IX Commissione

Trasporti, poste e telecomunicazioni

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

Commissione IX (Trasporti)

Comm. IX

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
SOMMARIO
Mercoledì 13 novembre 2019

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.
Audizione della Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi (Svolgimento e conclusione) ... 780

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. Atto n. 128 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 781

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 786

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Nuovo testo C. 1524 Dori (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ... 782

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 788

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione) ... 783

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 789

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201. C. 2116, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 783

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 13 novembre 2019

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big data.
Audizione della Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi.
(Svolgimento e conclusione).

  Diego DE LORENZIS, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Mirella LIUZZI, sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Giorgio MULÈ (FI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Carmela GRIPPA (M5S) e Massimiliano CAPITANIO (LEGA).

  Mirella LIUZZI, sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Diego DE LORENZIS, presidente, ringrazia la sottosegretaria Liuzzi per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Buffagni.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa.
Atto n. 128.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 novembre 2019.

  Carmela GRIPPA (M5S), relatrice, nel sottolineare come molte delle osservazione avanzate sia nel corso dell'attività conoscitiva sia durante l'esame del provvedimento siano confluite nella parte premissiva della proposta di parere da lei predisposta, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con otto osservazioni (vedi allegato 1).

  Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto e la presidenza per aver concesso un ulteriore giorno per lo svolgimento dell'esame del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata. Nell'esprimere soddisfazione per gli sforzi compiuti per i piccoli comuni da parte di Poste Italiane Spa, desidera tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione delle zone periferiche delle grandi città.

  Davide GARIGLIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'azione svolta in questi anni da Poste Italiane Spa, ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed in particolare per l'attenzione rivolta ai problemi connessi all'invio dei quotidiani locali. Nel rammentare come l'istruttoria abbia evidenziato come la politica abbia di fatto deciso di far gravare gli oneri della consegna giornaliera delle pubblicazioni quotidiane e periodiche sull'azienda, fa presente peraltro che tale attività è necessaria a garantire il diritto di informazione su tutto il territorio nazionale. Concordando con il collega Donina sulla necessità di garantire gli esercizi postali anche nelle zone periferiche delle grandi città, sottolinea come in queste zone gli esercizi postali rappresentino un presidio importante per alcune fasce di popolazione, come quella anziana, non abituata a ricorrere ai servizi on line. Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere, ritiene, pertanto, importante sottolineare che la nuova frontiera da affrontare sarà quella di difendere le zone più periferiche delle grandi città.

  Giorgio MULÈ (FI), nell'apprezzare il lavoro svolto dalla relatrice che, nella formulazione della proposta di parere, ha tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea l'importanza del servizio integrativo istituito da Poste Italiane Spa per la consegna giornaliera delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, che non determina vantaggi solo in capo al cliente ma restituisce anche credibilità all'azienda e alla sua capacità di sostenere attività già di per sé penalizzate dal digitale. Ritiene quindi opportuno andare incontro ad un piano di razionalizzazione che tenga conto della situazione orografica dei vari uffici postali in alcune regioni e sottolinea che in alcune zone della Liguria la chiusura di uffici postali potrebbe essere molto penalizzante per i cittadini. Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere della relatrice.

  Mauro ROTELLI (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, chiede comunque chiarimenti in ordine al contenuto dell'osservazione di cui alla lettera h) della proposta di parere della relatrice.

  Il sottosegretario Stefano BUFFAGNI, nel dichiararsi disponibile ad un approfondimento in ordine al contenuto di cui alla citata lettera h), desidera evidenziare che le osservazioni di cui alle lettere a) e c) della proposta di parere della relatrice, esulano dal perimetro del decreto legislativo n. 261 del 1999 che dà attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo svolgimento del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Sottolinea, tuttavia, che poiché il Parlamento è sovrano, è ovviamente nelle sue facoltà intervenire su tale disposizione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

  La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 Dori.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Mauro ROTELLI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, considerando il provvedimento un'ulteriore occasione persa.

  Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), pur ritenendo che il nuovo testo in esame vada nella direzione giusta, avrebbe auspicato più coraggio da parte della maggioranza che, a suo avviso, avrebbe dovuto accogliere la richiesta formulata dai colleghi di opposizione di introdurre una fattispecie autonoma di reato. Per tale ragione, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Giorgio MULÈ (FI), auspicando che il provvedimento possa essere modificato nel corso dell'esame in Assemblea, attraverso l'introduzione di una fattispecie autonoma di reato, preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2019.

  Luciano NOBILI (IV), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione, sottolineando come la condizione intervenga in materia di obbligo di utilizzo di dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi, materia che è stato oggetto di un intervento ampiamente condiviso da tutta la Commissione (vedi allegato 3).

  Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, fa presente che lo stesso gruppo ha formulato emendamenti volti a introdurre l'esenzione totale dell'IVA per le autoscuole, ritenendo che tale imposta costituisca un costo che alla grava totalmente a carico delle famiglie e sia foriera di rischi per la sicurezza stradale, e a incrementare il Fondo il rinnovo dei mezzi dell'autotrasporto. In proposito, evidenzia come il 39,7 per cento dei mezzi in circolazione sono Euro 3 ed Euro 4 e che, per rendere tali mezzi più competitivi e meno inquinanti, è necessario stanziare le opportune risorse economiche. Fa presente, inoltre, che il settore dell'autotrasporto è in sofferenza anche a causa della «vicenda ILVA» sottolineando come l'azienda abbia bloccato i pagamenti agli autotrasportati ed abbia chiesto una riduzione del 5 per cento delle tariffe del trasporto.

  Giorgio MULÈ (FI), nel ricordare che il suo gruppo ha presentato una risoluzione che impegna il Governo ad intervenire in maniera più incisiva relativamente all'applicazione dell'IVA sulle prestazioni delle autoscuole, ritiene che la proposta di parere in esame non sia sufficiente a risolvere tale problematica. Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.
C. 2116, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2116, in materia di sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti che rivestono il ruolo di gate intercontinentali.
  Rammenta che l'obiettivo della proposta, approvata in prima lettura dal Senato il 25 settembre 2019, è favorire la riconversione ecologica dei mezzi operanti nelle aree «lato volo» degli aeroporti riconosciuti come gate intercontinentali in linea con gli obiettivi europei e nazionali che si orientano verso una generalizzata transizione ecologica dei mezzi di trasporto.
  La proposta consta di 5 articoli.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, precisando che le disposizioni trovano applicazione con riguardo agli aeroporti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 201 del 2015 (Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione). Tale disposizione riguarda gli aeroporti che, nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale, rivestono il ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le destinazioni europee ed internazionali: si tratta degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia.
  Fa presente che l'articolo 2 reca norme in materia di sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno. Il comma 1, in particolare, prevede che al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti in questione, prescrive a tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto (il cosiddetto air side), esclusi gli enti pubblici, di procedere alla sostituzione o alla conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ad alimentazione ibrida (individuati ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) e ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato. Il comma 2 reca talune esclusioni rispetto alla normativa proposta, prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 circa l'obbligo di sostituzione o conversione dei mezzi non si applichino agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), possa rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Inoltre, si stabilisce che sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle prescrizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale. Il comma 3 pone infine in capo alle società di gestione aeroportuale l'obbligo di realizzazione dei necessari impianti di ricarica o rifornimento per gli automezzi e, ove opportuno, di realizzazione di impianti di accumulo per l'alimentazione di automezzi e attrezzature.
  Rileva che l'articolo 3 prevede che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, predisponga un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature sopra indicate e di realizzazione dei relativi impianti di ricarica, rifornimento e, ove opportuno, accumulo. A tal fine, la norma impone di tener conto della classificazione degli aeroporti coinvolti, del traffico passeggeri medio registrato nell'ultimo triennio su ciascuno scalo, sulla base dei dati disponibili e della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede poi che la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del programma sia rimessa ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (per il quale non è tuttavia previsto un termine di emanazione).
  Rammenta che, oltre a quanto previsto in merito alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 3, l'articolo 4 attribuisce all'ENAC la vigilanza sulla realizzazione del programma di sostituzione e l'adozione delle iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e sull'attività di vigilanza.
  L'articolo 5 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA) dichiara di condividere i contenuti del provvedimento in esame, esprimendo tuttavia alcune perplessità sulla possibilità di convertire alcune tipologie di mezzi presenti nell’air side. Preannuncia che il suo gruppo predisporrà un emendamento volto a prevedere che i veicoli utilizzati da tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto possano essere anche di futura commercializzazione.

  Davide GARIGLIO (PD), nel sottolineare che il suo gruppo vede con favore la possibilità di dotare gli aeroporti di veicoli meno inquinanti, chiede che la Commissione possa svolgere una breve attività conoscitiva sul provvedimento, attraverso l'audizione degli operatori che gestiscono gli aeroporti interessati dal disegno di legge, volta a comprendere quali siano i tempi, le modalità e i costi che gli stessi dovranno sopportare a seguito dell'approvazione del provvedimento.

  Giorgio MULÈ (FI), auspicando che il provvedimento non sia «calato dall'alto» ma che sia condiviso, chiede che siano chiamati in audizione i soggetti gestori degli aeroporti, rilevando anche come l'individuazione dell'aeroporto di Malpensa chiami in causa anche Linate, che oramai conta un elevatissimo numero di voli.

  Paola CARINELLI (M5S), relatrice, evidenziando che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state già svolte audizioni sul provvedimento, sottolinea che sarà possibile sia acquisirne gli atti che svolgerne di ulteriori. In particolare, suggerisce che la Commissione proceda ad audire rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e degli handlers.

  Il sottosegretario Roberto TRAVERSI condivide l'opportunità che la Commissione proceda all'audizione di rappresentanti dell'ENAC, anche alla luce della disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento che fissa in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale l'Ente deve predisporre un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motore endotermico nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento.

  Diego DE LORENZIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

IX Commissione - mercoledì 13 novembre 2019

ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. (Atto n. 128).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (Atto del governo n. 128),
   espresso apprezzamento per l'impegno di Poste italiane Spa a non procedere ad ulteriori chiusure di uffici postali nei piccoli comuni;
   valutato positivamente l'intento di Poste italiane Spa di perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e coesione sociale e territoriale, anche nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione;
   sottolineato che l'istruttoria svolta dalla Commissione ha evidenziato criticità con riferimento alla consegna delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;
   considerato che Poste italiane Spa, a seguito di una richiesta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ha istituito un servizio integrativo per la consegna giornaliera delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;
   auspicato l'utilizzo nell'ambito del contratto di definizioni coerenti con quelle recate dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;
   considerato che l'articolo 2, comma 5, dello schema di contratto di programma prevede che Poste italiane Spa predisponga, entro il mese di marzo di ogni anno, un piano di razionalizzazione per la gestione degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico;
   auspicando la riduzione dei disagi derivanti dalla consegna a giorni alterni, prevista dall'articolo 2, comma 6, dello schema di contratto di programma, attraverso una revisione di tale sistema di consegna, prevedendo un prolungamento dell'orario di servizio, soprattutto per i servizi di tipo speciale, quali raccomandate A/R, atti giudiziari e telegrammi;
   considerato che nel parere espresso sullo schema di contratto di programma, AGCOM ha rilevato l'anomalia della mancata previsione di un sistema di penali applicabili al verificarsi di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi di qualità, evidenziando altresì la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni amministrative nel settore postale, soprattutto in relazione alle fattispecie più gravi, per effetto della possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta (cd. oblazione); da ciò consegue, ad avviso dell'AGCOM, un indubbio indebolimento della garanzia di una corretta esecuzione delle prestazioni che devono essere rese dal fornitore del servizio postale universale;
   risulterebbe conseguentemente opportuno, in prospettiva, introdurre un sistema di penali efficaci, congrue e proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte di Poste italiane Spa, ferma restando la possibile
rilevanza di oggettive e documentate cause di forza maggiore;
   rilevato che l'articolo 5, comma 8, dello schema di contratto di programma contempla una serie di servizi nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a ridurre il digital divide e che risulta in proposito auspicabile prevedere anche l'erogazione di POS gratuiti, con operazioni senza commissioni, per le attività commerciali dei comuni montani;
   considerato che numerosi risultano inoltre i ritardi relative all'invio di posta massiva, con particolare riferimento alle fatturazioni concernenti le utenze domestiche e commerciali, e risulta pertanto auspicabile che proceda celermente l'attività di AGCOM finalizzata ad individuare modalità per garantire all'utenza la conoscibilità della data di invio della posta massiva;
   viste le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di introdurre nel contratto di programma un riferimento all'obbligo del fornitore del servizio postale universale di assicurare e implementare il servizio integrativo per la consegna quotidiana delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, fornito ad un prezzo «equo, ragionevole e abbordabile», nei comuni interessati alla consegna a giorni alterni, al fine di garantire la capillarità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio nazionale.
   b) si valuti l'opportunità di prevedere che Poste italiane spa promuova convenzioni locali tra i piccoli editori ed il servizio di recapito provinciale, stabilendo da una parte termini e modalità particolari per la presentazione degli invii postali da parte del piccolo editore e dall'altra i «tempi certi» del recapito da parte del servizio postale;
   c) si valuti l'opportunità di prevedere che la consegna delle pubblicazioni editoriali quotidiane sia effettuata con frequenza giornaliera, anche nella giornata di sabato, secondo lo standard di servizio entro le ore 13.00 di ciascun giorno (da lunedì a sabato);
   d) si valuti l'opportunità di sostituire nel contratto di programma l'espressione «colli e pacchi» con «invii postali» così come definiti dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
   e) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che nel resoconto sulle attività svolte siano indicate le motivazioni sugli eventuali ritardi verificatisi in corso d'anno;
   f) all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità che il piano di razionalizzazione tenga conto della conformazione del territorio e della distanza tra i vari uffici postali presenti e quelli eventualmente da razionalizzare;
   g) all'articolo 2, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, in sostituzione di quella prevista dall'attuale regime sanzionatorio, qualora nelle zone periferiche di montagna l'apertura dell'ufficio postale unico di 3 giorni e 18 ore settimanali o di 2 giorni e 12 ore settimanali non sia rispettata per un periodo superiore a 10 giorni;
   h) si valuti l'opportunità di integrare le premesse dello schema di contratto di programma con il richiamo all'applicazione in provincia di Bolzano delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (artt. 1, 13 e 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354).

ALLEGATO 3

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo),
   rilevato che il disegno di legge interviene in un quadro generale caratterizzato da vincoli oggettivi molto rilevanti, considerata l'ingentissima mole di risorse necessaria a evitare l'aumento delle aliquote IVA, pari a circa 23,2 miliardi; si tratta di una scelta fondamentale per evitare il rischio di una depressione dei consumi nel Paese accompagnata da scelte che nel loro insieme chiariscono un obiettivo di rilancio economico e industriale;
   valutato positivamente l'articolo 32, che interviene a dirimere la questione dell'applicazione dell'IVA sulle prestazioni delle autoscuole, limitando gli effetti della sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/1 alle prestazioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B e C1, e sancendo la decorrenza dei predetti effetti al 1o gennaio 2020; viene così superata l'applicazione della sentenza indicata nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79/E, che aveva tra l'altro riconosciuto efficacia retroattiva alla sentenza della Corte di giustizia UE, efficacia retroattiva che avrebbe messo a rischio l'operatività di molti operatori del settore;

  rilevato che:
    l'articolo 47, mediante una serie di modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2017, dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (TPL), nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio, in vista del definitivo abbandono del criterio della spesa storica;
    in base alle modifiche apportate al citato articolo 27, comma 6, le regioni dovranno provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro l'anno 2021;
    tale nuovo termine dovrebbe peraltro essere coordinato con le restanti disposizioni dell'articolo 27, che dispongono l'applicabilità del criterio dei livelli adeguati di servizio per il riparto della quota residua del Fondo a decorrere dal 2021 e prevedono altresì che al riparto si proceda entro il 30 giugno;
   valutato positivamente l'articolo 52 che dispone la concessione di un contributo di 30 euro per l'acquisto dei dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi;
   rilevato che occorre rinviare l'applicabilità delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo dei predetti dispositivi, al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento da parte dei produttori alle previsioni del decreto attuativo, entrato in vigore il 7 novembre 2019;
   sottolineata in proposito la necessità di realizzare le campagne di informazione
e sensibilizzazione sull'utilizzo dei dispositivi anti-abbandono, previste dall'articolo 2 della legge 1o ottobre 2018, n. 117;
   rilevata altresì la necessità che sia tempestivamente emanato il decreto ministeriale che disciplina le modalità di concessione del contributo per l'acquisto dei dispositivi anti-abbandono, che in base all'articolo 52 avrebbe dovuto essere adottato entro l'11 novembre 2019;
   sottolineata infine l'esigenza, con riferimento all'articolo 54, che si pervenga in tempi rapidi ad un serio piano industriale per Alitalia, evitando l'ennesima soluzione-tampone e perseguendo l'obiettivo di un vero risanamento e del rilancio della compagnia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 52, sia previsto il rinvio dell'applicazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo dei predetti dispositivi, al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'adeguamento da parte dei produttori alle previsioni del decreto attuativo, disponendo altresì la revoca dei provvedimenti di accertamento e contestazione già adottati ed il diritto alla ripetizione dell'indebito in caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 47, che interviene sulla ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (TPL), si valuti l'opportunità di coordinare il termine del 2021 per la determinazione, da parte delle regioni, degli adeguati livelli di servizio con il termine del 30 giugno 2021 per l'emanazione del decreto di riparto del fondo, alla luce di quanto evidenziato in premessa.