VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Domenica 1 dicembre 2019

SEDE REFERENTE:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 4.57, 16.050, 32.1000, 39.100, 39.101, 40.100, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 e 58.039 e relativi subemendamenti) ... 50

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 73

ALLEGATO 3 (Correzioni di forma) ... 110

VI Commissione - Resoconto di domenica 1 dicembre 2019

SEDE REFERENTE

  Domenica 1o dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO, indi del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il Sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 19.25.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2019.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la seduta odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sul circuito chiuso della Camera dei deputati.
  Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Ricorda che nella mattinata di venerdì 29 novembre scorso sono state depositate dai relatori 7 ulteriori proposte emendative, inviate a tutti i colleghi, sulle quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 15 della stessa giornata.
  Segnala che sono pervenuti 27 subemendamenti alle sette proposte emendative presentate dai relatori il 29 novembre (vedi allegato 1) e che i seguenti devono considerarsi inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio dell'emendamento a cui si riferiscono: Gagliardi 0.4.57.17, che riduce al 10 per cento l'aliquota IVA per gli appalti pubblici di opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e del territorio dal rischio idrogeologico; Gusmeroli 0.4.57.18, che disapplica la disciplina sulle indebite compensazioni nel caso esse riguardino imposte dirette sino a 20.000 euro a specifiche condizioni; Covolo 0.42.3.1, che disciplina l'alienazione, da parte degli enti locali e delle società patrimoniali delle reti che sono proprietari di impianti nel settore della distribuzione del gas naturale, dei propri patrimoniali all'aggiudicatario del servizio di distribuzione; Covolo 0.42.3.2, che impone al gestore di impianti di distribuzione di gas naturale di corrispondere agli enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito, oltre alla remunerazione del relativo capitale investito netto, anche le quote di ammortamento annuali; Manzato 0.42.3.3, che istituisce una compartecipazione comunale all'IVA.
  Rammenta quindi che il Governo e i relatori hanno depositato nella serata di ieri, 30 novembre, quattro ulteriori proposte emendative, 16.050, 39.100, 39.101 e 40.100 (vedi allegato 1), per le quali il termine per la presentazione di subemendamenti è stato fissato alle ore 19 della giornata odierna.
  Avverte inoltre che, ad integrazione di quanto comunicato nella seduta del 29 novembre scorso, l'approvazione dell'emendamento Melilli 57.9, avvenuta nella seduta del 28 novembre, ha precluso non solo le misure previste al comma 2-quinquies degli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46, ma anche le disposizioni recate dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dei medesimi emendamenti, che quindi devono ritenersi approvati senza tali disposizioni.

  La Commissione passerà ora all'esame dell'articolo 4 e delle relative proposte emendative.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere contrario sugli identici emendamenti Osnato 4.3, Giannone 4.4 e Gusmeroli 4.5 e sugli emendamenti Marattin 4.1 e Giacomoni 4.2, che intervengono per sopprimere in tutto o in parte l'articolo 4. Passando ai subemendamenti presentati all'emendamento 4.57 dei relatori, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Giacomoni 0.4.57.4 e Osnato 0.4.57.5, nonché sui subemendamenti Cavandoli 0.4.57.6, 0.4.57.7, 0.4.57.8 e 0.4.57.9. Esprime altresì parere contrario sugli identici subemendamenti Giacomoni 0.4.57.10 e Cavandoli 0.4.57.11, nonché sugli ulteriori identici subemendamenti Bartolozzi 0.4.57.1, Buratti 0.4.57.2 e Osnato 0.4.57.3. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Gusmeroli 0.4.57.16, Gagliardi 0.4.57.17, Osnato 0.4.57.12, Rizzetto 0.4.57.14, Buratti 0.4.57.13, Lollobrigida 0.4.57.15 e Gusmeroli 0.4.57.18. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 4.57 dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.57 dei relatori risulterebbero preclusi o assorbiti i seguenti emendamenti: gli identici Lupi 4.11, Benigni 4.12 e Marattin 4.13, gli emendamenti Gelmini 4.8, Cattaneo 4.10, Gebhard 4.7, Gusmeroli 4.16, Mancini 4.15, Buratti 4.17 e 4.18, Fassina 4.38 e 4.37, Andrea Romano 4.23, gli identici emendamenti Rizzetto 4.32, Baratto 4.33 e Ferri 4.40, gli emendamenti Buratti 4.19, Fassina 4.36, Giacomoni 4.39, Schullian 4.41, Ungaro 4.35, Lucaselli 4.31, Gadda 4.24, Giacomoni 4.29, Trano 4.25, Gagnarli 4.20, Zucconi 4.55, Marattin 4.42 e 4.45, gli identici emendamenti Martino 4.30, Rizzetto 4.34 e Pastorino 4.47, gli emendamenti Lollobrigida 4.46, Moretto 4.56, gli identici emendamenti Giacometto 4.48 e Rizzetto 4.49, nonché gli emendamenti Giacomoni 4.28 e 4.50, Osnato 4.51 e Gelmini 4.53.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, con riferimento agli articoli aggiuntivi riferiti al medesimo articolo 4, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giacomoni 4.04, Cattaneo 4.05, Topo 4.09, Osnato 4.014, Buratti 4.06, Mura 4.07 e Buratti 4.08.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 4.57 dei relatori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 4.5 a sua prima firma, evidenzia come anche un identico emendamento presentato dal gruppo di Italia Viva proponga la soppressione dell'articolo 4, a dimostrazione del fatto che il contenuto di tale articolo non è per nulla condiviso all'interno della maggioranza. Sottolinea che il suo gruppo è seriamente impegnato nel promuovere una riconsiderazione della proposta emendativa presentata dai relatori che aumenta i costi ed aggrava gli adempimenti burocratici a carico dei piccoli imprenditori e delle aziende artigiane. Al riguardo evidenzia che non è sufficiente aver circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione alle opere o ai servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, poiché tale limite non esclude le piccole imprese dall'applicazione della norma. Auspica, pertanto, una riconsiderazione dei pareri contrari espressi sugli emendamenti che sono stati presentati dal suo gruppo in chiave migliorativa della norma.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) ricorda che tutti i soggetti auditi dalla Commissione hanno criticato l'articolo 4 in esame in quanto, se anche modificato nel senso proposto dai relatori, comporterà notevoli aggravi per le imprese. Si unisce agli auspici affinché i relatori ed il Governo vogliano riconsiderare la propria posizione anche alla luce della prevedibile difficoltà nel procedere in futuro alla abrogazione della norma, dati i suoi effetti positivi in termini di casa.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo a sostegno dell'emendamento a sua prima firma 4.3, condividendo l'intervento dell'onorevole Gusmeroli, ritiene che gli estensori dell'articolo 4 non abbiano palesemente nozione di come funzionano le imprese italiane. La norma, inoltre, procede in una direzione opposta all'obiettivo della semplificazione ed è destinata a creare solo maggiore confusione per gli operatori. A sua volta sottolinea che nel corso delle audizioni svolte nessuno si è espresso in termini positivi sulla disposizione in esame.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) fa presente, in particolare, che Confindustria, nel corso dell'audizione svolta preliminarmente all'esame del provvedimento, ha criticato aspramente l'articolo 4, di cui ha auspicato la soppressione. Evidenzia, inoltre, che le modifiche proposte dai relatori con l'emendamento 4.57 non sono di per sé sufficienti a scongiurare gli effetti negativi della disposizione poiché non valorizzano le imprese e tendono a minare al rapporto di fiducia tra committente, appaltatore e subappaltatore. Tiene, poi, a sottolineare che con il provvedimento sulla semplificazione la precedente maggioranza aveva, invece, avviato un percorso di sburocratizzazione, di cui il nuovo Esecutivo inverte adesso la tendenza complicando ulteriormente gli adempimenti richiesti alle imprese ed aggravando, di conseguenza, anche la condizione dei lavoratori: quando le imprese devono affrontare una burocrazia troppo contorta sono, infatti, più propense a delocalizzare, con intuibili risvolti su piano sociale. Invita la maggioranza ad individuare un sistema alternativo per affrontare la piaga della evasione fiscale e contributiva, che rappresenta un malcostume diffuso nel nostro Paese, aggravato dalle conseguenze della crisi economica. Occorre, in generale, valorizzare chi produce lavoro, diversamente perde significato anche la prassi di audire i rappresentanti di categorie produttive il cui apporto viene poi sistematicamente ignorato. Auspica, conclusivamente, che le proposte emendative riferite all'articolo 4 siano accantonate per permettere un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo e scongiurare l'ennesima beffa alle imprese.

  Luca MIGLIORINO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi Osnato 4.3, Giannone 4.3 e Gusmeroli 4.5, sottolinea che la proposta avanzata dai relatori con l'emendamento 4.57 dimostra il buon funzionamento della democrazia parlamentare. In difformità con le ricostruzioni dei colleghi sull'esito delle audizioni svolte, ricorda che la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle entrate e ben quattro sindacati hanno valutato positivamente la disposizione di cui all'articolo 4, che promuove legalità. Avendo preso in considerazione le loro osservazioni, i relatori hanno quindi presentato l'emendamento 4.57, che appunto è il risultato di un proficuo lavoro svolto a livello parlamentare, a miglioramento del testo presentato dal Governo.

  Silvia COVOLO (LEGA), replicando all'onorevole Migliorino, reputa che la valutazione favorevole all'articolo 4 da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate sia dovuta al fatto che in esso si prevede che il ruolo di controllore sia scaricato sulle imprese. È evidente che tale aspetto disincentiverà le imprese a partecipare alle gare di appalto, anche alla luce delle sanzioni previste dal medesimo articolo 4, e che non sono state tenute nel debito conto le richieste del mondo imprenditoriale e dell'Ordine dei commercialisti. Auspica, pertanto, che i relatori e il Governo possano svolgere un'ulteriore riflessione su tale tema.

  Antonio MARTINO (FI), anche in qualità di imprenditore, si associa alle considerazioni dei colleghi fin qui intervenuti, pur apprezzando l'obiettivo di voler far pagare gli oneri contributivi a tutte le imprese italiane. La soluzione proposta dai relatori con l'emendamento 4.57 non è, tuttavia, soddisfacente in quanto non permette alle aziende di utilizzare le compensazioni fiscali. Evidenzia, inoltre, che per le imprese è difficile specificare le ore in cui i propri dipendenti prestano servizio nei vari cantieri. Chiede, pertanto, ai relatori e al Governo un ripensamento sull'articolo 4, anche allo scopo di agevolare i processi di semplificazione.

  Raffaele TRANO (M5S), nel far presente come le modifiche proposte dall'emendamento 4.57 dei relatori comportano un alleggerimento burocratico di non poco conto, replicando al collega Martino, evidenzia che le imprese posseggono già il dato aggregato relativo all'elenco nominativo dei lavoratori e al dettaglio delle ore lavorate, poiché si tratta di imprese di dimensioni tali da permettere la realizzazione di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Chiede, pertanto, ai gruppi di opposizione di valutare meglio la proposta avanzata dai relatori con l'emendamento 4.57.

  Antonio MARTINO (FI) ritiene del tutto incongruo considerare grande impresa un'azienda che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro. A suo avviso l'estensione dell'ambito dell'applicazione della norma ad una platea così vasta di soggetti evidenzia una conoscenza superficiale del mondo delle imprese. Osserva come la norma in esame si tradurrà in un vantaggio per le multinazionali, senza peraltro essere efficace per quanto concerne la prevenzione di condotte illecite.

  Massimo BITONCI (LEGA) contesta la filosofia sottesa al provvedimento in esame, il quale sembra essere ispirato da un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti delle imprese e denota la scarsa conoscenza del mondo imprenditoriale e del mondo delle libere professioni da parte di chi lo ha proposto. Evidenzia come nel corso delle attività conoscitive non vi sia stata alcuna associazione di categoria che si sia espressa favorevolmente sull'articolo 4, come il limite di 200 mila euro, previsto dall'articolo medesimo, sia del tutto incongruo e come il provvedimento vada in una direzione opposta rispetto alla semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese. Manifestando limitato ottimismo in ragione della esclusione della categoria degli amministratori di condominio dall'ambito di applicazione della norma, richiama, in particolare, le notevoli difficoltà che l'applicazione del comma 2 comporterà a carico delle imprese che operino su più cantieri. Rivolge un invito alla maggioranza, e in particolare al gruppo di Italia Viva, affinché la norma sia rivista. Richiama l'attenzione del Sottosegretario Baretta, in considerazione della sua specifica conoscenza del mondo delle imprese derivante dalla sua pregressa attività sindacale, sull'incongruità del citato limite di 200 mila euro.

  Claudio DURIGON (LEGA) richiama, a sostegno dell'inidoneità del limite di 200 mila euro previsto dall'articolo 4, le definizioni di media e piccola impresa che si ricavano dalla normativa dell'Unione europea, rilevando come per media impresa si intenda quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e per piccola impresa quella che abbia un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro. Rivolge un invito al Governo affinché riconsideri la norma in esame.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, replicando alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, segnala come l'emendamento 4.57 dei relatori circoscriva la platea dei soggetti interessati dall'articolo 4 rispetto al testo originario. Invita l'opposizione a non limitarsi a contestare il limite di 200 mila euro, che non è che uno dei parametri che la norma prevede. Rileva, inoltre, come le disposizioni di cui al comma 2 debbano essere lette anche alla luce del dettato del comma 7, che rimette ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la possibilità di disciplinare ulteriori modalità semplificate di trasmissione telematica delle informazioni previste dal medesimo comma 2. Sottolinea, in generale, come la ratio della norma sia quella di contrastare l'evasione fiscale e contributiva, che risulta particolarmente diffusa per tale fattispecie di impresa, nonché quella di intervenire a tutela della sicurezza dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in considerazione del fatto che la predetta evasione riguarda anche i contributi INAIL. Rileva, inoltre, come la nuova formulazione dell'articolo 4 intervenga anche sulla responsabilità solidale del committente, che costitutiva uno dei profili di criticità evidenziati.

  Mauro D'ATTIS (FI) manifesta profonde perplessità rispetto alla scelta della maggioranza, a fronte della complessiva situazione economica del Paese e delle difficoltà in cui versano le piccole imprese, di introdurre a carico delle medesime ulteriori elementi di complicazioni. Rileva come la norma in esame sembri al contrario suscettibile di favorire le grandi imprese informatiche, le quali potranno vendere alle aziende le applicazioni necessarie all'attuazione della nuova disciplina. Dichiara, infine, di non comprendere il riferimento del relatore Fragomeli agli infortuni sul lavoro.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dà atto alla maggioranza che talune criticità dell'articolo 4 siano state ridimensionate anche grazie alle forti pressioni della Lega, ma evidenzia come permangano comunque gravi problematiche. Richiama l'attenzione sulle proposte emendative della Lega volte a mantenere le previsioni in materia di reverse charge e a sopprimere le restanti disposizioni. Osserva come il comma 2 dell'articolo 4, nel testo riformulato dall'emendamento 4.57 dei relatori, ponga a carico delle imprese oneri insostenibili, prevedendo entro il termine di soli cinque giorni la trasmissione dei nominativi di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore e con la necessità di scorporare la retribuzione e il calcolo dell'IRPEF laddove il lavoratore abbia prestato il proprio servizio in esecuzione di appalti diversi. Rivolge un appello alla maggioranza, e in particolare ad Italia Viva, osservando come i proponenti della norma in esame non abbiano evidentemente alcuna conoscenza del mondo delle imprese e che la norma medesima introduce oneri burocratici ulteriori in un Paese che, sulla base di un rapporto della Banca mondiale e della società di revisione Pricewaterhouse Coopers, è già collocato agli ultimi posti al mondo quanto a complessità burocratica. Osserva conclusivamente come l'articolo in esame rechi interventi del tutto sproporzionati rispetto all'esigenza, pur condivisibile, di contrastare l'evasione fiscale e contributiva.

  Umberto BURATTI (PD) ricorda come la ratio dell'articolo in esame sia quella di contrastare l'abnorme evasione contributiva che si riscontra nel settore, soprattutto da parte delle cosiddette società «apri e chiudi». Sottolinea come la platea dei destinatari della norma sia stata circoscritta rispetto al testo originario e riconosce al riguardo il contributo portato dai gruppi di opposizione. Quanto alle osservazioni circa l'eccessiva onerosità degli adempimenti previsti a carico delle imprese dal comma 2 e dell'incongruità del termine previsto per tali adempimenti, ritiene, e si rivolge al riguardo ai relatori, che si possa fin d'ora assumere l'impegno a monitorare l'applicazione della norma in vista dell'introduzione di eventuali correttivi. Ribadisce come l'intento della norma sia comunque essenzialmente quello di contrastare l'evasione fiscale e contributiva.

  Claudio DURIGON (LEGA), ribadendo che le misure contenute nell'articolo 4 aumenteranno i costi per le imprese, non comprende perché non apportare correttivi alla norma fin da subito, senza attendere che essa produca i previsti effetti negativi sulle imprese. Evidenzia, altresì, come il riferimento al dramma delle morti bianche, fatto dal relatore Fragomeli, sia del tutto inopportuno ed estraneo al merito del provvedimento. Ritiene che la soluzione ai problemi che l'articolo 4 intende risolvere – che certamente esistono – possa essere trovata adeguando gli strumenti già in possesso dell'Inps, da sviluppare attraverso le nuove tecnologie, il che eviterebbe di aggravare l'attività delle piccole e medie imprese. Invita quindi i relatori ed il Governo a compiere sulle norme in esame un'ulteriore riflessione.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) fa notare come spesso i parlamentari si trovino ad esprimere il loro voto su misure di cui non conoscono realmente l'impatto che avranno sulla società e come invece si dovrebbe prendere esempio dalla Commissione europea, che effettua valutazioni d'impatto (impact assessment) per ogni iniziativa suscettibili di avere produrre significativi effetti economici, sociali o ambientali sui cittadini e sulle imprese. Sull'articolo 4, anche nella nuova formulazione presentata dai relatori, non è stata fatta, invece, alcuna simulazione d'impatto, nessuna stima di costo, nell'unico obiettivo di fare cassa.
  Sarebbe invece opportuno, rispetto alle questioni su cui interviene l'articolo 4, ricorrere alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, invece di appesantire la vita delle aziende con una burocrazia ottocentesca.
  Infine, senza alcun intento polemico esprime soddisfazione per il fatto che un esponente del Movimento 5 Stelle richiami qui il pieno rispetto degli standard di una democrazia parlamentare, dal momento che il primo ministro non sembra pensarla allo stesso modo, visto che non ha palesemente rispettato gli indirizzi formulati dal Parlamento relativamente alla riforma del MES.

  Antonio MARTINO (FI), a sua volta replicando al relatore Fragomeli, osserva che soprattutto nelle piccole imprese dipendenti ed imprenditori condividono lo stesso destino e vanno aiutati allo stesso modo, evitando inopportuni richiami alla lotta di classe, perché l'obiettivo da raggiungere è la difesa del comparto e, con esso, della stessa economia nazionale.

  Raffaele BARATTO (FI) sottolinea che l'articolo 4, anche nella sua riformulazione, finirà per penalizzare le piccole e medie imprese che sostengono l'intero tessuto sociale del Paese e che l'estensione del reverse charge costituirà un vantaggio per le multinazionali, che più facilmente riescono ad eludere gli obblighi fiscali e contributivi, ed uno svantaggio per le piccole aziende. In questo modo, peraltro, si vanno a colpire anche i lavoratori, che sono i primi a rimetterci quando le aziende chiudono. Si appella alla maggioranza affinché voglia accogliere queste riflessioni, che in nessun modo sono dovute a finalità di carattere ostruzionistico.

  Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) si associa all'appello formulato da tutti i colleghi di opposizione nel chiedere la soppressione dell'articolo 4, che appare un'istanza non di parte, invitando in particolare i deputati di Italia Viva – che peraltro hanno presentato una proposta emendativa simile a quelle presentate dalle opposizioni – a convenire sulla necessità di sopprimere una norma che semplifica il lavoro dell'Agenzia delle entrate e complica la vita di chi fa impresa.
  Riterrebbe semmai necessario potenziare gli strumenti già in possesso dell'Agenzia delle entrate nella lotta contro l'evasione in luogo di colpire le piccole e medie imprese, che sono il cuore pulsante dell'economia del Paese. Esprime il proprio dissenso nei confronti di una logica che per colpire pochi furbi mette in ginocchio tutti gli imprenditori onesti.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) valuta positivamente gli sforzi per migliorare questo provvedimento, che ora forse è davvero migliorato, ma che rimane sempre un pessimo provvedimento. Si chiede infatti come farà una piccola azienda con 20 o 30 dipendenti, che anche nell'arco della stessa giornata prestano lavoro in più cantieri, ad ottemperare ad obblighi così astrusi, così come quelli previsti dall'articolo 4 e dalla sua riformulazione, senza incorrere in sanzioni. Osserva che se vi è un problema relativo alle aziende cosiddette «apri e chiudi» – quelle aziende cioè che aprono e chiudono senza pagare alcun tipo di contributo – la soluzione è quella di intensificare i controlli e non di colpire indifferenziatamente tutte le imprese. Invita quindi la maggioranza e il Governo a fermarsi e a compiere un'ulteriore riflessione sull'articolo 4.
  Quanto all'evidente rallentato andamento dei lavori della Commissione, sottopone alla presidenza l'opportunità di disporre una sospensione della seduta al fine di sondare la praticabilità di soluzioni di compromesso, condivise dalla maggioranza e dall'opposizione.

  Francesca GERARDI (LEGA) si associa a quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduta ed invita il Governo e la maggioranza a ripensare la norma contenuta nell'articolo 4. Non concorda affatto con il metodo adottato, che è quello di fare di tutta l'erba un fascio e di colpire indistintamente tutti gli imprenditori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Osnato 4.3, Giannone 4.4 e Gusmeroli 4.5.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'emendamento Marattin 4.1 è stato ritirato dai presentatori.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Giacomoni 4.2 e gli identici subemendamenti Giacomoni 0.4.57.4 e Osnato 0.4.57.5.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) interviene sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.6, di cui è cofirmatario, il quale, a suo avviso, apporta modifiche migliorative all'emendamento dei relatori. Ritiene infatti che la soglia di 200.000 euro prevista dall'emendamento 4.57 dei relatori sia troppo bassa e che la norma coinvolgerebbe una platea troppo ampia di piccoli imprenditori. Sottolinea, inoltre, la necessità di concedere un tempo congruo alle imprese per adeguarsi alle nuove norme ed afferma che, se la Lega tornerà al Governo, interverrà per eliminare questa disposizione.

  Massimo BITONCI (LEGA), intervenendo sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.6 di cui è cofirmatario, si rammarica per la chiusura della maggioranza e del Governo di fronte ad una proposta di buonsenso che, innalzando la soglia a 500 mila euro, agevolerebbe le microimprese. Occorre colpire le aziende inadempienti, evitando di gravare su quelle virtuose. D'altra parte è una scelta di fondo, quella di scaricare sulle aziende l'onere delle verifiche e degli adempimenti, che dovrebbe invece incombere sulla burocrazia. Auspica, pertanto, l'inasprimento dei controlli e non degli adempimenti, nella logica della semplificazione che ha caratterizzato l'azione del Governo precedente.

  Claudio DURIGON (LEGA) si associa all'appello del collega Bitonci rivolto al Sottosegretario Baretta affinché sia innalzata la soglia, escludendo dall'applicazione della nuova disciplina le microimprese, dato l'esorbitante numero di aziende che chiude ogni giorno: è davvero necessario ascoltare il mondo produttivo, che invoca la semplificazione degli oneri burocratici, nonché l'esigenza di potere quantificare con certezza all'inizio di ogni anno gli oneri fiscali.

  Antonio MARTINO (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, sottoscrive il subemendamento Cavandoli 0.4.57.6.

  Silvia COVOLO (LEGA) esorta il Governo a riflettere sull'opportunità di accogliere il subemendamento Cavandoli 0.4.57.6, di cui è cofirmataria, perché la nuova normativa non si applichi alle microimprese, che ne sarebbero fortemente penalizzate.

  Francesca GERARDI (LEGA), intervenendo sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.6, di cui è cofirmataria, ricorda che i rappresentanti di ANCE e Confindustria si sono espressi contro la misura recata dall'articolo 4 del decreto-legge, in quanto suscettibile di arrecare ulteriori oneri burocratici a carico delle imprese.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), intervenendo sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.6, di cui è cofirmatario, ricorda quanto emerso nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale dei commercialisti, i cui rappresentanti hanno giudicato eccessivamente onerosa la nuova normativa in quanto si applicherebbe indistintamente, dalla grande azienda al condominio. A suo giudizio, il rispetto delle regole dovrebbe essere assicurato da controlli specifici, di competenza dell'Ispettorato del lavoro e della Guardia di Finanza. L'adozione di una simile disciplina svantaggerà l'Italia nella competizione con le economie più avanzate e rispetto agli obiettivi di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. Invita, pertanto, il Governo e la maggioranza ad un ripensamento.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), intervenendo sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.6, di cui è cofirmatario, invita il Governo a riconsiderare la franchigia di 500 mila euro, da lui ritenuta più equa e vantaggiosa, in quanto permetterebbe alle microimprese e agli artigiani di ottenere appalti, ad esempio, nell'ambito del cosiddetto Green New Deal, con un effetto virtuoso sull'intera economia. Dal momento che le economie avanzate, come quella giapponese, non sono regolate da meccanismi complicati come quelli proposti dal provvedimento, si chiede per quale motivo l'Italia li dovrebbe adottare. Teme che si possa ripetere l'esperienza della legge fallimentare che, introdotta nel 1942 in un'Italia dall'economia prettamente agricola, ha dimostrato immediatamente i suoi limiti, anche se si è dovuto attendere più di mezzo secolo prima che fosse modificata.

  La Commissione respinge il subemendamento Cavandoli 0.4.57.6.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 21.20, è ripresa alle 22.05.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sul subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, di cui è cofirmatario, sottolinea come il comma 1 dell'articolo 4, come riformulato dall'emendamento 4.57 dei relatori, preveda, all'ultimo periodo, che il versamento delle ritenute sia effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice senza possibilità di compensazione. Ritiene tale divieto di compensazione del tutto irragionevole, osservando come esso sia suscettibile di determinare un enorme danno, in particolare alle imprese edili. Rileva come anche in tal caso si tratti di una misura del tutto sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

  Massimo BITONCI (LEGA) ben comprende che per la maggioranza la norma, di cui all'emendamento 4.57 dei relatori, sia assai preziosa in termini di cassa, essendo forse finalizzata a finanziare misure come la plastic tax. Tuttavia, torna a ricordare come sulla base della normativa europea siano considerate microimprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro, piccole imprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 50 e con un fatturato inferiore o pari a 10 milioni di euro e medie imprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a 250 e con un fatturato inferiore o pari a 50 milioni di euro. Rileva come il subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, di cui è cofirmatario e di cui auspica l'approvazione, sia volto ad elevare la soglia, di cui al comma 1 dell'articolo 4, da 200 mila a 400 mila euro al fine di evitare che nell'ambito di applicazione ricadano anche imprese individuali o con un numero molto ridotto di dipendenti. Ritiene che sul fronte della semplificazione si siano fatti sforzi finora insufficienti e che il provvedimento in esame segni al riguardo una vera e propria inversione di tendenza, con un aumento degli adempimenti e dei costi che grava in particolare sui piccoli imprenditori. Chiede pertanto al Governo un'ulteriore riflessione sul subemendamento in esame, anche in considerazione del fatto che esso non ha necessità di copertura finanziaria.

  Antonio MARTINO (FI) rileva come il divieto di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 rischi di comportare il fallimento di numerose imprese che già versano in una situazione di difficoltà, in quanto non possono accedere né al credito bancario né al ravvedimento operoso. Raccomanda, pertanto, l'approvazione del subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, che dichiara di sottoscrivere a nome del gruppo di Forza Italia.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) segnala come il subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, di cui è cofirmatario, rappresenti una seconda opportunità per la maggioranza, prevedendo che la soglia di cui al comma 1 dell'articolo 4 sia elevata da 200 mila a 400 mila euro. Rileva peraltro come, trattandosi di appalti con prevalente ma non esclusivo apporto di manodopera, la soglia di 200 mila euro rischi di essere di fatto ancora più bassa. Rileva, altresì, come la previsione recata dal comma 5, lettera a), dell'articolo 4 rischi di essere particolarmente penalizzante nei confronti delle piccole imprese che siano incorse in violazioni degli obblighi dichiarativi di non particolare gravità, derivanti dalla particolare complessità di tali obblighi.

  Vannia GAVA (LEGA) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, di cui raccomanda l'approvazione. Osserva come tale proposta emendativa sia volta a ridurre la platea dei destinatari della norma al fine di venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, che costituiscono un tessuto civile ed economico di estrema importanza per il nostro Paese, che va salvaguardato e sostenuto, anziché gravato di ulteriori oneri.

  Alessandro PAGANO (LEGA) rileva come si debba ritenere che l'articolo 4 del provvedimento in esame sia volto deliberatamente a determinare il fallimento di quante più imprese possibile ovvero sia stato redatto da chi non ha alcuna conoscenza della materia. Ricorda come la realtà produttiva del nostro Paese sia caratterizzata da numerose imprese frutto di iniziative individuali di imprenditori che possono essere considerati quali veri e propri benefattori sociali in quanto, anziché gravare sulla collettività, hanno sviluppato un progetto autonomo che ha prodotto ricchezza per il Paese. Ritiene che gli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame creino le condizioni per determinare l'uscita dal mercato di tali realtà imprenditoriali, soprattutto al Sud, e al riguardo richiama in particolare l'attenzione del Sottosegretario Villarosa, esprimendo stupore per il fatto che una simile scelta sia avallata da una forza politica, quale il Movimento 5 Stelle, che in tale area del Paese riscuote un consistente consenso elettorale. Osserva come il divieto di compensazione, di cui al comma 1 dell'articolo 4, farà sì che tali imprenditori siano costretti a fare cassa per conto dello Stato e vadano incontro al fallimento non a seguito di debiti ma di crediti non riscossi. Rileva come il subemendamento Cavandoli 0.4.57.7, di cui è cofirmatario e di cui auspica l'approvazione, sia volto a venire incontro al Governo e alla maggioranza, limitandosi a prevedere l'innalzamento della soglia per l'applicazione della norma in esame.

  Luca MIGLIORINO (M5S) ritiene doveroso precisare che la soglia di 200 mila euro prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 4 è riferita all'importo delle opere oggetto dei contratti di appalto e non al fatturato annuale delle imprese e che molto difficilmente esse partecipano ad un solo appalto nel corso dell'anno.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), nel ribadire di essere pienamente convinto che vi sia un problema di fondo di mancato versamento dei contributi previdenziali, rileva che le norme che vengono introdotte con l'emendamento 4.57 dei relatori, seppure con una formulazione lievemente meno penalizzante rispetto al testo del provvedimento, pongono in una situazione di seria difficoltà molte imprese italiane. Segnala in particolare il caso del settore dell'autotrasporto, pilastro dell'economia nazionale, già in crisi per una serie di fattori quali una tassazione eccessiva, la concorrenza dei vettori internazionali, norme troppe rigide del codice della strada e un eccesso di oneri burocratici. Sottolinea in proposito che la previsione di non rendere possibile la compensazione, prevista dal comma 1 dell'emendamento 4.57 dei relatori, penalizza fortemente le imprese per quanto concerne il regime agevolato dell'accisa sui carburanti. Inoltre, il fatto che la nuova disciplina si applichi solo ai vettori nazionali pone gli stessi in una situazione di ulteriore svantaggio rispetto ai competitori esteri.

  La Commissione respinge il subemendamento Cavandoli 0.4.57.7.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, alla luce dell'andamento dei lavori, sospende la seduta al fine di svolgere una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 22.45, riprende alle 23.10.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, comunica che, come concordato nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appena conclusosi, si procederà, articolo per articolo, al celere esame delle proposte emendative tuttora accantonate, rinviando alla fine dei lavori della Commissione l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 39.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Mancini 5.20, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Claudio MANCINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.20.

  La Commissione approva l'emendamento Mancini 5.20 (Nuova riformulazione) (vedi allegato 2).

  Giusi BARTOLOZZI (FI) in relazione alla dichiarazione della presidente, sottolinea che l'articolo 39, che si vorrebbe esaminare in coda a tutti gli altri, è stato indicato dallo stesso Movimento 5 Stelle come l'articolo fondante del decreto fiscale. Ricorda altresì che le prime bozze della riformulazione proposta dal relatore e dal Governo sono state diffuse nei giorni scorsi dallo stesso Ministro Bonafede, mentre tutt'ora i membri della Commissione non hanno potuto visionare il nuovo testo dell'articolo 39 e dei subemendamenti ad esso riferiti. Nel sottolineare che, come ha avuto modo di appurare per vie informali, si tratta di una riformulazione molto complessa, ritiene inaccettabile che la presidenza possa ritenere di esaminarlo in due ore alla fine dell'esame di tutti gli altri articoli. Esprime pertanto la sua categorica contrarietà.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, nel sottolineare che la riformulazione dell'articolo 39 e i relativi subemendamenti saranno immediatamente posti in distribuzione, fa presente che la determinazione assunta dall'Ufficio di presidenza è stata condivisa anche dal capogruppo di Forza Italia. Precisa inoltre che tale determinazione è volta ad accogliere in particolare le istanze dell'opposizione.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fregolent 11.01, purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 11.01.

  Marco OSNATO (FDI) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo Fregolent 11.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fregolent 11.01 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Alessandro PAGANO (LEGA) nel dare atto al collega Ungaro di aver affrontato con grande sensibilità la tematica dei lavoratori impatriati, tiene a sottolineare che la Lega da anni ne ha fatto una battaglia politica, economica e soprattutto culturale. Ricorda a tale proposito che già nel cosiddetto decreto crescita, grazie al contributo della Lega, sono state introdotte misure virtuose per favorire il rientro dei lavoratori qualificati. Evidenzia che a suo parere, al di là di qualche eccezione, i partiti non hanno manifestato una grande sensibilità al tema, nonostante che la fuga dei cervelli rappresenti uno dei danni più gravi per il Paese, non potendosi realizzare iniziative significative senza persone qualificate. Rileva a tale proposito che negli ultimi dodici anni hanno abbandonato l'Italia oltre due milioni di persone, la maggior parte delle quali sotto i trentacinque anni.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente al collega Pagano che in Ufficio di presidenza sono stati presi degli accordi, con riguardo alla speditezza dell'esame, che dovrebbero essere rispettati.

  Alessandro PAGANO (LEGA), nel rassicurare la presidente circa la sua volontà di procedere rapidamente, tiene tuttavia a evidenziare l'importanza della battaglia per riportare in Italia i lavoratori qualificati, sottolineando altresì come non vi sia stata da parte degli ambasciatori italiani nel mondo alcuna promozione delle positive misure già introdotte dal legislatore.

  Marco OSNATO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sull'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08.

  Alessia ROTTA (PD) chiede di sottoscrivere a nome dei colleghi del Partito Democratico appartenenti alla Commissione l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08 e preannuncia il voto favorevole dei componenti del suo gruppo. Nel comprendere i limiti posti dalla Ragioneria dello Stato alla proposta emendativa di analogo contenuto presentata dal gruppo della Lega, che affrontava la questione in maniera più estensiva, esprime un plauso al collega Ungaro e a tutti coloro che hanno collaborato con il gruppo Controesodo. Evidenza in conclusione che il collega Pagano intendeva soltanto evidenziare la battaglia fin qui condotta dalla Lega per riportare in Italia i lavoratori qualificati.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, evidenzia a tale proposito come consentire alla Commissione di lavorare faccia bene al Paese.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) ritiene che anche consentire all'opposizione di intervenire faccia bene al Paese.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione procederà ora ad esaminare l'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori e i subemendamenti ad esso riferiti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 28 novembre 2019). Avverte che è stato ritirato il subemendamento Gebhard 0.16.022.6.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.1 e 0.16.022.2, Giacomoni 0.16.022.3, Gusmeroli 0.16.022.4, Mandelli 0.16.022.5, Gusmeroli 0.16.022.7, 0.16.022.8, 0.16.022.9, 0.16.022.10 e 0.16.022.11. Infine, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Massimo BITONCI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il modo con cui la presidente Ruocco ha interrotto l'intervento dell'onorevole Pagano e il ritardo con cui gli è stata concessa la parola. A tale proposito, ritiene che gli accordi presi nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non possono rappresentare la scusa per comprimere il diritto dei deputati ad intervenire sulle proposte emendative in esame. Ricorda, inoltre, che il ritardo con cui la Commissione ha portato avanti l'esame del provvedimento è dovuto solo al fatto che il Governo non fosse pronto ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative.

  Claudio MANCINI (PD), non comprendendo quale sia il legame dell'intervento dell'onorevole Bitonci con l'ordine dei lavori, chiede che si torni ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 16.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, replicando all'onorevole Bitonci, fa presente che il ritardo con cui gli ha concesso la parola è dovuto al fatto che nel frattempo si è provveduto a distribuire il fascicolo contenente le riformulazioni dei relatori e del Governo, in modo che i commissari potessero prenderne visone proprio durante l'intervento dell'onorevole Bitonci. Rileva come gli interventi svolti finora siano tutt'altro che succinti.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), associandosi all'intervento dell'onorevole Bitonci, non ritiene opportuno che la presidente Ruocco si rivolga a un commissario dicendo che si è parlato anche troppo. In proposito, sottolinea come gli interventi svolti hanno avuto lo scopo di arricchire il dibattito sul provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), illustrando il subemendamento 0.16.022.1, chiede che almeno uno dei subemendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori sia accantonato per consentire un'ulteriore riflessione dei relatori e del Governo. Rappresenta, infatti, che l'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori modifica lo scadenzario relativo al modello 730, penalizzando i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non avranno più i conguagli relativi all'IRPEF nel mese di luglio ma verosimilmente nel mese di ottobre.

  Massimo BITONCI (LEGA), associandosi all'intervento dell'onorevole Gusmeroli, fa presente che l'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori, rimodulando le scadenze relative al modello 730 in modo improprio, introduce una norma a svantaggio dei contribuenti. Pertanto, pur apprezzando l'ampliamento della platea dei soggetti che potranno utilizzare il modello 730, chiede di rivedere la disposizione proposta, che comporterebbe un grave danno a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.1 e 0.16.022.2.

  Sestino GIACOMONI (FI), intervenendo sul subemendamento 0.16.022.3 a sua prima firma, ritiene che la sua bocciatura rappresenterebbe un'occasione persa per il Governo e la maggioranza.

  La Commissione respinge il subemendamento Giacomoni 0.16.022.3.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), associandosi al precedente intervento dell'onorevole Bitonci, fa tuttavia presente che l'ampliamento della platea dei soggetti che potranno utilizzare il modello 730 sarà limitato a pochi casi particolari, mentre, allo stesso tempo, tutta la normativa relativa al modello 730 sarà modificata provocando un grave danno a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Segnala, infatti, che con la disposizione proposta dall'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori non sarà più obbligatorio per i CAF e per i datori di lavoro procedere al conguaglio dell'IRPEF entro il mese di luglio. Rinnova, pertanto, l'invito ad accantonare almeno un subemendamento a sua prima firma riferito all'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori, in modo da poter svolgere un'ulteriore riflessione.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA), a integrazione di quanto illustrato dall'onorevole Gusmeroli, evidenzia che, proprio a causa della grave situazione economica che vive il nostro Paese e alla luce dell'impossibilità di effettuare le compensazioni fiscali, i datori di lavoro sono portati a pagare i contributi, i tributi locali, le tasse, ma anche le forniture l'ultimo giorno utile. A tale proposito stigmatizza l'ostinazione con cui la maggioranza ed il Governo continuano a portare avanti una norma che risulterebbe dannosa per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.

  Vannia GAVA (LEGA) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Gusmeroli 0.16.022.4. Ritiene che la norma proposta dai relatori, e sulla quale la proposta emendativa in esame interviene, debba essere rivista, in quanto essa sembra avere quale scopo principale quello di favorire i CAF, penalizzando i lavoratori dipendenti ed i pensionati, i quali vedranno posticipato di quattro mesi, da luglio a settembre, il conguaglio fiscale.

  Marco OSNATO (FDI) rileva come la dilazione del conguaglio fiscale sia suscettibile di determinare effetti negativi sullo sviluppo del Paese, con particolare riferimento ai consumi, al commercio e al turismo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.4, Mandelli 0.16.022.5 e Gusmeroli 0.16.022.7 e 0.16.022.8.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sul suo subemendamento 0.16.022.9, invita il Governo e la maggioranza ad accedere alla richiesta di accantonamento di almeno una delle proposte emendative in esame, al fine di consentire un ulteriore approfondimento. Rileva, infatti, come l'approvazione della norma proposta dai relatori sia suscettibile di determinare problemi ai quali si dovrà rapidamente porre rimedio, come già accaduto in occasione della norma sul credito di imposta rimborsato direttamente al cittadino per l'istallazione delle caldaie condominiali, contenuta nel provvedimento sulla crescita. Ritiene che l'accantonamento delle proposte emendative in esame possa evitare la necessità di intervenire successivamente.

  Massimo BITONCI (LEGA) chiede chiarimenti al Sottosegretario Villarosa sulla ratio della norma in esame, che sembra rispondere essenzialmente agli interessi dei CAF. Rileva come si tratti di una norma che comporterà una penalizzazione dei consumi e che è destinata ad incidere in modo particolare sul settore del turismo, peraltro particolarmente sviluppato nella sua regione di provenienza, il Veneto.

  Alessandro PAGANO (LEGA) sottolinea l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, che si limita a chiedere un ulteriore approfondimento, attraverso l'accantonamento di almeno una delle proposte emendative in esame, al fine di non precludere la possibilità di porre rimedio agli evidenti profili di criticità della norma.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Bitonci, richiamando anch'egli la vocazione turistica del Veneto e in particolare della sua città di provenienza, Verona, e rilevando le ricadute negative sul settore della norma proposta dai relatori, in quanto numerose famiglie programmano le proprie vacanze in Italia facendo affidamento sul rimborso fiscale accreditato nel mese di luglio. Chiede al riguardo spiegazioni al Sottosegretario Villarosa, di cui stigmatizza con forza l'atteggiamento irrispettoso dovuto alle continui allontanamenti dall'Aula.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.9 e 0.16.022.10.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), illustrando il suo subemendamento 0.16.022.11, rileva come si tratti dell'ultima proposta emendativa volta a evitare lo slittamento da luglio a settembre del conguaglio fiscale, e ne chiede l'accantonamento.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) si associa alla richiesta del deputato Gusmeroli. Rileva come la ratio dell'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori sia quella di prevedere un'opportunità in più per il contribuente, secondo quanto precisato dallo stesso relatore Fragomeli, e come la norma che prevede lo slittamento del termine per il pagamento contraddica questa ratio. Ritiene opportuno individuare una soluzione che non penalizzi i contribuenti e chiede a tal fine l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

  Vannia GAVA (LEGA) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Gusmeroli 0.16.022.11 e si associa alla richiesta di accantonamento al fine di promuovere una riflessione. Rivendica l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica e rileva la necessità di individuare una soluzione che non penalizzi le famiglie e i consumatori.

  Umberto BURATTI (PD) osserva come la relazione illustrativa all'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori precisa come il sostituto di imposta sia tenuto ad effettuare il conguaglio non a termine fisso, che oggi coincide con la busta paga delle competenze di luglio, bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Ritiene che tali precisazioni possano consentire di fugare le perplessità manifestate nel corso della discussione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni del deputato Buratti. Tuttavia, al fine di compiere un ulteriore approfondimento al riguardo esprime parere favorevole sulla richiesta di accantonamento DEL subemendamento Gusmeroli 0.16.022.11.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento del subemendamento Gusmeroli 0.16.022.11 e, conseguentemente, dell'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori. Invita il relatore Fragomeli ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 16 precedentemente accantonate.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.04. Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 16.013, che potrà risultare assorbito a seguito dell'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori. Quanto all'articolo aggiuntivo Centemero 16.021 rileva come il suo contenuto sia stato assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.04.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.013 e avverte che l'articolo aggiuntivo Centemero 16.021 è assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08. Invita il relatore Fragomeli ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 17.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 17.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione approva l'emendamento Gelmini 17.3, come riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Migliorino 17.01.
  Avverte che saranno resi i pareri riferiti alle proposte emendative riferite all'articolo 21, precedentemente accantonate. Avverte che l'emendamento Zardini 21.2 è stato ritirato dai presentatori.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Zardini 21.2.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Zardini 21.2 è stato ritirato dai presentatori.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 22.19 ove riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la riformulazione proposta è stata accettata dai presentatori dall'emendamento 22.19.

  La Commissione approva l'emendamento Gelmini 22.19, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, esprime parere favorevole sull'emendamento Porchietto 23.1, soppressivo dell'intero articolo. Invita pertanto al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 23 in quanto risulterebbero preclusi dall'approvazione di tale emendamento. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 23.04.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione approva l'emendamento Porchietto 23.1 (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Porchietto 23.1, soppressivo dell'articolo, risultano preclusi gli emendamenti Rosato 23.2, Rotta 23.5, gli identici Baratto 23.7, Rizzetto 23.8 e Lupi 23.9, gli emendamenti Lupi 23.15 e 23.16, Bitonci 23.13, Tarantino 23.14, Giannone 23.17, gli identici Bitonci 23.11, Rizzetto 23.20, Porchietto 23.21 e Pastorino 23.22, nonché gli emendamenti Lucaselli 23.19, Covolo 23.12, Buratti 23.23, Deidda 23.24, Ciaburro 23.25 e Cunial 23.26, che pertanto non saranno posti in votazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zucconi 23.04.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 27.1 ove riformulato, come proposto dal Governo, nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2), ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gemmato 27.5 e D'Attis 27.8.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la riformulazione proposta è stata accettata dai presentatori dall'emendamento 27.1.

  La Commissione approva l'emendamento Perantoni 27.1 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Marco OSNATO (FDI) dichiara di non comprendere le motivazioni che hanno portato ad esprimere un parere contrario rispetto all'emendamento Gemmato 27.5 di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che i requisiti della buona condotta sono già previsti dalla legislazione vigente e che pertanto il contenuto dell'emendamento appare pleonastico.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala che la normativa vigente prevede il requisito richiamato dal sottosegretario Baretta per le imprese mentre l'emendamento 27.5 si riferisce ai lavoratori che operano nel settore del gioco d'azzardo.

  Marco OSNATO (FDI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Bartolozzi.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che l'introduzione del requisito della buona condotta per i lavoratori andrebbe contro quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede tale requisito solo per l'assunzione nelle forze di Polizia.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che in assenza di misure specifiche anche un esponente della criminalità organizzata potrebbe essere assunto in una sala dove si svolge il gioco d'azzardo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce che non appare opportuno estendere il requisito della buona condotta in maniera generalizzata, in quanto in tal modo si porrebbero i lavoratori in una condizione di difficoltà.

  Marco OSNATO (FDI) si riserva di approfondire quanto affermato dal rappresentante del Governo, segnalando che la proposta emendativa in discussione risponde ad una richiesta avanzata dagli operatori del settore che incontrano difficoltà nel contrastare le infiltrazioni della criminalità.

  Massimo BITONCI (LEGA) sottoscrive a nome di tutti i deputati del gruppo della Lega facenti parte della Commissione l'emendamento Gemmato 27.5, ricordando che la questura può negare l'autorizzazione all'apertura di una sala da gioco.

  Claudio MANCINI (PD) nel ricordare che una disposizione analoga a quella che si vorrebbe introdurre con gli identici emendamenti Gemmato 27.5 e D'Attis 27.8 era prevista in passato per il personale dei casinò che erano allora le uniche strutture dove si poteva praticare in gioco d'azzardo, segnala che con l'attuale formulazione delle proposte emendative si rischia un'applicazione troppo estesa, coinvolgendo anche lavoratori rispetto ai quali il requisito della buona condotta appare del tutto superfluo. Invita pertanto i presentatori a ritirare tali proposte emendative, impegnandosi sin da ora ad effettuare un approfondimento che possa portare ad introdurre disposizioni più circoscritte, eventualmente nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala una recente sentenza del Tar della Puglia che conferma la possibilità di richiedere il requisito della buona condotta per i lavoratori delle sale scommesse, rilevando la possibilità di una riformulazione degli emendamenti in discussione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce la non opportunità di introdurre una norma di carattere generale in aperto contratto con quanto attualmente previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nel riconoscere la fondatezza delle preoccupazioni alla base delle proposte emendative presentate, sottolinea nuovamente che occorre tenere conto dei diritti dei lavoratori. Invita pertanto al ritiro degli identici emendamenti Gemmato 27.5 e D'Attis 27.8, manifestando fin da ora disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che inviti ad un approfondimento sulla problematica oggetto degli stessi.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Gemmato 27.5 e D'Attis 27.8.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3 ove riformulati, come proposto dal Governo, nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa all'1, riprende all'1.10.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, in considerazione dell'ora e della quantità di proposte emendative tuttora da esaminare, avverte che è convocato immediatamente un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità per il prosieguo dell'esame. Sospende pertanto nuovamente la seduta.

  La seduta, sospesa all'1.10, riprende all'1.20.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, come concordato nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appena conclusosi, si procederà a contingentare gli interventi, consentendo ad un rappresentante per gruppo di intervenire su ciascuna proposta emendativa per un massimo di due minuti. Fa presente altresì che, prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 39, si provvederà a concordare la successiva organizzazione dei lavori, anche in considerazione dell'ora.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede che vengano momentaneamente accantonati gli identici emendamenti Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3 al fine di consentire la valutazione della riformulazione proposta dal relatore.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, concorde il collega Fragomeli, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Losacco 33.1, Parolo 33.2, De Maria 33.4, nonché sull'articolo aggiuntivo Rotta 33.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ungaro 33.06, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Losacco 33.1.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento Parolo 33.2, di cui è cofirmatario, volto ad intervenire in favore della località di Santa Caterina Valfurva colpita dalla frana del Ruinon.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) fa presente che è stato espresso parere contrario su tutte le proposte emendative che, analogamente all'emendamento Parolo 33.2, sono volte a prevedere agevolazioni per i territori colpiti da eventi calamitosi, dal momento che le misure in esse proposte sono state introdotte nel decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, cosiddetto «decreto sisma» appena approvato dalla Camera o saranno introdotte nel disegno di legge di bilancio all'esame al Senato.

  La Commissione respinge l'emendamento Parolo 33.2.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento De Maria 33.4 è stato ritirato dai presentatori.

  Alessia ROTTA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 33.03.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, in attesa che venga messa a disposizione dei membri della Commissione la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ungaro 33.06, ne dispone il temporaneo accantonamento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Crippa 36.3, purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, in attesa che venga messa a disposizione dei membri della Commissione la riformulazione dell'emendamento Davide Crippa 36.3, ne dispone il temporaneo accantonamento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Corda 37.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Topo 37.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Bitonci 37.8. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Melilli 37.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 37.11, sull'articolo aggiuntivo Bitonci 37.04 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Brunetta 37.08 e Pellicani 37.012.

  Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Emanuela CORDA (M5S), nell'illustrare l'emendamento 37.10 a sua prima firma, evidenzia che esso rappresenta una proposta condivisibile, in quanto di buon senso e non onerosa, poiché prevede tempi più lunghi per la presentazione dell'istanza da parte del contribuente e, invece, tempi più rapidi per la risposta da parte dell'ente creditore. Tutto ciò premesso, insiste perché l'emendamento 37.10 a sua prima firma sia posto in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Corda 37.10 ed approva l'emendamento 37.13 dei relatori (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Topo 37.2 deve intendersi accantonato in attesa che sia distribuita la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo.

  Massimo BITONCI (LEGA), illustrando l'emendamento 37.8 a sua prima firma, evidenzia come la precedente esperienza di Governo, condivisa con i colleghi del MoVimento 5 Stelle, abbia dimostrato che il percorso verso la pace fiscale, tramite la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in cinque anni, ha indubbiamente rappresentato un successo. Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a riconsiderare la loro posizione sull'emendamento in esame.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, chiede all'onorevole Bitonci di concludere il suo intervento, che, al pari di quelli degli altri colleghi, non deve superare i due minuti, come stabilito nel corso dell'ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Massimo BITONCI (LEGA), concludendo il suo intervento, si rammarica del fatto che i relatori ed il Governo non abbiano voluto prendere in considerazione l'emendamento 37.8 a sua prima firma.

  La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 37.8.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Melilli 37.9.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come sia impossibile illustrare in due minuti un emendamento complesso che riguarda la rottamazione. Pertanto, chiede alla presidente Ruocco che la regola fissata nel corso dell'ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sia derogata quando si affrontano argomenti maggiormente complessi.

  Marco OSNATO (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 37.11, fa presente che questo rappresenta la diversa visione del gruppo Fratelli d'Italia rispetto ai gruppi di sinistra. Al riguardo, segnala che l'emendamento Lollobrigida 37.11 prevede l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di disporre lo sblocco dei conti correnti pignorati a favore dei soggetti che abbiano aderito alla definizione agevolata e che abbiano pagato la prima rata nei termini previsti. Ritiene, infatti, che la norma vigente sia indicativa della poca fiducia che il legislatore ha nei confronti dei contribuenti che pure hanno dimostrato di voler ottemperare ai loro obblighi.

  La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 37.11.

  Massimo BITONCI (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 37.04 a sua prima firma, evidenzia che esso ha l'obiettivo di rendere strutturale la misura della rottamazione delle liti pendenti, che ha avuto la positiva conseguenza di produrre maggior gettito per l'Erario nonché quella di ridurre i contenziosi di primo e di secondo grado presso la Corte di cassazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bitonci 37.04.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Pellicani 37.012.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Brunetta 37.08.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 38, propone l'accantonamento dell'emendamento Ruggiero 38.3. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Melilli 38.02 e Migliorino 38.028, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Azzurra Pia Cancelleri 38.07. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Pella 38.020 e Prestigiacomo 38.021, quest'ultimo poiché risulterebbe assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Magi 38.024 e Garavaglia 38.030. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lotti 38.033. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 38.035, Schirò 38.042 e Gadda 38.044.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Ruggiero 38.3 e gli articoli aggiuntivi Pella 38.020, Prestigiacomo 38.021 e Lotti 38.033 restano accantonati. Avverte, altresì, che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Melilli 38.02 e Migliorino 38.028.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Melilli 38.02 e Migliorino 38.028 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Luca MIGLIORINO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Azzurra Pia Cancelleri 38.07.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'articolo aggiuntivo 38.024 a sua prima firma, fa presente che esso agevola i comuni nella riscossione dell'IMU dovuta da enti religiosi che svolgono attività ricettive. Pertanto, chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere sull'articolo aggiuntivo in esame ed insiste affinché questo sia posto in votazione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 38.024.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Garavaglia 38.030 in materia di obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, evidenzia che esso rappresenta una possibilità di recuperare gettito e una semplificazione delle modalità di pagamento. Chiede, pertanto, ai relatori e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere sulla proposta emendativa in esame.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rivalutando l'articolo aggiuntivo Garavaglia 38.030, esprime su di esso parere favorevole.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Garavaglia 38.030 (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Lotti 38.033, Quartapelle Procopio 38.035, Schirò 38.042 e Gadda 38.044. Comunica, altresì, che i relatori hanno presentato l'emendamento 32.100 e che il termine per la presentazione dei subemendamenti ad esso riferiti è fissato alle ore 2.20 della giornata odierna.
  Avverte che il Governo ha testé presentato l'emendamento 32.1000 (vedi allegato 1), per il quale fissa il termine per i subemendamenti alle ore 2.20 della giornata odierna.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA illustra l'emendamento 32.1000 del Governo, che intende recepire il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di insegnamento impartito da una scuola guida prevedendo l'assoggettamento all'IVA a partire dal 1o gennaio 2020 per le lezioni per il conseguimento delle patenti di guida B e C1.

  Paolo BARELLI (FI) chiede chiarimenti al riguardo, in particolare se con l'emendamento in questione venga ripristinata la situazione precedente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

  Marco OSNATO (FDI) chiede se l'emendamento in esame di riferisca alle lezioni di guida sia teoriche sia pratiche.

  Silvia COVOLO (LEGA) esprime apprezzamento per il ripensamento del Governo e si dichiara favorevole alla soluzione prospettata. Esprime comunque rammarico per il fatto che sia stata comunque privilegiata un'interpretazione restrittiva e chiede anch'ella chiarimenti circa l'applicabilità della norma alle lezioni sia teoriche sia pratiche.

  Luca MIGLIORINO (M5S) ringrazia il Governo per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per la soluzione individuata.

  Elena CARNEVALI (PD) esprime apprezzamento per la soluzione prospettata, rilevando come essa corrisponda alle aspettative degli operatori del settore.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ungaro 33.06 nel testo riformulato (vedi allegato 2)

  Luca MIGLIORINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Davide Crippa 36.3 nel testo riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Davide Crippa 36.3 nel testo riformulato (vedi allegato 2).
  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3 nel testo riformulato (vedi allegato 2)

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 40.100 del Governo.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 40.100 del Governo.

  La Commissione approva l'emendamento 40.100 del Governo (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gusmeroli 40.4 e Benigni 40.5. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Scagliusi 40.8 e degli identici emendamenti D'Ettore 40.12 e Migliorino 40.2. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 40.01 dei relatori.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede chiarimenti sulla ratio dell'articolo aggiuntivo 40.01 dei relatori.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, precisa come l'articolo aggiuntivo 40.01 dei relatori sia volto a graduare l'entrata in vigore dell'obbligo di adeguamento dei servizi igienici delle carrozze ferroviarie.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) dichiara di non comprendere le motivazioni di tale scaglionamento, in considerazione della situazione di degrado nel quale versa il servizio ferroviario per i pendolari. Si rivolge, in particolare, ai deputati del Movimento 5 Stelle, i quali si sono sempre dichiarati a favore di investimenti in mezzi di trasporto ecologicamente compatibili.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, osserva come in mancanza di tale scaglionamento sarebbe stato necessario reperire ulteriori risorse.

  Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM), illustrando l'emendamento 40.5 a sua firma, identico all'emendamento Gusmeroli 40.4, rileva come esso sia volto ad escludere dall'ambito di applicazione della spending review gli interventi per il miglioramento delle infrastrutture autostradali.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, osserva come le questioni poste dagli emendamenti in esame potranno costituire oggetto di un ordine del giorno in Assemblea e potranno essere altresì essere affrontate in sede di esame di legge di bilancio.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Gusmeroli 40.4 e Benigni 40.5.

  Luca MIGLIORINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Scagliusi 40.8 e lo ritira. Dichiara altresì di ritirare il suo emendamento 40.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Ettore 40.12 e approva l'articolo aggiuntivo 40.01 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mancini 41.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Claudio MANCINI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mancini 41.01, come riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 42.3 dei relatori, rilevando come esso sia volto ad estendere la possibilità di affidamento diretto a Poste Italiane, già previsto per i piccoli comuni, anche alle unioni di comuni di pari dimensioni.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rammenta che i tre subemendamenti presentati all'emendamento 42.3 dei relatori sono da considerarsi inammissibili.

  La Commissione approva l'emendamento 42.3 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pella 42.01 e sugli identici articoli aggiuntivi Navarra 42.02 e Pella 42.03.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Pella 42.01 e gli identici articoli aggiuntivi Navarra 42.02 e Pella 42.03.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sull'emendamento Tateo 44.2.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Silvia COVOLO (LEGA) esprime rammarico per il parere contrario sull'emendamento Tateo 44.2, di cui è cofirmataria, non comprendendo per quale motivo non possano essere prese in considerazione le richieste di permuta pervenute entro il 1o ottobre 2019.

  Marco OSNATO (FDI) sia associa alle considerazioni della deputata Covolo, non comprendendo la ratio della norma in esame, e rilevando come qualora essa sia dettata dall'incapacità dell'amministrazione di fare fronte agli adempimenti richiesti dal comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011 la soluzione dovrebbe semmai consistere nella predisposizione di strumenti per l'amministrazione stessa.

  La Commissione respinge l'emendamento Tateo 44.2.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Carnevali 45.13 e Boldi 45.15, a condizione che siano riformulati, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Lorefice 45.6 e rileva come l'articolo aggiuntivo Boldrini 45.02 risulterà assorbito dall'eventuale approvazione del testo riformulato dell'emendamento Martinciglio 32.021.

  Elena CARNEVALI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 45.13, volto ad aumentare la capacità assunzionale delle regioni in ambito sanitario.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori dell'emendamento Boldi 45.15 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 45.13 e Boldi 45.15 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che l'emendamento Lorefice 45.6 è ritirato dai presentatori.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sui subemendamenti Bitonci 0.46.05.1 e 0.46.05.2 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 46.05 dei relatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Bitonci 0.46.05.1.

  Leonardo TARANTINO (LEGA), intervenendo sul subemendamento Bitonci 0.46.05.2 rileva come esso intervenga sulla ripartizione di fondi per l'edilizia scolastica, prevedendo che tale ripartizione avvenga in base alla popolazione residente e non esclusivamente sulla base di un criterio geografico.

  Marco OSNATO (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Tarantino e, richiamata la propria esperienza di membro della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, osserva come la ripartizione dei fondi debba avvenire sulla base di parametri più chiari, che tengano conto del fabbisogno.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Bitonci 0.46.05.2 e approva l'articolo aggiuntivo 46.05 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 47.3 dei relatori.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 47.3 dei relatori.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'emendamento dei relatori 47.3.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, chiarisce che l'emendamento istituisce una deroga per esigenze specifiche delle piccole isole al divieto di circolazione di alcuni veicoli euro 0.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) rilevando che disposizioni sull'autotrasporto contenute nel provvedimento prevedono già dal prossimo anno la fine delle agevolazioni sulle accise per i veicoli euro 3 e dall'anno successivo per quelli euro 4, sottolinea che la deroga oggetto dell'emendamento in discussione dimostra l'incoerenza delle scelte politiche adottate dalla maggioranza.

  La Commissione approva l'emendamento 47.3 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 49, esprime parere favorevole sull'emendamento Del Barba 49.4 a condizione che sia riformulato, come proposto dal Governo, nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2), invita al ritiro degli identici emendamenti Migliorino 49.5 e Buratti 49.8, nonché degli identici Migliorino 49.6 e Ubaldo Pagano 49.7 e dell'articolo aggiuntivo Macini 49.02, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 49.04.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone un temporaneo accantonamento dell'emendamento Del Barba 49.4 in attesa che sia distribuita la riformulazione illustrata dal relatore Fragomeli.
  Avverte che gli identici emendamenti Migliorino 49.5 e Buratti 49.8, nonché gli identici emendamenti Migliorino 49.6 e Ubaldo Pagano 49.7 e l'articolo aggiuntivo Macini 49.02 sono stati ritirati dai presentatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Centemero 49.04.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la riformulazione dell'emendamento Del Barba 49.4 è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Del Barba 49.4 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Martino 50.4 e Bordo 50.6 a condizione che siano riformulati, come proposto dal Governo, nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quelli dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone un temporaneo accantonamento degli identici emendamenti Martino 50.4 e Bordo 50.6 in attesa che sia distribuita la riformulazione illustrata dal relatore Fragomeli.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 50.08 del Governo, invitando al ritiro del relativo subemendamento Caso 0.50.08.1.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 50.08 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Caso 0.50.08.1.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) manifesta la volontà di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 50.08 del Governo.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, ricorda che non è possibile sottoscrivere le proposte emendative del Governo, precisando tuttavia che l'emendamento 50.08 riassume posizioni condivise all'interno della Commissione. Dispone quindi un breve accantonamento di tali proposte emendative.
  Sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 2.45, è ripresa alle 2.55.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, ricorda che prima della sospensione è stato espresso un parere favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Martino 50.4 e Bordo 50.6, segnalando che tale riformulazione è stata nel frattempo distribuita e che essa è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Martino 50.4 e Bordo 50.6 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gagnarli 50.05, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Luca MIGLIORINO (M5S) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Gagnarli 50.05.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere contrario sul subemendamento Pagani 0.51.2.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 51.2 dei relatori.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Pagani 0.51.2.1 ed approva l'emendamento 51.2 dei relatori (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Gariglio 52.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro degli emendamenti Scagliusi 52.1, Paita 52.2, Scagliusi 52.3, Murelli 52.5, Ungaro 52.6, Bilotti 52.7, Rampelli 52.8, Meloni 52.9, Bergamini 52.11, Caretta 52.12, Osnato 52.13, Maccanti 52.15, Bergamini 52.16 e Gariglio 52.17, in quanto risulterebbero assorbiti ovvero parzialmente preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gariglio 52.9. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 52.01.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme al relatore.

  Silvia COVOLO (LEGA), con riguardo alla proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento Gariglio 52.9, fa presente che l'intento della Lega era quello di estendere il contributo anche a coloro che avessero acquistato il seggiolino con dispositivo antiabbandono prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale. Nel sottolineare che con tale misura si erano accolte le richieste avanzate da molte famiglie, chiede ai relatori di introdurre analoga precisazione nel testo dell'emendamento Gariglio 52.9.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia che in tal modo si determinerebbe un allargamento della platea degli aventi diritto, con conseguente incremento degli oneri finanziari della disposizione.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) con riguardo alla questione posta dalla collega Covolo, sottolinea che la riformulazione proposta dai relatori finisce per escludere proprio i cittadini più diligenti. Nell'evidenziare l'iniquità della soluzione adottata, chiede un'ulteriore riflessione ai relatori ed al Governo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, accogliendo la richiesta del collega Tarantino, propone di accantonare l'emendamento Gariglio 52.9, pur non potendo dare garanzie circa una eventuale ulteriore riformulazione.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 52.9.

  Silvia COVOLO (LEGA), considerato il fatto che sono stati aumentati gli stanziamenti ritiene che non vi siano problemi con riguardo alla copertura finanziaria della misura richiesta.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 57, precedentemente accantonate, invita al ritiro degli emendamenti Marattin 57.1 e Migliorino 57.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 57.4 purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Nel precisare che la votazione degli identici emendamenti Migliorino 57.5 e Mancini 57.30 risulta preclusa da precedenti deliberazioni, esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 57.12 purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sul subemendamento Tarantino 0. 57.49.1 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 28 novembre 2019), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 57.49 dei relatori. Invita al ritiro dell'emendamento Migliorino 57.38. Avverte che resta accantonato l'emendamento Migliorino 57.40. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mancini 57.21 purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte che resta accantonato l'emendamento Mancini 57.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 57.32 purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Avverte che resta accantonato l'emendamento Melilli 57.34 e che l'emendamento Migliorino 57.43 e l'articolo aggiuntivo Pastorino 57.04 risulteranno assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Melilli 57.32, come riformulato. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09 purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Melilli 57.018 purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme al relatore.

  Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Melilli 57.32.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Marattin 57.1 e Migliorino 57.7 sono stati ritirati dai presentatori e che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento Fornaro 57.4.

  Luca DE CARLO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Fornaro 57.4.

  La Commissione approva l'emendamento Fornaro 57.4 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Claudio MANCINI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Melilli 57.12 al fine di consentire la valutazione della riformulazione proposta dai relatori.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) nell'esprimersi favorevolmente sull'emendamento 57.49 dei relatori volto a risolvere il problema del debito di Campione d'Italia, precisa che il subemendamento presentato dal suo gruppo era volto a considerare il Canton Ticino un creditore privilegiato, al fine di mantenere buoni rapporti con lo Stato estero in questione, anche in considerazione della situazione dei cittadini italiani transfrontalieri. Nel chiedere al Governo e alla maggioranza attenzione su questo tema, si riserva di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda infine che la proposta contenuta nel subemendamento 57.49.1 ricalca analoga disposizione che la Lega ha presentato al Senato durante l'esame del disegno di bilancio.

  La Commissione respinge il subemendamento Tarantino 0.57.49.1.

  Marco OSNATO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 57.49 dei relatori.

  La Commissione approva l'emendamento 57.49 dei relatori (vedi allegato 2).

  Luca MIGLIORINO (M5S) ritira il suo emendamento 57.38.

  Claudio MANCINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 57.21.

  Mauro DEL BARBA (IV) manifesta la contrarietà del suo gruppo nel metodo e nel merito con riguardo all'emendamento Mancini 57.21.

  Marco OSNATO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Mancini 57.21.

  La Commissione approva l'emendamento Mancini 57.21 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riguardo all'emendamento Melilli, tiene a precisare che con la riformulazione proposta si interviene su tre questioni importanti, la prima delle quali riguarda la concessione, limitatamente all'anno 2020, di un tempo maggiore per i comuni per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari. Con riguardo alla seconda questione, evidenzia che è stata prorogata ulteriormente la possibilità di evitare l'incremento dei coefficienti per alcune categorie di utenti. Fa presente inoltre che è stata previsto un bonus per le famiglie numerose al fine di contenere gli aumenti della tariffa. Sottolinea infine che con riguardo ai bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è stato previsto che le agevolazioni vengano riconosciute automaticamente per tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economia equivalente sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento Melilli 57.32.

  La Commissione approva l'emendamento Melilli 57.32 (Nuova formulazione) nonché l'emendamento Migliorino 57.43 e gli articoli aggiuntivi Pastorino 57.04 e Pella 38.020 riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che l'emendamento Ungaro 57.37 è stato ritirato dai presentatori. Avverte che i presentatori accolgono la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Claudio MANCINI (PD), nell'accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 57.018 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a incrementare l'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Fa presente, altresì, che agli oneri derivanti da tale misura si provvede mediante l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Tutto ciò premesso, auspica che l'articolo aggiuntivo 57.018 a sua prima firma possa essere condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

  Massimo BITONCI (LEGA), nel ricordare che il gruppo della Lega aveva presentato proposte emendative di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Mancini 57.018, sottoscrive a nome del suo gruppo tale articolo aggiuntivo, anche alla luce delle responsabilità che i sindaci dei piccoli comuni si trovano ad affrontare giorno dopo giorno.

  Luca DE CARLO (FDI), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018 a nome del suo gruppo, ritiene che esso rappresenti un segnale di rinnovata attenzione nei confronti delle problematiche dei sindaci dei piccoli comuni.

  Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) ritenendo che l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018 rappresenti un primo passo per riconoscere la giusta dignità ai sindaci dei piccoli comuni, auspica che altre misure analoghe vengano presto approvate allo scopo di riconoscere a tali amministratori non solo maggiori risorse ma anche maggiori poteri. Sottoscrive, pertanto, a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018 e preannuncia il voto favorevole su di esso.

  Luca PASTORINO (LEU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018.

  Raffaele BARATTO (FI) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018 poiché ritiene che esso contribuisca a restituire ai sindaci dei piccoli comuni la giusta dignità.

  Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018.

  Mauro DEL BARBA (IV) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018, che dà il giusto riconoscimento all'attività dei sindaci dei piccoli comuni.

  Raffaele TRANO (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Mancini 57.018, poiché ritiene doveroso dare un giusto riconoscimento ai sindaci dei piccoli comuni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, condividendo la volontà unanime dei gruppi parlamentari, ricorda come la proposta iniziale provenga proprio dai sindaci dei piccoli comuni che avevano pensato a una forma di autofinanziamento. Fa presente che il Governo ha voluto sostenere tale iniziativa con l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo Melilli 57.018 (nuova formulazione) nel testo riformulato e l'articolo aggiuntivo Melilli 57.019 (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 58, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Benigni 58.1, Gusmeroli 58.2 e Bitonci 58.3 e degli articoli aggiuntivi Currò 58.04 e 58.010. Propone che rimangano accantonati gli articoli aggiuntivi Currò 58.012 e 58.013. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Osnato 58.014, purché sia riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e sugli articoli aggiuntivi 58.037 e 58.038 del Governo. Propone che rimangano accantonati gli articoli aggiuntivi Gebhard 58.016 e 58.017. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Della Frera 58.018. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colletti 58.019, ove riformulato, come proposto dal Governo, nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Bitonci 58.021. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Currò 58.023. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Noja 58.025. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fregolent 58.026. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Lepri 58.032, 58.033 e 58.034. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mancini 58.036.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'articolo aggiuntivo Migliorino 58.022 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilli 57.019, come riformulato e che gli articoli aggiuntivi Currò 58.012 e 58.013, Gebhard 58.016 e 58.017 nonché Currò 58.023 rimangono accantonati.

  La Commissione respinge l'emendamento Benigni 58.1.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 58.2 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a rendere sperimentali gli indici sintetici di affidabilità, la cui applicazione ha dato luogo a gravi distonie.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando all'onorevole Gusmeroli, ricorda che qualche settimana fa sul medesimo argomento il Governo ha risposto ad una interrogazione presso la Commissione finanze, riconoscendo i problemi recati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità. Fa presente che su tale misura è aperto un confronto tra il Governo e le categorie interessate, nel quale, però, non è in discussione lo strumento degli indici sintetici di affidabilità ma le modalità applicative degli stessi. Ritiene, pertanto, che lo strumento degli indici sintetici di affidabilità non possa essere reso sperimentale, ma va mantenuto strutturale.

  La Commissione respinge l'emendamento Gusmeroli 58.2.

  Massimo BITONCI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento 58.3 a sua prima firma e condividendo il precedente intervento dell'onorevole Gusmeroli, sottolinea come gli indici sintetici di affidabilità si siano rivelati inaffidabili e pertanto, con l'emendamento in discussione, si propone di renderli facoltativi per l'anno 2019.

  La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 58.3.

  Massimo UNGARO (IV), prendendo atto dell'avvenuto assorbimento dell'articolo aggiuntivo Migliorino 58.022, con l'approvazione dell'emendamento Melilli 57.019, invita il Governo a prendere in considerazione l'argomento trattato da tale proposta emendativa in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio, anche al fine di prevedere la fissazione di un termine.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'articolo aggiuntivo Currò 58.02 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Cattaneo 16.23, Buratti 16.21 e Gusmeroli 16.4.
  Avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Melilli 57.12 e lo pone, pertanto, immediatamente in votazione.

  La Commissione approva l'emendamento Melilli 57.12, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, comunica che l'articolo aggiuntivo Currò 58.04 è stato ritirato dai presentatori. Avverte, altresì, che l'articolo aggiuntivo Currò 58.07 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 10.01. Avverte, inoltre, che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Currò 58.010. Comunica che gli articoli aggiuntivi Currò 58.012 e 58.013 rimangono accantonati. Avverte, infine, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Osnato 58.014.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Osnato 58.014, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sui subemendamenti Mollicone 0.58.037.1, Claudio Borghi 0.58.037.2, 0.58.037.3 e 0.58.037.4 e Gusmeroli 0.58.037.5 e 0.58.037.6. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 58.037 e 58.038 del Governo.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori e raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 58.037 e 58.038 del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mollicone 0.58.037.1, Claudio Borghi 0.58.037.2, 0.58.037.3 e 0.58.037.4 e Gusmeroli 0.58.037.5 e 0.58.037.6 e approva gli articoli aggiuntivi 58.037 e 58.038 del Governo (vedi allegato 2).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, prende atto che gli articoli aggiuntivi Gebhard 58.016 e 58.017 sono stati ritirati dai presentatori.

  Sestino GIACOMONI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Della Frera 58.018, sottolinea come esso sia volto a rendere trasparente l'entità del cuneo fiscale attraverso l'indicazione nella busta paga delle distinte voci di spesa a carico del datore di lavoro. Non comprende le ragioni del parere contrario e chiede quanto meno l'accantonamento della proposta emendativa al fine di ulteriori approfondimenti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva come l'indicazione esplicita nella busta paga dei contributi a carico del datore di lavoro non comporti, a suo avviso, profili problematici.

  Marco OSNATO (FDI) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'articolo aggiuntivo Della Frera 58.018.

  Massimo BITONCI (LEGA) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo della Lega l'articolo aggiuntivo Della Frera 58.018.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene inopportuno intervenire con un atto di rango legislativo sulla struttura formale della busta paga e ritiene che il tema possa semmai costituire oggetto di un ordine del giorno in Assemblea. Formula, dunque, un invito al ritiro della proposta emendativa, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, comunica che i presentatori hanno accolto la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Colletti 58.019.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Della Frera 58.018 e approva l'articolo aggiuntivo Colletti 58.019, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Massimo BITONCI (LEGA), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 58.021, rileva come esso sia volto a intervenire su un annoso problema delle aziende, vale a dire il doppio binario civilistico e fiscale, proponendo la trasformazione dell'IRAP in addizionale regionale.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bitonci 58.021.

  Luca MIGLIORINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Currò 58.023 e lo ritira.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Noja 58.025, Lepri 58.032, 58.033 e 58.034 sono stati ritirati dai presentatori.

  Massimo UNGARO (IV) dichiara il voto contrario del gruppo di Italia Viva sull'articolo aggiuntivo Mancini 58.036.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mancini 58.036 (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Gebhard 59.04 e Binelli 59.06.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Gebhard 59.04 e Binelli 59.06 (vedi allegato 2), respinge il subemendamento Gusmeroli 0.16.022.11 e approva l'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori (Nuova formulazione)(vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cattaneo 16.23, Buratti 16.21, Gusmeroli 16.4 e sull'articolo aggiuntivo Currò 58.02, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, esprime soddisfazione a nome del gruppo della Lega. Ritiene infatti, pur mantenendo forti critiche sul decreto-legge in esame, che l'introduzione della cadenza trimestrale in luogo di quella mensile delle comunicazioni relative al cosiddetto «esterometro» costituisca un importante passo in avanti.

  Umberto BURATTI (PD) rileva come, grazie a un lavoro condiviso di tutta la Commissione, si introduca una piccola ma importante semplificazione e invita il Governo ad attivarsi, dopo l'approvazione della legge di bilancio, al fine di prendere in considerazione i suggerimenti in materia di semplificazione provenienti dal mondo delle professioni e dalle associazioni di categoria.

  Raffaele TRANO (M5S) sottoscrive le proposte emendative in esame a nome del gruppo Movimento 5 Stelle e ringrazia per lo sforzo compiuto il Governo e, in particolare, il sottosegretario Villarosa.

  Sestino GIACOMONI (FI) esprime anch'egli soddisfazione per il risultato conseguito attraverso uno sforzo condiviso.

  La Commissione approva all'unanimità gli emendamenti Gusmeroli 16.4, Cattaneo 16.23, Buratti 16.21 e l'articolo aggiuntivo Currò 58.02, nell'identico testo riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, con riferimento alle proposte emendative da ultimo depositate dai relatori e dal Governo, segnala che sono pervenuti, con scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 19 di domenica 1o dicembre, 73 subemendamenti (vedi allegato 1) e che i seguenti devono considerarsi inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio dell'emendamento a cui si riferiscono: Topo 0.16.050.12 e Macina 0.16.050.13, che modificano la decorrenza della disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia di tutte le pubbliche amministrazioni; Cavandoli 0.16.050.17, che esonera dalle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione telematica degli scontrini alcuni esercenti attività in zone montane.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.050 del Governo e parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.050 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori sui relativi subemendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bitonci 0.16.050.8, Osnato 0.16.050.1, Gusmeroli 0.16.050.9, Osnato 0.16.050.2 nonché gli identici Osnato 0.16.050.3 e Tarantino 0.16.050.10.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sul proprio subemendamento 0.16.050.11 sottolinea che a fronte di un provvedimento che aumenta le tasse e comporta gravi sacrifici per la popolazione appare del tutto inopportuna l'assunzione di numerosi dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze proposta con l'articolo aggiuntivo 16.050 del Governo.

  La Commissione respinge il subemendamento Gusmeroli 0.16.050.11.

  Marco OSNATO (FDI) nel manifestare forti perplessità rispetto al contenuto dell'articolo aggiuntivo 16.050, invita all'approvazione di tutti i subemendamenti presentati.

  La Commissione respinge il subemendamento Osnato 0.16.050.4.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce l'inopportunità di procedere all'assunzione dei dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando che tali figure si troverebbero a percepire un compenso annuo assai elevato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Paternoster 0.16.050.14 e Osnato 0.16.050.5 e 0.16.050.6, Pagano 0.16.050.15, Osnato 0.16.050.7 e Covolo 0.16.050.16 e approva l'articolo aggiuntivo 16.050 del Governo (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 32.1000 dei relatori, esprimendo parere contrario sul subemendamento Covolo 0.32.1000.1.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1000 dei relatori ed esprime parere conforme a quello dei relatori sul relativo subemendamento.

  Silvia COVOLO (LEGA) invita a rivedere il parere contrario espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.32.1000.1, evidenziando l'opportunità di differenziare l'insegnamento della teoria da quello della pratica per quanto riguarda l'assoggettamento all'IVA delle prestazioni fornite dalle autoscuole. Nel ricordare la valenza didattica dell'insegnamento teorico, anche alla luce del fatto che le scuole non forniscono un'adeguata formazione attraverso l'educazione stradale, segnala che l'approvazione della propria proposta emendativa può servire a scongiurare un possibile contenzioso.

  Marco OSNATO (FDI) si associa alle considerazioni della collega Covolo, ricordando che l'esenzione IVA per le lezioni di teoria nelle autoscuole è basata sul fatto che si è in presenza di un insegnamento specialistico.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA non ritiene che sia possibile modificare il parere contrario sul subemendamento Covolo 0.32.1000.1 sia per problemi di compatibilità con la normativa europea che per questioni legate ai saldi di finanza pubblica.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Covolo 0.32.1000.1 ed approva l'emendamento 32.1000 dei relatori (vedi allegato 2).

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di aggiornare la seduta alla mattina o al primo pomeriggio della giornata in corso per poter affrontare con pacatezza temi di sicura rilevanza come quelli oggetto degli articoli 4 e 39.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, pone in votazione l'articolo aggiuntivo 50.08 del Governo, accantonato prima della sospensione delle 2.45, avvertendo che è stato ritirato il subemendamento Caso 0.50.08.1.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 50.08 del Governo (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome dell'altra relatrice, presidente Ruocco, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Angiola 52.02, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (vedi allegato 2).

  Nunzio ANGIOLA (M5S) accetta la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Angiola 52.02 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Nunzio ANGIOLA (M5S) esprime soddisfazione per il contributo dato da tutti i membri della Commissione, ricordando che con la proposta emendativa appena approvata sarà possibile salvare molte vite attraverso le agevolazioni fiscali concesse per i dispositivi di protezione individuale per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e di motocicli. Ringrazia per il contributo fornito in proposito il proprio capogruppo Grimaldi, la presidente Ruocco e il sottosegretario Villarosa. Ringrazia inoltre i colleghi Durigon e Lacarra per aver mostrato disponibilità a sostenere tale obiettivo.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione finanze ha raggiunto l'importante obiettivo di migliorare la sicurezza dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli. Rilevando in particolare che la maggior parte delle vittime della strada sono giovani e giovanissimi, ritiene che a maggior ragione sia necessario un sostegno economico in loro favore.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riguardo all'emendamento Gariglio 52.9, accantonato ai fini di una ulteriore valutazione, conferma la riformulazione precedentemente proposta.

  Luca MIGLIORINO (M5S), con riguardo all'emendamento Gariglio 52.9 esprime la propria soddisfazione, sottolineando quanto fosse importante intervenire in materia dopo il rinvio dell'obbligo di adozione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini. Esprime in particolare la propria soddisfazione per il fatto che la copertura finanziaria della disposizione sia stata incrementata da un milione a cinque milioni di euro.

  La Commissione approva l'emendamento Gariglio 52.9 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente che l'emendamento Gariglio 52.9 è stato approvato all'unanimità.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 32 precedentemente accantonate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Zennaro 32.03, Pastorino 32.06, Cattaneo 32.07 e Centemero 32.020. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ruggiero 32.05, purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 32.08. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Magi 32.013. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grimaldi 32.014, purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021, purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme ai relatori.

  Luca MIGLIORINO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zennaro 32.03 e lo ritira.

  Luca PASTORINO (LEU) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 32.06.

  La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 32.07 e Centemero 32.020.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che il presentatore accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ruggiero 32.05 proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Ruggiero 32.05 (Nuova formulazione) e l'articolo aggiuntivo Schullian 32.08 (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) sottolinea che l'articolo aggiuntivo a sua firma 32.013 pone un problema molto importante con riguardo all'IVA versata dagli enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Riconosce a tale proposito che, al fine di dare una mano alle attività di ricerca, in particolare a quelle in ambito medico, si potrebbero porre due problemi entrambi superabili, il primo dei quali relativo all'eventualità di un contrasto con le disposizioni della direttiva europea in materia di IVA agevolata. Quanto al secondo, rileva che esso riguarda la copertura finanziaria necessaria a far fronte agli oneri della disposizione. Ritiene pertanto che in sede di esame del disegno di legge di bilancio si possa prevedere in luogo dell'esenzione il rimborso di una percentuale dell'IVA versata dagli enti di ricerca, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei. Esprime pertanto la propria disponibilità a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 32.013 a fronte di un impegno del Governo nel senso indicato.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel sottolineare la difficoltà a reperire in questa sede coperture finanziarie rilevanti come quelle necessarie a far fronte agli oneri della disposizione, manifesta l'interesse del Governo sulla questione posta dal deputato Magi e la disponibilità ad affrontarla in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Invita pertanto il deputato Magi a ritirare l'articolo aggiuntivo a sua firma e a trasfondere il suo contenuto in un ordine del giorno in vista dell'esame del decreto fiscale da parte dell'Assemblea.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 32.013.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che il presentatore accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Grimaldi 32.014 proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Grimaldi 32.014 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), nell'accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 32.021 proposta dai relatori, pur manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto, ritiene che non si tratti di una vittoria piena. Sottolinea, infatti, come la sensibilità dimostrata in questa occasione dal Governo rappresenti un primo passo verso una soluzione complessiva che non faccia distinzione tra le donne, intervenendo con una riforma organica dell'IVA per beni da considerarsi necessari.

  Alessia ROTTA (PD), nel ricordare che anche il Partito democratico ha presentato un emendamento di analogo contenuto a prima firma della collega Boldrini, esprime la propria soddisfazione, ritenendo che il ciclo non sia un lusso di cui le donne debbano pagare il costo. Ritiene pertanto che l'IVA al 5 per cento sia da estendere a tutti i tipi di assorbenti igienici.

  Massimo UNGARO (IV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA interviene per tranquillizzare le colleghe, sottolineando che il Ministro Gualtieri e tutto il Governo, che oggi intervengono esclusivamente sugli assorbenti igienici compostabili, nel corso del 2020 ridurranno l'aliquota anche sugli altri assorbenti igienici, in occasione della revisione complessiva dell'IVA.

  Nicola GRIMALDI (M5S) a nome di tutti i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, nel sottolineare che l'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021 è stato approvato all'unanimità, esprime la propria soddisfazione augurandosi che sempre più aziende realizzino prodotti compostabili.
  Sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 5.15, riprende alle 5.20.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 38, precedentemente accantonate, formula un invito al ritiro dell'emendamento Ruggiero 38.3. Ricorda che l'articolo aggiuntivo Pella 38.020, risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Melilli 57.32 come riformulato e che l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 38.021 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Martinciglio 32.021, come riformulato. Formula infine un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gadda 38.044.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori accolgono l'invito al ritiro dell'emendamento Ruggiero 38.3 e dell'articolo aggiuntivo Gadda 38.044.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 52, precedentemente accantonate, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 52.01.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 52.01.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 53, precedentemente accantonate, esprimere parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 53.1 purché riformulato, come proposto dal Governo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere contrario sull'emendamento Gemmato 53.4. Formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Scagliusi 53.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Morelli 53.2, Bilotti 53.6 e Amitrano 53.7. Formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento Melilli 53.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 53.11, sugli identici emendamenti Gariglio 53.8 e Scagliusi 53.10, nonché sull'articolo aggiuntivo Ruggieri 53.02. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Noja 53.03.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) chiede a nome dei componenti del gruppo della Lega di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 53.1.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 53.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ubaldo Pagano 53.1 nel testo riformulato (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Gemmato 53.4.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Scagliusi 53.3.

  La Commissione respinge l'emendamento Morelli 53.2.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA evidenzia che l'invito al ritiro formulato sull'emendamento Bilotti 53.6 è motivato dalla indisponibilità delle risorse necessarie alla sua attuazione. Tuttavia, rivedendo il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 53.8 e Scagliusi 53.10.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Bilotti 53.6, Amitrano 53.7 e Melilli 53.9.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanella 53.11, approva gli identici emendamenti Gariglio 53.8 e Scagliusi 53.10 (vedi allegato 2) e respinge l'articolo aggiuntivo Ruggieri 53.02.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rivedendo il parere precedentemente espresso, conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Noja 53.03, purché sia riformulato nel senso di espungere il quarto comma (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Noja 53.03.

  Massimo UNGARO (IV), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Noja 53.03, evidenzia che esso prevede agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'articolo aggiuntivo Noja 53.03 è stato sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

  La Commissione approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo Noja 53.03 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fassina 54.3.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Fassina 54.3 e Topo 55.16

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Pellicani 55.9 e Bergamini 55.10 e degli identici emendamenti Trano 55.11 e Gusmeroli 55.15. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Trano 55.12 e Gusmeroli 55.13, sull'articolo aggiuntivo Incerti 55.01 e sull'articolo aggiuntivo 55.011, purché quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Ungaro 55.016 e Centemero 55.020.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellicani 55.9 e Bergamini 55.10.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Trano 55.11 e Gusmeroli 55.15.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Trano 55.12 e Gusmeroli 55.13, nonché l'articolo aggiuntivo Incerti 55.01 (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Caso 55.011 proposta dai relatori.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caso 55.011 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Ungaro 55.016.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo 55.020 a sua prima firma, chiede il motivo per il quale su di esso i relatori e il Governo hanno espresso un parere contrario, poiché tale proposta emendativa è volta a chiarire la normativa relativa agli Investment Management Exemption.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Centemero 55.020.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 57, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Migliorino 57.40, Mancini 57.31 e Melilli 57.34.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Migliorino 57.40, Mancini 57.31 e Melilli 57.34. Avverte, altresì, che l'emendamento Migliorino 57.43 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Melilli 57.32.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 58, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Currò 58.012 e 58.013. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fregolent 58.026.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Currò 58.012 e 58.013.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fregolent 58.026 (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 58.01000, che incrementa di 40 milioni per il 2019 il Fondo per le esigenze nazionali al fine di fronteggiare le emergenze connesse ai recenti ed eccezionali eventi meteorologici. In proposito, constatata l'unanimità dei gruppi a procedere al suo esame, evidenzia che i gruppi parlamentari hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti a tale articolo aggiuntivo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo.

  La Commissione approva, all'unanimità, l'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 17, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ungaro 17.1 e dell'articolo aggiuntivo Migliorino 17.01.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con il parere espresso dai relatori.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Ungaro 17.1 e l'articolo aggiuntivo Migliorino 17.01. Nessun altro chiedendo di intervenire, prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 5.55, è ripresa alle 6.05.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti agli emendamenti 39.100 e 39.101 dei relatori, ad eccezione del subemendamento Del Barba 0.39.100.24, sul quale esprime parere favorevole. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 39.100 e 39.101 dei relatori.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore e esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.100 e 39.101 dei relatori.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprende per quale motivo i relatori e il Governo si siano limitati a esprimere il parere sugli emendamenti del Governo e sui relativi subemendamenti e chiede che sia espresso il parere su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 39.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bitonci 39.1, Gelmini 39.2, Giannone 39.3 e Del Barba 39.4, sugli emendamenti Bitonci 39.5, Del Barba 39.8, 39.6 e 39.7, sugli identici emendamenti Bitonci 39.9 e Varchi 39.10, sull'emendamento Del Barba 39.11, sugli identici emendamenti Del Barba 39.12 e Bartolozzi 39.14, sugli identici emendamenti Magi 39.15 e Bitonci 39.16, sugli emendamenti Bitonci 39.17 e 39.18, Enrico Costa 39.19, Bitonci 39.20, Varchi 39.21, Bitonci 39.22, Varchi 39.23 e 39.24, Bitonci 39.25, sugli identici emendamenti Buratti 39.26 e Bartolozzi 39.28, sugli emendamenti Benigni 39.29 e 39.30, Osnato 39.31, Varchi 39.32, sugli identici emendamenti Enrico Costa 39.33 e Varchi 39.34, sugli emendamenti Enrico Costa 39.35, 39.36 e 39.38, sugli identici emendamenti Bartolozzi 39.37 e Del Barba 39.40, sugli emendamenti Lupi 39.39, Bitonci 39.43, Enrico Costa 39.45 e 39.42, Martino 39.46, Bartolozzi 39.47, sugli identici emendamenti Gusmeroli 39.48 e Bartolozzi 39.50 e sugli emendamenti Del Barba 39.51, Bitonci 39.52, Varchi 39.53, Bartolozzi 39.55, Del Barba 39.59, Enrico Costa 39.61 e Gusmeroli 39.63 e 39.02.

  Enrico COSTA (FI) chiede chiarimenti sul tempo a disposizione per gli interventi, ricordando che si era convenuto che le limitazioni precedentemente stabilite non si applicassero alla discussione sugli articoli 4 e 39.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, ricorda come si fosse convenuto di riunire nuovamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per stabilire l'organizzazione della discussione sui predetti articoli. Ritiene che al momento la discussione possa proseguire senza particolari limitazioni, riservandosi di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ove ne ravvisasse l'opportunità.

  Enrico COSTA (FI) intende svolgere un intervento preliminare sull'articolo 39 nel suo complesso, rilevando quale primo punto di criticità il generale innalzamento delle pene da esso previsto, volto evidentemente a consentire l'applicazione della misura della custodia cautelare e la possibilità di effettuare intercettazioni. Ritiene come tale assetto sanzionatorio vada rivisto prevedendo una graduazione delle pene in relazione alla gravità delle fattispecie. Ritiene che un ulteriore profilo di criticità sia costituito dalla confisca per sproporzione, finora prevista dall'ordinamento solo per reati di particolare gravità quale quelli di mafia e in virtù della quale, nel caso di condanna, l'intero patrimonio del condannato, nonché quello che sia ritenuto nella sua disponibilità, viene sottoposto ad uno scrutinio e qualora sia ritenuto sproporzionato rispetto al reddito il condannato deve dimostrarne la legittima provenienza, con un'inversione dell'onere della prova. Rileva come anche l'istituto della confisca per sproporzione, che peraltro consente il sequestro preventivo dei beni, debba essere valutato con estrema attenzione. Esprime rammarico per il parere contrario espresso sulle proposte emendative e chiede un ulteriore approfondimento.

  Silvia COVOLO (LEGA) contesta l'uso dello strumento del decreto-legge al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio penale così come il ricorso ad emendamenti della maggioranza al fine di attenuare il trattamento medesimo. Ritiene che in tal modo l'esecutivo si sia appropriato del ruolo del Parlamento, al quale soltanto, a suo avviso, spetta il potere di intervenire in materia sanzionatoria penale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ribadisce come la limitazione della durata degli interventi, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, non si applichi alla discussione degli articoli 4 e 39, nell'ambito della quale sarà consentito anche più di un intervento a gruppo.

  Paolo PATERNOSTER (LEGA) rileva come lo stesso Partito democratico quando si è trovato all'opposizione abbia utilizzato i tempi a sua disposizione. Richiama l'attenzione sull'articolo 39 rilevando come la sua attuale formulazione sia il frutto di un atteggiamento da parte della maggioranza, ed in particolare del Movimento 5 Stelle, ispirato ad una pregiudiziale ostilità nei confronti degli imprenditori. Ritiene che tale atteggiamento non sia utile per lo sviluppo del Paese e rischi anche di allontanare gli investitori esteri. Ritiene che tale impostazione debba essere radicalmente modificata.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) giudica mortificante l'avvio dell'esame delle proposte emendative relative all'articolo 39, posto che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al resto del provvedimento, per il quale si è verificata una grande apertura rispetto alle proposte di modifica, è stato espresso un parere contrario sulla loro totalità. Nel ribadire la forte contrarietà sul contenuto di tale articolo espressa da una pluralità di soggetti, ricorda che la formulazione originaria del decreto-legge prevede per i reati tributari una pena fino a 8 anni, più elevata quindi di quella relativa all'omicidio stradale. Giudica inaccettabile tale impostazione che non tiene conto del diverso disvalore sociale delle due fattispecie, sottolineando che l'inasprimento delle pene non ha un fine pratico ma rappresenta esclusivamente una concessione a istanze populiste. Ricorda che l'innalzamento delle pene ha un forte impatto anche sulla prescrizione, rilevando che anche in conseguenza delle sciagurate modifiche che hanno recentemente riguardato tale istituto, gli accusati di reati fiscali finiscono per trovarsi coinvolti per un tempo indefinito in un procedimento penale. Segnala che a seguito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia, soprattutto grazie all'apporto del gruppo di Forza Italia, è stato compiuto qualche passo indietro, non sufficiente però a cambiare di segno la norma in discussione. Sulla base della sua esperienza personale, durante la fase del tirocinio in magistratura, che l'ha portata a conoscere la dura realtà della condizione delle carceri e cogliendo un atteggiamento ironico nell'espressione del sottosegretario Ferraresi, invita a non prendere con leggerezza qualunque norma che preveda un inasprimento delle pene. Sulla base di queste considerazioni critiche ricorda che il gruppo di Forza Italia ha presentato l'emendamento 39.2, con la prima firma della sua capogruppo, la deputata Gelmini, che prevede la soppressione di tale articolo. Sottolinea anche la gravità delle pene amministrative previste da tale norma che di fatto renderebbero impossibile per le imprese continuare ad operare. In conclusione, ribadisce che se non vi è alcuna disponibilità ad apportare modifiche, essendo questo l'atteggiamento del Ministro Bonafede, appare preferibile dirlo chiaramente, evitando di far perdere tempo ai membri della Commissione.

  Massimo BITONCI (LEGA) ricorda che una proposta di modifica al decreto legislativo n. 74 del 2000, con inasprimento delle pene, è stata avanzata dal Movimento 5 Stelle anche nel corso dell'anno passato all'interno di un decreto-legge analogo a quello in discussione. Segnala che nel corso di una aspra discussione svolta nell'ambito del Consiglio dei ministri, la Lega è riuscita a scongiurare questo tentativo, dimostrando che la normativa già prevedeva il carcere per gli evasori e che non vi era pertanto bisogno di ulteriori inasprimenti. Rileva che tale proposta viene ora nuovamente avanzata con il provvedimento in esame, confermando che l'obiettivo che si vuole conseguire non è quello del contrasto all'evasione favore ma piuttosto quello condurre una battaglia ideologica. Invita a non trascurare il fatto che i reati tributari non sono tutti uguali, essendo in alcuni casi determinati da errori o dalla difficile congiuntura economica delle aziende. Pur rilevando che è stato compiuto un parziale passo indietro, sottolinea che permangono tuttora forti criticità, a partire da quelle relative alle disposizioni che interessano le persone giuridiche. Segnala che l'impostazione adottata dimostra un'ostilità preconcetta rispetto al mondo delle imprese che trova conferma nei tentativi di ridurre l'impatto della flat tax per le partite Iva introdotta dalla precedente maggioranza. Ritiene che un'azione di contrasto all'evasione, anziché con lo «sventolare le manette», andrebbe portata avanti con altri strumenti, a partire da quello di concedere all'Agenzia delle entrate maggiori poteri nelle procedure di transazione, osservando che sono in corso contenziosi milionari che molto probabilmente non vedranno alcun esito, mentre coloro che vengono solitamente puniti sono i piccoli imprenditori, spesso costretti ad evadere per necessità. In conclusione, ribadisce che le norme che si vogliono adottare non avranno alcun effetto concreto in termini di riduzione dell'evasione fiscale.

  Claudio MANCINI (PD), nel replicare ai colleghi testé intervenuti facenti parte della Commissione giustizia, rammenta che il dibattito sul provvedimento in Commissione è stato ampio e che ha portato a numerose e sostanziali modifiche del provvedimento. Per quanto riguarda l'esame dell'articolo 39, sottolinea che gli emendamenti proposti dai relatori costituiscono la sintesi della discussione svoltasi tra le forze di Governo e osserva che non è pertanto nella disponibilità della maggioranza in Commissione discutere e modificare tale articolo se non in relazione all'unica proposta subemendativa sulla quale è stato espresso parere favorevole. Consapevole che il dibattito generale si potrà svolgere quindi più nel corso dei lavori in Assemblea che non in questa sede, ritiene che i colleghi dell'opposizione debbano svolgere una valutazione su come proseguire i lavori. Osserva infatti che l'approvazione dell'articolo 39 non nel testo originario ma come modificato dalle proposte dei relatori è subordinata alla modalità con la quale le forze di opposizione intendono proseguire i lavori.

  Enrico COSTA (FI) ritiene che le parole del collega Mancini sottendano ad una minaccia nei confronti dell'opposizione.

  Claudio MANCINI (PD), nel replicare al collega Costa, sottolinea che la sua non è una minaccia, avendo semplicemente ritenuto che, in considerazione della richiesta di chiarezza da parte delle opposizioni, fosse necessario fare la precisazione svolta.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, invita i colleghi a mantenere sereni i toni del dibattito.

  Claudio MANCINI (PD) contesta al presidente Gusmeroli la conduzione dei lavori, ritenendo che lo stesso eserciti il suo ruolo con parzialità, consentendo ai colleghi che sono intervenuti precedentemente di svolgere il proprio intervento ed impedendo a lui di fare altrettanto, anche non richiamando all'ordine il collega Bitonci che continua ad interromperlo. Ciò premesso, ribadisce che è stato chiesto alla maggioranza di fare chiarezza in merito alla propria disponibilità a svolgere un dibattito sul testo in discussione e che ha voluto dunque chiarire che l'ambito nel quale è possibile muoversi in Commissione è quello degli emendamenti dei relatori, mentre sarà possibile nel corso dell'esame in Assemblea svolgere un esame più approfondito dell'intero articolo 39.

  Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che dal dibattito che si sta svolgendo si possa toccare con mano la volontà pervicace della maggioranza di non risolvere il problema dell'evasione fiscale. A suo avviso l'esecutivo ha sulla questione un'impostazione culturale opposta a quella di qualsiasi Paese libero. Rammenta infatti che in tutte le società occidentali si dà per scontato che il cittadino sia in buona fede, mentre con il provvedimento in esame si stabilisce esattamente il contrario, immaginando che essere imprenditori significhi eticamente far parte di una categoria che è sempre in mala fede. Nel sottolineare che la pressione fiscale per le imprese ha raggiunto in questi anni la percentuale del 68,8, rileva che molto spesso l'evasione da parte degli imprenditori può essere definita «di sussistenza», in quanto si evade per avere la liquidità sufficiente a pagare i salari dei dipendenti. A suo avviso non può ritenersi questo tipo di evasione un fenomeno malevolo, in quanto dettato dalla necessità di far sopravvivere l'impresa. Ritiene che per combattere l'evasione fiscale non si debba prevedere soltanto l'innalzamento delle pene e fa notare che il provvedimento in esame non prende in considerazione fenomeni particolarmente gravi ed odiosi, quali le evasioni fiscali compiute da gruppi etnici che evadono anche da un punto di vista valutario e quelle delle grandi multinazionali. Nel ritenere che la maggioranza attraverso l'articolo 39 del decreto-legge in esame persegua l'imprenditoria classica con il ricorso al «tintinnio delle manette», rammenta che in Italia è crollato il numero delle partite IVA. In proposito ritiene che l'intraprendenza imprenditoriale che ha consentito all'Italia di crescere fino a dieci anni fa sia stata soffocata dalla volontà politica. Invita quindi i colleghi a interrogarsi sul futuro dell'Italia, nel momento in cui si assisterà ad un crollo del prodotto interno lordo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bitonci 39.1, Gelmini 39.2, Giannone 39.3 e Del Barba 39.4, nonché l'emendamento Bitonci 39.

  Mauro DEL BARBA (IV) ritira gli emendamenti a sua prima firma 39.8 e 39.6.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di far proprio, a nome del gruppo Forza Italia, gli emendamenti Del Barba 39.8 e 39.6 nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 39 del gruppo Italia Viva qualora gli stessi fossero ritirati dai proponenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Del Barba 39.8 e 39.6, fatti proprii dal gruppo Forza Italia.

  Mauro DEL BARBA (IV) ritira l'emendamento a sua prima firma 39.7.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene anomalo che il gruppo Italia Viva dopo aver giustamente presentato tre proposte emendative soppressive riferite all'articolo 39 volte a escludere l'innalzamento della pena per una serie di reati, ora ritiri tali emendamenti. Sottolinea che l'articolo 39, come già evidenziato dal collega Bitonci, interviene in maniera disorganica in una materia che è invece già regolamentata dal decreto legislativo n. 74 del 2000. Ribadisce che il suo gruppo parlamentare sostiene tutte le proposte emendative volte a sopprimere dall'articolo 39 del decreto-legge in esame la previsione dell'innalzamento delle pene per i reati già previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. Invita quindi i colleghi del gruppo Italia Viva a sostenere quanto già precedentemente proposto senza accettare alcun invito ad un compromesso a ribasso da parte del Movimento 5 Stelle.

  Mauro DEL BARBA (IV), nel replicare alla collega Bartolozzi, sottolinea che la stessa potrà verificare la posizione del gruppo di Italia Viva in merito agli emendamenti dei relatori che racchiudono lo sforzo della maggioranza di accogliere ciò che il suo gruppo ha sempre sostenuto. Sottolinea che l'impianto dell'articolo 39 del decreto-legge in esame ha sempre visto la contrarietà del gruppo di Italia Viva in particolare in ordine alla confisca allargata. Evidenziando come le proposte emendative del suo gruppo citate dalla collega Bartolozzi siano di fatto confluite all'interno delle proposte emendative dei relatori, sottolinea che è per tale ragione che il suo gruppo le ha ritirate e che dunque si asterrà nella votazione dell'emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Del Barba 39.7, nonché gli identici emendamenti Bitonci 39.9 e Varchi 39.10.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che il gruppo di Italia Viva si sia di fatto smentito presentando inizialmente degli emendamenti soppressivi per poi accettare una proposta emendativa che prevede delle pene altissime per una ampia serie di delitti già regolamentati da un altro provvedimento. A suo avviso non vi è alcun dubbio che così facendo Italia Viva abbia venduto l'anima al nemico. Illustra quindi il subemendamento Costa 0.39.100.1, con il quale si rimodulano le pene previste dall'articolo 39 del decreto-legge in esame. Fa notare come tale proposta emendativa sia volta principalmente ad abbassare le pene minime edittali rammentando che quando la pena minima è superiore ai tre anni nel sistema penale vi sono numerose conseguenze. Sottolinea infatti che mantenere la pena minima al di sotto dei tre anni ha evidenti riflessi sia per i casi di estinzione della pena, sia per quelli di applicazione dell'arresto in flagranza nonché per il calcolo della pena concreta che il giudice deve applicare. Ribadendo quindi che nel sistema penale non è ininfluente innalzare le pene, sottolinea che la volontà del suo gruppo, attraverso la proposta emendative in discussione, è quella di riportare la stessa in un limite più contenuto. Evidenzia quindi, in particolare, che l'articolo 39 del decreto-legge modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, innalzando le pene per il delitto di dichiarazione infedele, e l'articolo 5 del medesimo decreto in materia di omessa dichiarazione. Fa notare che la proposta emendativa dei relatori 39.100 riduce la pena edittale prevista dall'articolo 39 per il delitto di dichiarazione infedele ma ciò non avviene, a suo avviso per una mera svista, anche nei confronti del delitto minore di omessa dichiarazione. Invita quindi il rappresentante del Governo a riflettere su tale circostanza e chiede ai relatori di proporre l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 39.100 al fine di rimediare a tale errore.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, invita i deputati a contenere i tempi dei loro interventi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.39.100.1 e Bitonci 0.39.100.2.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), illustra il suo subemendamento 0.39.100.3, specificando che la sua finalità è quella di contrastare l'incertezza normativa generata dall'emendamento 39.100 dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bartolozzi 0.39.100.3, Tarantino 0.39.100.4 e Cavandoli 0.39.100.5.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), illustrando il suo subemendamento 0.39.100.6, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo, visto che esso interviene sulla durata delle pene analogamente a quanto fatto dal Governo con riferimento alle modifiche recate all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000. Invita pertanto ad una riflessione più approfondita e, eventualmente, all'accantonamento del subemendamento.

  Sestino GIACOMONI (FI), sottolineando la serietà della questione, concorda con l'invito della collega Bartolozzi ad un'attenta riflessione e chiede una maggiore collaborazione da parte della presidenza e del Governo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che il suo subemendamento venga votato per parti separate.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, non ritenendo di poter accedere alla richiesta della deputata Bartolozzi, mette in votazione il subemendamento 0.39.100.6.

  La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.39.100.6.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sul suo subemendamento 0.39.100.7 chiede le ragioni di un parere contrario sulla riduzione della pena prevista per una fattispecie minore di reato.

  La Commissione respinge il subemendamento Bartolozzi 0.39.100.7.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sul suo subemendamento 0.39.100.8, insiste sulla richiesta di una motivazione del parere contrario di relatori e maggioranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bartolozzi 0.39.100.8 e 0.39.100.9.

  Enrico COSTA (FI) illustra il suo emendamento 0.39.100.10, sottolineando che esso intende contrastare la volontà esplicita del Governo di voler colpire i patrimoni delle persone attraverso l'istituto della confisca allargata. Evidenzia, in particolare, che tale misura esplica i suoi effetti già nel corso delle indagini il cui esito non può essere dato per scontato. È dell'avviso che il legislatore dovrebbe usare una maggiore prudenza e invita i colleghi del Partito democratico ad essere coerenti con quel garantismo che ha sempre caratterizzato la loro politica e a non farsi contagiare dalla foga forcaiola del Movimento 5 Stelle. Ritiene che un provvedimento dagli effetti pesantemente impattanti sulla libertà personale non possa essere liquidato in modo sbrigativo senza prevedere opportune misure di garanzia, quali quelle previste da alcuni subemendamenti presentati. Conclude proponendo, in ogni caso, che la misura della confisca sia limitata al patrimonio accumulato negli ultimi dieci anni, ovvero l'arco temporale per il quale si è obbligati a conservare la documentazione.

  Mauro DEL BARBA (IV), intervenendo sull'identico subemendamento 0.39.100.11 a sua prima firma, sottolinea che la volontà del suo gruppo è stata, fin dall'inizio dell'esame, quella di modificare radicalmente il contenuto dell'articolo 39 del decreto. Tuttavia, è dell'avviso che l'emendamento 39.100 dei relatori lo migliori, anche se solo parzialmente. Ritiene, infatti, che la confisca allargata costituisca una misura eccessiva con effetti anche più pesanti di quelli recati dall'inasprimento delle pene. Preannunciando il suo voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.39.100.10 e 0.39.100.11, invita il Governo e la maggioranza a riflettere sugli effetti di un sequestro preventivo che può mettere in ginocchio economicamente imprese e famiglie ancora prima del processo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che alcuni anni fa era stata approvata la cosiddetta legge sulle «manette agli evasori», poi abrogata a causa dei pessimi frutti da essa prodotti in termini di distorsioni applicative. Sottolinea, in proposito, come il sistema fiscale italiano sia tra i più complicati e i più soggettivi al mondo, come del resto emerge dal contenuto dei question-time settimanali della Commissione finanze. È infatti molto facile che una dichiarazione dei redditi possa risultare falsa, anche quando essa viene compilata da soggetti che dichiarano l'IVA, ma non la pagano perché costretti a scegliere tra il pagamento delle tasse o degli stipendi ai loro dipendenti. A suo avviso, norme che prevedono un inasprimento delle pene per reati di natura fiscale non possono essere adottate con un decreto-legge, perché i tempi ristretti del suo esame non consentono una riflessione adeguata a considerarne tutti gli effetti. È dell'opinione che le misure più severe previste non fermeranno i grandi evasori, bensì solo i contribuenti in difficoltà economica che, pur presentando dichiarazioni veritiere, non sono in grado di pagare le tasse per il loro intero ammontare, finendo costretti ad affrontare anche le spese di un processo. Invita quindi ad un maggiore buon senso e alla correttezza civile.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), apprezzato l'intervento del deputato Del Barba, sottolinea gli aspetti problematici di una misura che amplia sia le fattispecie di reati cui sarà applicabile la confisca preventiva sia la sua estensione temporale.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Costa 0.39.100.10 e Del Barba 0.39.100.11.

  La seduta, sospesa alle 8, è ripresa alle 8.25.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, riferisce in merito alle decisioni assunte dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusa, nella quale si è deciso di porre termine agli interventi dalle ore 9 al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori con il mandato ai relatori prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, stabilita alle ore 11 della giornata odierna.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.39.100.12, 0.39.100.13, 0.39.100.14, Paternoster 0.39.100.15, Tarantino 0.39.100.16, Gusmeroli 0.39.100.17, Cavandoli 0.39.3100.18 e 0.39.100.19, Pagano 0.39.100.20, Costa 0.39.100.21, Covolo 0.39.100.22 e Costa 0.39.100.23.
  Approva il subemendamento Del Barba 0.39.100.24 (vedi allegato 2) e respinge i subemendamenti Bartolozzi 0.39.100.25 e Costa 0.39.100.26.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che il subemendamento Costa 0.39.100.27 deve ritenersi assorbito dalla precedente approvazione del subemendamento Del Barba 0.39.100.24.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sui subemendamenti a sua prima firma 0.39.100.28 e 0.39.100.29, ne illustra le finalità sottolineando che essi sono volti rispettivamente ad abrogare la prevista riforma dell'istituto della prescrizione del Ministro della giustizia Bonafede ovvero il rinvio dell'entrata in vigore della citata riforma al 1o gennaio 2021. Al riguardo invita ad un comportamento di coerenza i gruppi del Partito Democratico e di Italia Viva che si sono pronunciati contro la riforma dell'istituto della prescrizione elaborata dal Movimento 5 Stelle e che quindi dovrebbero votare a favore dei descritti subemendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.39.100.28 e 0.39.100.29, nonché il subemendamento Sisto 0.39.100.30.

  Enrico COSTA (FI) illustra le finalità dei subemendamenti a sua prima firma 0.39.100.31 e 0.39.100.32, volti rispettivamente a circoscrivere ad un periodo definito di sette e dieci anni precedenti la condanna i beni e le altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei casi di confisca allargata. Riguardo, in particolare, al termine dei dieci anni, segnala che esso è il termine ordinario entro il quale è previsto l'obbligo di conservare le scritture contabili da parte dei contribuenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Costa 0.39.100.31, 0.39.100.32, 0.39.100.33, 0.39.100.34 e Sisto 0.39.100.35.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra le finalità dei subemendamenti a sua prima firma 0.39.100.36, 0.39.100.37 e 0.39.100.38, che dispongono la copertura finanziaria per l'attuazione degli istituti della confisca allargata e del sequestro trattandosi di adempimenti che comportano ulteriori oneri finanziari a carico dello Stato. A suo giudizio occorre infatti prevedere una specifica norma di copertura finanziaria. Al riguardo preannuncia che seguirà l'evolversi di tale specifica questione anche durante l'esame della Commissione Bilancio e chiede al Governo se sia stata predisposta una relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 39.100.

  Sestino GIACOMONI (FI) dichiara l'estrema difficoltà per i gruppi di opposizione di andare avanti senza poter disporre di adeguate risposte da parte del Governo. Nel sottolineare come la battaglia principale dell'opposizione sia quella contro l'oppressione fiscale, dichiara che il suo gruppo abbandonerà l'Aula esprimendo forte critica nei confronti del Governo e della maggioranza il cui obiettivo è evidentemente quello di introdurre nuove tasse e aumentare la pressione fiscale.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), prendendo atto del silenzio del Governo e dell'inesistenza di punti di contatto tra maggioranza e opposizione sugli articoli 39 e 4, concorda con il collega Giacomoni e abbandona, insieme con il proprio gruppo, l'aula della Commissione. Annuncia che il prossimo 14 dicembre la Lega ha organizzato, insieme ai suoi alleati, il no tax day, per contrastare l'eccessiva pressione fiscale raggiunta nel Paese.

  Marco OSNATO (FDI), giudicando il provvedimento pericoloso e riservandosi di intervenire su questo aspetto nel corso della discussione in Assemblea, comunica l'intenzione del proprio gruppo di associarsi alla protesta degli altri Gruppi e di abbandonare l'Aula.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rileva l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Bartolozzi 0.39.100.36, 0.39.100.37 e 0.39.100.38, intendendo che abbiano rinunciato alla votazione.

  Mauro DEL BARBA (IV), pur riconoscendo che nella formulazione dell'emendamento 39.100 dei Relatori siano state accolte alcune richieste del proprio gruppo, ritiene comunque che le disposizioni in esso contenute siano eccessivamente giustizialiste e annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo. Rilevando come le distanze di partenza fossero eccessive per giungere a un accordo soddisfacente per tutti, si augura che in futuro si eviti di affrontare questioni sulle quali si registra eccessiva distanza tra le posizioni delle componenti della maggioranza che sostiene l'Esecutivo.

  La Commissione approva l'emendamento 39.100 dei Relatori (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, comunica che la Commissione passa ad esaminare l'emendamento del Governo 39.101 e i relativi subemendamenti.
  Constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Cavandoli 0.39.101.2 e 0.39.101.3, Covolo 0.39.101.4, Tarantino 0.39.101.5, degli identici subemendamenti Bitonci 0.39.101.6 e Bartolozzi 0.39.101.15, dei subemendamenti Paternoster 0.39.101.7, Tarantino 0.39.101.8, Gerardi 0.39.101.9, degli identici subemendamenti Gusmeroli 0.39.101.10 e Bartolozzi 0.39.101.17, dei subemendamenti Costa 0.39.101.18, Gusmeroli 0.39.101.11 e Bitonci 0.39.101.12. Si intende dunque che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.39.101.1.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, constata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Cavandoli 0.39.101.13 e Bartolozzi 0.39.101.14, nonché del subemendamento Bartolozzi 0.39.101.16. Si intende dunque vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento 39.101 dei relatori (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, annuncia che, con l'approvazione degli emendamenti dei Relatori 39.100 e del Governo 39.101, risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, propone una riformulazione dell'emendamento Topo 37.2 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Umberto BURATTI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Topo 37.2, del quale è cofirmatario.

  Raffaele TRANO (M5S) annuncia la sottoscrizione dell'emendamento Topo 37.2 nel testo riformulato da parte di tutti i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle presso la Commissione finanze.

  La Commissione approva l'emendamento Topo 37.2 nel testo riformulato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, evidenzia che la Commissione passa ad esaminare l'emendamento dei Relatori 4.57 e i relativi subemendamenti.
  Constata quindi l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Giacomoni 0.4.57.4 e Osnato 0.4.57.5, dei subemendamenti Cavandoli 0.4.57.6, 0.4.57.7, 0.4.57.8 e 0.4.57.9 e degli identici subemendamenti Giacomoni 0.4.57.10 e Cavandoli 0.4.57.11. Si intende dunque che vi abbiano rinunciato.

  Umberto BURATTI (PD) ritira i subemendamenti a sua firma 0.4.57.2 e 0.4.57.13.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, constata l'assenza dei presentatori degli identici subemendamenti Bartolozzi 0.4.57.1 e Osnato 0.4.57.3, dei subemendamenti Gusmeroli 0.4.57.16, Gagliardi 0.4.57.17, Osnato 0.4.57.12, Rizzetto 0.4.57.14, Lollobrigida 0.4.57.15 e Gusmeroli 0.4.57.18. Si intende dunque vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento 4.57 dei Relatori (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, evidenzia che la Commissione passa ad esaminare l'articolo aggiuntivo 58.039 dei Relatori e i relativi subemendamenti. Quindi constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Bitonci 0.58.039.1, 0.58.039.2 e 0.58.039.3. Si intende dunque che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 58.039 dei Relatori (vedi allegato 2).

  Raffaele TRANO (M5S) ringrazia gli uffici della Camera dei deputati per la collaborazione prestata durante tutto l’iter del provvedimento. Ringrazia inoltre la Presidente, anche nella sua veste di relatrice, il relatore Fragomeli, i rappresentanti del governo e tutti quanti hanno contribuito con il proprio operato all'approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che è stata presentata e posta in distribuzione una proposta di correzioni di forma.

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 3).
  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori Ruocco e Fragomeli di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Carla RUOCCO, presidente e relatrice, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 8.50 di lunedì 2 dicembre 2019.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Domenica 1o dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.45 alle 23.10 e dall'1.10 all'1.20 e dalle 8.20 alle 8.25 di lunedì 2 dicembre 2019.

VI Commissione - domenica 1 dicembre 2019

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2019

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 4.57, 16.050, 32.1000, 39.100, 39.101, 40.100, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 E 58.039 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.57.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, dopo le parole: del decreto del Presidiate della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 sono aggiunte le seguenti: con esclusione del condominio.
*0. 4. 57. 4. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, dopo le parole: del decreto del Presidiate della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 sono aggiunte le seguenti: con esclusione del condominio.
*0. 4. 57. 5. Osnato, Foti, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 500.000.
0. 4. 57. 6. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 400.000.
0. 4. 57. 7. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 300.000.
0. 4. 57. 8. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: prevalente utilizzo di manodopera con le seguenti: ad alta intensità di manodopera.
0. 4. 57. 9. Cavandoli, Centemero, Bitonci, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Viviani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere il periodo: Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
*0. 4. 57. 10. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sopprimere il periodo: Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
*0. 4. 57. 11. Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 1. Bartolozzi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 2. Buratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: senza possibilità di compensazione;
   b) al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: comma 3 inserire la seguente: uno.
   c) al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: ai contratti stipulati.
**0. 4. 57. 3. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, sopprimere le parole da: ed un elenco nominativo fino alla fine del comma;
    2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e le informazioni relative ai lavoratori fino alla fine del periodo;
0. 4. 57. 16. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», sopprimere il comma 4.
0. 4. 57. 12. Osnato, Lollobrigida, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, lettera a) sostituire le parole: almeno tre anni con le parole: almeno due anni.
0. 4. 57. 14. Rizzetto, Osnato, Bignami.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. l'aliquota è ridotta al 10 per cento per gli appalti pubblici di opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».
  3-quater. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 127- quinquiesdecies, è aggiunto il seguente: «127-quinquiesdecies.bis) Appalti di opere pubbliche
per la messa in sicurezza delle infrastrutture viari e per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.».
0. 4. 57. 17. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) risultino in attività da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi ovvero abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;».
0. 4. 57. 13. Buratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   « b-bis) abbiano ottenuto l'asseverazione della regolarità della manodopera impegnata nell'esecuzione dell'appalto, del servizio affidato e del subappalto e dei relativi adempimenti previdenziali e assicurativi attraverso enti e organismi vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le modalità e i contenuti dell'asseverazione di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
0. 4. 57. 15. Lollobrigida, Osnato, Bignami.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le disposizioni in materia di indebite compensazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificate dall'articolo 3 del presente decreto-legge, non trovano applicazione per le compensazioni dei crediti su imposte dirette sino ad un valore di 20.000 euro, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.
0. 4. 57. 18. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad
esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

  6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. 57. I Relatori.

ART. 16.

Subemendamenti all'emendamento 16.050

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costruzione.
0. 16. 050. 8. Bitonci, Centemero, Gusmeroli.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 1, sostituire le parole: 2,28 milioni con: 100.000 euro, le parole: 12,66 milioni con le parole: 200.000 euro, le parole: 21,90 milioni con le parole: 300.000 euro, e le parole: 25,95 milioni con le parole: 350.000 euro.
0. 16. 050. 1. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 1, sostituire le parole: a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a una spesa non superiore a 1,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
0. 16. 050. 9. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 3, le parole: 300 unità sono sostituite dalle parole: 30 unita, le parole: 200 unita sono sostituite dalle parole: 20 unita, le parole: 100 unità con le parole: 10 unità.

  Conseguentemente le parole: 8.040.401 euro sono sostituite dalle parole: 80.404 euro, e le parole: 16.080.802 euro sono sostituite dalle parole: 160.808 euro.
0. 16. 050. 2. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 4.
* 0. 16. 050. 3. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 4.
* 0. 16. 050. 10. Tarantino, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano.

  Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.
0. 16. 050. 11. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 6.
0. 16. 050. 4. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
* 0. 16. 050. 12. Topo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
* 0. 16. 050. 13. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Forciniti, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7.
0. 16. 050. 14. Paternoster, Covolo, Tarantino, Gerardi, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, comma 7, sopprimere il secondo periodo.
0. 16. 050. 5. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 8.
0. 16. 050. 6. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trentacinque.

  Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: euro 1.965.999 annui con: «euro 1.555.000 annui.
0. 16. 050. 15. Alessandro Pagano, Tarantino, Gerardi, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Covolo, Centemero.

  All'emendamento 16.050, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 9.
0. 16. 050. 7. Osnato, Bignami, Luca De Carlo.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
0. 16. 050. 16. Covolo, Gerardi, Paternoster, Alessandro Pagano, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Al comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalle sanzioni conseguenti alla mancata registrazione telematica degli scontrini gli esercenti attività in zone montane oltre 800 metri il livello del mare.»
0. 16. 050. 17. Cavandoli, Vinci, Tomasi, Golinelli, Piastra, Tonelli, Cestari, Murelli, Raffaelli, Morrone, Tombolato, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gerardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale e alle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costituzione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla
convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.
  3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali, e in particolare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nell'anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
  4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103, è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:
  «3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».

  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere», sono sostituite dalla seguente: «richiede».
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
   b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.965.000 annui».

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
  «1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine, è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   b) il comma 1131 è abrogato.

  10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 050. Il Governo.

ART. 32.

Subemendamenti all'emendamento 32.1000

  All'articolo 32, lettera a), dopo le parole «non comprendono l'insegnamento» aggiungere la parola «pratico».
0. 32. 1000. 1. Covolo, Paternoster, Centemero, Gusmeroli, Bitonci, Alessandro Pagano, Gerardi, Cavandoli, Tarantino.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a titolo personale» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e c1».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
32. 1000. I Relatori.

ART. 39.

Subemendamenti all'emendamento 39.100

  Le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto».

   b) alla lettera b), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   d) alla lettera d), sostituire le parole: «due a cinque» con le seguenti: «uno a quattro»; d-bis) sopprimere le lettere e), f) e g);
   d-ter) alla lettera h), sostituire le parole: «due a sei» con le seguenti: «due a quattro»;
   d-quater) alla lettera i), sostituire le parole: «due a sei» con le seguenti: «due a quattro»;
   d-quinquies) alla lettera l), sostituire le parole: «quattro a otto» con le seguenti: «due a otto»;
   d-sexies) alla lettera m), sostituire le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni»;
   d-septies) alla lettera n), sostituire le parole: «tre a sette» con le seguenti: «due a sei»;»
0. 39. 100. 1. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera a), capoverso «d)», sopprimere le parole: a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sopprimere la lettera g).
0. 39. 100. 3. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso «h)», sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
0. 39. 100. 4. Tarantino, Paternoster, Gerardi, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «i)», sostituire le parole: a cinque anni con le seguenti: a tre anni.
0. 39. 100. 5. Cavandoli, Alessandro Pagano, Covolo.

  Alla lettera c), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 6. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera c), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 7. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera d), sostituire le parole: due anni a cinque anni con le seguenti: due anni a quattro anni e sei mesi.
0. 39. 100. 8. Bartolozzi, Costa, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Porchietto, Giacometto.

  Dopo le lettere e) ed f) sono sostituite dalla seguente:
   e) dopo la lettera n), inserire la seguente:
   «n-bis) gli articoli 10-bis e 10-ter sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).».
0. 39. 100.9. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è soppressa.
* 0. 39. 100. 10. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è soppressa.
* 0. 39. 100. 11. Del Barba, Ungaro.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

  1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.

  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.”».
0. 39. 100. 12. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

“Art. 12-ter.
(Casi particolari di confisca)

1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro
duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
0. 39. 100. 13. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), capoverso «Art. 12-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
0. 39. 100. 14. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, lettera j), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro quattrocentomila.
0. 39. 100. 15. Paternoster, Covolo.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentocinquantamila.
0. 39. 100. 16. Tarantino, Gerardi.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro trecentomila.
0. 39. 100. 17. Gusmeroli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera a) sostituire le parole: a euro duecentomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
0. 39. 100. 18. Cavandoli, Alessandro, Pagano, Covolo.

  All'articolo 39, comma 1, lettera d), capoverso «q) – articolo 12-ter», alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro trecentomila.
0. 39. 100. 19. Cavandoli, Gerardi, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d), capoverso q) Art. 12-ter, alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentocinquantamila.
0. 39. 100. 20. Pagano, Paternoster.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, comma 1, lettera b), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettere d), sostituire la parola: centomila con la seguente: duecentomila.
0. 39. 100. 21. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Al comma 1, lettera d), capoverso q) articolo 12-ter, alla lettera b) sostituire le parole: a euro centomila con le seguenti: a euro duecentomila.
0. 39. 100. 22. Covolo, Gusmeroli.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
0. 39. 100. 23. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), dopo il capoverso «q» è inserito il seguente:
   q-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del presente decreto si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 39. 100. 24. Del Barba, Ungaro.

  Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle parole: «sei mesi».
0. 39. 100. 25. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera g), capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
0. 39. 100. 26. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 39. 100. 27. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma,», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,». Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono abrogate;
   b) il comma 2 è abrogato.
0. 39. 100. 28. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».

  Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: 1o gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2021.
0. 39. 100. 29. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi sei anni dall'esercizio dell'azione penale.
0. 39. 100. 30. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei sette anni precedenti la condanna.
0. 39. 100. 31. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato nei dieci anni precedenti la condanna.
0. 39. 100. 32. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dal periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
0. 39. 100. 33. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al denaro, i beni o altre utilità entrati nella disponibilità del condannato a decorrere dall'anno precedente il periodo di imposta di riferimento dell'accertamento.
0. 39. 100. 34. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Alla lettera q), capoverso Art. 12-ter, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione decorsi cinque anni dall'esercizio dell'azione penale.
0. 39. 100. 35. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 39. 100. 36. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
0. 39. 100. 37. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  Aggiungere in fine il seguente periodo:

  All'articolo 39, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera q), pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 39. 100. 38. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
   c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   e) la lettera o) è soppressa;
   f) la lettera p) è soppressa;
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
   h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
39. 100. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 39.101.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquies, sopprimere la lettera a).
0. 39. 101. 2. Cavandoli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, la parola: cinquecento, alla lettera a) e ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: trecento.
0. 39. 101. 3. Cavandoli, Covolo, Alessandro Pagano.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera b).
0. 39. 101. 4. Covolo, Gerardi.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, la parola: quattrocento, alla lettera b) e ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: duecento.
0. 39. 101. 5. Tarantino, Gerardi, Paternoster.

  All'articolo 39.101, al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, al comma 3, le parole: c), d), ed, sono soppresse.
* 0. 39. 101. 6. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Paternoster, Tarantino, Alessandro Pagano, Gerardi.

  All'articolo 39.101, al comma 2, capoverso: Art. 25-quinquiesdecies, al comma 3, le parole: c), d), ed, sono soppresse.
* 0. 39. 101. 15. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera c).
0. 39. 101. 7. Paternoster, Alessandro Pagano.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera d).
0. 39. 101. 8. Tarantino, Cavandoli.

  All'articolo 39, al comma 2, capoverso: 25-quinquiesdecies, sopprimere la lettera e).
0. 39. 101. 9. Gerardi, Tarantino.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) sono aggiunte le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
* 0. 39. 101. 10. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 3, dopo le parole: lettere c), d) ed e) sono aggiunte le seguenti:, per una durata non superiore a sei mesi.
* 0. 39. 101. 17. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'emendamento 39.101., capoverso « Art. 25-quinquiesdecies», al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).
0. 39. 101. 18. Costa, Bartolozzi, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera f).
0. 39. 101. 11. Gusmeroli, Bitonci.

  All'articolo 39, comma 2, capoverso: «25-quinquiesdecies», sopprimere la lettera g).
0. 39. 101. 12. Bitonci, Paternoster.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 1. Gusmeroli, Bitonci.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 13. Gusmeroli, Bitonci, Gerardi, Covolo, Tarantino, Centemero, Paternoster, Alessandro Pagano, Cavandoli.

  Al comma 2 capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è soppresso.
* 0. 39. 101. 14. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'emendamento 39.101., al comma 2, capoverso «Art. 25-quinquiesdecies», il comma 3 è sostituito dal seguente: Nei casi previsti dai commi precedenti non si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
0. 39. 101. 16. Bartolozzi, Costa, Sisto, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto.

  All'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari)1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
39. 101. I Relatori.

ART. 40.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
40. 100. Il Governo.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
40. 01. I Relatori.

ART. 42.

Subemendamenti all'emendamento 42.3.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietarie di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle
immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas approvata con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 1. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 2. Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.
(Compartecipazione comunale all'IVA)

  1. È istituita una compartecipazione dei Comuni all'IVA.
  2. A decorrere dall'anno 2021, la compartecipazione comunale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 20 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel territorio del Comune, nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto delle risorse dell'Unione europea.
  3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità con cui è calcolata ed erogata la compartecipazione di cui al comma 1».

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: con le seguenti: Dopo il comma 1, inserire i seguenti:.
0. 42. 3. 3. Manzato, Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fusioni e associazioni di comuni.
42. 3. I Relatori.

ART. 46.

Subemendamenti all'emendamento 46.05.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «4-bis».
0. 46. 05. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso «4-bis», le parole: attribuita è divisa in tre parti di pari importi in relazione alle sono sostituite dalle seguenti: è attribuita in base alla popolazione residente delle.
0. 46. 05. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

  2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».
46. 05. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari caratteristiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».
47. 3. I Relatori.

ART. 51.

Subemendamento all'emendamento 51.2.

  Sopprimere il comma 2-bis.

  Conseguentemente, al comma 2-ter sostituire le parole: regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del Pubblico Registro automobilistico con le seguenti: del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e del Pubblico Registro automobilistico.
0. 51. 2. 1. Pagani.

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:
  «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 3.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
51. 2. I Relatori.

ART. 58.

Subemendamenti all'emendamento 58.039.

  Al comma 2, sostituire le parole: dentro 60 giorni con le seguenti: entro 30 giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 15 febbraio 2020, e per gli anni successivi entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero dà comunicazione a ciascun Comune dell'importo del contributo spettanti.
0. 58. 039. 1. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, dopo le parole: da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
0. 58. 039. 2. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
0. 58. 039. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento degli interventi urgenti in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, compresi gli immobili soggetti alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alla sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 039. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
  2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

  3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
  4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
  5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
   a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
   b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

  6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
  8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   « a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. 57. I Relatori.

ART. 5.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa, procede al rafforzamento della vigilanza sulle merci nel rispetto del principio di libera circolazione di persone, merci e servizi e degli altri princìpi dettati dal diritto dell'Unione europea, secondo priorità di salvaguardia delle esigenze finanziarie dello Stato e delle risorse proprie dell'Unione europea, di tutela della salute e dell'integrità delle persone fisiche, di garanzia dei diritti degli operatori economici, di minimizzazione degli oneri e degli aggravi a carico di privati e operatori economici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in modo da garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
  4-ter. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, semplificando gli adempimenti gravanti sugli operatori, è istituito un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, anche se non contenenti merci. Al fine di semplificare e di razionalizzare gli adempimenti, con il regolamento di cui al comma 4-quater è stabilita la misura del contributo unificato tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) accorpamento della riscossione del contributo unificato con gli altri prelievi erariali dovuti in occasione della movimentazione dei container di cui al presente comma;
   b) copertura dei costi per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4-bis, nella misura massima di 75 milioni di euro per il primo anno di applicazione del citato regolamento e di 150 milioni di euro per gli anni successivi;
   c) salvaguardia delle esenzioni previste dalla normativa vigente, compatibilmente con quanto disposto dal presente comma;
   d) previsione di agevolazioni per i container viaggianti con motrice.

  4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla definizione della misura del contributo unificato di cui al comma 4-ter, con contestuale soppressione degli altri prelievi assorbiti nello stesso contributo.

  4-quinquies. Il contributo unificato di cui al comma 4-ter è accertato, liquidato e riscosso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  4-sexies. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 4-bis, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono destinate all'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia, a scansione tridimensionale ad alta definizione basata su neutroni, conformi alla normativa di sicurezza vigente e alle raccomandazioni di protezione radiologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in grado di operare senza necessità di schermatura contro le radiazioni sia per gli operatori addetti alle verifiche sia per il pubblico e con un'accurata capacità di rilevazione della più ampia gamma di elementi dei quali non è consentita l'importazione o l'esportazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le medesime finalità, è altresì autorizzata ad avviare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-quater, apposita procedura, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in partenariato tra pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto, per il reperimento e l'installazione dei suddetti strumenti e apparecchiature nonché per l'avvio dell'operatività dei connessi servizi tecnici di supporto per lo svolgimento della vigilanza, ferma restando la titolarità delle attività di vigilanza svolte nello spazio doganale dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dal Corpo della guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 20. (Nuova Formulazione) Mancini.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2020 una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
11. 01. (Nuova formulazione) Fregolent, Ungaro.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati)

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo Controesodo», con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 08. (Nuova formulazione) Ungaro, Mor, Del Barba, Carè, De Filippo, Rotta, Mura, Buratti, Mancini, Topo.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».

  2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «al comma 1, dell'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 34».
  3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
    3) il comma 3 è abrogato;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  « d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  « 1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) all'articolo 17, comma 1:
    1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per
la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
    4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
    5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
   d) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
    2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
    3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
    4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

  7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
  « 6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».

  8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

  9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
16. 022. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento».
*16. 4. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.
*16. 23. (Nuova formulazione) Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.
*16. 21. (Nuova formulazione) Buratti, Topo.
*58. 02. (Nuova formulazione) Currò, Trano, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.
(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

  1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e dall'altro una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale e alle frodi, anche mediante mirate analisi del rischio delle partite IVA di nuova costituzione, 1'Agenzia delle entrate è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, certificate dal collegio dei revisori, confluiscono annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa. Per le medesime convenzioni non si applica l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020.

  3. Al fine di rafforzare le attività istituzionali, e in particolare lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di contrasto alle frodi in tema di accise e di diritti doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata, nell'anno 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità per profili professionali dell'area III, prima fascia retributiva. A tale fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.
  4. A decorrere dall'anno 2020, anche al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica anche in relazione a quanto previsto all'articolo 59, comma 3, lettera a), del presente decreto, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, è incrementato di due unità. Per le medesime esigenze di cui al primo periodo, per potenziare lo svolgimento dei predetti compiti di controllo e monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze ispettive esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, nell'ambito del predetto Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale. Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di cui decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103, è incrementato di una unità, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle attività a supporto della politica economica e finanziaria, è istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di 604 posizioni
di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

  «3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attività di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti».

  6. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020 al comma 1 del predetto articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere», sono sostituite dalla seguente: «richiede».
  8. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e dopo le parole: «nel profilo di area terza» sono aggiunte le seguenti: «, posizione economica F3»;
   b) al terzo periodo, le parole: «euro 1.310.000 annui» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.965.000 annui».

  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1130 è sostituito dal seguente:
  «1130. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite dell'attuale dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tale fine, è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   b) il comma 1131 è abrogato.

  10. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, è versata al Fondo risorse decentrate, previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnata sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto Fondo è integrato di 1 milione di euro.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, 6 e 10, pari a 14.900.401 euro per l'anno 2020, a 18.240.000 euro per l'anno 2021, a 27.480.000 euro per l'anno 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 050. Il Governo.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
17. 3. (Nuova formulazione) Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

ART. 22.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
22. 19. (Nuova formulazione) Gelmini, Giacomoni, Martino, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto.

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Porchietto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli.

ART. 27.

  Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) i produttori e i proprietari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i possessori o i detentori a qualsiasi titolo dei predetti apparecchi con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
27. 1. (Nuova formulazione) Perantoni.

ART. 30.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuna regione alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro».

  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento».
*30. 2. (Nuova formulazione) Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.
*30. 3. (Nuova formulazione) Melilli.

ART. 32.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a titolo personale» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
32. 1000. I Relatori.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Adeguamento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (Direttiva 95/7/Ce) – (Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 28 del 18 febbraio 1997)

  1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «le piattaforme e», sono soppresse;

   b) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare».
32. 05. (Nuova formulazione) Ruggiero.

  Dopo l'articolo 32, inserire i seguenti:

Articolo 32-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quater) è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Articolo 32-ter.
(Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici)

  1. I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico:
   a) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
   b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
   c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  2. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni».

  Conseguentemente, all'articolo 59, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020.
  1-ter. Agli oneri derivanti dagli articoli 32-bis e 32-ter e dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,86 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 32-ter;
   b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato, da ultimo, dal comma 1-bis del presente articolo.
32. 021. (Nuova formulazione) Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Incerti, Rotta, Carnevali, Mura, Boldrini, Pollastrini, Carinelli, Bruno Bossio, Ciampi, Benedetti, Schirò, Deiana, Frate, Gebhard, Di Giorgi, Gribaudo, Annibali, Bonomo, Braga, Ascari, Berlinghieri, Casa, D'Arrando, Ehm, Giannone, Lorenzin, Madia, Muroni, Noja, Papiro, Pini, Polverini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rostan, Suriano, Sensi, Pezzopane, Elisa Tripodi, Baldini, Occhionero, Roberto Rossini, Giordano, Sarli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione)

  1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione della convenzione di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale.
32. 08. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
32. 014. (Nuova formulazione) Grimaldi.

ART. 33.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2016 al 2020».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
33. 06. (Nuova formulazione) Ungaro, Paita, Pastorino.

ART. 36.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
36. 3. (Nuova formulazione) Davide Crippa.

ART. 37.

  All'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019».
37. 13. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-bis del presente articolo, per gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché a quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano ai pagamenti dovuti a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  1-quinquies. Agli oneri di cui commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse».
37. 2. (Nuova formulazione) Topo, Buratti.

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Riversamento Tefa)

  1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione».
*38. 02. (Nuova formulazione) Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.
*38. 028. (Nuova formulazione) Migliorino.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA)

  1. A far data dal 1o gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
38. 030. Garavaglia, Comaroli, Gusmeroli.

ART. 39.

  Alla lettera g), dopo il capoverso «q» è inserito il seguente:
   q-bis. Le disposizioni di cui alla lettera q) del presente comma si applicano
esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
0. 39. 100. 24. Del Barba, Ungaro.

  All'articolo 39, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: «uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni a quattro anni e sei mesi»;
   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) all'articolo 4, comma 1-ter, la parola: «singolarmente» è sostituita dalla seguente: «complessivamente»;
   c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) all'articolo 5, comma 1, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole: «un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due a cinque anni»
   e) la lettera o) è soppressa;
   f) la lettera p) è soppressa;
   g) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
    « q) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
  «Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
   a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
   b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
   c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
   d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
   e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
   h) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: q-bis) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «2, 3,».
39. 100. I Relatori.

  All'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

   c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
   e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
39. 101. I Relatori.

ART. 40.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
   c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro.

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
40. 100. Il Governo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
   a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
   b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
   c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
   d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
40. 01. I Relatori.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati alla prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

  1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilità di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
  2. Il presente articolo si applica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   a) il debitore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   b) il creditore sia un soggetto che eserciti l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o una società veicolo di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
   c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) della tariffa, parte prima, articolo 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
   d) sia pendente un'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1o gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
   e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
   f) l'istanza sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo
esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
   g) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
   h) l'importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
   i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore a una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di 80;
   l) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
   m) non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

  3. Se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità dettate dal decreto di cui al comma 6. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell'immobile è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione annotato a margine dell'ipoteca. Negli stessi termini il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili conseguente all'applicazione del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento al debitore dell'immobile residenziale. Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
  5. A seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, deve sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.

  6. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per quanto di competenza, la Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di rinegoziazione, le modalità per procedere da parte del giudice all'esame dell'istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, alla liquidazione e alla verifica del pagamento delle spese procedurali, all'estinzione della procedura esecutiva e alla surroga dell'eventuale banca terza finanziatrice nell'ipoteca, gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla formalizzazione dell'accordo, le modalità e i termini per il versamento al Fondo di garanzia per la prima casa della somma di cui al comma 1, nonché le modalità di segnalazione nell'archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è adeguato, per le finalità di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014.
41. 01. (Nuova formulazione) Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

ART. 42.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fusioni e associazioni di comuni.

42. 3. I Relatori.

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo valutate congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti incrementi di spesa sono subordinati».

  1-ter.  A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.
  1-quater. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo periodo, dopo le parole: «Il direttore sanitario è un medico che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,» e al terzo periodo, dopo le parole: «il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che» sono inserite le seguenti: «, all'atto del conferimento dell'incarico,».
*45. 13. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò.
*45. 15. (Nuova formulazione) Boldi, Comaroli, Garavaglia, Gusmeroli.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
  2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
  3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».
  4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».
46. 05. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale,
all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».
47. 3. I Relatori.

ART. 49.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit,»;
   b) all'articolo 95, il comma 13, è sostituito dal seguente: «13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».
49. 4. (Nuova formulazione) Del Barba, Ungaro.

ART. 50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prima delle parole: «principi generali», inserire la seguente: «soli» e dopo le parole: «della spesa» inserire le seguenti: «pubblica ad essi relativi»
*50. 4. (Nuova formulazione) Martino.
*50. 6. (Nuova formulazione) Bordo, Fregolent.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)

  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:
   a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
   b) quanto a 56 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.
50. 08. Il Governo.

ART. 51.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
  2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
51. 2. I Relatori.

ART. 52.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  « 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020».
   b) al comma 2, sostituire le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
52. 9. (Nuova formulazione) Gariglio, Madia.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500 e nel limite di spesa per la finanza pubblica di 30 milioni di euro all'anno, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale motoairbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.
  3. Al comma 2 dell'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «è prevista un'aliquota pari al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista un'aliquota pari al 10,3 per cento».
52. 02. (Nuova formulazione) Angiola, Grimaldi, Durigon, Lacarra.

ART. 53.

  Al comma 1, dopo le parole «Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci» aggiungere le seguenti «e passeggeri», e sostituire le parole «12, 9 milioni di euro» con le seguenti «25 milioni di euro» e, in fine, dopo le parole «Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e», aggiungere le seguenti «altresì, nel caso di imprese esercenti attività di trasporto merci,»;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole «sono destinati a finanziare» aggiungere le seguenti: «nel limite di euro 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti a trasporto merci, e di euro 12,1 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri», dopo le parole «finalizzati alla radiazione, per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate,» aggiungere le seguenti «nonché al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3» e infine,
dopo le parole «autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate» aggiungere le seguenti: «e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3»;
   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, è compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo ed è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo».
53. 1. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto merci, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito il Piano triennale degli incentivi di cui al presente comma. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di trasporto.
*53. 8. Gariglio, Madia.
*53. 10. Scagliusi.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi)

  1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico».
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 03. (Nuova formulazione) Noja, Del Barba, Ungaro.

ART. 55.

  All'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'export,
all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;»;
   b) alla lettera b), dopo le parole: «banche, nazionali o estere» sono aggiunte le seguenti: «e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
*55. 12. Trano.
*55. 13. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Al decreto 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di 42 mesi»;
   c) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo»;
   d) all'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: «per 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per 42 mesi»;
   e) all'articolo 8, è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5 del presente articolo».

  2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti fitosanitari per uso non professionale è aumentata di 12 punti percentuali.

  Conseguentemente, alla tabella A, parte III, n. 100), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: prodotti fitosanitari sono aggiunte le seguenti parole: ad uso professionale.
55. 01. Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo
di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;
   b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia».
55. 011. (Nuova formulazione) Caso, Grimaldi, Topo, De Luca.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 448, le parole: «e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020»;
   b) al comma 449, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) e d), presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale. Il contributo di cui al periodo precedente è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse è destinata a incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis)».

  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando quanto a 3,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57. 4. (Nuova formulazione) Fornaro, Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi paesi.
  2-quater. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-bis è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno
deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-quinquies. Il fondo di cui al comma 2-bis è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-ter e 2-quater con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».
57. 49. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermo restando l'obbligo del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro l'anno 2019 da parte della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della predetta Fondazione per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere di cui al periodo precedente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
57. 21. (Nuova formulazione) Mancini.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disciplina della TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe – introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
   b) dopo il comma 683, è aggiunto il seguente:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

  2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «fornitura di gas naturale», sono inserite le seguenti: «e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente.
  5. Con decorrenza dal 1o gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'Autorità di regolazione energia reti e ambiente definisce, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.
  6. L'Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione
dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.
*57. 32. (Nuova formulazione) Melilli, Braga, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura.
*57. 43. (Nuova formulazione) Migliorino.
*57. 04. (Nuova formulazione) Pastorino, Fornaro.
*38. 020. (Nuova formulazione) Pella.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Organo di revisione economico-finanziario)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, alinea, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale»;
   b) dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3) formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento».

  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.
**57. 017. (Nuova formulazione) Migliorino.
**57. 09. (Nuova formulazione) Pastorino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  « 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

  2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  4. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco»;
   b) al comma 84, le parole: «di presidente della provincia,» sono soppresse.

57. 018. (Nuova formulazione) Melilli, Mancini, Orlando, Lorenzin, Madia, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , è sostituito dal seguente: «5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma.
  3. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
  4. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  5. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.».

  Conseguentemente:
   a) al comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti:, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

   b) al comma 34 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera sono sostituite dalle seguenti: alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 019. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dopo il comma 473 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:
  « 473-bis. Per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con le risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-quater. All'articolo 1, comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «mediante utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato» sono soppresse.

57. 12. (Nuova formulazione) Melilli.

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Ai Fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1o gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entità della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono individuate le iniziative di cui al comma 1.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» istituito in data 21 febbraio 2011, che coinvolgerà anche i rappresentanti delle Associazioni dei Fondi pensione. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.
  5. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 4 è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
   a) quanto a 1,5 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 12 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 014. (Nuova riformulazione) Osnato, Rizzetto, Bignami, Zucconi.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei)

  1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi».
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 037. Il Governo.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva)

  1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019».
  2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
58. 038. Il Governo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
   b) le parole «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali».

58. 019. (Nuova formulazione) Colletti, Zennaro.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dell'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
58. 036. Mancini.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».
58. 026. Fregolent, Ungaro.

  Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Fondo per le emergenze nazionali)

  1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 9 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro.
58. 01000. Governo.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Rifinanziamento interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica)

  1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2), è istituita una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi, nonché ogni altra disposizione attuativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
58. 039. I Relatori.

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*59. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*59. 06. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Maturi, Sutto.

ALLEGATO 3

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo le parole: «recuperando l'importo di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 3:
   al comma 4, primo periodo, le parole: «Istituto nazionale previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «sul lavoro, definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sul lavoro definiscono»;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: «n. 223 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
    al capoverso 49-quater, terzo periodo, le parole: «entro i trenta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi».

  All'articolo 5:
   al comma 2, secondo periodo, le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;
   al comma 3, le parole: «punto 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «numero 5)».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    alla lettera c), capoverso 941-ter, primo periodo, dopo le parole: «anche come deposito IVA» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
    alla lettera d), capoverso 943-bis, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli», dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «in possesso delle suddette società» e le parole: «in possesso delle suddette società» sono soppresse.

  All'articolo 7:
   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 7-bis:
   ai commi 1, 4, 5 e 6, le parole: «Agenzia dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
   al comma 2, alinea, le parole: «Agenzia delle dogane e monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli».

  All'articolo 13, comma 1, lettera a), le parole: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «non possano».

  All'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-quinquies».

  All'articolo 27:
   al comma 3, lettera p), le parole: «che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «che determina altresì per tali soggetti la somma da versare annualmente ai sensi del comma 4, in coerenza con i criteri ivi indicati»;
   al comma 4, dopo la lettera d), il capoverso è numerato come comma 4-bis.

  All'articolo 28, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione prevista dal presente comma è applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore».

  All'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  All'articolo 31, comma 1, al primo periodo, le parole: «risulti debitore d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risulti debitore dell'imposta unica di cui al decreto legislativo», al terzo periodo, le parole: «risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «risultino debitori dell'imposta unica di cui al decreto legislativo» e, al quarto periodo, le parole: «l'intimazione alla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «l'intimazione della chiusura».

  All'articolo 32:
   al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo» e le parole: «per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  All'articolo 38, comma 4, le parole: «il Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro della difesa» e le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 42, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fusioni di comuni».

  All'articolo 43, comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, le parole: «legge 196/2009» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  All'articolo 49:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «in viabilità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità»;
    alla lettera b), all'alinea, le parole: «in viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità e sui trasporti» e, alla lettera c-quater), la parola: «per» è soppressa.

  All'articolo 50, comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anche se hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema».

  All'articolo 51:
   al comma 1, le parole: «afferenti ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

    alla lettera a), le parole: «al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione»;
    alla lettera d), le parole: «inerente la» sono sostituite dalle seguenti: «inerente alla» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle».

  All'articolo 52:
   al comma 2, capoverso 296:
    al primo periodo, le parole: «di cui dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3» e le parole: «dei trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «dei trasporti»;
    al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019 e 2020»;
    al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «le modalità attuative della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione del presente comma».

  All'articolo 53:
   ai commi 2 e 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 5, le parole: «Ministro delle infrastrutture dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

  All'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

  All'articolo 55, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «può svolgere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 56:
   al comma 2, dopo le parole: «è pari» è inserita la seguente: «a»;
   al comma 3, le parole: «Con legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»;
   al comma 4, le parole: «dal gettito IRAP» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito dell'IRAP».

  All'articolo 57:
   alla rubrica, le parole: «riparto FSC» sono sostituite dalle seguenti: «riparto del Fondo di solidarietà comunale»;
   al comma 1, capoverso c), sesto periodo, le parole: «è incrementa» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata».

  All'articolo 59:
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «e commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e dai commi 1 e 2»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
    alla lettera g), le parole: «Ministro delle infrastrutture e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».