XIII Commissione
Agricoltura
Agricoltura (XIII)
Commissione XIII (Agricoltura)
Comm. XIII
Variazione nella composizione della Commissione ... 83
Sull'ordine dei lavori ... 83
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) ... 83
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 92
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. C. 2267 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 84
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 86
ALLEGATO 2 (Ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella adottato dalla Commissione quale testo base) ... 93
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.
Variazione nella composizione della Commissione.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il deputato Tullio Patassini entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Guido Guidesi.
Sull'ordine dei lavori.
Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, la Commissione procederà dapprima all'esame dello schema di decreto ministeriale (Atto n. 131) e che, successivamente, avrà luogo l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge cosiddetto «Clima» e l'esame in sede referente della proposta di legge C. 982 ed abb.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 131.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che nella seduta di ieri, mercoledì 27 novembre 2019, il relatore, onorevole Lovecchio, ha illustrato lo schema di decreto in esame. Chiede quindi al relatore se intende presentare una proposta di parere e di illustrarla.
Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che illustra nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Filippo GALLINELLA, presidente, chiede ai gruppi se vi sia disponibilità ad approvare la proposta di parere testé illustrata dal relatore già nella seduta odierna.
Lorenzo VIVIANI (LEGA), evidenziando la necessità che i gruppi dispongano di un tempo congruo per valutare la proposta di parere illustrata dal relatore, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta la votazione sullo schema di decreto in esame.
Filippo GALLINELLA, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Viviani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, soffermandosi sulle disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura del testo del decreto-legge in titolo, modificato dal Senato, osserva che l'articolo 1 disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, che deve essere approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, delineandone i contenuti e stabilendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi da esso fissati.
Fa presente che il comma 2-bis di tale articolo, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante dello stesso Ministero, nonché dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale adeguandole ai risultati, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva che l'articolo 4 reca un complesso di norme in materia di azioni per la riforestazione, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste), per una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
In particolare, segnala le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-octies relative agli interventi per il rimboschimento.
Il comma 4-ter prevede la possibilità di affidare agli imprenditori agricoli, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), le attività di rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idro-geologico.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, richiamato nella norma in esame, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
I commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies introducono nuovi commi agli articoli 3 e 7 del citato Testo unico in materia di foreste.
Il comma 4-quater aggiunge all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 34 del 2018, la definizione di bosco vetusto, quale superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
I commi 4-quinquies e 4-sexies prevedono l'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma.
I commi 4-septies e 4-octies prevedono che le regioni e le province autonome, in accordo con i princìpi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 4-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese (comma 1).
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
Il comma 3 prevede che agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
Il comma 4 prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Segnala, inoltre, che l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.
Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta e documentata per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi ed è attribuito nella misura massima di 5.000 euro, nel limite complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente sui materiali per uso alimentare. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato «de minimis».
In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali terrà conto nel predisporre una proposta di parere.
Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
C. 982 Gallinella e abb.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2019.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda che, nella seduta del 20 novembre scorso, il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato un'ulteriore proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 982, che prevedeva l'espunzione dell'articolo 22, recante disposizioni di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica, e che a tale proposta ha fatto seguito un articolato dibattito.
Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982, elaborato dal relatore (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 982, elaborata dal relatore (vedi allegato 2).
Marzio LIUNI (LEGA) esprime il rammarico per la scelta della maggioranza di adottare un testo base privo della norma sulla gestione della fauna selvatica, che rappresentava una prima risposta, sicuramente suscettibile di essere migliorata, ad una grave emergenza del comparto agricolo. Sottolinea quindi come su tale argomento non vi sia stato lo scatto d'orgoglio da parte della maggioranza, che lui avrebbe auspicato.
Evidenzia che, intervenendo ad una recente manifestazione organizzata dalla Coldiretti proprio per richiamare l'attenzione della politica sul problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica, il Presidente Gallinella e la Ministra Bellanova hanno dato rassicurazioni agli agricoltori circa un loro impegno concreto nell'individuazione di una rapida soluzione. Ritiene pertanto grave la decisione assunta dalla maggioranza di sopprimere l'articolo 22, in quanto indice non solo di incoerenza da parte delle forze politiche al governo, ma anche di una totale mancanza di considerazione delle esigenze degli agricoltori.
Esprime quindi il rammarico per la mancanza di coraggio da parte dei gruppi di maggioranza che, a suo avviso, si sono piegati alla volontà del Ministro dell'Ambiente, che, come è noto, sul tema della gestione della fauna selvatica, ha assunto posizioni contrastanti rispetto a quelle del mondo agricolo.
Con riferimento all'andamento dei lavori, osserva come l'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione sia stata in realtà funzionale all'esigenza della maggioranza di garantire la partecipazione alla votazione sull'adozione del testo base di un maggior numero di suoi componenti rispetto a quelli presenti all'inizio della seduta.
Lorenzo VIVIANI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'inversione dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno che, a suo avviso, non è stata formalizzata con chiarezza dal presidente Gallinella, al quale ritiene di dover rivolgere, per tale motivo, una critica costruttiva.
Raffaele NEVI (FI) esprime il disappunto del gruppo Forza Italia sulle modalità di gestione dell'esame della proposta di legge in titolo. Ricorda, infatti, che tutti i gruppi hanno sottoscritto tale proposta considerandola un importante veicolo per introdurre nell'ordinamento misure di semplificazione da lungo tempo attese dagli agricoltori e dalle imprese agricole.
Considerato che la disposizione a suo avviso più urgente era contenuta proprio nell'articolo 22, che è stato espunto dal testo base poc'anzi adottato, annuncia il ritiro della propria firma, nonché di quella dei colleghi del suo gruppo dalla proposta di legge in esame.
Osserva, peraltro, che, con tale decisione, la Commissione ha perso una preziosissima occasione di intervenire sulla legge n. 157 del 1992, che nel corso delle legislature è stato oggetto di molteplici tentativi di modifica, andati tutti falliti. Ritiene, inoltre, che la scelta di stralciare il tema della gestione della fauna selvatica dal provvedimento in esame contrasti con quanto dichiarato da esponenti del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico alla manifestazione organizzata di recente da Coldiretti su tale grave emergenza del mondo agricolo.
Esprime quindi il rammarico per la scelta assunta dalla maggioranza che interrompe il clima di dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizioni che, a suo avviso, ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione Agricoltura.
Ribadisce, dunque, per tali ragioni, la totale contrarietà del gruppo Forza Italia non solo sul merito, ma anche sul metodo seguito nell'organizzazione dell'esame della proposta di legge a prima firma Gallinella.
Maria Cristina CARETTA (FDI) fa presente di non aver dato fin qui seguito al ritiro – da lei preannunciato nella seduta svoltasi lo scorso 20 novembre – della propria firma dalla proposta di legge in esame, al fine di confutare l'accusa di strumentalizzazione sollevata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle nei confronti dei gruppi di opposizione, e confidando in un ripensamento da parte della maggioranza.
Ritiene che la decisione assunta dalla maggioranza di espungere dal testo base la norma sul controllo della fauna selvatica denoti la mancanza di volontà delle forze politiche al governo di ascoltare il grido di allarme lanciato, anche in sede di audizione, dagli agricoltori e dalle organizzazioni professionali del comparto agricolo, e la propensione a parlare «alla pancia» degli agricoltori, senza impegnarsi nel trovare soluzioni concrete.
Rammenta che nel corso delle audizioni l'ISPRA e la Conferenza Stato-regioni hanno espresso una valutazione favorevole sul testo dell'originario articolo 31 del provvedimento in esame che affrontava il tema della gestione della fauna selvatica, e che due delle quattro associazioni ambientaliste hanno evidenziato l'urgenza di risolvere il problema. Ritiene, pertanto, che le forze di maggioranza abbiano assunto un approccio ideologico e che siano dominate dalla preoccupazione di non andare a toccare complessi equilibri al loro interno.
Reputa che di tale decisione i gruppi di maggioranza debbano assumersi la piena responsabilità e preannuncia una sua iniziativa a carattere comunicativo volta a rendere nota la mancanza di volontà di dare risposte concrete agli agricoltori sul problema della gestione della fauna selvatica.
Dichiara, quindi, che i deputati del gruppo Fratelli d'Italia ritireranno le rispettive firme dalla proposta di legge in esame.
Pasquale MAGLIONE (M5S) invita i colleghi dei gruppi di opposizione a considerare che nel testo base adottato dalla Commissione sono contenute ben ventuno disposizioni recanti ciascuna un'importante misura di semplificazione, fortemente attesa dal settore agricolo.
Rammenta peraltro, che nella seduta dello scorso 20 novembre la presidenza della Commissione ha deciso di rinviare alla seduta odierna la votazione sull'adozione del testo base per consentire al rappresentante di uno dei gruppi di opposizione di essere presente, dimostrando in tal modo pieno rispetto delle prerogative delle opposizioni. Reputa, pertanto, pretestuosa la posizione assunta dalle forze di minoranza.
Ribadisce la piena disponibilità della maggioranza, manifestata anche dal relatore, di discutere sulla gestione della fauna selvatica in una sede diversa da quella della proposta di legge in titolo, ricordando, a tale proposito, che su tale argomento è stata presentata dal suo gruppo una risoluzione a prima firma Alberto Manca. Osserva, quindi, che il tema potrà essere approfondito nell'ambito della discussione dell'atto d'indirizzo, anche attraverso lo svolgimento di audizioni dalle quali potrebbe emergere una misura condivisa da tutti i gruppi che potrebbe essere successivamente inserita nel testo della proposta di legge sulle semplificazioni attraverso la presentazione di un emendamento.
Ritiene dunque che i gruppi di opposizione abbiano deciso di ritirare le loro firme per ragioni di puro tornaconto elettorale e propagandistiche.
Guglielmo GOLINELLI (LEGA), nel ripercorrere l'iter di esame della proposta di legge a prima firma Gallinella, evidenzia che, in prossimità delle ultime elezioni europee, il MoVimento 5 Stelle ha subìto pesanti attacchi da parte delle associazioni ambientaliste aventi ad oggetto l'originario articolo 31 del provvedimento, sul controllo della fauna selvatica. Rileva, quindi, che, per tale ragione, l'articolo è stato dapprima espunto dal testo della proposta di legge, successivamente reintrodotto in un testo totalmente modificato, e a suo avviso privo di qualsiasi fondamento giuridico, e da ultimo nuovamente espunto dal testo adottato nella seduta odierna. Sottolinea quindi come tale vicenda sia frutto di una indebita ingerenza dell'Esecutivo, e in particolare del Ministro dell'Ambiente Costa, nei confronti del Parlamento.
Rammentato che le associazioni agricole hanno sottolineato in audizione l'urgenza di intervenire sulla gestione della fauna selvatica, considerandola, dopo la questione del reddito degli agricoltori, la seconda emergenza in atto, stigmatizza la decisione assunta dalla maggioranza che, a suo avviso, è evidentemente mossa da altre priorità e sulla quale ricade l'intera responsabilità della delicata situazione che si è venuta a creare.
Luca DE CARLO (FDI) ritiene del tutto infondata l'accusa mossa ai gruppi di opposizione dall'onorevole Maglione di avere assunto una posizione strumentale ai soli fini di un vantaggio elettoralistico, in quanto attualmente non si è in prossimità di una campagna elettorale.
Registra il fallimento del progetto originario, condiviso da tutti i gruppi, di una proposta di legge sulle semplificazioni che fornisse risposte concrete alle esigenze del comparto primario. Ritiene che la scelta di espungere dal testo base la norma sul controllo della fauna selvatica, cioè la misura più rilevante contenuta in tale proposta di legge, faccia venire meno il clima di condivisione tra le diverse forze politiche che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione Agricoltura.
Esprime rammarico per la mancanza di una volontà politica compatta dei gruppi di maggioranza e di opposizione della Commissione che reputava, invece, necessaria per difendere gli interessi degli agricoltori sul tema della gestione della fauna selvatica dai tentativi di ingerenza perpetrati da talune associazioni ambientaliste e dal Ministro dell'Ambiente Costa.
Ricordato che nel testo originario della proposta di legge in esame era contenuta una norma in materia di controllo della fauna selvatica, segno della volontà anche del MoVimento 5 Stelle di affrontare tale problematica, considera l'espunzione di tale norma un atto di grave mancanza di coraggio da parte del gruppo di maggioranza relativa.
Monica CIABURRO (FdI), rispondendo alle osservazioni svolte dall'onorevole Maglione respinge al mittente le accuse di pretestuosità da lui mosse nei confronti delle opposizioni, rivendicando un atteggiamento di assoluta onestà intellettuale. Rammenta, infatti, che, condividendone i contenuti, i gruppi di opposizione hanno deciso di sottoscrivere l'originaria proposta di legge Gallinella. Evidenzia quindi che, per ragioni del tutto estranee all'andamento dei lavori in sede referente – avviati peraltro da oltre un anno – il MoVimento 5 Stelle ha deciso unilateralmente di fare retromarcia espungendo dal testo base la norma sulla gestione della fauna selvatica.
Ritiene che tale scelta sia il frutto di una cultura ideologica e di un'assoluta mancanza di coraggio nell'affrontare le divergenze interne al MoVimento su una problematica di tale rilevanza come quella dei danni arrecati dalla fauna selvatica non soltanto agli agricoltori, ma in generale ai cittadini, considerato il pericolo che da essa ne deriva per la sicurezza stradale. Ritiene inoltre che tutti i gruppi avrebbero potuto contribuire a migliorare la soluzione normativa individuata nell'originario articolo 31 della proposta di legge.
Reputa quindi che con l'adozione del testo base avvenuta in data odierna la maggioranza non abbia dato prova di buona politica.
Marzio LIUNI (LEGA) ribadendo le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, annuncia il ritiro delle firme da parte dei deputati del gruppo Lega dalla proposta di legge in esame.
Con riferimento a quanto prospettato dall'onorevole Maglione in relazione alla possibilità di svolgere una discussione sul tema della gestione della fauna selvatica nell'ambito dell'esame della risoluzione presentata dal MoVimento 5 Stelle, evidenzia i limiti insiti nello strumento dell'atto d'indirizzo sul piano della mancanza di vincolatività, a livello giuridico, degli impegni assunti dal Governo.
Quanto all'accusa di avere assunto un atteggiamento di pura convenienza elettorale, osserva che la posizione dei gruppi di opposizione sulle questioni inerenti il controllo della fauna selvatica è stata chiara sin dall'inizio della discussione.
Richiamando quanto osservato dall'onorevole Nevi, evidenzia come sia estremamente difficile ipotizzare una revisione della legge n. 157 del 1992, considerato anche che spesso i provvedimenti assunti dalle regioni su tale materia sono oggetto di ricorsi ai TAR da parte di associazioni ambientaliste che li avversano, senza tuttavia offrire concrete soluzioni alternative.
Ritiene, inoltre, che la decisione di espungere l'articolo 22, che considera la norma di fondamentale importanza dell'intera proposta di legge, dal testo base adottato dalla Commissione, comporterà un deterioramento dei rapporti tra le forze politiche rappresentate in Commissione.
Maria Chiara GADDA (IV), nel richiamare la complessità delle problematiche relative alla gestione della fauna selvatica, ritiene che le stesse non sono state affrontate in modo adeguato dal Ministro dell'agricoltura precedentemente in carica, che non ha fornito risposte alle istanze provenienti dal mondo agricolo. Rammenta inoltre come, nel corso delle audizioni, le associazioni agricole avevano sollevato delle perplessità sull'articolo 22, espunto dal testo base testé adottato dalla Commissione, ritenendo che lo stesso non recasse una formulazione adeguata.
Lorenzo VIVIANI (LEGA) ribadisce come l'espunzione dell'articolo 22 dal testo base rappresenti un atto grave che denota una mancanza di volontà da parte dei gruppi di maggioranza della Commissione Agricoltura di affrontare il tema della gestione della fauna selvatica. Non ritiene che tale tema possa essere adeguatamente affrontato in sede di discussione di un atto d'indirizzo che, peraltro, dovrebbe contenere impegni sui quali già è emersa la contrarietà del Governo.
Luciano CILLIS (M5S) rispondendo all'onorevole Viviani, non ritiene corretto sminuire l'importanza degli atti di indirizzo. Richiama, a tale proposito, l'importante lavoro svolto da tutti i gruppi rappresentati in Commissione che ha portato all'approvazione di risoluzioni su questioni di grande rilevanza, come quella a sostegno del comparto del latte ovicaprino.
Evidenziata la complessità del tema della gestione della fauna selvatica, ritiene che non si sarebbe potuto affrontare in maniera esaustiva tale problematica con il solo articolo 22, contenuto nel precedente nuovo testo della proposta di legge in esame. Ritiene inoltre grave che, ritirando le loro firme, i gruppi di opposizione addossino sui soli gruppi di maggioranza la grande responsabilità di portare avanti l'esame della proposta di legge sulle semplificazioni.
Flavio GASTALDI (LEGA) sottolinea che il suo gruppo, avendo originariamente sottoscritto la proposta di legge in esame, ha condiviso il complesso delle misure di semplificazione in essa contenute.
Rispondendo all'osservazione svolta dal collega Cillis in relazione all'importanza degli atti d'indirizzo, osserva che talune risoluzioni approvate nel corso della legislatura, peraltro all'unanimità, su questioni rilevanti come, ad esempio, quella delle iniziative in materia di marchiatura delle uova, sono rimaste, almeno in parte, prive di attuazione da parte del Governo.
Pur ritenendo comprensibile che vi siano dei problemi interni alla maggioranza su un tema delicato come quello del controllo della fauna selvatica, ritiene sbagliata la decisione di adottare un testo base privo della norma ad esso riferita. Ritiene inoltre che tale scelta abbia compromesso il clima di piena collaborazione tra maggioranza e opposizione in Commissione. Invita, infine, il Presidente a concordare con le varie forze politiche eventuali variazioni dell'ordine dei lavori.
Maria Cristina CARETTA (FDI) ribadisce come la scelta di espungere dal testo base l'articolo riferito alla gestione della fauna selvatica non sia coerente con gli impegni assunti dalla maggioranza in tema di semplificazione ed osserva che le divisioni all'interno della maggioranza su tale tema prevalgono sull'esigenza di dare risposte concrete ai cittadini.
Richiamando le considerazioni svolte nella seduta dello scorso 20 novembre, ribadisce che la gestione della fauna selvatica è materia di competenza del Ministero delle politiche agricole e non del Ministero dell'Ambiente.
Filippo GALLINELLA, presidente, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, oggetto di un lungo ed articolato dibattito, comunica che nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 131.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione XIII,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
rilevato che:
il provvedimento è stato adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;
le risorse destinate in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi e iscritte sul capitolo 2200 dello stato di previsione del MIPAAF ammontano complessivamente, per il 2019, a 202.282 euro;
lo schema di riparto proposto è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta con decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante «criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo»;
con decreto dirigenziale del MIPAAFT n. 29014 del 19 luglio 2019 è stata approvata la graduatoria di merito delle richieste presentate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella.
ULTERIORE NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA ADOTTATO DALLA COMMISSIONE QUALE TESTO BASE
Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 1.
(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)
1. I contratti, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati in ambito nazionale obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.
Art. 2.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».
Art. 3.
(Periodo vendemmiale)
1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1o agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
Art. 4.
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».
Art. 5.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)
1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.
Art. 6.
(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)
1. Per i prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché per gli alimenti o per i loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione del luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Art. 7.
(Disposizione per la tutela delle microimprese)
1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».
Art. 8.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)
1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».
Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)
1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».
Art. 10.
(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) grassi animali di origine suina».
Art. 11.
(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)
1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AGRICOLA
Art. 12.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.
Art. 13.
(Semplificazione in materia di fatturazione)
1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.
Art. 14.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».
Art. 15.
(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:
«3-ter.1. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».
Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA
Art. 16.
(Semplificazioni in materia di controlli)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;
c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari».
Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI
Art. 17.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».
Art. 18.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)
1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 19.
(Raccolta dei dati in allevamento)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.
Art. 20.
(Consulenza aziendale)
1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».
Art. 21.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)
1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».