Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Comm. bicam. per le questioni regionali
Comm. bicam. Questioni regionali
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 1a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 166
ALLEGATO (Parere approvato) ... 169
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.35.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
S. 1729 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nel ricordare che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 6 febbraio scorso, un parere favorevole con osservazioni, chiarisce che richiamerà, in primo luogo, le osservazioni contenute nel parere indicando se le stesse siano state o meno recepite e illustrerà quindi, successivamente, le ulteriori disposizioni inserite nel provvedimento di interesse per la Commissione.
Ricorda, quindi, che la prima osservazione invitava le Commissioni competenti in sede referente a valutare l'opportunità di recepire le proposte di modifica e integrazione formulate dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. Al riguardo, segnala che nel provvedimento sono state inserite numerose disposizioni in materia che appaiono recepire le richieste degli enti territoriali. Tra le altre cose: sono stati prorogati, rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno 2020, i termini per la richiesta da parte degli enti locali dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dalla legge di bilancio 2020 e per la definizione da parte del Ministero dell'interno dell'ammontare dei contributi (articolo 1, comma 10-septies); è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni edificio scolastico situato in zone a rischio sismico 1 e 2 (articolo 6, comma 5-novies); sono stati finanziati interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (articolo 24, commi da 5-bis a 5-quater);
Segnala che le ulteriori osservazioni della Commissione non sono state invece recepite. Ritiene pertanto che possano essere riproposte nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.
Le osservazioni, in particolare, invitavano a: con riferimento all'articolo 1, comma 7, inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento chiamato ad individuare in concreto la tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione; con riferimento all'articolo 17, estendere le norme in materia di assunzioni a tempo determinato da parte delle province anche alle città metropolitane, in analogia a quanto previsto dalle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato; con riferimento all'articolo 18, prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel processo di elaborazione dei bandi-tipo per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni; sempre con riferimento all'articolo 18, valutare l'introduzione di misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale; con riferimento all'articolo 23, riorganizzare le sezioni regionali della Corte dei conti; con riferimento all'articolo 25, comma 1, chiarire un dubbio interpretativo relativo al previsto incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica; con riferimento all'articolo 30, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a disciplinare le modalità di verifica dell'attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 (tale articolo prevede che le risorse per gli interventi di coesione nelle regioni del Mezzogiorno siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente, cd. «clausola del 34 per cento»).
Con riferimento ad alcune ulteriori disposizioni inserite nel testo del provvedimento alla Camera segnala, inoltre, per quanto concerne le competenze della Commissione, il comma 8-bis dell'articolo 1 che modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. È previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per la definizione delle modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. Il comma 3-quater dell'articolo 4 proroga invece al 2021 l'entrata in vigore del canone unico comunale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. L'articolo 16-ter interviene sulla situazione di carenza dei segretari comunali e provinciali. In particolare, viene ridotta la durata del corso concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali. Inoltre, al fine di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti. L'articolo 17-bis prevede, al comma 1, che non si applichi per gli anni 2020 e 2021, la previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Al comma 2 si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali sono differiti al 45o giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali in quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. L'articolo 18-bis differisce al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni. L'articolo 39-bis consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022 le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale.
L'articolo 39-ter, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 prevede che il disavanzo emergente in conseguenza della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali (la sentenza ha infatti censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni). L'articolo 39-quater prevede un ripiano graduale, suddiviso in quindici annualità, del disavanzo degli enti locali emergente in conseguenza delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Flavio GASTALDI (LEGA) rileva come alcune disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, necessiterebbero di aggiustamenti. In particolare con riferimento al nuovo articolo 39-bis, che consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare quote di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, per il miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali, rileva che in mancanza dell'indicazione circa le aree in cui tali proventi debbano essere utilizzati, potrebbe venirsi a creare una situazione per cui i proventi derivanti dalle sanzioni comminate in una certa zona vengano utilizzati in altre zone creando, in tal modo, una sperequazione.
Anche con riferimento al nuovo articolo 16-ter che, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, consente di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti, osserva che, tuttavia, tale disposizione spesso non è concretamente applicabile poiché molte amministrazioni hanno un singolo dipendente e dunque non è materialmente possibile individuare la persona cui affidare l'incarico. Rileva come trovi in ogni caso positivo che la tematica dei piccoli comuni sia stata affrontata anche se non risolta del tutto.
Rileva, infine, come anche la normativa riguardante l'ARERA sarebbe passibile di miglioramenti.
Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).
ALLEGATO
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. S. 1729 Governo, approvato dalla Camera.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1729 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 6 febbraio 2020;
espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, di alcune delle richieste di modifica e integrazione proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, come anche il parere della Commissione sollecitava a fare;
rilevato che:
il provvedimento, di portata assai ampia, appare riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) nonché quelle di competenza concorrente sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali ed organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);
l'articolo 1, comma 7, affida a un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione in concreto della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali;
all'articolo 17, recante norme in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, potrebbe risultare opportuno approfondire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;
l'articolo 18 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2); tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo;
nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18 andrebbero contemplate anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
l'articolo 23 prevede il potenziamento dell'organico della Corte dei conti; al riguardo appare opportuno prevedere, nell'ambito di questo potenziamento, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da incentivare una fattiva collaborazione tra la Corte e gli enti territoriali;
l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;
l'articolo 30 prevede l'adozione, entro 30 aprile 2020, di un DPCM per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016; tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento); al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7;
aggiungere, all'articolo 17, comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «le province», le parole: «e le città metropolitane»;
prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo di cui all'articolo 18;
contemplare, nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18, anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
prevedere, nell'ambito del potenziamento dell'organico della Corte dei conti disposto dall'articolo 23, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da migliorare la collaborazione con gli enti territoriali;
approfondire la formulazione dell'articolo 25, comma 1;
prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 30.