Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Comm. bicam. per le questioni regionali
Comm. bicam. Questioni regionali
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. S. 1421, approvato dalla Camera (Parere alla 7a Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) ... 129
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 132
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 131
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 133
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.
La seduta comincia alle 8.30
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
S. 1421, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, nella seduta del 26 giugno 2019, con un parere favorevole con un'osservazione. Il parere evidenziava come il provvedimento appaia riconducibile principalmente alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione indica tra le materie di legislazione concorrente. Rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Per questi motivi, l'osservazione contenuta nel parere invitava a considerare la possibilità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di cui all'articolo 2. Ricorda che tale osservazione è stata recepita.
Tra le ulteriori modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, segnala che, sempre all'articolo 2, le finalità del piano d'azione per la promozione della lettura sono state integrate con la promozione della lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante l'utilizzo degli audiolibri (comma 3, lettera i)); la promozione di un approccio alla lettura in riferimento alle competenze richieste dall'ecosistema digitale (successiva lettera m)); la promozione dell'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura denominato «Ad alta voce» con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni presenti nel medesimo territorio di riferimento (lettera f)). L'articolo 2 è stato inoltre integrato con l'istituzione, al comma 6, di un apposito fondo di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 e gestito dal Centro per il libro e la lettura.
All'articolo 3, in materia di patti locali per la lettura, l'espressione «enti territoriali» è stata sostituita con quella «comuni e regioni». In pratica, è venuto meno – in modo corretto, alla luce delle loro limitate competenze in questa materia – il riferimento alle province, incluse nell'espressione «enti territoriali».
È stato poi soppresso l'articolo 5 del testo esaminato dalla Commissione in materia di digitalizzazione del patrimonio culturale.
È nuovo infine l'articolo 11 che prevede l'abrogazione di due disposizioni. In primo luogo, viene abrogata l'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che istituiva un fondo per la promozione della lettura ora superato dal fondo istituito dall'articolo 2. Rileva come venga abrogato il decreto del Ministro dei beni culturali n. 227 del 3 maggio 2018 che aveva attuato il richiamato articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017, recando modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura.
Si sofferma, infine, sull'articolo 9, non modificato rispetto al testo già esaminato dalla Commissione. Ricorda come tale articolo istituisca l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio «libreria di qualità». I requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge. A seguito di un approfondimento, rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto in quanto l'istituzione dell'albo incide sia su materie di competenza concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
Il deputato Dario BOND (FI) chiede alla relatrice se a seguito delle modifiche apportate in Commissione e anche in Assemblea alla Camera sia stato modificato il passaggio nel testo sul sostegno alla lettura da parte dei soggetti ipovedenti anche attraverso l'utilizzo degli audiolibri.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S) relatrice, rileva che l'articolo 2, comma 3, lettera i) indica tra le finalità del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura il sostegno alla lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato, nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali.
Il deputato Dario BOND (FI) ritiene importante che le risorse finanziarie previste per l'attuazione del provvedimento possano essere in parte destinate alle iniziative di sostegno alla lettura da parte degli ipovedenti, quali quelle promosse dai centri del libro parlato. Ricorda infatti che queste importanti realtà si basano sul volontariato e hanno accesso solo ai finanziamenti previsti per le diverse forme di disabilità, finanziamenti che, anche per l'invecchiamento della popolazione, devono coprire un ambito di interventi sempre più vasto.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S) relatrice rileva che il provvedimento già prevede quanto indicato dal collega Bond.
Davide GARIGLIO, presidente, segnala che effettivamente il comma 6 dell'articolo 2 istituisce un fondo di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del piano d'azione nella sua complessità, e quindi anche per le misure che daranno attuazione alla finalità di cui al comma 3, lettera i) in materia di sostegno alla lettura da parte dei soggetti con disabilità.
La senatrice Virginia LA MURA (M5S) segnala che anche alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 indica tra le azioni del piano anche la promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale.
Il deputato Dario BOND (FI) ritiene che comunque il parere della Commissione potrebbe invitare a porre attenzione all'aspetto del sostegno della lettura da parte dei soggetti con disabilità, citando anche l'esperienza dei centri del libro parlato. Esprime infatti la preoccupazione che in sede di attuazione della legge ci si concentri in modo eccessivo sul sostegno all'eccellenza del libro, trascurando questa realtà che ha minore visibilità.
La senatrice Virginia LA MURA (M5S) ritiene che il provvedimento dedichi attenzione al sostegno alla lettura da parte dei soggetti con disabilità così come alla promozione del libro di eccellenza e delle librerie di qualità. Ritiene comunque che nel parere possa essere inserito un riferimento a quanto segnalato dal collega Bond.
La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda che finalità della legge è quella di promuovere la lettura e non l’«oggetto libro», e che in questa finalità deve anche rientrare la lettura da parte delle persone con disabilità.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S) relatrice ritiene che la preoccupazione emersa nel dibattito, per quanto attinente più al merito del provvedimento che alle competenze della Commissione, possa essere inserita nelle premesse del parere, in considerazione della rilevanza della questione. Formula quindi in tal senso una proposta di parere che contiene anche un'osservazione relativa all'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'emanazione del decreto di attuazione dell'articolo 9, istitutivo dell'albo delle librerie di qualità.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.
Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 8.55.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (S. 1421).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo della proposta di legge S. 1421 recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 26 giugno 2019;
rilevato che:
il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente; rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, Cost.;
alla luce del richiamato riparto di competenze il provvedimento correttamente prevede, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata, recependo l'osservazione contenuta nel parere della Commissione del 26 giugno 2019;
l'articolo 9 istituisce l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio «libreria di qualità»; i requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti, in base al comma 4 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge; al riguardo, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto; l'istituzione dell'albo incide infatti sia su materie di competenza concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (articolo 117, quarto comma);
segnalata l'esigenza di prestare particolare attenzione all'attuazione delle finalità del Piano d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i) e della corrispondente azione di cui al successivo comma 5, lettera d), in materia di sostegno alla lettura da parte delle persone con disabilità, coinvolgendo anche i Centri del libro parlato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, all'articolo 9, comma 4, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (C. 1682).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata la proposta di legge C. 1682, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1), del nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze (di cui all'articolo 3) e della Commissione dell'enogastronomia di qualità (di cui all'articolo 5) è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
le disposizioni concernenti i percorsi formativi universitari (di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della Costituzione) sono riconducibili alla materia «istruzione», che è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le norme generali, mentre la disciplina di dettaglio è attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, e alla materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
le disposizioni in merito a programmi di educazione alimentare (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui princìpi della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6) appaiono anche riconducibili alla materia «alimentazione», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);
il provvedimento richiede il parere della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione dei decreti in materia di: definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e individuazione annuale della «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» (di cui all'articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalto per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6);
è previsto che della Commissione dell'enogastronomia italiana di cui all'articolo 5 facciano parte due rappresentanti della Conferenza unificata;
nel nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 5 non è invece prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;
non sono previste modalità di coinvolgimento delle Regioni nelle previsioni, di cui all'articolo 4, relative: alla promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di percorsi formativi nelle università pubbliche; alla destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di una quota parte delle risorse alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica; alla promozione di programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni al nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 3;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle previsioni di cui all'articolo 4.