VIII Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

Commissione VIII (Ambiente)

Comm. VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
SOMMARIO
Mercoledì 26 febbraio 2020

INTERROGAZIONI:

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio ... 106

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 113

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo ... 107

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 115

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della «Ricicleria» e della ex discarica di Codupino ... 107

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 108

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 120

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto 146 (Seguito esame e rinvio) ... 108

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (Esame e rinvio) ... 108

VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 26 febbraio 2020

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 14.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Rossella MURONI (LEU), ringrazia il sottosegretario per la risposta. Nel ricordare che la competizione automobilistica denominata «Primo slalom della città di Ottaviano», di cui non si sentiva certamente il bisogno ai fini della valorizzazione del parco nazionale, si è svolta nella zona C del parco, esprime la preoccupazione che tale evento possa costituire un precedente pericoloso, non trattandosi della prima volta che si tenta di coinvolgere i parchi nazionali in questo tipo di manifestazione. Ritiene che il Ministero dovrebbe cogliere questa occasione per fare chiarezza rispetto alla possibilità di svolgere questo tipo di eventi nell'ambito degli enti parco, che a suo giudizio costituiscono un segnale culturalmente molto pericoloso.
  Il Parco in questione è molto particolare e fragile e occorre quindi tener conto della compresenza di fattori peculiari che lo espongono a rischi notevoli, primo dei quali il rischio di incendio. Cinquantasette vetture di grossa cilindrata che sfrecciano in un percorso delineato all'interno dell'ente Parco, per di più causando un incidente che ha coinvolto quattro spettatori, rappresentano un evento di forte impatto sul parco e confliggono, a suo giudizio, con i principi fondanti della legge sugli enti parco, in primo luogo la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, e in secondo luogo la previsione del nulla osta dell'ente parco per lo svolgimento di interventi al suo interno.
  Osserva che tale occasione permetterebbe al Ministero di chiarire una volta per tutte, al di là della procedura formale, quale significato culturale si intende dare ai parchi nazionali, che avrebbero bisogno di misure di sostegno ben più importanti ed efficaci, come per esempio la costituzione in zona economica speciale.

  Paolo RUSSO (FI), ringrazia il sottosegretario per la completezza e compiutezza della risposta, della quale evidenzia due questioni, una di merito e una di carattere strategico.
  Quanto alla prima giudica evidente, anche per i molti condizionali utilizzati, che la gara si poteva svolgere. Questo è suffragato anche dal fatto che il regolamento dell'ente Parco non è stato mai approvato, che la strada posta al suo interno è aperta al pubblico, e quindi ritiene che qualsiasi motivazione ostativa allo svolgimento della gara nasconda in sé un pregiudizio nei confronti di iniziative sportive. Sottolinea che la gara si è svolta nella zona 2 del parco, non essendovi pertanto alcuna condizione di divieto esplicito alla circolazione dei veicoli a motore e allo svolgimento della gara, come invece sarebbe per la zona 1.
  Ben venga una norma che chiarisca la necessità di una valutazione di incidenza, a suo giudizio tuttavia non necessaria dal momento che non è stata in alcun modo violata la direttiva «Habitat», non essendo stata costruita una pista stabile all'interno del parco ma essendosi svolta una gara in un percorso aperto alla viabilità ordinaria. Il comando dei carabinieri ha inoltre fatto presente, con straordinaria chiarezza, che non c’è stata alcuna evidenza di deterioramento dell'habitat naturale all'interno del parco nazionale conseguente allo svolgimento della gara. Ritiene pertanto che i parchi nazionali non abbiano bisogno di una tutela ideologica, verificando il territorio, ma reale.
  Quanto alla seconda questione contenuta nella risposta, di carattere strategico, ritiene opportuno che si delinei una strada che indichi quali comportamenti assumere in futuro per occasioni simili.

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo.

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Quanto al protocollo d'intesa cui faceva riferimento da ultimo nella risposta, fa presente che è intenzione del Ministero costituire una unità di missione, una sorta di cabina di regia che si occupi del problema dei roghi e che collabori in qualche misura al contrasto del traffico illegale dei rifiuti. Inoltre, in vista dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra economica in materia ambientale, rappresenta l'intenzione del Governo di predisporre un provvedimento legislativo che intervenga sul codice ambientale, al fine di velocizzare le procedure di bonifica e coordinare le procedure sul danno ambientale e renda maggiormente operative le attività che i commissari devono svolgere, in particolare sui SIN.

  Carmela GRIPPA (M5S), ringrazia il sottosegretario per la risposta di carattere generale, della quale si dichiara soddisfatta. Nella risposta si sono infatti toccati due temi fondamentali, quello della seconda più grande discarica nazionale, nel sito di Bussi, interessata da un atto della procura, nonché la questione del protocollo con la regione Campania, che auspica venga esteso a tutto il territorio nazionale.
  È infatti notizia di pochi giorni fa il dissequestro della discarica Civeta, a Vasto, oggetto di cinque incendi. Fa presente che il dissequestro, nonostante il parere contrario del procuratore di Vasto, è stato ordinato dal Gip, che tra le motivazioni ha rappresentato che non sussiste il pericolo di inquinamento probatorio, nonostante il giorno precedente al dissequestro la regione e l'ARTA avevano chiesto quali fossero le opere riparatorie della discarica.
  Fa presente che è stato presentato un esposto in merito al dissequestro e invita, pertanto, il Ministero a porre una particolare attenzione su tale vicenda.

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della «Ricicleria» e della ex discarica di Codupino.

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Cosimo Maria FERRI (IV), ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale non si ritiene soddisfatto, limitandosi ad una ricostruzione storica di cose note e lasciando aperti i due temi posti all'interno dell'atto di sindacato ispettivo. Fa presente infatti che riguardo alla falda acquifera non è chiara la matrice della dispersione e dell'utilizzo di materiali che sembrerebbero provenire dalla ex discarica di Codupino, formalmente chiusa e non utilizzabile. Per la falda acquifera sono state stanziate rilevanti risorse e sarebbe opportuno, quindi, che si sapesse quali risposte sono emerse a seguito degli accertamenti su questa zona fragile dal punto di vista ambientale, rispetto alla quale la popolazione avanza forti preoccupazioni.
  Dalla risposta non si evince neppure a che punto sia il piano di bonifica e quali sia il percorso per far sì che si compia il passaggio da area di interesse nazionale a regionale. Invita pertanto il Ministero a fornire risposte concrete su quali iniziative di competenza intenda mettere in campo per pervenire alla soluzione della questione posta nell'interrogazione, anche attraverso l'attivazione del nucleo dei carabinieri, anche per dare un segnale di trasparenza ad una popolazione che aspetta da tempo la bonifica del proprio territorio.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (vedi allegato 4).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto 146.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), relatore, in ragione degli importanti spunti emersi ieri nel corso delle audizioni, ritiene che sia necessario svolgere un approfondimento prima di presentare la proposta di parere, che si riserva di formulare la prossima settimana.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente sulla base della richiesta del relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza entro il prossimo 8 marzo 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto 156.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 11 marzo 2020.
  Comunica altresì che l'assegnazione dell'atto è avvenuta con riserva, in quanto la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

  Patrizia TERZONI (M5S), relatrice, osserva che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 11 marzo, anche se l'assegnazione alla Commissione è avvenuta con riserva, non essendo il testo corredato del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È invece già scaduto il 9 ottobre 2019 il termine per il recepimento della direttiva 2018/410. Per tale motivo la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0329 in data 22 novembre 2019.
  Quanto invece al termine di esercizio della delega, esso scade nei tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), ovvero – per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – il prossimo 2 maggio 2020.
  Lo schema in esame riscrive l'attuale disciplina – recata dal decreto legislativo n. 30 del 2013, che infatti viene abrogato – in materia di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), che, per quanto si legge nella relazione illustrativa, rappresenta «uno strumento fondamentale sul quale si fonda la politica dell'Unione europea per contrastare i cambiamenti climatici». Tale intervento viene motivato dalla necessità di adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e recepiti dall'Unione con il «Quadro Clima-Energia 2030».
  Il testo si compone di 47 articoli e 4 allegati, divisi in sei capi.
  Il Capo I reca le disposizioni generali, ovvero l'oggetto e il campo di applicazione del decreto, nonché le definizioni.
  Rispetto alla normativa attuale, si evidenzia una diversa definizione di «nuovo entrante» che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011.
  In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell'elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all'articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale.
  Nell'ambito dei nuovi entranti è contemplato anche l'operatore aereo la cui attività di trasporto aereo non è in alcun modo collegata ad altro operatore aereo precedentemente individuato.
  Il provvedimento introduce anche la definizione di Portale ETS, non prevista dalla direttiva, che fa riferimento alla «piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, gestore ovvero operatore aereo e il Comitato».
  Sono altresì introdotte alcune definizioni in materia di trasporto aereo («analisi del profilo di rischio» e «ispezioni»), nonché le definizioni di «piccolo emettitore» e di «piccolissimo emettitore» con cui vengono indicati, rispettivamente, gli impianti esclusi dall'EU ETS in virtù delle norme recate, rispettivamente, dagli artt. 31 e 32 del presente schema di decreto.
  Il Capo II reca, all'articolo 4, la disciplina relativa al Comitato ETS, presso il Ministero dell'ambiente, come autorità nazionale competente per l’emission trading.
  Le principali modifiche risiedono nella variazione dell'assetto organizzativo, operata secondo il principio di delega recato dalla lettera a) dell'articolo 13 della legge delega, al fine di consentire che il Comitato operi in modo efficace e senza soluzione di continuità.
  In estrema sintesi, l'articolo in esame prevede un collegio di 15 membri (10 con diritto di voto e 5 con funzioni consultive); affida ad una segreteria tecnica istituita nell'ambito della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente l'attività istruttoria sugli atti deliberativi relativi agli impianti fissi e agli operatori aerei; assicura al Ministero un adeguato supporto specialistico da parte delle proprie società in house, di ISPRA nonché di ENAC e GSE, e l'interconnessione con le Camere di commercio che già gestiscono albi nazionali per le imprese della filiera del rifiuto e i diversi registri telematici ambientali.
  Non è invece riproposta l'attuale normativa che elenca i compiti attribuiti al Comitato, né l'obbligo di trasmissione, da parte del Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, di una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. Quella riferita agli anni 2017 e 2018 è stata trasmessa il 22 agosto 2019.
  Il Capo III (artt. 5-12) reca le norme relative al trasporto aereo, per quanto riguarda l'assegnazione e il rilascio di quote per le relative attività.
  Da 1o gennaio 2021 il numero di quote assegnate agli operatori aerei è ridotto annualmente del fattore di riduzione lineare – pari al 2,2 per cento – fatto salvo il riesame in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021.
  Si aggiungono quindi ulteriori destinazioni per i proventi delle aste: diffusione del sistema per la navigazione satellitare; Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; ricerca e innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»); costi di funzionamento del Comitato in relazione alle attività di trasporto aereo.
  L'articolo 10 riscrive in modo dettagliato le attività relative ai Piani di monitoraggio delle emissioni e la loro comunicazione. L'articolo 11 disciplina il divieto operativo a carico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia che abbia violato le prescrizioni del decreto per almeno tre anni consecutivi nell'arco di cinque anni, mentre l'articolo 12 introduce una nuova disciplina volta a individuare le modalità per ottenere la chiusura di un conto di deposito di un operatore aereo.
  Il Capo IV (artt. 13-33), titolato Impianti fissi, riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime EU ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e gas, non elencati nell'allegato I.
  Si limita ad evidenziare le principali novità.
  L'articolo 15, innovando rispetto alla vigente disciplina, prevede che gli impianti compresi nel regime EU-ETS di dimensioni ridotte devono acquisire un'autorizzazione semplificata.
  Ulteriore innovazione è recata all'articolo 18, che elimina l'obbligo, in capo al Comitato, di riesaminare l'autorizzazione almeno ogni 5 anni. L'articolo 19 introduce come nuovo caso di revoca dell'autorizzazione in conseguenza della revoca dell'AIA (autorizzazione ambientale integrata). In merito la relazione illustrativa sottolinea che tale secondo caso «è stato evidenziato in quanto nella pratica si è rilevata la stretta interdipendenza tra autorizzazione AIA (Direttiva 2010/75/UE) e autorizzazione ETS, come peraltro previsto dall'articolo 8 della Direttiva».
  L'articolo 23 disciplina la vendita all'asta delle quote di CO2, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal testo vigente, vale a dire l'attribuzione: del 50 per cento dei proventi complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e del restante 50 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le uniche differenze meritevoli di nota rispetto alla normativa vigente sono rintracciabili nell'inserimento, al comma 7 del presente articolo, delle seguenti misure a cui è possibile destinare quota dei proventi delle aste: favorire sistemi di teleriscaldamento (lettera m)); finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, (lettera p)); promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione
equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale (lettera q)).
  L'articolo 24 modifica in modo limitato i criteri per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato in quanto l'assegnazione – già adesso consentita per il teleriscaldamento e la cogenerazione – potrà avvenire solo «in caso di domanda economicamente giustificabile» e non sarà consentita per gli impianti di dimensioni (o con emissioni) ridotte. Il comma 5 prevede che il Comitato modifica la quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti per i quali si ha una variazione del livello di attività superiore al 15 per cento (valutata sulla base della media mobile dei due anni precedenti).
  L'articolo 25, anch'esso innovativo prevede la trasmissione alla Commissione europea, da parte del Comitato, dell'elenco degli impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. Non viene indicato un termine per l'effettuazione della trasmissione (la direttiva indica la data del 30 settembre 2019).
  L'articolo 26 disciplina i casi di cessazione di attività di un impianto, nonché di interruzione ed eventuale ripresa dell'attività medesima, limitandosi a modificare, rispetto alla normativa attuale, i soli termini di invio delle comunicazioni.
  L'articolo 30 dispone che il Fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10-bis, paragrafo 8, della direttiva è direttamente gestito a livello unionale.
  Gli articoli 31 e 32 disciplinano l'esclusione, su richiesta del gestore interessato, di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti (articolo 31) e l'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore annue (articolo 32), in linea con quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 27 e 27-bis della direttiva. Una differenza riguarda le disposizioni relative agli ospedali e alle installazioni termiche che forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. Mentre la direttiva si limita a disporre che «anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti» (disposizione che viene riprodotta dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 31), il secondo periodo del comma 3 aggiunge che tale esclusione è applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia emissiva di 25.000 tonnellate di CO2. Il comma 4 dell'articolo 31 integra ulteriormente la disciplina europea disponendo altri casi di esclusione per le installazioni termiche ospedaliere.
  Merita infine evidenziare che sia nell'articolo 31 che nell'articolo 32 sono inseriti due commi, alla fine, che integrano le disposizioni della direttiva al fine di prevedere che il Comitato predisponga una proposta di misure nazionali equivalenti ai fini dell'applicazione degli articoli 27 e 27-bis e per la disciplina del Portale ETS per i profili relativi alle esclusioni in questione.
  L'articolo 33 prevede che il Comitato può svolgere attività ispettive «anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio».
  Il Capo V (articoli 34-42) reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei.
  L'articolo 34 disciplina il registro centralizzato delle operazioni per il sistema di EU ETS, tenuto dalla Commissione europea e condiviso da 31 Paesi (i 28 Paesi dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia). La relazione illustrativa precisa che il registro è una banca dati on-line assimilabile a un sistema di internet banking.
  L'articolo 35 disciplina il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni (articolo 35), mentre l'articolo 36 definisce i meccanismi di trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni.
  L'articolo 37 consente in via transitoria – in attesa dell'entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici – l'uso dei crediti internazionali CERs e ERUs – due tipologie di crediti
internazionali di emissione generati da due meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.
  L'articolo 38 disciplina il ruolo del Ministero dell'ambiente in merito alle attività generate dai due suddetti meccanismi.
  Il Capo VI (articoli 43-47) reca le disposizioni transitorie e finali. All'interno di questo Capo, si disciplina l'informazione, la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai documenti, nonché la tutela del segreto industriale, si prevede una relazione annuale del Comitato alla Commissione europea, di cui si individuano i principali elementi, si pone in capo all'ISPRA la realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonché la raccolta dei dati di base e la realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. Sono previste infine le disposizioni finanziarie e l'abrogazione esplicita, già menzionata, del precedente decreto legislativo in materia, il n. 30 del 2013.
  Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, anche in esito agli eventuali suggerimenti che i colleghi intendano avanzare.

  Il sottosegretario Roberto MORASSUT si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

VIII Commissione - mercoledì 26 febbraio 2020

ALLEGATO 1

5-02816 Muroni: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.
5-03656 Paolo Russo: Svolgimento di una gara automobilistica all'interno del parco nazionale del Vesuvio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, occorre osservare, in via preliminare, che, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), l'autorizzazione allo svolgimento di gare con veicoli a motore è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, quindi dalle Città Metropolitane per le strade di rispettiva competenza e dai comuni per le strade comunali.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata ad un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione da rilasciarsi da parte del Prefetto.
  Riguardo alla gara automobilistica svoltasi nel comune di Ottaviano il 29 settembre scorso, la Città Metropolitana di Napoli, che il 27 agosto aveva autorizzato la Società «Rombo Team» allo svolgimento della manifestazione denominata «1o Minislalom Città di Ottaviano», ha richiesto il 2 settembre alla Prefettura la sospensione temporanea della circolazione sulla strada interessata, la strada provinciale n. 259 Ottaviano/Monte di Somma, nel tratto aperto alla viabilità ordinaria.
  La Prefettura, con provvedimento del 18 settembre 2019 ha disposto, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 7-bis, del Codice della Strada, la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso di gara per il giorno richiesto, dalle ore 08.00 e sino a conclusione della competizione medesima, subordinando lo svolgimento della manifestazione all'osservanza delle prescrizioni indicate dall'Ente proprietario della strada medesima.
  Il provvedimento è stato trasmesso a tutte le Forze di Polizia, alla Città Metropolitana di Napoli, al Compartimento ANAS e al Comune di Ottaviano.
  Fermo restando quanto premesso, con riferimento agli aspetti di competenza del Ministero dell'ambiente si segnala che lo stesso è stato interessato della tematica a seguito di segnalazione del Parco Nazionale del Vesuvio e ha provveduto a richiedere informazioni al Comune di Ottaviano, attivando contestualmente il Comando territoriale ambiente Carabinieri Forestali del Parco Nazionale del Vesuvio per l'espletamento delle attività di sorveglianza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
  Tali verifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che la gara motoristica ha interessato non solo il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, ma anche i siti Natura 2000 – SIC IT8030021 «Monte Somma» e ZPS IT8030037 «Vesuvio e Monte Somma».
  L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, a seguito dell'accertamento condotto in merito all'effettivo svolgimento dell'evento in assenza delle autorizzazioni previste, ha fatto presente di aver segnalato al Raggruppamento Carabinieri-Forestali Parchi l'opportunità di verificare la sussistenza di
eventuali illeciti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché del regolamento del Parco Nazionale.
  In seguito a tale segnalazione, il Raggruppamento Parchi dei Carabinieri Forestali del Parco Nazionale ha comunicato, sulla base di quanto accertato, di non ravvisare violazioni a seguito dello svolgimento dell'evento rispetto agli articoli del Codice Penale 727-bis «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protetti» e 733-bis «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto».
  Per quanto concerne invece la regolarità sul piano amministrativo della manifestazione motoristica in argomento, non si può fare a meno di evidenziare che il mancato espletamento dello screening di Valutazione di Incidenza (VIncA) non appare conforme né al disposto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, né ai requisiti richiesti nel documento «Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)».
  Tali argomentazioni risultano, tra l'altro, ulteriormente suffragate dagli orientamenti contenuti nel pre-contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante gare cinofile con notevole afflusso di partecipanti, nel quale è stata espressamente ribadita la necessità dell'espletamento della VIncA per qualsivoglia attività in grado di arrecare interferenza sui siti Natura 2000.
  Per le ragioni esposte, tenuto conto dell'esigenza di garantire il rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e dalla legge n. 394 del 1991, considerato inoltre che la vicenda potrebbe esporre a rilievi da parte della Commissione europea, il Ministero dell'ambiente sta seguendo con la massima attenzione la questione ed è in attesa di aggiornamenti da parte dei Carabinieri Forestali, all'esito dei quali si provvederà ad adottate ulteriori iniziative.

ALLEGATO 2

5-03030 Grippa: Iniziative per il completamento delle bonifiche dei siti inquinati, con particolare riguardo a quelli ricadenti nella regione Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che la competenza del Ministero dell'ambiente relativamente alle procedure di bonifica nel territorio della Regione Abruzzo sussiste per il SIN di Bussi sul Tirino, sito nel quale insistono tre discariche, ossia l'Area c.d. «Tre Monti», sita nel Comune di Bussi sul Tirino, di proprietà di Edison SpA; le Aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini, denominate ex Solvay – dismesse – attualmente di proprietà di Comune di Bussi; e l'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta, nel Comune di Bolognano, di proprietà di Moligean Srl.
  Tali aree sono oggetto di procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 252 del Codice dell'ambiente. In particolare, relativamente all'area «Tre Monti» è in fase di approvazione il documento «Revisione dell'analisi di rischio sito-specifica». Per le aree site a monte dello stabilimento ex Montecatini è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di bonifica. Al riguardo, la Provincia di Pescara, con apposita ordinanza che il Tar Pescara ha ritenuto legittima, ha individuato il soggetto responsabile della contaminazione in Edison S.p.A., avente causa della Montecatini. È quindi in corso un'interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato per individuare l'iter procedimentale più celere al fine di addivenire quanto prima alla bonifica. Con riferimento all'Area ex Montecatini sita in località Piano d'Orta è in corso l'istruttoria per l'approvazione dell'analisi di rischio.
  Fermo restando quanto esposto, in merito ai siti di competenza regionale, si segnala che la Regione Abruzzo è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2003/2077 avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato Italiano nel 2003, a seguito di un censimento del Corpo Forestale dello Stato concernente discariche abusive ed incontrollate individuate nel nostro Paese, che comprendeva originariamente n. 5297 siti, poi ridotti a seguito delle verifiche tecnico-ambientali da parte degli Enti coinvolti.
  A tal proposito, la Regione Abruzzo ha segnalato che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 aprile 2016, ha notificato alla Presidenza della Regione medesima ed ai Comuni interessati la sentenza della Corte di Giustizia europea emessa in data 2 dicembre 2014 in esito alla Causa C-196/13, con la quale l'Italia è stata condannata al pagamento iniziale di una somma forfettaria di 40 MIL/euro ed a penalità semestrali fino al completo superamento della situazione di non conformità alla normativa europea delle discariche abusive situate nel territorio italiano. Con la predetta nota, la Regione Abruzzo – responsabile in solido con i Comuni –, è stata, inoltre, invitata a voler concordare con gli Enti locali le modalità attraverso le quali provvedere al reintegro delle somme. Ai fini dell'adempimento della predetta sentenza, la Regione Abruzzo risultava interessata da n. 25 siti.
  Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diverse note inviate a ciascun Ente interessato e al Presidente della Regione Abruzzo, ha
provveduto a diffidare i Comuni e la Regione, assegnando un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive oggetto della richiamata sentenza di condanna.
  Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha segnalato di essersi attivata sin dall'inizio della Procedura di Infrazione, avviando specifiche attività nei confronti degli Enti interessati al fine di superare positivamente la delicata situazione esistente sul proprio territorio e provvedendo ad informare periodicamente il Ministero dell'ambiente sullo stato dei siti interessati dalla procedura e sulle diverse attività predisposte per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea.
  In particolare, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, sono state attuate da parte del Servizio di Gestione dei Rifiuti iniziative finalizzate a: sollecitare e diffidare i Comuni a svolgere le attività di competenza; garantire le azioni utili a reperire e concedere risorse finanziarie, nazionali e regionali, per garantire l'attuazione degli interventi necessari per il superamento della Procedura di Infrazione UE; attuare in modo tempestivo le disposizioni impartite dal Ministero dell'ambiente in relazione agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 che ha previsto l'approvazione di apposito Accordo di Programma Quadro e risorse specifiche per le discariche interessate dalla Procedura di Infrazione; richiedere e sollecitare ad ARTA Abruzzo i necessari pareri tecnici di competenza; inviare costantemente al Ministero dell'ambiente e al Commissario straordinario i Report sulle attività svolte dal Servizio regionale per i siti interessati; pubblicare sul BURAT apposite Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei Report delle attività svolte per la massima pubblicizzazione e trasparenza degli stessi, soprattutto nei confronti degli Enti locali coinvolti.
  Si segnala, altresì, che, ai sensi della richiamata Legge di Stabilità 2014, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente un Fondo «per il finanziamento di un Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti Autorità statali in relazione alla Procedura di Infrazione comunitaria n. 2003/2077». In attuazione della citata norma, con decreto ministeriale n. 303 del 9 dicembre 2014, il Ministero dell'ambiente ha adottato uno specifico Piano straordinario di bonifica relativo a 45 discariche, per un importo pari a euro 68.388.115,27 (di cui euro 59.487.705,00 ministeriali ed euro 8.900.410,27 regionali), delle quali 15 discariche ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo. Successivamente, in data 1o dicembre 2014, è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma Quadro per disciplinare l'attuazione degli interventi e l'utilizzo dei fondi assegnati. Con nota del 16 ottobre 2017, il Ministero dell'ambiente ha inoltre comunicato che, al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi di cui al Piano Operativo Ambiente «Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque», con propria Delibera del 10 agosto 2016 il CIPE ha ripartito le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, destinando per la Procedura di Infrazione UE 2003/2077 l'importo di euro 250.000,00 al Comune di Cepagatti (PE), euro 250.000,00 al Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ed euro 250.000,00 al Comune di Pizzoli (AQ).
  Alla luce delle informazioni esposte, la Regione Abruzzo ha rappresentato di aver provveduto all'esclusione di 25 discariche delle 28 oggetto dalla procedura d'infrazione. Alla data attuale, resta ancora di competenza della Regione il sito di discarica ubicato in località «Aurora» nel Comune di Cepagatti, per il quale è in corso di valutazione da parte della Commissione UE la definitiva esclusione dalla Procedura di Infrazione in argomento.
  Si rappresenta, da ultimo, per quanto concerne la problematica dei roghi di rifiuti, che il Ministero dell'ambiente ha sottoscritto nel mese di dicembre 2018, unitamente al Presidente del Consiglio dei ministri, agli altri Ministeri interessati (Interni, sviluppo economico, difesa, salute,
giustizia, sud) e al Presidente della Regione Campania, il Protocollo di intesa che istituisce il Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Si tratta di una iniziativa applicata, in via sperimentale, ai territori della Regione Campania e che potrà dunque, successivamente, estendersi all'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che l'Ambito di intervento 2 del predetto Protocollo (Tutela ambientale ed ecosistemica) prevede le misure da adottare a cura del Ministero dell'ambiente in caso di incendi che interessino le aree ricomprese nei SIN.

ALLEGATO 3

5-03405 Ferri: Accertamento di eventuali danni ambientali nel territorio del comune di Massa ad opera della «Ricicleria» e della ex discarica di Codupino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si ritiene opportuno osservare innanzitutto che, con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 1999, è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara. Entro il perimetro risultavano originariamente compresi sia l'area della Ricicleria ASMIU di via Dorsale sia la ex discarica di Codupino.
  Successivamente, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 312 del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il predetto Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, attribuendone la competenza alla Regione Toscana. Più precisamente, all'articolo 2 del citato decreto è stato stabilito che «per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».
  Le aree in esame, per quanto attiene l'aspetto della bonifica, sono state quindi escluse dalla perimetrazione del SIN e sono transitate nel Sito di Interesse Regionale (SIR).
  Tanto premesso, con riferimento alle attività svolte nell'area della Ricicleria, inerenti operazioni di gestione di rifiuti da parte di ASMIU, secondo quanto riferito dalla Regione, risulterebbe che il Comune abbia provveduto direttamente ad ordinare la chiusura della Ricicleria di via Dorsale, per motivi di opportunità gestionale e ambientale, spostando provvisoriamente le attività in altro luogo.
  L'Amministrazione regionale ha evidenziato, altresì, che ASMIU sta provvedendo ad adeguare il sito dal punto di vista ambientale, in vista di una possibile richiesta di riapertura. Si precisa, al riguardo, che, per l'area della Ricicleria ASMIU aveva provveduto nel 2010 ad attivare un procedimento di accertamento della qualità ambientale del sito presso il Ministero dell'ambiente, in quanto competente ex articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A seguito di specifiche indagini, successivamente integrate con un monitoraggio per quanto attiene le acque sotterranee ed infine validate dall'ARPAT, con decreto regionale n. 5213 del 17 novembre 2014 e con successivo decreto n. 5711 del 5 dicembre 2014 è stata attestata la conclusione del procedimento e restituzione agli usi legittimi dell'area di via Dorsale 24 nel Comune di Massa di competenza dell'Azienda ASMIU.
  Con riferimento, invece, all'ex discarica di Codupino, trattasi di vecchia discarica controllata per lo smaltimento di RSU, assimilabili ed ingombranti, dei Comuni di Massa e Carrara (progetto approvato con DGP n. 11 del 5 febbraio 1985), attivata nel 1987 e chiusa nel 2002. Al riguardo, la Regione Toscana ha fatto presente che il sito è censito nella banca dati regionale dei siti interessati da procedimento di
accertamento di bonifica (SISBON) con il codice MS344. Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, recentemente è stato realizzato un monitoraggio delle acque sotterranee, all'esito del quale non sono state riscontrate contaminazioni imputabili alla presenza della discarica.
  Fermo restando quanto esposto, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso i soggetti istituzionali competenti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138).

PARERE APPROVATO

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (atto n. 138);
   ricordato che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha attuato la citata direttiva n. 2193 e ha provveduto al riordino del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (c.d. codice dell'ambiente), con riferimento alla Parte Quinta, che disciplina il settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera;
   preso atto che la relazione illustrativa indica l'obiettivo di correggere e superare alcune criticità riscontrate nella prima applicazione della nuova normativa, in un'ottica di maggiore semplificazione per le procedure autorizzative e di controllo, nonché per assolvimento degli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, oltre che razionalizzare il sistema delle sanzioni;
   considerato che il citato decreto legislativo n. 183 è stato adottato sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015); essi prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi, provvedendo tra l'altro a: a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; b) razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale; c) aggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale;

   ritenuto che è altresì previsto che si tenga conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare;
   considerato inoltre che più in particolare, la norma di delega contenuta della citata legge di delegazione europea (nel cui allegato B è altresì contenuto il riferimento alla direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi), ha previsto che il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi;
   preso infine atto del parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 febbraio, recante alcune proposte emendative concordate con il Ministero dell'ambiente;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1, capoverso comma 7-bis, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, il gestore trasmette all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione» nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera d), al n. 3) sopprimere il secondo periodo;
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i monitoraggi non in continuo le 24 ore decorrono dal momento dell'accertamento».
   4) all'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso kk-sexies, dopo le parole: «turbine a gas e motori a gas» inserire la seguente: «esclusivamente»;
   5) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, terzo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1), è trasmessa all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto una specifica disposizione volta a introdurre, in fase autorizzativa, la valutazione degli Impatti cumulativi in base a emissioni preesistenti e superamenti del PM2.5 su base territoriale utilizzando i dati delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria almeno nel raggio di dispersione delle emissioni e a eventuali valutazioni delle fonti di particolato totale (primario e secondario);
   b) valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disposizione che preveda come obbligatorio il convogliamento delle emissioni di polveri in impianti produttivi soggetti a VIA anche per processi non combustivi, quali le cartiere, con particolare riferimento ai casi in cui le emissioni di particolato sono in misura maggiore dovute alla produzione e manipolazione e non alla combustione;
   c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'allegato VI della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 con il riferimento ai metodi analitici da prendere a riferimento sia per le misurazioni discontinue che per quelle continue e identificare quali sono i
metodi di riferimento per la garanzia di qualità dei dati per i sistemi di monitoraggio in continuo;
   d) valuti il Governo l'opportunità di adeguare i limiti di emissione riportati nell'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 ancora riferiti al decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», considerato che la classificazione di pericolosità (cancerogenicità, mutagenicità) di molti parametri è variata e divenuta più stringente, nonché prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera delle sostanze perfluoro alchiliche (PFAS);
   e) valuti il Governo l'opportunità di verificare che i limiti applicati alle emissioni sia rispondente alla sensibilità delle metodiche da utilizzare per la loro determinazione;
   f) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 272-bis «Emissioni odorigene» del decreto legislativo n. 152/2006 una specifica disposizione in merito all'identificazione delle sorgenti a cui applicare la relativa disciplina e di fornire un'inequivoca definizione dei valori limite e dei metodi di campionamento e analisi da applicare.