XIII Commissione
Agricoltura
Agricoltura (XIII)
Commissione XIII (Agricoltura)
Comm. XIII
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 147
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) ... 151
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 153
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 149
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) ... 155
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate.
Atto n. 159.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che, nella giornata del 19 febbraio scorso, il relatore, onorevole Cillis, ha svolto la relazione introduttiva e che nella giornata di ieri, martedì 25 febbraio, è stata svolta l'audizione dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA). Rammenta inoltre che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato per il prossimo 2 marzo.
Luciano CILLIS (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Evidenzia, in particolare, che, allo scopo di evitare difformità di definizioni, e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento. Rileva, altresì, che appare opportuno definire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 2 dello schema di decreto, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina. Fa presente, quindi, che le due osservazioni contenute nella sua proposta di parere tengono pertanto conto di tale duplice esigenza.
Raffaele NEVI (FI) nell'ottica di rendere le norme dello schema di decreto omogenee rispetto alla normativa europea in materia di etichettatura, propone al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che tenga conto della necessità di introdurre all'articolo 4 una dicitura che espliciti che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine.
Luciano CILLIS (M5S), relatore, accogliendo il rilievo svolto dal collega Nevi, formula una nuova proposta di parere favorevole che contiene una terza osservazione (vedi allegato 2). Evidenzia, quindi, che con tale osservazione si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare, nei termini riportati in allegato, l'articolo 4 dello schema di decreto esplicitando che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine.
Guglielmo GOLINELLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega-Salvini Premier sulla nuova proposta di parere del relatore.
Rammenta che lo schema di decreto ministeriale dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto semplificazioni, approvato dal precedente Governo, ed è frutto anche della volontà manifestata dall'allora Ministro Centinaio di ampliare le categorie di alimenti, comprendendo anche le carni suine trasformate, per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione dell'origine della materia prima allo scopo di valorizzare la produzione nazionale e consentire ai consumatori scelte di acquisto consapevoli.
Ricorda che il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 si applica solo alle carni suine fresche e non prevede l'obbligo di indicazione del Paese di nascita degli animali, escludendo quindi dall'obbligo di indicazione del luogo di provenienza i prodotti a base di carne suina trasformata che rappresentano i 2/3 dei consumi a livello nazionale. Evidenzia quindi la mancanza di volontà da parte dell'Unione europea di introdurre tale obbligo, dettata, a suo avviso, dalla volontà di non creare effetti negativi sul volume delle esportazioni nel mercato comunitario delle carni suine per taluni Stati membri.
Osserva, invece, che le previsioni contenute nello schema di decreto rafforzano la produzione suinicola italiana – che attualmente soddisfa solo per il 60 per cento il fabbisogno industriale e sconta un deficit strutturale evidente nella produzione di prosciutti – e vanno incontro all'esigenza dei consumatori, segnalata da plurime indagini, condotte da organismi pubblici nazionali ed europei, che dimostra una forte propensione al consumo dei prodotti al 100 per cento made in Italy. Rileva, peraltro, che tali indagini sottolineano che il consumo di alimenti interamente prodotti con materie prime nazionali ha anche una forte valenza sotto il profilo del minore impatto ambientale ed economico, rappresentando un volano per la relativa filiera.
Espresso apprezzamento per i decreti adottati nella precedente legislatura dal Ministro Martina sull'indicazione in etichetta dell'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del riso, del grano duro e del pomodoro, osserva che tali decreti cesseranno di avere efficacia dal 1o aprile 2020, in coincidenza con l'inizio dell'applicazione del regolamento (UE) n. 775 del 2018, che tuttavia ha un ambito applicativo diverso da quello dello schema di decreto, in quanto prevede l'obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente primario solo qualora sia diversa dall'indicazione geografica volontaria del prodotto.
Rammenta poi la battaglia condotta in sede di Unione europea, all'epoca del IV Governo Berlusconi, dal Ministro delle politiche agricole Zaia per introdurre l'obbligo di indicare l'origine della materia prima prevalente proprio con riferimento alla carne suina, che si scontrò con un atteggiamento oppositivo delle istituzioni europee, sottolineando la diversa posizione assunta invece dalle medesime istituzioni nel valutare i cosiddetti decreti Martina, probabilmente in ragione del loro carattere sperimentale.
In conclusione, auspica che, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge semplificazioni, il Governo estenda l'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima anche ad altri prodotti verso i quali i consumatori hanno dimostrato una forte propensione.
Antonella INCERTI (PD) nel dichiarare, a nome del gruppo Partito democratico, il voto favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore, sottolinea, come già ricordato dall'onorevole Golinelli, che lo schema di decreto in esame si pone in linea di continuità con i provvedimenti adottati nel corso della XVII legislatura dal Ministro Martina. Ricorda altresì gli innumerevoli sforzi profusi all'epoca dal Ministro Martina, in tutte le sedi competenti, per portare all'attenzione dell'UE la necessità di adottare una regolamentazione in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti anche a livello comunitario.
Raffaele NEVI (FI), dopo aver ringraziato il relatore per aver recepito la sua osservazione, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla nuova proposta di parere.
La Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.30.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che, nella giornata del 19 febbraio scorso, il relatore, onorevole Lombardo, ha svolto la relazione introduttiva.
Antonio LOMBARDO (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Guglielmo GOLINELLI (LEGA) esprime una valutazione critica, in termini generali, sugli accordi bilateriali conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, ritenendo che, in molteplici casi, tali accordi si siano rivelati vantaggiosi per taluni settori, ma che abbiano prodotto, al contempo, effetti pregiudizievoli per altri comparti. Con riferimento al comparto agricolo cita, ad esempio, il CETA, che in talune fasi ha fatto registrare un surplus a livello commerciale, mentre in altri ha portato a ricadute negative per il settore e reputa che una situazione analoga possa derivare dall'accordo in esame.
Osservato che il mancato svolgimento di audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole avrebbe consentito alla Commissione di poter valutare se dal Protocollo in esame possano derivare effetti vantaggiosi per il comparto agricolo, preannuncia il voto di astensione del gruppo Lega-Salvini Premier.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 14.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
C. 1682 Brunetta.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta del 19 febbraio scorso ha dato conto dei pareri sin qui espressi dalle Commissioni competenti. Ricorda altresì che nella medesima seduta i gruppi hanno concordato di chiedere un ulteriore differimento dell'esame in Assemblea, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. A tale riguardo, fa presente che, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento alla Commissione V, che non è quindi, nella giornata odierna, nelle condizioni di esprimere il prescritto parere, l'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe essere opportunamente rinviato al calendario di marzo. A tale riguardo, rammenta che domani è prevista la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per la predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione XIII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;
premesso che:
il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);
in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;
in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;
rilevato che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;
rilevato altresì che:
l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;
il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;
appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:
«c) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013»;
2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:
«3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013».
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione XIII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;
premesso che:
il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);
in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;
in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;
rilevato che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;
rilevato altresì che:
l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;
il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;
appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina;
occorre introdurre, inoltre, all'articolo 4, una dicitura che espliciti che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:
«c) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013»;
2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:
«3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013»;
3) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 include le seguenti informazioni:
«Carne di suini nati: (nome del paese di nascita degli animali)»;
«Carne di suini allevati: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
«Carne di suini macellati: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)».
Conseguentemente, ai successivi commi 2, 3 e 4 anteporre alla parola: origine le seguenti: carne di.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La Commissione XIII,
esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante la ratifica del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra;
rilevato che:
l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù, che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali;
sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli;
secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche;
grazie all'Accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.