Commissioni Riunite (I e IV)
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV (Difesa)
Commissioni Riunite (I e IV)
Comm. riunite 0104
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Atto n. 119 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 3
ALLEGATO 1 (Riformulazione della proposta di parere dei Relatori) ... 12
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Atto n. 119 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 8
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni) ... 23
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 10 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario per l'Interno Vito Claudio Crimi.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre scorso.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 5 dicembre scorso i relatori hanno formulato una proposta di parere e che ieri i relatori stessi hanno elaborato una riformulazione della medesima proposta di parere (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via email a tutti i componenti delle Commissioni riunite nel pomeriggio di ieri.
Ricorda quindi che nella seduta odierna si dovrà procedere all'espressione del parere, il cui termine è già scaduto il 29 novembre scorso.
Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la IV Commissione, illustra la riformulazione della proposta di parere, richiamando, in particolare, l'attenzione sulla condizione di cui al numero 39) (ex 40), con la quale si chiede al Governo di espungere le disposizioni dello schema di decreto che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, nonché sull'osservazione di cui alla lettera g) (ex h), in cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure anche normative volte a superare il contenzioso relativo al concorso per 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, prendendo in considerazione le aspettative dei partecipanti. Precisa, inoltre, come le restanti condizioni e osservazioni derivino da elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva e da suggerimenti avanzati dai membri delle Commissioni.
Emanuele PRISCO (FDI), nel ringraziare i relatori per il lavoro di sintesi svolto, segnala l'esigenza di apportare alcune modifiche alla proposta di parere, peraltro già riformulata, al fine di superare alcune criticità che ritiene siano ancora presenti nel provvedimento.
Con riferimento alla questione del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, propone, anzitutto, di aggiungere, nell'ultima premessa della proposta di parere, un riferimento all'esigenza di tenere conto delle pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di stato che hanno ammesso, in via cautelare, parte dei ricorrenti al corso di formazione per allievi agenti, sempre attesa la necessità di accelerare l'immissione in ruolo di nuovo personale.
Su tale argomento, inoltre, ritiene opportuno trasformare l'osservazione g) recata dalla proposta di parere in una condizione, considerata la particolare urgenza dell'intervento da porre in essere. Propone quindi di modificare l'ultima premessa della proposta di parere relativa al Capo IV, concernente la Polizia penitenziaria, in ordine ai rapporti tra il vertice amministrativo del carcere e la stessa Polizia penitenziaria, laddove si fa riferimento al fatto che le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema in esame non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell'organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari. Su tale aspetto ritiene opportuno specificare che vi è l'esigenza di approfondire gli effetti che tali nuove norme potrebbero produrre nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, anche tenendo conto dei principi costituzionali richiamati; rileva, infatti, che la formulazione attuale della proposta di parere potrebbe apparire equivoca, alimentando ingiustamente un clima di sospetto nei confronti delle Forze di polizia penitenziaria, relativamente alla loro capacità di far rispettare i diritti fondamentali nelle carceri. Soffermandosi quindi sulla condizione n. 5) della proposta di parere, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, propone di aggiungere, alla fine della condizione, un riferimento all'esigenza di valorizzare altresì i percorsi formativi e di merito individuali. Ritiene opportuno, infatti, che, oltre ai criteri dell'anzianità, nell'organico delle forze di polizia siano garantiti parametri di merito, che assicurino l'impiego di personale giovane e preparato.
Passando quindi all'osservazione recata alla lettera h) – in relazione all'esigenza di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti – propone di aggiungere, in fine, un riferimento all'esigenza di eliminare eventuali disparità – anche funzionali – tra il ruolo ordinario e quello speciale.
Segnala quindi l'esigenza di riformulare la proposta di parere nel senso di aggiungere un'osservazione che inviti il Governo a valutare eventuali altre iniziative per eliminare le disparità di fatto determinate dalla mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, a suo avviso, ha impedito la possibilità per il personale interessato di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo e di essere inquadrato nella qualifica di commissario capo.
Evidenzia, infine, la necessità di includere nella proposta di parere una osservazione che, in armonia con i pronunciamenti del Consiglio di Stato in materia, inviti il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche con correttivi normativi, al fine di garantire, a tutto il personale del comparto – così come già assicurato alle forze armate e a quelle della polizia penitenziaria – l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 – in materia di mobilità a tutela della maternità e paternità – fatte salve le peculiarità determinate dallo stato rivestito.
Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, rileva come, alla luce della necessità di approfondire le proposte di modifica e integrazione del parere che sono state formulate, non vi siano le condizioni per concludere l'esame prima della ripresa della seduta dell'Assemblea e propone di rinviare la discussione al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea medesima.
Giuseppe BRESCIA, presidente, considera opportuno procedere comunque nell'esame del provvedimento fino a quando non riprenderanno le votazioni in Assemblea.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) richiama l'attenzione delle Commissioni su talune proposte di modifica della proposta di parere dei relatori formulate dal gruppo della Lega, ritenendo opportuno un approfondimento, al fine di verificare se esse possano essere accolte.
In particolare, chiede che sia modificata la decisione di destinare quasi la metà dei fondi stanziati agli assegni di funzioni dei ruoli di base, in quanto non foriera di effetti positivi in ordine alle occasioni di progressione in carriera che si intendeva assicurare al personale della Polizia di Stato con tale riordino; inoltre l'assegno di funzione non è oggetto della delega di cui l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, bensì riservato al tavolo contrattuale, e che tale condizione sia estesa a tutte le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.
Chiede altresì che si provveda ad unificare il ruolo agenti-assistenti-sovrintendenti attraverso l'istituzione di una carriera aperta e che tale condizione sia estesa a tutte le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.
Domanda inoltre di apportare una modifica allo schema di decreto in esame in modo da assicurare ai funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento il medesimo percorso di carriera previsto per i funzionari del ruolo ordinario, così da acquisire la qualifica di commissario capo al termine del corso di formazione e che tale condizione sia estesa a tutte le qualifiche e gradi corrispondenti delle altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.
Il suo gruppo sollecita ulteriormente che, considerate le carenze di organico in tutti i ruoli, si proceda allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, come ad esempio dei concorsi interni per 501 vice ispettori e per 436 vice commissari da poco conclusi e che tale condizione sia estesa a tutte le altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.
Chiede quindi che, dati i vuoti di organico causati dalla mancata indizione di concorsi negli ultimi anni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di polizia, la quale sarebbe minata dalla carenza di ispettori che rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, siano introdotti avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale appartenente al ruolo degli ispettori così da assicurare il potenziamento delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario, e che tale condizione sia estesa a tutte le altre Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa.
Domanda inoltre che sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e le qualifiche e i gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime e che il transito, sia per coloro che sono risultati inidonei nel predetto periodo sia successivamente all'entrata in vigore del decreto, quindi a regime, avvenga nella prima e nella seconda qualifica dirigenziale.
Con riguardo al Corpo della Polizia Penitenziaria, il gruppo della Lega chiede:
di modificare l'articolo 29, comma 1, lettera c), dello schema, prevedendo che tutti i comandanti di reparto della Polizia penitenziaria che rivestano qualifica dirigenziale, anche inferiore a «primo dirigente», siano subordinati al direttore dell'istituto solo funzionalmente e non gerarchicamente; di sostituire i termini «intendente» e «intendente aggiunto» con altri termini più consoni al funzionario di livello dirigenziale di un Corpo di Polizia quali, ad esempio, «dirigente» e «dirigente aggiunto»;
di inserire nella proposta di parere anche il riferimento al 6o corso da ispettori, il quale si trova nella stessa condizione rispetto al 9o corso della Polizia di Stato, nell'ottica di equiordinazione che si vuole ottenere con il riordino delle carriere, con una decorrenza pari alla data del bando con una forbice di 3-6 mesi;
con riguardo alla vicenda del concorso interno per 1.400 vice ispettori, di cui al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2013, di ripristinare la par condicio tra i candidati, chiudendo il contenzioso in essere attraverso una determina dell'Amministrazione che preveda l'annullamento dell'esclusione dalla contestata prova scritta per tutti coloro i quali abbiano adito la giustizia amministrativa e la contestuale riammissione alla prova orale, al fine di scongiurare definitivamente l'ipotesi di soccombenza del Ministero di fronte alla giustizia amministrativa e di salvaguardare tanto la posizione dei vincitori meritevoli, quanto le ragioni dei ricorrenti, richiamando al riguardo le pronunce del TAR del Lazio sul merito di alcuni dei ricorsi amministrativi relativi, le quali hanno certificato la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, del resto già evidenziate dalla stessa Amministrazione con l'attività della commissione di verifica della correttezza della procedura concorsuale, che aveva concluso i propri lavori sottolineando la violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati;
di sopprimere, nella proposta di parere dei relatori, le osservazioni di cui alle lettere p) e q);
con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 95 del 2017, di prevedere che le funzioni degli appartenenti all'attuale ruolo ad esaurimento, comunque sarà denominato in futuro, sostituendo, pertanto la parola «analoghe» con la seguente: «identiche» e, con riguardo alle qualifiche della carriera dei funzionari, di inserire espressamente il riferimento al decreto legislativo 334 del 2000.
Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene necessario un approfondimento, anche al fine di sottoporre ai relatori le proposte del gruppo di Forza Italia.
Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di favorire gli opportuni contatti tra i gruppi e i relatori, riservandosi di verificare, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione, se vi siano le condizioni per concludere l'esame nella seduta in corso ovvero se sia necessaria la convocazione di un'ulteriore seduta al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.
Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, in risposta alle proposte avanzate dal deputato Iezzi, fa notare come la condizione n. 8) della proposta di parere dei relatori, come riformulata, abbia sostanzialmente lo stesso contenuto della condizione proposta dal gruppo della Lega in relazione al tema del transito nei ruoli civili dei vice questori e dei vice questori aggiunti, nonché qualifiche e gradi equiparati, che siano risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e i la data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Fatta eccezione per la parte recata dalla condizione proposta dalla Lega che prevede che tale transito – sia per coloro che sono risultati inidonei nel predetto periodo sia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, quindi a regime – avviene nella prima e nella seconda qualifica dirigenziale, rileva infatti come la condizione n. 8) della proposta di parere chieda proprio di salvaguardare la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, possibilità che lo schema in esame già assicura a regime.
Evidenzia, inoltre, che quanto proposto dalla Lega – in relazione all'esigenza di sostituire i termini «intendente» e «intendente aggiunto» con altri termini più consoni al funzionario di livello dirigenziale di un Corpo di Polizia – risulta sostanzialmente già recepito dall'osservazione u) della proposta di parere.
Non ritiene invece possibile recepire le altre proposte di modifica avanzate dal gruppo della Lega, in quanto, a suo avviso, esse stravolgerebbero l'equilibrio che si intende raggiungere con il provvedimento in materia di equiparazione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ritiene, infatti, che tali proposte di riformulazione del gruppo della Lega facciano riferimento ad interventi di cui non appare chiara l'incidenza sugli altri Corpi.
Rispondendo al deputato Prisco, ritiene che le sue richieste di riformulazione della proposta di parere dei relatori siano condivisibili, ad eccezione di quella relativa alla trasformazione in condizione dell'osservazione di cui alla lettera g), ferma restando la necessità di verificare su tali proposte la posizione del Governo al riguardo.
Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI, con riguardo alle proposte di riformulazione della proposta di parere avanzate dal deputato Prisco, manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere, qualora venissero inserite nella proposta di parere, sia l'osservazione riguardante l'applicazione delle disposizioni sul congedo parentale previste dall'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, sia l'integrazione dell'osservazione di cui alla lettera h), volta a eliminare eventuali disparità tra il ruolo ordinario e quello speciale.
Valuta, inoltre, favorevolmente la riformulazione proposta alla condizione di cui al numero 5), volta a valorizzare i percorsi formativi e di merito individuali, nell'ambito del potenziamento delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti.
Rileva, invece, come sussistano notevoli difficoltà a recepire la proposta di osservazione relativa alle iniziative da adottare per eliminare le disparità determinate dalla mancata indizione dei concorsi per la qualifica di Commissario Capo, in considerazione degli effetti sugli altri Corpi di polizia che l'iniziativa necessariamente avrebbe.
Manifesta contrarietà anche riguardo alla trasformazione in condizione dell'osservazione di cui alla lettera g), che interviene sulle assunzioni dei partecipanti al concorso pubblico per allievi agenti della Polizia di Stato, osservando come la materia non rientrerebbe nella delega conferita all'Esecutivo.
Esprime invece una valutazione favorevole rispetto alle richieste di modifica della terzultima e dell'ultima premessa avanzate dallo stesso deputato Prisco.
Nicola MOLTENI (LEGA) rileva come lo schema di decreto in esame attenga a un tema importante e complesso, quello dell'equiordinazione delle Forze di polizia, osservando come in ordine a tale equiordinazione siano emersi profili di problematicità, atteso che essa può costituire un ostacolo al riconoscimento e alla valorizzazione delle specificità delle singole Forze di polizia, con particolare riferimento alla Polizia di Stato.
Ricorda quindi come il riordino delle carriere sia stato previsto dal decreto legislativo n. 95 del 2017, dando atto al Governo di centrosinistra di aver stanziato per tale riordino circa 900 milioni di euro, ma osserva come il riordino abbia comportato anche talune criticità e come sulla materia sia già intervento il decreto correttivo n. 126 del 2018.
Sottolinea altresì come alla precedente maggioranza formata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, vada ascritto il merito di aver previsto una delega per l'adozione di un ulteriore decreto correttivo, contenuta nella legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, il cosiddetto «decreto sicurezza», nonché un ulteriore stanziamento pari a circa 120 milioni di euro, al fine di porre rimedio ai predetti profili di criticità derivanti dall'equiordinazione, e rileva come le proposte formulate dalla Lega vadano nella medesima direzione.
Quanto al concorso per 893 allievi agenti della Polizia di Stato, rivendica la correttezza dell'operato del precedente Governo e rileva come il fatto che la questione sia oggetto di un'osservazione, anziché di una condizione, confermi la difficile praticabilità della soluzione prospettata nella proposta di parere dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, considerata l'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 10 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario per l'Interno Vito Claudio Crimi.
La seduta comincia alle 19.55.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta svoltasi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i relatori hanno ulteriormente riformulato la loro proposta di parere (vedi allegato 2).
Nicola MOLTENI (LEGA) stigmatizza con forza l'assenza del Governo, giudicando inaccettabile che il rappresentante dell'Esecutivo non sia presente in una fase così delicata.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel rilevare come l'arrivo del rappresentante del Governo – attualmente impegnato nei lavori di un'altra Commissione – sia previsto a breve, fa notare che le Commissioni possono nel frattempo proseguire nel dibattito.
Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, fa presente, anche a nome del relatore per la IV Commissione, Del Monaco, di aver ulteriormente riformulato la proposta di parere (vedi allegato 2), nella quale fa notare che, tra l'altro, sono stati in gran parte accolte le proposte formulate dal deputato Prisco.
Richiama, in particolare, la terzultima premessa, che fa riferimento alla questione del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, nella quale è stato aggiunto il riferimento all'esigenza di tenere conto delle pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, che – seppur in via cautelare – hanno ammesso parte dei ricorrenti al corso di formazione per allievi agenti, attesa la necessità di accelerare l'immissione in ruolo di nuovo personale.
Segnala inoltre che è stata accolta a proposta di modificare l'ultima premessa della proposta di parere relativa al Capo IV, concernente la Polizia penitenziaria, in ordine ai rapporti tra il vertice amministrativo del carcere e la stessa Polizia penitenziaria, richiamando l'esigenza di approfondire gli effetti che le nuove norme introdotte potrebbero produrre nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, anche tenendo conto dei principi costituzionali del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena. Rileva poi che nella condizione n. 5) della proposta di parere, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, è stata accolta la proposta di aggiungere, alla fine della condizione, un riferimento all'esigenza di valorizzare altresì i percorsi formativi e di merito individuali.
Rileva quindi che è stata accolta la proposta di aggiungere, all'osservazione recata alla lettera h), un riferimento all'opportunità di eliminare eventuali disparità – anche funzionali – tra il ruolo ordinario e quello «speciale», relativamente all'esigenza di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti.
Osserva quindi che è stata accolta la proposta di aggiungere un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche con correttivi normativi, al fine di garantire a tutto il personale del comparto l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, fatte salve le peculiarità determinate dallo stato rivestito.
Fa quindi presente che, su iniziativa degli stessi relatori, sono state apportate alcune altre modifiche alla proposta di parere al fine di migliorarne la formulazione.
Fa riferimento, in particolare, alla condizione n. 40), nella quale – laddove si chiede al Governo di provvedere a disporre un incremento delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029, si è inteso riferimento comunque, oltre all'indicazione di 200 unità, ad un incremento significativo, rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, al fine di evitare di vincolare eccessivamente l'Esecutivo indicando un numero preciso di unità da incrementare, non facilmente identificabile a priori.
Dopo aver ricordato quindi che sono state quasi integralmente accolte due proposte di riformulazione del gruppo della Lega nell'ambito della condizione n. 8 e dell'osservazione di cui alla lettera u), ribadisce che non è stato invece possibile accogliere le altre proposte di modifica avanzate dalla Lega, in quanto essere non apparivano congruenti con le finalità di equiordinazione perseguite dal provvedimento in esame.
Antonio DEL MONACO (M5S), relatore per la IV Commissione, aggiunge che dalla proposta di parere sono state espunte due premesse non più conferenti al testo del dispositivo. Sottolinea, quindi, che il dibattito sul riordino delle carriere, con specifico riguardo al Corpo della Polizia penitenziaria, è stato particolarmente vivace e appassionato in Commissione, ma meno sentito nella realtà delle carceri. Al riguardo, segnala che proprio ieri si è recato nello stabilimento penitenziario di Arienzo, in provincia di Caserta, dove ha potuto constatare come il personale della Polizia penitenziaria sia certamente bisognoso e meritevole di attenzione, ma non sembra rivendicare con veemenza le responsabilità direttive del carcere. Conferma quindi la bontà della scelta di riconoscere a tale personale un percorso di carriera senza alterare l'ordinamento penitenziario e la distribuzione dei compiti.
Evidenzia, infine, che il vero problema nella gestione quotidiana delle carceri è di verificare la presenza dei magistrati di sorveglianza, vero punto di riferimento dei detenuti.
Gianni TONELLI (LEGA) rileva come soffermarsi sui singoli aspetti dello schema di decreto in esame sarebbe fuorviante, in quanto il provvedimento nel suo complesso continua a non affrontare le questioni concernenti il personale della sicurezza e della difesa, che da decenni patisce le conseguenze di scelte sbagliate.
In particolare, osserva come continui ad essere frustrata l'aspettativa che la scala gerarchica si fondi su requisiti sostanziali, vale a dire che accedano ai ruoli superiori gli operatori in possesso di maggiore professionalità. Osserva con amarezza come gli sforzi compiuti in questa direzione siano stati vanificati a causa delle resistenze opposte dall'apparato burocratico, con atteggiamenti classisti del tutto incompatibili con un'organizzazione moderna.
Stigmatizza infatti come la somma di 120 milioni di euro stanziata all'inizio della legislatura sia stata per metà utilizzata per altri scopi, come l'assegno di funzione, istituto attinente alla materia contrattuale e dunque estranea al riordino delle carriere, ed esprime il timore che lo stesso possa accadere con le somme stanziate con il decreto – legge n. 104 del 2019 in materia di riorganizzazione dei Ministeri. Rileva la gravità di quanto accaduto anche sotto il profilo istituzionale, in quanto il Parlamento, con la complicità del Governo, non ha saputo imporre il proprio primato sull'apparato burocratico, e osserva come il provvedimento in esame, al pari dei precedenti provvedimenti in materia, sia destinato ad accrescere il malcontento fra i lavoratori delle Forze di polizia, il quale si ritorcerà contro le forze dell'attuale maggioranza.
Salvatore DEIDDA (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per informare della scomparsa di un militare dell'Esercito italiano, Pasquale Falanga, coinvolto nell'incidente verificatosi oggi tra un mezzo dell'Esercito italiano e un camion sulla autostrada A6 Torino-Savona.
Ai familiari del soldato sono già stati espressi sentimenti di cordoglio da parte del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e del Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli. Auspica che anche le Commissioni riunite vogliano unirsi nell'esprimere la loro vicinanza ai familiari colpiti dal tragico lutto.
Giuseppe BRESCIA, presidente, si associa al cordoglio espresso dal deputato Deidda e assicura che le presidenze delle Commissioni riunite si faranno carico di esprimere ai familiari del militare deceduto i sensi della partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni al loro lutto.
Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI, nel condividere la modifica apportata alla condizione n. 40), laddove è emersa l'esigenza di rendere più flessibile il riferimento alle unità di personale da incrementare, intende rivolgere un ringraziamento ai relatori e alle Commissioni per il lavoro di alta qualità svolto nella predisposizione del parere, che giudica molto positivamente, evidenziando come in tal modo si contribuisca in modo efficace all'elaborazione di un provvedimento che ritiene risponda adeguatamente alle esigenze manifestate dai rappresentanti del comparto.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia i relatori e tutti i componenti delle Commissioni riunite per l'ottimo lavoro svolto sul provvedimento.
Emanuele FIANO (PD), relatore per la I Commissione, esprime il proprio ringraziamento agli uffici per il fondamentale contributo fornito alla redazione della proposta di parere dei relatori.
Antonio DEL MONACO (M5S), relatore per la IV Commissione, esprime a sua volta il ringraziamento agli uffici per il contributo fornito nella predisposizione della proposta di parere dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, si associa ai ringraziamenti rivolti agli uffici dai relatori.
Emanuele PRISCO (FDI) si associa ai ringraziamenti ai relatori, ai componenti delle Commissioni e agli uffici e dà atto del recepimento nella proposta di parere di alcune delle questioni poste dalle opposizioni, rilevando tuttavia come lo schema di decreto correttivo in esame continui a presentare profili di criticità e non vada incontro, come rilevato dal deputato Tonelli, alle aspettative dei lavoratori del settore.
Stigmatizza anch'egli il fatto che, anziché intervenire sul riordino delle carriere, si sia scelto di destinare risorse all'assegno di funzione, che è materia contrattuale, e osserva come sarebbe stato opportuno un adeguato stanziamento per i rinnovi contrattuali.
Esprime un giudizio positivo sull'inserimento nel parere della condizione relativa al rapporto gerarchico tra il Corpo della polizia penitenziaria e l'amministrazione civile e auspica, pur essendo la questione oggetto di un'osservazione e non di una condizione, che si possa addivenire a una soluzione definitiva del contenzioso relativo al concorso per 893 allievi agenti della Polizia di Stato, in quanto, da un lato, vi è la disponibilità immediata di aspiranti che sono stati riconosciuti idonei al servizio e, dall'altro, l'esigenza di assumere personale da destinare al rafforzamento dell'organico delle questure al fine di garantire la sicurezza dei cittadini riveste un'urgenza tale da non consentire di attendere i tempi necessari per l'espletamento di un nuovo concorso il quale, comunque, dovrà essere successivamente bandito.
Esprime invece rammarico per il fatto che non si ancora riusciti a dare compiuta soluzione al problema del concorso per vice commissari, rilevando come molti degli operatori delle forze dell'ordine interessati da tale problematica abbiano pienamente dimostrato nella loro carriera altissima qualità professionale.
Ringrazia i deputati del gruppo di Fratelli d'Italia che hanno contribuito alla predisposizione delle proposte di modifica del parere trasmesse ai relatori e, dopo aver rilevato come il provvedimento in esame rechi comunque interventi, seppure insufficienti, in favore del personale delle Forze di polizia, dichiara il voto di astensione del gruppo medesimo.
Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori, come ulteriormente riformulata.
La seduta termina alle 20.25.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119).
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119);
premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1o gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018;
considerato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;
considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;
considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015;
considerato che l'assenza di una delega «correttiva» del decreto n. 94 del 2017 e la necessità di rispettare il criterio dell'equiordinazione sostanziale hanno inevitabilmente ridotto il raggio d'azione dell'intervento e che, pertanto, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 si è limitato a prevedere disposizioni volte a soddisfare l'esigenza di introdurre le correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative e che si è trattato, quindi, di un intervento circoscritto;
considerato che in fase applicativa è emersa la necessità di un successivo intervento correttivo volto al miglioramento dell'attuale processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente adottando provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate;
considerato che la necessità di completare il suddetto processo è alla base della previsione recata dalla legge n. 132 del 2018 che ha conferito una nuova delega integrativa e correttiva della revisione dei ruoli del personale dell'intero «Comparto Sicurezza e Difesa», da esercitarsi entro il 30 settembre 2019;
considerato che l'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive «ulteriori» rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo n. 126 del 2018 che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle Forze di polizia;
considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame contiene disposizioni che rispondono all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, individuate mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento ad una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche e gradi, alla modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia, nonché alla risoluzione di una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il drafting dei vigenti provvedimenti legislativi;
considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un'ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di «coordinatore», o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l'assetto organizzativo e l'efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un'ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento;
visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
considerati gli elementi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite;
considerato, che, pur qualificato come decreto legislativo correttivo di precedenti interventi normativi («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017»), lo schema presenta uno spettro di contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento;
evidenziato come nello schema di decreto sono contenute disposizioni inerenti al reclutamento, all'avanzamento di carriera, al procedimento disciplinare e alla retribuzione, con conseguenze rilevanti anche sul terreno dell'organizzazione e sul più ampio contesto dello svolgimento delle funzioni assegnate; sotto questo aspetto, peraltro, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, sarebbe stato particolarmente opportuno corredare lo schema della verifica dell'impatto della regolazione (VIR);
considerato che lo stesso parere del Consiglio di Stato osserva che non vengono indicate nella relazione illustrativa, se non in termini molto generici, le finalità del provvedimento normativo – nuovo e complesso – né gli aspetti critici riscontrati in sede attuativa del decreto legislativo n. 95 del 2017, che hanno portato alla predisposizione degli interventi correttivi e modificativi di cui allo schema di decreto legislativo in esame;
rilevato, sotto un profilo specifico, come appaia necessario mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare;
evidenziata l'esigenza di calcolare – ai fini dell'anzianità di servizio nei ruoli della Polizia di Stato – l'eventuale servizio prestato nelle Forze armate come volontario in ferma prefissata quadriennale;
considerato che lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, secondo le particolari modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha dato luogo ad un consistente contenzioso da parte dei candidati rimasti esclusi, perché non in possesso dei nuovi requisiti di accesso stabiliti dal richiamato articolo 11;
considerato in particolare che il citato articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018 ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito il 18 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado; conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1o gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio; in relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;
considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame può rappresentare l'occasione propizia per superare il predetto contenzioso;
considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017, sanando un differenziale in termini di carriera tra gli ufficiali del Ruolo Speciale (oggi ad esaurimento) e quelli dei corsi regolari d'Accademia, che comportava disparità anche di natura economica, ha previsto la possibilità di transito degli Ufficiali del Ruolo Speciale (oggi a esaurimento) in possesso di taluni requisiti, nel Ruolo Normale, con ulteriore abbattimento del differenziale tra le due categorie di provenienza degli ufficiali, ma tuttavia, emergono disallineamenti rispetto ad una corretta interpretazione del dettato normativo;
rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall'altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni il nuovo comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, come introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i principi regolatori dell'organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i quali hanno diretta derivazione dai principi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell'assegno una tantum per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;
2) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell'assegno una tantum per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più armonico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l'assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;
3) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, (già ex assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1o gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1o ottobre 2017 della nuova scala parametrale stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti esplicati dal riordino su quest'unica e peculiare situazione;
4) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un'accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirla, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovverosia, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;
5) siano introdotti, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia;
6) siano disciplinati gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;
7) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell'avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;
8) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;
9) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
10) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall'applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 – con opportuna rimodulazione dell'ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;
11) all'articolo 3, comma 1, lettere m), numero 2) e p), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea «triennale» a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l'accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno «triennale» a contenuto giuridico;
12) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree «triennali» inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell'Amministrazione stessa;
13) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7o, 8o e 8o-bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
14) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell'accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari «ordinari» e «tecnici», con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;
15) sia consentito, in via transitoria, l'accesso allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;
16) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli «di servizio» sia quelli «di cultura», in linea con i principi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;
17) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in funzione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;
18) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell'individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell'interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;
19) sia previsto in via generale, nell'ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi;
20) sia confermato e consolidato l'assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovverosia quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno;
21) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabinieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;
22) sia previsto un opportuno incremento dell'assegno una tantum per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già «qualifica speciale»;
23) sia prevista, in via transitoria, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;
24) sia corretto il regime transitorio per l'attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l'anno di formazione dell'aliquota per gli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità ante riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1o gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell'annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;
25) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l'attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;
26) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell'Arma, si laureavano in discipline differenti;
27) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell'Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale;
28) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell'Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;
29) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;
30) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all'organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;
31) siano previsti concorsi straordinari per l'avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;
32) sia precisato che le previsioni contenute nell'articolo 80-ter del decreto legislativo n. 199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n. 126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;
33) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di «aggregato»;
34) provveda il Governo a modificare il decreto legislativo n. 79 del 1991, al fine di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli ispettori esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori esecutori delle bande delle altre Forze di polizia;
35) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall'articolo 21, comma 7-ter, del medesimo decreto legislativo n. 69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest'ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;
36) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l'anno 2021 l'esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
37) provveda il Governo a stabilire che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l'Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a ufficiale, siano stati avviati all'attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;
38) provveda il Governo ad aggiornare la disciplina istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, considerato che detto polo di alta formazione svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;
39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento, provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l'articolo 30, comma 1, lettera f), l'articolo 31, comma 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all'attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari;
40) provveda il Governo a disporre un incremento di 200 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;
41) sia consentita al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia a ordinamento militare la possibilità di ottenere la cancellazione agli effetti matricolari, con effetti ex nunc, della sanzione della riduzione dello stipendio, al pari di quanto già previsto per la censura;
e con le seguenti osservazioni:
a) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;
b) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;
c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;
d) valuti il Governo l'opportunità di mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare;
e) valuti il Governo l'opportunità di istituire un elenco nazionale di odontoiatri con specifica qualificazione nella odontoiatria forense e nelle procedure D.V.I. (Disaster Victim Identification), dal quale si possa attingere a supporto delle investigazioni scientifiche in caso di disastro di massa;
f) valuti il Governo la possibilità di istituire un unico tavolo tecnico, al fine unificare i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) e le sezioni investigazioni scientifiche (SIS) in un unico Comparto Investigazioni Scientifiche, istituendo idonei ruoli ufficiali e tecnici, nonché idonee e correlate indennità commisurate all'incarico;
g) valuti il Governo l'opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
h) al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti;
i) valuti il Governo l'opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato, fino ad un massimo di 51 unità, per assicurare ai funzionari di Polizia un'armonica progressione di carriera e non privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;
l) valuti il Governo l'opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tecnico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un'armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;
m) valuti il Governo l'opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici, rispettivamente da direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore a vice questore aggiunto tecnico e vice questore tecnico, nonché da medico capo e medico superiore a vice questore aggiunto medico e vice questore medico, per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;
n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;
o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;
p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;
q) valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9o, il 10o e l'11o, in particolare, quanto al 9o corso, al 23 settembre 2013 o al 1o gennaio 2014; quanto al 10o corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all'11o corso, al 28 luglio 2019;
r) al fine di evitare disparità di trattamento previdenziale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, dal 1o gennaio 2021, anche il personale del Corpo forestale dello Stato, transitato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto medesimo, ha conservato il regime di quiescenza di provenienza, possa a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 2020, optare per i limiti ordinamentali di collocamento a riposo per vecchiaia previsti per il personale del Ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ossia 61 anni di età fino alla qualifica di primo dirigente o qualifica equiparata di dirigente di II fascia, 63 anni di età per la qualifica di dirigente superiore e 65 anni di età per la qualifica di dirigente generale e qualifica equiparata di dirigente di I fascia;
s) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;
t) valuti il Governo di prevedere che, nei concorsi pubblici e interni per l'accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, le modalità di svolgimento della prova facoltativa di lingua estera siano stabilite nei relativi bandi di concorso, superando l'attuale vincolo che impone sempre sia la prova scritta, sia quella orale e conferendo maggiore elasticità nella definizione delle diverse procedure concorsuali;
u) valuti il Governo l'opportunità di sostituire le denominazioni dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria di «intendente» e «intendente aggiunto» con altre più appropriate a un Corpo di polizia, evitando peraltro assonanze con altre qualifiche gerarchicamente inferiori;
v) al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, valuti il Governo l'opportunità che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza possano essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e fino a esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge n. 145 del 2018, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, del DPCM 4 settembre 2019;
z) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale refuso, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;
aa) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119).
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (Atto n. 119);
premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 2018, n. 132, che prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e consente di rideterminare le dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1o gennaio 2019, nonché di utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 132 del 2018;
considerato che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018 indica, tra i princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale di tutte le Forze di polizia e tra queste e il personale delle Forze armate, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base ai quali occorre tenere in considerazione le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia;
considerato che il decreto legislativo n. 95 del 2017 è stato adottato contestualmente allo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che non contemplava analoga facoltà di intervento correttivo;
considerato che per le Forze di polizia è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 126 del 2018, quale decreto correttivo ed integrativo del decreto n. 95 del 2017, in attuazione del medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2015;
considerato che l'assenza di una delega «correttiva» del decreto n. 94 del 2017 e la necessità di rispettare il criterio dell'equiordinazione sostanziale hanno inevitabilmente ridotto il raggio d'azione dell'intervento e che, pertanto, il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 si è limitato a prevedere disposizioni volte a soddisfare l'esigenza di introdurre le correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017, originate dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative e che si è trattato, quindi, di un intervento circoscritto;
considerato che in fase applicativa è emersa la necessità di un successivo intervento correttivo volto al miglioramento dell'attuale processo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché di un provvedimento legislativo che consenta di intervenire contestualmente adottando provvedimenti integrativi e correttivi al decreto legislativo n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate;
considerato che la necessità di completare il suddetto processo è alla base della previsione recata dalla legge n. 132 del 2018 che ha conferito una nuova delega integrativa e correttiva della revisione dei ruoli del personale dell'intero «Comparto Sicurezza e Difesa», da esercitarsi entro il 30 settembre 2019;
considerato che l'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive «ulteriori» rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo n. 126 del 2018 che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle Forze di polizia;
considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame contiene disposizioni che rispondono all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché alla necessità di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistemico, individuate mediante il coinvolgimento delle rappresentanze del personale, con specifico riferimento ad una contenuta riduzione dei tempi di permanenza in alcune qualifiche e gradi, alla modifica della disciplina di alcuni corsi di formazione iniziale, volta a garantire una migliore preparazione professionale degli operatori di polizia, nonché alla risoluzione di una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il drafting dei vigenti provvedimenti legislativi;
considerato che in tale ambito vi sono ancora margini per introdurre nello schema in esame ulteriori disposizioni integrative e correttive che consentano di migliorare ulteriormente il decreto legislativo n. 95 del 2017 – grazie allo stanziamento aggiuntivo previsto in occasione della conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 sulla riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019 – con ulteriori misure dirette a colmare le rilevanti carenze organiche in alcune qualifiche apicali, come pure, volte ad attribuire un'ulteriore accelerazione del percorso con il quale gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti conseguono la denominazione di «coordinatore», o a soddisfare ulteriori esigenze – pure dirette a migliorare l'assetto organizzativo e l'efficienza del sistema – che vanno, naturalmente, realizzate in un'ottica di sostanziale equiordinazione con le altre Amministrazioni interessate e nel rispetto della compatibilità del quadro finanziario di riferimento;
visti i pareri espressi sullo schema dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e della sezione consultiva del Consiglio di Stato;
considerati gli elementi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite;
considerato, che, pur qualificato come decreto legislativo correttivo di precedenti interventi normativi («Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95 del 2017»), lo schema presenta uno spettro di contenuti assai ampio, in quanto le materie trattate non solo interessano quattro distinte forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) ma hanno un impatto significativo su diversi aspetti del loro ordinamento;
evidenziato come nello schema di decreto sono contenute disposizioni inerenti al reclutamento, all'avanzamento di carriera, al procedimento disciplinare e alla retribuzione, con conseguenze rilevanti anche sul terreno dell'organizzazione e sul più ampio contesto dello svolgimento delle funzioni assegnate; sotto questo aspetto, peraltro, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, sarebbe stato particolarmente opportuno corredare lo schema della verifica dell'impatto della regolazione (VIR);
considerato che lo stesso parere del Consiglio di Stato osserva che non vengono indicate nella relazione illustrativa, se non in termini molto generici, le finalità del provvedimento normativo – nuovo e complesso – né gli aspetti critici riscontrati in sede attuativa del decreto legislativo n. 95 del 2017, che hanno portato alla predisposizione degli interventi correttivi e modificativi di cui allo schema di decreto legislativo in esame;
rilevato, sotto un profilo specifico, come appaia necessario mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare;
considerato che lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, secondo le particolari modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha dato luogo ad un consistente contenzioso da parte dei candidati rimasti esclusi, perché non in possesso dei nuovi requisiti di accesso stabiliti dal richiamato articolo 11;
considerato in particolare che il citato articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018 ha autorizzato l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito il 18 maggio 2017, purché i concorrenti fossero in possesso, alla data del 1o gennaio 2019, dei requisiti previsti dalle norme in vigore; tali norme, intervenute successivamente al concorso del 2017, hanno modificato alcuni requisiti; in particolare, il limite massimo di età è stato abbassato da 30 a 26 anni e il titolo di studio è stato innalzato da diploma di istruzione secondaria di primo grado a secondo grado; conseguentemente, sono stati esclusi dal reclutamento quei concorrenti che, pur essendo in posizione utile in graduatoria, non possedevano, al 1o gennaio 2019, i requisiti d'età e di titolo di studio; in relazione ai concorrenti esclusi dal reclutamento, perché non in possesso dei nuovi requisiti, si sono verificate ben tre diverse casistiche di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa, a fronte di un numero totale di esclusi quantificato intorno alle 2.100 unità;
considerato che lo schema di decreto correttivo all'esame può rappresentare l'occasione propizia per superare il predetto contenzioso, anche tenendo conto delle pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato che – seppur in via cautelare – hanno ammesso parte dei ricorrenti al corso di formazione per allievi agenti, e attesa la necessità di accelerare l'immissione in ruolo di nuovo personale;
rilevato, con riferimento al Capo IV, afferente alla Polizia penitenziaria, come gli articoli da 29 a 33 dello schema intervengano sulla complessa materia dei rapporti tra, da un lato, vertice amministrativo del carcere e, dall'altro, polizia penitenziaria, ai cui appartenenti è giustamente riconosciuto un più visibile sviluppo di carriera; tuttavia, le nuove disposizioni del nuovo comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, come introdotto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 2), dello schema, non appaiono sufficientemente coordinate con i princìpi regolatori dell'organizzazione e della gestione degli istituti penitenziari, i cui effetti nell'ambito dell'organizzazione del lavoro sono da approfondire, tenendo conto dei princìpi costituzionali (articolo 27, terzo comma) del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del carattere tendenzialmente rieducativo della pena; pertanto tali interventi possono trovare la loro sede propria in un eventuale ulteriore provvedimento, che affronti in modo organico la richiamata tematica;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia apportata una riduzione di un anno, ulteriore rispetto a quella già prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, della permanenza nella qualifica di assistente capo, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini del conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, con contestuale, opportuno incremento dell'assegno una tantum per gli assistenti capo già coordinatori, al fine di incrementare le possibilità, per il personale interessato, di assumere incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;
2) sia apportata una riduzione di un anno, che si affianchi a quella già prevista dallo schema in esame per il conseguimento della denominazione di coordinatore o della qualifica speciale, della permanenza nella qualifica di vice sovrintendente, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente, con contestuale opportuno incremento dell'assegno una tantum per i sovrintendenti capo già coordinatori, al fine di assicurare un percorso di carriera più armonico e maggiori opportunità di progressione professionale, nonché di accelerarne l'assunzione di incarichi più ampi e di maggiori rilevanza e responsabilità;
3) sia estesa la specifica misura di salvaguardia economica, già prevista dallo schema in esame per i vice sovrintendenti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, (già ex assistenti capo/appuntati scelti con almeno 8 anni di anzianità di grado) promossi tra il 1o gennaio e il 30 settembre 2017, anche ai vice sovrintendenti, promossi tali tra il 2013 e il 2016, che si siano trovati nelle medesime condizioni per effetto dell'entrata in vigore dal 1o ottobre 2017 della nuova scala parametrale stipendiale, allo scopo di garantire agli interessati un allineamento economico che corregga gli effetti esplicati dal riordino su quest'unica e peculiare situazione;
4) sia prevista, anche mediante avanzamenti straordinari, un'accelerazione ulteriore a quella già stabilita dallo schema in esame, per gli attuali ispettori superiori, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, già in possesso prima del riordino della qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, ai fini dell'accesso alla qualifica apicale di sostituto commissario, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, allo scopo di attribuirla, già dal 2020, agli interessati, che avevano già acquisito, attraverso selettive procedure scrutinali o concorsuali, la qualifica apicale del ruolo, ovverosia, prima del riordino stesso, quella di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti;
5) siano introdotti, in relazione all'esigenza di assicurare un adeguato potenziamento nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, e qualifiche e gradi corrispondenti, avanzamenti straordinari e/o procedure concorsuali interne straordinarie, da riservarsi a personale già appartenente agli stessi ruoli e da bandirsi e svolgersi secondo tempistiche da individuarsi in ragione delle specifiche esigenze di funzionalità di ciascuna Forza di polizia, valorizzando altresì i percorsi formativi e di merito individuali;
6) siano disciplinati gli effetti dell'indebita fruizione di giorni di assenza dal servizio da parte del personale, in modo che i giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti siano commutati in aspettativa senza assegni, ma utile agli effetti giuridici, qualora la circostanza non sia ascrivibile a colpa del dipendente;
7) sia prevista, per tutte le Forze di polizia, la possibilità, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso, anche pubblico, o di ogni altra procedura selettiva prevista, di articolare i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi; in tali casi, ove non sia diversamente disposto, sia riconosciuta a tutti i frequentatori la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, e a tutti gli allievi la stessa decorrenza giuridica degli allievi del primo ciclo, con conseguente decorrenza dell'avvio della ferma eventualmente prevista, tutelando così anche il personale non ancora munito di un grado;
8) sia salvaguardata la posizione dei vice questori e dei vice questori aggiunti, e qualifiche e gradi equiparati e corrispondenti, risultati inidonei in modo assoluto al servizio di polizia o al servizio militare incondizionato per infermità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore dello schema in esame, mediante l'attribuzione della possibilità di presentare domanda di transito nei ruoli civili, che lo schema in esame già assicura a regime;
9) siano previsti adeguati meccanismi volti ad assicurare che, in ragione dei futuri incrementi del trattamento economico indotto dalle dinamiche contrattuali, risulti corrispondentemente innalzato il limite fissato dal medesimo decreto in 28.000 euro ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari della misura della defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
10) siano previste disposizioni volte a destinare gli eventuali residui che in ciascuna annualità risultino dall'applicazione delle altre misure dello schema in esame, come modificato in base al presente parere, al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, al meccanismo di defiscalizzazione di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 – con opportuna rimodulazione dell'ammontare annuo degli stanziamenti indicati nello schema in esame –, nonché al fondo di cui al comma 11 del medesimo articolo 45;
11) all'articolo 3, comma 1, lettere m), numero 2) e p), dello schema, sia chiarito che le disposizioni sono volte a stabilire, per un verso, che il corso per allievi vice ispettori è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari utili al conseguimento di una laurea «triennale» a contenuto giuridico e, per altro verso, che per l'accesso allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore è richiesto il possesso di una laurea almeno «triennale» a contenuto giuridico;
12) sia perfezionata la disciplina vigente circa il corso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, onde fissare con organica disciplina legislativa la possibilità, per i vincitori del relativo concorso pubblico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l'acquisizione delle specifiche lauree «triennali» inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, con previsione che i discenti possano fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, eventualmente anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o comunque da strutture dell'Amministrazione stessa;
13) sia consentita la partecipazione, oltre che allo scrutinio per ispettore superiore secondo quanto già previsto dallo schema in esame, anche alle procedure concorsuali interne per l'accesso alla qualifica di vice commissario al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7o, 8o e 8o-bis per vice ispettore, in servizio alla data di entrata in vigore dello schema in esame, e in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
14) sia apportata una riduzione di un anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato ai fini dell'accesso alla qualifica di medico capo, atteso che tali funzionari accedono alla carriera in virtù anche del possesso del titolo di specializzazione e, quindi, con limiti massimi di età più elevati rispetto a quelli previsti per le carriere dei funzionari «ordinari» e «tecnici», con contestuale previsione di misure valide ad evitare scavalcamenti in danno di funzionari di pari qualifica immessi in ruolo precedentemente;
15) sia consentito, in via transitoria, l'accesso allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e medico della Polizia di Stato anche ai funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto accesso almeno una volta allo stesso scrutinio nella vigenza delle procedure previgenti al riordino, sebbene gli stessi non siano ancora in possesso della prescritta anzianità di qualifica stabilita a regime dal medesimo riordino;
16) sia previsto, a regime, che tutti i concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, e dunque anche quelli per vice ispettore e per agente e agente tecnico, siano anche per titoli, con conseguente compiuto allineamento interno e con le altre Forze di polizia, nonché, sempre mantenendo ferma la disciplina disposta per la fase transitoria dal riordino, che i titoli rilevanti nei concorsi interni per vice ispettore siano sia quelli «di servizio» sia quelli «di cultura», in linea con i princìpi di delega in materia di valorizzazione del merito e delle professionalità nelle procedure di reclutamento;
17) sia confermato, con precisazione dei relativi effetti, che la previsione, già introdotta nello schema in esame in funzione deflattiva del contenzioso con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali, valga anche per i titoli, affinché debbano essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi per il personale della Polizia di Stato, a nulla rilevando ogni eventuale conseguimento successivo degli stessi;
18) sia adottata, per la disciplina di tutti i corsi di formazione iniziale per il personale della Polizia di Stato, ai fini dell'individuazione dei contenuti del già previsto decreto regolamentare del Ministro dell'interno, una medesima formulazione sintetica che si riferisca alle complessive modalità di svolgimento del corso;
19) sia previsto in via generale, nell'ambito dei corsi per il personale della Polizia di Stato, che il numero massimo delle assenze consentite agli allievi o frequentatori si determini in ragione della durata effettiva di ciascun corso, assicurando così una piena parità di trattamento tra gli stessi;
20) sia confermato e consolidato l'assetto, già delineato nello schema in esame, per cui, per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, l'individuazione delle lauree, triennali e specialistiche o magistrali, a qualsiasi titolo richieste, ovverosia quali titolo di studio di ammissione a selezioni varie o nel quadro del percorso formativo di corsi iniziali, laddove non siano rimesse a criteri fissati direttamente dalla legge, siano demandate a decreto del solo Ministro dell'interno;
21) sia disposto un incremento di ulteriori 500 unità rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da trarre dal ruolo degli appuntati e carabinieri con concorsi straordinari dal 2020 al 2024, prevedendone il riassorbimento entro il 2030;
22) sia previsto un opportuno incremento dell'assegno una tantum per i Luogotenenti, e qualifiche equiparate e corrispondenti, già «qualifica speciale»;
23) sia prevista, in via transitoria, l'istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, costituito da 600 unità da trarre mediante concorsi per titoli dal personale del ruolo sovrintendenti di grado e qualifica apicali, al fine di ricoprire nel 2020 e nel 2021 le posizioni di impiego attualmente vacanti nel ruolo ispettori, con particolare riferimento alle stazioni a forza minima;
24) sia corretto il regime transitorio per l'attribuzione della carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri già previsto nello schema, precisando l'anno di formazione dell'aliquota per gli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza con meno di 8 anni di anzianità ante riordino, promossi marescialli maggiore con anzianità 1o gennaio 2017, affinché conseguano la carica speciale nell'annualità successiva a quella dei promossi nel 2016;
25) siano perfezionate, a regime, le modalità di accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri per il personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, affinché, ferma restando la percentuale di posti a concorso complessivamente disponibile per i sovrintendenti, sia introdotta una procedura per titoli ed esami riservata ai vice brigadieri e ai brigadieri tesa a valorizzare maggiormente il personale più giovane e meritevole, lasciando l'attuale procedura per soli titoli soltanto ai più anziani brigadieri capo/qualifica speciale;
26) sia consentita, in via transitoria, la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, anche al personale in possesso di laurea triennale con indirizzo diverso da quello giuridico, cosicché, nel rimanente periodo transitorio fino al 2022, non rimangano esclusi marescialli del ruolo ispettori che, secondo i precedenti piani di studi degli istituti di formazione dell'Arma, si laureavano in discipline differenti;
27) sia integrato quanto già previsto dallo schema in esame circa la possibilità di attribuire la promozione ad anzianità al personale dell'Arma dei carabinieri che, dopo aver maturato i requisiti per l'avanzamento, è deceduto ovvero è stato congedato per limite di età o invalidità permanente, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale;
28) sia integrata, senza alcun effetto economico, la disciplina già prevista dallo schema in esame in materia di promozioni a titolo onorifico per il personale dell'Arma dei carabinieri, affinché il beneficio sia esteso anche al personale di tutti i ruoli che, fino al 2015, non ha potuto beneficiare di alcuna forma di promozione in occasione della cessazione dal servizio o vi ha rinunciato per ottenere benefici previdenziali;
29) sia previsto, nella prospettiva di poter impiegare per le attività di polizia economica e finanziaria, già nel breve periodo, un più elevato numero di ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria, un incremento del ruolo sovrintendenti della Guardia di finanza di ulteriori 250 unità soprannumerarie rispetto alle 1.500 unità previste dallo schema in esame, da colmare con concorsi straordinari per il ruolo degli appuntati e finanzieri;
30) siano previsti, allo scopo di valorizzare i sovrintendenti della Guardia di finanza con maggiore esperienza di servizio, e in special modo quelli in possesso della qualifica apicale, concorsi straordinari per l'accesso al ruolo ispettori per complessive 300 unità, anche in sovrannumero rispetto all'organico, riservati ai brigadieri capo qualifica speciale;
31) siano previsti concorsi straordinari per l'avanzamento a maresciallo aiutante della Guardia di finanza aperti ai marescialli capo aventi un minimo di tre anni di anzianità di grado, al fine di valorizzare il merito e le migliori professionalità;
32) sia precisato che le previsioni contenute nell'articolo 80-ter del decreto legislativo n. 199 del 1995 – introdotto con il decreto legislativo n. 126 del 2018 per riconoscere a tutti i frequentatori di un corso di formazione ripartito in più cicli addestrativi la medesima decorrenza giuridica ed economica del primo di tali cicli – trovano applicazione anche per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore di tale disposizione ma i cui periodi di formazione siano stati avviati successivamente a tale data;
33) sia individuato puntualmente il numero dei posti a concorso per la procedura selettiva straordinaria di accesso alla Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, riservata al personale in servizio presso il medesimo complesso bandistico in qualità di «aggregato»;
34) provveda il Governo a modificare il decreto legislativo n. 79 del 1991, al fine di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli ispettori esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori esecutori delle bande delle altre Forze di polizia;
35) sia eliminato il difetto di coordinamento tra le previsioni contenute nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come sostituita dallo schema in esame, e quelle recate dall'articolo 21, comma 7-ter, del medesimo decreto legislativo n. 69, al fine di prevedere che le promozioni previste in quest'ultima disposizione al grado di generale di divisione del comparto aeronavale della Guardia di finanza siano effettuate nei limiti delle nuove dotazioni organiche previste per tale grado;
36) si preveda, al fine di assicurare un armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali e salvaguardare i livelli di funzionalità della Guardia di finanza, che per l'anno 2021 l'esito della valutazione degli ufficiali inclusi in aliquota al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 69 del 2001, non produca effetti sulle promozioni attribuibili, prevedendo, altresì, che siano considerati i casi di aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
37) provveda il Governo a stabilire che gli ufficiali del ruolo aeronavale attualmente in formazione presso l'Accademia della Guardia di finanza i quali, successivamente alla nomina a ufficiale, siano stati avviati all'attività addestrativa di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota militare di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo n. 66 del 2010, debbano contrarre ferma volontaria per la durata di 16 anni, decorrenti dalla data di avvio del predetto corso, senza possibilità di ottenere prima di tale termine il proscioglimento dagli obblighi di servizio;
38) provveda il Governo ad aggiornare la disciplina istitutiva della Scuola di polizia economico-finanziaria, considerato che detto polo di alta formazione svolge anche formazione e aggiornamento per appartenenti ad altre Amministrazioni pubbliche, italiane e straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie;
39) con riferimento alle disposizioni dello schema che intervengono sul rapporto gerarchico tra direttore del carcere e appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria e sulle relative conseguenze sui poteri disciplinari e sull'impiego dell'armamento, provveda il Governo a sopprimere l'articolo 29, comma 1, lettera c), numero 1), lettera e) e numero 2); l'articolo 30, comma 1, lettera f), l'articolo 31, comma 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 39, comma 1, lettera b), capoverso 14-octies; provveda conseguentemente il Governo a espungere altresì dal testo dello schema di decreto le modifiche apportate all'attuale assetto ordinamentale per i profili che, anche indirettamente, hanno riflessi sulle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 63 del 2006, conservando integralmente le competenze dei dirigenti penitenziari;
40) provveda il Governo a disporre un incremento di 200 unità, o comunque un incremento significativo, rispetto a quanto previsto dallo schema in esame, delle posizioni sovrannumerarie nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia penitenziaria per il quadriennio 2020-2024, con riassorbimento complessivo al 2029;
41) sia consentita al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia a ordinamento militare la possibilità di ottenere la cancellazione agli effetti matricolari, con effetti ex nunc, della sanzione della riduzione dello stipendio, al pari di quanto già previsto per la censura;
e con le seguenti osservazioni:
a) si preveda, con riferimento al personale delle Forze di polizia il quale, per lo svolgimento – in via esclusiva – delle proprie specifiche funzioni nell'ambito dell'Istituzione di appartenenza, necessita di essere iscritto a un albo o elenco professionale, che le pertinenti spese siano sostenute dalle rispettive Amministrazioni;
b) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico ai fini pensionistici riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la computabilità dei relativi anni del corso di laurea senza riscatto;
c) al fine di assicurare ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile il medesimo trattamento economico riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la corresponsione ai medesimi funzionari delle Forze di polizia delle classi stipendiali al compimento del ventitreesimo anno di servizio nel ruolo anziché al compimento del venticinquesimo anno nel ruolo;
d) valuti il Governo l'opportunità di mantenere il corso dei periti selettori a livello interforze, organizzato dal Nucleo di psicologia applicata, onde garantire uniformità alla delicata materia della selezione e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento ad ordinamento militare;
e) valuti il Governo l'opportunità di istituire un elenco nazionale di odontoiatri con specifica qualificazione nella odontoiatria forense e nelle procedure D.V.I. (Disaster Victim Identification), dal quale si possa attingere a supporto delle investigazioni scientifiche in caso di disastro di massa;
f) valuti il Governo la possibilità di istituire un unico tavolo tecnico, al fine unificare i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) e le sezioni investigazioni scientifiche (SIS) in un unico Comparto Investigazioni Scientifiche, istituendo idonei ruoli ufficiali e tecnici, nonché idonee e correlate indennità commisurate all'incarico;
g) valuti il Governo l'opportunità di adottare, in via del tutto eccezionale, misure, anche di carattere normativo, al fine di superare le criticità evidenziate in premessa e di considerare le aspettative dei partecipanti al concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017, risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2018, nonché al fine di accelerare l'immissione in ruolo del personale, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
h) al fine di riconoscere adeguato valore al percorso di studi effettuato per l'accesso alla qualifica di commissario capo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e qualifiche e gradi corrispondenti valuti il Governo l'opportunità di prevedere, anche in un secondo momento, la dirigenzializzazione della medesima qualifica e delle corrispondenti, eliminando eventuali disparità – anche funzionali – tra il ruolo ordinario e quello «speciale»;
i) valuti il Governo l'opportunità, nel provvedimento correttivo in esame, di ripristinare un congruo numero di posti di funzione da Primo Dirigente della Polizia di Stato, fino ad un massimo di 51 unità, per assicurare ai funzionari di Polizia un'armonica progressione di carriera e non privare gli uffici territoriali delle competenze di dirigenti esperti necessari per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in una realtà in continua evoluzione come quella nazionale;
l) valuti il Governo l'opportunità di incrementare di un congruo numero i posti di funzione da Primo Dirigente tecnico della Polizia di Stato, per assicurare ai funzionari di Polizia tecnici un'armonica progressione di carriera nei settori altamente tecnologici e scientifici;
m) valuti il Governo l'opportunità di introdurre modifiche rispetto ai nomi delle neo qualifiche dirigenziali dei ruoli tecnici scientifici e medici, rispettivamente da direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore a vice questore aggiunto tecnico e vice questore tecnico, nonché da medico capo e medico superiore a vice questore aggiunto medico e vice questore medico, per rafforzare il sentimento identitario della Polizia di Stato e consolidare le varie componenti interne della medesima;
n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i commissari capo e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici scientifici e medici della Polizia di Stato di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguano la prima qualifica dirigenziale a ruolo aperto;
o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, ai funzionari della Polizia di Stato i quali rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sia assicurato un percorso di carriera specifico in uffici prodromici a quelli cui saranno assegnati allorquando conseguiranno la prima qualifica dirigenziale;
p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di commissario capo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, possano dirigere in via di supplenza o reggenza uffici per i quali sia prevista la direzione in capo a funzionari con qualifica di vice questore aggiunto;
q) valuti il Governo di stabilire la decorrenza giuridica della qualifica dei Vice Ispettori di tre corsi, il 9o, il 10o e l'11o, in particolare, quanto al 9o corso, al 23 settembre 2013 o al 1o gennaio 2014; quanto al 10o corso, alla data del 27 luglio 2019; e quanto all'11o corso, al 28 luglio 2019;
r) al fine di evitare disparità di trattamento previdenziale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, dal 1o gennaio 2021, anche il personale del Corpo forestale dello Stato, transitato ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto medesimo, ha conservato il regime di quiescenza di provenienza, possa a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 2020, optare per i limiti ordinamentali di collocamento a riposo per vecchiaia previsti per il personale del Ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, ossia 61 anni di età fino alla qualifica di primo dirigente o qualifica equiparata di dirigente di II fascia, 63 anni di età per la qualifica di dirigente superiore e 65 anni di età per la qualifica di dirigente generale e qualifica equiparata di dirigente di I fascia;
s) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), dello schema;
t) valuti il Governo di prevedere che, nei concorsi pubblici e interni per l'accesso al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, le modalità di svolgimento della prova facoltativa di lingua estera siano stabilite nei relativi bandi di concorso, superando l'attuale vincolo che impone sempre sia la prova scritta, sia quella orale e conferendo maggiore elasticità nella definizione delle diverse procedure concorsuali;
u) valuti il Governo l'opportunità di sostituire le denominazioni dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria di «intendente» e «intendente aggiunto» con altre più appropriate a un Corpo di polizia, evitando peraltro assonanze con altre qualifiche gerarchicamente inferiori;
v) al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, valuti il Governo l'opportunità che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza possano essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e fino a esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge n. 145 del 2018, come rideterminato dall'articolo 1, comma 6, del DPCM 4 settembre 2019;
z) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, anche con correttivi normativi, al fine di garantire a tutto il personale del comparto l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, fatte salve le peculiarità determinate dallo stato rivestito;
aa) provveda il Governo ad eliminare ogni eventuale refuso, svista o imperfezione di coordinamento tecnico-normativo in cui sia dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame;
bb) provveda il Governo a sanare ogni eventuale inesattezza o errore di calcolo finanziario in cui dovesse essere incorso in occasione della formulazione dello schema in esame.