Commissioni Riunite (XI e XII)
XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)
Commissioni Riunite (XI e XII)
Comm. riunite 1112
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 4
ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni) ... 5
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.
La seduta comincia alle 12.10.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 19 febbraio 2020.
Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che, essendo stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere.
Non essendovi richieste di intervento, invita, quindi, i relatori, a illustrare la loro proposta di parere.
Luca RIZZO NERVO (PD), relatore per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Antonio Viscomi, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Elena MURELLI (LEGA), preannunciando l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere dei relatori, ritiene che il provvedimento in esame, le cui misure sono senz'altro condivisibili, dal momento che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, dovrebbe tuttavia tenere conto della gravissima emergenza sanitaria che l'Italia sta vivendo, prevedendo, per esempio, disposizioni volte a classificare i casi di infezione da Covid-19 tra gli infortuni sul lavoro.
Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.
La seduta termina alle 12.15.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite XI e XII,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153);
considerato che il nostro ordinamento, all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, già prevede l'obbligo del medico competente di informare i lavoratori dell'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa;
preso atto che la disposizione della direttiva (UE) 2017/2398, che prevede, per il medico o l'autorità responsabile, l'obbligo di segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria al termine dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni per il periodo di tempo ritenuto necessario per la protezione della salute del lavoratore interessato, risulta essere maggiormente cogente rispetto a quella già in vigore;
condivisa la proposta dello schema di decreto in esame di prevedere la segnalazione da parte del medico competente della necessità, ove ne ricorrano le condizioni, di proseguire la sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto necessario, non solo al termine dell'esposizione, ma anche, se ritenuto opportuno, dopo la fine dell'attività lavorativa, in considerazione dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
rilevato che la soluzione prescelta ricalca la vigente disciplina relativa all'esposizione all'amianto ed è stata approvata dalle parti sociali sentite in occasione di apposite consultazioni,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE.