Commissioni Riunite (I e V)
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)
Commissioni Riunite (I e V)
Comm. riunite 0105
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 14
ALLEGATO 1 (Proposte emendative 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e 39.062 dei relatori) ... 29
ALLEGATO 2 (Proposte emendative 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 e 40.016 del Governo) ... 38
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) ... 46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 5 febbraio 2020.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Antonio Misiani e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi.
La seduta comincia alle 17.45.
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante il circuito audiovisivo interno, di cui dispone l'attivazione.
Dà quindi conto delle sostituzioni.
Avverte inoltre che le proposte emendative Perantoni 22.04 e Scagliusi 27.08 sono state ritirate dai firmatari. Comunica altresì che l'emendamento Fragomeli 11.53 – di contenuto analogo agli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.05, Ubaldo Pagano 18.020, Pella 18.031 e Prisco 18.046 già dichiarati inammissibili – è da considerarsi inammissibile, in quanto consente di destinare a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni del personale della polizia locale gli incentivi monetari collegati al controllo della sicurezza stradale. Avverte inoltre che la deputata Pezzopane sottoscrive l'emendamento Madia 1.114; le deputate Nesci e D'Arrando sottoscrivono gli emendamenti Di Lauro 5.6, 25.9 e 25.10, Sarli 5.7, 25.8 e 25.11; la deputata Moretto sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 11.3; il deputato Giarrizzo sottoscrive l'emendamento Macina 19.10; la deputata Terzoni sottoscrive l'emendamento Colletti 15.92; le deputate Gadda e Incerti sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Gallinella 41.086; il deputato Cannizzaro sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 8.1.
Avverte, infine, che sono state presentate le proposte emendative 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 e 39.062 dei relatori (vedi allegato 1), nonché le proposte emendative 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 e 40.016 del Governo (vedi allegato 2), i cui testi sono in distribuzione. Al riguardo, comunica che le presidenze si riservano di valutare l'ammissibilità di tali proposte emendative e che, solo in seguito alla relativa pronuncia, potrà essere quindi stabilito, nel corso della seduta di domani, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.
La sottosegretaria Laura CASTELLI precisa che il Governo si riserva di presentare ulteriori due proposte emendative sul tema della innovazione digitale, che allo stato risultano ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per i profili di carattere finanziario.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni dovrebbero ora riprendere i propri lavori dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, al fine di concorrere ad un più ordinato svolgimento dei lavori, propone di mantenere accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11 del provvedimento, in considerazione del fatto che l'articolo aggiuntivo 11.026 del Governo testé presentato reca misure e prospetta interventi in materia di sostegno al reddito dei lavoratori di specifiche realtà che risultano a vario titolo contenuti anche in differenti proposte emendative riferite al predetto articolo 11, delle quali il Governo stesso ravvisa tuttavia la necessità di una riformulazione dei testi, ai fini di una loro eventuale approvazione. In tale quadro, ritiene pertanto che, anche al fine di assicurare un effettivo rispetto del diritto di iniziativa emendativa dei deputati, potrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla votazione e all'approvazione delle diverse proposte emendative di origine parlamentare afferenti alle predette misure o interventi, a condizione che le stesse fossero riformulate in linea con il contenuto dei singoli commi del citato articolo aggiuntivo 11.026 del Governo, a seconda delle fattispecie di volta in volta concretamente chiamate in causa.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni riprenderanno i propri lavori a partire dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Marco Di Maio 12.2 e Fragomeli 12.1, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Galli 12.3 e De Luca 12.6, nonché gli emendamenti Chiazzese 12.14, 12.11, 12.13 e 12.12. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Gusmeroli 12.4, propone di accantonare gli emendamenti Lorenzin 12.7 e Rotta 12.15, esprime parere contrario sull'emendamento Magi 12.6, propone di accantonare l'emendamento Sut 12.18, esprime parere contrario sugli emendamenti Saltamartini 12.17 e Squeri 12.20 e 12.22, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Lollobrigida 12.24. Esprime, altresì, parere contrario sugli identici emendamenti Gebhard 12.26, Garavaglia 12.27, Gagliardi 12.28, Mandelli 12.29 e Lollobrigida 12.30, nonché sugli emendamenti Patassini 12.25 e 12.31, Squeri 12.32 e Patassini 12.34 e 12.35. Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti Alemanno 12.43, Mancini 12.41, gli identici emendamenti Cattaneo 12.42 e Moretto 12.44, nonché gli emendamenti Gava 12.48 e 12.50, Cestari 12.46 e Tomasi 12.53, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Maraia 12.60 e Lucaselli 12.79. Propone di accantonare gli emendamenti Fragomeli 12.55 e Cillis 12.64, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82 e Milanato 12.84 e 12.85. Propone di accantonare gli emendamenti Navarra 12.67 e 12.66, Topo 12.88 e 12.91, Garavaglia 12.62 e 12.71, Carabetta 12.70, Nardi 12.87 e Ungaro 12.75. Esprime parere contrario sull'emendamento Gastaldi 12.76, propone di accantonare l'emendamento Mancini 12.86 ed esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Mandelli 12.89 nonché sugli articoli aggiuntivi Lacarra 12.01 e Prisco 12.02.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono pertanto da intendersi accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 12 sulle quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte della relatrice.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) fa presente che l'emendamento Gusmeroli 12.4 riguarda materia analoga a quella trattata da talune proposte emendative accantonate riferite all'articolo 4. Chiede, pertanto, che anche tale emendamento venga accantonato.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Melilli, condividendo la segnalazione dell'onorevole Garavaglia, propone l'accantonamento dell'emendamento Gusmeroli 12.4.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Gusmeroli 12.4 è da intendersi accantonato. Comunica, altresì, che gli emendamenti Marco Di Maio 12.2, Fragomeli 12.1 e Magi 12.16 sono stati ritirati dai presentatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Saltamartini 12.17.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.20, evidenzia che esso è volto a prorogare il regime di maggior tutela per il mercato del gas e per il mercato elettrico. In proposito fa presente che tale emendamento, oltre a recepire le richieste delle associazioni dei consumatori e delle imprese, è volto ad evitare l'apertura di possibili procedure di infrazione da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento della normativa europea in materia.
Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 12.20.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.22, evidenzia come esso preveda che il Ministero dello sviluppo economico definisca le modalità e i criteri di ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza effettiva e la riduzione del livello di concentrazione, anche attraverso l'adozione di misure asimmetriche volte ad assicurare la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. In proposito ritiene che la tutela del contribuente più debole e la garanzia di una scelta consapevole da parte del consumatore è un tema che dovrebbe stare a cuore al MoVimento 5 Stelle, poiché è stata oggetto di molte sue proposte.
Le Commissioni respingono l'emendamento Squeri 12.22.
Emanuele PRISCO (FdI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 12.24, evidenzia come esso preveda che nell'adozione del decreto che definisce le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali il Ministero dello sviluppo economico acquisisca anche il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
Le Commissioni approvano l'emendamento Lollobrigida 12.24 (vedi allegato 3).
Andrea MANDELLI (FI), nell'illustrare l'emendamento 12.29 a sua prima firma, evidenzia come esso recepisca le richieste dei consumatori e delle piccole imprese poiché prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gebhard 12.26, Garavaglia 12.27, Gagliardi 12.28, Mandelli 12.29 e Lollobrigida 12.30.
Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.25, evidenzia che esso prevede l'uscita a scaglioni dal mercato tutelato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'adozione del decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico fissa i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei fornitori di energia elettrica e gas e che lo stesso Ministero si avvalga della collaborazione dell'Autorità per la regolazione di reti, energia e ambiente ai fini della vigilanza sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti al medesimo elenco. Facendo presente che l'emendamento in esame è volto a tutelare il contraente più debole, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.25.
Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.31, evidenzia che esso prevede l'uscita a scaglioni dal mercato tutelato. Anche su tale emendamento, pertanto, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso o, quanto meno, che sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.31.
Roberto OCCHIUTO (FI), nell'illustrare l'emendamento Squeri 12.32, evidenzia che esso è volto a garantire maggiore trasparenza per i consumatori nella scelta del fornitore più adatto alle proprie esigenze, prevedendo che il portale istituito dal comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 fornisca non solo informazioni sul costo delle offerte, ma anche sulla qualità delle stesse. Inoltre, fa presente che l'emendamento Squeri 12.32 contiene altre disposizioni volte a tutelare il consumatore, come, ad esempio, la gratuità del trattamento dei reclami e delle procedure di conciliazione.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), condividendo l'intervento dell'onorevole Occhiuto, chiede che il rappresentante del Governo o i relatori chiariscano le motivazioni del loro parere contrario sull'emendamento Squeri 12.32, poiché, a suo avviso, tale emendamento non fa che rendere maggiormente ragionevoli i contenuti proposti dal Governo nel provvedimento in esame.
Il Sottosegretario Antonio MISIANI, replicando al deputato D'Ettore, fa presente che il Governo apprezza e condivide i contenuti dell'emendamento Squeri 12.32, ma che su di esso vi è il parere contrario del Ministero dello sviluppo economico, che ha intenzione di perseguire i medesimi obiettivi con strumenti ed iniziative diversi.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi in merito al parere contrario del Ministero dello sviluppo economico sull'emendamento Squeri 12.32. Chiede, inoltre, che, in attesa di tali elementi di chiarimento, l'emendamento in esame venga accantonato.
Il sottosegretario Antonio MISIANI non ha obiezioni rispetto alla richiesta di accantonamento avanzata dalla deputata Prestigiacomo e si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Melilli, propone l'accantonamento dell'emendamento Squeri 12.32.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Squeri 12.32 è da intendersi accantonato.
Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.34, evidenzia che esso prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'adozione del decreto con cui il Ministero dello sviluppo economico fissa i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei fornitori di energia e gas. Chiede, pertanto, che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.34.
Vanessa CATTOI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Patassini 12.35, evidenzia che esso prevede che i clienti finali che rimangano senza fornitore di energia elettrica a seguito dell'esclusione di quest'ultimo dall'elenco dei fornitori siano forniti nell'ambito del servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia. Facendo presente che l'emendamento in esame è volto a tutelare il cliente finale, chiede che i relatori ed il Governo rivedano il parere testé espresso su di esso o, quanto meno, che tale emendamento sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), associandosi all'intervento dell'onorevole Cattoi, chiede al rappresentante del Governo di chiarire come si intendano tutelare i clienti che si trovano senza fornitore di energia elettrica poiché questo è stato escluso dall'elenco dei fornitori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Patassini 12.35.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Maraia 12.60 è stato ritirato dai presentatori.
Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento 12.79 a sua prima firma, volto a concedere, anche per il triennio 2020-2022, la detrazione del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B prevista dalla legge di bilancio per il 2017. Sottolineando come questa misura potrebbe avere effetti positivi sul mercato immobiliare, che in questo momento si trova in una situazione di stallo, chiede che sia valutata la possibilità di accantonare la proposta emendativa.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 12.79.
Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala come il gruppo Fratelli d'Italia ammetta particolare importanza all'emendamento 12.81 a sua prima firma, finalizzato a confermare per l'anno 2020 la cedolare secca nella misura del 21 per cento per gli immobili ad uso commerciale. Segnala che tale misura, prevista anche da proposte emendative riferite ad altri articoli del provvedimento, riveste una notevole rilevanza economica, come segnalato anche nel corso delle audizioni dai rappresentati delle categorie interessate. Tale agevolazione avrebbe particolari effetti positivi nei comuni di dimensioni più ridotte, nei quali molte attività commerciali rischiano la chiusura. Chiede pertanto che l'emendamento 12.81 a sua prima firma venga accantonato, per consentirne un maggior approfondimento.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) segnala la presenza di proposte emendative aventi il medesimo oggetto riferite all'articolo 4, che sono state già accantonate.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, dichiara di condividere la finalità dell'emendamento Lucaselli 12.81, che riguarda una misura della quale si è discusso anche nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2020, e propone di accantonare questo emendamento insieme con il successivo emendamento Lucaselli 12.82, avente il medesimo oggetto.
Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta della relatrice.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Lucaselli 12.81 e 12.82.
Il sottosegretario Antonio MISIANI precisa comunque che gli oneri quantificati in 160 milioni di euro per l'anno 2020 nella proposta emendativa Lucaselli 12.81 sono inferiori a quelli quantificati, nella misura di 261 milioni di euro per il medesimo anno, dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia che l'onerosità è uno dei motivi per il quale la legge di bilancio 2020 non ha disposto la proroga della misura in questione.
Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala di aver indicato un onere di 160 milioni di euro sulla base di quanto evidenziato dalle associazioni di categoria presenti in audizione.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che l'onere quantificato dalla Ragioneria generale dello Stato non tenga conto dei positivi effetti indotti in termini di stimolo dell'economia che questa proroga comporterebbe. Ricorda inoltre che il gruppo del Partito Democratico aveva in passato segnalato questi effetti nel corso di discussioni aventi ad oggetto precedenti proroghe della medesima agevolazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Milanato 12.84 e 12.85 e Gastaldi 12.76.
Andrea MANDELLI (FI) segnala come l'emendamento 12.89 a sua prima firma sia volto a posporre di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in materia di crisi di impresa e insolvenza.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 avrà pesanti effetti sulla formazione dei tribunali, la geografia giudiziaria e l'attività dei professionisti che operano in questo settore. Si avrà infatti una forte concentrazione di competenze nei principali tribunali, con una corrispondente diminuzione dell'attività dei tribunali periferici. Ritiene pertanto assolutamente necessaria una migliore definizione della disciplina per evitare problematiche applicative.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mandelli 12.89 e gli articoli aggiuntivi Lacarra 12.01 e Prisco 12.02.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Braga 13.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Maccanti 13.69. Propone l'accantonamento dell'emendamento Buompane 13.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliani 13.3. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81, sugli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e sull'emendamento Rixi 13.8. Propone poi l'accantonamento degli identici emendamenti Serracchiani 13.14, Plangger 13.15 e Moretto 13.58, nonché degli emendamenti Benvenuto 13.52 e Lucchini 13.54. Esprime parere contrario sull'emendamento Rospi 13.16 e propone l'accantonamento degli emendamenti Buratti 13.21 e Trano 13.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 13.28. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanettin 13.30 e propone l'accantonamento degli emendamenti Fassina 13.32 e Del Basso De Caro 13.37. Esprime parere contrario sull'emendamento Del Basso De Caro 13.38 e propone l'accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 13.43. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 13.44 e Scagliusi 13.64. Esprime parere contrario sull'emendamento Mulè 13.48 e propone l'accantonamento degli emendamenti Scagliusi 13.50, Topo 13.83, Patassini 13.53, Lucchini 13.55 e Carè 13.57, degli identici emendamenti Serracchiani 13.12 e Moretto 13.59 e dell'emendamento Terzoni 13.62. Esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 13.77 e propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bruno Bossio 13.01 e Paita 13.06, nonché dell'articolo aggiuntivo Zucconi 13.02.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono pertanto da intendersi accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 13 sulle quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte dei relatori.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) interviene per segnalare che gli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e l'emendamento Rixi 13.8 riguardano le concessioni autostradali e sarebbe pertanto opportuno accantonarli per discuterli assieme alle proposte emendative riferite all'articolo 35.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, concorda con quanto evidenziato dall'onorevole Comaroli e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e dell'emendamento Rixi 13.8.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Mandelli 13.6 e Rixi 13.7 e dell'emendamento Rixi 13.8.
Le Commissioni respingono l'emendamento Maccanti 13.69.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, correggendo il parere precedentemente espresso sull'emendamento Fogliani 13.3, chiede l'accantonamento di detta proposta emendativa, in quanto la medesima reca disposizioni analoghe agli emendamenti Trano 13.25 e Scagliusi 13.50 per le quali è stato disposto l'accantonamento.
Paolo RUSSO (FI) chiede se l'emendamento Fogliani 13.3 sia già stato posto in votazione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che la votazione dell'emendamento Fogliani 13.3 non è ancora stata effettuata.
Paolo RUSSO (FI), prendendo atto di quanto evidenziato dal presidente, chiede di procedere con maggiore cautela, per consentire a tutti i presenti di valutare con attenzione il contenuto delle propose emendative in discussione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che si procederà con maggiore accuratezza per evitare qualsiasi svista.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Fogliani 13.3 e chiede se il Governo intenda mantenere fermo il parere favorevole espresso su detto emendamento.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, revocando il parere favorevole espresso sull'emendamento Fogliani 13.3, ne chiede l'accantonamento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fogliani 13.3.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, si scusa per avere erroneamente espresso parere favorevole sull'emendamento Fogliani 13.3, per il quale è in corso una riformulazione congiuntamente con gli analoghi emendamenti Trano 13.25 e Scagliusi 13.50.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia che il gruppo Lega ha votato contro gli identici emendamenti Bruno Bossio 13.5 e Pentangelo 13.81.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rospi 13.16 ed approvano l'emendamento Perantoni 13.28 (vedi allegato 3).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sull'emendamento Zanettin 13.30.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zanettin 13.30.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara che l'emendamento Del Basso De Caro 13.38 è stato ritirato dai presentatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gariglio 13.44 e Scagliusi 13.64 (vedi allegato 3).
Andrea MANDELLI (FI) segnala che l'emendamento Mulè 13.48 è finalizzato a sospendere, ai fini della definizione del suo impatto, l'applicazione dell'articolo 93, commi da 1-bis a 1-quater, del Codice della strada, relativi ai veicoli concessi in leasing e in locazione senza conducente condotti da lavoratori frontalieri, per evitare che questi siano soggetti alle sanzioni previste dalla norma. In relazione alla grande rilevanza della questione, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, condividendo quanto segnalato dal deputato Mandelli, propone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 13.48.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 13.77.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 14, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Suriano 14.3, Giacomoni 14.2, Fragomeli 14.4 e Formentini 14.6. Propone di accantonare l'emendamento Sut 14.1. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Raduzzi 14.5, Fitzgerald Nissoli 14.7 e Formentini 14.8 e parere favorevole sull'emendamento Migliore 14.9. Propone, infine, di accantonare gli emendamenti Siragusa 14.12, Romaniello 14.13 e Schirò 14.15.
La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Suriano 14.3 e Fragomeli 14.4 sono stati ritirati dai presentatori.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giacomoni 14.2 e Formentini 14.6.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Sut 14.1 s'intende accantonato. Avverte, altresì, che l'emendamento Raduzzi 14.5 è stato ritirato dal presentatore.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Fitzgerald Nissoli 14.7 e Formentini 14.8 e approvano l'emendamento Migliore 14.9 (vedi allegato 3).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Siragusa 14.12, Romaniello 14.13 e Schirò 14.15 s'intendono accantonati.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 15, propone di accantonare gli emendamenti Epifani 15.1, Baldelli 15.2 e 15.3, Pastorino 15.4, Grippa 15.6, Pezzopane 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10, Mandelli 15.29, Patassini 15.87, Cataldi 15.124, Garavaglia 15.31 e 15.30, gli identici emendamenti Gebhard 15.11, Gagliardi 15.12, Lollobrigida 15.15 e Pastorino 15.28, l'emendamento Patassini 15.86, gli identici emendamenti Polidori 15.13 e Latini 15.49, gli emendamenti Polidori 15.33, Cavandoli 15.48, Foti 15.54, gli identici emendamenti Mandelli 15.16 e Dara 15.41, l'emendamento Zanichelli 15.56, gli identici emendamenti Mandelli 15.17 e Murelli 15.40, l'emendamento Colaninno 15.130, gli identici emendamenti Mandelli 15.18 e Cavandoli 15.42, gli identici emendamenti Mandelli 15.19, Raffaelli 15.43 e Vietina 15.102, l'emendamento Morgoni 15.20, gli identici emendamenti Mandelli 15.23 e Tomasi 15.37, gli emendamenti Morgoni 15.21 e Gabriele Lorenzoni 15.136, gli identici emendamenti Mandelli 15.24 e Golinelli 15.38, gli emendamenti Colaninno 15.129, Pini 15.25, gli identici emendamenti Polidori 15.32, Verini 15.91, Nevi 15.111 e Caparvi 15.70, gli identici emendamenti Pastorino 15.110, Lollobrigida 15.135, Pella 15.106, Pezzopane 15.97 e Prisco 15.55, gli identici emendamenti Morgoni 15.105 e Gabriele Lorenzoni 15.128, gli emendamenti Golinelli 15.46, Prisco 15.50, 15.51, 15.52 e 15.53, gli identici emendamenti Vazio 15.57 e Orlando 15.58, gli emendamenti Patassini 15.59, 15.60, 15.62, 15.65, 15.71 e 15.72, Cataldi 15.126, Pellicani 15.88, gli identici emendamenti Fragomeli 15.89, Morgoni 15.108, Zennaro 15.117 e Marco Di Maio 15.131, gli identici emendamenti Garavaglia 15.114 e Mandelli 15.139, Cataldi 15.121, Verini 15.90, Colletti 15.92, gli identici emendamenti Morgoni 15.95 e Pella 15.109, gli emendamenti Paolo Russo 15.103, Nevi 15.112, Polidori 15.113, Terzoni 15.119, Cataldi 15.123 e Caparvi 15.133. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Topo 15.03 e 15.04, Mulè 15.08, proponendo altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Mancini 15.013. Esprime, poi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Sut 15.021, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.024. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.026, proponendo, infine, di accantonare gli articoli aggiuntivi Iovino 15.028 e Golinelli 15.032.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che s'intendono accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15 sui quali vi è stata una proposta in tal senso formulata da parte della relatrice. Avverte, quindi, che dai presentatori sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Topo 15.03 e 15.04.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mulè 15.08.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Mancini 15.013 s'intende accantonato.
Massimo GARAVAGLIA (LEGA) interviene sull'articolo aggiuntivo 15.018, a sua prima firma, segnalando che lo stesso Governo ha confermato che il problema evidenziato nella proposta emendativa esiste ed è rilevante. Invita, quindi, i relatori e i rappresentanti del Governo a non disinteressarsi del tema disponendo un ulteriore approfondimento.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, accoglie la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018.
Il sottosegretario Antonio MISIANI condivide la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Garavaglia 15.018.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Garavaglia 15.018 e Sut 15.021 s'intendono accantonati, che l'articolo aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.024 è stato ritirato e che gli articoli aggiuntivo Gabriele Lorenzoni 15.026 e Iovino 15.028 s'intendono accantonati.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 16, esprime parere contrario sull'emendamento Prestigiacomo 16.1, mentre propone di accantonare gli emendamenti Scagliusi 16.2 e Gavino Manca 16.7, nonché gli articoli aggiuntivi Mura 16.02 e Macina 16.04 e 16.06.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ricorda come nel decreto cosiddetto sblocca-cantieri sia stato previsto un Commissario straordinario per le strade in Sicilia e che nel corso dell'attività conoscitiva dagli stessi soggetti interessati alla realizzazione delle opere sia stato chiesto di ridurre i poteri del Commissario con riguardo alle fasi dell'esecuzione e progettazione delle strade provinciali. Invita, quindi, la maggioranza e il Governo a riflettere ulteriormente.
Le Commissioni respingono l'emendamento Prestigiacomo 16.1.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Scagliusi 16.2 e Gavino 16.7, nonché gli articoli aggiuntivi Mura 16.02 e Macina 16.04 e 16.06 s'intendono accantonati.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 17, esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 17.1, sugli identici emendamenti Mandelli 17.2 e Garavaglia 17.4 e sull'emendamento Garavaglia 17.3, proponendo di accantonare l'emendamento Pizzetti 17.5. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 17.6 e parere contrario sull'emendamento Angiola 17.8. Propone di accantonare l'emendamento Madia 17.7, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruffino 17.07 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.03, 17.06, 17.05, 17.04 e 17.08.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Guidesi 17.1, gli identici emendamenti Mandelli 17.2 e Garavaglia 17.4, nonché gli emendamenti Garavaglia 17.3.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Pizzetti 17.5 s'intende accantonato.
Le Commissioni approvano l'emendamento Ubaldo Pagano 17.6 (vedi allegato 3) e respingono l'emendamento Angiola 17.8.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Madia 17.7 s'intende accantonato.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ruffino 17.07.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Ruffino 17.03, 17.06, 17.05, 17.04 e 17.08 s'intendono accantonati.
Fabio MELILLI (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 18, esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 18.1 e Lazzarini 18.3, proponendo di accantonare gli emendamenti Bellachioma 18.4 e Alaimo 18.5. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Papiro 18.6 e parere contrario sull'emendamento Ciaburro 18.19. Propone di accantonare gli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Bellachioma 18.23. Propone di accantonare gli emendamenti Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Plangger 18.32 e De Toma 18.33, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Madia 18.021, Pella 18.032 e Prisco 18.045. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Benedetti 18.01, sugli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiacomo 18.037, sull'articolo aggiuntivo D'Orso 18.03, sugli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050, sugli identici articoli aggiuntivi Frassini 18.04, Lorenzin 18.017, Pella 18.035 e Lollobrigida 18.049, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 18.023, Pella 18.029 e Lollobrigida 18.043. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Alaimo 18.08, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mancini 18.018, sugli identici articoli aggiuntivi Pella 18.036 e Prisco 18.048, sugli identici articoli aggiuntivi Navarra 18.024, Pella 18.030 e Lollobrigida 18.042. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Garavaglia 18.039 e 18.038, Epifani 18.011 e 18.012 e Macina 18.051.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mandelli 18.1 e Lazzarini 18.3.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Bellachioma 18.4 e Alaimo 18.5 s'intendono accantonati.
Le Commissioni approvano dunque l'emendamento Papiro 18.6 (vedi allegato 3).
Emanuele PRISCO (FdI) sottolinea l'atteggiamento incongruente del Governo che negli atti di sindacato ispettivo rassicura sull'intenzione di favorire le assunzioni di personale nei piccoli comuni per poi respingere le proposte emendative volte a tale scopo.
Le Commissioni respingono l'emendamento Ciaburro 18.19.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Fregolent 18.20 e 18.21 s'intendono accantonati.
Le Commissioni respingono l'emendamento Bellachioma 18.23.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Ubaldo Pagano 18.30 e Topo 18.31 s'intendono accantonati, mentre l'emendamento Plangger 18.32 è stato ritirato dal presentatore.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento De Toma 18.33, gli identici articoli aggiuntivi Madia 18.021, Pella 18.032 e Prisco 18.045, nonché l'articolo aggiuntivo Benedetti 18.01.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede le ragioni del parere contrario sull'articolo aggiuntivo 18.106, a sua prima firma, volto ad assumere 837 assistenti giudiziari esaurendo così la graduatoria del concorso da ultimo espletato. Invita quindi a valutare la possibilità di riflettere ulteriormente su questa proposta emendativa di buon senso.
Emanuele PRISCO (FdI) si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, osservando come il parere contrario espresso sulle proposte emendative in esame contraddica gli impegni ripetutamente assunti dal Ministro della giustizia per il potenziamento dell'organico degli uffici giudiziari. Rileva come le proposte emendative in esame siano coperte dal punto di vista finanziario e anche alla luce di tale considerazione ribadisce il proprio stupore per il parere espresso.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, rilevando come sia stato già individuato con precedenti provvedimenti un fabbisogno di 837 unità, per le quali è stata peraltro individuata anche la copertura finanziaria. Rileva come la proposta formulata dal Governo vincoli l'utilizzazione della graduatoria al verificarsi di vacanze, precludendo quindi l'utilizzazione immediata della graduatoria medesima, che sarebbe possibile tanto dal punto di vista normativo quanto dal punto di vista finanziario, e dichiara di non comprendere le motivazioni di tale scelta, che disattendono gli impegni assunti dal Ministro della giustizia. Chiede pertanto l'accantonamento delle proposte emendative in esame per un ulteriore approfondimento.
Stefania PRESTIGIACOMO (FI), illustrando anche il suo articolo aggiuntivo 18.037, si associa alle considerazioni dei deputati che l'hanno preceduta e ricorda come anche i rappresentanti degli assistenti giudiziari, in sede di audizione presso le Commissioni riunite I e V, abbiano chiesto spiegazioni circa le mancate assunzioni pur in presenza di una graduatoria di idonei e delle risorse necessarie. Rileva anch'ella come in tal modo vengano disattesi gli impegni assunti dal Ministro della giustizia e, sottolineando come si tratti di un tema che il suo gruppo ritiene di particolare importanza, chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, rileva come la questione sia oggetto anche dell'emendamento del Governo 1.124. Propone, comunque, a modifica del parere precedentemente espresso, anche a nome del relatore per la V Commissione, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame.
Giusi BARTOLOZZI (FI) ringrazia i relatori per aver modificato il parere, ma sottolinea come la citata proposta emendativa del Governo non superi il problema posto, in quanto essa si limita a disporre la proroga del termine di validità della graduatoria, ma non prevede assunzioni immediate.
Stefano FASSINA (LEU) rileva come la citata proposta emendativa del Governo, prevedendo la proroga del termine di validità della graduatoria, non precluda la possibilità di procedere ad assunzioni immediate.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Varchi 18.02, Morrone 18.07, Bartolozzi 18.016 e Prestigiacomo 18.037 si intendono accantonati.
Avverte altresì che i presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Orso 18.03 lo ritirano.
Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 18.050, di cui è cofirmatario, identico agli articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015 e Pella 18.034, rileva come anche in questa materia, vale a dire la polizia locale e la sicurezza di prossimità, vengano contraddetti gli impegni assunti dal Governo, da ultimo nel corso delle interrogazioni a risposta immediata svoltesi nella seduta odierna della I Commissione. Sottolinea come le proposte emendative in esame siano volte a dotare i comuni degli strumenti necessari al potenziamento degli organici della polizia locale, derogando ai blocchi assunzionali. Esprime stupore per il parere contrario del Governo e sottolinea come esso vada nella direzione opposta rispetto a quanto affermato dal sottosegretario di Stato per l'interno nell'odierna seduta della I Commissione.
Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Prisco, rilevando come le proposte emendative in esame, volte a consentire ai comuni di assumere personale nella polizia locale, siano sottoscritte trasversalmente da diversi gruppi. Ricorda come nella seduta odierna della I Commissione abbia avuto luogo lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata concernente il protocollo sulla sicurezza stradale concluso tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, che prevede l'incremento dell'utilizzazione della polizia locale in compiti di polizia stradale, senza però mettere a disposizione dei comuni le risorse necessarie. Chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame, rilevando come esse si limitino a prevedere un mero chiarimento normativo.
Roberto PELLA (FI) si associa alle considerazioni della deputata Bordonali e chiede l'accantonamento delle proposte emendative in esame anche al fine di promuovere un confronto con il Ministero dell'interno sul tema delle risorse.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, dopo aver ricordato come siano all'esame della I Commissione diversi progetti di legge in materia di riforma dell'ordinamento della polizia locale, propone, anche a nome del relatore per la V Commissione, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame.
Giuseppe BRESCIA (M5S) avverte che gli identici articoli aggiuntivi Bordonali 18.06, Pastorino 18.013, Madia 18.015, Pella 18.034 e Lollobrigida 18.050 si intendono accantonati.
Avverte altresì che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 18.017 lo ritirano.
Emanuele PRISCO (FdI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 18.049, identico agli articoli aggiuntivi Frassini 18.04 e Pella 18.035, ne chiede l'accantonamento, in quanto tali proposte emendative vertono sulla stessa materia, vale a dire le facoltà assunzionali degli enti locali per quanto concerne la polizia locale, delle proposte emendative precedentemente accantonate.
Rebecca FRASSINI (LEGA) si associa alla richiesta del deputato Prisco, sottolineando come le proposte emendative in esame siano state presentate da diversi gruppi e non comportino la necessità di copertura finanziaria.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Frassini 18.04, Pella 18.035 e Lollobrigida 18.049.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 18.023, Pella 18.029 e Lollobrigida 18.043.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Mancini 18.018 lo ritirano.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pella 18.036 e Prisco 18.048.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Navarra 18.024 lo ritirano.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Pella 18.030 e Lollobrigida 18.042.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 19, esprime parere contrario sull'emendamento Alaimo 19.2, sugli identici emendamenti Fiano 19.1, Carè 19.3, Gavino Manca 19.8 e Polverini 19.14, sugli emendamenti Rizzetto 19.5, 19.6 e 19.7, Ferro 19.9, sugli identici emendamenti Guidesi 19.11 e Cenni 19.15 e sull'emendamento Siracusano 19.10. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Maurizio Cattoi 19.05, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Buompane 19.04, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alaimo 19.09 e 19.08 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Macina 19.010 e Cancelleri 19.011.
Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Maurizio Cattoi 19.05 e Alaimo 19.09 e 19.08 si intendono accantonati.
Avverte altresì che i presentatori degli emendamenti Alaimo 19.2, Fiano 19.1, Carè 19.3 e Gavino Manca 19.8 li ritirano.
Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'emendamento Polverini 19.14, osserva come esso intervenga sulla questione delle assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della Guardia di Finanza prevedendo lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso bandito per il 2018. Rileva come non si tratti di un ampliamento dell'organico, che pure sarebbe necessario, e chiede un ulteriore approfondimento sulla questione.
Le Commissioni, respingono l'emendamento Polverini 19.14.
Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rizzetto 19.5 chiedendone l'accantonamento.
Paolo RUSSO (FI) condivide la finalità dell'emendamento Rizzetto 19.5, in quanto ritiene che tuteli la legittima aspettativa di coloro che hanno già superato una prova concorsuale. Non ritiene infatti giusto discriminare tali soggetti soltanto perché hanno svolto le prove in una fase storica che ha coinciso con il processo di riforma del Corpo forestale dello Stato, chiedendo l'accantonamento dell'emendamento Rizzetto 19.5.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 19.5.
Ylenja LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Rizzetto 19.6, di cui è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rizzetto 19.6 e 19.7.
Emanuele PRISCO (FdI) illustra l'emendamento Ferro 19.9, di cui è cofirmatario, osservando che esso mira a garantire la funzionalità della Guardia di finanza, anche a fronte degli ulteriori compiti che sono stati ad essa attribuiti. Ritiene che tale intervento sia economicamente sostenibile, tenuto conto che le risorse a tal fine destinate sono state già sbloccate.
Le Commissioni respingono l'emendamento Ferro 19.9.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Cenni 19.15 lo ritirano.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa notare che l'emendamento Guidesi 19.11, rafforzando la dotazione organica del Comando carabinieri tutela agroalimentare, mira a salvaguardare i prodotti del made in Italy, prevenendo gli illeciti in tale settore e salvaguardando l'attività delle aziende. Rileva inoltre che tale intervento appare concretamente realizzabile non recando alcun costo.
Paolo RUSSO (FI) osserva che l'emendamento Guidesi 19.11, nell'incrementare la dotazione organica del Comando carabinieri tutela agroalimentare, tutela la salute dei cittadini, salvaguardando le imprese della filiera agricola dal rischio di contraffazione. Chiede pertanto di accantonare tale proposta emendativa.
Ylenja LUCASELLI (FdI) sottoscrive l'emendamento Guidesi 19.11, rilevando che esso tutela il made in Italy e i consumatori, contrastando le attività di contraffazione. Auspica che tale proposta emendativa sia quantomeno accantonata, ricordando che il primo Governo Conte – proprio su spinta del gruppo del M5S, che oggi sembra manifestare un orientamento diverso – sbandierò a più riprese il suo sostegno al made in Italy.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore della V Commissione, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Guidesi 19.11, facendo notare che esso rischia di determinare un depauperamento nella dotazione dei Carabinieri forestali, che risulta già sotto organico. Ricorda che su tale delicato tema è stato di recente approvato in Assemblea un atto di indirizzo, con il quale è stata proprio rilevata l'esigenza di salvaguardare la dotazione organica dei carabinieri forestali.
Ylenja LUCASELLI (FdI) osserva che l'eventuale accantonamento dell'emendamento Guidesi 19.11 potrebbe facilitare l'individuazione di una nuova formulazione che, attraverso il reperimento di ulteriori risorse, potrebbe risolvere ogni problematica, venendo incontro anche alle esigenze manifestate dalla relatrice Baldino.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), rispondendo alla relatrice per la I Commissione, fa notare che l'emendamento Guidesi 19.11 non determina alcun depauperamento del personale, proponendo piuttosto una riqualificazione dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali, già in forza al Comando unità forestali ambientali agroalimentari.
Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 19.11.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede di accantonare l'emendamento Siracusano 19.10, che ritiene analogo ad altre proposte emendative già accantonate.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, ritiene di non accedere all'invito ad accantonare l'emendamento Siracusano 19.10.
Paolo RUSSO (FI) ritiene che l'emendamento Siracusano 19.10, utilizzando risorse già stanziate, viene incontro alle esigenze dei comuni, che altrimenti sarebbero obbligati a bandire nuovi concorsi.
Le Commissioni respingono l'emendamento Siracusano 19.10.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Buompane 19.04, Macina 19.010 e Cancelleri 19.011 li ritirano.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, che ritiene opportuno convocare alle ore 10.30.
La seduta termina alle 20.20.
ALLEGATO 1
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 4.155, 5.41, 7.54, 7.55, 7.56, 11.025, 13.84, 13.85, 15.143, 17.9, 18.35, 18.36, 18.37, 22.7, 25.70, 25.027, 25.028, 29.05, 32.1, 39.061 E 39.062 DEI RELATORI
ART. 4.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
4. 155. I Relatori.
ART. 5.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'applicazione delle disposizioni relative al limite di mandati consecutivi di cui agli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è differita al primo rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018. Ai fini del computo del predetto limite non rilevano i mandati svolti prima di tale rinnovo.
5. 41. I Relatori.
ART. 7.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti. A decorrere dall'anno 2021, non trovano applicazione i commi 20 e 21 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale è assegnata secondo i criteri e le modalità definite dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri prevedono l'assegnazione in base alla programmazione pluriennale e tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale e contabile degli organismi. Il decreto di cui al terzo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
7. 54. I Relatori.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anche per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. 55. I Relatori.
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Per la prosecuzione delle attività dell'associazione di promozione sociale Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, alla medesima associazione è assegnato un ulteriore contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 56. I Relatori.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)
1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020.
11. 025. I Relatori.
ART. 13.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti».
13. 84. I Relatori.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste»;
b) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13. 85. I Relatori.
ART. 15.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove»;
b) al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 3»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di quel primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
15. 143. I Relatori.
ART. 17.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni.
17. 9. I Relatori.
ART. 18.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche»;
b) il comma 12 è abrogato;
c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dal Ragioniere generale dello Stato e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle Commissioni esaminatrici».
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
18. 35. I Relatori
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoverso 4-bis, le parole: «a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158» sono sostituite dalle seguenti: «, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» e dopo le parole: «istituzionali fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale, per il sostegno alla gestione finanziaria e contabile»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvati reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
18. 36. I Relatori
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare la necessità di prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di garantire la funzionalità degli uffici della motorizzazione civile, alla tabella IV.1, allegata al titolo IV, parte I, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, , alla terza colonna, ultima riga, sono premesse le seguenti parole: «Addetto amministrativo e addetto tecnico».
18. 37. I Relatori.
ART. 22.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «presidente del Consiglio di Stato, sentiti la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto»;
2) le parole: «per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente a procedimenti non ancora informatizzati»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato, di cui al primo periodo, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40».
b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 il presidente del Consiglio di Stato stabilisce altresì le regole tecnico-operative per la progressiva digitalizzazione degli atti relativi alla pronunzia del parere su ricorso straordinario, ferma comunque restando la facoltà di deposito cartaceo del ricorso introduttivo e degli atti delle parti che agiscono di persona; per tali casi il decreto può stabilire specifiche modalità di traduzione di detti atti in formato digitale, che è comunque eseguita dal Ministero competente prima della trasmissione al Consiglio di Stato. Il decreto può altresì demandare a un provvedimento del Segretario generale della giustizia amministrativa il compito di stabilire specifiche modalità attuative della fase di sperimentazione. Fermo restando quanto previsto per gli atti di parte, a decorrere dal 1o gennaio 2021 le pubbliche amministrazioni effettuano il deposito di atti e documenti esclusivamente con modalità telematiche, indicate dal decreto di cui al comma 1; dalla stessa data, tutti i pareri sono formati e trasmessi per via telematica».
22. 7. I Relatori
ART. 25.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale secondo il modello di azienda ospedaliero-universitaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è autorizzata l'ulteriore spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma è subordinata alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa. Alla ripartizione dei finanziamenti si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”
25. 70. I Relatori.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 1 1 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, compresa la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.
25. 027. I Relatori.
Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente
Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
9-bis. Limitatamente all'esercizio di attività libero-professionale di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.
25. 028. I Relatori.
ART. 29.
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:
Articolo 29-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 sostituire le parole: «sostenute anche» con le seguenti: «e l'imposta sostenuta per l'affrancamento»;
b) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «all'azionista può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento»;
c) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «all'obbligazionista subordinato può essere corrisposto un anticipo dell'indennizzo da liquidare a seguito del completamento dell'istruttoria nel limite massimo del 40 per cento»;
d) Al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole: «i cittadini residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull'ammontare di reddito, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000. La Commissione procede all'esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e potrà eventualmente richiedere l'Attestazione ISEE al 31 dicembre 2018».
e) Al comma 505 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «parenti ed affini di primo e di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «Le banche poste in liquidazione coatta di cui al comma 493 forniscono i nominativi dei soggetti di cui al presente comma alla Commissione tecnica la quale procede in base agli atti acquisiti e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti».
29. 05. I Relatori.
ART. 32.
All'articolo 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito un contributo annuo di 5 milioni di euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: « e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze».
32. 1. I Relatori.
ART. 39.
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Disavanzo degli enti locali)
1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo, emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto al bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei princìpi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
39. 061. I Relatori.
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, in entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, in entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
39. 062. I Relatori.
ALLEGATO 2
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE 1.124, 1.125, 4.156, 6.50, 8.58, 8.59, 8.60, 11.026, 15.144, 15.033, 21.04, 23.6, 27.5, 36.11 E 40.016 DEL GOVERNO
ART. 1.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, 13 dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale ed un ingegnere ambientale, da imputare alla aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa pari ad euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, il Ministero della giustizia, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fino al 31 ottobre 2020. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 124. Il Governo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma;
10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 147, è inserito il seguente comma;
«147-bis. Le disposizioni di cui al comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
1. 125. Il Governo.
ART. 4.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione di cui al comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 156. Il Governo.
ART. 6.
Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università;
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 50. Il Governo.
ART. 8.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole «a decorrere dal 14 settembre 2021» con le seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e ad euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 58. Il Governo.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1o gennaio 2023;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1o gennaio 2023;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1o gennaio 2023.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
8. 59. Il Governo.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1 le parole «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sino al termine di cui al comma 1 le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo e di cui siano avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.».
8. 60. Il Governo.
ART. 11.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga di misure di sostegno al reddito)
1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 sono prorogate nel 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito; con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono aggiunte infine le seguenti parole: «e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziate e non utilizzate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. 026. Il Governo.
ART. 15.
All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
15. 144. Il Governo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Proroga della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 gennaio 2013, n. 44)
1. La contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 31 marzo 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima regione.
2. Alla scadenza del citato termine del 31 marzo 2020, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione Siciliana per il completamento degli interventi di cui al comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana da stipularsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1, eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
15. 033. Il Governo.
ART. 21.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incremento Fondi indennità di Amministrazione)
1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva 2019/2021, è incrementata di 5.000.000 di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse di cui al comma 1, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno.
21. 04. Il Governo.
ART. 23.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora comunque inerente all'applicazione di disposizioni normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie. Le amministrazioni regionali hanno facoltà di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente i regolamenti regionali. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 6. Il Governo.
ART. 27.
All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: “individuati ai sensi del comma 2, lettera a)” a: “e dalla lettera a) del presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)”»;
b) dopo la lettera h), è inserita la seguente:
«h-bis) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole: “e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi” sono soppresse e dopo le parole: “specifiche prescrizioni;” sono inserite le seguenti: “nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;”»;
c) dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: “e di aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, di aggiornamento e di trasmissione”»;
d) dopo la lettera n), è inserita la seguente:
«n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis, è inserito il seguente: “19-ter. In tutti i casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, per la loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori previsti sono sospesi per la durata di quarantacinque giorni.”».
27. 5. Il Governo.
ART. 36.
All'articolo 36, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, capoverso «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)», dopo le parole: «l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche», sono aggiunte le seguenti: «in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza».
36. 11. Il Governo.
ART. 40.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente articolo:
Art. 40-bis.
(Potenziamento delle Agenzie fiscali)
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11.02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
40. 016. Il Governo.
ALLEGATO 3
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 12.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con le seguenti: sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
12. 24. Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli, Rampelli.
ART. 13.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
13. 28. Perantoni, Macina, Donno.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le misure necessarie all'ottimizzazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori e alla disciplina delle attività ispettive di competenza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
*13. 44. Gariglio.
*13. 64. Scagliusi.
ART. 14.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
14. 9. Migliore, Marco Di Maio, Vitiello.
ART. 17.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17. 6. Ubaldo Pagano.
ART. 18.
Al comma 2, dopo le parole: «per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali» aggiungere le seguenti: «, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea».
18. 6. Papiro, Alaimo, Martinciglio, Suriano, Ficara, Lorefice, Scerra, Macina, Donno.