VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 4
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dai Relatori 4.57, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 e 58.039) ... 19
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 25
ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo dei Relatori 16.022) ... 27
SEDE REFERENTE
Venerdì 29 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa e Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 11.20.
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre scorso.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la seduta odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sul circuito chiuso della Camera dei deputati.
Ne dispone pertanto l'attivazione.
Avverte inoltre che sono state depositate questa mattina sei nuove proposte emendative dei relatori, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 e 58.039 (vedi allegato 1), già trasmesse ai deputati. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 14 della giornata odierna.
È stata inoltre depositata, e trasmessa a tutti i deputati, una proposta di riformulazione dei relatori riferita all'articolo 4.
Segnala, quindi, che, nella seduta di ieri, la Commissione ha approvato l'emendamento Melilli 57.9, che, al comma 2-bis, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Poiché, successivamente, la Commissione ha approvato gli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46, che, al comma 2-quinquies, intervengono sulla predetta disposizione normativa, tali proposte emendative devono ritenersi approvate senza tale disposizione, preclusa dall'approvazione dell'emendamento Melilli 57.9.
Avverte, altresì, che, per un mero errore materiale, la proposta emendativa Melilli 57.34 deve intendersi numerata 57.034.
Avverte infine che l'articolo aggiuntivo Pella 38.020 è stato sottoscritto dai deputati Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino.
Paolo PATERNOSTER (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la disorganizzazione che sta caratterizzando l'attività della Commissione sin dall'inizio dell'esame del provvedimento, sottolineando come i deputati, nel corso della settimana, siano stati spesso convocati inutilmente a causa del ritardo con cui gli uffici del Governo conducono l'istruttoria sulle proposte emendative presentate. Chiede, pertanto, di ricevere dalla Presidenza indicazioni chiare sull'andamento dei lavori della Commissione nella seduta odierna e, eventualmente, nelle giornate successive, per rispetto dei deputati e dei cittadini che li hanno eletti.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dichiara di comprendere l'osservazione del collega Paternoster sulla necessità di ottimizzare l'organizzazione dei lavori della Commissione per il rispetto dovuto ai deputati e per consentire loro di adempiere a tutte le incombenze di ordine pubblico e privato, e invita il Governo ad adoperarsi affinché ciò possa accadere, ma ritiene che la delicatezza degli argomenti in discussione imponga tutti gli approfondimenti necessari, anche da parte dei competenti uffici, proprio perché le norme che la Commissione si accinge a discutere e, eventualmente, ad approvare – sia di maggioranza che di opposizione – hanno una ricaduta immediata e significativa sui cittadini e sulle imprese.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottolinea l'incidenza negativa sulla vita dei cittadini e delle imprese della proposta di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Su questo articolo, il gruppo Lega ha cercato di intervenire in senso migliorativo e, perlomeno, nella riformulazione i condomìni vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni. Ci si trova però di fronte a una riscrittura dell'articolo ancora più cervellotica del testo originale, presentata come riformulazione di varie proposte emendative, con la conseguente esclusione della possibilità di presentare subemendamenti. Chiede, quindi, di valutare la possibilità di considerare la riformulazione in questione come un nuovo emendamento dei relatori e di fissare, quindi, il termine per la presentazione di subemendamenti, dando così la possibilità a tutti i deputati di esprimersi, per evidenti ragioni di correttezza.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rileva come la riformulazione proposta dai relatori assorba, di fatto, numerose proposte emendative, sia della maggioranza sia dell'opposizione.
Raffaele TRANO (M5S), entrando nel merito della proposta di riformulazione dell'articolo 4, osserva che la procedura prevista in tale articolo è stata totalmente rivista, con riguardo, ad esempio, al passaggio della provvista dall'appaltatore al committente e al termine per la stessa provvista. Si è andati nel senso di una semplificazione per il mondo delle imprese. Chiede alle opposizioni di riconoscere lo sforzo compiuto dalla maggioranza, dai relatori e dal Governo per recepire le istanze delle opposizioni e delle imprese e per addivenire a una sintesi equilibrata.
Giusi BARTOLOZZI (FI) non concorda con quanto affermato dalla Presidente e rileva che l'intervento del deputato Paternoster non era finalizzato a sottrarsi agli impegni parlamentari, ma chiedeva di conoscere le modalità e i tempi di esame del provvedimento. Concorda con il deputato Gusmeroli sul fatto che la riscrittura dell'articolo 4 proposta dai relatori non possa considerarsi una riformulazione delle 43 proposte emendative riferite al medesimo articolo, ma un nuovo emendamento sul quale è doveroso consentire la presentazione di subemendamenti. Nel caso in cui tale richiesta non fosse accolta, chiede di conoscere quali sono le proposte emendative assorbite. Ribadisce la necessità di un chiarimento sull'andamento dei lavori e, nel caso in cui i relatori e il Governo non siano pronti ad esprimere i propri pareri, riterrebbe saggio aggiornare i lavori alla giornata di lunedì prossimo.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, precisa che le proposte emendative coinvolte dalla riformulazione proposta dai relatori sono quelle che, nell'ambito del fascicolo, vanno dall'emendamento Mancini 4.15 sino all'emendamento Giacomoni 4.50.
In ogni caso, preso atto della sollecitazione avanzata dai deputati intervenuti, avverte che il testo proposto verrà presentato nella forma di nuovo emendamento dei relatori, che assume la numerazione 4.57 (vedi allegato 1) e sul quale fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 15 della giornata odierna, posticipando alla medesima ora anche il termine, già fissato alle 14, per gli emendamenti presentati dai relatori nella prima mattina di oggi.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce l'esigenza di avere notizie sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, sottolinea che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha richiesto alla Commissione di riferire in Assemblea sul provvedimento entro la sera di lunedì e pertanto il mandato ai relatori dovrebbe essere conferito nella seduta odierna.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) desidera precisare il senso del suo precedente intervento. Non era sua intenzione affrettare la conclusione di un provvedimento di cui comprende la complessità e la necessità di approfondimenti sulle singole modifiche. Proprio per questo la sua proposta va nel senso, anziché procedere con continue sospensioni, di sospendere l'esame e di riprendere i lavori nella giornata di lunedì o in quella di martedì, una volta completato il lavoro di approfondimento. Non vede, quindi, allo stato la possibilità di concludere i lavori nella giornata odierna.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, pur concordando sul fatto di trasformare la riformulazione dell'articolo 4 in un emendamento dei relatori per dare la possibilità di presentare subemendamenti, desidera sottolineare come la stessa riformulazione assorbiva di fatto numerosi emendamenti, di cui sono stati ripresi i principi fondamentali, come ad esempio l'esclusione delle imprese da taluni oneri e la limitazione a talune tipologie di somministrazione di personale. Il tutto in una logica di semplificazione.
Riguardo all'andamento dei lavori, fa presente che nella giornata odierna possono essere senz'altro discussi sia l'articolo 4 che l'articolo 39, sul quale i relatori sono pressoché pronti. Si tratta di due temi fondamentali del provvedimento che, immagina, vedranno impiegato molto tempo per il loro esame. Su altri articoli non è in grado di garantire che si possa andare avanti con fluidità, per la probabile necessità di discutere le proposte di riformulazione con i presentatori. Assicura che i relatori stanno continuando il loro sforzo per rispondere alle molte esigenze avanzate – anche da parte delle forze di opposizione – e condivise, e che sono arrivati a predisporre circa il 60 per cento di riformulazioni. Ribadisce l'esigenza che l'esame si chiuda nella giornata odierna con il conferimento del mandato ai relatori.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'esame riprenderà dalle proposte emendative riferite all'articolo 5 precedentemente accantonate
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento all'emendamento Mancini 5.20, ultima proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 5, anticipa che è in corso di definizione una riformulazione dei relatori.
Marco OSNATO (FdI) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se non sia più proficuo procedere all'esame di articoli dove non vi siano ipotesi di riformulazioni.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, quindi, la Commissione procederà all'esame delle proposte emendativa riferite all'articolo 15, precedentemente accantonate.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Bignami 15.01 e Ungaro 15.09.
Il Sottosegretario di Stato Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Marco OSNATO (FdI) chiede chiarimenti sul parere contrario dei relatori e del Governo sull'emendamento Bignami 15.01. Nel momento in cui la proposta emendativa era stata accantonata, si aspettava che fosse condivisa l'esigenza manifestata dalla stessa, finalizzata a tutelare i piccoli esercizi commerciali, che sono rimasti spesso l'unico presidio nei piccoli comuni montani.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, precisa che il parere contrario deriva solo da un problema di copertura finanziaria e invita i firmatari a presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 15.01.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'articolo aggiuntivo 15.09 è stato ritirato dai presentatori.
Avverte quindi che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, precedentemente accantonate.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli emendamenti Bitonci 18.8 e Benigni 18.13.
Il Sottosegretario di Stato Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bitonci 18.8 e Benigni 18.13.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24, precedentemente accantonate.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanichelli 24.1 e parere contrario sugli emendamenti Zanichelli 24.2 e D'Attis 24.3.
Il Sottosegretario di Stato Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione approva l'emendamento Zanichelli 24.1 (vedi allegato 2).
Davide ZANICHELLI (M5S) ritira il proprio emendamento 24.2.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Attis 24.3, s'intende che vi abbia rinunciato.
Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame della proposta emendativa 20.28 dei relatori e del relativo subemendamento.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sul subemendamento Giacomoni 0.20.28.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 20.28 dei relatori.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme ai quello dei relatori.
La Commissione respinge il subemendamento Giacomoni 0.20.28.1.
Marco OSNATO (FdI) ritiene che l'emendamento 20.28 dei relatori abbia un carattere persecutorio nei confronti delle imprese e degli esercenti, alimentando un clima di sfiducia nella collettività, a causa della previsione relativa alle segnalazioni di eventuali inadempimenti.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, si dichiara in disaccordo con il deputato Osnato, facendo notare che l'emendamento in esame si limita a prevedere dei controlli nei confronti degli esercenti in presenza di reiterate inadempienze, anche a tutela del diritto dei cittadini a partecipare alla lotteria in questione.
Marco OSNATO (FdI) ritiene non esaurienti le delucidazioni del relatore, ritenendo che l'emendamento 20.28 dei relatori sia inutile e privo di portata normativa.
La Commissione approva l'emendamento 20.28 dei relatori (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 20.28 dei relatori, si intendono preclusi gli emendamenti Gusmeroli 20.4, Bitonci 20.8, Garavaglia 20.6, Baratto 20.10, Migliorino 20.24, gli identici emendamenti Zennaro 20.25 e Lupi 20.26 e l'emendamento Migliorino 20.23, mentre risultano assorbiti gli emendamenti Migliorino 20.9, Buratti 20.19 e Rizzetto 20.21. L'emendamento Martino 20.22 è precluso con riferimento alle modifiche introdotte al comma 1 e assorbito relativamente alle modifiche introdotte al comma 2.
Avverte quindi che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 41 precedentemente accantonate.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Gallinella 41.6, Incerti 41.7, Gallinella 41.13 e Cadeddu 41.10, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 41.8 e Gallinella 41.12. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Giuliodori 41.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Del Barba 41.14 e Cattaneo 41.24. Propone quindi che rimanga accantonato l'articolo aggiuntivo Mancini 41.01, invitando infine i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Padoan 41.02, Buratti 41.07 e D'Alessandro 41.014.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme ai quello dei relatori.
Luca MIGLIORINO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gallinella 41.6 e di ritirarlo.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Incerti 41.7.
Luca MIGLIORINO (M5S) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Gallinella 41.13 e Cadeddu 41.10 e di ritirarli.
Massimo UNGARO (IV), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cenni 41.8.
Paolo GIULIODORI (M5S) dichiara che i deputati del M5S della Commissione Finanze intendono sottoscrivere l'emendamento Gallinella 41.12.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 41.8 e Gallinella 41.12 (vedi allegato 2).
Paolo GIULIODORI (M5S) accoglie la riformulazione proposta dai relatori sul suo emendamento 41.9.
Massimo UNGARO (IV) sottoscrive l'emendamento Giuliodori 41.9, nel testo riformulato.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze intendono sottoscrivere l'emendamento Giuliodori 41.9, nel testo riformulato.
La Commissione approva l'emendamento Giuliodori 41.9, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Del Barba 41.14.
La Commissione respinge l'emendamento Cattaneo 41.24.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mancini 41.01. Avverte che gli articoli aggiuntivi Padoan 41.02, Buratti 41.07 e D'Alessandro 41.014 sono stati ritirati dai presentatori.
Avverte quindi che la Commissione passerà ora all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 48.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Bruno Bossio 48.1.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme ai quello dei relatori.
La Commissione respinge l'emendamento Bruno Bossio 48.1.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, propone una breve sospensione dei lavori in attesa delle riformulazioni sulle successive proposte emendative da esaminare.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, accogliendo la proposta del relatore Fragomeli, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.40.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 16.
Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la seduta andrebbe sospesa per consentire ai deputati di valutare le riformulazioni che il Governo presenta e non per dare il tempo al Governo e alla maggioranza di predisporle. Nell'evidenziare che alla ripresa della seduta non sono ancora state presentate le riformulazioni preannunciate, chiede alla Presidente, che tuttavia presta poca attenzione alle sue parole, di definire una volta per tutte il programma dei lavori della Commissione per la giornata odierna.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, rassicurando la collega Cavandoli di prestare la massima attenzione a tutte le questioni poste nel corso del dibattito, sottolinea l'esigenza di doversi consultare con gli uffici e con il Governo, proprio per dare una risposta adeguata alle richieste che emergono.
Laura CAVANDOLI (LEGA), nell'auspicare che vengano date risposte immediate alle richieste poste, ribadisce la necessità che la Commissione abbia un piano di lavoro rispetto alla giornata odierna, visto anche il termine di scadenza per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative dei relatori, fissato alle ore 15.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, anche alla luce dell'intervento della collega Cavandoli, invita il Sottosegretario a fornire elementi utili per consentire alla Presidenza di organizzare i lavori.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA propone di riprendere l'esame a partire dall'articolo 16.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, propone che la Commissione esamini le proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 22, nonché l'emendamento Nardi 46.6.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che si avvii la discussione sull'articolo 39, finora mai esaminato dalla Commissione, rispetto al quale il parere reso dalla Commissione Giustizia raccoglie le osservazioni formulate dal proprio gruppo, anche per dare al Governo la possibilità di valutarle ed eventualmente accoglierle.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente alla collega Bartolozzi che i relatori sono in procinto di depositare una riformulazione dell'articolo 39 e propone pertanto di procedere nell'esame degli articoli menzionati dal relatore, per poi affrontare l'esame dell'articolo 39.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) stigmatizza che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sia deciso dal Governo e che la Commissione proceda nell'esame degli articoli nel segno di una grande confusione.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva che le modalità di esame del provvedimento dipendono dal tentativo che il Governo sta facendo in queste ore di riformulare molti emendamenti delle opposizioni, che necessitano di un adeguato approfondimento.
Francesca GERARDI (LEGA), nel prendere atto di tutte le argomentazioni rese dal rappresentante del Governo, invita la Commissione a procedere finalmente nell'esame del provvedimento senza ulteriori rinvii.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, nel rendere i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 16, anche a nome della relatrice Ruocco, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cattaneo 16.23, Buratti 16.21 e Gusmeroli 16.4, nonché sugli identici emendamenti Baratto 16.15 e Rizzetto 16.30. Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sui subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.1 e 0.16.022.2, Giacomoni 0.16.022.3, Gusmeroli 0.16.022.4, sugli identici subemendamenti Mandelli 0.16.022.5 e Gebhard 0.16.022.6, sui subemendamenti Gusmeroli 0.16.022.7, 0.16.022.8, 0.16.022.9, 0.16.022.10 e 0.16.022.11. Riformula infine, anche a nome della relatrice Ruocco, l'articolo aggiuntivo 16.022 (vedi allegato 3), del quale raccomanda l'approvazione.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che il subemendamento Gebhard 0.16.022.6 è stato ritirato dai presentatori.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), chiede che si mantenga l'accantonamento del proprio emendamento 16.4, riguardante l'esterometro, rispetto al quale il Governo aveva preannunciato il tentativo di una revisione.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, concorda con la richiesta di lasciare accantonati gli identici emendamenti Cattaneo 16.23, Buratti 16.21 e Gusmeroli 16.4.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che gli identici emendamenti Cattaneo 16.23, Buratti 16.21 e Gusmeroli 16.4 rimangono accantonati.
Marco OSNATO (FdI), pur apprezzando che si mantengano accantonati gli emendamenti che intervengono sull'esterometro, auspicava che su tali emendamenti il Governo fosse già in grado di portare già una soluzione positiva.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Governo e la maggioranza per l'ulteriore sforzo che si intende fare sulla questione posta nel proprio emendamento, a vantaggio dei contribuenti.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA fa presente che il Governo sta lavorando assiduamente sulla questione dell'esterometro, rispetto alla quale stanno emergendo alcune difficoltà, come ad esempio quella di procedere ai controlli, nel caso in cui la comunicazione, da mensile, sia trasformata in annuale o anche in semestrale. Assicura in ogni caso la massima attenzione del Governo su tale questione.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Baratto 16.15 e Rizzetto 15.30.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), sottolinea l'importanza del proprio subemendamento 0.16.022.1. Osserva che attraverso l'articolo 3 sono stati allungati i tempi delle compensazioni dovute ad imprese, artigiani e professionisti, ai quali è stata peraltro tolta liquidità per 4 miliardi, a vantaggio degli istituti bancari, aumentando il danno per coloro che già aspettano mesi se non anni per essere pagati dagli enti locali. Con l'articolo aggiuntivo dei relatori si interviene anche sui lavoratori dipendenti e sui pensionati che, attraverso lo spostamento della data per la presentazione del modello 730 al 30 settembre, vedranno potenzialmente spostata la data dei loro conguagli, e soprattutto dei conguagli a credito. Togliere il riferimento all'obbligo di conguaglio nella paga di luglio farà infatti percepire i crediti di imposta ai dipendenti e ai pensionati con due o tre mesi di ritardo. Chiede pertanto l'accantonamento dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 16.022 dei relatori, che rivede di fatto la normativa relativa al modello 730, per un'ulteriore riflessione sulla questione da lui posta, emersa anche sugli organi di stampa.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) intervenendo, in qualità di cofirmatario, sul subemendamento Gusmeroli 0.16.022.1, evidenzia come nel corso delle audizioni le uniche categorie che non si sono espresse in senso contrario rispetto al provvedimento sono gli istituti di credito, che evidentemente risulteranno avvantaggiati dalla manifesta intenzione del Governo e della maggioranza di sottrarre liquidità alle piccole e medie imprese. A riguardo ritiene che le previste modifiche al sistema delle compensazioni creeranno ulteriori disagi alle imprese per accedere al sistema creditizio. Per quanto riguarda i singoli cittadini, categoria alla quale appartengono anche i pensionati, evidenzia che lo spostamento del termine previsto per i conguagli relativi al modello 730, non potrà che creare una situazione di incertezza sulla tempistica del riconoscimento del credito. Insiste quindi affinché il Governo proceda ad ulteriore approfondimento al fine di non fare un ulteriore torto ai contribuenti.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, segnala che in realtà, sulla base dell'ampia istruttoria condotta con gli uffici della Agenzia delle entrate, l'obiettivo delle modifiche proposte è quello di ampliare la finestra entro la quale i contribuenti possono accedere alle eventuali compensazioni e crediti a cui abbiano diritto.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) nel riconoscere la buona fede dei relatori, richiama in proposito anche un articolo uscito sull'inserto del Sole24Ore «Diritto e Fisco» che sembra avvalorare la sua tesi circa un atteggiamento non certo favorevole nei confronti dei contribuenti dipendenti e pensionati che da sempre contano sulle scadenze relative al riconoscimento dei conguagli ed in particolare sulla possibilità di disporre della compensazione nel «cedolino» del mese di luglio.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, nel ribadire le ragioni descritte a sostegno delle modifiche presentate al sistema delle compensazioni, dichiara in ogni caso la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento non volendo, proprio su questo tema, interrompere un clima di fruttuosa collaborazione nell'esame del provvedimento.
Raffaele TRANO (M5S) desidera intervenire nel dibattito in corso al fine di confermare la ratio delle modifiche in discussione che, per come formulate, non mettono a repentaglio il rimborso nel mese di luglio da parte del datore di lavoro per i contribuenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto al conguaglio.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, ribadisce che la modifica del termine rende di fatto mobile l'adempimento e amplia la possibilità di rimborso per i contribuenti. Ribadisce peraltro l'assoluta buona fede e disponibilità a trovare le soluzioni più idonee a garantire un efficiente funzionamento del sistema delle compensazioni. Chiede ai colleghi intervenuti di fornire delle osservazioni più puntuali circa le possibili criticità relative alle norme in questione.
Umberto BURATTI (PD) a sostegno delle considerazioni svolte dal relatore ribadisce che lo slittamento della scadenza al 30 settembre non inficia assolutamente la possibilità di ottenere il conguaglio nel mese di luglio se la dichiarazione viene presentata dal contribuente nel mese immediatamente precedente. Al riguardo osserva che la compensazione opera in base al medesimo meccanismo previsto dalla normativa vigente, lasciando inalterato il riconoscimento dell'eventuale credito.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) nel giudicare molto positivamente il dibattito in corso, che consente alla Commissione di valutare l'efficacia di norme anche di natura assai tecnica, ribadisce che la formulazione letterale dell'articolo aggiuntivo dei relatori sembra sopprimere la possibilità del conguaglio entro il mese di luglio, creando non pochi svantaggi per i contribuenti, segnatamente per coloro che da sempre hanno una posizione di credito nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Essendo quindi convinto della buona fede dei relatori e del Governo, suggerisce una formulazione più chiara che possa garantire con certezza l'effetto che si intende ottenere.
Sestino GIACOMONI (FI) nel ritenere la materia in discussione assai tecnica, suggerisce l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo dei relatori e dei subemendamenti ad esso presentati, al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti. In particolare segnala il subemendamento a sua prima firma 0.16.022.3 volto ad ampliare la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730 e a garantire altresì l'estensione del medesimo meccanismo di rimborso o di conguaglio. Più in generale ritiene che la Commissione possa riunirsi più utilmente nella giornata di lunedì, dopo che il Governo e la maggioranza abbiano avuto la possibilità di sciogliere tutti i nodi problematici ancora in discussione.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, fa presente che il dibattito attualmente in corso, la cui natura tecnica presenta profili che potrebbero apparire aridi o astratti, riguarda un argomento assai rilevante come quello della dichiarazione tramite il modello 730, che ha notevole impatto sulla vita concreta dei cittadini. Ritiene quindi che la discussione in corso sia certamente utile ad introdurre modifiche di buon senso e consenta alla Commissione Finanze di non essere un luogo di semplice ratifica di quanto stabilito dal Governo, ma favorisca l'individuazione di soluzioni effettivamente praticabili, che possono emergere proprio dal confronto dialettico tra Esecutivo e Parlamento.
Sestino GIACOMONI (FI), nel riconoscere l'utilità del confronto che si sta svolgendo tra il Governo, i relatori e la Commissione, insiste per l'opportunità di un ulteriore approfondimento.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, ribadisce l'utilità dello scambio di opinioni attualmente in corso e che la ratio delle modifiche proposte non è quello di complicare il sistema delle compensazioni né di rendere meno favorevole il meccanismo dei conguagli per i contribuenti. In ogni caso dichiara la propria disponibilità, affinché la Commissione possa svolgere un proficuo lavoro, ad accantonare l'emendamento dei relatori in esame, al fine di portare a compimento i necessari approfondimenti.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) nell'apprezzare la disponibilità manifestata dai relatori ritiene opportuno prevedere una norma espressa che scansioni i termini degli eventuali conguagli in momenti diversi in base alla data della dichiarazione, senza per questo lasciare un eccessivo margine di discrezionalità all'Agenzia delle entrate.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, al fine di evitare eccessivi fraintendimenti sulla portata delle disposizioni in esame segnala che è previsto espressamente che il periodo del conguaglio sia la prima retribuzione utile e comunque quella del mese successivo nel quale il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Sestino GIACOMONI (FI) osserva che se l'obiettivo è quello di ampliare la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730 sarebbe opportuno estendere il medesimo meccanismo di rimborso anche agli operatori occasionali e invita quindi il Governo e i relatori a rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.16.022.3.
Raffaele TRANO (M5S) intendendo fornire un ulteriore contributo al dibattito, segnala che l'emendamento dei relatori riprende anche in parte il frutto del lavoro svolto nell'ambito dell'esame del provvedimento sulle semplificazioni fiscali, prevedendo infatti un articolato riordino dei termini per la trasmissione delle dichiarazioni e lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, in considerazione dell'esigenza di consentire ai deputati di disporre di una breve pausa per il pranzo, sospende brevemente la seduta, chiedendo ai rappresentanti del Governo la disponibilità, alla ripresa dei lavori, di riferire sullo stato di avanzamento del lavoro di valutazione degli emendamenti, al fine di poter organizzare al meglio i successivi lavori della Commissione.
La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 14.50.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che il ritardo nei lavori sul decreto-legge fiscale deriva essenzialmente dal fatto che il Parlamento e il Governo sono contemporaneamente impegnati con diversi decreti-legge, oltre che con il disegno di legge di bilancio. Ciò comporta non solo un aggravio dei lavori parlamentari ma anche un notevole aggravio di lavoro per gli uffici dell'Esecutivo. Come è noto, ciascuna proposta emendativa presentata al provvedimento in esame viene attentamente valutata non solamente dal Ministero dell'economia, ma da ciascun Ministero o Agenzia competente per il merito, chiamati ad esprimere pareri ai fini delle successive valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. Sottolinea quindi che la contestuale convocazione dei lavori della Camera e del Senato, rispettivamente per diversi decreti-legge e per la legge di bilancio, comporta una gestione tecnica assai complessa.
Fa presente che in tale contesto il Governo ha ritenuto opportuno chiedere agli uffici di dare priorità alle esigenze che provengono dai lavori relativi al decreto fiscale; in tal senso ritiene di poter assicurare che il Governo sarà in grado di produrre entro la serata odierna tutto il materiale necessario per il buon andamento dei lavori della Commissione, ricordando che, naturalmente, l'organizzazione dei lavori della Commissione è prerogativa che non compete all'Esecutivo.
Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia come, al di là dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario Baretta, non siano ancora stati depositati alcuni importanti emendamenti o testi di riformulazione da parte dei relatori e del Governo, ciò che richiederà – una volta pervenuti i testi in questione – una attenta valutazione e la presentazione di subemendamenti, con evidenti riflessi in termini di allungamento dei tempi di esame.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che in questa legislatura tutti i membri della Commissione Finanze hanno concorso al buon esito dei lavori parlamentari e che quando si è affrontato il merito delle questioni ciascun deputato, al di là dello schieramento di appartenenza, ha contribuito alla tutela degli interessi dei cittadini.
Rileva tuttavia che alle ore 15 scadono i termini per la presentazione di subemendamenti all'articolo 4 e sottolinea come si tratti di disposizioni molto delicate che non possono essere approvate in tutta fretta, tenuto conto del forte impatto che possono avere sugli operatori economici, le imprese e i cittadini. Osserva, infatti, che è del tutto condivisibile garantire l'efficacia delle misure di contrasto a violazioni di disposizioni fiscali e contributive, sempre che tali misure non risultino troppo gravose e controproducenti. Fa presente che i subemendamenti presentati dalle opposizioni non sono volti ad allungare i tempi della discussione e dei lavori in Commissione, ma a fornire suggerimenti e soluzioni che, personalmente, ritiene di buon senso e che auspica possano essere valutati dal Governo. Per tale motivo riterrebbe opportuno che vi fosse il tempo necessario per consentire all'Esecutivo di compiere le necessarie valutazioni e propone che i lavori della Commissione possano essere rinviati a lunedì mattina. Ribadisce come, nel frattempo, il Governo farebbe bene a rivedere le proprie posizioni e a considerare che quanto proposto dall'opposizione è volto solo ad evitare che l'introduzione di ulteriori adempimenti burocratici possa bloccare l'attività economica e rivelarsi troppo gravosa per il sistema Paese, senza introdurre le necessarie semplificazioni. Sottolinea peraltro la condivisione di talune misure proposte dal Governo, quali ad esempio quelle relative al modello F24.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Gusmeroli sottolinea che fino a questo momento il gruppo della Lega non ha assunto un comportamento ostruzionistico ma ha lavorato per migliorare il testo, svolgendo gli opportuni approfondimenti. Con particolare riguardo all'articolo 4, segnala che esso affronta una tematica assai delicata relativa al regime delle compensazioni e delle ritenute negli appalti e subappalti.
Nel corso delle audizioni svolte tutti gli operatori del settore hanno evidenziato non poche criticità soprattutto sul tema delle frodi per le quali occorre individuare norme serie ed efficaci.
In ordine al prosieguo dei lavori della Commissione insiste per il rinvio ad un momento nel quale il Governo sarà effettivamente pronto a dare le risposte che si attendono da svariati giorni, con cognizione di causa, evitando così di continuare con continue sospensioni. Auspica che sia quindi possibile trovare un'intesa che garantisca un clima di fattiva collaborazione.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, alla luce degli interventi dei colleghi relativi all'ordine dei lavori, sospende la seduta al fine di consentire una immediata convocazione dell'ufficio di presidenza della Commissione.
La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.30.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento 20.28 dei relatori approvato nella seduta antimeridiana deve intendersi formulato come novella all'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e non come norma a sé stante come pubblicato nell'allegato del 28 novembre scorso e come distribuito.
Tale formulazione, più corretta in termini di tecnica legislativa, è in distribuzione e sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2) e non muta in nulla la sostanza dell'emendamento approvato.
Avverte quindi che la Commissione riprenderà l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 6 precedentemente accantonate.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, invita al ritiro degli identici emendamenti Gerardi 6.8 e Mancini 6.9, proponendo eventualmente la loro trasformazione in ordine del giorno. Chiede altresì di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.02.
Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Claudio MANCINI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.9.
Francesca GERARDI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.8, sottolinea che si tratta di una misura, condivisa anche dalle associazioni di categoria, volta a regolarizzare la compravendita di carburanti, combattere le frodi e aumentare il gettito erariale. Si dichiara quindi contraria alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno e insiste per la sua votazione.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, pur concordando con la collega Gerardi nel merito, precisa che la proposta di trasformazione in ordine del giorno è legata al fatto che c’è la disponibilità a valutare il tema, ma non è stata ancora completata l'istruttoria, in quanto la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate non hanno ancora fornito gli elementi di informazione necessari per valutare l'efficacia della proposta emendativa.
La Commissione respinge l'emendamento Gerardi 6.8.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 13 precedentemente accantonate, anche a nome della relatrice Ruocco, invita al ritiro dell'emendamento Trano 13.1; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cattaneo 13.04 e Osnato 13.07. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi a prima firma Ungaro 13.09 e 13.010. Chiede, invece, di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, comunica che è stato ritirato dal presentatore l'emendamento Trano 13.1.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cattaneo 13.04 e Osnato 13.07.
Massimo UNGARO (IV) accetta di ritirare gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 13.09 e 13.010, anche in considerazione dell'impegno assunto dalla maggioranza di affrontare le questioni poste da tali emendamenti nel seguito dell'esame del provvedimento.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 25 esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere contrario sull'emendamento Bellucci 25.1 e sugli emendamenti a prima firma Zanichelli 25.4 e 25.5; propone altresì di mantenere accantonato l'emendamento Trano 25.2.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 25.1.
Raffaele TRANO (M5S) ritira l'emendamento a propria firma 25.2, dichiarando la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno.
Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 25.4, di cui è cofirmatario, rileva la necessità di procedere ad una riforma organica del settore dei giochi. I ripetuti interventi normativi degli ultimi anni, infatti, non hanno sortito l'effetto auspicato di ridurre le dimensioni del fenomeno. Peraltro, Regioni e Comuni hanno introdotto misure a livello locale senza che vi fosse una logica complessiva di sistema. L'emendamento in questione costituisce dunque uno strumento utile per disciplinare tutto il settore in maniera strutturale. Accettando quindi l'invito al ritiro, auspica che la proposta emendativa venga trasfusa in un ordine del giorno.
Claudio MANCINI (PD), prendendo atto con rammarico della decisione di ritirare l'emendamento Zanichelli 25.4, preannuncia il suo voto favorevole all'ordine del giorno che verrà presentato in Aula.
Stefano FASSINA (LEU), associandosi alle considerazioni dei colleghi, concorda sull'opportunità su una riforma organica del settore dei giochi, anche al fine di superare le attuali discrasie tra le normative regionali.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, associandosi alle riflessioni dell'onorevole Fassina, precisa che il Governo intende impegnarsi per una riforma strutturale del settore.
Leonardo TARANTINO (LEGA) auspica che gli obiettivi evocati dai colleghi e dal rappresentante del Governo vengano perseguiti dalla maggioranza e dall'Esecutivo con tenacia e capacità di visione a lungo termine.
Davide ZANICHELLI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 25.5.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 26 esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere contrario sugli emendamenti Bellucci 26.4 e D'Attis 26.3.
Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 26.4 e D'Attis 26.3.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 27, propone, anche a nome della relatrice Ruocco, di mantenere accantonato l'emendamento Perantoni 27.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 27.2, Benigni 27.3, D'Attis 27.7, Gemmato 27.5, Moretto 27.6 e D'Attis 27.8.
Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 27.2, Benigni 27.3 e D'Attis 27.7.
Marco OSNATO (FdI) interviene sull'emendamento Gemmato 27.5, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che i dipendenti delle imprese che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro debbano possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza. Si tratta di una proposta emendativa che non crea certamente problemi di copertura e considera pertanto incomprensibile la contrarietà espressa dai relatori e dal Governo.
Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA chiede che l'emendamento Gemmato 27.5 sia mantenuto accantonato.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte l'emendamento Gemmato 27.5 resta accantonato.
Alessia ROTTA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Moretto 27.6.
Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 27.8 di contenuto analogo all'emendamento Gemmato 27.5.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dal momento che l'emendamento D'Attis 27.8 risulta essere del tutto identico all'emendamento Gemmato 27.5, ne dispone l'accantonamento.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 29 esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Silvestri 29.02.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Silvestri 29.02, di cui è cofirmatario, volto a prevedere misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo, in particolare stabilendo su tutto il territorio il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovano a una determinata distanza da istituti scolastici, centri di formazione per giovani, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, ed altri luoghi sensibili.
Sottolineando come la questione fondamentale sia quella di capire cosa si vuole fare dell'industria del settore su un periodo di lungo respiro, almeno di qui a 10 anni, ritiene infondata l'accusa secondo cui disposizioni come quelle proposte favorirebbero la diffusione del gioco illegale. Si tratta di temi per lui fondamentali, rispetto ai quali sarebbe addirittura disposto a metter in discussione il suo ruolo di deputato. Invita a prendere spunto dalle scelte di altri Paesi europei, che hanno regolamentato il settore del gioco con severità, come ad esempio la Francia, nella quale l'industria del gioco d'azzardo è infatti meno fiorente.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che le uniche azioni efficaci di contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia sono quelle che sono state attuate con la riduzione dei cosiddetti amusement with prizes (AWP), con l'introduzione dal 1o gennaio 2020 della tessera sanitaria per l'accesso a slot machine e video lotteries in modo da certificare l'età del giocatore e, più in generale, con l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni che prevede il riordino dei punti di raccolta del gioco pubblico. Rivendica la efficacia del percorso seguito in questi anni, che ha perseguito la riduzione dell'offerta di gioco in vista della tutela della salute. Evidenzia che non si tratta di tutelare il settore, ma piuttosto di capire in che modo controllare e ridurre l'attività del gioco d'azzardo. Di dice contrario ad interventi come quello della proposta Silvestri 29.02, che avrebbe come unico effetto quello di spostare le sale da gioco nelle periferie cittadine. Certamente sono necessari interventi, ma serve una riflessione attenta, che il Governo sta già portando avanti. Per questa ragione conferma il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Silvestri 29.02.
Francesca GERARDI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i colleghi, compresi quelli della maggioranza – che paiono mettere in atto veri e propri interventi ostruzionistici – a rispettare il metodo di lavoro che la Commissione si è data, limitando la lunghezza dei propri interventi ed evitando toni esagerati.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) associandosi alla collega Gerardi, osserva che con ogni probabilità i lavori della Commissione procedono a rilento non soltanto a causa del ritardo nell'espressione dei pareri da parte del Governo, ma anche a causa dei problemi politici che affliggono la maggioranza. Auspica quindi che questa possa al più presto trovare un accordo tra le sue diverse componenti. Aggiunge che, se invece ciò non dovesse verificarsi e i comportamenti ostruzionistici da parte della maggioranza dovessero protrarsi, anche i deputati del gruppo della Lega, che hanno sempre considerato la ludopatia una tematica di rilevanza nazionale, chiederebbero di intervenire sul tema per illustrare compiutamente la propria posizione, al fine di svolgere al meglio il proprio mandato parlamentare.
Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Silvestri 29.02, di cui è cofirmatario, per la sola ragione che ripresenterà analoga proposta emendativa al disegno di legge di bilancio.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30 propone, anche a nome della relatrice Ruocco, di mantenere accantonati gli identici emendamenti Garavaglia 30.2 e Melilli 30.3, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 30.09.
Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Marco OSNATO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 30.09, di cui è cofirmatario.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 30.09.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 31 esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere favorevole sull'emendamento 31.1 del Governo e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 31.01.
Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione approva l'emendamento 31.1 del Governo (vedi allegato 2).
Marco OSNATO (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 31.01, di cui è cofirmatario, volto ad introdurre l'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea.
Leonardo TARANTINO (LEGA) dichiara di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Meloni 31.01, volto a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Osserva con soddisfazione che i presentatori della proposta emendativa sembrano aver sposato lo slogan della Lega: «Prima gli italiani».
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 31.01.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passando all'esame dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 46, esprime, anche a nome della relatrice Ruocco, parere favorevole sull'emendamento Nardi 46.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che i presentatori dell'emendamento Nardi 46.6 accolgono la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione approva l'emendamento Nardi 46.6, come riformulato (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta che sarà convocata per il tardo pomeriggio di domenica 1o dicembre.
La seduta termina alle 16.20.
ALLEGATO 1
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI 4.57, 40.01, 42.3, 46.05, 47.3, 51.2 E 58.039
ART. 4.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4
(Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera)
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) – 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entrò novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
« a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
4. 57. I Relatori.
ART. 40.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2026, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.
40. 01. I Relatori.
ART. 42.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fusioni e associazioni di comuni.
42. 3. I Relatori.
ART. 46.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica)
1. All'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto disposto dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
2. Alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, di cui all'articolo 2-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, introdotto dal comma 1 del presente articolo, la deroga prevista dal medesimo comma 4-bis si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione.
3. All'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «sono destinate» è inserita la seguente: «prioritariamente».
4. All'articolo 47, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».
46. 05. I Relatori.
ART. 47.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari caratteristiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».
47. 3. I Relatori.
ART. 51.
Aggiungere, in fine i seguenti commi:
«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.
2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 3.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
51. 2. I Relatori.
ART. 58.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Rifinanziamento degli interventi urgenti in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica)
1. Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico, compresi gli immobili soggetti alle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per ciascun degli anni dal 2020 al 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso alla sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
58. 039. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 20.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
(Lotteria degli scontrini)
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;
b) al secondo periodo, le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione».
20. 28. (Formulazione corretta) I Relatori.
ART. 24.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa, in particolare in relazione alla composizione azionaria delle società concorrenti e al rafforzamento della responsabilità in vigilando e in eligendo da parte dei concessionari nelle filiere di riferimento,
24. 1. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.
ART. 31.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ordine pubblico e.
31. 1. Il Governo.
ART. 41
Al comma 2, dopo le parole: per lo sviluppo di tecnologie innovative inserire le seguenti: , anche per contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.
41. 8. Cenni, Incerti, Ungaro.
Al comma 2, dopo la parola: precisione aggiungere le seguenti: e delle nuove tecniche di irrigazione.
41. 12. Gallinella, Angiola, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro.
Al comma 2, sostituire le parole: tecnologie blockchain con le seguenti: tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l’internet delle cose.
41. 9. (Nuova formulazione) Giuliodori, Zanichelli, Ungaro, Angiola, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zennaro.
ART. 46
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e locale.
46. 6. (Nuova formulazione) Nardi.
ALLEGATO 3
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEI RELATORI 16.022
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».
2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «al comma 1, dell'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 34».
3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.
6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
3) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».
7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
«6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».
8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
16. 022. (Nuova formulazione) I Relatori.