Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Comm. bicam. Vigilanza RAI
Comm. bicam. Vigilanza RAI
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Sulla pubblicità dei lavori ... 38
Sulla delibera in merito alla comunicazione politica concernente alcune elezioni suppletive ... 38
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante «disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.» (Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni) ... 39
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta dell'11 febbraio 2020) ... 43
Sui lavori della Commissione ... 39
Sulla pubblicazione dei quesiti ... 42
ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 172/895 al n. 182/926)) ... 51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 11 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.50.
Martedì 11 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.
La seduta comincia alle 13.50.
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Sulla pubblicità dei lavori.
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.
Sulla delibera in merito alla comunicazione politica concernente alcune elezioni suppletive.
Il PRESIDENTE, con riferimento alla delibera recante disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per alcune elezioni suppletive – approvata nella seduta del 4 febbraio scorso – informa che la RAI, solo successivamente, ha segnalato, con lettera del 6 febbraio, talune criticità in merito alle conferenze stampa, previste all'articolo 6 della stessa delibera, che potrebbero rendere tali programmi inefficaci per gli stessi candidati.
In particolare, la RAI riterrebbe preferibile prevedere, in sostituzione delle suddette conferenze, adeguati spazi informativi all'interno dei notiziari della TGR, ovviamente assicurando la parità di condizione tra tutti i candidati.
Conclude osservando che, a proprio avviso, la proposta, sottopostagli ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della delibera, potrebbe trovare accoglimento, dal momento che otterrebbe l'effetto di ampliare gli spazi di visibilità per i candidati. Vista la delicatezza della materia, ritiene tuttavia opportuno sottoporre la propria valutazione alla Commissione.
La Commissione unanime conviene sulla proposta del Presidente.
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Seguito dell'esame dello schema di delibera recante «disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.».
(Seguito e conclusione dell'esame – Approvazione con modificazioni).
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 febbraio scorso, è iniziato l'esame dello schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo, fissate per il giorno 29 marzo 2020.
Illustra un nuovo testo, pubblicato in allegato, che include alcune modifiche, sulle quali già si è convenuto all'unanimità nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi (vedi allegato 1).
Non essendovi osservazioni, lo schema di delibera è quindi posto in votazione.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.
Sui lavori della Commissione.
Il PRESIDENTE, anche con riferimento a quanto accaduto nell'ultima seduta, ritiene doveroso richiamare ciascun componente affinché mantenga sempre, durante le sedute e l'attività della Commissione, un comportamento ed un linguaggio appropriato alla sede istituzionale di cui si ha l'onore di appartenere.
Lo sviluppo di discussioni in cui emergono legittimamente opinioni diverse deve essere il più possibile ordinato e corretto, tanto più quando le sedute della Commissione sono sottoposte ad un regime di pubblicità rafforzato: non è consentita la lettura di scritti sconvenienti ne è permesso che un parlamentare possa pronunciare parole sconvenienti, nonché, ovviamente, sovrapporsi agli interventi dei colleghi. Auspica quindi la collaborazione dei commissari affinché sia preservato il decoro e la credibilità della Commissione.
La Commissione prende atto.
Il PRESIDENTE informa quindi che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena svolto, è stato convenuto all'unanimità di inviare una lettera al Presidente e all'Amministratore delegato per invitare la RAI a non dare, in nessuna occasione, spazio nelle proprie trasmissioni a voci che tendano a diffondere messaggi di odio, discordia e divisione o a negare verità storiche.
La Commissione prende atto.
Si apre un dibattito.
Il senatore Alberto AIROLA (M5S) interviene per ricordare l'importanza di audire nuovamente il direttore delle risorse umane della RAI Felice Ventura, già sentito in merito alla vicenda del concorso riservato ai giornalisti precari, anche sulle altre questioni riguardanti il personale, incluso quello che lavora per le ditte esterne. Si sofferma poi su un caso specifico di un lavoratore impiegato da un subappaltatore e tenuto a garantire una reperibilità costante.
Il PRESIDENTE invita il senatore Airola a formulare un quesito sulla vicenda citata.
Il deputato Michele ANZALDI (IV) richiama una recente pronuncia dell'AGCOM, adottata a seguito di un proprio esposto, che ha dichiarato l'incompetenza in merito allo spot di «Porta a Porta» trasmesso su Rai Uno il 22 gennaio scorso, poiché la legge non disciplina la par condicio per tale fattispecie: invita la Commissione ad approfondire la questione e a provvedere a colmare il vuoto normativo con le proprie delibere.
Il PRESIDENTE rileva che il tema potrebbe essere affrontato in occasione dell'esame della delibera sulle prossime elezioni regionali.
La senatrice Simona PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) lamenta come, nel corso della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, gli esponenti del movimento delle «sardine» abbiano partecipato a numerose trasmissioni televisive e, pur essendo apertamente schierati, non sono stati conteggiati ai fini della par condicio.
Il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC) si sofferma sulla vicenda, a proprio avviso non chiusa, che ha investito il vice direttore del TG1 Polimeno Bottai, chiedendo che, nel corso della prossima audizione in programma, l'Amministratore delegato risponda sul punto: giudica infatti non convincenti le valutazioni da lui espresse al riguardo.
Stigmatizza inoltre le parole contro le forze dell'ordine e a favore delle sostanze stupefacenti espresse in passato dal cantante Achille Lauro, che ha partecipato al 70o Festival di Sanremo. Invita a non assolvere tutti gli errori e i toni sconvenienti che hanno accompagnato la realizzazione della manifestazione canora solo alla luce del successo negli ascolti, un dato che di per sé potrebbe anche essere favorito dalla volgarità dei contenuti.
Critica la gestione della RAI del «Giorno del ricordo», che ha riservato alla ricorrenza fasce orarie non pregiate e ha relegato la principale iniziativa, ovvero la trasmissione del film «Red Land» sul canale tematico RaiMovie.
Si associa il deputato Michele ANZALDI (IV), domandandosi per quale motivo il film non sia stato trasmesso su una rete generalista.
Circa la vicenda del vice direttore del TG1 invita alla cautela poiché i documenti di cui si discute sono comunque atti di parte prodotti dagli avvocati dell'interessato.
Anche il deputato Giorgio MULÈ (FI) si sarebbe aspettato una trasmissione del film sulle Foibe in prima serata sulle reti generaliste. Ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere alla RAI maggiore attenzione al riguardo, sul solco delle parole espresse nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica.
Chiede di programmare le audizioni dei nuovi Direttori di rete.
Chiede inoltre di audire il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, in qualità di azionista della RAI, per acquisire le sue valutazioni sulla situazione interna al Consiglio di amministrazione, dove importanti deliberazioni vengono ormai approvate con maggioranze occasionali.
Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) evidenza l'importanza dell'iniziativa della lettera indirizzata ai vertici della RAI.
Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, propone di integrare la lettera con un espresso riferimento all'insufficienza della programmazione del servizio pubblico in occasione del «Giorno del ricordo».
La deputata Maria Laura PAXIA (M5S) informa di aver presentato un quesito sullo scarso risalto dato dalle reti RAI alle dichiarazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano circa i suoi contatti con Silvio Berlusconi.
Il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC) ricorda che lo stesso Graviano afferma che all'epoca dei presidenti Ciampi e Scalfaro e del Ministro della giustizia Conso furono cancellati 450 provvedimenti di carcere duro per i mafiosi, mentre i Governi di centro destra non hanno concesso benefici: invita la RAI a dare risalto anche a questo dato.
Il deputato Andrea RUGGIERI (FI) invita alla massima prudenza nel dar credito alle dichiarazioni dei pentiti di mafia, come insegna il caso di Massimo Ciancimino.
La deputata Carla CANTONE (PD) invita il servizio pubblico, in un'epoca purtroppo caratterizzata da reflussi violenti e razzisti, a fare una corretta informazione sul tema delle Foibe, notando peraltro come ieri, a Trieste, fossero presenti tutte le forze politiche. Ritiene perciò necessario, a prescindere dall'appartenenza partitica, intervenire al riguardo sulla RAI.
Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) richiama l'attenzione sul tema della tutela del pluralismo, che a suo avviso dovrebbe essere oggetto di un'apposita iniziativa della Commissione affinché, soprattutto nei telegiornali della RAI, sia garantita un'informazione equilibrata.
Un ulteriore tema che la Commissione dovrebbe approfondire è quello della tutela del lavoro all'interno della RAI, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del Contratto di servizio ed al fine di superare il problema storico del precariato. Inoltre, l'Azienda dovrebbe predisporre un piano di trasparenza sull'impiego dei contratti esterni e dovrebbe sempre svolgere la propria missione informativa, evitando spettacolarizzazioni ed adoperando un linguaggio consono con i doveri del servizio pubblico.
Nell'esprimere un forte apprezzamento per i valori di inclusione e solidarietà che il Festival di Sanremo ha contribuito a diffondere in una edizione peraltro accompagnata da ottimi ascolti, coglie l'occasione per rilevare che in merito a pagine tragiche della storia nazionale, come ad esempio le Foibe, occorre una specifica attenzione da parte del servizio pubblico che dovrebbe affidarsi più al contributo di esperti e storici piuttosto che alla programmazione di fiction o film dal carattere fuorviante.
Il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC) esprime il proprio disappunto in ordine alle considerazioni che il senatore Verducci ha esposto per quanto riguarda le Foibe.
Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) nell'associarsi da quanto espresso dalla deputata Cantone e dal senatore Verducci, esprime la raccomandazione che le vicende storiche nazionali, soprattutto quelle del periodo bellico e post bellico, siano rappresentate con un racconto obiettivo e rispettoso della verità storica, in modo che siano narrate correttamente alle nuove generazioni. In tal senso, la RAI dovrebbe dedicare un impegno editoriale maggiore su tali tematiche.
Coglie inoltre l'occasione per evidenziare che il fatto che siano state riportate nei servizi giornalistici le dichiarazioni rese di recente da un esponente dell'organizzazione criminale mafiosa rientrano nel diritto-dovere di cronaca giornalistica; peraltro, anche questo tipo di dichiarazioni dovrebbe essere inserito in un contesto più ampio, qual è quello della cosiddetta trattativa tra lo Stato e la mafia che non è sempre stato oggetto della dovuta attenzione da parte della RAI.
Il deputato Emilio CARELLI (M5S) invita la Commissione a valutare un'iniziativa affinché il film «Red Land» trasmesso su RAI Movie possa essere replicato sulle reti di maggiore ascolto della RAI.
Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) manifesta la propria contrarietà ad indicazioni dirette dalla Commissione sull'organizzazione del palinsesto che è rimesso all'autonomia della RAI, fermo restando che è d'accordo sull'esigenza che vi sia un adeguato approfondimento sulle implicazioni storiche della tragedia delle Foibe.
Ad avviso del deputato Giorgio MULÈ (FI) la tragedia delle Foibe non dovrebbe essere occasione di divisione tra le forze politiche, rappresentando un fatto storico ormai acclarato. Semmai, da parte del servizio pubblico dovrebbe essere dato maggiore risalto al ricordo e alla testimonianza degli esuli e dei loro familiari.
Il deputato Massimiliano CAPITANIO (Lega) condivide l'esigenza di una memoria condivisa sulla tragedia delle Foibe, anche attraverso la riprogrammazione in prima o in seconda serata del film «Red Land».
La senatrice Maria Alessandra GALLONE (FIBP-UDC) ricorda che la discussione circa la rappresentazione delle Foibe è diventato un tema purtroppo ricorrente nel quale sia ha occasione di evidenziare la scarsa attenzione che la RAI dedica a tale evento storico nella sua programmazione. In realtà il servizio pubblico dovrebbe contribuire alla pacificazione e alla costruzione di una memoria condivisa, nella direzione, peraltro ricordata dalle autorevoli parole che il Capo dello Stato ha espresso di recente sul tema.
Dopo ulteriori osservazioni da parte dei deputati Massimiliano CAPITANIO (Lega) e Francesca FLATI (M5S), il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori osservazioni, si riserva di inviare alla RAI una lettera di richiamo in merito ad una adeguata programmazione relativa al «Giorno del Ricordo».
La Commissione conviene sulla iniziativa del Presidente.
Sulla pubblicazione dei quesiti.
Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 172/895 al n. 182/926 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 2020
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
PREMESSO, che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.
VISTI, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
VISTA, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,
DISPONE
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:
Articolo 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.
Articolo 2
(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:
a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7;
c) l'informazione, assicurata, secondo i princìpi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
Articolo 3
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)
1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.
Articolo 4
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)
1. La Rai cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, entro i successivi sette giorni.
Articolo 5
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)
1. La Rai, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei princìpi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.
Articolo 6
(Confronti)
1. Negli ultimi ventuno giorni della campagna referendaria fino al 27 marzo, la Rai trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'articolo 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.
Articolo 7
(Messaggi autogestiti)
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 8
(Informazione)
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) ed e). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Articolo 9
(Programmi dell'Accesso)
1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 29 marzo 2020.
Articolo 10
(Trasmissioni per persone con disabilità)
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Articolo 11
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)
1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.
Articolo 12
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della Rai)
1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.
Articolo 13
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 2
QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 172/895 AL N. 182/926)
GALLONE, MULÈ, GASPARRI, SCHIFANI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
a due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, incalzano le polemiche sulla partecipazione alla kermesse del rapper Junior Cally, in gara tra i big con la canzone «No grazie»;
è assolutamente inaccettabile che all'interno del Festival di Sanremo trovino spazio «artisti» e brani come quello proposto da Cally, intriso di violenza, volgarità, parolacce e sessismo;
sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Rai, Marcello Foa, che ha espresso «una forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata. Il Festival, tanto più in occasione del suo 70esimo anniversario, deve rappresentare un momento di condivisione di valori, di sano svago e di unione nazionale, nel rispetto del mandato di servizio pubblico. Scelte come quella di Junior Cally sono eticamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli italiani», chiedendo al direttore artistico Amadeus di riportare il Festival nella sua giusta dimensione;
è da stigmatizzare, altresì, quanto affermato dal conduttore medesimo il quale, anziché rilasciare certe dichiarazioni, dovrebbe piuttosto profondere maggior impegno nel rispetto dell'immagine e della dignità delle donne, bandendo ogni sorta di discriminazione e pregiudizio di genere;
l'Ad della Rai, Fabrizio Salini, dovrebbe assumersi le proprie responsabilità sulla partecipazione di cantanti come Junior Cally, che invocando l'arte, usano il Festival per avere visibilità attraverso un utilizzo deprecabile e distorto della libertà di espressione;
altrettanto deprecabile è la nota del management di Cally attraverso la quale lo stesso ha sottolineato «In merito alle polemiche sui presunti contenuti sessisti dei testi di Junior Cally precisiamo che la posizione dell'artista è contro il sessismo, i passi avanti o indietro, e ovviamente – sembra banale dirlo, ma non lo è – contro la violenza sulle donne. Non capiamo, inoltre, se la polemica sia di carattere musicale o politica ... È evidente dunque che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c'entrano nulla. Due sono le cose: o si accetta l'arte del rap, e probabilmente l'arte in generale, che deve essere libera di esprimersi, e si ride delle polemiche. Oppure si faccia del Festival di Sanremo un'ipocrita vetrina del buonismo, lontana dalla realtà e succursale del Parlamento italiano»,
si chiede di sapere:
se la RAI stia assumendo decisioni riguardo alla questione della permanenza di Junior Cally nell'edizione del Festival 2020;
quali misure stiano valutando riguardo alla direzione artistica del Festival di Sanremo su tale caso. (172/895)
ANZALDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
Tra i cantanti che prenderanno parte all'edizione 2020 del Festival di Sanremo c’è anche il rapper Junior Cally, noto per le sue canzoni in passato contenenti frasi sessiste, violente, offensive nei confronti delle donne. Una scelta che appare in contrasto con la tradizione musicale del Festival e anche con il profilo di una rete per famiglie quale è Raiuno.
L'annuncio della presenza di Junior Cally al festival è stato dato il 31 dicembre scorso, quando a dirigere Rai1 era Teresa De Santis, successivamente sostituita. Proprio De Santis, come direttore di rete, ha scelto Amadeus come conduttore e direttore artistico della presente edizione del festival, decidendo di non rinnovare il contratto a Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico delle ultime edizioni. De Santis ha, quindi, seguito tutte le fasi preparatorie dell'evento.
Si chiede di sapere
Quale sia stato il procedimento aziendale seguito per arrivare alla scelta del rapper Junior Cally tra i cantanti in gara a Sanremo 2020, chi abbia deciso di coinvolgerlo, chi abbia dato il via libera finale per la sua inclusione nel concorso musicale e quale ruolo abbia avuto l'ex direttore di Rai1 Teresa De Santis.
(173/896)
GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
come annunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus il 31 dicembre 2019, tra i ventidue cantanti in gara nella sezione «big» al prossimo Festival di Sanremo è prevista la partecipazione del rapper romano Antonio Signore, noto con il nome d'arte di Junior Cally;
nel testo della canzone «Si chiama Gioia», inclusa nell'album «Ci entro dentro», del 2018, si leggono questi versi:
«Lei, lei, lei
Balla mezza nuda e dopo te la dà
Lei, lei, lei
Sì, per la gioia di mamma e papà
Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia
Balla mezza nuda e dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà
Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia
Balla mezza nuda e dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà»
le parole sembrano riprendere un'altra canzone del 2017, dal titolo «Strega», il cui testo recita:
«Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia
Balla mezza nuda, dopo te la da
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà
Questa frate non sa cosa dice
Porca troia, quanto cazzo chiacchera ?
L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa.
C'ho rivestito la maschera»,
poi dice:
«Ho fatto un'orgia frate dentro casa.
Dentro casa, frate dentro casa.
Ma a succhiarmi il cazzo non c'erano grupie.
Ma metà della scena italiana»,
e, come se non fosse sufficiente:
«Fanculo lo Stato fanculo l'Italia
Fanculo ogni membro della polizia»;
quelli citati sono testi che trasmettono un'immagine denigratoria della donna, fino ad arrivare addirittura a inneggiare alla violenza e al femminicidio;
accanto a queste vi sono espressioni che vilipendono lo Stato, il Paese e le sue forze dell'ordine, ciò che risulta, oltre che grave in sé, in palese contrasto con il carattere stesso di un festival della «canzone italiana»;
le canzoni citate, peraltro recenti, sono regolarmente pubblicate e accessibili in rete, per cui non è ipotizzabile che chi ha deciso di ammettere al Festival di Sanremo il signor Signore non ne fosse a conoscenza;
la partecipazione al Festival è un'indubbia vetrina pubblicitaria per gli artisti in gara, ragion per cui il pubblico, compresi i minori, saranno naturalmente portati ad ascoltare altre canzoni del rapper in questione: la RAI si renderà perciò complice della diffusione tra i giovani dei messaggi di odio densi di turpiloquio da lui propugnati;
si chiede di sapere
per quali ragioni, nonostante il contenuto palesemente sessista, inneggiante al femminicidio e lesivo dello Stato e delle sue istituzioni dei testi del cantante Junior Cally, si sia ritenuto di ammetterlo tra i partecipanti al Festival di Sanremo;
quali iniziative intenda assumere l'Azienda per porre rimedio a una situazione che rischia di compromettere gravemente la credibilità della manifestazione canora più importante del Paese e dello stesso servizio pubblico. (175/900)
GIORDANO, FLATI, DI LAURO, RICCIARDI, CANCELLERI, ASCARI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
il prossimo 4 febbraio avrà inizio il Festival di Sanremo, da sempre considerato uno degli eventi, se non l'evento televisivo, più famoso e seguito in Italia e non solo, anche da un pubblico di minore età e fuori dalle fasce di garanzia;
è di questi giorni la notizia – riportata da quasi tutti i media nazionali – secondo cui tra i 24 Campioni che saranno in gara al Festival sarà presente anche il rapper Junior Cally autore in passato di alcuni brani/testi ritenuti sessisti e violenti contro le donne, sicuramente non conformi ai valori che la Rai dovrebbe diffondere;
nonostante ciò, la Direzione artistica del Festival, capitanata da Amadeus, ha pensato di inserire il rapper tra i partecipanti;
da giorni, molti esponenti del mondo politico si sono espressi nel senso di chiedere alla Direzione di non far salire sul palco Junior Cally;
Considerato che:
deve essere stigmatizzato il rilievo dato al rapper Junior Cally in una manifestazione così importante e nota come Sanremo, vera e propria «vetrina» mediatica, non essendo condivisibile che la RAI, contravvenendo di fatto anche al contratto di servizio, promuova persone autori di testi ed immagini che veicolano (o hanno veicolato) violenze verbali e fisiche contro le donne;
la RAI, data la natura dell'evento e considerata l'enorme risonanza mediatica del Festival, è tenuta a valorizzare l'arte musicale italiana esaltando il bello della musica e a promuovere quegli artisti che sono capaci di diffondere valori positivi. In particolare, deve farsi garante della diffusione della cultura volta a tutelare le donne, condannando sempre qualsiasi forma di violenza, nonché dare spazio ed attenzione ai temi di maggiore rilevanza sociale;
Tutto ciò premesso e considerato
si chiede
cosa abbia spinto a chiedere la partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo e, di conseguenza, se e quali azioni si intendono adottare per riportare il focus sulla principale attività di Sanremo, la musica italiana, ed evitare invece di generare polemiche mediatiche;
se è intenzione dell'Azienda promuovere, anche nel futuro, misure ed interventi volti a dare visibilità e rilievo alle sole sottoculture che diffondono modelli positivi e, in caso affermativo, quali.
(179/912)
CANTONE, PICCOLI NARDELLI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Per sapere – premesso che:
secondo il Contratto di Servizio della RAI attualmente vigente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2018, e riferito al quinquennio 2018-2022, la Rai è tenuta ad articolare la propria offerta con l'obiettivo di «superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna ...», nonché di contrastare «ogni forma di violenza, in particolare contro le donne»;
preoccupa la notizia data dagli organi di stampa della partecipazione al Festival della canzone italiana di Sanremo 2020 del cantante Antonio Signore, conosciuto con il nome d'arte Junior Cally, noto in passato per i testi ed i videoclip di alcune delle sue canzoni violentemente sessiste e pesantemente offensive verso le donne; partecipazione che appare particolarmente provocatoria in una vetrina come quella offerta dal Teatro Ariston, in un evento trasmesso su Rai 1 e seguito da milioni di famiglie e da persone di ogni età –:
quali siano i canoni seguiti nella selezione degli artisti che partecipano al Festival della canzone italiana di Sanremo;
perché non si includano nella valutazione anche i testi pregressi della produzione artistica, affinché non si ripetano vicende inammissibili come quella all'attenzione di questa interrogazione, consentendo la partecipazione al Festival a chi fa della violenza un prodotto artistico.
(180/914)
RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni di cui sopra, aventi a oggetto la partecipazione del rapper Junior Cally al Festival di Sanremo, è necessario fare alcune precisazioni.
In premessa, per quanto attiene all’iter di scelta degli artisti partecipanti al Festival di Sanremo, occorre richiamare il Regolamento pubblicato ufficialmente, che distingue tra Giovani e Campioni.
Gli artisti vengono selezionati dalla Commissione Musicale del Festival della Canzone Italiana.
Per la categoria campioni, di cui fa parte il rapper in questione: «Gli Artisti con le relative canzoni nuove che parteciperanno alla competizione nella sezione CAMPIONI saranno scelti ed invitati – sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali – dal Direttore Artistico, che potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Musicale, secondo criteri che terranno conto della qualità e originalità delle canzoni, nonché dell'interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti degli artisti interpreti-esecutori».
Sta quindi nella responsabilità e nell'autonomia del direttore artistico del Festival la scelta editoriale relativa a generi musicali e interpreti della canzone italiana.
Nello specifico, oggetto di contestazione a Junior Cally non è il brano musicale presentato al Festival della Canzone («No Grazie») bensì un brano uscito nel 2018 dal titolo «Si chiama Gioia».
È bene poi ricordare che il regolamento vieta agli artisti durante la manifestazione di rendere dichiarazioni contrarie alle disposizioni del codice etico di Rai. Anche questa regola non è invocabile nel caso di specie in quanto, in primo luogo, la porzione del brano incriminato non è stata ribadita dall'artista nei tempi recenti ma, al contrario, quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni che ne hanno circoscritto la portata di seguito riportate: «È la grammatica del rap. L'arte può avere un linguaggio esplicito e il rap, da sempre, fa grande uso di elementi narrativi di finzione e immaginazione che non rappresentano il pensiero dell'artista»;
Il genere «rap» si inquadra poi nel contesto della contemporaneità, poiché la sua caratteristica principale è quella di esprimere un pensiero non allineato, la rabbia e i sentimenti delle nuove generazioni. Il rap nasce nei ghetti e utilizza il linguaggio della strada per dar voce a un'inquietudine universale, per raccontare esperienze vissute al limite e anche per questo oggi rappresenta di gran lunga la parte principale del mercato musicale, come confermano i dati di vendita e di consumo sul web.
Junior Cally, uno degli esponenti del genere più conosciuto soprattutto tra i giovanissimi, è un rapper nato nei sobborghi di Roma, che ha fatto un percorso di vita indubbiamente non facile e ha utilizzato il linguaggio proprio di questo genere per ricostruire nelle sue canzoni precedenti un quadro comune a tante periferie del mondo, una gioventù esasperata e violenta perché cresciuta in situazioni estreme. Il cantare queste situazioni non significa necessariamente dunque, è bene ribadirlo, che l'artista condivida i comportamenti o i pensieri che descrive nei suoi testi.
A conferma di ciò, è fondamentale richiamare l'attenzione sul fatto che il cantante si è dissociato chiaramente da certi estremismi e ha precisato in un post su Instagram: «Trovo insopportabile la sola idea della violenza contro le donne, in ogni sua forma», definendosi «un ragazzo, un uomo che fa del rispetto, non solo delle donne, ma degli esseri umani uno dei suoi valori cardine. Mia mamma Flora è la persona più importante della mia vita e da qualche mese c’è Valentina al mio fianco: siamo complici, amici, ci amiamo e ci rispettiamo. Questa è la mia vita e questo spero sarà il mio Sanremo».
In merito al brano con cui si esibirà, occorre sottolineare che «No grazie» è una dichiarazione di indipendenza di pensiero che tratta di tematiche sociali e politiche e che, usando lo stile tipico del rap, prende le distanze in modo equanime dal pensiero politico dominante. Com’è tradizione del rap, Junior Cally rivendica il diritto/dovere di manifestare le proprie idee al contrario di chi, come dice la canzone, «fa la voce grossa ma solo di nascosto».
Giova infine ricordare come sia complesso analizzare e giudicare l'attività artistica di un cantante secondo criteri che se adottati, potrebbero portare all'esclusione di una parte della produzione artistica degli ultimi decenni.
PAXIA, AIROLA, MANTOVANI, RICCIARDI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
Nell'intervallo della seguitissima partita di Coppa Italia Juventus – Roma, andata in onda nella serata del 22 gennaio 2020 su Rai Uno, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, «Porta a Porta» ha trasmesso l'anticipazione dell'intervista in cui Matteo Salvini discuteva delle elezioni nella regione stessa;
risulta evidente che, il tempo di parola lasciato al leader della Lega è stato più rilevante, nonché di maggiore impatto, rispetto al tempo concesso ai rappresentanti degli altri partiti;
ciò sembrerebbe violare, oltreché i principi espressi dalla legge sulla par condicio, i canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche, che devono improntare l'offerta informativa della Rai al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione, così come sottolineato in diverse note dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
si chiede di sapere:
se risulta legittimo utilizzare lo spazio, durante l'intervallo della partita di Coppa Italia, dedicato alla presentazione del programma «Porta a Porta» a fini propagandistici per il leader di un partito in corsa alle elezioni alla presidenza della regione Emilia Romagna;
quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché siano garantiti i princìpi sopraesposti. (176/907)
FARAONE. — Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI. — Premesso che,
nella serata di mercoledì 22 gennaio, durante l'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Roma, trasmesso in diretta su Raiuno, in occasione dell'anticipazione della puntata del programma in seconda serata Porta a Porta, è stato lanciato in onda un servizio che riproduceva parti dei comizi elettorali tenuti dal segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a distanza di quattro giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria;
nonostante le immediate ammissioni di errore da parte del conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa, circa la concessione al leader leghista di un tempo di parola maggiore rispetto a quello offerto agli altri leader politici, è indubbio che una deviazione dai limiti e dalle regole imposte dalle leggi in materia di par condicio debba essere fortemente punita, in special modo quando viene commessa da programmi trasmessi sulla prima rete della televisione pubblica ed in concomitanza con una tornata elettorale;
a ridosso dell'ultima settimana, anche altri programmi televisivi di emettenti televisive nazionali hanno offerto uno spazio televisivo al segretario della Lega sproporzionato rispetto a quanto concesso agli altri leader politici, fatto aggravato dalla mancanza di contraddittorio che ha reso le interviste dei giornalisti televisivi dei meri spot elettorali;
Considerato che,
sono stati più di 6 milioni e mezzo i telespettatori dell'incontro calcistico Juventus-Roma, pari a quasi il 25 per cento dello share;
i dati pubblicati dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (Agcom) sulla presenza dei leader politici nei palinsesti Tv delle principali reti nazionali, riferiti al periodo novembre-dicembre 2019, indicano una fortissima sproporzione tra gli spazi dedicati al segretario della Lega Salvini rispetto a tutti gli altri leader politici;
la stessa Agcom, nel comunicato stampa del 17 gennaio scorso, ha ammonito le principali emittenti televisive circa il rispetto delle predette norme, ordinando alle società RAI, RTI, Sky Italia e La7 di provvedere ad assicurare nei notiziari una «immediata e significativa inversione di tendenza» rispetto ai dati rilevati nel trimestre settembre-novembre 2019, garantendo altresì «un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici» nel trimestre successivo.
Tutto quanto premesso, per sapere,
quali iniziative urgenti intendano intraprendere al fine di riequilibrare la par condicio elettorale violata in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria del prossimo 26 gennaio.
(178/909)
RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto occorre premettere in linea generale che il programma «Porta a Porta» ha sempre rispettato pluralismo e spazi concessi alle diverse forze politiche, al di là delle scadenze elettorali, tanto da non aver mai subìto sanzioni per mancato rispetto della par condicio.
Occorre inoltre rilevare che le consultazioni per l'elezione dei Governatori delle regioni Calabria ed Emilia-Romagna, non avendo raggiunto il 25 per cento dell'elettorato nazionale, hanno avuto carattere esclusivamente locale e ciò ha un impatto diretto e immediato sulle trasmissioni contestate in quanto queste ultime, avendo diffusione nazionale, non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di par condicio relative alla presente tornata elettorale. Come noto, infatti, i programmi informativi sono caratterizzati dalla correlazione ai fatti dell'attualità e della cronaca, nell'ambito dei quali la scelta degli argomenti da trattare sono liberamente valutati anche in base alle sensibilità editoriali delle singole testate. Tali programmi si distinguono nettamente dai programmi di informazione politica in cui, viceversa, gli spazi di propaganda politica sono ripartiti aritmeticamente tra i soggetti politici aventi diritto (cfr. articolo 1.5 legge 515/1993; articolo 5 legge n. 28/2000; nonché Corte Cost. 7 maggio 2002, sent. n. 155, Ordinanze Tar Lazio 12 marzo 2010, o. 1179 e n. 1180).
A tale riguardo è appena il caso di rilevare che, in forza dell'articolo 1, comma 1 del Regolamento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo Generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi approvato il 26 novembre 2019, le disposizioni «finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici (...) si applicano nell'ambito territoriale interessato dalle consultazioni». Ed infatti la Testata Giornalistica Regionale – oltre a realizzare i programmi di comunicazione politica – ha doverosamente garantito l'informazione in materia politico elettorale, fornendo molteplici ed equilibrate occasioni informative strutturate e complete in termini di fasce orarie e di audience raggiunta, che testimoniano il rispetto dei valori del pluralismo informativo da parte della scrivente società anche nella presente competizione elettorale.
Per le medesime ragioni, considerato che il pluralismo informativo nei periodi non coinvolti dalle campagne elettorali deve essere valutato, come noto, sulla base di un ampio lasso temporale (normalmente trimestrale), se non addirittura sulla base di un intero ciclo di trasmissione, le segnalazioni in riscontro – che invece riguardano poche occasioni informative in un ristretto periodo temporale – devono essere considerate e valutate nel predetto arco temporale.
A ciò si aggiunga che nel periodo settembre 2019-gennaio 2020 emerge un incontestabile equilibrio in tutte le principali testate nella rappresentazione delle diverse componenti politiche, sempre in ragione dei diversi pesi elettorali e dell'agenda politica del momento.
Ciò doverosamente premesso, al fine di comprendere le specifiche dinamiche trattate nelle interrogazioni, appare utile ripercorrerne i passaggi.
Il 21 e il 22 gennaio sono stati mandati in onda due spot nell'intervallo delle partite di Coppa Italia che avevano la funzione di lancio per le rispettive puntate in onda dopo i break.
Porta a Porta martedì 21 gennaio ha ospitato Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni e mercoledì 22 gennaio Matteo Salvini.
Il primo spot, andato in onda alle 21:41 nell'intervallo della partita Napoli-Lazio, riguardava il segretario del PD Zingaretti (durata 18 secondi) e la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni (durata 14 secondi).
Il secondo spot è stato messo in onda mercoledì 22 gennaio, durante l'intervallo della partita Juventus-Roma alle 21:40, con il segretario della Lega Matteo Salvini (durata 36 secondi per un ascolto di 4.859 mila spettatori).
Tenuto conto dei tempi dedicati ai leader politici, il successivo 23 gennaio è stato trasmesso nel primo break pubblicitario della fiction di altissimo ascolto «Don Matteo» alle 22.27 (5 milioni 750 mila spettatori, contro i 4.859 mila dello spot trasmesso il giorno prima) lo spot del predetto programma, attribuendo al sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano 18" e a Nicola Zingaretti 25" che vanno sommati ai 18» dello spot di martedì 21 gennaio (3 milioni 983 mila spettatori).
Bruno Vespa ha, inoltre, comunicato ai telespettatori della puntata di Porta a Porta di giovedì 23 gennaio la ragione per cui veniva riproposto il breve intervento del segretario del PD.
È utile far presente che Zingaretti e la coppia Giorgetti – Salvini sono andati in onda con durata paritaria di 53 minuti (19 minuti Giorgetti in studio, 34 minuti Salvini in collegamento: questo spiega l'inquadratura in primo piano anche nel lancio).
CAPITANIO, DONINA. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:
all'interrogante giungono numerose ed insistenti segnalazioni da parte dei cittadini della Valle Camonica (nella provincia di Brescia) relativamente all'impossibilità di ricevere, in specie nella zona di Breno (BS), il segnale di tutti i canali RAI trasmesso dal ripetitore sito in Paspardo (BS);
alla Società Concessionaria si chiede di sapere se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se non ritenga opportuno adoperarsi con sollecitudine per risolvere i problemi di ricezione del segnale nella Valle Camonica, per consentire ai cittadini delle aree sopracitate una corretta fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo. (182/926)
RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.
Al momento non sono stati registrati disservizi nell'utilizzo dell'impianto di Paspardo che serve i comuni della Val Camonica, diffondendo con ottima qualità il Muxl Rai.
Nonostante ciò, a causa della particolare orografia del territorio, sussistono delle zone molto circoscritte in cui il segnale terrestre non arriva ed in particolare si registra l'impossibilità di fornire adeguata ricezione dei cosiddetti «canali tematici».
A tal proposito giova sottolineare che, nell'ottica di diffondere l'intera offerta editoriale Rai, l'impianto di Paspardo è stato inserito nella lista degli impianti per i quali – entro la fine dell'anno corrente – verrà realizzato un intervento di potenziamento che comprenderà, tra l'altro, l'installazione dei trasmettitori necessari a raggiungere una copertura territoriale sempre più capillare.