XIII Commissione

Agricoltura

Agricoltura (XIII)

Commissione XIII (Agricoltura)

Comm. XIII

Agricoltura (XIII)
SOMMARIO
Mercoledì 5 febbraio 2020

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità di lavori ... 189

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 190

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 193

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 190

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 194

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 190

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 195

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio) ... 191

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 581 final) ... 192

XIII Commissione - Resoconto di mercoledì 5 febbraio 2020

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità di lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Maria Chiara GADDA (IV), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Rammentato che l'Accordo oggetto di ratifica è frutto di un iter negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, rileva, in particolare, che l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo concreto volto a promuovere anche gli scambi di prodotti agricoli e altri prodotti primari, a favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura e a promuovere la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), evidenziando che nell'Accordo in esame è previsto l'impegno delle parti a promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola e, in particolare, l'avvio di azioni comuni, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra le Parti allo scopo di promuovere una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), sottolineando, in particolare, come la cooperazione oggetto dell'Accordo in esame comprenda la politica agricola e l'aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; la possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli; lo sviluppo rurale; l'elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e la protezione delle varietà vegetali.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta di ieri la Presidenza ha comunicato l'inammissibilità di alcune delle proposte emendative presentate, fissando contestualmente alle ore 20 della stessa giornata il termine per la presentazione di eventuali ricorsi.
  A tale riguardo, prima di scendere nel merito di ciascuna proposta emendativa oggetto di ricorso, rammenta che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è quello di introdurre disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, di dirimere dubbi interpretativi che determinano criticità per le imprese e per gli operatori del settore e di fornire strumenti utili per la tutela del reddito degli agricoltori.
  Alla luce di tale criterio, sono stati, quindi, ritenuti inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, le proposte emendative recanti disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento e alle sue finalità.
  Ciò premesso, in riferimento all'articolo aggiuntivo Nevi 9.01, rileva che lo stesso non assolve ad una funzione di semplificazione dei procedimenti di erogazione dei contributi alle imprese agricole, intervenendo piuttosto sulla disciplina in tema di valutazione della performance e di responsabilità disciplinare dei dirigenti ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tali ragioni, conferma l'inammissibilità della proposta emendativa in questione.
  Relativamente all'articolo aggiuntivo Gadda 11.059, identico agli articoli aggiuntivi 11.087 Schullian e 11.085 Ciaburro, rileva che ai sensi della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, devono essere dichiarati inammissibili «gli emendamenti egli articoli aggiuntivi manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modifichino in modo del tutto frammentario o parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge». Modificando gli articoli aggiuntivi in discussione disposizioni non di rango legislativo, bensì di un decreto ministeriale, ritiene di doverne confermare la valutazione di inammissibilità.
  Quanto all'articolo aggiuntivo Cenni 21.024 (identico all'articolo aggiuntivo Gadda 21.029), segnala come lo stesso, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), preveda l'introduzione di un'imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa e modifichi i criteri di formazione delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. La medesima proposta emendativa modifica, inoltre, la disciplina in materia di liceità della coltivazione della canapa di cui all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016. Trattandosi, in tutta evidenza, di disposizioni estranee al contenuto del provvedimento in discussione, che, come già chiarito, persegue finalità del tutto diverse, quali la semplificazione delle procedure e il sostegno al reddito dell'imprenditore agricolo, non può che confermarne la valutazione di inammissibilità.
  Per analoghe ragioni, ritiene di dover respingere la richiesta di riammissione anche dell'articolo aggiuntivo Cenni 21.039, che modifica le disposizioni contenute nella legge n. 242 del 2016 sopra richiamata.
  Avverte infine che gli articoli aggiuntivi Cenni 3.011 e Nevi 11.076 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

XIII Commissione - mercoledì 5 febbraio 2020

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016. C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016»;
   premesso che:
    l'Accordo in esame, firmato il 5 ottobre 2016 a Bruxelles, è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti;
    tale Accordo, frutto di un iter negoziale durato più di due anni e destinato a sostituire una dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione risalente al 2007, è volto a portare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, economico-commerciale e settoriale fra le Parti;
   rilevato che:
    nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale (Titolo IV), l'articolo 14 dell'Accordo sancisce, tra l'altro, al punto 3, l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto, riconoscendo che un approccio trasparente basato sul mercato sia la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti;
    nell'ambito delle disposizioni dedicate allo sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII), all'articolo 49, le Parti convengono, inoltre, di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura, prevedendo interventi che comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e alle indicazioni geografiche;
    sono altresì previste, all'articolo 50, disposizioni volte a intensificare il dialogo e la cooperazione delle Parti su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi con l'obiettivo di promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione Europea e la comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto recante «Ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017»;
   premesso che:
    l'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati nel dicembre 2015, intende contribuire alla definizione di una nuova cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra Unione europea e Armenia, volta a superare il quadro dei rapporti regolato dall'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) del 1996;
    la nuova intesa è imperniata sui cardini del dialogo politico e della cooperazione in politica estera e di sicurezza, nonché del commercio e della cooperazione settoriale in numerosi settori, tra i quali quello dell'agricoltura e della pesca;
   rilevato che:
    il Capo 10 del Titolo V di tale Accordo, nel trattare le politiche di cooperazione, agli articoli 70 e 71, reca disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
    in particolare, è previsto l'impegno delle parti a promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola; a condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali; a migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati; a promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo; a divulgare le conoscenze e promuovere i servizi divulgazione presso i produttori agricoli, nonché a migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri;
   considerato che:
    il Capo 11, del medesimo Titolo, agli articoli da 72 a 75, contiene disposizioni in materia di governance marittima e della pesca;
    nello specifico, si prevede l'avvio di azioni comuni, lo scambio di informazioni e il sostegno reciproco tra le Parti allo scopo di promuovere una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi, nonché la cooperazione attraverso le organizzazioni multilaterali e internazionali responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive, in particolare rafforzando gli idonei strumenti internazionali sorveglianza e di applicazione della legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017»;
   premesso che:
    l'Accordo in questione è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando altresì l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di trasformazione» (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni;
    il provvedimento è, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme;
   rilevato che:
    nell'ambito del Titolo VI (articoli 31-47) riguardante la cooperazione settoriale, l'Accordo prevede, tra l'altro, che le Parti promuovano azioni concertate nel settore dell'agricoltura;
    in particolare, in base all'articolo 42 dell'Accordo, le Parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale;
    nello specifico, la cooperazione comprende: la politica agricola e l'aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare; la possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli; lo sviluppo rurale; lo scambio di esperienze reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici, quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie; l'elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame; proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali; lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente; la protezione delle varietà vegetali; lo sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura; l'allevamento e la formazione nei settori agricolo e veterinario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.