XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Sull'ordine dei lavori ... 826
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 826
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 830
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 827
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 831
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:
Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese ... 829
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Sull'ordine dei lavori
Sergio BATTELLI, presidente, propone di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima al seguito dell'esame del disegno di legge C. 2222 Governo di conversione del DL 126/2019, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ai fini del parere da rendere alle Commissioni VII e XI, e quindi al seguito dell'esame del disegno di legge C. 2220 Governo di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili ai fini del parere da rendere alla VI Commissione.
Propone altresì di rinviare all'indomani lo svolgimento dell'ufficio di presidenza previsto al termine dell'odierna seduta in sede consultiva.
La Commissione concorda.
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.
Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Matteo Luigi BIANCHI (Lega) riallacciandosi a quanto già da lui osservato nel corso della precedente seduta, ribadisce che il provvedimento è penalizzante nei confronti di alcune categorie che lavorano in ambito scolastico quali, ad esempio, gli assistenti amministrativi, gli insegnanti di terza fascia, quelli degli istituti magistrali e gli insegnanti delle scuole paritarie. Sottolinea che quanto recato nel decreto-legge rappresenta un'inversione della linea di tendenza rispetto a quanto proposto dal precedente Governo, che aveva dapprima sottoscritto intese con le organizzazioni sindacali volte a stabilizzare il personale scolastico nel suo complesso e in seguito aveva adottato un provvedimento di urgenza, coerente con tali intese, che non ha tuttavia potuto avere esiti in relazione alla successiva crisi di Governo. Evidenzia, inoltre, come sussista una certa ritrosia ideologica sottesa al provvedimento nei confronti del mondo delle scuole paritarie, rilevando come proprio il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca mostri di voler dare una simile impostazione al sistema scolastico in un Paese che invece ormai da molti anni ha riconosciuto la pari dignità tra la scuola pubblica e quella paritaria.
Per tali motivi conclude annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Guido Germano PETTARIN (FI) nel richiamare le osservazioni svolte dalla deputata Vietina nel corso della precedente seduta, dichiara l'insoddisfazione del suo gruppo sui contenuti del provvedimento, condividendo peraltro le preoccupazioni emerse in ordine al trattamento riservato ai lavoratori delle scuole paritarie. Aggiunge tuttavia che, in una logica pragmatica, è preferibile comunque ridurre, ancorché limitatamente, il precariato nella scuola piuttosto che rimanere nelle attuali condizioni e sulla base di tale considerazione annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.
Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Guido Germano PETTARIN (FI) richiamando quanto già affermato nella precedente seduta in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e complementarietà, osserva altresì che il decreto-legge delinea, nella sua impostazione, una logica inaccettabile di Stato di polizia tributaria, stigmatizzando in particolare le norme di carattere penale ivi contenute e il principio di inversione dell'onere della prova con riferimento all'istituto della confisca nelle fattispecie di violazione delle norme tributarie, considerando ciò una grave violazione dei principi costituzionali e dei diritti di libertà.
Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Marco MAGGIONI (Lega) nell'annunciare il voto convintamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e sul merito del provvedimento in esame, sottolinea come l'impostazione generale del decreto-legge sembri rispondere a specifiche istanze dell'Unione europea, che il Governo ha supinamente accettato, piuttosto che derivare dall'analisi delle concrete esigenze degli italiani che l'Esecutivo avrebbe invece dovuto difendere con forza avanzando le sue richieste.
Per quanto riguarda il merito di alcune questioni, ricorda che l'articolo 8, recante disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale, non solo non tutela gli appartenenti alla categoria – prevedendo ad esempio sgravi fiscali sul prezzo del carburante – bensì rischia di provocare, come minacciato dalle relative organizzazioni del settore dei trasporti, un grave blocco delle attività, i cui effetti economici si ripercuoteranno sui prezzi dei prodotti e, di riflesso, sui consumatori.
Relativamente alle limitazioni che l'articolo 18 del decreto-legge stabilisce nell'uso del denaro contante, ritiene che sarebbe opportuno, innanzitutto, chiedersi perché per l'effettiva vigenza del limite a mille euro sia necessario attendere il 2022. Evidenzia, infatti, che se la misura è ritenuta efficace il Governo avrebbe dovuto attuarla immediatamente in modo integrale e il fatto che la si dilazioni invece nel tempo dimostra di per sé la sua dubbia efficacia. Ricorda, peraltro, che le limitazioni all'uso del denaro contante sono state stabilite in origine dal Governo Monti, senza tuttavia ottenere i risultati attesi in termini di riduzione dell'evasione fiscale. Osserva, inoltre, che nel contesto europeo sono ben undici i Paesi, tra cui la Germania, che non hanno alcuna limitazione all'uso del contante e che ciononostante essi registrino bassi livelli di evasione fiscale. Nei Paesi europei dove invece sono state adottate forme di limitazione nell'uso del denaro contante gli effetti positivi in termini di emersione di imponibile fiscale sono ancora tutti da dimostrare. Rileva pertanto che una tale misura, al di là dei supposti effetti fiscali positivi, provoca certamente una conseguenza onerosa su coloro che attualmente, non possedendo né un conto corrente bancario, né carte di pagamento, saranno costretti a dotarsene.
Sottolinea poi come le disposizioni che differiscono l'entrata in vigore dei meccanismi di federalismo fiscale regionale, di cui all'articolo 46, certifichino, di fatto, l'intenzione del Governo e della maggioranza di non voler riconoscere alcuna vera forma di autonomia finanziaria delle regioni, evidenziando, peraltro, come nelle sue linea generali il provvedimento non valorizzi le esigenze dei territori anche con riguardo agli enti territoriali, come si evince, ad esempio, dalle disposizioni in materia di fusioni di comuni.
Infine, relativamente alle norme relative al nuovo prestito concesso ad Alitalia, ritiene che il punto essenziale per risolvere la questione risieda, innanzitutto, in un'effettiva chiarezza delle posizioni delle forze politiche della maggioranza, senza la quale è probabile che tra pochi mesi sia necessario intervenire nuovamente a sostegno della compagnia aerea e ci si trovi ad affrontare i medesimi problemi.
Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) riallacciandosi all'intervento del deputato Maggioni in materia di limitazione all'uso del denaro contante e ai raffronti con gli altri Paesi europei, rileva come questi ultimi evidentemente non registrino, a differenza del nostro Paese, rilevanti flussi opachi di valuta contante che alimentano anche traffici illegali come quello della droga.
Per quanto riguarda le fusioni di comuni ritiene che queste ultime siano da valutare positivamente, giacché rendono possibile l'attuazione di una progettazione di strategia per aree, rilevando come il sistema delle autonomie sia chiamato a favorire l'effettiva realizzazione di strategie dei territori in relazione alle diverse funzioni e servizi. In tal senso, sottolinea che servizi quali, ad esempio, il trasporto scolastico, siano difficilmente realizzabili in ambito meramente comunale, dovendosi far invece riferimento in taluni casi a un più ampio bacino territoriale: osserva, infatti, che questo, come altri servizi, possono essere prestati in modo ottimale solo tenendo conto di diversi fattori quali le caratteristiche orografiche dei territori.
Conclude ricordando, peraltro, come l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) abbia espresso apprezzamento per le disposizioni concernenti la finanza locale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.30.
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI
Incontro con una delegazione della Commissione per gli affari europei dell'Assemblea nazionale francese.
L'incontro informale si è svolto dalle 14.40 alle 16.
ALLEGATO 1
DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. C. 2222 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (A.C. 2222 Governo);
considerato che il provvedimento mira principalmente a porre rimedio alla carenza di personale di ruolo e a ridurre ricorso a contratti di lavoro a termine, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche e che a tali fini prevede, tra l'altro, l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per complessivi 24.000 posti, riservata a soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, finalizzata altresì a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie;
rilevato che la suddetta procedura straordinaria di reclutamento, volta a contrastare il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle scuole statali e a favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti;
preso atto che in relazione alla citata direttiva 1999/70/CE risulta pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231, avviata nel luglio 2019 dalla Commissione europea con una lettera di costituzione in mora in cui si sollecita l'Italia a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico, che interessano, oltre gli insegnanti, diverse categorie di lavoratori;
evidenziata l'esigenza di adottare ulteriori interventi di riforma per rafforzare ulteriormente il sistema nazionale dell'istruzione e formazione in coerenza con quanto indicato nella Raccomandazione del Consiglio Ue sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia del 9 luglio scorso, al fine, tra l'altro, di contrastare l'elevato tasso di abbandono scolastico precoce nel nostro Paese e livellare le ancora ampie differenze regionali e territoriali sussistenti in termini di risultati scolastici, potenziando al contempo gli sforzi anche per elevare rispetto agli standard internazionali le retribuzioni degli insegnanti e offrire loro più ampie prospettive di carriera,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (A.C. 2220);
considerato che il provvedimento costituisce un asse portante della politica economica del Governo e che gli interventi in esso contemplati risultano conformi a talune delle Raccomandazioni formulate nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia, specie per ciò che riguarda il contrasto dell'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, per il quale l'Unione raccomanda il potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti;
rilevato che l'articolo 4, al fine di contrastare l'evasione IVA e l'illecita somministrazione di manodopera, prevede, tra l'altro, l'estensione dell'inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e che tale misura, coerentemente con il meccanismo del reverse charge adottato dagli Stati membri ai sensi della Direttiva 2006/69/CE per contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio UE, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che prevede, tra l'altro, che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, possa autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali;
preso atto che le misure di cui all'articolo 14, che consentono alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, a specifiche condizioni, di utilizzare per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali, i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche, debbono essere abbinate, a tutela della privacy, ad apposite misure di sicurezza da adottare in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi;
considerato che l'articolo 22 riconosce, a decorrere dal 1o luglio 2020, un credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro e che tale misura fiscale agevolativa per espressa previsione legislativa deve essere attuata nel rispetto della disciplina generale degli aiuti di Stato de minimis;
rilevato che l'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), specificando che non vi rientrano gli insegnamenti per conseguire le patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, in ottemperanza alla recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17, che ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni IVA, precisando che l'esenzione riguarda soltanto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;
considerato che l'articolo 39, nell'inasprire le pene per taluni reati tributari, modifica altresì la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevedere specifiche sanzioni amministrative ove il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia commesso a vantaggio dell'ente, e che tale misura appare coerente con quanto previsto nella c.d. Direttiva PIF – Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione – la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);
valutato con favore, tra gli altri, l'articolo 41, che oltre a prevedere il rifinanziamento, nella misura di 670 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dispone la concessione – nei limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain;
considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 54, che il nuovo finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, ivi disposto a favore di Alitalia segue analoghi interventi di finanziamento già disposti ai sensi dei decreti-legge n. 50 e n. 148 del 2017 per importi pari, rispettivamente, a 600 e 300 milioni di euro, e che il 23 aprile 2018 – dopo la notifica delle misure adottate – la Commissione europea ha comunicato di aver aperto un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato, in relazione alla quale il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha argomentato come tale intervento non costituisca un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
rilevato, sempre con riferimento alla vicenda Alitalia, che negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), la Commissione definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
preso atto che, ai sensi dei predetti Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio sono, per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio;
constatato dunque che gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi, come precisato dalla Commissione, solo sotto forma di sostegno alla liquidità attraverso garanzie su prestiti o prestiti, che devono rispettivamente cessare o essere rimborsati entro il termine di sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario, e considerato che, in tale prospettiva, è auspicabile che la procedura di cessione dei complessi aziendali di Alitalia si concluda nel minor tempo possibile, nel rispetto della disciplina dell'Unione vigente in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.