva, ritiene pertanto che le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 72 e dell'allegato XIX dello schema di decreto in esame vadano modificate sostanzialmente.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di deliberazione di rilievi alla XII Commissione, formulata dalla relatrice (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 9.25.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);
rilevato che il contenuto dello schema di decreto legislativo è coerente con la ratio della Direttiva 2019/692 e che, pertanto, non si ravvisano particolari profili di rischio in merito alla possibilità da parte del Governo di derogare dall'applicazione dei princìpi generali (in particolare accesso a terze parti, unbundling e regolazione tariffaria) ai gasdotti esistenti provenienti da Sud che arrivano in Italia (TMPC dalla Tunisia e Greenstream dalla Libia), come previsto dalla Direttiva stessa;
sottolineato che, nel contesto europeo, il mercato italiano del gas è penalizzato dalla mancata integrazione dei mercati a livello europeo e, in particolare, dalla regolazione delle tariffe di trasporto a livello nazionale e dalla stratificazione dei costi di transito relativi alla rotta di approvvigionamento dal Nord Europa al nostro Paese,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
consideri il Governo – nelle more dell'adozione dell'attuale disposizione tesa ad armonizzare le strategie di importazione del gas intervenendo sulla direttiva 2009/73/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno – l'opportunità di rafforzare per quanto di sua competenza ogni azione a livello comunitario per favorire la simmetria e la coerenza del mercato interno e per evitare ogni forma di discriminazione tariffaria nei transiti intra-unione e attraverso paesi collegati quali la Svizzera.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);
ricordato che:
Il decreto legislativo n. 192 del 2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale le prescrizioni europee relative alla prestazione energetica degli edifici, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive o EPBD);
la direttiva su citata è stata, successivamente, aggiornata dalla Direttiva 2010/31/UE (EPBD II), che è stata trasposta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005;
lo schema di decreto legislativo in oggetto è ora volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD III), modificativa della precedente Direttiva in materia, Direttiva 2010/31/UE (cd. EPBD II) e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
la Direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella Direttiva 2012/27/UE, relative alla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare;
lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione;
preso atto che:
le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla direttiva in oggetto afferiscono al pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;
gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in linea e in continuità con le iniziative europee e nazionali che mirano alla tutela dell'ambiente e al conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione;
rilevato che:
l'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) prevede, al fine di favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi e di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici, di mettere tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione;
relativamente alla nuova definizione introdotta dallo schema di decreto legislativo concernente i sistemi alternativi ad alta efficienza, l'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) li definisce quali «sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi»;
in materia di sicurezza dagli incendi, le modifiche apportate dall'articolo 5, comma 1, capoverso «f)», e dall'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)» prevedono:
a) un'analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio di incendio all'interno della «Strategia di ristrutturazione a lungo termine»;
b) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, la predisposizione di requisiti che rispettino i parametri della sicurezza in caso di incendi attraverso l'aggiornamento quinquennale del decreto 26 giugno 2015 recante: «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis) dispone che il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede gli incentivi di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, tenendo conto di vari criteri tra cui «la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione»;
in materia di uso di dati e informazioni anche per «finalità statistiche e di studio», l'articolo 8 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 4-quater al D.Lgs. n. 192/2005, che istituisce il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici e demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti anche nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (articolo 8, comma 1, punto 4, capoverso e) dello schema di decreto),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso h-quater) in materia di informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della PA, l'opportunità di avviare campagne istituzionali su base nazionale per informare i suddetti soggetti relativamente ai risparmi finanziari, al maggiore benessere e comfort e al minor consumo di energia degli interventi di riqualificazione;
b) si valuti, all'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso l-triciesquinquies) di aggiungere, infine, le seguenti parole: «, free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico»;
c) si valuti all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 3-bis, lettera «f)» e all'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 2, capoverso «3-quinquies)», in materia di requisiti per la sicurezza dagli incendi, l'opportunità di apportare modifiche volte a intervenire sul livello di reazione al fuoco dei materiali isolanti utilizzati negli interventi sugli involucri di edifici, nuovi o oggetto di ristrutturazione, aventi altezza superiore a 18 metri e sugli involucri degli edifici che ospitano le persone con capacità motoria ridotta quali ospedali, asili, case di riposo, oppure altri luoghi frequentati da un numero elevato di persone, prevedendo che essi debbano essere obbligatoriamente incombustibili;
d) si valuti all'articolo 7, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), di aggiungere, infine, il seguente numero: «6) la riduzione dell'impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione»;
e) si valuti all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 4-quater, comma 4, lettera e), di aggiungere dopo le parole «e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129» le seguenti parole: «alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali», al fine di tutelare dati ed informazioni sensibili e scongiurare significative alterazioni delle dinamiche concorrenziali, oltreché gravi lesioni della privacy dei soggetti titolari dei dati medesimi.
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157.
RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento – lo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» (Atto n. 157);
ricordato che l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), nel suo rapporto finale di International Peer Review (2017) sul programma di decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi di Sogin s.p.a., ha espressamente rivolto al Governo italiano la raccomandazione di adottare «i livelli di allontanamento forniti nella Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 per il rilascio incondizionato, così come i valori dei livelli di allontanamento forniti nelle raccomandazioni della Commissione Europea RP 89 e RP 113, per il rilascio di rottami metallici destinati a riciclo, per la demolizione di edifici o il riutilizzo di detriti cementizi»;
sottolineato, al riguardo, che, nello schema di decreto legislativo in esame, sono riscontrabili alcune previsioni contenute nell'articolato e nell'Allegato I difformi dai contenuti della sopra citata direttiva sui criteri di esenzione e di allontanamento;
evidenziato che l'articolo 54, comma 7, lettera a) prevede che lo scarico di effluenti radioattivi liquidi ed aeriformi soddisfi i requisiti dell'Allegato I, ovverosia il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica come esplicitato nel punto 8.5 dell'Allegato I medesimo;
rilevato altresì che la citata direttiva indica che i livelli di allontanamento dell'Allegato VII della stessa non sono applicabili agli scarichi di effluenti radioattivi, ma solo ai materiali solidi prevedendo, invece, che lo scarico degli effluenti liquidi ed aeriformi sia determinato nel rispetto di una frazione del limite di dose efficace per gli individui della popolazione;
rilevato, inoltre, che l'articolo 72, in attuazione dell'articolo 93 della direttiva, prevede disposizioni che, specie per quanto riguarda il settore delle importazioni di prodotti semilavorati metallici, potrebbero causare alle imprese uno svantaggio competitivo ed economico rilevante nei confronti delle concorrenti dell'Unione europea, imponendo onerosi adempimenti da parte degli importatori nazionali in dogana per l'effettuazione dei controlli radiometrici sui semilavorati metallici già da tempo individuati,
delibera i seguenti rilievi:
a) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'allineamento di quanto previsto nell'Allegato 1 e le relative Tabelle con i livelli di allontanamento previsti della Direttiva 2013/59/EURATOM;
b) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 54 per risolvere l'incongruenza con quanto previsto dalla direttiva in merito ai materiali liquidi ed aeriformi come indicato in premessa;
c) appare necessario che la Commissione, nel proprio parere, chieda al Governo di valutare l'opportunità della attuale formulazione dell'articolo 72 e dell'allegato XIX dello schema di decreto, al fine di realizzare un più attento bilanciamento tra l'interesse alla salute e alla sicurezza dei prodotti in metallo e l'interesse delle imprese italiane operanti nel settore a non subire svantaggi competitivi rispetto ai competitor europei.