VII Commissione

Cultura, scienza e istruzione

Cultura, scienza e istruzione (VII)

Commissione VII (Cultura)

Comm. VII

Cultura, scienza e istruzione (VII)
SOMMARIO
Giovedì 9 aprile 2020

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 3

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434 Governo (Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente) ... 4

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 16

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 33

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso ... 15

VII Commissione - Resoconto di giovedì 9 aprile 2020

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

  La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che l'odierna seduta in sede referente sarà trasmessa via web nel formato e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta del regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione della trasmissione.
  Prima di iniziare i lavori, reputa opportuno rispondere a quanti hanno chiesto chiarimenti sulle innovazioni introdotte dalla Giunta per il regolamento.
  Riferisce quindi che, nella riunione del 31 marzo 2020, la Giunta del regolamento, tenuto conto dell'assoluta eccezionalità della situazione, ha ritenuto di consentire, in via sperimentale, la partecipazione di deputati da remoto – tramite sistemi di videoconferenza – ad alcune attività delle Commissioni svolte in sedi informali. In particolare, è stata consentita la partecipazione da remoto alle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e alle audizioni informali. La partecipazione da remoto è consentita a condizione che il presidente della Commissione (oppure un vicepresidente) sia fisicamente presente in sede e che le sedute siano programmate in modo idoneo ad assicurare il necessario supporto tecnico per il collegamento.
  Per quanto riguarda, invece, le sedi formali di riunione delle Commissioni, è stata confermata la necessità della parte- cipazione diretta ai lavori da parte dei deputati presenti presso le sedi della Camera.
  Per i lavori in sede referente, al fine di favorire il massimo accesso possibile all'informazione in questo momento di emergenza, la Giunta ha previsto – sempre in via sperimentale e per il periodo di durata dell'emergenza – la possibilità di trasmissione via web delle sedute in sede referente, quando vi sia l'unanimità dei consensi, come previsto per il circuito chiuso. I lavori in sede referente possono essere seguiti via web dai deputati impossibilitati a prendere parte alla seduta (i quali potranno seguire i lavori senza partecipare) e da coloro che, in base alle regole vigenti, possono già ora seguire i lavori delle Commissioni tramite il circuito chiuso.
  Si tratta di innovazioni molto importanti, che, unitamente alle misure già adottate dalla Presidenza della Camera e dagli organi competenti per corrispondere alle prescrizioni e raccomandazioni delle competenti autorità sanitarie – in particolare, per quanto riguarda le Commissioni, attraverso lo svolgimento delle sedute in aule nelle quali sia possibile assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali, evitando assembramenti, nonché secondo una programmazione coordinata tra le Commissioni per garantire le necessarie operazioni di igienizzazione delle aule fra una riunione e l'altra – consentiranno ancora meglio, nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid19, di conciliare l'esigenza di tutela della salute pubblica con l'esigenza di portare avanti i lavori della Camera dei deputati e di permettere a tutti noi di esercitare la nostra funzione.
  Esprime quindi il suo personale ringraziamento al Presidente della Camera, ai Deputati Questori e ai vertici dell'Amministrazione per tutto il prezioso lavoro che hanno svolto per permettere ai deputati di lavorare nelle necessarie condizioni di sicurezza.

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2020.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che sono state presentate circa 65 proposte emendative al provvedimento, compresi gli emendamenti del relatore e relativi subemendamenti (vedi allegato 1).
  Comunica che gli emendamenti 15.2 Rotta e 15.3 Rossini sono stati ritirati.
  Per quanto riguarda le inammissibilità, ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge. Tale criterio è dunque più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, n. 22 del 2012 e dell'ordinanza n. 34 del 2013 nonché dei richiami del Presidente della Repubblica intervenuti in passato. In tale contesto, la Presidenza è chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti due proposte emendative: 3.9 Rossi, Piccoli Nardelli e altri, limitatamente alla lettera b): tale lettera modifica una norma dell'ultima legge di bilancio concernente il finanziamento per interventi infrastrutturali nella regione Lazio legati al torneo di golf Ryder Cup 2022 (torneo che non è oggetto dell'intervento del decreto-legge); e 5.5 Belotti e altri, che estende al personale medico e paramedico attivo nell'emergenza Covid-19 l'agevolazione fiscale sui redditi che l'articolo 5, comma 6, del decreto in esame prevede per i percettori di emolumenti pagati dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi 2026 (il trattamento fiscale del personale sanitario attivo nell'emergenza in atto non è riconducibile all'oggetto del decreto-legge). Deve inoltre ritenersi inammissibile l'emendamento 16.1 Cunial, che sopprime l'ultimo articolo del decreto-legge, vale a dire quello che dispone l'entrata in vigore del decreto e la sua presentazione alle Camere per la conversione.
  Ricorda che il decreto è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalle ore 10 di mercoledì prossimo (15 aprile) e che, secondo quanto convenuto tra i rappresentanti dei gruppi, si cercherà di concludere l'esame in sede referente nella seduta di oggi.
  Avverte che hanno espresso il proprio parere le seguenti Commissioni competenti in sede consultiva: Attività produttive (parere favorevole), Politiche dell'Unione europea (nulla osta), Questioni regionali (parere favorevole). Il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con raccomandazioni e osservazioni. La Commissione bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. Le altre Commissioni competenti – a quanto risulta alla presidenza – non si esprimeranno.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, sulle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 1.1; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Belotti 1.2 e Mollicone 1.3 e del subemendamento Mollicone 0.1.100.1. Esprime parere favorevole sul subemendamento Noja 0.1.100.2 e parere contrario sul subemendamento Garavaglia 0.1.100.3. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.100. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Fragomeli 1.4 e Belotti 1.5 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Belotti 1.6, Cunial 2.1 e sul subemendamento Belotti 0.2.100.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 2.100. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Belotti 2.2 e 2.3. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 3.1, sugli identici emendamenti Casciello 3.2 e Foti 3.3 e sull'emendamento Belotti 3.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rossi 3.5 e Rotta 3.6, a condizione che siano riformulati nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Belotti 3.7 e Mollicone 3.8 e parere favorevole sull'emendamento Rossi 3.9, per la parte ammissibile. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Belotti 3.01, sugli emendamenti Cunial 4.1 e 5.1, Belotti 5.2 e 5.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zennaro 5.4, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 5.6 e Belotti 5.7. Propone l'accantonamento dell'emendamento del Relatore 5.0100. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cunial 6.1 e 7.1, sugli identici emendamenti Casciello 7.2 e Foti 7.3, sugli emendamenti Cunial 8.1 e 9.1 e invita al ritiro dell'emendamento Prestipino 9.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Prestipino 9.3 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Parolo 9.01 e sull'emendamento Cunial 10.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 10.2; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Fragomeli 10.3 e Belotti 10.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Luca 10.5; invita al ritiro dell'emendamento Belotti 10.6 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mollicone 10.7 e Belotti 10.8, Cunial 11.1 e Rossi 11.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Luca 11.3, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2), e invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Mollicone 11.4 e Belotti 11.5. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 12.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti Belotti 12.2 e Fragomeli 12.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Cunial 13.1, 14.1 e 15.1.

  Il ministro Vincenzo SPADAFORA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della deputata Cunial, avverte che s'intende che abbia rinunciato al suo emendamento 1.1.

  Daniele BELOTTI (Lega) chiede di conoscere le ragioni dell'invito al ritiro del suo emendamento 1.2. Più in generale, prende atto del fatto che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario su pressoché tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo. Si aspettava invece una qualche disponibilità della maggioranza ad ascoltare anche le proposte delle opposizioni. Chiede quindi al relatore un chiarimento rispetto a questa linea di chiusura.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, accogliendo la richiesta di chiarimento del deputato Belotti, precisa che i suoi emendamenti tengono conto di diversi suggerimenti provenienti anche dalle proposte dell'opposizione, ad esempio l'emendamento 1.100 del relatore recepisce, tra l'altro, la richiesta dell'emendamento Belotti 1.5 di sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole «e di alta sorveglianza». Sull'emendamento 1.2, tuttavia, il suo parere è contrario.

  Daniele BELOTTI (Lega), in considerazione del chiarimento fornito dal relatore, ritira il suo emendamento 1.2.

  Federico MOLLICONE (FdI) chiede al relatore se quanto detto rispetto all'emendamento Belotti 1.5 riguardi anche il suo emendamento 1.3: vale a dire se l'invito al ritiro dipende dal fatto che la proposta è stata accolta in un emendamento del relatore oppure dal fatto che il parere è contrario.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, chiarisce che, nel caso dell'emendamento Mollicone 1.3, il parere è contrario: questo perché l'emendamento è volto a modificare la composizione del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 in termini che il relatore e il Governo non condividono. In particolare, ritiene che gli Enti di promozione sportiva non possano fare parte dell'organo di governance dei Giochi. Invita il deputato Mollicone a valutare la presentazione di un ordine del giorno in Aula per individuare un possibile coinvolgimento degli Enti in questione.

  Federico MOLLICONE (FdI) insiste affinché il suo emendamento 1.3 sia messo in votazione, sottolineando l'importanza di prevedere nel Consiglio olimpico congiunto una rappresentanza anche degli Enti di promozione sportiva, oltre del CIPE.

  La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 1.3.

  Federico MOLLICONE (FdI) illustra il suo subemendamento 0.1.100.1, teso a mantenere nel testo del decreto la previsione secondo cui il Consiglio olimpico congiunto elegge un proprio presidente, e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Mollicone 0.1.100.1.

  Federico MOLLICONE (FdI) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Noja 0.1.100.2.

  Daniele BELOTTI (Lega) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Noja 0.1.100.2.

  La Commissione approva il subemendamento Noja 0.1.100.2 (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega), intervenendo sul subemendamento 0.1.100.3, pone una questione a suo avviso pregiudiziale: a suo avviso, riunire la Camera dei deputati, in questo momento di emergenza, per discutere il decreto-legge sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha senso se il provvedimento serve – come un primo passo fondamentale – per il rilancio economico dei territori coinvolti e quindi invia il segnale che lo Stato vuole aiutare i settori in difficoltà, soprattutto il turismo. In questa ottica si orienta il subemendamento Garavaglia 0.1.100.3, di cui è cofirmatario, il quale mira a trasferire risorse ai territori del Nord interessati dai Giochi olimpici: risorse che sono necessarie alle ragioni del Nord per fronteggiare, per esempio con l'acquisto dei necessari dispositivi, l'espansione del contagio da Covid 19 e per fare fronte a tutte le ingenti spese impreviste e aggiuntive derivanti dalla crisi. Ritiene che gli interventi infrastrutturali utili allo svolgimento dei Giochi nel 2026 devono poter essere avviati quanto prima e che per questo sia necessario un adeguato incremento di risorse per le regioni interessate.

  Federico MOLLICONE (FdI), concordando con il deputato Belotti, sottolinea l'urgenza di approvare misure che possano dare nuovo slancio all'economia delle regioni del Nord, alle quali è quindi necessario assicurare le risorse occorrenti. Ritiene che le risorse che si stanziano per i Giochi debbano arrivare ai territori interessati subito, non tra qualche anno.

  Daniele BELOTTI (Lega) chiede se al Governo e alla maggioranza di chiarire se intendano o meno assecondare la richiesta della sua parte politica di far pervenire presto risorse aggiuntive ai territori del Nord, per la realizzazione degli interventi necessari all'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Fa presente, al riguardo, che, per assicurare il concreto avvio dei Giochi, sarà necessario programmare i trasferimenti di risorse già dal 2021.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, ribadisce la sua convinzione, già espressa in sede di relazione introduttiva, che il decreto in esame contenga un doppio messaggio: quello alla comunità internazionale è che l'Italia intende mantenere l'impegno a organizzare i grandi eventi sportivi che si era candidata ad ospitare; quello alla comunità nazionale è che lo Stato sosterrà i territori e gli enti coinvolti negli eventi, aiutando il Nord a creare le condizioni per il rilancio e la ripartenza economica. Comprendendo le ragioni del deputato Belotti, sottolinea che il fatto di esaminare, in questa fase emergenziale, il decreto-legge per convertirlo costituisce di per sé un segno della presenza dello Stato a fianco dei territori e della volontà del Governo e della maggioranza di aiutare per una ripresa.

  Luigi CASCIELLO (FI) osserva che quella del deputato Belotti è una richiesta di qualcosa di più concreto di un generico impegno del Governo ad aiutare i territori in difficoltà. Il Governo dovrebbe piuttosto dare rassicurazioni circa la propria disponibilità ad accogliere ordini del giorno volti ad impegnarlo a trovare risorse per consentire che le Olimpiadi invernali e le ATP Finals costituiscano effettivamente un'occasione di rilancio.

  Il ministro Vincenzo SPADAFORA evidenzia che un decisivo passo avanti nel senso auspicato dai deputati Belotti, Mollicone e Casciello è stato compiuto nel momento in cui lo Stato è entrato nel sistema delle garanzie finanziarie, in quanto questo da una parte ha permesso di alleggerire il perso per le regioni e gli enti locali coinvolti, liberando così una quota delle risorse a loro disposizione, e dall'altra parte ha creato le condizioni per una maggiore sicurezza di bilancio degli enti territoriali, i quali sanno che, in caso di difficoltà, il Governo interverrà anch'esso a garantire i prestiti. Assicura che c’è quindi la piena consapevolezza del Governo sul fatto che il carico economico per l'organizzazione delle Olimpiadi non può restare sulle spalle delle sole regioni, già provate dalla situazione di emergenza sanitaria provocata dal coronavirus.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Garavaglia 0.1.100.3 e approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 2).

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Fragomeli 1.4 e lo ritira.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Belotti 1.5 e 1.6.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 2.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Belotti 0.2.100.1 e approva l'emendamento 2.100 del relatore (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che l'emendamento Belotti 2.2 s'intende precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.100, che già comprende la proposta dell'emendamento 2.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 2.3.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 3.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Luigi CASCIELLO (FI), intervenendo sul suo emendamento 3.2, chiede le ragioni del parere contrario, specificando che la sua proposta è volta ad escludere l'introduzione di una gestione commissariale che avviene in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, chiarisce che si è cercato di introdurre meccanismi di flessibilità, attraverso i commissari, evitando al contempo di introdurre novità non sufficientemente ponderate: di qui il rinvio alle previsioni del decreto-legge n. 32 del 2019.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Casciello 3.2 e Foti 3.3.

  Daniele BELOTTI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 3.4, sottolinea che interventi importanti come quelli che servono per assicurare le infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026 richiedono tempi tali che – se non si comincia subito – c’è il rischio di andare oltre il termine di inizio delle stesse Olimpiadi. Per evitarlo serve provvedere con norme quali quelle da lui proposte, intese a scongiurare le lungaggini burocratiche. Ritiene, in proposito, che l'ottima esperienza legata alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova possa costituire un valido modello di riferimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 3.4.

  Luigi GALLO, presidente prende atto che il relatore chiede l'accantonamento dell'emendamento Rossi 3.5, per il quale è prevista una nuova formulazione.

  Daniele BELOTTI (Lega), considerato che è allo studio la riformulazione dell'emendamento 3.5 Rossi, chiede che vengano previsti in essa tempi certi per l'espressione dei pareri da parte degli enti cui si fa riferimento nell'emendamento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Rotta 3.6 e accetta la nuova formulazione proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Rotta 3.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega) illustra il suo emendamento 3.7, che è volto a snellire gli adempimenti organizzativi mediante la previsione di due articolazioni della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» specifiche per l'area lombarda e per l'area dolomitica.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, pur ritenendo pertinenti le proposte del deputato Belotti, evidenzia che al momento è necessario un accentramento del coordinamento degli interventi, salvo rinviare ad un momento successivo la possibilità di stipulare convenzioni con altri soggetti idonei ad effettuare misure specifiche per i diversi territori.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 3.7.

  Federico MOLLICONE (FDI) illustra il suo emendamento 3.8, sottolineando la natura tecnica e non politica dello stesso, che è volto a prevedere che il CIPE presenti annualmente alle commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, fa presente che sono già previste forme di relazione al Parlamento.

  Federico MOLLICONE (FDI) ritira il suo emendamento 3.8.

  Luigi GALLO, presidente, nel porre in votazione l'emendamento Rossi 3.9, ricorda che lo stesso è stato dichiarato inammissibile nella lettera b).

  La Commissione approva l'emendamento Rossi 3.9, limitatamente alla parte ammissibile.

  Daniele BELOTTI (Lega) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.01, chiedendo quindi se le società RFI e ANAS siano state contattate e coinvolte. Si riserva di presentare un ordine del giorno in Aula su questo punto.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Belotti 3.01.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Cunial 4.1 e 5.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Daniele BELOTTI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 5.2, auspica che il Governo sia disponibile ad accogliere eventuali ordini del giorno sul tema del predetto emendamento.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 5.2.

  Daniele BELOTTI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 5.3, chiarisce che lo stesso è volto ad eliminare la norma del decreto-legge che prevede sgravi fiscali a favore dei lavoratori e soprattutto dei dirigenti che si occupano dell'organizzazione dei Giochi. Trova, infatti, che questa norma – che configura una sorta di vero e proprio «regalo» per alcuni privilegiati – non sia accettabile, soprattutto quando nessuna analoga agevolazione è stata prevista per il personale sanitario che oggi sta operando in emergenza e che meriterebbe un premio.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, chiarisce che la questione posta dal deputato Belotti è affrontata con la proposta di riformulazione da lui avanzata per l'emendamento Zennaro 5.4, con il quale si esclude il beneficio per l'anno in corso, prevedendone una rimodulazione negli anni successivi.

  Giuseppe BASINI (Lega) chiede un chiarimento sul testo della riformulazione.

  Luigi GALLO, presidente, fornisce precisazioni sulla riformulazione proposta dal relatore, specificando che essa prevede che per il 2020 i redditi derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero loro ammontare.

  Luigi CASCIELLO (FI) ritiene che, anche nella nuova formulazione, si tratti di un regalo: a suo avviso, mai come in questo momento previsioni come questa andrebbero evitate, perché impresentabili, alla luce del mancato riconoscimento di analoghe agevolazioni fiscali al personale sanitario che si sta sacrificando per il bene del Paese. Accogliere l'emendamento Belotti 5.3, che dichiara di sottoscrivere, significa, a suo parere, dare un segnale forte di attenzione alle sofferenze di tante categorie. Serve far capire che lo Stato chiede un sacrificio a tutti.

  Daniele BELOTTI (Lega) ribadisce che la defiscalizzazione degli emolumenti corrisposti agli organizzatori, ancorché rimodulata per effetto della riformulazione proposta per l'emendamento Zennaro 5.4, suona come un insulto per il personale sanitario, a cui è stata rifiutata. Osserva, inoltre, che l'impiego dei manager avviene su base volontaria, aspetto che giustifica ancora meno un'agevolazione fiscale, tenuto conto che lavorare per il Comitato olimpico dovrebbe essere considerato un onore, e non un onere da retribuire lautamente.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 5.3.

  Simone VALENTE (M5S), dopo aver sottoscritto l'emendamento Zennaro 5.4, anche a nome di tutti i componenti del suo gruppo nella Commissione, accetta la riformulazione proposta dal relatore, che lascia inalterato al 100 per cento, per il 2020, il concorso degli emolumenti alla formazione del reddito e invia quindi al Paese il segnale di attenzione per le categorie in difficoltà. Ritiene che per gli anni successivi si potrà eventualmente riconsiderare la norma, se necessario, valutando quale sia il percorso migliore da seguire. Osserva che un intervento di drastica soppressione del comma 6 può avere effetti che solo il Governo, che possiede tutte le informazioni, può valutare nella loro interezza.

  Il ministro Vincenzo SPADAFORA interviene per precisare che non è corretto interpretare la norma in questione semplicemente in termini di beneficio o «regalo» concesso ai percettori degli emolumenti di cui si parla. Dopo aver ricordato che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» opera con garanzie pubbliche, ma con fondi privati, osserva che questi fondi – messi a disposizione dal CIO, circa un miliardo – potrebbero non essere sufficienti, come accaduto in passato in altri Paesi, con conseguenti ricadute anche sulle regioni Lombardia e Veneto, nella misura in cui hanno fornito garanzie. La tassazione agevolata permette di abbassare il costo del lavoro a carico della Fondazione, consentendo di conservare più risorse per la realizzazione degli interventi, e in questo modo favorisce anche le regioni. Rileva, peraltro, che si tratta di una norma pensata prima dell'insorgere dell'epidemia da coronavirus. Proprio in considerazione del nuovo scenario in cui ci si trova, è stato ritenuto opportuno un ripensamento della misura attraverso la riformulazione proposta, che non prevede benefici per tutto il 2020. Conclude, sottolineando che l'aver rinviato al 2021 la decorrenza del beneficio consentirà all'occorrenza di rivedere le norme in questione.

  Giuseppe BASINI (Lega) ritiene che il ragionamento del ministro sia poco convincente. La sostanza è che il CIO ha messo un miliardo nell'impresa e chi ci lavora guadagnerà molto.

  La Commissione approva l'emendamento Zennaro 5.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mollicone 5.6.

  La Commissione respinge l'emendamento Belotti 5.7.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che l'articolo aggiuntivo 5.0.100 del relatore è accantonato. Constatata quindi l'assenza della presentatrice degli emendamenti Cunial 6.1 e 7.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Luigi CASCIELLO, intervenendo sul suo emendamento 7.2, precisa che lo stesso è volto ad escludere che al comune di Torino sia consentito di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, chiarisce che, essendo imminente lo svolgimento delle ATP Finals di Torino del 2021, era necessario e ragionevole prevedere una semplificazione delle procedure, come spesso viene chiesto proprio dalle opposizioni.

  Luigi CASCIELLO ritiene che, nella logica di una semplificazione, sarebbe opportuno prevedere tempi più congrui.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Casciello 7.2 e Foti 7.3.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Cunial 8.1 e 9.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Patrizia PRESTIPINO (PD) ritira il suo emendamento 9.2.

  Luigi GALLO, presidente, su richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Prestipino 9.3.

  Daniele BELOTTI (Lega), illustrando il suo articolo aggiuntivo 9.01, sottolinea che le Olimpiadi invernali offrono l'occasione di un primo passo utile ad un rilancio economico dei territori coinvolti. In tale ottica, si rende opportuno prevedere piani di sviluppo, quali strumenti di programmazione, che coinvolgano gli enti pubblici dei territori, coordinati da un'apposita cabina di regia.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, pur condividendo l'intento della proposta del deputato Belotti, ritiene che, da una parte, essa sia suscettibile di determinare oneri finanziari legati ad una pianificazione che va comunque oltre l'organizzazione dei Giochi olimpici; e che, dall'altra parte, servirebbe, prima di approvare una norma del genere, verificare la posizione degli enti locali interessati. La pianificazione di uno sviluppo economico territoriale potrà essere presa in considerazione senz'altro in un momento successivo, in quanto essa richiede appunto un approfondimento.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Belotti 9.01.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 10.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Federico MOLLICONE (FDI), illustrando il suo emendamento 10.2, chiarisce che esso è volto alla tutela dei simboli olimpici, quali il logo, da un utilizzo fraudolento e illegale.

  La Commissione approva l'emendamento Mollicone 10.2 (vedi allegato 2).

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Fragomeli 10.3 e lo ritira.

  Daniele BELOTTI (Lega) ritira il suo emendamento 10.4.

  La Commissione approva l'emendamento De Luca 10.5.

  Daniele BELOTTI (Lega) ritira il suo emendamento 10.6.

  Daniele BELOTTI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 10.8, evidenzia che nelle grandi manifestazioni sportive, quali ad esempio la Champions League, viene richiesto agli atleti di non mostrare le sponsorizzazioni.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, sottolinea che la disposizione è stata attentamente considerata. Tuttavia ritiene che l'accostamento tra Champions League e Olimpiadi non sia corretto in quanto, in questo caso, gli atleti non sono professionisti e la sponsorizzazione è già regolamentata da norme specifiche.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Mollicone 10.7 e Belotti 10.8.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 11.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV) ritira il suo emendamento 11.2, alla luce della nuova formulazione proposta per l'emendamento De Luca 11.3.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) accetta la nuova formulazione dell'emendamento De Luca 11.3, di cui è cofirmataria.

  Federico MOLLICONE (FDI) chiede di chiarire perché sia stato formulato un invito al ritiro del suo emendamento 11.4.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, chiarisce che, in ogni caso, esso non sarebbe stato posto in votazione in quanto assorbito dall'approvazione dell'emendamento De Luca 11.3, nella nuova formulazione.

  Federico MOLLICONE (FDI) chiede perché la proposta di riformulazione non sia stata estesa anche all'emendamento 11.4 a sua prima firma.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, invita anche il deputato Mollicone a riformulare il suo emendamento 11.4 nei termini proposti per l'emendamento De Luca 11.3.

  Federico MOLLICONE (FDI) accetta la proposta di riformulazione.

  La Commissione approva gli identici emendamenti De Luca 11.3 (nuova formulazione) e Mollicone 11.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniele BELOTTI (Lega) ritira il suo emendamento 11.5.

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Cunial 12.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  Daniele BELOTTI (Lega) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.2.

  Flavia PICCOLI NARDELLI sottoscrive l'emendamento Fragomeli 12.3 e accetta la riformulazione proposta.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Belotti 12.2 (nuova formulazione) e Fragomeli 12.3 (nuova formulazione).

  Luigi GALLO, presidente, constatata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Cunial 13.1, 14.1 e 15.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Sospende quindi la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.40.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che si procederà alla discussione degli emendamenti accantonati.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, conferma la proposta di nuova formulazione dell'emendamento Rossi 3.5 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Flavia PICCOLI NARDELLI accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Rossi 3.5 di cui è cofirmataria.

  La Commissione approva l'emendamento Rossi 3.5 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Roger DE MENECH (PD), relatore, illustra una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 5.0100, la quale in sostanza differisce dalla precedente perché non contiene le disposizioni di cui al capoverso «Art. 5-bis».

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.0100 del relatore (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Mollicone 5.6.

  Il ministro Vincenzo SPADAFORA propone una riformulazione dell'emendamento Prestipino 9.3, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Patrizia PRESTIPINO (PD) accetta la riformulazione proposta e sottolinea come, per eventi così attrattivi, è necessario un controllo accurato sull'utilizzo dei fondi pubblici, specialmente in un momento difficile come quello attuale. Le Olimpiadi costituiscono un evento straordinario che avrà un notevole impatto economico sull'intero Paese e che richiede autentica trasparenza.

  Simone VALENTE (M5S) condivide e apprezza la riformulazione proposta per l'emendamento 9.3, che garantisce trasparenza e vigilanza nell'utilizzo dei fondi pubblici.

  La Commissione approva l'emendamento Prestipino 9.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che il relatore propone di apportare al testo risultante dagli emendamenti le seguenti modifiche di forma e di coordinamento, alcune delle quali sono volte anche ad introdurre nel testo le correzioni necessarie ad uniformare le clausole di copertura finanziaria alle formule ordinariamente utilizzate dalla Commissione bilancio:
   All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: non derivano fino alla fine con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo.
   All'articolo 2, comma 2, le parole: «in conformità con gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli impegni».
   All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 3, comma 2, la parola: «convezioni» è sostituita dalla seguente: «convenzioni».
   All'articolo 3, comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 3-bis, comma 1, sostituire le parole: Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica, quale organismo permanente con le seguenti: Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica, quale organismo.
   Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica.
   All'articolo 3-bis, al comma 1, sostituire la parola: «abbattimento» con la seguente: «eliminazione»;
   All'articolo 3-bis, al comma 1, eliminare le seguenti parole: «delle bambine»;
   All'articolo 3-bis, al comma 1, sostituire le parole: «in coerenza con la Convenzione» con le seguenti: «secondo i princìpi della Convenzione»;
   All'articolo 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
   All'articolo 5, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati con le seguenti delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate;
    e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 5-bis, al comma 6, sostituire la parola «effetto» con la seguente: «efficacia».
   All'articolo 5-bis, comma 7, sopprimere la parola: «successive».
   All'articolo 6, al comma 3, le parole: «con “Sport e Salute S.p.A.”» sono sostituite dalle seguenti: «con la società “Sport e salute S.p.A.”».
   All'articolo 6, al comma 4, le parole: «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione».
   All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
   All'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società «Sport e Salute S.p.A.».
   All'articolo 6, sostituire la rubrica (Comitato per le Finali ATP) con la seguente: Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis.
   All'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «ridotti per un ammontare massimo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti a un ammontare massimo».
   All'articolo 9, comma 2, le parole: «alla “Sport e salute S.p.A.”» sono sostituite dalle seguenti: «alla società “Sport e salute S.p.A.”».
   All'articolo 10, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
   All'articolo 12, comma 2, dopo la parola: «delle sanzioni» è soppressa la virgola.
   All'articolo 15, comma 2, la parola:
«dettare» è sostituita dalla seguente: «adottare».
   All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  La Commissione approva le modifiche proposte.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che si passa alle dichiarazioni di voto finale sul conferimento del mandato al relatore.

  Daniele BELOTTI (Lega), preannuncia il voto favorevole, anche se, considerata l'importanza del provvedimento, si sarebbe aspettato maggiore collaborazione e disponibilità da parte della maggioranza e del Governo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento fondamentale per dare un forte segnale di ripresa.

  Simone VALENTE (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, ringraziando il relatore e il Governo per l'ottimo lavoro svolto.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), preannunciando il voto favorevole, sottolinea il buon lavoro fatto sul provvedimento, il cui testo è migliorato grazie anche alla collaborazione e all'atteggiamento responsabile delle forze di opposizione, che ringrazia. Conclude ricordando che si tratta di un provvedimento di prospettiva che non è in contrasto con l'attualità.

  Luigi CASCIELLO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia nonché la presentazione di due ordini del giorno volti ad impegnare il Governo a farsi carico delle urgenze delle regioni e a rivedere le disposizioni relative agli sgravi fiscali per i lavoratori della Fondazione.

  Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole perché le Olimpiadi e gli ATP offrono un'opportunità di ripresa economica a tutta la Nazione. Nel merito si considera soddisfatto per l'accoglimento del suo emendamento sulla tutela del logo olimpico.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, sollecita la anticipazione degli ordini del giorno preannunciati affinché possano essere valutati con attenzione. Sottolinea che nella riformulazione degli emendamenti si è tenuto conto delle sollecitazioni pervenute anche dalle fila delle opposizioni, di cui ha apprezzato lo spirito collaborativo.

  Gianluca VACCA (M5S) ringrazia le forze di opposizione per l'atteggiamento responsabile che hanno tenuto: un atteggiamento che ha contribuito a dare testimonianza di come il Parlamento possa lavorare bene anche in una situazione emergenziale.

  Luigi GALLO, presidente, ringrazia anche l'Amministrazione, per aver permesso in tempi rapidi l'introduzione di modalità di lavoro completamente nuove.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato De Menech, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 9 aprile 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 17.25.

VII Commissione - giovedì 9 aprile 2020

ALLEGATO 1

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Cunial, Benedetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da tredici membri, dei quali un rappresentante delegato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno delegato dal comitato Paralimpico Internazionale, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Presidente dei Comitato Italiano Paralimpico, il Presidente del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, il Presidente della Società di cui all'articolo 3, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport (o l'Autorità delegata in materia di Sport), il Presidente della regione Lombardia, il Presidente della regione del Veneto, il Presidente della provincia autonoma di Trento, il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, il sindaco del comune di Milano ed il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo.
1. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: diciassette.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: uno degli Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
1. 3. Mollicone, Frassinetti.

Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore.

  All'emendamento 1.100 del relatore, sopprimere le seguenti parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori.
0. 1. 100. 1. Mollicone.

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, comma 1, dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
0. 1. 100. 2. Noja, Toccafondi, Anzaldi.

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di accrescere la sostenibilità delle opere delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, lo stanziamento delle risorse di cui al comma 18, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026.
0. 1. 100. 3. Garavaglia, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire le parole: due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport con le seguenti: uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori;
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: e di alta sorveglianza;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di alta sorveglianza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 4. Fragomeli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di alta sorveglianza.
1. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
1. 6. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Cunial, Benedetti.

Subemendamenti all'emendamento 2.100 del Relatore.

  All'emendamento 2.100 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “ Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale ”».
0. 2. 100. 1. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire le parole: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 con le seguenti: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non avente scopo di lucro aggiungere le seguenti: ed operante in regime di diritto privato.
2. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la parola: costituita inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.
2. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 2, dopo le parole: La Fondazione di cui al comma 1, inserire le seguenti: ente di diritto privato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale.
2. 3. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
*3. 2. Casciello.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con le seguenti: di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
*3. 3. Foti, Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. con le seguenti: all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.
3. 4. Belotti, Rixi, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti gli Enti locali e i Comuni territorialmente coinvolti»;
   b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I decreti di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti per materia».
3. 5. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
  «20-bis. Agli interventi individuati con i decreti di cui al comma precedente si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'organo di amministrazione sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in quanto applicabili.
3. 6. Rotta.

  Al comma 8, dopo le parole: La Società inserire le seguenti: attraverso due articolazioni, una per l'area lombarda e una per l'area dolomitica,.
3. 7. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, congiuntamente al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, presenta annualmente alle commissioni parlamentari competenti una Relazione. La Relazione dà conto dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, descrive le attività svolte nel corso dell'annualità e si chiude con una sintetica valutazione dei risultati delle attività e con l'indicazione delle principali direttrici su cui in prosieguo la Società intende operare.
3. 8. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle»;
   b) al comma 19, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle».
3. 9. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Piano degli interventi)

  1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici Invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno del territori delle Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle Infrastrutture, degli Impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
  2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Al fine di contribuire atte condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli Interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.
  4. A tal fine si intendono:
   «Proponente»: la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA;
   «Autorità procedente»: le autorità Individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi;
   «Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS;
   «Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.

  5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
  7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

Art. 3-ter.
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

  1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
  2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'unione europea in materia ambientale.
  3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.
  4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.

  5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
  6. La valutazione di Incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «HABITAT» articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28 novembre 2019 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nel termini di cui al recepimento da parte della Regione.
  7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientate, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza. In conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della strutture della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
  8. Ai fini della valutazione di impatto ambientate del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
  9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.
  10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del 2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
  12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
  13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Art. 3-quater.
(Terre e rocce da scavo)

  1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni; dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

  1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3, comma 2.
  2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
  3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
  4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
  5. La Società opera in deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
   b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
   c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
   d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.

  6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
  7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
  8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
  9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:
   a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   d) verificare il possesso del requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 eventualmente richiesti dai documenti di gara e del requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente
individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
   e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca del provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
   f) procedere, dopo l'accertamento del requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3 del suddetto decreto legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
   g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
   h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
   i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
  11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
  12. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano; alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico.
  13. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e
urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
  14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate.

Art. 3-sexies.
(Clausola di salvaguardia Province autonome di Trento e Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità di questa legge ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Gli interventi previsti da questa legge, nonché gli ulteriori interventi essenziali, connessi e di contesto, che ricadono nel territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono appaltati e realizzati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, dalle Province autonome sulla base dei rispettivi ordinamenti, utilizzando anche le risorse previste dalla normativa statale, ivi compresa la legge di bilancio dello Stato 2020-2022. I predetti interventi possono essere inclusi negli atti di programmazione della Società ai soli fini di programmazione, di coordinamento e di definizione dei cronoprogrammi; in tal caso, tali atti di programmazione sono approvati d'intesa con le Province autonome.
3. 01. Belotti, Rixi, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Cunial, Benedetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i proventi ed i pagamenti percepiti dai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

  Conseguentemente, al comma 7, premettere il seguente periodo: Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutata in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 6.
5. 3. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 6, sostituire le parole: limitatamente al 30 per cento del loro ammontare., con le seguenti: per l'intero loro ammontare.
5. 4. Zennaro.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoga disposizione viene applicata al personale medico e paramedico in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private per il periodo relativo all'emergenza Covid-19 come da decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e successivi provvedimenti.
5. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
  7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
5. 6. Mollicone, Frassinetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del Comitato Organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
  7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
  7-quinquies. Alle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater si dà attuazione nei limiti di 60 milioni di euro a valere,
per 30 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti 30 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. 7. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Diritto di circolazione)

  1. I visti e i permessi di soggiorno in favore di stranieri che svolgono attività necessarie per la preparazione e lo svolgimento dei Giochi per conto di membri della famiglia olimpica, come definiti dall'articolo 2, numero 2, dell'Allegato XI al regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, sono rilasciati gratuitamente e con procedure rapide e semplificate.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nell'anno anteriore all'inizio previsto dei Giochi e nell'anno successivo alla conclusione degli stessi. Per il personale appartenente all’Olympic Broadcasting Services, le medesime disposizioni si applicano nei 42 mesi anteriori all'inizio previsto dei Giochi e fino ad un anno dopo la conclusione degli stessi.

Art. 5-ter.
(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)

  1. Si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
  2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3, nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
  3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.
  4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

  7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle successive disposizioni del capo III del presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-quater.
(Proprietà e simbolo paralimpici)

  1. Le disposizioni dettate dall'articolo 5-ter si applicano anche al simbolo paralimpico Agitos, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali.
5. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7. 2. Casciello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*7. 3. Foti, Mollicone, Frassinetti.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Cunial, Benedetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione tecnica di gestione di cui all'articolo 6, comma 3, è tenuta a redigere e pubblicare, previa approvazione del Comitato per le finali di cui al medesimo articolo 6, un apposito rendiconto dal quale risulti la destinazione effettiva delle somme assegnate di cui al comma 2.
9. 2. Prestipino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La rendicontazione delle risorse assegnate alla Federazione Italiana Tennis ai sensi dei commi precedenti è predisposta dalla Commissione tecnica di gestione e approvata dal Comitato per le finali ATP di cui all'articolo 6 del presente decreto.
9. 3. Prestipino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
PIANI DI SVILUPPO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE

Art. 9-bis.

  1. Sono istituiti i «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» quali strumenti di programmazione negoziata che consentono a tutti gli enti pubblici dei territori montani delle regioni in cui si svolgeranno i Giochi olimpici di partecipare alle scelte di sviluppo strategico.
  2. Il «piano di sviluppo delle montagne olimpiche», di seguito denominato «piano», sulla base di un'accurata analisi della situazione dei territorio e dei suoi bisogni, predisposta dalla regione, di concerto con gli enti pubblici del territorio interessati, individua gli obiettivi di sviluppo di una definita area territoriale attraverso una classificazione di breve-medio periodo e di lungo periodo.
  3. Ogni regione può presentare uno o più piani di sviluppo delle montagne olimpiche, secondo le dimensioni ottimali definite dagli obiettivi dei piani stessi, con le seguenti caratteristiche minime: a) almeno l'80 per cento del territorio oggetto del piano deve essere classificato come montano; b) il piano deve riguardare almeno in parte il territorio di una provincia ove si svolgono i Giochi olimpici o di una provincia confinante.
  4. Nella predisposizione del piano si tiene conto in particolare: a) del consumo di suolo; b) degli effetti dei cambiamenti climatici e della resilienza dei territori; c) del rapporto tra centri urbani e aree rurali; d) della gestione della mobilità, anche con modalità innovative ed ecosostenibili; e) della corretta allocazione delle risorse e della pianificazione delle reti di infrastrutture; f) della salvaguardia e dello sviluppo delle specificità locali e della tutela della biodiversità.
  5. Il piano comprende: a) l'individuazione del territorio, le finalità e gli indicatori di risultato delle azioni previste; b) gli interventi, corredati dagli obiettivi generali e dall'ambito territoriale degli stessi; c) le fonti di finanziamento complessive, disponibili e da reperire; d) l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica; e) i soggetti dei quali sia prevista un'azione integrata; f) la puntuale indicazione degli interventi che comportino varianti urbanistiche o territoriali.
  6. La proposta di piano è adottata dalla giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione per consentire, entro sessanta giorni, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, che sono valutate dalla regione proponente. La regione, decorso il termine e dando conto delle proprie argomentazioni rispetto alle osservazioni pervenute, approva il piano e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni: a) sancisce l'intesa con la regione proponente, eventualmente indicando azioni correttive e migliorative; b) assegna le risorse finanziarie come successivamente specificate; c) avvia la procedura per l'attuazione del piano tramite un comitato guida del piano formato da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla regione e dagli enti locali interessati e presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
  7. Il comitato guida predispone il programma puntuale degli interventi, in cui sono previsti: a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi di attuazione e dei soggetti attuatori; b) l'importo del costo complessivo e dei costi relativi alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d) le modalità di attuazione; e) gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie; f) le penali da applicare in caso di inadempimento; g) il procedimento arbitrale da seguire per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del piano e la composizione del collegio arbitrale. Il programma puntuale degli interventi è approvato dalla giunta regionale. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nei piano e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Qualora il programma puntuale degli interventi comporti variante agli strumenti urbanistici o ad altri piani territoriali o di settore, il singolo intervento deve essere approvato anche dall'ente locale coinvolto. Il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato nei siti istituzionali
degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Le modifiche pianivolumetriche eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni urbanistiche, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal comitato guida.
  8. Il soggetto attuatore di un intervento compreso nel piano, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Le predette amministrazioni indicano, entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione competente convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Nel casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non è espressa nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque, adeguatamente motivando, la determinazione di conclusione del procedimento.
  9. Nell'ambito dell'intesa di cui al comma 6 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al finanziamento degli interventi una quota almeno pari alle risorse complessivamente stanziate dalle regioni e dagli enti locali, anche con valenza pluriennale, nei limiti di spesa di 20.000.000,00 per ogni annualità dal 2020 al 2026.
9. 01. Parolo, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione;
   alla lettera a) dopo la parola: collegamento, aggiungere la seguente: anche;

   alla lettera b) dopo la parola: falsa, aggiungere le seguenti: rappresentazione o;
   alla lettera d), dopo la parola: errore, aggiungere le seguenti: il pubblico e dopo la parola: organizzatore, aggiungere le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati;
   la rubrica dell'articolo 10 è così modificata: Divieto di attività parassitarie;
   il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Ai commi 1 e 2, dopo la parola: pubblicizzazione aggiungere le seguenti: e/o commercializzazione e dopo la parola: parassitaria aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.
10. 3. Fragomeli.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e/o commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato: Divieto di attività parassitarie ed il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 4. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 1, sostituire la parola: occasione, con le seguenti: relazione all'organizzazione.
10. 5. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: pubblicizzazione sono inserite le seguenti: e/o commercializzazione;
   b) alla lettera a), dopo la parola: collegamento è inserita la seguente: anche;
   c) alla lettera b), dopo la parola: falsa sono inserite le seguenti: rappresentazione e/o;
   d) alla lettera d), dopo la parola: errore sono inserite le seguenti: il pubblico;
   e) alla lettera d), dopo la parola: organizzatore sono inserite le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati.
10. 6. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 7. Mollicone, Frassinetti.

  Sopprimere il comma 3.
*10. 8. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 1. Cunial, Benedetti.

  Sopprimerlo.
*11. 2. Rossi, Toccafondi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Ambito temporale di applicazione)

  1. A decorrere dalla data di costituzione dei comitati organizzatori degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c). A decorrere dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, sono vietate le attività medesimo articolo 10, comma 2, lettera d).
11. 3. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici con le seguenti: dalla registrazione del logo ufficiale degli eventi sportivi e fieristici.
11. 4. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: centottantesimo.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi con le seguenti: fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono gli eventi.
11. 5. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché la Guardia di Finanza, la quale provvede altresì al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 2. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché la Guardia di Finanza, la quale provvede altresì al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 3. Fragomeli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Cunial, Benedetti.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Cunial, Benedetti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere.
15. 2. Rotta.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere.
15. 3. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Cunial, Benedetti.

ALLEGATO 2

DL n. 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  All'emendamento 1.100 del relatore, capoverso articolo 3-bis, comma 1, dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
0. 1. 100. 2. Noja, Toccafondi, Anzaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport con le seguenti: uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti con le seguenti: Il Consiglio elegge al proprio interno un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori;
   al comma 2 sopprimere le seguenti parole: e di alta sorveglianza;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo permanente volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.
1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 con le seguenti: La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non avente scopo di lucro aggiungere le seguenti: ed operante in regime di diritto privato.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che viene resa sentiti gli Enti locali territorialmente interessati»;
   b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I decreti di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia»
3. 5. (Nuova formulazione) Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione di tali opere, all'organo di amministrazione della Società di cui al comma 5 del presente articolo sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
3. 6. (Nuova formulazione) Rotta, Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: 12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» è sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole: «a valere sulle» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle».
3. 9. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

ART. 5.

  Al comma 6, sostituire le parole da: per il periodo intercorrente fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, limitatamente al sessanta per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1o gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
5. 4. (Nuova formulazione) Zennaro, Valente.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche)

  1. Si intendono per «proprietà olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni, le fiamme così come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
  2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3,
nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
  3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.
  4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
  7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle successive disposizioni del capo III del presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-ter.
(Proprietà e simbolo paralimpici)

  1. Le disposizioni dettate dall'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico Agitos, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali.
5. 0100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 9.

  All'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
9. 3. (Nuova formulazione) Prestipino.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione e dopo la parola: parassitaria, aggiungere le seguenti: fraudolenta, ingannevole o fuorviante.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la parola: pubblicizzazione, aggiungere le seguenti: e commercializzazione;
   alla lettera a) dopo la parola: collegamento, aggiungere la seguente: anche;
   alla lettera b) dopo la parola: falsa, aggiungere le seguenti: rappresentazione o;

   alla lettera d), dopo la parola: errore, aggiungere le seguenti: il pubblico e dopo la parola: organizzatore, aggiungere le seguenti: ed i soggetti da questo autorizzati;
   la rubrica dell'articolo 10 è così modificata: Divieto di attività parassitarie;
   il titolo del Capo III è così modificato: Disciplina del divieto di attività parassitarie.
10. 2. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: occasione, con le seguenti: relazione all'organizzazione.
10. 5. De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini, Toccafondi.

ART. 11.

  Sostituire l'articolo 11 con il seguente: «I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».
*11. 3. (Nuova formulazione) De Luca, Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.
*11. 4. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti.

ART. 12.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: avvalendosi della Guardia di finanza che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede, altresì, al sequestro o alla descrizione nel corso dell'evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10.
*12. 2. (Nuova formulazione) Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.
*12. 3. (Nuova formulazione) Fragomeli, Piccoli Nardelli.