VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 39
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate dai Relatori 16.022, 20.28, 21.12, 22.23, 37.13 e 57.49 e relativi subemendamenti) ... 48
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 28 novembre 2019.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50 e dalle 16.15 alle 16.25.
SEDE REFERENTE
Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 14.25.
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre scorso.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la seduta odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sul circuito chiuso della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione.
Ricorda che nella serata di ieri sono state depositate dai relatori 6 proposte emendative – già inviate per le vie brevi a tutti i membri della Commissione – che sono poste in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1). Rammenta altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 12 di oggi, e che sono stati presentati 20 subemendamenti, ora a disposizione dei colleghi, che saranno anch'essi allegati al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
Segnala quindi che le seguenti proposte emendative devono considerarsi inammissibili in quanto estranee al contenuto proprio dell'emendamento cui si riferiscono: Gebhard 0.21.12.2 e 0.21.12.4, Mandelli 0.21.12.1 e 0.21.12.3, che modificano in più punti il credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Avverte che l'articolo aggiuntivo Ungaro 13.08 è stato sottoscritto dai deputati Rotta, Di Filippo e Romina Mura, l'emendamento Perantoni 27.1 è stato sottoscritto dal deputato Zanichelli e il subemendamento 0.50.08.1 è stato sottoscritto dal deputato Prisco.
Propone quindi di riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 57, le cui proposte emendative erano state precedentemente accantonate nella seduta del 21 novembre scorso.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, propone di mantenere accantonato l'emendamento Marattin 57.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Migliorino 57.8 e Madia 57.2. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Migliorino 57.7 e Fornaro 57.4; esprime parere contrario sugli emendamenti Pella 57.5 e 57.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 57.9.
Propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30 nonché gli emendamenti Melilli 57.12 e Migliorino 57.38, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Borghi 57.16 e parere contrario sull'emendamento Melilli 57.17. Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Migliorino 57.40 e Mancini 57.21 e 57.31, nonché gli emendamenti Melilli 57.32 e 57.34. Esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 57.37, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46 nonché sull'emendamento Migliorino 57.41.
Propone di mantenere accantonato l'emendamento Migliorino 57.43, come anche l'emendamento dei relatori 57.49 ed il relativo subemendamento Tarantino 0.57.49.1. Esprime quindi parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pella 57.014 e Pastorino 57.03. Propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Pastorino 57.04 ed esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lepri 57.011 e Bignami 57.013, mentre propone di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi Melilli 57.018 e 57.019.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte dunque che rimangono accantonati gli emendamenti Marattin 57.1, Migliorino 57.7, Fornaro 57.4, gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30, gli emendamenti Melilli 57.12, Migliorino 57.38 e 57.40, Mancini 57.21 e 57.31, Melilli 57.32 e 57.34, Migliorino 57.43, l'emendamento dei relatori 57.49 ed il relativo subemendamento Tarantino 0.57.49.1, nonché gli articoli aggiuntivi Pastorino 57.04, Melilli 57.018 e 57.019.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Migliorino 57.8 e Madia 57.2 (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti Pella 57.5 e 57.6 e approva quindi l'emendamento Melilli 57.9 (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che gli identici emendamenti Migliorino 57.35 e Mancini 57.30 sono da considerarsi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Melilli 57.9.
La Commissione approva l'emendamento Enrico Borghi 57.16 (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che gli emendamenti Melilli 57.17 e Ungaro 57.37 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Melilli 57.10, Migliorino 57.39, Pella 57.45 e Pastorino 57.46 nonché l'emendamento Migliorino 57.41 (vedi allegato 2).
Luca PASTORINO (LEU) ritira il suo articolo aggiuntivo 57.03.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pella 57.014; s'intende vi abbia rinunciato.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09 in vista di una successiva riformulazione.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Migliorino 57.017 e Pastorino 57.09.
Romina MURA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lepri 57.011 e contestualmente lo ritira.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 57.013.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 14.40.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione riprenderà i suoi lavori dall'esame dell'articolo 14 e delle proposte emendative ad esso riferite.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Enrico Costa 14.2 e Osnato 14.3, nonché sugli emendamenti Schullian 14.4, Benigni 14.5, Rampelli 14.6, Lucaselli 14.8, Bignami 14.10 e Osnato 14.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 14.11 del Governo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Marco OSNATO (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 14.3, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dai relatori. A tale riguardo ricorda che la Commissione ha avuto occasione di discutere l'utilità dello strumento della fatturazione elettronica come modalità di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, ritiene che gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni recate all'articolo 14 introducano eccessivi oneri a carico dei contribuenti, fornendo al contempo ulteriori dati all'Agenzia delle entrate che li potrà utilizzare solo allo scopo di effettuare controlli ancor più numerosi sui contribuenti.
Sestino GIACOMONI (FI) illustra le ragioni a sostegno dell'emendamento soppressivo dell'articolo 14 volto ad evitare la schedatura dei contribuenti, che giudica misura assai sproporzionata rispetto alle finalità che si propone di raggiungere. In particolare ritiene che per la schedatura di dati extra fiscali debba essere previsto il consenso espresso dei contribuenti.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Enrico Costa 14.2 e Osnato 14.3.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che l'emendamento Schullian 14.4 è stato ritirato dai presentatori.
Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 14.5, chiarendo che l'obiettivo ragionevole e di buon senso sarebbe quello di allineare il termine di 5 anni previsto per l'accertamento fiscale al termine di conservazione delle fatture elettroniche ora stabilito in 8 anni.
La Commissione respinge l'emendamento Benigni 14.5.
Marco OSNATO (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento Rampelli 14.6, volto essenzialmente a semplificare le diverse scadenze previste a carico dei contribuenti evitando inutili appesantimenti burocratici.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo a sostegno dell'emendamento Rampelli 14.6, chiede alla Presidenza di accantonarlo, dal momento che il Governo aveva dichiarato la disponibilità ad intervenire per modificare il termine previsto.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, pur condividendo le finalità della proposta emendativa, evidenzia come in questa fase non sia possibile prevedere una riformulazione dell'emendamento in questione. Evidenzia come si tratti, in ogni caso, di un tema oggetto di dibattito.
La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 14.6.
Marco OSNATO (FdI), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Lucaselli 14.8, volto a uniformare il termine di conservazione delle fatture elettroniche, invece che all'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con i termini già previsti dalla normativa vigente.
La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 14.8.
Marco OSNATO (FdI), in qualità di cofirmatario, illustra le finalità dell'emendamento Bignami 14.10, insistendo per la riduzione da 8 a 5 anni del termine di conservazione dei file delle fatture elettroniche al fine di favorire gli adempimenti a carico delle piccole imprese per le quali tale adempimento risulta evidentemente assai oneroso.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bignami 14.10 e approva l'emendamento 14.11 del Governo (vedi allegato 2).
Marco OSNATO (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.9, volto a chiarire con una norma interpretativa che le disposizioni recate dall'articolo 14 non comportino alcuna modifica o deroga ai termini di decadenza dal potere di accertamento previsti dalle singole leggi di imposta. Sul punto sarebbe auspicabile che il Governo fornisse un esplicito chiarimento.
La Commissione respinge l'emendamento Osnato 14.9.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso riferite.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gusmeroli 10.01.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 10.01 (vedi allegato 2).
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione riprenderà l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 21.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Ruocco, propone di mantenere accantonato l'emendamento Zardini 21.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pellicani 21.5, Brunetta 21.6 e 21.8 e Pellicani 21.3.
Con riferimento all'emendamento 21.12 dei relatori, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Gebhard 0.21.12.6 e Mandelli 0.21.12.5 nonché sul subemendamento Giacomoni 0.21.12.7, ricordando che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili.
Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 21.12 dei relatori ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Martino 21.7, Rizzetto 21.9 e Benigni 21.10. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Buratti 21.4.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con i pareri espressi dai relatori.
Umberto BURATTI (PD) sottoscrive l'emendamento Pellicani 21.5 e lo ritira.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brunetta 21.6 e 21.8.
Umberto BURATTI (PD) sottoscrive l'emendamento Pellicani 21.3 e lo ritira.
Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira il subemendamento 0.21.12.6 a sua prima firma.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mandelli 0.21.12.5 e Giacomoni 0.21.12.7.
Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 21.12 dei relatori, di cui condivide la finalità, chiede chiarimenti sulla motivazione dell'entrata in vigore della disposizione solo dal 2021.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, sottolinea che l'unificazione in un unico dispositivo della ricevuta e della trasmissione dei corrispettivi, conveniente sia per i clienti che per i commercianti, richiede tempo. Pertanto la previsione della decorrenza già dal 2020 avrebbe reso impossibile l'applicazione della disposizione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 21.12 dei relatori (vedi allegato 2) e respinge gli identici emendamenti Martino 21.7, Rizzetto 21.9 e Benigni 21.10.
Umberto BURATTI (PD) ritira il suo emendamento 21.4.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, passa all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 22 e, anche a nome della relatrice Ruocco, esprime parere contrario sugli emendamenti Garavaglia 22.1, Deidda 22.4, Benigni 22.2, Garavaglia 22.6, Lucaselli 22.7 e Lupi 22.9. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 22.23 dei relatori ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zucconi 22.13, 22.10 e 22.11, Plangger 22.14 e 22.15, Zucconi 22.16 e 22.18, Gelmini 22.19, Lupi 22.20 e Bitonci 22.22. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Garavaglia 22.1, di cui è firmatario, chiede di conoscere le motivazioni alla base del parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che non è costosa per lo Stato e vantaggiosa per i cittadini.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA osserva che la proposta emendativa, operando per legge una riduzione sui guadagni degli operatori del sistema interbancario, risulta contrario all'articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata.
Marco OSNATO (FdI), condividendo la finalità dell'emendamento Garavaglia 22.1, si sorprende nel constatare che la maggioranza ha preso a cuore l'attività degli operatori bancari, che hanno già goduto di diversi favori nel corso degli ultimi anni a scapito dei piccoli commercianti, degli artigiani e dei titolari di partite IVA.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, ricordando al deputato Osnato che le banche sono state privatizzate a partire dal 1992, lo invita a rileggere il suo intervento in Assemblea contro la proposta del gruppo di Fratelli d'Italia di nazionalizzare la Banca d'Italia con i soldi dei pensionati. Rivendica l'impegno del MoVimento 5 Stelle perché i cittadini truffati dalle banche fossero indennizzati dallo stesso sistema bancario e ribadisce che la proposta di incidere sul margine di guadagno degli operatori del sistema interbancario, prevista dall'emendamento Garavaglia 22.1, è contraria alla Costituzione. Ricorda, infine, che il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri sono attualmente impegnati in una trattativa con i rappresentanti del sistema interbancario per giungere alla definizione di un protocollo che permetta la riduzione del margine delle commissioni.
Massimo BITONCI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Garavaglia 22.1, di cui è cofirmatario, ritiene che la soluzione proposta dall'emendamento medesimo, che pone gli oneri a carico del sistema interbancario, sia migliore di quella realizzata dal testo dell'articolo 22, che pone gli oneri del credito d'imposta a carico dello Stato. Ritiene, inoltre, che l'articolo 22 non centrerà l'obiettivo di incentivare il pagamento elettronico mentre, al contrario, tale risultato si sarebbe potuto ottenere riducendo o addirittura cancellando, senza la necessità di ricorrere ad una norma di legge, le commissioni bancarie sui pagamenti di importo più basso. A suo parere, infine, l'incentivo all'utilizzo dei pagamenti elettronici potrà spingere fuori dal sommerso alcune categorie di operatori, ma sottolinea che a tale risultato non si potrebbe giungere ponendo limitazioni all'uso del contante.
Claudia PORCHIETTO (FI), rifacendosi alle considerazioni dei deputati che sono intervenuti, chiede al rappresentante del Governo e ai relatori di conoscere la motivazione del parere contrario espresso sull'emendamento Gelmini 22.19, di cui è firmataria, trattandosi di una proposta basata sulla trasparenza, essendo volta a permettere agli operatori di conoscere i costi delle commissioni connesse al numero delle operazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronico.
Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM) evidenzia che con il provvedimento in esame, che abbassa il limite all'utilizzo del contante e promuove il ricorso a forme di pagamento elettroniche, si fa un favore alle banche, alle quali bisognerebbe chiedere di contribuire agli oneri dell'operazione, almeno tanto quanto contribuiscono i cittadini e lo Stato. Nel sottolineare che al contrario agli istituti bancari viene richiesto un impegno minimo, invita Governo e maggioranza a riflettere sulla questione. Chiede infine di sottoscrivere l'emendamento Garavaglia 22.1.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel condividere lo spirito complessivo dell'intervento del deputato Benigni, evidenzia tuttavia che occorre svolgere ragionamenti distinti sugli articoli 22 e 23. Sottolinea pertanto di essere disponibile ad una comune riflessione sull'articolo 23, che introduce l'imposizione di una sanzione per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito. Quanto invece all'articolo 22, relativo al credito di imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici, rileva che esso riguarda non soltanto il circuito bancario ma anche altri istituti di pagamento e che, restando così la situazione, i soldi andranno agli esercenti.
Paolo PATERNOSTER (LEGA) fa presente che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze, le uniche categorie che si sono espresse in senso favorevole alla disposizione introdotta dall'articolo 22 sono stati i rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dei principali istituti di forme di pagamento elettronico, mentre tutti gli altri soggetti hanno manifestato perplessità sul complesso del provvedimento. Nell'esprimersi in senso favorevole circa la promozione di forme di pagamento tracciabili, al fine di contrastare le forme di evasione ed elusione fiscale, ritiene tuttavia che si debba porre un limite ai benefici delle banche. Nel condividere le osservazioni del sottosegretario Villarosa quanto al fatto che, anche in linea con l'articolo 41 della Costituzione, non si possa porre limiti alle attività imprenditoriali private, ritiene che, prima di introdurre le disposizioni in esame, si sarebbe dovuto concludere il protocollo tra il Governo e i rappresentanti del sistema interbancario in merito alla riduzione delle commissioni, al fine di evitare che a pagare fossero i cittadini e gli esercenti.
La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 22.1.
Marco OSNATO (FdI), con riferimento all'anno 1992 citato dal sottosegretario Villarosa, ricorda le operazioni realizzate dai Governi Amato e Ciampi, rilevando come la privatizzazione della Banca d'Italia sia stata realizzata a seguito di una decisione presa su uno yacht, alla quale tutti si sono adeguati, così come rischia di accadere anche con riguardo al Meccanismo europeo di stabilità (MES). Ricorda inoltre che il suo gruppo si è sempre espresso contro i poteri forti, anche quando faceva parte del Governo, richiamando a tale proposito le dichiarazioni rilasciate dall'allora sottosegretario Tatarella. Con riguardo alle accuse lanciate dal sottosegretario Villarosa in merito alla privatizzazione di Banca d'Italia con i soldi dei pensionati, lo invita a concentrarsi sui danni arrecati alla categoria dal suo alleato di Governo, con la cosiddetta legge Fornero.
Pur condividendo il riferimento all'articolo 41 della Costituzione e alla impossibilità di porre limiti all'attività imprenditoriale, ritiene che il Governo si sarebbe dovuto sedere al tavolo con gli istituti bancari prima di introdurre disposizioni come quelle recate dall'articolo 22. Sottolinea inoltre come non vi sia alcuna correlazione tra il limite imposto all'utilizzo del contante e il contrasto all'evasione, considerata l'esperienza di Stati come la Francia e la Germania che hanno un medesimo livello di evasione fiscale pur avendo adottato soluzioni diverse con riguardo alla limitazione del contante. Ritiene da ultimo di non capire le ragioni del parere contrario espresso dal Governo e dalla maggioranza sull'emendamento Deidda 22.4 nonché sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 22, volti a trovare soluzioni migliorative.
Silvia COVOLO (LEGA), nel condividere le osservazioni svolte dai colleghi, evidenzia come il Governo stia criminalizzando l'uso del pagamento in contanti a danno dei cittadini e in particolare degli anziani che non hanno dimestichezza con l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.
La Commissione respinge l'emendamento Deidda 22.4.
Stefano BENIGNI (MISTO-C10VM), intervenendo sul proprio emendamento 22.2, sottolinea come l'impegno assunto dal ministro Gualtieri in Commissione, con riguardo all'eliminazione delle commissioni per i pagamenti sotto una certa soglia, sia venuto meno. Rileva inoltre che Governo e maggioranza hanno espresso parere contrario su emendamenti che tentano di venire incontro ai cittadini e ai piccoli esercenti, considerato che il limite di 400 mila euro fissato dal comma 2 con riguardo al totale dei compensi e ricavi annuali presuppone attività economiche di dimensioni limitate. Esprime pertanto la convinzione che, se si voleva abbassare il limite all'utilizzo del contante, si sarebbe dovuto contestualmente procedere all'eliminazione delle commissioni.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA rileva che l'impegno assunto dal Governo non può ritenersi ancora concluso, dal momento che in assenza del protocollo tra Governo e sistema interbancario, non saranno imposte le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito di cui all'articolo 23. Con riguardo invece all'articolo 22, ribadisce che esso è volto a dare destinare risorse in favore degli esercenti che usano il POS.
La Commissione respinge l'emendamento Benigni 22.2.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra l'emendamento Garavaglia 22.6 che è volto ad incrementare il credito d'imposta dal 30 al 50 per cento delle commissioni addebitate e ad accollare agli istituti di credito, invece che allo Stato, l'onere di tale operazione. Sottolinea inoltre che il Governo ha fatto diversi favori alle banche, in primo luogo con il rinvio delle compensazioni, che costringerà cittadini ed imprese ad attendere un anno in più per il recupero dei crediti, e in secondo luogo con l'abbassamento del limite all'utilizzo del contante. Ricorda a tale proposito che il tavolo organizzato dall'allora sottosegretario Bitonci aveva già raggiunto un accordo preliminare e che il Governo avrebbe dovuto concludere tale accordo prima di introdurre disposizioni a beneficio delle banche. Da ultimo ritiene che almeno si sarebbero dovute eliminare le commissioni per i pagamenti di importo minimo.
Massimo BITONCI (LEGA) con riguardo alle precisazioni del sottosegretario Villarosa fa presente che i colleghi delle opposizioni stanno consapevolmente intervenendo sull'articolo 22 relativo al credito di imposta, perché tale disposizione rappresenta un evidente vantaggio per le banche e gli altri intermediari, attribuendo l'onere dell'operazione allo Stato e ai cittadini. Nel rilevare che i dati sulle transazioni del prossimo futuro, evidenzieranno le conseguenze della disposizione introdotta dal Governo, ricorda il grave danno causato dal Partito Democratico nella scorsa legislatura, quando è stato introdotto l'obbligo di pagamento tramite POS senza prevedere le relative sanzioni.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavaglia 22.6 e Lucaselli 22.7.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira l'emendamento Lupi 22.9.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, fa presente che l'emendamento 22.23 dei relatori è volto ad integrare la disposizione dell'articolo 22 in relazione alle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede al Governo e ai relatori se l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07, che introduce una misura analoga a quella prevista dall'emendamento 22.23 dei relatori, possa essere riconsiderato al fine di un suo accoglimento.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 22.23 dei relatori (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Zucconi 22.13, 22.10 e 22.11.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira gli emendamenti Plangger 22.14 e 22.15.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 22.16 e 22.18.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, propone di accantonare l'emendamento Gelmini 22.19 e l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07, ai fini di una valutazione congiunta.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 22.19 e dell'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.
Sestino GIACOMONI (FI), nel ringraziare il relatore Fragomeli per la disponibilità alla riflessione, tiene a sottolineare che l'intento del suo gruppo, che non ha ritenuto di intervenire sulla questione, non è quello di fare guerra alle banche. Sottolinea inoltre che l'emendamento Gelmini 22.19 è volto ad accogliere le istanze degli esercenti che chiedono di migliorare la trasparenza delle informazioni trasmesse dagli operatori in merito alle transazioni effettuate. Ritiene che tale misura sia nell'interesse del Governo e della maggioranza che, se impossibilitati a ridurre le commissioni di pagamento, possono almeno intervenire a migliorare la trasparenza delle informazioni ai cittadini.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel fare presente che è stato disposto dalla Presidente l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 2.19, precisa tuttavia che gli operatori trasmettono agli esercenti un estratto di tutte le transazioni effettuate.
Claudia PORCHIETTO (FI) fa presente che tale estratto è di natura sintetica, mancando invece le informazioni specifiche per ogni singola operazione, nonché il relativo costo.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA precisa che tali informazioni sono contenute nel contratto sottoscritto dall'esercente.
Claudia PORCHIETTO (FI), nel precisare che il contratto contiene informazioni aggregate per fasce di spesa e per strumento elettronico utilizzato, ribadisce l'esigenza di una maggiore trasparenza.
Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA prende atto delle osservazioni dei deputati sul punto.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, avverte che la deputata Gebhard sottoscrive e ritira l'emendamento Lupi 22.20.
Massimo BITONCI (LEGA) illustra il suo emendamento 22.22, che intende attribuire il credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici anche agli esercenti i cui ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente alla misura spettante siano superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, istituendo a tal fine un Fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Evidenzia come il tetto estremamente basso previsto dall'articolo 22 finisca per escludere molti esercenti che invece potrebbero aderire alla normativa in esame, che trae origine da una proposta di legge presentata dalla Lega nel 2010, poi ripresa negli anni successivi da altri gruppi parlamentari.
La Commissione respinge l'emendamento Bitonci 22.22.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, fa presente, con riguardo alla richiesta avanzata dalla collega Cavandoli, che l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07 non introduce una misura analoga a quella prevista dall'emendamento 22.23 dei relatori, testé approvato, e pertanto il parere dei relatori rimane contrario.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Centemero 22.07.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di conoscere le modalità di prosieguo dei lavori della Commissione, anche alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea.
Carla RUOCCO, presidente e relatrice, accogliendo la richiesta del collega Gusmeroli, convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rinviando il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
ALLEGATO 1
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI 16.022, 20.28, 21.12, 22.23, 37.13 E 57.49 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 16.
Subemendamenti all'emendamento 16.022.
Sopprimere il comma 1.
0. 16. 022. 1. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 5 capoverso a) all'articolo 13: al punto 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «entro il 30 settembre» con le seguenti: «entro il 31 maggio»;
c) al comma 5, capoverso b) all'articolo 16: al punto 1) sostituire le parole: «fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» con le seguenti: «fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione»;
d) al comma 5 capoverso b) all'articolo 16: al punto 2), sopprimere la lettera e);
e) al comma 5 capoverso c) all'articolo 17, comma 1: al punto 2) sopprimere la lettera e);
f) al comma 5 capoverso d) all'articolo 19: sopprimere il punto 2).
0. 16. 022. 2. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità, i criteri e i tempi attraverso i quali sono corrisposti i rimborsi nei confronti dei contribuenti a credito che risultino titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.
0. 16. 022. 3. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
Al comma 5, capoverso a), all'articolo 13, al punto 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 maggio.
0. 16. 022. 4. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
*0. 16. 022. 5. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
*0. 16. 022. 6. Gebhard, Plangger.
Al comma 5 capoverso b) all'articolo 16, al punto 1 sostituire le parole: al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione con le seguenti: fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione,
0. 16. 022. 7. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 5, capoverso b) all'articolo 16, al punto 2) sopprimere la lettera e).
0. 16. 022. 8. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 5, capoverso c) all'articolo 17, comma 1, al punto 2) sopprimere la lettera e).
0. 16. 022. 9. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, sopprimere il punto 2).
0. 16. 022. 10. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, al punto 2) sostituire le parole: sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione con le seguenti: non oltre la retribuzione di competenza del mese di luglio, a prescindere dal mese in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
0. 16. 022. 11. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Articolo 16-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».
2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «al comma 1, dell'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 34».
3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.
6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
3) il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
d) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».
7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
«6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».
8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
10. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4 del presente articolo».
11. La trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.
12. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
16. 022. I Relatori.
ART. 20.
Subemendamento all'emendamento 20.28.
centratura seguita da spazi: verificare> Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
0. 20. 28. 1. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
(Lotteria degli scontrini)
1. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio» e le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,».
20. 28. I Relatori.
ART. 21.
Subemendamenti all'emendamento 21.12.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.»;
b) al terzo periodo, le parole: «dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese successivo a quello di pagamento della fattura»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».
1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 21. 12. 2. Gebhard, Schullian, Plangger.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
«1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.”;
b) al terzo periodo, le parole: “dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura” sono sostituite dalle seguenti: “dal mese successivo a quello di pagamento della fattura”;
c) infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.
1-quater. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 21. 12. 1. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
«1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi,”».
1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 21. 12. 4. Gebhard, Schullian, Plangger.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 21. 12. 3. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
*0. 21. 12. 6. Gebhard, Schullian, Porchietto.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
*0. 21. 12. 5. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
Al nuovo comma 1-bis, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
0. 21. 12. 7. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».
21. 12. I Relatori.
ART. 22.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
22. 23. I Relatori.
ART. 37.
All'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019».
37. 13. I Relatori.
ART. 57.
Subemendamento all'emendamento 57.49
Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
2-septies. Il Commissario prefettizio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Canton Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019.
0. 57. 49. 1. Tarantino, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-quater. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-bis è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
2-quinquies. Il fondo di cui al comma 2-bis è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-ter e 2-quater con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».
57. 49. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 10.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Estensione del ravvedimento operoso)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.
10. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.
ART. 14.
Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.
14. 11. Il Governo.
ART. 21.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».
21. 12. I Relatori.
ART. 22.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
22. 23. I Relatori.
ART. 57.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».
*57. 8. Migliorino.
*57. 2. Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati l'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 9. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché di assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.
57. 16. Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;
b) la lettera d) è abrogata.
2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;
b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».
2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 10. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.
*57. 39. Migliorino.
*57. 45. Pella.
*57. 46. Pastorino.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».
57. 41. Migliorino.