Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Comm. bicam. Vigilanza RAI

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
SOMMARIO
Martedì 4 febbraio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Sulla pubblicità dei lavori ... 118

Comunicazioni del Presidente ... 118

Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria (Esame e approvazione) ... 119

ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio 2020) ... 124

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020 (Esame e rinvio) ... 120

ALLEGATO 2 (Schema di delibera relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione) ... 130

Seguito esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative» (Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione) ... 120

Sui lavori della Commissione ... 122

Sulla pubblicazione dei quesiti ... 123

ALLEGATO 3 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, n. 171/888, 174/899, 177/908 e 181/920)) ... 138

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto di martedì 4 febbraio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

  La seduta comincia alle 14.25.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata la richiesta di pubblicità dei lavori mediante web tv – tema di cui si è già peraltro discusso nella seduta del 13 giugno 2019 – richiesta che, tuttavia, non può essere accolta in ragione delle vigenti determinazioni sull'applicazione del regime di pubblicità di lavori che consente questa modalità di pubblicità rafforzata esclusivamente per le sedute che prevedono lo svolgimento delle audizioni.
  A tale riguardo, ricorda che l'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, prevede che la pubblicità dei lavori delle sedute delle Commissione possa essere assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, forma di pubblicità che, quindi, sarà disposta anche per l'odierna seduta.

Comunicazioni del Presidente.

  Il PRESIDENTE informa la Commissione che a seguito di quanto stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 15 gennaio scorso ha preannunciato all'Amministratore delegato della RAI con nota del 16 gennaio che la Commissione intende procedere alle audizioni del Direttore Generale, del Direttore delle risorse umane e del responsabile appalti, per avviare un approfondimento conoscitivo sullo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 24 del vigente Contratto di servizio. L'amministratore delegato, in data 29 gennaio, ha dato la disponibilità dell'azienda per pianificare le audizioni dei soggetti più idonei a riferire sugli argomenti citati – o ad altri che dovessero emergere – e a fornire ogni utile collaborazione perché si possa definire un quadro quanto più preciso possibile sul tema delle risorse umane e della organizzazione Rai. Pertanto, le audizioni richiamate potranno essere programmate a partire dalle prossime sedute.
  Come stabilito sempre nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, informa che sto predisponendo un nuovo testo sulla tematica del precariato in RAI.
  In merito alla vicenda della partecipazione del cantante Junior Cally al prossimo Festival di Sanremo, informa che sono pervenute moltissime mail di protesta da parte di privati cittadini ma anche segnalazioni da parte di istituzioni quali per esempio la Commissione capitolina pari opportunità. Ha pertanto inviato il 20 gennaio scorso una lettera al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI per ribadire che il «servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto in ogni occasione a veicolare la cultura del rispetto dei diritti e della dignità della persona, della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza. In particolare, il Contratto di servizio 2018-2022 pone tra gli obiettivi dell'offerta radiotelevisiva quello di superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione». Sempre in questa lettera ha preannunciato quindi la massima attenzione della Commissione affinché siano osservati i principi richiamati.
  In data 31 gennaio l'Amministratore delegato ha fornito una nota di risposta nella quale dichiara che «la RAI lavora costantemente per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e il rispetto per l'immagine della donna». Nel confermare l'attenzione e la vigilanza da parte dell'Azienda, l'Amministratore delegato richiama le conclusioni del «monitoraggio sulla rappresentazione della figura femminile nella programmazione della RAI» per l'anno 2018 da cui emerge che le tre reti generaliste si caratterizzano per una elevata attenzione verso le questioni di genere, in linea con i principi del Contratto di servizio.
  Nella stessa nota, l'Amministratore delegato rileva che anche per quanto riguarda l’hate speech l'attenzione della RAI è molto elevata, dichiarando altresì che l'Azienda è pronta a raccogliere segnalazioni di eventuali violazioni.
  Infine il dottor Salini, sempre in merito alla questione della rappresentazione della donna, ha risposto alle questioni sollevate dall'intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità mettendo in evidenza l'impegno della RAI – in generale e non solo in occasione del Festival di Sanremo – per la promozione della parità di genere e per una rappresentazione dignitosa delle donne.
  Ricorda che, come concordato, ho inviato alla RAI il 9 gennaio una richiesta in merito ai compensi di conduttori, artisti e ospiti, con particolare riguardo a quelli che intervengono per campagne sociali.
  Segnala che sull'argomento sono stati presentati diversi quesiti, tra i quali, in particolare, il quesito n. 170/874 presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e dall'onorevole Mollicone sulla partecipazione e sul relativo compenso della giornalista Rula Jebreal al Festival di Sanremo, per il quale è stata fornita una risposta, a suo avviso insufficiente, da parte dell'Azienda, che ha precisato, senza fornire cifre, che «il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni».
  Informa quindi che il 31 gennaio l'Amministratore delegato ha reso una risposta rispetto alla richiesta formulata dalla Commissione nella quale non fornisce i dati sui compensi, limitandosi a dichiarare che «la RAI perseguirà come sempre l'obiettivo della massima trasparenza contemperandolo con la tutela degli interessi aziendali e con il rispetto dei vincoli dei singoli contratti». Inoltre, lo stesso dottor Salini, Nel richiamare la comunicazione dell'AGCOM del 7 luglio 2010 e la legge n. 220 del 2015 aggiunge poi che il ruolo del servizio pubblico nel mercato radiotelevisivo richiede massima attenzione nella gestione delle risorse artistiche e professionali.
  Informa che l'AGCOM ha adottato due delibere: la n. 7/20 del 15 gennaio scorso, con cui ha ordinato alle principali emittenti televisive, tra le quali anche la Rai, di provvedere ad assicurare nei notiziari una «immediata e significativa inversione di tendenza» rispetto ai dati rilevati nel trimestre settembre-novembre 2019, garantendo altresì «un'informazione equilibrata e un effettivo e rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici» nel trimestre successivo; la n. 477/19 del 27 novembre 2019 in cui ha formulato un richiamo alla RAI al «rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive», con riferimento al programma «La vita in diretta».
  In questi ultimi giorni sono stati presentati alcuni quesiti (176/907 e 178/909) riguardanti un servizio che proponeva, nell'ambito dello spot pubblicitario del programma Porta a Porta, parti dei comizi elettorali tenuti dal segretario della Lega, Matteo Salvini, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria durante l'intervallo del quarto di finale di Coppa Italia Juventus-Roma, trasmesso in diretta su Raiuno il 22 gennaio. La RAI ha ritenuto opportuno pertanto proporre un riequilibrio mandando in onda, il giorno successivo, un analogo intervento del segretario del Partito Democratico nel corso della puntata della fiction «Don Matteo».
  Infine, il 14 gennaio scorso il Consiglio di Amministrazione della RAI ha approvato la nuova policy sui social, il cui testo è a disposizione della Commissione.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria.
(Esame e approvazione).

  Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede l'esame di una delibera per la comunicazione politica relativa a tre elezioni suppletive che si svolgeranno tra febbraio e marzo. A tale ultimo riguardo, precisa che tale delibera è stata inserita su richiesta dell'onorevole Mollicone, nonostante quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica approvata il 18 dicembre 2002, che prevede che «si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale.».
  Pertanto, in virtù di questa disposizione, in analoghi precedenti, si è ritenuto opportuno sottoporre all'Azienda, mediante una lettera del Presidente della Commissione, il richiamo al rispetto della tutela del pluralismo in occasione di tale tipo di elezioni. In ogni caso, tenuto conto di alcuni precedenti maturati nella XIV legislatura – periodo nel quale era in vigore un sistema elettorale che prevedeva la presenza di collegi uninominali – e considerata la sostanziale concomitanza temporale delle tre elezioni suppletive e la rilevanza dei collegi interessati, si è ritenuto opportuno procedere all'esame della relativa delibera nella seduta di oggi.
  Non essendovi osservazioni, lo schema di delibera – già trasmesso a tutti i commissari – è quindi posto in votazione.

  La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.
(Esame e rinvio).

  Il PRESIDENTE in vista del referendum popolare confermativo, indetto per il giorno 29 marzo 2020, avverte che è stato predisposto uno schema di delibera, già trasmesso ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.
  Il testo è stato predisposto, considerata la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.
  Informa altresì che nella giornata odierna ha ricevuto una rappresentanza del comitato promotore presso il Partito radicale che ha evidenziato una serie di istanze che nella sostanza vengono recepite nel testo in esame.

  Il senatore Alberto AIROLA (M5S) ricorda che in occasione del referendum costituzionale tenutosi nel 2016 furono denunciati forti squilibri, riconosciuti anche dall'AGCOM.

  Il PRESIDENTE osserva che la proposta di delibera è stata predisposta, come di consueto, previa consultazione dell'AGCOM che, peraltro, nell'ambito delle proprie prerogative, adotta una autonoma disciplina.

  La deputata Francesca FLATI (M5S) chiede di procedere alla votazione finale in una prossima seduta al fine di consentire un maggiore approfondimento sulle disposizioni della proposta.

  Non essendovi obiezioni al riguardo, il PRESIDENTE avverte quindi che il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima seduta, al fine di procedere ad una votazione finale.
  Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative.»
(Seguito e conclusione dell'esame. Reiezione della proposta di risoluzione).

  Riprende l'esame della proposta di risoluzione «In materia di pubblicità dei compensi erogati dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai soggetti titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica nonché delle situazioni di conflitto di interessi ad essi relative.» – presentata dall'on. Mulè, che ha avuto inizio nella seduta dell'8 gennaio scorso.

  Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 gennaio scorso si era svolta e conclusa la discussione generale. Non essendo pervenuti emendamenti – ricordo che il termine era stato fissato alle ore 12 di lunedì 20 gennaio – se non ci sono osservazioni, si procederà ora alle dichiarazioni di voto.

  Il senatore Francesco VERDUCCI (PD), nell'osservare la rilevanza della tematica oggetto della proposta di risoluzione, evidenzia tuttavia che l'atto di indirizzo in questione rischia di essere disatteso dalla RAI, con conseguente ripercussione anche sulla stessa credibilità della Commissione. Infatti, al di là delle intenzioni del relatore, la proposta di risoluzione si pone in contraddizione con quanto disposto dalla legge n. 220 del 2015 che, con riferimento al piano di trasparenza dei compensi, esclude espressamente i soggetti titolari di contratti di natura artistica.
  Come legislatori, si può certamente e doverosamente intervenire sulla disposizione richiamata, anche in termini maggiormente restrittivi; tuttavia stante l'attuale quadro normativo, l'atto di indirizzo in esame si porrebbe contra legem oltre che in violazione del principio di riservatezza.
  Pertanto, sarebbe più opportuno riflettere su un dispositivo di natura diversa che ponga l'accento, ad esempio, sui criteri degli affidamenti di incarichi alle società esterne al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, nell'ottica di perseguire la massima trasparenza. Alla luce di tali argomentazioni, il Gruppo del Partito democratico esprimerà un voto contrario sulla proposta di risoluzione.

  Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per esprimere apprezzamento su alcuni argomenti evidenziati dal senatore Verducci, osservando che l'applicazione da parte della RAI degli atti di indirizzo adottati dalla Commissione costituisce un tema di portata generale che meriterebbe una seria riflessione.

  Il senatore Maurizio GASPARRI (FIBP-UDC) dichiara il sostegno della propria parte politica sulla proposta di risoluzione avanzata dal deputato Mulè, nella convinzione che il tema della trasparenza sui compensi rappresenti un nodo ancora irrisolto nei confronti dell'azienda che anche in occasione di recenti richieste della Commissione sull'importo di compensi di ospiti, artisti e conduttori impegnati nel festival di Sanremo non ha fornito risposte adeguate, nonostante siano in gioco ingenti risorse pubbliche.
  Coglie l'occasione per constatare che parte dell'azienda è stato adottato un comportamento inaccettabile anche rispetto alla presenza in gara al festival di Saneremo anche di un cantante che, attraverso i suoi testi, ha rappresentato la posizione della donna in modo inqualificabile nei suoi testi. Rispetto a tale vicenda ribadisce che da parte della RAI non sono state fornite le dovute risposte.

  Il deputato Federico MOLLICONE (FDI), nell'esprimere il sostegno del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di risoluzione, sottolinea come il centrodestra non ha un atteggiamento ostile nei confronti di una manifestazione di indubbio rilievo come il festival di sanremo. Tuttavia, proprio la rilevanza dell'evento, rende inaccettabile la presenza di un cantante che con il pretesto di interpretare nuovi linguaggi musicali, lancia con le proprie canzoni messaggi non rispettosi della figura femminile.

  Il senatore Alberto AIROLA (M5S) manifesta disappunto per i toni adoperati dai Commissari intervenuti precedentemente che dovrebbero attenersi unicamente all'espressione di voto sulla proposta di risoluzione.

  Il deputato Paolo TIRAMANI (Lega) annuncia che il Gruppo della Lega voterà a favore delle proposta di risoluzione, ritenendo che l'argomento del rispetto della privacy non può essere di certo invocato rispetto all'impiego di ragguardevoli risorse pubbliche sulle quali l'opinione pubblica ha il diritto di avere una piena conoscenza.

  La senatrice Daniela GARNERO SANTANCHÈ (FdI) interviene incidentalmente per esprimere il proprio stupore nei confronti dell'atteggiamento dei parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno fatto della trasparenza sui compensi una loro bandiera storica. Non si comprende allora come essi esprimano resistenze nei confronti della proposta di risoluzione che si rivela necessaria per fare la dovuta luce sui compensi dovuti agli artisti, anche con riferimento al festival di Sanremo, evento mediatico di notevole popolarità.

  La deputata Francesca FLATI (M5S) osserva preliminarmente che il Movimento 5 Stelle resta uno strenuo difensore del tema della trasparenza, il quale però è stato declinato in modo errato nella proposta di risoluzione all'esame. Non solo tale atto di indirizzo si rivela inutile poiché, ad esempio, non è stata ancora data dalla RAI attuazione alla risoluzione per evitare il conflitto di interessi degli agenti di spettacolo, approvata nella scorsa legislatura, ma, soprattutto, il testo in esame si pone in contrasto con la legge n. 220 del 2015, che non fa riferimento ai compensi degli artisti. Fermo restando che su questo aspetto si può doverosamente intervenire come legislatori, dichiara che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non può che essere contrario alla proposta di risoluzione nei termini in cui è stata formulata.

  Il deputato Federico FORNARO (LEU) ricorda le disposizioni della legge n. 220 del 2015 sulla disciplina dei compensi relativi alla RAI, che prevedono una espressa esclusione per i soggetti di contratti di natura artistica, anche per non penalizzare la stessa azienda rispetto ad altri concorrenti sul mercato.
  Per tale ragione di natura normativa, il proprio voto sulla proposta di risoluzione – che a suo avviso si pone al limite della procedibilità – sarà contrario.

  Il deputato Giorgio MULÈ (FI), relatore, prende la parola, incidentalmente, per manifestare sorpresa per la posizione dei Gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che nella seduta odierna hanno rilevato la presenza di un problema normativo di carattere insormontabile sulla proposta di risoluzione da lui predisposta. In realtà, la legge n. 220 del 2015, più volte richiamata, non chiarisce la differenza tra artisti e giornalisti; pertanto, non può essere invocata per contrastare un atto di indirizzo che si muove nella direzione di garantire la massima trasparenza sui compensi, senza recare vantaggio agli altri concorrenti.

  Il PRESIDENTE, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Regolamento della Commissione, la risoluzione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti, pone ai voti la proposta di risoluzione.

  La Commissione respinge a maggioranza.

Sui lavori della Commissione.

  Il deputato Massimiliano CAPITANIO (Lega), con particolare riferimento al tema delle sponsorizzazioni oggetto di alcuni quesiti – quale in particolare il numero 150/791 – esprime la propria delusione e insoddisfazione nei confronti della risposta fornita dall'azienda.

  Il deputato Antonello GIACOMELLI (PD) esprime insoddisfazione per la risposta fornita dalla RAI in merito ai quesiti che chiedevano maggiori dettagli sul compenso riconosciuto alla giornalista Rula Jebreal, per il suo impegno al festival di Sanremo.

  Il senatore Alberto AIROLA (M5S) coglie l'occasione per evidenziare la particolare posizione del conduttore Bruno Vespa che, in qualità di consulente artistico, non potrebbe ospitare politici nella propria trasmissione.

  Il PRESIDENTE rileva che in ordine alla risposte ritenute non soddisfacenti i proponenti potranno, se lo ritengono necessario, insistere nella proposizione dei relativi quesiti, anche con formulazione più dettagliata e stringente. In particolare, per quanto riguarda la partecipazione di Rula Jebreal al festival di Sanremo pare indubbio che non risulti chiaro se la sua prestazione è di carattere artistico o invece abbia valenza giornalistica.
  Per quanto attiene poi alla segnalazione del senatore Airola, fa presente che il senatore Di Nicola, nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi oggi, con riferimento ad una recente puntata di Porta a Porta che ha visto una sovra esposizione del leader della Lega, ha posto il tema della responsabilità di incidenti similari, in violazione dei principi del pluralismo. A tale riguardo, proprio in osservanza dei criteri di parità di trattamento tra le forze politiche e considerati anche i numerosi richiami dell'AGCOM, la Commissione potrebbe riflettere su una iniziativa diretta ad auspicare l'individuazione di una precisa catena di responsabilità nell'ambito delle direzioni coinvolte, affinché si possano prevenire episodi nei quali il pluralismo rischia di essere violato.

  Le senatrici Maria Alessandra GALLONE (FIBP-UDC), Daniela GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e Simona PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) intervengono per esprimere il proprio disappunto nei confronti della partecipazione al festival di Sanremo del cantante Junior Cally il quale si è contraddistinto per testi irrispettosi ed ingiustificabili nei confronti della figura femminile.

  Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) reputa grave il comportamento assunto da alcuni componenti delle forze politiche di centro-destra che sviliscono il tema della tutela della donna che appartiene a tutti, indistintamente, non potendo essere oggetto di una indegna e scorretta strumentalizzazione. Fa appello quindi alla sensibilità del Presidente – il quale, a nome di tutta la Commissione, aveva comune rivolto alla RAI una segnalazione in merito – affinché episodi simili non si ripropongano in futuro.

  Il senatore Federico MOLLICONE (FDI) tiene a precisare che in merito a quanto segnalato da alcune senatrici sono state esercitate le prerogative riconosciute a ciascun membro della Commissione, ad esempio tramite la presentazione di quesiti a cui la Rai non ha fornito adeguata risposta.

  Il senatore Primo DI NICOLA (M5S) invita il Presidente a richiamare i componenti della Commissione ad un comportamento corretto, evitando inutili strumentalizzazioni.

  Il PRESIDENTE richiama tutti i commissari ad esprimere le proprie posizioni in modo consono con l'istituzione di cui sono chiamati a far parte.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

  Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 161/834, n. 167/864, n. 168/866, n. 170/874, 171/888, 174/899, 177/908 e 191/920, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.30.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - martedì 4 febbraio 2020

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1 e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria. (Documento n. 10).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020.

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2020, sono stati convocati per il 23 febbraio 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della regione Campania;
   PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2020, sono stati convocati per il 1o marzo 2020 i comizi elettorali, per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1;
   PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020, sono stati convocati per l'8 marzo 2020 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della regione Umbria;
   VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
   VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
   VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 07 della Regione Campania, indette per il giorno 23 febbraio 2020, alla consultazione per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione Lazio 1, indette per il giorno 1o marzo 2020, e alla consultazione per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale 02 della Regione Umbria, indette per il giorno 8 marzo 2020, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni nelle quali sono situati i collegi oggetto delle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici, fatta eccezione per la campagna per il referendum costituzionale del 29 marzo 2020, nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dalla Commissione.

Articolo 3
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni Campania, Lazio e Umbria trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
  4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
  5. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 4
(Informazione)

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in
assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione candidature)

  1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI assicura l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto, prevedendo altresì che le stesse siano fruibili dalle persone non udenti.
  2. Nell'ambito dell'informazione di cui al comma 1 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

Articolo 6
(Conferenze stampa dei candidati)

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a venti minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Articolo 7
(Confronti tra candidati)

  1. Nell'ultima settimana precedente la data delle elezioni, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 8
(Trasmissione televideo per i non udenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi dei candidati e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 9
(Trasmissione per i non vedenti)

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 10
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  2. Con riferimento alle aree territoriali di cui all'articolo 2, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  3. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

  1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, l'amministratore delegato è chiamato a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020.

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
   PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.
   VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
   VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
   VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;
   CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
   CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
   CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
  2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 29 marzo 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2
(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020 ha luogo esclusivamente tramite:
   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
   b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 7;
   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

  1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:
   a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
   e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4
(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

  1. La Rai cura l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

  1. La Rai, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
   a) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
   c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.
  2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020.
  3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.
  5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione
dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6
(Confronti)

  1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 27 marzo, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7
(Messaggi autogestiti)

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:
   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;
   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;
   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8
(Informazione)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 29 marzo 2020.

Articolo 10
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

  4. La RAI pubblica sul proprio sito web con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c):
   a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;
   b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere.

Articolo 12
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della Rai)

  1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 161/834, N. 167/864, N. 168/866, N. 170/874, N. 171/888, 174/899, 177/908 E 181/920)

  CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
  Premesso che:
   lo scorso 26 novembre, Monica Maggioni, amministratore delegato di Rai Com, ha realizzato un'intervista all'attuale Presidente della Siria, Bashar al-Assad; tale intervista avrebbe dovuto essere trasmessa il 2 dicembre su Rainews 24, e in contemporanea sui media nazionali siriani;
   lo scorso 2 dicembre l'intervista non è stata trasmessa perché – stando a quanto riferito in un tweet dall'ufficio stampa della presidenza siriana – Rainews 24 avrebbe richiesto di rimandare a data da destinarsi la trasmissione dell'intervista medesima; circostanza, quest'ultima, smentita da Rainews 24;
   stando a fonti di stampa, l'amministratore delegato della Società Concessionaria, dott. Fabrizio Salini, sarebbe stato informato del fatto che la Maggioni, già inviata di punta del Tg1, ex direttore di Rainews24 ed ex presidente Rai, avesse la possibilità di effettuare l'intervista al Presidente aAssad in qualità di amministratore delegato di Rai Com; l'intervista sarebbe stata proposta ad alcune testate Rai, le quali si sarebbero tuttavia rifiutate di trasmetterla;
  considerato che:
   la dott.ssa Maggioni, benché giornalista abilitata, non è più titolata a realizzare interviste occupando un incarico manageriale quale quello di amministratore delegato di Rai Com, società del gruppo Rai;
   l'amministratore delegato della Rai, dott. Fabrizio Salini, ha dichiarato con una nota che l'intervista non sarebbe «stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai»;
  alla Società Concessionaria si chiedono:
   dei chiarimenti rispetto a tutta la vicenda oggetto del quesito;
   delle spiegazioni rispetto al ruolo avuto nella vicenda dall'amministratore delegato Salini, in specie per quanto attiene a sue eventuali responsabilità nella realizzazione dell'intervista e nella sua mancata trasmissione;
   delle informazioni dettagliate circa le spese per la realizzazione dell'intervista, se e in che modo esse siano state sostenute dalla Società Concessionaria.
(161/834)

  RISPOSTA. In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  In primo luogo è opportuno mettere in evidenza che la dott.ssa Maggioni ha informato l'Amministratore Delegato del suo programma di partenza per impegni di lavoro in Medio Oriente segnalando, tra le altre cose, la possibilità di realizzare una importante intervista. L'Amministratore Delegato ha valutato positivamente l'iniziativa della Dottoressa Maggioni.
  In tale quadro, però, non vi è stata alcuna formale autorizzazione ma una presa d'atto e condivisione della possibilità di realizzare l'intervista, poi effettivamente concretizzatasi. Il confronto con il leader siriano Assad è stato dunque gestito dalla dott.ssa Maggioni.
  In particolare poi, non risulta vi siano state spese sostenute da Rai Spa e non è stato preso alcun impegno sulla messa in onda dell'intervista anche perché, come noto, si tratta di una facoltà che è nei pieni
poteri dei Direttori giornalistici ed editoriali. Direttori che sono stati consultati dalla Dottoressa Maggioni al suo ritorno in Italia e che hanno autonomamente deciso, come nelle loro prerogative, di non procedere alla messa in onda dell'intervista.
  In ultima analisi, la scelta di mettere a disposizione l'intervista sulla piattaforma Rai Play.

  MARROCCO, NOVELLI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
  Per sapere, premesso che:
   Con l'interrogazione (142/771) del 26 novembre 2019 gli interroganti hanno interpellato il Presidente e l'Amministratore delegato della RAI in merito all'attuazione dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
   tale disposizione prevede che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza;
   lo stesso articolo 12, al comma 2 specifica che «le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali»;
   l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che – nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della citata legge 482/1999 – la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie»;
   l'articolo 25, comma 1, lettera k), del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022 prevede che «la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli – Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli – Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate, entro tre mesi, le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni;
   sulla scorta di tale Contratto la Rai è obbligata a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipula delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più
in particolare, dei seguenti criteri: i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza; ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza; iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.»;
   la normativa attualmente in vigore nonché il contratto di servizio in vigore prevedono già l'obbligo di garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 che ha approvato la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione – e Rai Com. S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia si pone in palese violazione delle disposizioni della legislazione vigente in materia di tutela della lingua friulana, atteso che il Contratto di servizio prevede l'uso del friulano solamente nelle trasmissioni radiofoniche e non in quelle televisive;
   come evidenziato nella interrogazione (142/771), tra l'altro, degli 11.800.000,00 euro messi a disposizione annualmente alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano, solamente 200.000,00 euro sono stanziati per le trasmissioni in friulano mentre i restanti 11.600.000,00 sono destinati prevalentemente allo sloveno e per una quota residuale all'italiano;
   gli interroganti hanno chiesto ai vertici RAI se non intendessero adottare, in tempi brevi, le opportune iniziative, a garanzia del rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;
   hanno, altresì, chiesto se i medesimi vertici RAI non intendessero chiarire le ragioni in base alle quali le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio fossero state sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. anziché la RAI S.P.A., trattandosi di attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria (di competenza di RAI Com);
   ulteriori chiarimenti sono stati richiesti dagli interroganti circa la possibilità per ridetta Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione della citata Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri similari introiti e, soprattutto, non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;
   gli interroganti hanno, infine, chiesto un rendiconto puntuale circa le modalità di spesa degli ultimi cinque anni degli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;
   la RAI, dopo aver sciorinando una pletora di richiami normativi – già indicati dagli interroganti a sostegno delle proprie richieste – nella sostanza, non ha risposto a nessuna dei quesiti posti dagli interroganti;
   sulla scorta della mera considerazione circa la necessaria trasparenza nell’agere della RAI e delle sue funzioni di servizio pubblico, tra l'altro, si trattava di quesiti che avrebbero imposto puntuali risposte;
   i delegati alla risposta, nel legittimare la facoltà per la RAI di avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico, si è riferita alla realizzazione del nuovo canale in lingua inglese;

   risulta agli interroganti che le convenzioni stipulate dalla RAI spa, ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ, tramite società controllate – nella specie RAI Com – hanno carattere oneroso il cui onere ricade sui contribuenti: –
   se i vertici RAI non intendano intraprendere le opportune iniziative al fine di garantire tempestivamente il rispetto della legislazione sulla tutela della lingua friulana, nonché di quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI – radiotelevisione italiana S.p.A. – 2018-2022, mediante l'avvio delle previste trasmissioni televisive in friulano;
   se i vertici RAI non intendano chiarire per quali motivazioni le Convenzioni attuative del predetto Contratto nazionale di servizio vengono sottoscritte con la società Rai Com S.p.a. e non direttamente con la RAI, pur trattandosi di una attività istituzionale e non commerciale e pubblicitaria;
   se non si intende fornire gli opportuni chiarimenti circa la possibilità per Rai Com S.p.a., mediante la sottoscrizione di tale Convenzione, di incassare delle entrate a titolo di diritti in esclusiva, spese generali o altri introiti simili e comunque non a fronte della realizzazione di effettive attività di promozione delle lingue tutelate;
   se i vertici RAI non intendano fornire dati circa i costi sostenuti tramite la società controllata RAI Com S.p.A. per espletamento delle convenzioni attuative di cui in premessa, con specifico riferimento all'impiego degli 11.800.000 euro stanziati per il servizio pubblico per le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia;
   se i vertici RAI non intendano fornire i dati circa gli strumenti negoziali previsti dall'articolo 1, comma 2 del Contratto nazionale di servizio necessari alla Rai al fine di disporre a pieno titolo dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico;
   se i vertici non intendano fornire un rendiconto puntuale di come sono stati spesi negli ultimi cinque anni gli stanziamenti messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico alla RAI per la programmazione locale del Friuli Venezia Giulia in sloveno, italiano e friulano;
   se i vertici RAI, alla luce del prossimo rinnovo della Convenzione, non intenda ripartire le risorse e, conseguentemente, la programmazione radio-televisiva, tenuto conto della netta prevalenza della popolazione di lingua friulana all'interno della Regione.
(167/864)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  RAI, in linea con quanto previsto all'articolo 25, comma 1) lettera k) del Contratto di servizio, ha presentato un progetto per la tutela di tutte le minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999, con esclusione di quelle regolamentate dalla legge 103/1975 rispetto alle quali il Contratto di servizio prevede il rinnovo in continuità delle convenzioni in essere. Il progetto è stato presentato al Ministero dello sviluppo economico che ha espresso le «determinazioni di competenza» lo scorso 4 ottobre.
  Con riferimento al ruolo di RaiCom, si segnala che la stessa è stata coinvolta da RAI ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Contratto di servizio che espressamente prevede che «La Rai per Io svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. purché siano stati stipulati adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico».
  In tale quadro si inserisce il contratto con cui RAI ha affidato a RaiCom, inter alia, la negoziazione, definizione, formalizzazione e/o gestione convenzioni, incluse altresì tutte le attività di verifica/rendicontazione, anche da e/o verso terzi, necessarie e/o utili per garantire la regolare esecuzione delle predette convenzioni ed il rigoroso rispetto degli obblighi previsti. Nello specifico
la convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata rinnovata da RaiCom fino a fine aprile 2020.
  Da ultimo, con riferimento al tema della rendicontazione, RAI si muove in coerenza con quanto previsto nella convenzione stipulata laddove l'articolo 7 prevede che il pagamento dei corrispettivi è effettuato previa «verifica della conformità delle trasmissioni effettuate... e... indicazione delle ore trasmesse nonché di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento...».
  In particolare, con riferimento al periodo 30 aprile 2018/29 aprile 2019, RAI ha rendicontato le seguenti trasmissioni:
   n. 4.557 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena e 225 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena (comprensive anche delle ore in replica), entrambe divise tra informazione a cura della redazione slovena e programmi a cura della struttura di programmazione slovena;
   n. 1.878 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiane (comprensive anche delle ore in replica) divise tra informazione a cura della redazione e programmi a cura della struttura di programmazione;
   125 ore in lingua friulana (comprensive delle ore in replica) suddivise in due fasce di 10 minuti ciascuna in onda dal lunedì al venerdì e segnatamente dalle 11:05 alle 11:15 (trasmissione da studio con un ospite per parlare ditemi di attualità) e dalle 15:15 alle 15:35 (un contenitore di eventi culturali, letture, costume e società del territorio friulano).

  MULÈ. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI — Per sapere, premesso che:
   la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., in ottemperanza all'accordo del 23 luglio 2019 sottoscritto con l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, promuove un'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 risorse da reperire nell'ambito del personale iscritto all'albo dei giornalisti da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22;
   l'avviso citato, con scadenza 15 gennaio 2020, è riservato a coloro che hanno svolto specifiche tipologie di attività/prestazioni come riportato nell'allegato 1 del medesimo avviso, all'interno del «perimetro produttivo» della programmazione RAI come previsto dall'allegato 2 e in possesso dei criteri di accesso specificati;
   seppur l'intenzione di RAI Spa di equiparare il lavoro giornalistico svolto nei programmi delle reti a quello nelle testate giornalistiche sia oltremodo meritoria – in quanto volta a sanare situazioni già in passato condannate dalla magistratura – è opportuno evidenziare come l'elenco dei programmi, così come riportati nell'allegato 2, sia incompleto, incoerente ed omissivo sia alla luce dell'attuale struttura aziendale sia alla luce del nuovo piano industriale;
   a solo titolo esemplificativo è opportuno rilevare come l'allegato 2 dell'avviso non ricomprende i programmi della struttura di Rai Uno «Rubriche e approfondimenti culturali» (»Sottovoce», «Cinematografo», «Applausi», «Mille e un libro», «Testimoni e protagonisti»), le rubriche settimanali di informazione in convenzione con il Ministero dell'agricoltura «Linea Verde», «Linea Blu», «Linea Bianca» e tanti altri programmi ricompresi nei generi «inchieste e documentari «ed «intrattenimento» –:
   se i vertici RAI, alla luce di quanto riportato in premessa, non intendano fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la scelta dei programmi da ricomprendere nell'allegato 2 dell'avviso di accertamento interno per giornalisti 2019;
   quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto dei principi di equità, imparzialità ed oggettività in merito alla modalità di accesso all'avviso di accertamento interno per giornalisti.
(168/866)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Occorre premettere che la stabilizzazione delle risorse umane è l'obiettivo primario dell'accordo tra RAI e Fnsi e quindi dell'iniziativa di accertamento orientata all'individuazione di 250 figure professionali da reperire nell'ambito del personale iscritto all'Albo dei Giornalisti, da assumere con qualifica giornalistica (redattore) nelle stagioni produttive 2020/2021 e 2021/22.
  Giova inoltre sottolineare che l'evoluzione dei generi editoriali e delle tecnologie ha reso sempre più labile la classificazione dei programmi, rendendo spesso difficile individuare una netta linea di demarcazione tra quelli che hanno natura giornalistica e quelli che non la hanno.
  Per questo motivo l'individuazione del perimetro produttivo in cui si svolge l'attività giornalistica è stato il frutto di meritorio e attento esame dei contenuti editoriali del palinsesto e di confronto con l'UsigRai e con la Fnsi.
  Tutto ciò premesso, per ulteriori approfondimenti sulla questione oggetto dell'interrogazione si rimanda ai contenuti dell'audizione del 15 gennaio 2020 del direttore delle risorse umane RAI dott. Felice Ventura.

  GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
  Premesso che:
   sulla base di notizie riportate dalla stampa e infine confermate dalla RAI, è prevista la partecipazione, al prossimo Festival di Sanremo, della giornalista Rula Jebreal;
   la signora Jebreal, come è noto, caratterizza le proprie presenze televisive con prese di posizione polemiche e di parte che, pur rappresentando legittimamente il suo personale punto di vista, non sono certamente espressione di un sentimento condiviso da parte degli Italiani, ai quali appartiene il Festival della canzone italiana;
   non è tuttora chiaro a quale titolo e con quale finalità la giornalista in questione, che non è nota al pubblico quale esperta in ambito musicale, prenderà parte al Festival, se come co-conduttrice, ospite, opinionista ovvero testimonial di campagne a sfondo sociale;
   secondo indiscrezioni di stampa, ad oggi non smentite dall'Azienda, alla stessa verrebbe riconosciuto, per la presenza al Festival, un compenso compreso tra i 25 e i 30 mila euro;
  si chiede di sapere
   a quale titolo e con quali modalità Rula Jebreal prenderà parte al 70o Festival della canzone italiana;
   quali sono state le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a prevedere la presenza della signora Jebreal a una manifestazione che è patrimonio dell'intera Nazione, nonostante le sue note posizioni ideologicamente connotate;
   nel caso in cui la partecipazione sia confermata, se non si intenda garantire il pluralismo invitando anche un giornalista od opinionista portatore di un diverso orientamento;
   se sia previsto un compenso per la sua partecipazione e, in caso affermativo, di quale entità.
(170/874)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  Occorre innanzi tutto premettere, in linea generale, che tutte le proposte della direzione artistica del Festival di Sanremo, già discusse con la direzione di Rai 1, sono state poi oggetto, come da prassi, di un confronto con i vertici aziendali, con il solo obiettivo di realizzare un grande spettacolo.
  In tale quadro si conferma la partecipazione della giornalista Rula Jebreal nella doppia veste di coconduttrice della prima serata del 70o Festival di Sanremo e di ospite con uno spazio dedicato.
  In merito ai contenuti di tale spazio, si precisa che Rula Jebreal sarà sul palco dell'Ariston con un suo intervento su tematiche attinenti alla violenza contro le
donne, tema su cui è particolarmente sensibile, avendolo purtroppo vissuto da vicino. Si tratta pertanto di un contributo totalmente slegato da temi politici.
  Come lo stesso direttore artistico Amadeus ha spiegato ai media, la scelta di avere 10 donne sul palco, due diverse a sera, è stato «un modo per mettere la donna al centro della manifestazione, non per farne solo coreografia».
  Tra le altre, la scelta di Rula Jebreal è stata fatta con l'obiettivo di introdurre anche uno sguardo internazionale sulla situazione femminile, essendo la giornalista la perfetta summa della società globale in cui viviamo: è palestinese con cittadinanza israeliana, naturalizzata italiana e ora vive a New York.
  In definitiva, lo scopo generale delle scelte relative alla presenza femminile all'Ariston è la diversa provenienza delle 10 donne che accompagneranno Amadeus nelle serate del Festival e quindi la loro capacità di raccontare l'universo femminile da punti di vista differenti. In tale ottica va letta la presenza della Jebreal in quanto donna e giornalista autorevole, capace di trasmettere un messaggio forte verso le donne.
  Per quanto concerne il compenso che verrà corrisposto alla giornalista sarà nell'ordine di grandezza dei valori di analoghe prestazioni.

  FORNARO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
  Premesso che
   la trasmissione Centocittà, trasmessa quotidianamente su Radio1, martedì 14 gennaio 2020 è andata in onda con una puntata dal titolo «I tentacoli della ’ndrangheta sull'Italia».
   Nel corso della trasmissione sono intervenuti diversi ospiti e alla fine della prima parte sono state mandate in onda delle telefonate dei radioascoltatori, palesemente registrate. In una di queste uno spettatore ha affermato che «il sistema mafioso è lo stesso che utilizzano le cooperative rosse nel nord Italia per prendere voti».
   Le telefonate mandate in onda durante una trasmissione dovrebbero essere selezionate dalla redazione e, qualora venga espresso un giudizio discutibile e, come in questo caso, penalmente perseguibile, il conduttore dovrebbe intervenire per prendere le distanze. In questa occasione sembrano mancare entrambi i passaggi giornalistici: la selezione delle telefonate e l'intervento di uno dei due conduttori dopo la telefonata.
  Si chiede di sapere:
   se sia accettabile che una trasmissione Rai possa mandare in onda un commento così diffamatorio senza che i conduttori e nessuno della redazione senta il dovere di intervenire per sottolineare la gravità delle affermazioni del radioascoltatore.
(171/888)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto occorre fare alcune precisazioni.
  È necessario innanzi tutto tener presente la struttura del programma «Cento Città», che prevede la trasmissione di una serie di interventi dei radioascoltatori e, solo al termine di questo spazio, la replica in un unico intervento dei conduttori.
  Questo stesso schema si è ripetuto nella puntata del 14 gennaio, dedicata al fenomeno della ’ndrangheta: a chiusura della parte di programma dedicata alle telefonate dei radioascoltatori, i conduttori sono intervenuti per stigmatizzare i toni e i contenuti della telefonata in cui la ’ndrangheta è stata accomunata alle cooperative rosse.
  In particolare, il conduttore Gianluca Semprini ha sottolineato che un ascoltatore aveva «in maniera pesante accomunato le cooperative alla ’ndrangheta».
  E ha aggiunto: «Quando si parla di pervasività della ’ndrangheta nella nostra società, sicuramente entra nella politica, è entrata nelle società, ma non si può fare di tutta un'erba un fascio, e dunque dire così, in maniera dritta, una frase del genere. Noi ospitiamo le vostre sensazioni, le vostre idee, ma c’è un limite alle discussioni che ascoltiamo».

  La direzione di Radio1, nell'esprimere il proprio rammarico se l'intervento di Semprini non è stato percepito come sufficientemente efficace, tiene però a sottolineare che la fase di selezione delle comunicazioni da casa è molto delicata, anche alla luce della necessità di garantire libertà di espressione e di evitare interventi censori deprecabili.

  GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
  Premesso che
   nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere stata esclusa – nonostante vi fosse un accordo al riguardo con la RAI – dalla co-conduzione dell'Altro Festival, trasmissione condotta da Nicola Savino;
   sempre secondo quanto riferito dall'interessata, il signor Savino, nel corso di una telefonata, le avrebbe motivato l'esclusione in chiave politica, ovvero con le simpatie politiche di destra dell'ex marito, Flavio Briatore: nella trasmissione invece erano stati inclusi dei comici notoriamente orientati a sinistra;
   Nicola Savino, pur confermando la telefonata, ne ha negato il contenuto nei termini esposti dalla signora Gregoraci e facendo riferimento a generici «malintesi»;
   il conduttore del Festival, Amadeus, si è chiamato fuori dichiarando di aver delegato l'intera gestione dell'Altro Festival, compresa la scelta dei co-conduttori, a Savino,
  si chiede di sapere
   quali siano le modalità di scelta dei conduttori e co-conduttori dell'Altro Festival e chi ne sia responsabile;
   se vi fossero accordi, sottoscritti o in preparazione, tra la RAI ed Elisabetta Gregoraci al riguardo e, in ogni caso, a quale punto fossero le trattative al momento della comunicazione dell'esclusione;
   sulla base di quali criteri e per quali ragioni l'Azienda ha inteso escludere Elisabetta Gregoraci dalla conduzione dell'Altro Festival.
(174/899)

  RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.
  In linea generale, quando si prepara un programma ci sono delle prassi consolidate che vengono seguite. Tutte le scelte editoriali, compreso il cast, sono il frutto di un lungo lavoro di team tra autori, conduttore e direttore.
  Il processo decisionale tiene conto di alcuni fattori chiave come il posizionamento atteso, il target che si vuole raggiungere, il format del programma, il racconto che si vuole proporre.
  La medesima prassi è stata seguita nella costruzione del programma «L'Altro Festival», di cui è responsabile la Direzione RaiPlay e Digital.
  Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare che nel corso delle attività di scelta del cast non è mai emerso il nome della signora Elisabetta Gregoraci, con la quale quindi non solo non è mai stato sottoscritto alcun accordo formale, ma non è mai stata formulata alcuna intesa anche solo verbale.
  In conclusione, risulta dunque evidente che, non esistendo alcun tipo di accordo, non si possa delineare alcuna situazione di esclusione.

  PERGREFFI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, TIRAMANI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   In vista dell'imminente inizio della 70a edizione del Festival di Sanremo e viste le questioni emerse nelle ultime settimane, in specie con riguardo ad esternazioni infelici del direttore artistico e presentatore (Amadeus) e con riguardo ad un cantante in gara (Junior Cally), autore di testi dal contenuto violento, soprattutto nei confronti delle donne;
   ritenuta imprescindibile la necessità che la Società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo garantisca la massima trasparenza in fatto di allocazione delle risorse e di criteri per la selezione del personale artistico e non;
   alla Società Concessionaria si chiede di sapere:
    quali decisioni siano state concordate tra l'amministratore delegato ed il Direttore Artistico in merito agli artisti ammessi alla gara canora;
    quali e quanti siano stati gli incontri tra l'Amministratore Delegato ed il Direttore Artistico ai quali abbia partecipato anche l'agente Lucio Presta e/o altri agenti rappresentanti dei cantanti in gara;
    chi sia l'agente di riferimento per ciascun artista che si esibirà sul palco (in gara o come ospite), quale sia la società che ne segue la comunicazione e quale la società di produzione del relativo brano musicale.
(177/908)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nell'ottica della trasparenza richiamata dagli interpellanti, occorre innanzi tutto fare chiarezza su un punto.
  La selezione dei Giovani che parteciperanno al Festival di Sanremo è frutto del lavoro di una commissione presieduta da Amadeus e composta inoltre da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.
  Per quanto riguarda invece i Big, lo stesso Amadeus ha chiarito all'AdnKronos che «da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti». Il suo ruolo di direttore artistico e musicale implica pertanto da un lato la responsabilità e dall'altro l'autonomia delle proprie scelte artistiche ed editoriali.
  Ciò premesso, giova sottolineare che – sempre nell'ottica della trasparenza – sul sito dell'ufficio stampa della Rai, la brochure dedicata al Festival contiene l'elenco di tutti i partecipanti e della relativa casa discografica.
(https://www.rai.it/dl/doc/1579011718402 NewsRai per cento20- per cento20Sanremo per cento202020.pdf).
  Sul portale Rai inoltre (https://www.rai.it/programmi/sanremo/) è stata creata una intera sezione dedicata al Festival che contiene informazioni dettagliate sullo svolgimento della kermesse, sui partecipanti e sui contenuti dei loro brani.
  Ad integrazione di queste informazioni, si riportano gli elenchi – uno per i Big e l'altro per i Giovani, contenenti oltre al nome dell'artista, al titolo del brano e alla casa discografica, anche il management e l'ufficio stampa di riferimento.
  Quanto agli incontri tra l'Amministratore delegato con agenti che rappresentano artisti, sono avvenuti ed avvengono normalmente nell'ambito del ruolo professionale svolto.

SEZIONE GIOVANI

ARTISTA TITOLO
DEL BRANO
CASA DISCOGRAFICA
EUGENIO
IN VIA DI GIOIA
Tsunami CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia srl
MANAGEMENT: Daniele Citriniti
UFFICIO STAMPA: Lucia Agelici e Gessica Gaibotti (Universal)
FADI Due noi CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment Italy Spa
MANAGEMENT: Matteo Zanobini
UFFICIO STAMPA: Ester Apa
FASMA Per sentirmi vivo CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment Italy Spa
MANAGEMENT: Francesco Fachinetti
UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
GABRIELLA MARTINELLI E LULA Il gigante
d'acciaio
CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italy
MANAGEMENT: Chiara Giorgi
UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
LEO GASSMANN Vai bene così CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: Andrea Dulio
UFFICIO STAMPA: Raffaella Leva
(Universal)
MARCO SENTIERI Billy Blu CASA DISCOGRAFICA: Divas Music
Production
MANAGEMENT: Divas Music Production – Gabriela Serban
UFFICIO STAMPA: Giovanni Germanelli
MATTEO FAUSTINI Nel bene e
nel male
CASA DISCOGRAFICA: Dischi Dei Sognatori
MANAGEMENT: Newtone Management
UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni e
Newtone Management
TECLA INSOLIA 8 marzo CASA DISCOGRAFICA: Rusty Records
MANAGEMENT: Gianna Martorella
e Rusty Rec
UFFICIO STAMPA: Altoparlante

SEZIONE BIG

ARTISTA TITOLO CONTATTI
ACHILLE LAURO ME NE FREGO CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: Angelo Calculli
UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE ANNALISA MANAGEMENT: Evento Musica
UFFICIO STAMPA: Warner
ALBERTO URSO IL SOLE
AD EST
CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: Rudy Zerbi
UFFICIO STAMPA: Betty Soldati
OSPITE ORNELLA
VANONI
MANAGEMENT: Antonio Colombi
UFFICIO STAMPA:
ANASTASIO ROSSO DI   RABBIA CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: MNcomm Management
UFFICIO STAMPA: MNcomm
OSPITE PFM MANAGEMENT: laia De Capitani
UFFICIO STAMPA:
BUGO E MORGAN SINCERO CASA DISCOGRAFICA: Tetoyoshi Music
Italia
MANAGEMENT: Tetoyoshi Music Italia
UFFICIO STAMPA: Tetoyoshi Music Italia
OSPITE al momento
NO ospite
MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA:
DIODATO FAI RUMORE CASA DISCOGRAFICA: Carosello
C.E.M.E.D srl
MANAGEMENT: Claudio Ongaro
UFFICIO STAMPA: Word for you
OSPITE NINA ZILLI MANAGEMENT: Fabrizio Giannini
UFFICIO STAMPA: Universal
ELETTRA LAMBORGHINI MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: Bhmg(SHABLO)
UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE MYSS KETA MANAGEMENT: Stefano Riva
UFFICIO STAMPA: Universal
ELODIE ANDROMEDA CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: Max Brigante
UFFICIO STAMPA: Word For You
(Francesca Casarino)
OSPITE AEHAM AHMAD MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA: Universal
ENRICO NIGIOTTI BACIAMI ADESSO CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
entertainment
MANAGEMENT: Adele Di Palma
UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE SIMONE
CRISTICCHI
MANAGEMENT: Dueffel Music
UFFICIO STAMPA: Dueffel Music
FRANCESCO GABBANI VICEVERSA CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights
Managmente
MANAGEMENT: Andrea Vittori
UFFICIO STAMPA:
OSPITE NO OSPITE MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA:
GIORDANA ANGI COME MIA
MADRE
CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: Carlo Avarello – Isola degli artisti
UFFICIO STAMPA: Parole e dintorni
OSPITE SOLIS STRING  QUARTET MANAGEMENT: Gerardo Morrone
UFFICIO STAMPA: Gerardo Morrone
IRENE GRANDI FINALMENTE IO CASA DISCOGRAFICA: OTR Live
MANAGEMENT: OTR Live
UFFICIO STAMPA: Big Time e Tania Sashs
OSPITE BOBO
RONDELLI
MANAGEMENT: Toto Barbato
UFFICIO STAMPA: al momento non c’è
JUNIOR CALLY NO GRAZIE CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: MNcomm Management
UFFICIO STAMPA: MNcomm
OSPITE I VIITO MANAGEMENT: MNcomm
UFFICIO STAMPA: MNcomm
LE VIBRAZIONI DOV’È CASA DISCOGRAFICA: Al Entertainment
MANAGEMENT: 432sr1 – Alessandro
Fabozzi
UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE CANOVA MANAGEMENT: Antonio Sarubbi
UFFICIO STAMPA: Valentina Aiuto
LEVANTE TIKIBOMBOM CASA DISCOGRAFICA: Warner Music Italia
MANAGEMENT: Metatron (Camonchia)
UFFICIO STAMPA: Elena Tosi (Warner)
OSPITE FRANCESCA MICHIELIN MANAGEMENT: Marta Donà
UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE MARIA
ANTONIETTA
MANAGEMENT: Picicca (Matteo Zanobini/Stefania Bonomi)
UFFICIO STAMPA: Matteo Zanobini/Stefania Bonomi
MARCO MASINI IL CONFRONTO CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: Gianluca Tozzi
UFFICIO STAMPA: Sara Bricchi
OSPITE ARISA MANAGEMENT: Lorenzo Zambelli
UFFICIO STAMPA: al momento senza
MICHELE ZARRILLO NELL'ESTASI O NEL FANGO CASA DISCOGRAFICA: Starpoint
Corporation
MANAGEMENT: Colorsound e Starpoint
UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE FAUSTO LEALI MANAGEMENT: Starpoint Corporation
UFFICIO STAMPA: Starpoint Corporation
PAOLO JANNACCI VOGLIO PARLARTI ADESSO CASA DISCOGRAFICA: Ala Bianca Group
MANAGEMENT: Bubba Music
UFFICIO STAMPA: Ma9 promotion
OSPITE FRANCESCO MANDELLI MANAGEMENT: Sabrina Ciuffardi
UFFICIO STAMPA: al momento senza
PIERO PELÙ GIGANTE CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: Andrea Pelù
UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE NO OSPITE MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA:
PINGUINI TATTICI  NUCLEARI RINGO STARR CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: Gianrico Cuppari
UFFICIO STAMPA: Goigest
OSPITE NO OSPITE MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA:
RANCORE EDEN CASA DISCOGRAFICA: Universal Music
Italia
MANAGEMENT: WOODWORM
PUBLISHING ITALIA
UFFICIO STAMPA: Claudia Felici
OSPITE DARDAST MANAGEMENT: Metatron
UFFICIO STAMPA: Ma9
OSPITE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA MANAGEMENT: WOODWORM
PUBLISHING ITALIA
UFFICIO STAMPA: Big Time
RAPHAEL GUALAZZI CARIOCA CASA DISCOGRAFICA: Sugar srl
MANAGEMENT: Marco Nuzzi
UFFICIO STAMPA: Marianna Petruzzi
OSPITE SIMONA
MOLINARI
MANAGEMENT: Fabio Vannini
UFFICIO STAMPA:
RIKI LO SAPPIAMO ENTRAMBI CASA DISCOGRAFICA: Sony Music
Entertainment
MANAGEMENT: Francesco Facchinetti
UFFICIO STAMPA: Parole e Dintorni
OSPITE ANA MENA MANAGEMENT: Jose Luis De La Pena
UFFICIO STAMPA:
RITA PAVONE NIENTE
(RESILIENZA 74)
CASA DISCOGRAFICA: BMG Rights
Management
MANAGEMENT: Giorgio Merk
UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
OSPITE AMEDEO
MINGHI
MANAGEMENT: Nicodemo Scilanga
UFFICIO STAMPA: Daniele Mignardi
TOSCA HO AMATO
TUTTO
CASA DISCOGRAFICA: Leave Music
MANAGEMENT: Leave Music
UFFICIO STAMPA: Antonella Mucciaccio
OSPITE SILVIA PEREZ CRUZ MANAGEMENT:
UFFICIO STAMPA:

  FLATI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.
   Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di cronaca nera relativa all'omicidio di Ambra Pregnolato;
   nella rubrica «Le notizie del giorno in 40 secondi: i titoli di Rainews24», disponibile on line a questo link: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Le-notizie-del-giorno-in-40-secondi-i-titoli-diRainews24-aac9d501-cb5e-48cd-bdb3-faa13699b716.html, correttamente la vicenda è riportata con il titolo «Amante assassino»;
   il giorno 26 gennaio 2020, invece, durante le edizioni di RaiNews 24 è stata più volte mandata in onda la notizia con il sottotitolo: «Alessandria. Maestra d'asilo uccisa per motivi passionali. Confessa il killer»;
   lo stesso fatto di cronaca è definito come «Delitto Passionale» nell'articolo di RaiNews disponibile on line a questo link: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/
maestra-uccisa-valenza-alessandria-ferite-alla-testa-omicidio-Ambra-Pregnolato-29ce4dbe-38ae-4403-adb0-06463860599b.html;
   per come presentata la notizia nelle ultime pubblicazioni richiamate (con riferimento in particolare, al titolo e al sottotitolo) sembra che tale ennesimo tragico episodio contro una donna sia stato causato semplicemente «dalla passione»;
   sarebbe stato più opportuno qualificare e, quindi, specificare l'accaduto come conseguenza di un vero e proprio «femminicidio»;
   la RAI, quale azienda che svolge un servizio pubblico, può e deve contribuire a formare una cultura volta al rispetto ed alla tutela dell'altro con il conseguente dovere di descrivere i fatti che accadono attraverso il corretto utilizzo delle parole, onde garantire una completa e corretta informazione;
  Tutto ciò premesso e considerato, si chiede:
   quali misure e controlli intende adottare per il futuro affinché, soprattutto per episodi così sensibili e sempre da condannare, si possano utilizzare i termini più «appropriati» onde consentire al pubblico telespettatore di cogliere esattamente la loro portata e, nel caso, gravità.
(181/920)

  RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto occorre precisare quanto segue.
  In linea generale, il tratto editoriale distintivo della testata Rainews24 è da sempre molto chiaro e la direzione Rai News ha spesso sottolineato, come dichiara, «l'importanza della sensibilizzazione del pubblico nei confronti non solo dei femminicidi, ma anche di ogni tipo di violenza e di discriminazione di genere, fisica o psicologica».
  In merito al servizio sul delitto di Ambra Pregnolato, la maestra di Alessandria, andato in onda sul canale Rainews24, si precisa che esso è stato realizzato da un giornalista della testata giornalistica TgR nell'ottica di una sinergia tra le varie testate Rai. A Rainews24 sono pertanto riconducibili solo i titoli e il cosiddetto «lancio» del pezzo, in cui non si parla mai di «delitto passionale», come del resto sottolineato dall'interpellanza che ne riconosce la correttezza.
  Nella notizia pubblicata invece sul sito rainews.it è in più modi sottolineata l'efferatezza del delitto e il termine «delitto passionale» è usato non certo come attenuante ma unicamente nell'ambito di un diritto/dovere di cronaca, riportando le motivazioni addotte dall'assassino.
  Tutto ciò premesso, la direzione Rai News «si impegna per il futuro a prestare la massima attenzione affinché in casi analoghi sia sempre chiaro che il termine «delitto passionale», qualora addotto come motivazione dal reo, non sia comunque un concetto giuridicamente – e soprattutto eticamente – adducibile come attenuante, evitando ogni possibile equivoco o dubbia interpretazione».