Commissioni Riunite (I e V)
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Commissioni Riunite (I e V)
Comm. riunite 0105
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 67
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 100
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione dell'emendamento 25.70 dei Relatori) ... 142
ALLEGATO 3 (Proposta di correzioni di forma) ... 144
TESTO AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2020
SEDE REFERENTE
Giovedì 13 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani, il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 11.55.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, prima della seduta, le proposte emendative Madia 39.62, Fragomeli 39.47, Madia 39.7 e Ubaldo Pagano 41.023 sono state ritirate. Avverte altresì che i relatori ritirano il proprio articolo aggiuntivo 25.028 e che la deputata Baldino ritira le proposte emendative Alaimo 19.2, Macina 19.010, Lorefice 25.48, Scagliusi 27.08, Suriano 38.04, Scagliusi 41.087 e Ciprini 0.36.11.2; il deputato Mancini ritira l'emendamento 12.86 a sua prima firma. Comunica che la deputata Lorefice sottoscrive la proposta emendativa Macina 18.051; la deputata Casa sottoscrive l'emendamento Tuzi 7.40; la deputata Bartolozzi sottoscrive l'emendamento Scagliusi 16.2; il deputato Giarrizzo sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 4.75; la deputata Deiana sottoscrive le proposte emendative Mura 16.02 e Manca 16.7 (Nuova formulazione); il deputato Giarrizzo sottoscrive l'emendamento Scagliusi 16.2; la deputata Alaimo sottoscrive gli emendamenti Di Maio 4.75 e Scagliusi 16.2; i deputati Giarrizzo e Alaimo sottoscrivono gli emendamenti Varrica 31.01 e Bilotti 35.14.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Melilli, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento Scagliusi 16.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sull'emendamento Gavino Manca 16.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mura 16.02. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Macina 16.04, in attesa di una riformulazione. Propone altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Macina 16.06, che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04, come riformulato.
Il Sottosegretario di Stato Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Scagliusi 16.2 e l'emendamento Di Maio 4.75.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Scagliusi 16.2, come riformulato, Gavino Manca 16.7, come riformulato, nonché l'articolo aggiuntivo Mura 16.02 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Macina 16.04 e 16.06 devono ritenersi accantonati.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Melilli, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento Madia 17.7, proponendo di accantonare l'articolo aggiuntivo Ruffino 17.03, in vista di una successiva riformulazione. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruffino 17.06, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ruffino 17.05 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ruffino 17.04 e 17.08. Esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Murelli 0.17.9.1, Ruffino 0.17.9.2, Pella 0.17.9.3, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 17.9 dei relatori.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.03 e 17.05 devono ritenersi accantonati.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Madia 17.7 (vedi allegato 1) e respingono gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.06, 17.04 e 17.08. Quindi, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Murelli 0.17.9.1, Ruffino 0.17.9.2 e Pella 0.17.9.3 ed approvano l'emendamento 17.9 dei relatori (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone l'accantonamento dell'emendamento 18.35 dei relatori ed esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Bellachioma 0.18.36.1, Pella 0.18.36.2 e Ruffino 0.18.36.3; esprime parere favorevole sull'emendamento 18.36 dei relatori, parere contrario sull'emendamento Bellachioma 18.4, parere favorevole sull'emendamento Alaimo 18.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) e invita al ritiro degli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21, Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiacomo 18.037 nonché degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050. Fa notare che l'articolo aggiuntivo Alaimo 18.08 sarà assorbito dall'emendamento Alaimo 18.5 nella nuova formulazione. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 18.039, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) e fa presente che l'articolo aggiuntivo Garavaglia 18.038 sarà assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento precedente. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Epifani 18.011 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Macina 18.051.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI, esprimendo parere conforme a quello espresso dai relatori, propone l'accantonamento delle proposte emendative dei relatori riferite all'articolo 18 e dei relativi subemendamenti.
Claudio BORGHI, presidente, accoglie la proposta della rappresentante del Governo. Prende atto inoltre che la riformulazione dell'emendamento Alaimo 18.5 è stata accettata dai presentatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bellachioma 18.4 e approvano l'emendamento Alaimo 18.5, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21, Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31 sono stati ritirati dai presentatori. Dispone, quindi, l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiacomo 18.037, nonché degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Alaimo 18.08 s'intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Alaimo 18.5, come riformulato. Comunica che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 18.039 è stata accettata dal firmatario. Avverte che l'articolo aggiuntivo Epifani 18.011 è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Epifani 18.012 è stato assorbito dall'emendamento Madia 1.114.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Garavaglia 18.039, nella nuova formulazione (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che, a seguito della votazione testé svolta, l'articolo aggiuntivo Garavaglia 18.038 è da intendersi assorbito. Dispone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Macina 18.051.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cattoi 19.05, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Cattoi accetta la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Cattoi 19.05, nel testo riformulato, e l'emendamento 19.012 del Governo (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23, invita al ritiro degli emendamenti Alessandro Pagano 23.1 e Bellachioma 23.3, altrimenti esprimendo parere contrario.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alessandro Pagano 23.1 e Bellachioma 23.3.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Madia 24.20 e Garavaglia 24.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Mandelli 24.18, Gariglio 24.23 (ex 13.45) e Scagliusi 24.24 (ex 13.51), a condizione che siano riformulati nei medesimi termini testé indicati per gli emendamenti Madia 24.20 e Garavaglia 24.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fassina 24.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Vianello 24.14.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Vianello 24.14 deve intendersi accantonato e prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Madia 24.20 e Garavaglia 24.3, nonché degli emendamenti Mandelli 24.18, Gariglio 24.23 (ex 13.45) e Scagliusi 24.24 (ex 13.51) accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Stefano FASSINA (LEU) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Madia 24.20 e accetta la riformulazione del suo emendamento 24.7.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Madia 24.20, Garavaglia 24.3, Mandelli 24.18, Gariglio 24.23 (ex 13.45) e Scagliusi 24.24 (ex 13.51), come riformulati, in testo identico, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); approvano, quindi, l'emendamento Fassina 24.7, come riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Mandelli 0.5.03.6 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.03 del Governo. Quindi, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25, esprime parere contrario sugli emendamenti Golinelli 25.1 e Rizzetto 25.5; esprime parere favorevole sugli emendamenti Sarli 25.8 e Brambilla 25.12, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Quanto agli emendamenti Di Lauro 25.9 e 25.10 e Sarli 25.11 avverte che saranno assorbiti dall'eventuale approvazione degli emendamenti Sarli 25.8 e Brambilla 25.12, come riformulati nell'identico testo. Propone di accantonare l'emendamento Pastorino 25.13, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Noja 25.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere favorevole sull'emendamento Troiano 25.34, propone di accantonare l'emendamento Lapia 25.49, esprime parere contrario sull'emendamento Golinelli 25.54. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rostan 25.04, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Carnevali 25.016 e Pini 25.018 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mandelli 25.023 in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.03 del Governo. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rostan 25.025, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone di accantonare l'emendamento 25.70 dei relatori, nel testo riformulato appena distribuito (vedi allegato 2), esprime parere favorevole sul subemendamento Marco Di Maio 0.25.027.1 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 25.027 dei relatori. Ritira l'articolo aggiuntivo 25.028 dei relatori. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 25.71.
Il Sottosegretario Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Schirò 25.20 è stato assorbito dall'approvazione degli emendamenti Siracusano 1.1, Epifani 1.2, Lacarra 1.10, Madia 1.114, Marco Di Maio 1.16 e Alaimo 1.126 (ex 19.09), come riformulati nel medesimo testo.
Andrea MANDELLI (FI) intervenendo sul proprio subemendamento 0.5.03.6, si dichiara stupito del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. Osserva, infatti, che il suo subemendamento individua una misura razionale per affrontare la crisi dei dirigenti nel settore della sanità, in assenza della quale l'Esecutivo contribuisce ad aggravare le condizioni già estremamente difficili in cui versa il settore sanitario.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Mandelli 0.5.03.6 e approvano l'articolo aggiuntivo 5.03 del Governo (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Mandelli 25.023 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.03 del Governo.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Golinelli 25.1 e Rizzetto 25.5.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti Sarli 25.8 e Brambilla 25.12 accettano di riformularli nel medesimo testo, come proposto dai relatori.
Giorgio LOVECCHIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Sarli 25.8.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Sarli 25.8 e Brambilla 25.12, come riformulati nel medesimo testo (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti Di Lauro 25.9 e 25.10, e Sarli 25.11. Dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 25.13 e prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Noja 25.21.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Noja 25.21, come riformulato, e l'emendamento Troiano 25.34 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'emendamento Lorefice 25.48 è stato ritirato e dispone l'accantonamento dell'emendamento Lapia 25.49.
Le Commissioni respingono l'emendamento Golinelli 25.54.
Federico FORNARO (LEU) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Rostan 25.04 di cui è cofirmatario.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Rostan 25.04, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Carnevali 25.016 e Pini 25.018.
Federico FORNARO (LEU) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Rostan 25.025 di cui è cofirmatario.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Rostan 25.025, come riformulato (vedi allegato 1).
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Schullian 25.71, chiede un chiarimento sulla portata applicativa della proposta emendativa con particolare riferimento alla parte in cui il testo prevede che resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, ritiene, infatti, necessario esplicitare che la misura proposta vale solo per le regioni e province autonome che non ricevono contribuzioni aggiuntive dallo Stato.
Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), nel precisare che l'ambito applicativo della misura proposta nel suo emendamento 25.71 è in linea con quanto osservato dal collega Garavaglia, fa presente che la formulazione della proposta emendativa in esame tiene conto di quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale in due recenti pronunce. Evidenzia quindi che il suo emendamento è volto a risolvere un problema generatosi con la soppressione, in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2020, di una norma contenuta nel cosiddetto decreto-legge Calabria, assicurando alle regioni e alle province autonome la possibilità di continuare a garantire il funzionamento del loro sistema sanitario.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), preso atto di quanto dichiarato dall'onorevole Schullian, tiene a ribadire la necessità che la misura in esso prevista sia riferita alle regioni e alle province autonome che provvedono ai loro fabbisogni finanziari senza ricevere contributi aggiuntivi da parte dello Stato.
Le Commissioni approvano l'emendamento Schullian 25.71 (vedi allegato 1); indi, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Marco Di Maio 0.25.027.1 e l'articolo aggiuntivo 25.027 dei relatori, come risultante dall'approvazione del predetto subemendamento (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 26, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Fragomeli 26.02, Trano 26.08, Comaroli 26.06, Giacomoni 26.05 e Suriano 26.03.
Il Sottosegretario Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Fragomeli 26.02, Trano 26.08, Comaroli 26.06, Giacomoni 26.05 e Suriano 26.03 (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 27, esprime parere contrario sul subemendamento Zanella 0.27.5.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 27.5 del Governo. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cabras 27.05, nonché gli identici articoli aggiuntivi Migliore 27.09 e Quartapelle Procopio 27.010.
Il Sottosegretario Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Zanella 0.27.5.1 e approvano l'emendamento 27.5 del Governo (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cabras 27.05 e degli identici articoli aggiuntivi Migliore 27.09 e Quartapelle Procopio 27.010.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28, invita al ritiro dell'emendamento Mor 28.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 28.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento dell'emendamento Fassina 28.17, esprimendo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fassina 28.03.
Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Mor 28.1 lo ritirano. Prende atto altresì che la presentatrice dell'emendamento Braga 28.10 accetta la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 28.10, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fassina 28.17. Prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Fassina 28.03.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31, invita al ritiro dell'emendamento Fassina 31.1, proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Varrica 31.01.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Fassina 31.1 lo ritirano. Dispone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Varrica 31.01.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 32, propone l'accantonamento del subemendamento Comaroli 0.32.1.1, nonché dell'emendamento 32.1 dei relatori, in attesa di una riformulazione di quest'ultimo.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento del subemendamento Comaroli 0.32.1.1 e dell'emendamento 32.1 dei relatori.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 34, propone l'accantonamento degli emendamenti Buratti 34.2 e Raffaelli 34.14. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ceccanti 34.016, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orlando 34.06.
Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Buratti 34.2 e Raffaelli 34.14. Prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Ceccanti 34.016 accetta la riformulazione proposta dai relatori
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ceccanti 34.016, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orlando 34.06. Avverte che l'articolo aggiuntivo Parolo 34.012 si intende assorbito dall'appovazione degli identici emendamenti Nardi 3.12 (Nuova formulazione), Schullian 3.13 (Nuova formulazione), De Menech 3.15 (Nuova formulazione), Andreuzza 3.18 (Nuova formulazione) e Zucconi 3.20 (Nuova formulazione).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 35, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rospi 35.1, Gelmini 35.2 e Nobili 35.3, nonché sugli emendamenti Rixi 35.4, Fassini 35.5, Rixi 35.6, 35.7, 35.8, 35.12, Di Muro 35.13, Rospi 35.16, Braga 35.15. Osserva che gli identici emendamenti Buratti 35.17 e Serracchiani 35.18 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Raduzzi 1.61, come riformulato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bilotti 35.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 35.10.
Il Sottosegretario di Stato per l'Interno Achille VARIATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Luciano NOBILI (IV) illustra il suo emendamento 35.3, che mira a sopprimere l'articolo 35. Ritiene che il Governo non abbia fornito risposte adeguate in relazione a cosa accadrà in caso di revoca, non apparendo chiaro a chi spetterà la gestione delle autostrade e chi realizzerà importanti opere per il territorio. Si chiede altresì quale sarà la sorte dei lavoratori del settore. Ritiene inoltre che Anas non sia il soggetto più adeguato a svolgere certi compiti, a fronte delle gravi carenze che caratterizzano la sua attività ispettiva. Giudica infine sbagliato affrontare tali importanti questioni nell'ambito del decreto-legge cosiddetto «proroga termini», rilevando che sarebbe necessario discutere di certi argomenti – come la revisione del sistema delle concessioni e del sistema tariffario – in altra sede.
Andrea MANDELLI (FI) ritiene che l'articolo 35 in esame rechi norme ordinamentali, ovvero non attinenti all'oggetto del provvedimento, nonché incostituzionali e suscettibili di violare la normativa europea relativa al sistema degli appalti. Ferma restando la necessità di accertare la verità sui fatti che hanno portato al crollo del ponte Morandi a Genova, si chiede poi dove verranno individuate le risorse necessarie per coprire le spese conseguenti alla revoca. Fa notare che il Governo, alimentando incertezza nel quadro normativo di tale settore, rischia di disincentivare gli investimenti nel Paese.
Stefano FASSINA (LEU) osserva che il provvedimento in esame reca un primo minimale intervento, al fine di porre rimedio ai danni determinati da una politica sbagliata, seguita per anni, che ha finito per favorire gli interessi privati. Fa infatti notare che la gestione privata delle strade e autostrade – esercitata in forma di monopolio – ha generato, attraverso un crollo degli investimenti e un'impennata delle tariffe – utili elevati per il concessionario, che ha conseguito, a suo avviso, rendite ai danni dei cittadini. Ritiene, quindi, che l'intervento recato dal provvedimento in esame sia solo l'inizio di una riflessione più ampia che deve riguardare il modello complessivo delle concessioni. Preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti Rospi 35.1, Gelmini 35.2 e Nobili 35.3, osservando altresì che non esiste alcun rischio occupazionale, come paventato dal deputato Nobili, dal momento che i lavoratori del settore verranno assunti dal soggetto che subentrerà nella predetta gestione. Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 35.5, al fine di non escludere che l'affidamento ad Anas vada oltre la transitorietà.
Federico FORNARO (LEU), in risposta al deputato Mandelli, fa notare che la revoca della concessione in presenza di reati gravi appare inevitabile e sacrosanta. Osserva che l'articolo 35 in esame non fa altro che colmare una lacuna dell'ordinamento, prevedendo, in caso di revoca, l'affidamento ad Anas della gestione di strade e autostrade, nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario. Non comprende la ragione per cui il gruppo di Italia Viva presenti un emendamento soppressivo di una norma che è stata concordata tra i ministri di un Governo di cui fa parte e che sostiene. Osserva, infine, che l'intervento previsto dal provvedimento all'articolo 35 non pregiudica in alcun modo l'avvio di una riflessione più ampia sulla scelta del modello da applicare nel settore delle concessioni di strade e autostrade.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rospi 35.1, Gelmini 35.2 e Nobili 35.3 nonché l'emendamento Rixi 35.4.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che l'emendamento Fassina 35.5 è stato ritirato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rixi 35.6, 35.7, 35.8 e 35.12.
Andrea MANDELLI (FI), intervenendo sulla questione della revoca delle concessioni, cita ad esempio un articolo di stampa apparso sul quotidiano «La Repubblica» secondo il quale l'agenzia di rating Fitch, ha incluso, tra i fattori di crisi dell'Italia, anche le discussioni in atto sul tema della revoca delle concessioni, che se attuata minerebbe dal profondo la fiducia degli investitori.
Stefano FASSINA (LEU) ritiene non appropriata la citazione svolta dal collega Mandelli circa le posizioni dell'agenzia di rating, sottolineando l'importanza che il Parlamento recuperi e affermi il primato dell'interesse pubblico a fronte di quello dei privati ai quali, da tempo, sono state riconosciute rendite finanziarie permanenti.
Andrea MANDELLI (FI), ribadendo l'importanza che la magistratura accerti le responsabilità sulle mancate manutenzioni della rete autostradale, ritiene che il tema della credibilità dell'Italia non debba essere sottovalutato.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Muro 35.13 e Rospi 35.16.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Braga 35.15 è stato ritirato dai presentatori e che gli identici emendamenti Buratti 35.17 e Serracchiani 35.18 devono intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Raduzzi 1.61, nel testo riformulato.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, mutando il parere precedentemente espresso, richiede l'accantonamento dell'emendamento Bilotti 35.14.
Claudio BORGHI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bilotti 35.14.
Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Lollobrigida 35.10, ne raccomanda l'approvazione al fine di introdurre nella disciplina relativa ai contratti di concessione criteri stringenti che prevedano a carico dei concessionari precisi obblighi di investimento, nonché altre specifiche clausole contrattuali, anche al fine di soddisfare i rilievi avanzati dalla Corte dei conti nella delibera del 18 dicembre 2019 n. 18.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lollobrigida 35.10.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Murelli 36.5, nonché sui subemendamenti Galli 0.36.11.3, 0.36.11.5 e 0.36.11.4. Invita al ritiro del subemendamento Ciprini 0.36.11.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 36.11 del Governo.
Il Sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Murelli 36.5 e i subemendamenti Galli 0.36.11.3, 0.36.11.5 e 0.36.11.4.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che il subemendamento Ciprini 0.36.11.2 è stato ritirato dalla presentatrice.
Le Commissioni approvano l'emendamento 36.11 del Governo (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Melilli, passando ad esaminare le proposte emendative all'articolo 38, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pella 38.1 e Alaimo 38.6, nonché sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 38.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Suriano 38.04, altrimenti esprime parere contrario.
Il Sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Pella 38.1 e Alaimo 38.6 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 38.01 accolgono la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 38.01, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Suriano 38.04.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative all'articolo 39, esprime parere contrario sull'emendamento Parolo 39.72, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Madia 39.1, Mandelli 39.2 e Comaroli 39.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); esprime parere contrario sull'emendamento Belotti 39.6 e parere favorevole sull'emendamento Madia 39.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Prestigiacomo 39.10 nonché degli emendamenti Navarra 39.58 e Pella 39.27 in vista di una successiva riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Pella 39.28 ed invita al ritiro dell'emendamento Madia 39.62. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pella 39.31, Pastorino 39.73 e Prisco 39.74, sull'emendamento Pella 39.32, sull'emendamento Fragomeli 39.47 e sull'emendamento Madia 39.7. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Pastorino 39.010 e Plangger 39.01, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ciaburro 39.05, 39.06 e 39.07. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 39.03, Fornaro 39.015, Angiola 39.022, De Menech 39.034, Paolo Russo 39.041 e Lollobrigida 39.059, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Macina 39.042 e dell'articolo aggiuntivo Tucci 39.043, avvertendo che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 39.045 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione dell'emendamento Pella 1.100. Propone infine l'accantonamento per una successiva riformulazione dell'articolo aggiuntivo 39.061 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 39.062 dei relatori.
Il Sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Parolo 39.72.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Madia 39.1, Mandelli 39.2 e Comaroli 39.3 accolgono la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Madia 39.1, Mandelli 39.2 e Comaroli 39.3, come riformulati, e respingono l'emendamento Belotti 39.6 (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che la presentatrice dell'emendamento Madia 39.9 accoglie la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Madia 39.9, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Prestigiacomo 39.10, Navarra 39.58 e Pella 39.27 devono ritenersi accantonati.
Le Commissioni respingono l'emendamento Pella 39.28.
Claudio BORGHI, presidente, prende atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Madia 39.62 e Pastorino 39.73.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pella 39.31 e Prisco 39.74 e l'emendamento Pella 39.32.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli emendamenti Fragomeli 39.47, Madia 39.7 e gli articoli aggiuntivi Pastorino 39.010 e Plangger 39.01 sono stati ritirati dai presentatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ciaburro 39.05, 39.06 e 39.07.
Emanuele PRISCO (FDI) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lollobrigida 39.059, evidenziando l'importanza di attribuire agli enti locali la facoltà di utilizzare i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada per ulteriori investimenti a favore della sicurezza stradale nonché in favore di ulteriori finalità.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 39.03, Fornaro 39.015, Angiola 39.022, De Menech 39.034 e Paolo Russo 39.041 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 39.03, Fornaro 39.015, Angiola 39.022, De Menech 39.034, Paolo Russo 39.041 e Lollobrigida 39.059, come riformulati (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Macina 39.042 e Tucci 39.043 sono stati ritirati dai presentatori e che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 39.045 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 39.045. Dispone altresì l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 39.061 dei relatori.
Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 39.062 dei relatori, stigmatizza come esso sia nato nel contesto della campagna elettorale per la città di Napoli allo scopo di aprire una terza finestra per i debiti del Comune che ammontano a oltre 3 miliardi di euro. Pur comprendendo l'atteggiamento buonista nei confronti di una città in evidente affanno, evidenzia come il gruppo di Forza Italia sia stato sempre all'opposizione su questo fronte in un contesto di grave dispersione di risorse pubbliche. Al riguardo ritiene necessario evidenziare come l'ulteriore riconoscimento di una finestra per l'utilizzo delle liquidità riconosciute al bilancio del comune non può che determinare gravi malversazioni e clientele e che la formulazione dell'emendamento in questione desta non poche preoccupazioni e sospetti. Invita quindi le Commissioni ad esprimersi in senso contrario su tale proposta emendativa, chiedendo, in subordine, di fissare la decorrenza dell'anticipazione di liquidità all'anno 2020.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 39.062 dei relatori, preannuncia il suo voto contrario. È dell'avviso che il fondo anticipazione di liquidità non possa essere utilizzato con le modalità previste dalla norma proposta che, a sua volta, non risolve il problema in modo strutturale. L'incapacità del comune di Napoli di incassare entrate che vengono comunque scontate in bilancio e, quindi, vengono spese, determina il dissesto finanziario cui la norma vorrebbe sopperire. La norma, a suo avviso, oltre ad essere improduttiva, sarà giudicata incostituzionale.
Stefano FASSINA (LEU) ritiene che alla norma, anche se riferita al comune di Napoli, dovrebbe essere riconosciuta una portata più generale e che, pertanto, essa dovrebbe essere estesa ai tanti comuni che versano in condizioni analoghe. È dell'avviso che andrebbe fatta una riflessione più approfondita sulle cause che hanno determinato la difficile situazione finanziaria che si vuole fronteggiare. Evidenzia che la difficoltà a raccogliere le entrate dipende anche dalla difficile situazione economica dei territori del Mezzogiorno dove, in dieci anni, il PIL è diminuito del 10 per cento. Il difficile contesto territoriale dovrebbe indurre a pensare ad interventi strutturali di portata più ampia perché, se è vero che si tratta di realtà specifiche, è altrettanto vero che le ricadute sono pesanti per tutto il resto del Paese.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 39.062 dei relatori.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 40, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Incerti 40.03, Nevi 40.012 e Luca De Carlo 40.013 nonché degli articoli aggiuntivi Comaroli 40.09 e 40.010. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 40.016 del Governo.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Incerti 40.03, Nevi 40.012 e Luca De Carlo 40.013 e gli articoli aggiuntivi Comaroli 40.09 e 40.010 devono intendersi accantonati.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 40.016 del Governo (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 41, esprime parere contrario sugli emendamenti Loss 41.1, Gagnarli 41.3 e Luca De Carlo 41.2. Esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sull'emendamento Gadda 41.4. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bartolozzi 41.048 e 41.049 e Gallinella 41.086 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zanichelli 41.068. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 41.051 e Grippa 41.062, precisando che quest'ultimo dovrà essere esaminato congiuntamente all'emendamento 7.49. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 41.023 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 41.034, Gebhard 41.040, Mandelli 41.065, Scagliusi 41.087 e Lollobrigida 41.090.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Gagnarli 41.3 è stato ritirato e che è stata accettata la nuova formulazione dell'emendamento Gadda 41.4.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Loss 41.1 Luca De Carlo 41.2 e approvano l'emendamento Gadda 41.4, nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sugli articoli aggiuntivi a sua prima firma 41.048 e 41.049, si dichiara stupita per il parere contrario espresso dai relatori. Li invita pertanto a rivedere il parere per diverse ragioni. La prima di queste risiede nella mancanza di oneri ascrivibili alla sua proposta emendativa; la seconda ragione va ravvisata nell'eccessivo aggravio procedurale a carico degli imprenditori agricoli che sarebbero tenuti a produrre una gravosa documentazione, anche per accedere a soglie molto basse di credito. Tale aggravio avrebbe, peraltro, ricadute pesanti anche sulle prefetture in termini di informative antimafia da evadere. È dell'avviso, inoltre, che andrebbe considerata la possibilità di utilizzare le informative anche su altri procedimenti concernenti la stessa persona, per evitare inutili duplicazioni di oneri burocratici e agevolare così gli imprenditori agricoli che chiedono contributi per importi contenuti al di sotto dei 25.000 euro. Chiede pertanto l'accantonamento degli articoli aggiuntivi 41.048 e 41.049 a sua prima firma.
Paolo RUSSO (FI), non comprendendo perché la disposizione dovrebbe riguardare solo gli imprenditori agricoli, invita i colleghi a valutare l'opportunità di estenderla a tutti coloro che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, ricomprendendovi quindi anche i fornitori di beni e servizi.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario e precisa che gli adempimenti previsti non hanno una particolare ricaduta sulle imprese in quanto si tratta di produrre una semplice autocertificazione. Aggiunge, inoltre, che tale richiesta giunge proprio dalle prefetture.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Bartolozzi 41.048 e 41.049.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Gallinella 41.086.
Paolo RUSSO (FI) dichiara di far proprio l'articolo aggiuntivo 41.086.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 41.086.
Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zanichelli 41.068, di cui è cofirmatario, chiede che sia posta attenzione sul comma 3 della proposta emendativa, riferito ai fondi per la ricostruzione post-sisma. Ritira quindi l'articolo aggiuntivo.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 41.051 e Grippa 41.062 devono intendersi accantonati e che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 41.023 è stato ritirato.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 41.034, Gebhard 41.040, Mandelli 41.065, Scagliusi 41.087 e Lollobrigida 41.090.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 42, esprime parere contrario sull'emendamento Cominardi 42.3; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Navarra 42.04 e degli identici articoli aggiuntivi D'Attis 42.011, Marco Di Maio 42.024 e Capitanio 42.014. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Patassini 42.013, Sut 42.018 e Gadda 42.022, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che l'emendamento Comaroli 42.3 è stato ritirato e dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Navarra 42.04, D'Attis 42.011, Marco Di Maio 42.024 e Capitanio 42.014, Avverte altresì che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Patassini 42.013, Sut 42.018 e Gadda 42.022 hanno accettato la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Patassini 42.013, Sut 42.018 e Gadda 42.022, come riformulati (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 43, esprime parere contrario sull'emendamento Bonomo 43.4.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'emendamento Bonomo 43.4 è stato ritirato dal presentatore.
Avverte altresì che nella seduta dello scorso 6 febbraio è stato presentato, con il consenso unanime dei gruppi, l'emendamento Claudio Borghi 39.75, che insiste sul tema delle regolazioni finanziarie Stato-regioni connesse al gettito della tassa di circolazione automobilistica. Considerato il consenso unanime dei gruppi registrato su tale proposta emendativa, che affronta comunque una tematica urgente afferente alla finanza degli enti territoriali, essa è stata ritenuta ammissibile dalle presidenze. Alla luce di tale valutazione, sono pertanto da considerarsi riammessi anche l'emendamento Garavaglia 4.5 e l'articolo aggiuntivo Mandelli 39.038, in precedenza dichiarati inammissibili ma vertenti su analoga materia, che saranno pertanto posti in votazione nell'identico testo dell'emendamento 39.75, previa accettazione della riformulazione da parte dei rispettivi presentatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.5 a sua prima firma.
Andrea MANDELLI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 39.038 a sua prima firma.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Claudio Borghi 39.75, Garavaglia 4.5, come riformulato, e Mandelli 39.038, come riformulato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Claudio Borghi 39.75, Garavaglia 39.76 (ex 4.5), come riformulato, e Mandelli 39.77 (ex 39.038), come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, avverte che è stato presentato, con il consenso unanime dei gruppi, l'emendamento Ceccanti 13.86 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1), relativo alle linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale. Considerato il consenso unanime dei gruppi registrato su tale proposta emendativa, essa è stata ritenuta ammissibile dalle presidenze.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 13.86 (Nuova formulazione).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Ceccanti 13.86 (Nuova formulazione) (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04 (vedi allegato 1), la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Ruffino 17.03.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04.
Anna MACINA (M5S) accetta la proposta di nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 16.04 a sua prima firma.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime perplessità sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04, relativo ai segretari comunali e provinciali, ribadendo come la soluzione più semplice sarebbe quella di rendere facoltativa questa figura, consentendo agli enti locali interessati di incaricare studi professionali per lo svolgimento delle funzioni attualmente di competenza dei segretari comunali e provinciali. Preso atto della mancanza di consenso su questa proposta, evidenzia quelle che, a suo parere, sono le criticità relative alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04. La prima riguarda la riserva di una quota dei posti del corso-concorso, non superiore al 30 per cento, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che faciliterebbe l'assunzione di soggetti che potrebbero più utilmente proseguire la propria attività lavorativa presso le amministrazioni delle quali sono attualmente dipendenti. Inoltre segnala come in zone con elevata densità di popolazione, quale ad esempio la provincia di Milano, non esistono comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto la disposizione della quale si propone l'introduzione non consentirebbe l'assunzione di nessun nuovo segretario comunale. Conclude riconoscendo lo sforzo compiuto, ritenendo peraltro la proposta inidonea alla soluzione del problema.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Macina 16.04, come riformulato (vedi allegato 1).
Claudio BORGHI, presidente, segnala che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Macina 16.04, come riformulato, comporta l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Ruffino 17.03. Sospende quindi la seduta, che riprenderà alle ore 16.
La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 16.10.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni potrebbero ora riprendere i propri lavori procedendo all'esame delle proposte emendative rimaste in precedenza accantonate, in attesa di una loro riformulazione, a cominciare da quelle riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento, onde consentire che nel frattempo i relatori ed il Governo possano definire le riformulazioni relative agli emendamenti rimasti accantonati con riferimento ai restanti articoli del provvedimento stesso.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede di intervenire preliminarmente sull'ordine dei lavori, ritenendo maggiormente opportuno sospendere brevemente la seduta in modo tale da consentire la definizione di tutte le riformulazioni riferite al complesso degli emendamenti sinora rimasti accantonati. A suo avviso, tale soluzione permetterebbe alle Commissioni, una volta esaurita la fase di predisposizione delle riformulazioni ancora mancanti, di avviare utilmente i propri lavori e di procedere senza ulteriori e ripetute interruzioni, in maniera tale da pervenire al conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro il termine concordato. In qualità di componente della Commissione bilancio, ritiene peraltro che la suddetta modalità di lavoro consentirebbe di valutare concretamente e con la dovuta attenzione gli effetti finanziari complessivamente derivanti dalle singole riformulazioni che saranno proposte dai relatori e dal Governo, in modo tale da scongiurare il rischio che le Commissioni medesime possano approvare disposizioni prive della corretta quantificazione degli oneri e della necessaria copertura finanziaria, con conseguente, inevitabile rinvio del testo alla sede referente.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, si limita ad osservare che il ritardo nella presentazione sin d'ora di tutte le riformulazioni relative al complesso degli emendamenti rimasti accantonati dipende esclusivamente dai tempi tecnici occorrenti a consentire il perfezionamento, anche da parte dei competenti uffici del Governo, delle necessarie verifiche istruttorie, non ultimo dal punto di vista della compatibilità finanziaria, come dianzi evidenziato dal deputato Garavaglia.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rivendicare lo spirito costruttivo e non ostruzionistico con cui il quale i gruppi di opposizione hanno sinora partecipato ai lavori in sede referente, si associa alla richiesta formulata dal deputato Garavaglia di una breve sospensione della seduta, affinché le Commissioni possano utilmente riprendere i propri lavori solo una volta che siano pervenute tutte le riformulazioni, ancora in via di definizione, relative al complesso degli emendamenti rimasti accantonati.
Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni e condividendo la ratio della proposta avanzata dai deputati Garavaglia e Comaroli, sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Macina 1.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Anna MACINA (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.41 formulata dai relatori.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede quale onore per la finanza pubblica deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento Macina 1.41, come riformulato.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, evidenzia che l'approvazione dell'emendamento Macina 1.41, come riformulato, comporterà un onore di 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Le Commissioni approvano l'emendamento Macina 1.41, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'approvazione dell'emendamento Macina 1.41, come riformulato, comporta l'assorbimento dell'emendamento Brescia 1.81.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Binelli 1.55.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Binelli 1.55 (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Magi 1.62, nonché sugli identici emendamenti Casciello 1.133 (ex 2.9) e Sisto 1.129 (ex 2.10), sull'emendamento Casciello 1.130 (ex 2.8), sugli identici articoli aggiuntivi Angiola 1.134 (ex 2.01), Gagliardi 1.135 (ex 2.02) e Colucci 1.131 (ex 2.03), nonché sugli identici emendamenti Ceccanti 1.136 (ex 7.29), Fornaro 1.137 (ex 7.31), Prestigiacomo 1.138 (ex 7.32), Migliore 1.139 (ex 7.48) e Sensi 1.132 (ex 7.53), a condizione che siano riformulati in un identico testo, come riportato in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in merito alle proposte emendative testé menzionate dal relatore Melilli, si rimette al giudizio della Commissione.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, preannuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulle proposte emendative testé menzionate dal relatore Melilli.
Emanuele PRISCO (FDI), rilevando come i gruppi di minoranza intendano esprimere un voto favorevole sulle proposte emendative testé menzionate dal relatore Melilli, sottolinea le dinamiche complesse e articolate dell'attuale maggioranza.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, rileva come analoghe dinamiche si registrassero anche tra i gruppi che sostenevano il primo Governo Conte.
Emanuele PRISCO (FDI) registra comunque una spaccatura della maggioranza sul tema dei finanziamenti all'editoria, nell'indifferenza della rappresentante del Governo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che i presentatori delle proposte emendative citate dal relatore Melilli hanno accettato la proposta di riformulazione da questo avanzata.
Le Commissioni approvano le proposte emendative Magi 1.62, Casciello 1.133 (ex 2.9), Sisto 1.129 (ex 2.10), Casciello 1.130 (ex 2.8), Angiola 1.134 (ex 2.01), Gagliardi 1.135 (ex 2.02), Colucci 1.131 (ex 2.03), Ceccanti 1.136 (ex 7.29), Fornaro 1.137 (ex 7.31), Prestigiacomo 1.138 (ex 7.32), Migliore 1.139 (ex 7.48) e Sensi 1.132 (ex 7.53), come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 1.94, a condizione che sia riformulato nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Paolo RUSSO (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.94 a sua prima firma.
Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Russo 1.94, come riformulato (vedi allegato 1).
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Prisco 2.5, Capitanio 2.7 e De Menech 2.11.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento De Menech 2.11 è stato ritirato dai presentatori.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), osservando come l'emendamento Capitanio 2.7, del quale è cofirmataria, rechi disposizioni in favore dell'editoria, chiede il motivo per il quale non sia stato oggetto di riformulazione congiuntamente con l'emendamento Magi 1.62 ed altri emendamenti riformulati in un identico testo.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, evidenzia che gli identici emendamenti Prisco 2.5 e Capitanio 2.7 riguardano un diverso aspetto della disciplina del settore editoriale, rispetto all'emendamento Magi 1.62 ed altri emendamenti riformulati in un identico testo.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Prisco 2.5 e Capitanio 2.7.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 3.27.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 3.27.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Mancini 4.90, nonché sugli identici emendamenti Bellachioma 4.62, Marco Di Maio 4.65 e Mandelli 4.119, a condizione che siano riformulati in un identico testo come riportato in allegato (vedi allegato 1). Chiede che gli emendamenti Bucalo 4.51 e Boldi 4.25 e 4.28, relativi alle detrazioni per acquisti con modalità telematiche, restino accantonati in attesa di una proposta di riformulazione, resa impegnativa a causa della loro onerosità. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lollobrigida 4.45, Gusmeroli 4.101, Mandelli 4.116 e Lorenzin 4.152, a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (vedi allegato 1). Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Marco Di Maio 4.75.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Andrea MANDELLI (FI) annuncia che l'emendamento Marco Di Maio 4.75 è sottoscritto dai deputati del gruppo Forza Italia delle Commissioni I e V.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Mancini 4.90, Bellachioma 4.62, Marco Di Maio 4.65 e Mandelli 4.119 hanno accettato la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Mancini 4.90, Bellachioma 4.62, Marco Di Maio 4.65 e Mandelli 4.119, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Lollobrigida 4.45, Gusmeroli 4.101, Mandelli 4.116 e Lorenzin 4.152 hanno accettato la proposta di riformulazione dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lollobrigida 4.45, Gusmeroli 4.101, Mandelli 4.116 e Lorenzin 4.152, come riformulati (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Marco Di Maio 4.75 è ritirato dai presentatori ed è fatto proprio dalla deputata Bartolozzi.
Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime stupore per il ritiro dell'emendamento da parte dei presentatori, rilevando come esso fosse volto a consentire la perimetrazione delle zone franche doganali nell'ambito delle zone economiche speciali nella Regione siciliana prorogando il relativo termine, scaduto non per responsabilità dell'attuale giunta di centrodestra, bensì per l'inerzia della precedente giunta di centrosinistra. Si chiede come si esprimeranno sulla proposta emendativa in esame i deputati siciliani del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, non comprendendo le ragioni del parere contrario su una proposta che non comporta oneri finanziari né penalizza le regioni virtuose, limitandosi a consentire anche a quelle in ritardo di promuovere l'istituzione delle zone franche doganali.
Le Commissioni respingono l'emendamento Marco Di Maio 4.75.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Boldi 5.15 e 5.16 sono assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.03 del Governo.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Angiola 6.6, Morgoni 6.8, Fragomeli 6.11, Paolo Russo 6.22, Pella 6.25 e Lollobrigida 6.33, sull'emendamento D'Attis 6.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), e sull'articolo aggiuntivo De Filippo 6.06, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Angiola 6.6, Morgoni 6.8, Fragomeli 6.11, Paolo Russo 6.22, Pella 6.25 e Lollobrigida 6.33, l'emendamento D'Attis 6.21, come riformulato, e l'articolo aggiuntivo De Filippo 6.06, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Pastorino 7.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), Gallo 7.12, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), Piccoli Nardelli 7.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), Piccoli Nardelli 7.38, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), Tuzi 7.40, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), Lattanzio 7.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1) nonché D'Alessandro 7.49 e Grippa 7.57 (ex 41.062), a condizione che sia riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che le proposte di riformulazione delle proposte emendative Pastorino 7.8, Gallo 7.12, Piccoli Nardelli 7.14, Piccoli Nardelli 7.38, Tuzi 7.40, Lattanzio 7.41, D'Alessandro e Grippa 7.57 (ex 41.062) sono state accettate dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 7.8, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Gallo 7.12 è sottoscritto dai deputati Manzo, Torto e Buompane.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Gallo 7.12, come riformulato, e Piccoli Nardelli 7.14, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitanio 7.35, Mollicone 7.45 e Marco Di Maio 7.47 restano accantonati.
Teresa MANZO (M5S) sottoscrive a nome dei componenti del suo gruppo della V Commissione gli emendamenti Marco Di Maio 7.47 e Serracchiani 11.34.
Virginia VILLANI (M5S) sottoscrive gli emendamenti Marco Di Maio 7.47 e Serracchiani 11.34.
Federico FORNARO (LEU) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 11.34.
Le Commissioni approvano l'emendamento Piccoli Nardelli 7.38, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Tuzi 7.40 è sottoscritto dai deputati Villani, Manzo, Buompane e Torto.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Tuzi 7.40, come riformulato, Lattanzio 7.41, come riformulato, nonché gli identici emendamenti D'Alessandro 7.49 e Grippa 7.57 (ex 41.062), come riformulati (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Gadda 10.56 e l'articolo aggiuntivo Mandelli 10.026 restano accantonati.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) evidenzia come l'emendamento Gadda 10.56 sia identico all'emendamento Gastaldi 12.76.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come gli emendamenti predetti siano effettivamente di identico contenuto e differiscano soltanto in quanto riferiti ad articoli diversi.
Avverte, quindi, che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9, nonché gli emendamenti Serracchiani 11.34 e Paternoster 11.72 restano accantonati.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Donno 11.86, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Donno 11.86, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Lorenzin 12.7 è stato ritirato prima della seduta.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Sut 12.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Carabetta 12.70 e Nardi 12.87.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Alemanno 12.43, Mancini 12.41, gli identici emendamenti Cattaneo 12.42 e Moretto 12.44 e gli emendamenti Cillis 12.64 e Topo 12.88 restano accantonati.
Le Commissioni approvano l'emendamento Sut 12.18, come riformulato (vedi allegato 1).
Luca CARABETTA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima 12.70, che pure affronta il delicato tema delle professioni ambulanti, in considerazione del fatto che sulla materia è in corso di predisposizione un disegno di riforma organica del settore.
Stefano FASSINA (LEU) auspica che l'impegno da più parti assunto in ordine alla prossima adozione di una disciplina organica nella materia richiamata dal collega Carabetta possa effettivamente essere realizzato in tempi ragionevolmente contenuti.
Marco DI MAIO (IV) si associa all'auspicio testé espresso dal deputato Fassina, ritenendo indispensabile pervenire ad una soluzione quanto più possibile equilibrata della delicata questione.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, avverte che è nel frattempo pervenuta la riformulazione dell'emendamento Cillis 12.64, che è stata posta in distribuzione. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Cillis 12.64, nonché sull'emendamento Vianello 24.14 vertente su analoga materia, a condizione che entrambi siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Marco DI MAIO (IV) dichiara, a titolo personale, il voto di astensione sugli emendamenti Cillis 12.64 e Vianello 24.14, come riformulati, posto che il rilevante settore industriale sul quale essi incidono richiederebbe piuttosto interventi volti ad assicurare certezza di diritto e stabilità di prospettive.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Cillis 12.64 e Vianello 12.96 (ex 24.14), come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Nardi 12.87 e Mancini 12.86 sono stati ritirati.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative rimaste accantonate all'articolo 13, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede alle presidenze di conoscere quali gruppi parlamentari abbiano espresso voto contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02, che interviene sulla delicata materia delle professioni ambulanti.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel rammentare preliminarmente che per le votazioni effettuate nelle Commissione non è prevista la registrazione dei nomi, prende atto tuttavia che i gruppi del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle hanno espresso voto contrario sulla predetta proposta emendativa.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), considerando l'andamento dei lavori, a suo avviso incompatibile con gli impegni assunti sulla base delle intese precedentemente intercorse tra i gruppi, ritiene indispensabile che i relatori e il Governo forniscano indicazioni chiare ed inequivocabili in ordine ai tempi di conclusione dell'esame del provvedimento.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, pur comprendendo le legittime perplessità testé manifestate dal deputato Garavaglia, osserva tuttavia che tanto i relatori quanto il Governo stanno procedendo nei lavori in modo ordinato, in particolar modo essendo attivamente impegnati al perfezionamento delle riformulazioni allo stato non ancora ultimate.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede alle presidenze se sia ancora plausibile rispettare il termine di avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea previsto per la giornata di domani.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che allo stato, come peraltro in parte già anticipato, l'ipotesi dell'approdo in Aula del provvedimento per la discussione sulle linee generali già a partire dalla giornata di domani appare poco realistica.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) avverte che, qualora dovesse proseguire lo stallo attuale nell'andamento dei lavori, si riserva di intervenire nella discussione di ciascuno delle proposte emendative ancora da esaminare.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, ribadisce l'intenzione dei relatori e dei Governi affinché tutte le proposte emendative rimaste accantonate possano essere esaminate, fermi restando i tempi tecnici occorrenti alla definizione delle riformulazioni allo stato in via di perfezionamento.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative rimaste accantonate all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Siragusa 14.12, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Siragusa 14.12 nel testo riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative rimaste accantonate all'articolo 15, esprime parere favorevole sugli emendamenti Baldelli 15.2, Patassini 15.62, Morgoni 15.21 e Gabriele Lorenzoni 15.136, a condizione che vengano riformulati in un identico testo, che si riserva di presentare a breve. Propone invece di mantenere accantonati gli identici emendamenti Polidori 15.13 e Latini 15.49, nonché gli emendamenti Polidori 15.33, Cavandoli 15.48, Foti 15.54, Prisco 15.53, Patassini 15.60 e Caparvi 15.133.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), preso atto delle numerose proposte emendative di cui si richiede tuttora l'accantonamento nonché della perdurante mancanza di riformulazioni solo preannunziate dai relatori e dal Governo, chiede alle presidenze che possa essere immediatamente convocato un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, nell'ambito del quale stabilire con maggiore certezza e chiarezza il prosieguo dei lavori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende quindi la seduta, per consentire l'immediato svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V.
La seduta, sospesa alle 18.25, è ripresa alle 18.50.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, delle Commissioni riunite I e V, comunicando che si è deciso di terminare i lavori e chiudere l'esame del provvedimento entro le ore 19.30, procedendo alla votazione di tutte le proposte emendative accantonate e del conferimento del mandato ai relatori. Avverte, poi, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che fosse espresso il parere sull'emendamento Prisco 15.53 e che esso sia posto immediatamente in votazione. Non essendovi obiezioni, chiede ai relatori di esprimere il parere sull'emendamento Prisco 15.53.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, non essendo ancora disponibile la riformulazione dell'emendamento Prisco 15.53, esprime su di esso parere contrario.
La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Prisco 15.53, si rammarica che, dopo la disponibilità del Governo a prendere in considerazione tale emendamento, non si sia pervenuti in un tempo ragionevole a proporne una riformulazione che ne permettesse l'approvazione. Al riguardo ritiene che nel decreto-legge in esame siano state inserite numerose elargizioni per soddisfare esigenze legate alle campagne elettorali in corso di taluni esponenti della maggioranza. Esprime, pertanto, la propria indignazione per la mancata attenzione verso le popolazioni colpite dal sisma ed auspica che i rappresentanti dei territori della maggioranza votino a favore dell'emendamento Prisco 15.53. Nella consapevolezza che ciò non si realizzerà, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, prende l'impegno di adoperarsi affinché i cittadini dei territori colpiti dal sisma siano messi a conoscenza di come con il decreto-legge in esame sono state utilizzate le risorse finanziarie disponibili.
Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 15.53 a sua prima firma, ne sottolinea l'importanza evidenziando che con l'ultimo decreto-legge in materia di terremoto si era provveduto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ma non era stato conseguentemente prorogato il termine per la restituzione della cosiddetta «busta paga pesante». Al riguardo, ritiene che respingendo l'emendamento 15.53 a sua prima firma il Parlamento disattenda le promesse fatte ai cittadini dei territori colpiti dal sisma in occasione della conversione in legge dell'ultimo decreto-legge in materia di terremoto. Ritiene, infatti, che in questa occasione le risorse disponibili non siano state utilizzate per la priorità vera del Paese, ovvero dare una risposta seria alle popolazioni colpite dal sisma.
Valentina CORNELI (M5S), replicando agli interventi degli onorevoli Trancassini e Prisco, in qualità di rappresentante di uno dei territori più colpiti da eventi sismici, ossia l'Abruzzo, dichiara di non accettare lezioni sulla ricostruzione da rappresentanti del centrodestra, visto come è stata affrontata l'emergenza a seguito del terremoto del 2009. Fa presente che l'attuale Governo ha intrapreso la strada giusta per dare risposte ai cittadini dei territori terremotati e, pur riconoscendo che le misure adottate non sono ancora sufficienti, si dice convinta che il Governo continuerà a lavorare per i territori colpiti dal sisma.
Gabriele LORENZONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Prisco 15.53, evidenzia che la questione della cosiddetta «busta paga pesante» è già stata affrontata in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge in materia di terremoto. In proposito, fa presente che, data la normativa europea, per le imprese saranno necessari tempi più lunghi e che un'ulteriore proroga non avrebbe risolto la situazione.
Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando agli onorevoli Corneli e Lorenzoni, fa presente che Fratelli d'Italia ha posto il tema dei territori terremotati attraverso numerose proposte emendative che riguardavano, ad esempio, anche l'istituzione di zone economiche speciali e ulteriori assunzioni presso i comuni. Ricorda, inoltre, che in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge in materia di terremoto il Governo e la maggioranza avevano preso l'impegno a trattare questi temi durante l'esame del decreto-legge in materia di proroga di termini. Tuttavia, prende atto che anche in questa occasione i rappresentanti dei territori appartenenti alla maggioranza non hanno voluto venire incontro alle richieste delle popolazioni terremotate.
Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 15.53.
Giuseppe BRESCIA, presidente, considerato che gli identici articoli aggiuntivi Madia 18.022, Pella 18.028, Prisco 18.044, dichiarati inammissibili, intervengono su tematiche attinenti alla disciplina del personale pubblico, oggetto di diverse previsioni del decreto-legge, evidenzia che le Presidenze ritengono di poter riammettere tali proposte emendative. Invita pertanto i relatori ed il Governo ad esprimere sugli stessi il rispettivo parere.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Madia 18.022, Pella 18.028, Prisco 18.044.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Madia 18.022, Pella 18.028, Prisco 18.044 (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'onorevole Ceccanti ha presentato l'articolo aggiuntivo 17.012, in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale, per il quale è stato espresso dai gruppi il consenso alla votazione immediata.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ceccanti 17.012.
Federico FORNARO (LEU) osserva che la disposizione proposta non appare univoca quando fa riferimento al superamento della soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, in quanto per questa tipologia di elezioni è previsto il voto ponderato.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in considerazione di quanto evidenziato dall'onorevole Fornaro dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ceccanti 17.012.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.35 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo dell'emendamento 18.35 dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento 18.35 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.36 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo dell'emendamento 18.36 dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento 18.36 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lapia 25.49, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Lapia 25.49 è stata accettata dai presentatori e che l'emendamento medesimo è sottoscritto anche dall'onorevole Villani e da tutti i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle presso la V Commissione.
Le Commissioni approvano l'emendamento Lapia 25.49, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 25.016, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Elena CARNEVALI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 25.016 a sua prima firma.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che alla copertura degli oneri del presente articolo aggiuntivo, ottimo nella sua finalità, si provvede mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale sanitario.
Elena CARNEVALI (PD) assicura che la destinazione di risorse per l'effettuazione dello screening contro l'epatite C non avrà effetti sugli altri obiettivi del Piano nazionale sanitario.
Beatrice LORENZIN (PD) apprezza la decisione di destinare risorse per eradicare il virus dell'epatite C, sottolineando come oggi sia possibile curare questa grave malattia.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che evidentemente nel Fondo per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale sanitario erano presenti 30 milioni di euro non destinati ad alcuna specifica finalità.
Paolo RUSSO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carnevali 25.016, come riformulato, sottolineando come grazie a questo screening sarà possibile eradicare il virus dell'epatite C, contribuendo alla guarigione di circa un milione di italiani.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Carnevali 25.016 è sottoscritto dall'onorevole Villani, da tutti i componenti del gruppo Movimento 5 Stelle presso la V Commissione e da tutti i componenti del gruppo Partito Democratico.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Carnevali 25.016, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Macina 18.051.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede garanzie in ordine alla neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo Macina 18.051.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che, grazie all'approvazione dell'articolo aggiuntivo Macina 18.051, i cittadini in difficoltà non saranno sfrattati dalle loro abitazioni sino a che non sarà conclusa la procedura di vendita dell'immobile pignorato.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, precisa che si tratta dell'estensione ai procedimenti in corso di una norma già prevista dal nostro ordinamento.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede se tale innovazione avrà effetto sulle spese dei procedimenti in corso.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, evidenzia che i procedimenti di espropriazione seguiranno il loro corso con l'unica differenza che l'immobile non rimarrà vuoto nel periodo intercorrente tra lo sfratto e l'aggiudicazione.
Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che in questo modo non sarà più possibile vendere gli immobili pignorati, in quanto la prospettiva di dover avviare una procedura di sfratto, che generalmente ha una durata di anni, costituirà un forte deterrente all'acquisto di tali immobili.
Teresa MANZO (M5S) segnala che tutti i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle della V Commissione e l'onorevole Villani sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Macina 18.051.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Macina 18.051 (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cabras 27.05 e sugli identici articoli aggiuntivi Migliore 27.09 e Quartapelle Procopio 27.010, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cabras 27.05 e degli identici articoli aggiuntivi Migliore 27.09 e Quartapelle Procopio 27.010 è stata accettata dai presentatori. Avverte inoltre che i componenti del gruppo Liberi e Uguali delle Commissioni I e V sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 27.010, come riformulato.
Maria Anna MADIA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 27.010, come riformulato.
Le Commissioni approvano gli articoli aggiuntivi Cabras 27.05, Migliore 27.09 e Quartapelle Procopio 27.010, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'onorevole Ceccanti ha presentato l'emendamento 28.18, per il quale è stato espresso dai gruppi il consenso alla votazione immediata.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 28.18.
Le Commissioni approvano l'emendamento 28.18 dei relatori (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Varrica 31.01, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Varrica 31.01.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varrica 31.01, come riformulato.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Varrica 31.01, come riformulato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo dell'emendamento 32.1 dei relatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA), pur riconoscendo l'importanza di quanto previsto dall'emendamento 32.1 dei relatori, come riformulato, ne critica la portata microsettoriale.
Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza la miscrosettorialità dell'emendamento 32.1 dei relatori, come riformulato, riguardante la stabilizzazione di risorse in favore dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.
Le Commissioni approvano l'emendamento 32.1 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rosso 33.021, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva che la riformulazione proposta dai relatori abbia reso l'articolo aggiuntivo Rosso 33.021 quasi una proposta di legge a sé stante.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Rosso 33.021.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Rosso 33.021, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Buratti 34.2, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Buratti 34.2.
Le Commissioni approvano l'emendamento Buratti 34.2, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bilotti 35.14, a condizione che sia riformulato.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede delucidazioni in merito alla sostituzione della parola «finanziamento» con la parola «cofinanziamento», osservando che tale sostituzione sembrerebbe implicare che le spese relative alla redazione dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge n. 205 del 2017 siano integralmente poste a carico del Fondo per la progettazione degli enti locali.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI, prendendo atto di quanto segnalato dell'onorevole Garavaglia, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Bilotti 35.14, limitata al solo comma 1-bis (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Bilotti 35.14 (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Bilotti 35.154 e che tale emendamento, come riformulato, è sottoscritto dai deputati Berti e Villani.
Le Commissioni approvano l'emendamento Bilotti 35.14, come riformulato (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede conferma che sia stata acquisita l'unanimità dei gruppi alla presentazione di un emendamento che autorizza l'INAIL ad effettuare nuove assunzioni.
Emanuele PRISCO (FDI) avverte che il proprio gruppo non ha prestato il consenso alla presentazione del predetto emendamento.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che tale emendamento, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni a valere sul bilancio dell'INAIL, potrebbe creare problemi di sostenibilità finanziaria per l'Istituto.
Giuseppe BRESCIA, presidente, preso atto di quanto dichiarato dall'onorevole Prisco, avverte che il predetto emendamento non verrà posto in votazione.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Navarra 39.58, a condizione che sia riformulato nei termini in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Navarra 39.58.
Le Commissioni approvano l'emendamento Navarra 39.58, come riformulato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI, effettuati i necessari accertamenti, comunica che l'articolo aggiuntivo Ceccanti 17.012 non presenta problemi interpretativi e pertanto chiede che sia posto in votazione.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Ceccanti 17.012 (vedi allegato 1).
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di intervenire sulle proposte emendative concernenti l'assunzione degli idonei del concorso per assistenti giudiziari.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come, secondo quanto convenuto in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, le proposte emendative sulle quali non vi sia il parere favorevole dei relatori non verranno poste in votazione e si intendono respinte. Avverte tuttavia che la Presidenza, analogamente a quanto avvenuto per il gruppo di Fratelli d'Italia, consentirà alla deputata Bartolozzi lo svolgimento di un intervento sui temi da lei citati al termine delle votazioni sulle proposte emendative.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitanio 7.35, Mollicone 7.45 e Marco Di Maio 7.47, purché riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che la proposta di riformulazione degli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitanio 7.35, Mollicone 7.45 e Marco Di Maio 7.47 è stata accettata dai presentatori.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Di Giorgi 7.26, Paolo Russo 7.33, Capitanio 7.35, Mollicone 7.45 e Marco Di Maio 7.47, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gadda 40.017 (ex 10.56), Incerti 40.03, Nevi 40.012, Luca De Carlo 40.013, purché riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che la proposta di riformulazione degli emendamenti degli emendamenti Gadda 40.017 (ex 10.56), Incerti 40.03, Nevi 40.012, Luca De Carlo 40.013 è stata accettata dai presentatori.
Paolo RUSSO (FI) ricorda come l'emendamento Gadda 40.017 (ex 10.56) sia stato ritirato e fatto proprio dal gruppo di Forza Italia.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gadda 40.017 (ex 10.56).
Vanessa CATTOI (LEGA) rileva come vada posto altresì in votazione l'emendamento Gastaldi 12.76.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sarà altresì posto contestualmente in votazione l'emendamento Gastaldi 12.76, che assume la numerazione 40.018, nel testo riformulato identico agli emendamenti Gadda 40.017 (ex 10.56), Incerti 40.03, Nevi 40.012, Luca De Carlo 40.013.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Gadda 40.017 (ex 10.56), Incerti 40.03, Nevi 40.012, Luca De Carlo 40.013 e Gastaldi 40.018 (ex 12.76), come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata approvata la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Vianello 11.09, nel testo riformulato con il numero 11.87. A questo riguardo, ricorda che la riformulazione proposta dal Governo recava nell'intestazione anche l'indicazione degli emendamenti Serracchiani 11.20 e Ubaldo Pagano 13.43, che dovevano intendersi approvati in un unico testo. Segnala che la riformulazione, considerati i contenuti, era riferibile unicamente alle proposte emendative Vianello 11.09 e Ubaldo Pagano 13.43, in materia di transhipment, e non anche all'emendamento Serracchiani 11.20, che insiste su diversa materia. Tutto ciò considerato, segnala che occorre quindi ancora votare, nel suo testo originario, l'emendamento Serracchiani 11.20, sul quale chiede ai relatori e al Governo il rispettivo parere.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Serracchiani 11.20. Propone di accantonare l'emendamento Serracchiani 11.34, in vista di una sua riformulazione.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Serracchiani 11.20.
Mauro D'ATTIS (FI) chiede chiarimenti sull'emendamento Prestigiacomo 39.10, a suo avviso assorbito dall'articolo aggiuntivo Varrica 31.01.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come l'emendamento Prestigiacomo 39.10 non possa ritenersi assorbito dall'articolo aggiuntivo Varrica 31.01, facendo riferimento a norme diverse, e sussistendo su di esso il parere contrario deve intendersi respinto.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Varrica 31.01.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gelmini 11.5, Fornaro 11.7, Marco Di Maio 11.8 e Donzelli 11.9, come riformulati (vedi allegato 1).
Vanessa CATTOI (LEGA) chiede se l'emendamento Paternoster 11.72 sia da ritenersi assorbito dagli identici emendamenti testé approvati.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Paternoster 11.72 è assorbito dall'approvazione delle proposte emendative testé votate. Avverte altresì che i presentatori dell'emendamento Serracchiani 11.34 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Serracchiani 11.34, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Serracchiani 11.34 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Serracchiani 11.34, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Mancini 12.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Mancini 12.41 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Catello VITIELLO (IV) rileva come la riformulazione contenga talune imprecisioni di carattere linguistico.
Le Commissioni approvano l'emendamento Mancini 12.41, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Orlando 34.06, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Orlando 34.06 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Orlando 34.06, come riformulato (vedi allegato 1).
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, ritira l'emendamento 15.143 dei relatori e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 39.061 dei relatori.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 39.061 dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 39.061 dei relatori (vedi allegato 1).
Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sugli articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone, 18.07, 18.016 a sua prima firma e Prestigiacomo 18.037, rilevando come essi siano volti ad andare incontro alle aspettative degli idonei del concorso per assistenti giudiziari indetto nel 2016 dall'allora Ministro Orlando. Osserva come le predette proposte emendative siano state presentate da tutti i gruppi di opposizione e come si tratti di una battaglia sostenuta anche dal Partito democratico e da Italia Viva. Cita, a riprova di ciò, gli atti di sindacato ispettivo presentati dai deputati Miceli e Cosimo Ferri. Cita, altresì, l'intervento del Ministro Bonafede nel corso delle interrogazioni a risposta immediata svoltesi nella giornata di ieri. Esprime pertanto stupore per il parere contrario, anche in considerazione del fatto che non sussiste un problema di copertura, essendo le risorse per tali assunzioni già stanziate, e che le assunzioni medesime rispondono a reali fabbisogni, negando che si tratti di assunzioni in soprannumero, atteso l'imminente determinarsi di numerose vacanze in organico. Osserva pertanto come il parere contrario esprima una volontà politica che disattende gli impegni assunti anche dallo stesso Ministro.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Orlando 33.19, Vazio 33.27, Gagliardi 33.25, Rixi 33.37 e Cassinelli 33.34, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
La Sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Orlando 33.19, Vazio 33.27, Gagliardi 33.25, Rixi 33.37 e Cassinelli 33.34 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Orlando 33.19, Vazio 33.27, Gagliardi 33.25, Rixi 33.37 e Cassinelli 33.34, come riformulati (vedi allegato 1).
Beatrice LORENZIN (PD) richiama l'attenzione sul subemendamento Mancini 0.4.156.3, sul quale risulta il consenso di tutti i gruppi.
La Sottosegretaria Laura CASTELLI rileva come il subemendamento citato dalla deputata Lorenzin sia volto a porre rimedio ad un errore materiale contenuto nella legge di bilancio.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come su tale proposta emendativa non sussista il consenso unanime dei gruppi e come pertanto la medesima non possa essere posta in votazione.
Avverte che a seguito di un approfondimento sul contenuto dell'emendamento Iovino 27.3, approvato nella seduta del 6 febbraio, che prevede l'espressione del parere del COPASIR sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, appare opportuna una sua riformulazione volta a prevedere la trasmissione dei medesimi al COPASIR, per quanto di competenza; ciò in coerenza con l'emendamento Misiti 27.1 anch'esso approvato nella medesima seduta. Il COPASIR non svolge, infatti, funzioni consultive nell'ambito dei procedimenti normativi, funzioni che spettano alle Commissioni permanenti (ad eccezione dei regolamenti di organizzazione del sistema di informazione della sicurezza della Repubblica, su cui si pronuncia in via esclusiva il COPASIR, con atti riservati). In assenza di obiezioni, si intende dunque approvata la seguente nuova formulazione dell'emendamento:
Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».
27. 3.
(Nuova formulazione) Iovino.
Avverte inoltre che il secondo periodo degli identici emendamenti Gariglio 13.44 e 13.64 Scagliusi, approvati nella seduta di mercoledì 5 febbraio scorso, reca un contenuto che risulta contraddittorio con il primo periodo dell'emendamento stesso: pertanto, per ragioni di coordinamento del testo, tale secondo periodo deve intendersi espunto.
Ricorda poi che l'articolo aggiuntivo Buratti 4.03 è stato approvato, in un testo riformulato, nella seduta di martedì 4 febbraio scorso. Per un errore materiale, il testo riformulato posto in distribuzione reca la soppressione dell'articolo 1, comma 1089, della legge n. 145 del 2018, laddove invece tale comma deve intendersi modificato nel senso di differire al 31 dicembre 2020 il termine recato da tale disposizione. Al fine di correggere tale errore materiale, in assenza di obiezioni, si intende approvata la seguente riformulazione del comma 1 dell'emendamento, nel testo, posto ora in distribuzione, nella quale si ripristina la versione originaria del comma 1, ferme restando le altre modifiche alle restanti parti del testo: «1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2020”».
Avverte che gli identici emendamenti Prisco 1.87, Pella 1.101 e Ubaldo Pagano 1.111, approvati nella seduta del 3 febbraio, recano la possibilità di prorogare di 12 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali, laddove gli identici emendamenti Rizzo Nervo 5.38, Ubaldo Pagano 5.42 (ex 11.49) e Epifani 5.43 (ex 11.60), approvati nella seduta dell'11 febbraio, recano una diversa proroga (di 24 mesi) dei medesimi contratti: pertanto, al fine di eliminare tale antinomia tra le due disposizioni, si intende che i predetti emendamenti Prisco 1.87, Pella 1.101 e Ubaldo Pagano 1.111 siano riformulati in un testo identico a quello degli emendamenti Rizzo Nervo 5.38, Ubaldo Pagano 5.42 (ex 11.49) e Epifani 5.43 (ex 11.60) e come tali considerati approvati.
Avverte inoltre che gli identici emendamenti Pella 1.100 (Nuova formulazione), Lollobrigida 1.117 (Nuova formulazione), Angiola 1.118 (Nuova formulazione), De Menech 1.119 (Nuova formulazione), Paolo Russo 1.120 (Nuova formulazione), Fornaro 1.121 (Nuova formulazione), D'Alessandro 1.122 (Nuova formulazione) e Navarra 1.123 (Nuova formulazione), approvati nella seduta del 3 febbraio, posticipano dal 15 gennaio al 15 maggio il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 160 del 2019 e dal 28 febbraio al 30 giugno il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della medesima legge n. 160 del 2019, laddove l'emendamento Terzoni 13.62 (Nuova formulazione), approvato nella seduta del 12 febbraio, posticipa gli stessi termini rispettivamente al 15 marzo e al 30 aprile: pertanto, al fine di eliminare tale antinomia tra le due disposizioni, si intende che il predetto emendamento Terzoni 13.62 (Nuova formulazione) sia riformulato in un testo identico a quello degli emendamenti Pella 1.100 (Nuova formulazione), Lollobrigida 1.117 (Nuova formulazione), Angiola 1.118 (Nuova formulazione), De Menech 1.119 (Nuova formulazione), Paolo Russo 1.120 (Nuova formulazione), Fornaro 1.121 (Nuova formulazione), D'Alessandro 1.122 (Nuova formulazione) e Navarra 1.123 (Nuova formulazione) e come tale considerato approvato.
Pone in votazione quindi la proposta di correzioni di forma riportata in allegato (vedi allegato 3).
Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma formulata dai relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, VIII, XI e XIV; i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissione III, IV, VII, IX, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere del Comitato per la legislazione.
Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17 e dalle 18.25 alle 18.50.
ALLEGATO 1
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
7-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-bis, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 41.
(Nuova formulazione) Macina, Donno.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.
1. 55. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10-ter. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
*1. 62.
(Nuova formulazione) Magi.
*1. 129. (ex 2. 10) (Nuova formulazione) Sisto, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli.
*1. 130. (ex 2. 8) (Nuova formulazione) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Sisto.
*1. 131. (ex 2. 03) (Nuova formulazione) Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.
*1. 132. (ex 7. 53) (Nuova formulazione) Sensi.
*1. 133. (ex 2. 9) Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Sisto.
*1. 134. (ex 2. 01) Angiola, Gebhard, Plangger, Schullian.
*1. 135. (ex 2. 02) Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
*1. 136. (ex 7. 29) Ceccanti.
*1. 137. (ex 7. 31) Fornaro, Fassina.
*1. 138. (ex 7. 32) Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
*1. 139. (ex 7. 48) Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 94.
(Nuova formulazione) Paolo Russo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Pella, D'Ettore, Cannizzaro.
ART. 4.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1o gennaio 2021.
3-ter. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1o gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.
3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4. 90.
(Nuova formulazione) Mancini, Buratti, Topo.
*4. 62.
(Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*4. 65.
(Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello.
*4. 119.
(Nuova formulazione) Mandelli, Squeri, Prestigiacomo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-ter. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 2,01 milioni di euro per il 2020, 3,48 milioni di euro per il 2021 e 3,51 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014.
*4. 45.
(Nuova formulazione) Lollobrigida, Foti, Prisco, Lucaselli.
*4. 101.
(Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Guidesi, Andreuzza, Bianchi, Di Muro.
*4. 116.
(Nuova formulazione) Mandelli, Gelmini, Sisto, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis, Tartaglione, Mazzetti.
*4. 152.
(Nuova formulazione) Lorenzin.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
5. 03. Il Governo.
ART. 6.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
5-ter. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
*6. 6. Angiola, Gebhard, Plangger, Schullian.
*6. 8. Morgoni, Pezzopane, Mancini, Ubaldo Pagano.
*6. 11. Fragomeli, De Menech.
*6. 22. Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
*6. 25. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo, Spena, Napoli, Ruffino, Bond, Baratto.
*6. 33. Lollobrigida, Prisco, Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Silvestroni.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6. 21
(Nuova formulazione) D'Attis Mauro, Savino Elvira
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Articolo 6-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
6. 06.
(Nuova formulazione) De Filippo, Toccafondi.
ART. 7.
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7. 8.
(Nuova formulazione) Pastorino
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei».
7. 12.
(Nuova formulazione) Gallo, Macina, Donno.
Al comma 7 sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Conseguentemente al comma 8, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2020 sono aggiunte le seguenti: A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
7. 14.
(Nuova formulazione) Piccoli Nardelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-ter. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA. Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*7. 47. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello.
*7. 26. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Ciampi.
*7. 33. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis.
*7. 35. (Nuova formulazione) Capitanio.
*7. 45. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
7. 38.
(Nuova formulazione) Piccoli Nardelli.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-quater. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
10-quater. Alle assunzioni di cui al comma 10-ter si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quinquies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
10-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 10-quinquies, pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 40.
(Nuova formulazione) Tuzi Manuel, Nitti Michele, Mariani Felice, Carbonaro Alessandra, Bella Marco, Donno Leonardo, Macina Anna.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».
7. 41.
(Nuova formulazione) Lattanzio Paolo, Donno Leonardo, Macina Anna.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».
10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*7. 49.
(Nuova formulazione) D'Alessandro Camillo, Di Maio Marco, Vitiello Catello.
*7. 57. (ex 41.062) (Nuova formulazione) Grippa.
ART. 11.
Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Per l'anno 2019 con le seguenti: Per gli anni 2019 e 2020;
b) dopo le parole: nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2020;
c) dopo le parole: con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 aggiungere le seguenti: e nell'anno 2020.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'onere finanziario di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 20. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai primi due periodi del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*11. 5.
(Nuova formulazione) Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Ettore.
*11. 7.
(Nuova formulazione) Fornaro, Fassina, Fratoianni.
*11. 8.
(Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello.
*11. 9.
(Nuova formulazione) Donzelli, Prisco, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Per l'anno 2020 l'INAIL eroga al malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati a decorrere dal 2015.
2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019, della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti interministeriali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all'Inail, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
4. L'Inail provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come individuate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione dei commi da 1 a 3 valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
11. 34.
(Nuova formulazione) Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Soverini, Viscomi, Carnevali.
All'articolo 11, dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 86.
(Nuova formulazione) Donno, Bellachioma, Ceccanti, Fornaro, Marattin, Schullian, Mandelli, Lucaselli, Fassina.
ART. 12.
All'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 è abrogato;
d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità».
12. 18.
(Nuova formulazione) Sut, Nardi, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Benamati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
b) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;
c) al comma 8, quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
*12. 64.
(Nuova formulazione) Cillis, Vianello, Sut, Macina, Donno.
*12. 96. (ex 24.14) (Nuova formulazione) Vianello, Sut, Macina, Donno.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro cinquemila, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass ai sensi del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis nella versione in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1 lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».
4-ter. Entro il 30 ottobre 2020 l'Ivass trasmette una relazione sull'applicazione e sugli effetti del comma 4-bis al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.
12. 41.
(Nuova formulazione) Mancini.
ART. 13.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, 31 ottobre 2000, n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei Contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112».
13. 86.
(Nuova formulazione) Ceccanti, Comaroli, Mandelli, Lucaselli, Marco Di Maio, Fassina, Donno.
ART. 14.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019, nonché di 1.200.000 per l'anno 2020 e 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 12.
(Nuova formulazione) Siragusa, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Suriano, Macina, Donno.
ART. 16.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.
16. 2.
(Nuova formulazione) Scagliusi, Bartolozzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:
“4-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente”».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna).
16. 7.
(Nuova formulazione) Gavino Manca.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure urgenti per la prevenzione incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.
16. 02. Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Soverini, Viscomi.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha una durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 partecipano i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile a tali fini, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo sono finanziati con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti e, nel caso di convenzioni stipulate da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a 10.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati stipuli ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione di segreteria o ne abbia una in corso, purché questa risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.
16. 04.
(Nuova formulazione) Macina, Donno, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
ART. 17.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».
17. 7. Madia, Mancini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni.
17. 9. I Relatori.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di elezione del presidente di provincia e del consiglio provinciale)
1. Il termine previsto nell'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».
17. 012. Ceccanti, Comaroli, Donno, Lucaselli, Fassina.
ART. 18.
Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
*18. 022. Madia, Lorenzin, Raciti, Viscomi.
*18. 028. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Paolo Russo.
*18. 044. Prisco, Lollobrigida, Rampelli, Donzelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) il comma 12 è abrogato;
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione:
a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici».
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
18. 35.
(Nuova formulazione) I Relatori.
All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso 4-bis, le parole: «a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» e dopo le parole: «istituzionali fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale, per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
18. 36.
(Nuova formulazione) I Relatori.
Sostituire il comma 2, primo periodo, con il seguente:
All'articolo 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile.».
18. 5.
(Nuova formulazione) Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio, D'Orso, Giarrizzo.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)
1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle espropriazioni immobiliari in corso. I provvedimenti di cui all'articolo 560 del codice di procedura civile già emessi dal giudice dell'esecuzione, ove l'immobile pignorato non sia stato venduto, devono intendersi revocati».
18. 051. Macina, Dieni, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Donno.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)
1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.
18. 039.
(Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
ART. 19
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
19. 05.
(Nuova formulazione) Maurizio Cattoi, Alaimo, Macina, Donno. Lovecchio.
Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».
19. 012. Il Governo.
ART. 21.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)
1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, è incrementata di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
21. 04. Il Governo.
ART. 24.
All'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate ulteriori risorse alla regione Lazio pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, .
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*24. 20.
(Nuova formulazione) Madia, Braga.
*24. 3.
(Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
*24. 18.
(Nuova formulazione) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
*24. 23. (ex 13.45) (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano.
*24. 24. (ex 13.51) (Nuova formulazione) Scagliusi.
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».
24. 7.
(Nuova formulazione) Fassina, Muroni, Fornaro.
ART. 25.
Al comma 2, capoverso c-bis), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000;
b) al numero 2), dopo la parola: sperimentali inserire le seguenti: , agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca»;
al comma 3, sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000;
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale».
*25. 8.
(Nuova formulazione) Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi, Nesci.
*25. 12.
(Nuova formulazione) Brambilla, Lovecchio.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».
4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4-quater Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».
25. 21.
(Nuova formulazione) Noja, Marco Di Maio, Vitiello, Carnevali, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2020 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
25. 49.
(Nuova formulazione) Lapia, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Sportiello, Nappi.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono aggiunte le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».
4-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute con propri decreti provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
25. 34. Troiano, Donno, Macina, Lorefice, Bologna, Sapia, Sarli, Mammì, D'Arrando, Lapia, Sportiello, Nappi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;
b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
25. 71. Schullian, Melilli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Prisco, Mandelli, Ceccanti, Marco Di Maio, Macina, Fassina.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)
1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
2. Con decreto dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
25. 016.
(Nuova formulazione) Carnevali, Lorefice, Rostan, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Schirò, Pini.
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
Art. 25-bis.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1o febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per far fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa, a decorrere dall'anno 2020, di 5.785.133 euro annui comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato e al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1o febbraio 1989, n. 37 le parole «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.
25. 04.
(Nuova formulazione) Rostan.
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
Art. 25-bis.
(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)
1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.
25. 025.
(Nuova formulazione) Rostan, Fassina, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la parola: compresa con la seguente: compresi e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
0. 25. 027. 1. Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
25. 027. I Relatori.
ART. 26
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)
1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».
*26. 02. Fragomeli.
*26. 08. Trano, Macina, Donno.
*26. 06. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
*26. 05. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, D'Attis.
*26. 03. Suriano, Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Macina, Donno.
ART. 27.
All'articolo 27, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” a: “e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)” e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;”»;
b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e di trasmissione”»;
c) dopo la lettera n) è inserita la seguente:
«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente:
“19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni”».
27. 5. Il Governo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nelle sedi all'estero dell'Agenzia possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;
c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;
d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».
2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».
3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a) e b) 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020 e a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025 a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028, a euro 11.848.564 a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere c) e d) e 2, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
*27. 05.
(Nuova formulazione) Cabras, Carelli, Colletti, Sabrina De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Grande, Olgiati, Perconti, Romaniello, Siragusa, Suriano, Macina, Donno, Madia.
*27. 09.
(Nuova formulazione) Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.
*27. 010.
(Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Boldrini, Andrea Romano.
ART. 28.
All'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
28. 18.
Ceccanti, Donno, Comaroli, Trancassini.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 10.
(Nuova formulazione) Braga.
ART. 31.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 e all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
2. Al comma 875, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata.»;
b) è aggiunta infine la seguente tabella:
Enti | Importo |
Città metropolitana di Catania | 16.261.402 |
Città metropolitana di Messina | 10.406.809 |
Città metropolitana di Palermo | 17.718.885 |
subtotale città metropolitane | 44.387.096 |
% di copertura per C.M. | 40,51% |
LCC di Agrigento | 7.146.531 |
LCC di Caltanissetta | 4.943.572 |
LCC di Enna | 4.053.997 |
LCC di Ragusa | 5.559.427 |
LCC di Siracusa | 7.157.158 |
LCC di Trapani | 6.752.219 |
subtotale LCC | 35.612.904 |
% copertura per LCC | 40,51% |
TOTALE | 80.000.000 |
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della Città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della Città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole,
4. Agli oneri di cui al comma 3 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 25.000.000 dal 2020 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 5.000.000 dal 2020 al 2024.
5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: «a titolo gratuito,» sono inserite le seguenti: «e per la durata di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;
2) dopo le parole: «i predetti beni» sono inserite le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;
b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».
31. 01.
(Nuova formulazione) Varrica, Macina, Donno, Perconti, Giarrizzo.
ART. 32.
All'articolo 32, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi Finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020:
a) per l'anno 2020 si provvede, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e per un importo pari a 3 milioni di euro a valere sul Fondo, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 2014.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze.
32. 1.
(Nuova formulazione) I Relatori.
ART. 33.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)
1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente articolo sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza.
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.
*33. 19.
(Nuova formulazione) Orlando, Vazio, Rotta.
*33. 25.
(Nuova formulazione) Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.
*33. 27.
(Nuova formulazione) Vazio, Rotta.
*33. 37.
(Nuova formulazione) Rixi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Di Muro.
*33. 34.
(Nuova formulazione) Cassinelli, Bagnasco, Mandelli, Mulè.
Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75 è sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il dispositivo ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera di Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».
3. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».
33. 021.
(Nuova formulazione) Rosso, Mulè.
ART. 34.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020.
34. 2.
(Nuova formulazione) Buratti, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada Tirrenica s.p.a., in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Autostrada Tirrenica s.p.a. procedono alla revisione della predetta convenzione unica, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
34. 016.
(Nuova formulazione) Ceccanti, Comaroli, Mandelli, Marco Di Maio, Lucaselli, Fassina.
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Cold ironing)
1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica, erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 1, alla voce: «Energia elettrica», è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce; «per la fornitura di energia elettrica erogata, da impianti di terra, alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: euro 0,0005 per ogni kWh».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia subordinatamente all'adozione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti,
34. 06.
(Nuova formulazione) Orlando.
ART. 35.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
35. 14.
(Ulteriore nuova formulazione) Bilotti.
ART. 36.
All'articolo 36, comma 1, al comma 1, del capoverso Art. 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».
36. 11. Il Governo.
ART. 38.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
38. 1. Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Paolo Russo, D'Attis.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».
38. 6. Alaimo, Macina, Donno, Papiro, Lorefice, Ficara, Suriano, Martinciglio, Giarrizzo.
Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale)
1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;
b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43, al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;
b) il comma 63 è sostituito dal seguente:
«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;
d) il comma 548 è abrogato.
4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dal comma 3, lettera b).
38. 01.
(Nuova formulazione) Ubaldo Pagano.
ART. 39.
Sostituire il comma 12 con i seguenti:
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.
12-ter. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, come definite dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*39. 1.
(Nuova riformulazione) Madia.
*39. 2.
(Nuova riformulazione) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
*39. 3.
(Nuova riformulazione) Comaroli, Garavaglia, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
All'articolo 39 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, lettera f), le parole da: di parte corrente fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 9.
(Nuova formulazione) Madia, Mancini.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
14-bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
14-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
14-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:
«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
14-quinquies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma.».
14-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quinquies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
14-septies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Allegato 1
(articolo 39, comma 14-septies)
«Tabella 1
(articolo 1, comma 134)
Regioni | Percentuali di riparto | Riparto contributo investimenti | |||||
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 | Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 | Contributo anno 2026 | Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032 | Contributo anno 2033 | Contributo anno 2034 | ||
Abruzzo | 3,16% | 4.269.481,58 | 3.937.410,79 | 8.206.892,37 | 9.630.052,89 | 11.053.213,42 | 6.325.157,89 |
Basilicata | 2,50% | 3.373.081,58 | 3.110.730,79 | 6.483.812,37 | 7.608.172,89 | 8.732.533,42 | 4.997.157,89 |
Calabria | 4,46% | 6.021.781,58 | 5.553.420,79 | 11.575.202,37 | 13.582.462,89 | 15.589.723,42 | 8.921.157,89 |
Campania | 10,54% | 14.228.786,84 | 13.122.103,42 | 27.350.890,26 | 32.093.819,21 | 36.836.748,16 | 21.079.684,21 |
Emilia-
Romagna |
8,51% | 11.483.881,58 | 10.590.690,79 | 22.074.572,37 | 25.902.532,89 | 29.730.493,42 | 17.013.157,89 |
Lazio | 11,70% | 15.799.476,32 | 14.570.628,16 | 30.370.104,47 | 35.636.596,58 | 40.930.088,68 | 23.406.631,58 |
Liguria | 3,10% | 4.186.065,79 | 3.860.482,89 | 8.046.548,68 | 9.441.903,95 | 10.837.259,21 | 6.201.578,95 |
Lombardia | 17,48% | 23.601.410,53 | 21.765.745,26 | 45.367.155,79 | 53.234.292,63 | 61.101.429,47 | 34.965.052,63 |
Marche | 3,48% | 4.701.197,37 | 4.335.548,68 | 9.036.746,05 | 10.603.811,84 | 12.170.877,63 | 6.964.736,84 |
Molise | 0,96% | 1.292.234,21 | 1.191.727,11 | 2.483.961,32 | 2.914.706,05 | 3.345.450,79 | 1.914.421,05 |
Piemonte | 8,23% | 11.106.734,21 | 10.242.877,11 | 21.349.611,32 | 25.051.856,05 | 28.754.100,79 | 16.454.421,05 |
Puglia | 8,15% | 11.006.123,68 | 10.150.091,84 | 21.156.215,53 | 24.824.923,42 | 28.493.631,32 | 16.305.368,42 |
Toscana | 7,82% | 10.553.376,32 | 9.732.558,16 | 20.285.934,47 | 23.803.726,58 | 27.321.518,68 | 15.634.631,58 |
Umbria | 1,96% | 2.648.771,05 | 2.442.755,53 | 5.091.526,58 | 5.974.450,26 | 6.857.373,95 | 3.924.105,26 |
Veneto | 7,95% | 10.727.597,37 | 9.893.228,68 | 20.620.826,05 | 24.196.691,84 | 27.772.557,63 | 15.892.736,84 |
TOTALE | 100,00% | 135.000.000,00 | 124.500.000,00 | 259.500.000,00 | 304.500.000,00 | 349.500.000,00 | 200.000.000,00 |
*39. 75. Claudio Borghi, Comaroli, Brescia, Donno, Bellachioma, Ceccanti, Lucaselli, Marattin, Magi, Fassina.
*39. 76. (ex 4. 5.) (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Vanessa Cattoi, Guidesi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.
*39. 77. (ex 39. 038.) (Nuova formulazione) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Bartolozzi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati,»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali).
39. 58.
(Nuova formulazione) Navarra.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».
*39. 03.
(Nuova formulazione) D'Alessandro, Vitiello.
*39. 015.
(Nuova formulazione) Fornaro, Fassina.
*39. 022.
(Nuova formulazione) Angiola.
*39. 034.
(Nuova formulazione) De Menech, Fragomeli.
*39. 041.
(Nuova formulazione) Paolo Russo, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
*39. 059.
(Nuova formulazione) Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Disavanzo degli enti locali)
1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
39. 061. I Relatori.
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
39. 062. I Relatori.
ART. 40.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitatamente all'anno 2020, secondo procedure e modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.
*40. 03.
(Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.
*40. 012.
(Nuova formulazione) Nevi, Mandelli.
*40. 013.
(Nuova formulazione) Luca De Carlo, Prisco, Lucaselli, Donzelli.
*40. 017. (ex 10. 56.) (Nuova formulazione) Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
*40. 018. (ex 12. 76.) (Nuova formulazione) Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo:
Art. 40-bis.
(Potenziamento delle Agenzie fiscali)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
40. 016. Il Governo.
ART. 41.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».
41. 4.
(Nuova formulazione) Gadda, Marco Di Maio, Vitiello.
ART. 42.
Al capo III, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Autoconsumo da fonti rinnovabili)
1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinché, in conformità con quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo GSE Spa;
d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*42. 013.
(Nuova formulazione) Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*42. 018.
(Nuova formulazione) Sut, Scanu, Alemanno, Macina, Donno, Ilaria Fontana, Vianello, Nardi, Braga.
*42. 022.
(Nuova formulazione) Gadda, Nobili, Marco Di Maio.
ALLEGATO 2
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 25.70 DEI RELATORI
ART. 25.
All'articolo 25, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4-bis. In relazione ai rapporti tra Università statali e Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle Università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. Il riconoscimento del predetto finanziamento è condizionato alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, comprensivo della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-bis.
4-quater. Alla copertura dell'onere delle disposizioni di cui al comma 4-bis pari a 8 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-quinquies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali in ambito clinico e di ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai Policlinici Universitari non costituiti in Azienda è riconosciuto, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, negli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo del credito di imposta.
4-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-quinquies è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di concessione e fruizione del credito di imposta che garantiscano anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-quinquies tenendo conto del carattere non profit del beneficiario. Ai fini della ammissibilità al menzionato credito d'imposta, la sussistenza dei requisiti è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-octies. All'onere di cui al comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
4-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 70.
(Nuova formulazione) I Relatori.
ALLEGATO 3
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
CORREZIONI DI FORMA
A.C. 2325
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA
Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma, riferite agli articoli del decreto-legge:
All'articolo 1:
al comma 9, secondo periodo, la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo» e le parole: «dell'unione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione».
All'articolo 5:
al comma 4, le parole: «legge 20 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145».
All'articolo 8:
al comma 6-bis, introdotto dagli identici emendamenti 8.1 e 8.61, le parole: «e comunque fino» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con scadenza finale».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» è inserita la seguente: «corrispondente».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;
al comma 5, capoverso 10-bis, le parole: «trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio».
All'articolo 13:
al comma 5-bis, introdotto dagli identici emendamenti 13.44 e 13.64, le parole da: «Entro novanta giorni» fino alla fine del comma, sono soppresse.
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «e dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 1».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «15 agosto 2018» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018,» e dopo le parole: «31 luglio 2019,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019,».
All'articolo 16:
al comma 1, lettera a), le parole: «di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 3».
All'articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: «fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione» e, al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione».
All'articolo 18:
al comma 2:
al secondo periodo, al capoverso b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare».
All'articolo 19:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «ed euro 2.162.955» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 4, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,».
All'articolo 22:
al comma 1:
al capoverso 320-bis:
al terzo periodo, le parole: «21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186» sono sostituite dalle seguenti: «21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186», le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e quinto» e le parole: «si estendono» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al quarto periodo, le parole: «del relativo articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984»;
al quinto periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate»;
al capoverso 320-ter, alinea, la parola: «definitivamente» è soppressa;
al comma 5, dopo le parole: «1 milione di euro» e dopo le parole: «115.179 euro» è inserita la seguente: «annui».
All'articolo 23:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,» sono soppresse.
All'articolo 24:
al comma 3, le parole: «ed euro 83.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in euro 83.500 annui»;
ai commi 4, primo periodo, e 5, dopo le parole: «0,6 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 435-bis, secondo periodo, le parole: «Finanziamento sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sanitario nazionale».
All'articolo 26:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) al comma 1, dopo le parole: “presso la Presidenza del Consiglio dei ministri” sono inserite le seguenti: “- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”»;
alla lettera b), capoverso 10, le parole: «, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,» sono soppresse.
All'articolo 31:
alla rubrica, dopo la parola: «Contributo» è inserita la seguente: «alla»;
al comma 2, la parola: «ditesoreria» è sostituita dalle seguenti: «di tesoreria».
All'articolo 33:
al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «, rilasciata» e le parole: «è prorogate di» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata per»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 6,» è inserita la seguente: «alinea,»;
al comma 3, le parole: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1».
All'articolo 35:
al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sottoposto» è sostituita dalla seguente: «sottoposta».
All'articolo 38:
al comma 1, dopo le parole: «del titolo VIII» sono inserite le seguenti: «della parte seconda».
All'articolo 39:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «per rimborso prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «per rimborso di prestiti»;
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla verifica» sono inserite le seguenti: «delle condizioni»;
al terzo periodo, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
al quinto periodo, le parole: «il Ministero degli Interni, cui spetta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno, cui spettano»;
all'ottavo periodo, le parole: «dal Regolamento UE 479/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009»;
al comma 14, dopo le parole: «4 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
All'articolo 40:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 42, comma 2, lettera a), capoverso 1-quater, secondo periodo, le parole: «, del personale docente educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale docente, educativo».
All'articolo 43:
al comma 3, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»;
al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
ai commi 5 e 6, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo».