XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Martedì 25 febbraio 2020

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ... 69

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 69

ALLEGATO 1 (Proposte emendative) ... 76

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 87

XII Commissione - Resoconto di martedì 25 febbraio 2020

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 19.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che il deputato Nicola Stumpo entra a far parte della Commissione.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2020.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge in esame. Avverte che sono state presentate 54 proposte emendative (vedi allegato 1). Fa presente, altresì, che prima della seduta sono stati ritirati l'emendamento Ferro 3.6 e l'articolo aggiuntivo Gelmini 3.01.
  In merito alle proposte emendative presentate, evidenzia che i gruppi di maggioranza non hanno presentato proposte emendative e che, in qualità di relatrice, ha provveduto a presentare cinque proposte emendative volte, in generale, ad apportare correzioni al testo del decreto-legge. Per quanto riguarda l'emendamento 3.17, fa presente che esso corrisponde ad un'istanza condivisa, concernente il personale militare delle Forze armate impiegato con provvedimento dei Prefetti territorialmente competenti per assicurare l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.
  In merito alle altre proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse attengono ad aspetti sui quali il Governo sta già intervenendo, sia attraverso uno specifico decreto-legge contenente misure a sostegno delle imprese e dei cittadini residenti nei territori colpiti dall'emergenza epidemiologica sia con decreti del presidente del Consiglio. Quanto alle proposte emendative che vertono specificamente sulla materia sanitaria, pur ritenendo molte di esse condivisibili nel merito, ricorda che il decreto-legge in esame rappresenta una cornice giuridica che stabilisce i casi in cui possono trovare applicazione determinate misure che saranno poi declinate negli appositi provvedimenti che saranno adottati con riferimento alle situazioni concrete.
  Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.42, 3.16, 3.17, 3.18 e 4.3 e invita al ritiro i presentatori di tutte le restanti proposte emendative, precisando che altrimenti il parere è da ritenersi contrario.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le proposte emendative. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 1.42, 3.16, 3.17, 3.18 e 4.3 della relatrice.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, nell'illustrare il proprio emendamento 1.42, evidenzia che esso è volto a superare una terminologia datata, facendo riferimento alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anziché alle scuole di ogni ordine e grado.

  La Commissione approva l'emendamento 1.42 della relatrice (vedi allegato 2); respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bagnasco 1.1 e Locatelli 1.12.

  Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.39 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad escludere i concorsi per l'assunzione di personale sanitario dalla previsione della sospensione delle procedure concorsuali prevista dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione della crescente necessità di tale personale per fare fronte all'emergenza epidemiologica.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.39 e Foti 1.14.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.19 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a consentire, nelle regioni colpite dall'emergenza, il rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione della malattia anche per via telefonica, al fine di evitare che il paziente malato si rechi dal medico e viceversa, riducendo così il rischio di contagio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.19 e 1.20 e Gemmato 1.40.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.22 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire la dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio e di consentire agli stessi operatori di continuare a svolgere la propria attività in modo sicuro.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) fa presente che l'argomento dell'emendamento Bellucci 1.22 è stato oggetto di discussione anche all'interno del proprio gruppo parlamentare.
  In proposito, fa presente che la previsione contenuta nell'emendamento in esame, che condivide, farà parte di un provvedimento di prossima emanazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.22, Bond 1.2 e Mandelli 1.3.

  Dario BOND (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.4 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire la disinfezione delle ambulanze coinvolte nel trasporto delle persone su cui sono eseguiti i tamponi per la ricerca del COVID-19. Auspica che tale disposizione possa trovare attuazione in un apposito provvedimento amministrativo in caso di reiezione del suo emendamento 1.4.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bond 1.4, Mandelli 1.5 e Novelli 1.6.

  Rossana BOLDI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.13 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a focalizzare l'esigenza relativa alle assunzioni straordinarie di personale sanitario.

  Elena CARNEVALI (PD), auspicando che si possa procedere al più presto all'attuazione della previsione che fissa al 15 per cento il tetto per l'incremento del personale sanitario nelle regioni, evidenzia come il provvedimento in esame non sia la sede idonea per affrontare misure diverse da quelle della gestione e del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  La Commissione respinge l'emendamento Boldi 1.13.

  Jacopo MORRONE (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.16 a sua prima firma, evidenzia come la polizia penitenziaria sia ad oggi sfornita dei necessari dispositivi di protezione individuale.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, fa presente che anche l'oggetto dell'emendamento Morrone 1.16 sarà trattato un provvedimento governativo di prossima emanazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Morrone 1.16.

  Jacopo MORRONE (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 1.18 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire la dotazione di dispositivi di protezione individuale al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e la limitazione dell'accesso agli stessi.

  La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Morrone.

  Marcello GEMMATO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 1.41 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad identificare quali servizi pubblici essenziali devono essere resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario, segnalando che nell'attuale fase di emergenza spesso si verifica una sovrapposizione delle figure chiamate ad intervenire.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 1.41 e Baldini 1.28.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Ferro 1.35, di cui è cofirmataria, evidenzia che esso è volto tutelare le Forze di polizia e le Forze armate, che sono anch'esse in prima linea nel contrasto all'emergenza in corso.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 1.35 e Rizzetto 1.9, sottoscritto dalla deputata Bellucci.

  Roberto NOVELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento 2.4 a sua prima firma, evidenzia che anch'esso, come alcune proposte emendative precedentemente esaminate, è volto a garantire agli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Novelli 2.4, D'Attis 2.5, Mandelli 2.7, Bagnasco 2.1 e Bond 2.2.

  Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'emendamento Bagnasco 2.3, fa presente che le attività previste da tale proposta emendativa, così come quelle previste dall'emendamento Bagnasco 2.1, testé respinto, sono già state avviate nei territori colpiti dall'emergenza.

  Roberto BAGNASCO (FI), replicando alla deputata Carnevali, fa presente che quanto da lei affermato è vero solo in parte e che con gli emendamenti 2.1 e 2.3, a sua prima firma, intende fare in modo che le attività in essi previste siano disciplinate in via generale, a livello nazionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Bagnasco 2.3.

  Giuseppina VERSACE (FI), nell'illustrare l'emendamento 2.6 a sua prima firma, evidenzia che esso ha lo scopo di assicurare che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni. In proposito, fa presente che per le persone con disabilità risulta difficoltoso accedere alle corrette informazioni sanitarie relative all'emergenza in corso.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA, replicando all'onorevole Versace, fa presente che è in via di definizione un accordo con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, volto a veicolare una campagna di informazione maggiormente incisiva. Ricorda, peraltro, che già oggi il Ministero della salute ha predisposto una campagna informativa relativa ai rischi e alla prevenzione del COVID-19.

  Giuseppina VERSACE (FI) ribadisce che è necessario che le campagne di informazione ufficiali siano divulgate anche attraverso sottotitoli e lingua dei segni.

  Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Versace 2.6.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Versace 2.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Versace 2.6 e Mazzetti 2.8.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Zoffili 2.9, di cui è cofimataria, auspica una riflessione del Governo sulla questione posta dalla proposta emendativa, ritenendo necessario attivare la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della Convenzione esecutiva dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, a tutela della salute dei cittadini.

  La Commissione respinge l'emendamento Zoffili 2.9.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 2.10, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.10.

  Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo emendamento 2.12, facendo notare che tale proposta emendativa mira all'assunzione di nuovo personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica.

  La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 2.12.

  Marcello GEMMATO (FDI) illustra il suo emendamento 2.15, auspicandone l'approvazione.

  Vito DE FILIPPO (IV) ritiene superfluo prevedere con legge quanto disposto dalla proposta emendativa in esame, trattandosi di attività che è già possibile svolgere sulla base della normativa vigente.

  Marcello GEMMATO (FDI) precisa che lo scopo del suo emendamento 2.15 è di estendere l'utilizzo del sistema InfluNet all'epidemia da COVID-19, prorogando i limiti temporali attualmente esistenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gemmato 2.15 e l'articolo aggiuntivo Germanà 2.02.

  Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) illustra l'articolo aggiuntivo Fioramonti 2.01, di cui è cofirmatario, ritenendo necessario prevedere un'applicazione generalizzata del lavoro agile.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, fa notare che la possibilità di fare ricorso al lavoro agile è già contemplata nel decreto-legge in esame e che tale tema è ulteriormente trattato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio scorso.

  Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) precisa che lo scopo dell'articolo aggiuntivo 2.01 è di prevedere l'applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fioramonti 2.01.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra il suo articolo aggiuntivo 2.03, facendo notare che esso mira a prevedere un incremento del personale sanitario, contemplando altresì misure in materia di formazione del personale, indennità di rischio e messa a disposizione di strumenti di protezione individuale.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, comunica che i deputati Bagnasco e Versace sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.03.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 2.03.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07, di cui è cofirmataria, volto a prevedere sanzioni nei confronti di chi, con un comportamento che definisce vergognoso, infrange il divieto di vendita di beni di prima necessità a prezzi superiori a quelli in commercio.

  Roberto BAGNASCO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Montaruli 2.07.
  Approva, quindi, l'emendamento 3.16 della relatrice (vedi allegato 2).

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.17, facendo notare che esso, tra l'altro, recepisce una condizione prevista nel parere favorevole espresso dalla IV Commissione, appena pervenuto.

  La Commissione approva l'emendamento 3.17 della relatrice (vedi allegato 2).

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) illustra il suo emendamento 3.4, rilevando la necessità di prevedere appositi dispositivi di protezione individuale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato in operazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa notare che tale proposta emendativa, come il suo successivo emendamento 3.3, che affronta analoga questione, meriterebbero un'adeguata riflessione.
  Ricorda, peraltro, che in relazione a tali questioni la IV Commissione ha posto una condizione nell'ambito del suo parere.

  Elena CARNEVALI (PD) ritiene che la questione posta dagli emendamenti in discussione sia meritevole di approfondimento.

  Enrico BORGHI (PD), giudicando rilevante la questione testé posta, invita i presentatori dell'emendamento a ritirarlo in vista di ulteriori approfondimenti da svolgere per l'esame in Assemblea.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, ritiene che la questione possa essere approfondita, anche mediante l'interlocuzione con i Ministeri competenti, in vista dell'esame in Assemblea, considerata anche la condizione espressa nel parere della IV Commissione.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ritenere condivisibile la finalità dell'emendamento Ferrari 3.4, auspica che tali interventi trovino spazio nell'ambito dei provvedimenti governativi di prossima emanazione.

  Roberto BAGNASCO (FI) sottoscrive l'emendamento Ferrari 3.4.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA), nel prendere atto della disponibilità di approfondire il tema in vista dell'esame in Assemblea, ritira i suoi emendamenti 3.4 e 3.3.

  La Commissione approva l'emendamento 3.18 della relatrice (vedi allegato 2).

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) illustra il suo emendamento 3.1, che reca una clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, rivolgendosi al deputato Schullian, fa notare che in casi eccezionali, caratterizzati da emergenze epidemiologiche, è necessario prevedere una cabina di regia unitaria attraverso disposizioni di legge statali valevoli anche per le regioni speciali e per le province autonome.

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), precisa che il suo emendamento 3.1 si limita a prevedere una mera norma di coordinamento rispetto a quanto previsto, ad esempio, in un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri emanata nella stessa materia, al fine di evitare incertezze sulle competenze. Accoglie, in ogni caso, la richiesta di ritirare l'emendamento in esame.

  Roberto BAGNASCO (FI) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.03 auspicandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bagnasco 3.03.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Boldi 3.04, ritiene necessario prevedere, attraverso appositi provvedimenti, adeguate misure al fine di evitare la vendita di prodotti a prezzi troppo elevati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Boldi 3.04 e Versace 3.02.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo Zoffili 3.05, di cui è cofirmataria, auspicando su di esso una riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zoffili 3.05.

  Rossana BOLDI (LEGA) illustra il suo articolo aggiuntivo 3.06, auspicandone l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Boldi 3.06 e l'emendamento Bond 4.1.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Rampelli 4.2, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 4.2.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Rampelli 4.4, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 4.4. Approva, quindi, l'emendamento 4.3 della relatrice (vedi allegato 2).

  Marcello GEMMATO (FDI) segnala un aspetto problematico relativo alla formulazione del testo del decreto-legge, rilevando che in molte parti di esso ci si riferisce al «COVID-19» come al virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica mentre tale espressione corrisponde alla malattia causata dal virus SARS-CoV-2.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative.
  Avverte, quindi, che sul testo del disegno di legge sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VII, VIII, IX, X e XI, i pareri favorevoli, con osservazione, della I Commissione e della XIV Commissione, e il parere favorevole, con condizioni, della IV Commissione. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente in Assemblea, mentre la Commissione per le questioni regionali non esprimerà il parere.
  Ricorda che una delle condizioni espresse dalla Commissione Difesa corrisponde al proprio emendamento 3.17, che è stato approvato dalla Commissione, mentre l'altra condizione investe un tema, oggetto anche degli emendamenti Ferrari 3.4 e 3.3, che sarà approfondito in vista del esame in Assemblea.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) segnala che anche l'emendamento Ferro 1.35, di cui è cofirmataria, respinto dalla Commissione, ha come oggetto i dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate, rilevando quindi che anche tale proposta emendativa meriterebbe di essere approfondita, così com’è avvenuto per gli emendamenti Ferrari 3.4 e 3.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente e relatrice, precisa che l'emendamento Ferro 1.35 è stato esaminato prima che fosse trasmesso il parere della Commissione Difesa contenente una condizione relativa ai dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente alle Forze di polizia e alle Forze armate, alla luce della quale è stata ravvisata l'opportunità di svolgere un approfondimento.
  Propone, quindi, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge, al fine di migliorare la stesura del testo del provvedimento:
   all'articolo 1, comma 2, alla lettera d), dopo la parola: «sospensione» sono inserite le seguenti: «del funzionamento»;
   alla lettera f), dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al»;
   alla lettera o), le parole: «o dall'area» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'area»;
   all'articolo 2, comma 1, le parole: «fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dei casi»;
   all'articolo 3: al comma 1, la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «sola» è soppressa;
   al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «della Corte dei conti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «21-quater» è soppresso il segno d'interpunzione: «,»;
   all'articolo 4: al comma 1, dopo le parole: «31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020,»;
   al comma 2, dopo le parole: «derivanti dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   dopo la parola: «apportare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma della relatrice.
  Delibera, quindi, di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea e di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 20.35.

XII Commissione - martedì 25 febbraio 2020

ALLEGATO 1

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2402 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche con le seguenti: e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
1. 42. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   La disposizione di cui al precedente periodo riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché tutte le istituzioni della formazione superiore e le università statali e non statali.
1. 1. Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) sospensione dei centri diurni e delle strutture semiresidenziali per anziani con malattie cronico degenerative e persone con disabilità.
1. 12. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per il personale sanitario.
1. 39. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) blocco dei prezzi dei prodotti igienizzanti, che non potranno in alcun caso superare il costo dei singoli prodotti alla data del 31 gennaio 2020.
1. 14. Foti, Bellucci, Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) previsione della possibilità di rilascio da parte dei medici di assistenza primaria dei certificati di attestazione malattia con accertamento per via telefonica nelle Regioni interessate dai provvedimenti di cui alla presente legge, anche ai sensi dell'articolo 54 del codice penale.
1. 19. Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) sostituzione immediata dei medici di assistenza primaria sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza attiva.
1. 20. Bellucci, Foti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) fornitura di dispositivi di protezione individuale agli esercizi commerciali di cui alla lettera j).
1. 40. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dotazione a tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture ospedaliere dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente.
1. 22. Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Al comma 2, dopa la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) previsione di una intensificazione delle procedure di disinfezione quotidiana dei treni regionali e dei mezzi di trasporto pubblico locale.
1. 2. Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

  Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
1. 3. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione, in accordo con le strutture sanitarie locali delle aree rientranti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 1, di un piano capillare per la pulizia e disinfezione delle cellule sanitarie delle ambulanze coinvolte nel trasporto delle persone su cui sono eseguiti i tamponi per la ricerca del COVID-19, nonché per la sanificazione delle aree di arrivo delle ambulanze.
1. 4. Bond, Mugnai, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario, per garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica.
1. 5. Mandelli, Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente;
   o-bis) sospensione immediata delle esecuzioni degli sfratti con l'ausilio della forza pubblica, nonché delle esecuzioni forzose degli espropri a seguito di pignoramento da parte di istituti di credito.
1. 6. Novelli, Bond, Bagnasco, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) assunzioni straordinarie di personale sanitario, anche in deroga ai tetti di spesa e ai limiti imposti dalla normativa vigente.
1. 13. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) limitazione dell'accesso agli istituti penitenziari e dotazione per il personale della Polizia Penitenziaria di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 16. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari e dotazione per il personale in servizio presso i medesimi uffici di dispositivi di protezione individuale e gel antisettico.
1. 18. Morrone, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) regolamentazione e disciplina dei servizi pubblici essenziali resi dai medici, dai farmacisti e da ogni altro operatore sanitario.
1. 41. Gemmato, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) previsione al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini, dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e disinfettante e altri presidi sanitari di contenimento del COVID-19.
1. 28. Baldini, Bellucci.

  Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.
1. 35. Ferro, Deidda, Galantino, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È fatto obbligo di installare distributori di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani sui mezzi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico via terra e via acqua.

  2-ter. Gli organi competenti hanno l'obbligo di predisporre la disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto ferroviario e dei mezzi di trasporto pubblico via terra e via acqua.
1. 9. Rizzetto, Zucconi, Bellucci.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 4. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. 5. D'Attis, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.
2. 7. Mandelli, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti provvedono, in particolare nelle aree maggiormente interessate dal contagio di cui al presente decreto, alla installazione di tende ed altre strutture removibili attrezzate all'esterno dei principali ospedali e ai pronto soccorso al fine di gestire al meglio le emergenze, per la raccolta dei tamponi di controllo, nonché per consentire il triage pre-ospedaliero alle persone in arrivo alle strutture ospedaliere e ai pronto soccorso con sintomi compatibili con la sindrome da virus COVID-19.
2. 1. Bagnasco, Gelmini, Bond, Novelli, Versace, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero della salute predispone e trasmette a tutte le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territorialmente competente, nonché ai responsabili territoriali del «numero verde» laddove attivato, un protocollo unico relativo all'eventuale questionario nonché alle istruzioni e alle informazioni alla popolazione. Per l'implementazione di detti servizi è assegnata parte delle risorse di cui all'articolo 4.
2. 2. Bond, Mugnai, Novelli, Bagnasco, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti, anche mediante interventi di razionalizzazione di aree, reparti e presìdi sanitari esistenti,
individuano ulteriori spazi utili finalizzati alla terapia intensiva e alla gestione sanitaria dei soggetti contagiati di cui al presente decreto.
2. 3. Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni.
2. 6. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Brambilla, Ciaburro, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità competenti attuano ulteriori e più stringenti misure di monitoraggio, contenimento e gestione dell'emergenza nei comuni che presentano una più elevata presenza di soggetti provenienti da aree a maggior rischio epidemiologico. Le suddette ulteriori misure sono condivise e coordinate fra istituzioni italiane, i consolati interessati e le rappresentanze politiche e sociali locali, anche individuando una figura locale responsabile di suddetto coordinamento, quale Commissario straordinario per l'emergenza.
2. 8. Mazzetti, Mugnai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dell'esigenza, allo scopo di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di persone provenienti da territori colpiti dall'infezione da COVID-19, sono ripristinati i controlli alle frontiere terrestri, aeroportuali e marittime della Repubblica, attivando la procedura di cui all'articolo 2, comma 2 della Convenzione esecutiva dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2. 9. Zoffili, Formentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un Piano nazionale di prevenzione per l'adozione di uniformi livelli di sicurezza e di misure di intensificazione dei controlli sanitari per l'individuazione del Sars-Cov-2 in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università.
2. 10. Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.
2. 12. Gemmato, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, con propri decreti, autorizza l'Istituto superiore di sanità a sottoporre il virus SARS-CoV-2 alla sorveglianza epidemiologica e virologica effettuata nell'ambito delle procedure afferenti al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza InfluNet. La sorveglianza è effettuata
anche nelle settimane di monitoraggio non previste dal sistema Influnet e fino alla fine dell'epidemia da COVID-19.
2. 15. Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni)

  1. Al fine di garantire ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l'eventuale contagiato e la comunità, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni.
2. 02. Germanà, Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Possibilità di applicazione del lavoro agile su tutto il territorio nazionale)

  1. Al fine di prevenire il rischio di un'ulteriore diffusione del virus COVID-19, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale, nella situazione di emergenza epidemiologica di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
  2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. 01. Fioramonti, Cecconi, Nitti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

  1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
  2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
  3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio
e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.
2. 03. Bellucci, Foti, Bagnasco, Versace.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. È fatto divieto di vendita di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.
  2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
  3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce, altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
  4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche».
2. 07. Montaruli, Gemmato, Bellucci, Ciaburro, Bagnasco.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Conferenza dei presidenti delle regioni con le seguenti: Conferenza delle regioni e delle province autonome.
3. 16. La Relatrice.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. 17. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni derivanti dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 che implichino il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 4. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, alle polizie locali, al corpo dei Vigili del Fuoco e alla protezione civile impegnato in operazioni che implichino a qualsiasi titolo il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.
3. 3. Ferrari, Morrone, Iezzi, Zoffili, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Viviani, Bagnasco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La Guardia di Finanza effettua controlli finalizzati ad accertare e sanzionare il rialzo anomalo dei prezzi dei beni alimentari e di consumo.
3. 6. Ferro, Bellucci, Ciaburro.

  Al comma 6, premettere le parole: Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo,.
3. 18. La Relatrice.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 1. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

  1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle Ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4, sono finalizzati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento di quello operante alla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
  2. Per questo personale e per tutto quello già operante nei confronti e per le necessità legate all'emergenza è prevista poi una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornabile in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
  3. Per il suddetto personale e per tutto quello operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe, è altresì prevista la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.

  Conseguentemente all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni;
   b) sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
    1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 03. Bagnasco, Gelmini, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prezzo massimo di cessione al pubblico di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici)

  1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dei disinfettanti e delle sostanze germicide o battericide non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.
  2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.
3. 04. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Materiale informativo per la prevenzione, accessibile anche per persone sorde o cieche)

  1. Al fine di garantire a tutti i cittadini una corretta informazione sui comportamenti da seguire per evitare la diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa nei limiti di 1 milione di euro per la realizzazione di materiale informativo in formato video e cartaceo.
  2. Il materiale informativo in formato video deve essere accessibile anche per le persone sorde o affette da ipoacusia e, a tal fine, essere realizzato anche in Lingua dei Segni Italiana. Il materiale informativo in formato cartaceo deve essere accessibile anche per le persone cieche e, a tal fine, realizzato anche in Codice Braille Italiano.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 02. Versace, Bagnasco, Mugnai, Bond, Novelli, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 501-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 501-ter. (Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie)1. Se i fatti di cui all'articolo 501-bis sono commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali o ad emergenze sanitarie la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 ad euro 50.000».

  2. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera c) è inserita la seguente:
    « c-bis) delitto di Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie di cui all'articolo 501-ter del codice penale.»
3. 01. Gelmini, Bagnasco, Bond, D'Attis, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti)

  1. Gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato al numero degli utenti che li frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.
  2. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.
  3. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.
  4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alle spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
3. 05. Zoffili, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)

  1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari per la gestione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. 06. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni;

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
    1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
    2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. Bond, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario.
4. 2. Rampelli, Bellucci, Foti, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato aumento
dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all'articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute.
4. 4. Rampelli, Bellucci, Ciaburro.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 con le seguenti: all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 3. La Relatrice.