X Commissione

Attività produttive, commercio e turismo

Attività produttive, commercio e turismo (X)

Commissione X (Attività produttive)

Comm. X

Attività produttive, commercio e turismo (X)
SOMMARIO
Martedì 7 aprile 2020

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione ... 19

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. 2434 Governo (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 19

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 24

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 21

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 25

X Commissione - Resoconto di martedì 7 aprile 2020

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che il deputato Massimiliano DE TOMA, appartenente al gruppo Misto, rientra a far parte della Commissione.

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
2434 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il decreto-legge all'esame della X Commissione per l'espressione del parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento di due grandi eventi sportivi, nonché la disciplina in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori usati in ambito sportivo. Il decreto-legge si compone di quattro capi e di 16 articoli. Investe in particolare le competenze della X Commissione il Capo II, composto dagli articoli da 10 a 14, che reca la disciplina in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. In particolare l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Tali attività sono quelle che consistono in: creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; falsa dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra; promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dello stesso evento; vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore. Non costituiscono invece attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti. In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso. La finalità delle disposizioni in esame è di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale e a ledere, di conseguenza, gli interessi dei consumatori, degli operatori economici autorizzati e degli organizzatori.
  L'articolo 12 reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione parassitaria, prevedendo, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 fino a 2,5 milioni di euro. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è individuata come il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. L'articolo 13 prevede che l'applicazione dei suddetti meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.
  L'articolo 14, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, amplia l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi le immagini che riproducono trofei.
  Per quanto riguarda il contenuto delle restanti parti del decreto, il Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 5, concerne l'organizzazione dei XXV giochi olimpici invernali e dei XIV giochi paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. L'articolo 1 istituisce presso il CONI il Consiglio olimpico congiunto, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei suddetti giochi olimpici invernali. L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» assume le funzioni di comitato organizzatore dei giochi. L'articolo 3 autorizza la costituzione della società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. Ai medesimi fini, e ove ne ricorrano le condizioni,
possono essere nominati uno o più commissari straordinari. L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC.
  Il Capo II, composto dagli articoli da 6 a 9, riguarda l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla Federazione italiana tennis (FIT) il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025. L'articolo 7 autorizza il comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi. L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti. L'articolo 9 reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine. Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca alcune disposizioni finali. In particolare sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative con regolamento adottato con decreto ministeriale o interministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Si stabilisce poi che dall'attuazione delle disposizioni del Capo III in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 16 dispone infine, in base al dettato costituzionale, che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il decreto-legge all'esame in sede consultiva della X Commissione si compone di sei articoli. L'articolo 1 dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus. Tra le misure che possono essere adottate si limita a segnalare le seguenti, che rientrano nelle competenze e negli interessi della X Commissione e che riguardano: la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto e da ballo, discoteche, sale giochi, scommesse e bingo, centri culturali, sociali o ricreativi; la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi, tra l'altro, di trasporto di merci; la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita; la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anticontagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate. Si prevede poi che per la durata dello stato di emergenza può essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito senza formalità le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.
  L'articolo 2 stabilisce le modalità d'adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 1. L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni e dei comuni di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti. L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.
  L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020 nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, ancora in corso di conversione al Senato. È inoltre prevista la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 dispone, in base al dettato costituzionale, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Formula infine una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Maria Teresa BALDINI (FdI) osserva che tra gli interventi per la gestione dell'emergenza da Covid 19 è contemplata, all'articolo 1, comma 2, lettera ee), l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico, ragion per cui riterrebbe auspicabile fornire specifiche di tali misure in capo agli esercizi commerciali e alle attività attualmente operative, in quanto rientranti nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo scorso.
  Con riferimento invece alla lettera u) del medesimo comma 2 dell'articolo 1, relativo all'obbligo a carico del gestore di esercizi commerciali di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, ritiene indispensabile specificare quali siano le condizioni per consentire la citata riduzione del contagio, nonché quali siano i dispositivi che consentono la sicurezza, compresi i dispositivi personali e l'installazione di adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi segnatamente presso i banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio. A tale riguardo, ritiene sarebbe auspicabile inserire, tra le condizioni della proposta di parere in esame, che sia lo Stato a sostenere l'onere dell'applicazione di tali misure in capo agli esercizi commerciali.
  In ragione delle esigenze di sicurezza da preservare nei luoghi ove si svolgono attività necessarie o indifferibili, considera altresì opportuno inserire come condizione nella proposta di parere in discussione, l'obbligo in capo alle autorità competenti della distribuzione nei predetti luoghi di dispositivi di protezione personale, in primis mascherine e guanti.
  In ragione altresì della confusione che è emersa in merito alle attività considerate indifferibili e al numero di richieste arrivate ai prefetti per ottenere tale configurazione, reputa analogamente auspicabile annoverare tra le condizioni della proposta di parere formulata dal relatore, l'urgenza di un chiarimento da parte del Governo su tali attività, segnatamente per quanto riguarda l'elenco corretto dei codici ATECO delle attività indifferibili. Sarebbe inoltre auspicabile prevedere un intervento sull'elenco delle attività indifferibili, al fine di includervi le attività che non prevedono promiscuità operativa tra lavoratori e che riguardano attività preminenti sul versante dell'esportazione verso l'estero, al fine di garantire la tutela dei segmenti di mercato maggiormente strategici per il Paese.
  Ritiene infine auspicabile prevedere ulteriori misure atte a monitorare la speculazione commerciale sui prodotti la cui produzione è inclusa tra le attività necessarie al fine di salvaguardare la sostenibilità della filiera ed evitare di compromettere le esigenze della popolazione, richiamando in particolare l'attenzione sul comparto del latte DOP e DOC e su altri versanti agroalimentari.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore, pur apprezzando i suggerimenti della deputata Baldini, ritiene di confermare la proposta di parere senza condizioni né osservazioni da lui dianzi formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 aprile 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

X Commissione - martedì 7 aprile 2020

ALLEGATO 1

DL 16/2020 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. 2434 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo);
   preso atto che l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale;
   preso altresì atto che, in base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso;
   sottolineato che l'articolo 13 prevede che l'applicazione dei suddetti meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE