I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 30
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 45
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. C. 2242 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. Esame emendamenti C. 1027-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 39
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 39
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 79
SEDE REFERENTE
Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 9.45.
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 163 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico;
Sisto 2.01, il quale interviene sul meccanismo del reddito di cittadinanza, istituendo presso il Ministero dell'interno una struttura tecnica volta a verificare che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità di legge;
3.3 Iezzi, il quale prevede che i ministeri dell'interno e della giustizia svolgano controlli a campione sui beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre a intervenire sulla disciplina dei requisiti per la fruizione del predetto istituto del reddito di cittadinanza e dei casi di decadenza, nonché sulle relative sanzioni;
Calabria 3-bis.11, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo vincitori di uno specifico concorso, nonché sui successivi percorsi di carriera;
Calabria 3-bis.12, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, nonché sui successivi percorsi di carriera;
Calabria 3-bis.13, il quale interviene sul trasferimento a domanda di funzionari direttivi della Polizia ad altre amministrazioni;
Calabria 3-bis.14, il quale prevede il riconoscimento di emolumenti specifici ai funzionari di Polizia vincitori di concorsi puntualmente individuati e che rivestivano la qualifica di perito superiore in una determinata data;
Calabria 3-bis.15, il quale prevede il riconoscimento di un assegno personale al personale di Polizia che per effetto del decreto legislativo n. 95 del 2017 percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ovvero percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima del passaggio di qualifica;
Calabria 3-bis.16, il quale stabilisce che tutte le spese di assistenza e cura connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono a carico del Servizio sanitario nazionale;
Calabria 3-bis.17, il quale interviene sul decreto legislativo n. 334 del 2000, relativamente ai criteri per l'attribuzione ai commissari e vice commissari delle funzioni di direzione degli uffici e reparti non riservate a personale di qualifiche superiori;
Iezzi 7.1, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 249 del 1997, in materia di poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alle sanzioni irrogate dalla stessa Autorità in materia di tutela del diritto d'autore e sulla legge n. 167 del 2017, con riferimento alle misure cautelari che la medesima Autorità può disporre in merito;
Iezzi 7.01, il quale dispone che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti di aggiudicazione e affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori di importo superiore alle soglie comunitarie, oltre a intervenire sulla disciplina relativa alla trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.
Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 11 di oggi.
Ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea al termine delle votazioni che avranno luogo nella giornata di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto – legge scadrà il 20 novembre prossimo e che l'esame in sede referente dovrà concludersi, al più tardi, entro le ore 15 di mercoledì 13. Pertanto a quell'ora dovrò porre in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 12 di oggi.
La seduta termina alle 9.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi.
La seduta comincia alle 12.20.
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative Sisto 1.02 e Sisto 2.01 pronunciati nell'odierna seduta delle 9,45.
Al riguardo ritiene di confermare i giudizi di inammissibilità su tali proposte emendative, nonché sulle restanti proposte emendative dichiarate inammissibili, in quanto non direttamente attinenti ai singoli oggetti affrontati dal decreto-legge.
Con riferimento all'articolo aggiuntivo Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico, segnalo come la proposta emendativa non attenga a nessuno delle materie affrontate dal decreto-legge;
Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Sisto 2.01, rilevo come esso intervenga sostanzialmente sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, tematica non affrontata in alcun modo dal decreto-legge.
Francesco Paolo SISTO (FI) invita il Presidente a rivalutare il suo giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative 1.02 e 2.01, a sua prima firma, che ritiene siano pertinenti rispetto all'oggetto del provvedimento in esame, dal momento che entrambi riguardano la materia dell'organizzazione dei Ministeri.
Soffermandosi, in particolare, sull'articolo aggiuntivo 2.01, osserva come esso presenti un contenuto meramente organizzativo, non potendo rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità, gli effetti che potrebbero da esso derivare in relazione ai meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza. Si augura quindi che il Presidente riveda il proprio giudizio di ammissibilità, auspicando che dietro a tale valutazione, non vi sia – piuttosto che la mera applicazione delle regole sull'ammissibilità – una censura di merito su una questione politicamente delicata, come quella costituita dal reddito di cittadinanza, che la maggioranza potrebbe avere l'interesse a non affrontare.
Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente di non poter accedere alla richiesta, formulata dal deputato Sisto, di rivedere le decisioni sui ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità. Rileva, infatti, come le proposte emendative in questione siano da ritenersi estranee alla materia oggetto del decreto-legge, in quanto quest'ultimo attiene alla riorganizzazione di alcuni Ministeri specificamente indicati e non alle tematiche oggetto degli articoli aggiuntivi Sisto 1.02 e 2.01.
Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di riservarsi comunque l'adozione di ulteriori iniziative al riguardo.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene che il giudizio di ammissibilità sia stato svolto dal Presidente secondo modalità eccessivamente discrezionali, anche in relazione alle proposte emendative presentate dal suo gruppo. Soffermandosi poi sull'articolo aggiuntivo Sisto 2. 01, analogo al suo emendamento 3.3, non comprende perché esso sia stato valutato inammissibile, tenuto conto che il provvedimento in esame, che reca un contenuto piuttosto eterogeneo, reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e di personale. Si chiede quindi se la maggioranza non abbia in realtà interesse a impedire la verifica sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, auspicando, infine, che il presidente possa rivedere i propri giudizi di ammissibilità.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce le valutazioni espresse, anche in considerazione degli specifici, rigorosi criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative previsti per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Emanuele PRISCO (FDI) si associa all'invito alla Presidenza a rivedere le decisioni di inammissibilità assunte, rilevando come le proposte emendative in questione possano essere legittimamente contestate nel merito da parte della maggioranza ma siano da ritenersi attinenti alla materia oggetto del provvedimento in esame, e non possa dunque esserne preclusa la discussione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che, nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, si è attenuto rigorosamente alle norme regolamentari, a prescindere da ogni valutazione politica su di essi.
Simona SURIANO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.
Francesco Paolo SISTO (FI) esprime stupore per il parere espresso dalla relatrice, che ha manifestato in modo sbrigativo una contrarietà assoluta e pregiudiziale su tutte le proposte emendative, liquidando di fatto i diritti delle opposizioni. Ritiene che tale atteggiamento non possa essere giustificato dall'esigenza di addivenire all'approvazione del provvedimento, in quanto l'obbligazione di risultato non appartiene alla democrazia rappresentativa.
Manifesta quindi il proprio disagio, ritenendo che la prevalenza numerica della maggioranza non possa tradursi nell'impossibilità di esprimere le opinioni dissenzienti.
Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Sisto, manifesta il proprio disappunto per il metodo sbrigativo posto in essere per l'espressione dei pareri, invitando la relatrice a valutare attentamente le proposte emendative presentate, al fine di favorire un confronto costruttivo tra i gruppi.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni svolte nella seduta delle Commissioni riunite I e IX nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, ritiene che sarebbe più corretto, da parte della maggioranza, dichiarare esplicitamente che non intende discutere nel merito i provvedimenti.
Stigmatizza quindi il fatto che la relatrice abbia espresso un parere cumulativo, senza neppure esplicitarlo con riferimento alle specifiche proposte emendative, e giudica gravemente scorretto l'atteggiamento della maggioranza, la quale rifiuta la discussione, avendo quale unico obiettivo quello di approvare il testo nel più breve tempo possibile, svolgendo nell'arco di sole ventiquattro ore l'esame contestuale di due provvedimenti di notevole rilevanza.
Federico FORNARO (LEU), pur ritenendo che i rilievi critici formulati dai gruppi di opposizione siano comprensibili, alla luce dell'oggettiva difficoltà di una Camera ad esaminare in tempi ristretti due distinti decreti-legge, ritiene opportuno operare una distinzione tra i due iter di esame in questione. Fa notare, infatti, che il disegno di legge C. 2100-B è stato ampiamente approfondito in sede parlamentare, visto che la Camera, che già lo aveva esaminato in prima lettura, è ora chiamata solo a pronunciarsi sulle modifiche apportate dal Senato. Ritiene, dunque, che su tale provvedimento l’iter possa svolgersi più velocemente, rispettando la tempistica attualmente prevista dal calendario dell'Assemblea, eventualmente valutando di dedicare più tempo per l'esame del disegno di legge in esame, per il quale ritiene si possa ipotizzare uno slittamento a giovedì dell'avvio della discussione in Assemblea.
Ritiene, peraltro, che, la questione dell'eccessiva ristrettezza dei tempi in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge da parte di una delle due Camere – vigendo attualmente un sistema di bicameralismo perfetto – sia realmente esistente e richieda una seria riflessione da parte degli schieramenti, anche in prospettiva di una riforma costituzionale, ricordando peraltro che tale questione fu posta con forza anche dal suo gruppo.
Chiede infine alla relatrice di valutare se sia possibile, rispetto alle proposte emendative più di buon senso, formulare un invito a trasfonderne il contenuto in specifici ordini del giorno, in vista della discussione in Assemblea.
Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura come da parte della Presidenza non vi sia alcuna pregiudiziale contrarietà a prendere in considerazione l'ipotesi di chiedere al Presidente della Camera un rinvio della discussione in Assemblea, rilevando tuttavia come tale rinvio non potrà che essere molto breve, attesa l'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame.
Simona BORDONALI (LEGA), dopo aver fatto notare che la dilatazione dei tempi dell'esame presso il Senato è dipesa dai conflitti interni alla maggioranza e non certo dall'atteggiamento delle opposizioni, auspica che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea possa slittare alla prossima settimana, a fronte dell'esigenza di dare ai gruppi la possibilità di entrare nel merito delle questioni. Nel rilevare come non si fosse mai arrivati ad una simile forzatura nell'organizzazione dei lavori, fa presente che sinora le proposte emendative dell'opposizione – alcune delle quali sono state dichiarate inammissibili, nonostante il decreto-legge in esame presenti un contenuto eterogeneo – non sono state in alcun modo prese in considerazione, auspicando che la relatrice possa manifestare qualche apertura sugli emendamenti presentati, se non altro in vista della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce come occorra tener conto dell'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, nonché della necessità di trasmettere il testo approvato alla Presidenza della Repubblica in tempo utile per la sua promulgazione.
Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di investire il Presidente della Camera circa la valutazione di inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 1.02 e 2.01, dei quali chiede pertanto fin d'ora l'accantonamento sino a quando il Presidente della camera non avrà comunicato le proprie decisioni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara che la richiesta del deputato Sisto può senz'altro essere accolta.
Francesco Paolo SISTO (FI) apprezza l'intervento del deputato Fornaro, dandogli atto della coerenza delle sue posizioni, anche dopo il suo passaggio dall'opposizione alla maggioranza. Ritiene, tuttavia, come gli ordini del giorno abbiano assunto le caratteristiche di una sorta di «placebo parlamentare» e come, dunque, la proposta di trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno non possa essere considerata sufficiente a fronte di quello che considera un vero e proprio «strangolamento», per responsabilità dell'altro ramo del Parlamento e della maggioranza, del dibattito. Ritiene, dunque, che l'impossibilità di modificare il provvedimento in esame costituisca di per sé un vulnus, al quale non può porsi rimedio con la soluzione prospettata dal deputato Fornaro, e ribadisce il proprio disagio per le modalità di svolgimento dei lavori.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la ragione per la quale iniziare ad esaminare le proposte emendative, facendo notare che è stato da più parti richiesto di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ribadire la sua disponibilità a valutare l'ipotesi di un differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, fa presente che tale eventualità non preclude, in ogni caso, la possibilità di iniziare ad esaminare e votare le proposte emendative presentate.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.1, facendo notare come esso appare coerente con la volontà politica manifestata dal suo gruppo, quando era in carica il precedente Governo, laddove si intese incardinare le competenze in materia di turismo nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Al riguardo ricorda che il gruppo del M5S condivise convintamente quella scelta per motivi di merito, chiedendosi per quale ragione oggi la disconosca. Si interroga, ad esempio, se tale nuovo atteggiamento del gruppo del M5S sia dovuto ad un cambio di opinione nel merito o se, più realisticamente, dipenda dall'esigenza di rispettare l'alleanza di Governo, tenuto conto che, a suo avviso, tale scelta organizzativa è stata dettata da mere logiche di spartizione politica, volte a favorire una specifica personalità del Partito democratico.
Francesco Paolo SISTO (FI), dopo aver osservato come le questioni di metodo siano pregiudiziali rispetto a quelle di merito, dal momento che il rispetto delle regole è essenziale alla democrazia, esprime il proprio sconcerto per la disinvoltura con la quale si trasferiscono continuamente competenze, e conseguentemente personale e risorse, da un Ministero all'altro, al punto che si può parlare di vere e proprie «sliding doors ministeriali», e ricorda come la propria parte politica abbia egualmente avversato anche gli analoghi provvedimenti proposti dal precedente Governo. Ritiene infatti che la materia del turismo, attesa la rilevanza del settore per il nostro Paese, sia meritevole di una considerazione autonoma, e come a tale esigenza risponda il successivo emendamento 1.3 a sua prima firma.
Raccomanda comunque l'approvazione degli identici emendamenti 1.2 a sua prima firma e Iezzi 1.1, soppressivi dell'articolo 1, rilevando come tale articolo operi una spoliazione di competenze del Ministero delle politiche agricole in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e giudicando pericoloso consentire al Ministro di turno un'annessione di competenze, in una sorta di «colonialismo ministeriale», non sorretta da alcuna motivazione logica.
Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2, auspicando l'approvazione del successivo emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, volto all'istituzione del Ministero delle politiche turistiche della promozione nazionale. Ritiene infatti necessario che in materia di turismo sia competente un Dicastero specifico, che abbia il compito di promuovere l'intera filiera turistica nazionale, valorizzando le risorse del Paese, a livello paesaggistico, agroalimentare e artigianale, e promuovendo le eccellenze produttive del made in Italy. Ritiene infatti importante scommettere su tali importanti settori, piuttosto che assumere decisioni dettate da mere logiche di spartizione politica, ricordando che il precedente Governo quantomeno manifestò la disponibilità a valutare l'ipotesi dell'istituzione di un organismo autonomo deputato alla salvaguardia di tale settore.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2.
Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.3, rileva come esso sia volto a prevedere l'istituzione del Ministero del turismo e, dunque, una sorta di ripristino della dignità economica e strutturale del settore turistico. Osserva infatti come il fenomeno del turismo non possa prestarsi a una lettura univoca, essendo legato tanto alla fruizione dei beni culturali quanto all'enogastronomia, come testimoniato dalla diffusione di un turismo enogastronomico di alto livello, e come dunque le politiche in materia non possano essere ricondotte esclusivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali né a quello delle politiche agricole, ma debbano rivestire un rilievo autonomo, attraverso l'istituzione di un apposito dicastero, al quale la sua proposta emendativa prevede siano attribuiti compiti in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le regioni, progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione europea e relazioni internazionali in materia di turismo e promozione del Made in Italy.
Esprime dunque rammarico per l'indisponibilità del Governo a valutare le questioni poste dall'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di non condividere nel merito il contenuto dell'emendamento Sisto 1.3, pur riconoscendo che esso risponde ad una visione politica precisa, che giudica legittima e sicuramente preferibile rispetto a quella assunta dal Governo attuale, che appare volta esclusivamente a rispondere agli interessi di una componente della maggioranza, nell'ambito di una logica meramente spartitoria. Fa presente, infatti, che il suo gruppo ritiene il turismo un volano per il settore dell'agricoltura, ritenendo innegabile la capacità attrattiva di alcune eccellenze agricole e alimentari. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3.
Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3, ritenendo peraltro che al Ministero del turismo possano essere altresì attribuiti compiti per quanto concerne la promozione nazionale, come previsto dall'emendamento a sua firma 1.4.
La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.3.
Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, osserva che esso, nell'istituire il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale concentrando in una struttura autonoma le relative competenze, sia volto alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, a favore dello sviluppo economico del Paese. Ritiene che tali serie questioni debbano rappresentare la priorità per gli schieramenti politici, alcuni dei quali, all'interno della maggioranza di Governo, a suo avviso, sembrano esclusivamente interessati a logiche di potere. Dopo aver manifestato la sua preoccupazione per gli scenari aberranti che, a suo avviso, si stanno delineando nell'ambito della definizione delle politiche industriali, auspica soluzioni organizzative che diano priorità, in tale strategico settore, agli interessi nazionali.
Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento Lollobrigida 1.4.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni precedentemente svolte, ritiene che le competenze in materia di agricoltura e turismo siano sinergiche. Rispetta quindi la scelta di coloro che sostengono l'istituzione di un autonomo Ministero del turismo, ma ritiene scorretto utilizzare strumentalmente la materia del turismo, che riveste una notevole rilevanza economica e occupazionale, per assecondare le «mire espansionistiche» di un esponente della maggioranza.
Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lollobrigida 1,4, ribadendo la necessità che le competenze in materia di turismo siano attribuite a un dicastero autonomo.
La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.4.
Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.5, rileva come esso rechi una proposta di buon senso, e chiede pertanto alla relatrice e alla rappresentante del Governo di valutare favorevolmente l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda il contenuto. Rileva come la proposta emendativa in esame, restituendo alcune funzioni al Ministero dello sviluppo economico, potrebbe peraltro risolvere alcuni contrasti emersi in seno alla maggioranza, a causa dei quali l'esame del provvedimento da parte del Senato si è prolungato.
La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in risposta a talune qualsiasi svolte nell'odierno dibattito, osserva come il Governo, che ha valutato con attenzione tutte le proposte emendative presentate, su alcune di queste sia disponibile a chiedere ai presentatori di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, in vista della discussione in Assemblea, precisando che tale invito sarà espressamente formulato non appena si giungerà all'esame degli emendamenti in questione.
Fa presente altresì che le decisioni relative all'organizzazione dei Ministeri assunte dal Governo in carica nel provvedimento in esame sono state dettate unicamente da scelte politiche, rispondenti ad una precisa visione di sistema, che ritiene sia stata legittimamente motivata nel merito, non certo da logiche personalistiche interne alla maggioranza.
Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia la rappresentante del Governo, rilevando tuttavia come per l'economia dei lavori sarebbe più opportuno indicare preventivamente le proposte emendative sulle quali sussiste la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea, anche al fine di consentirne il tempestivo ritiro. Prende atto delle affermazioni del Governo secondo le quali le scelte contenute nel provvedimento in esame sono dettate esclusivamente da considerazioni organizzative e di funzionalità, pur mantenendo le proprie forti perplessità al riguardo.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come, mentre le scelte assunte dal precedente Governo rispondevano ad una chiara visione politica, quelle dell'Esecutivo attuale sembrino motivate esclusivamente da logiche di scambio tra i partiti della maggioranza o persino tra le componenti di un medesimo schieramento.
Simona SURIANO (M5S), relatrice, attesa la rilevanza del settore del turismo, ripetutamente sottolineata nel corso della discussione, ritiene condivisibile la scelta, compiuta con il provvedimento in esame, di ricondurre le politiche in materia all'unica regia del Ministero dei beni e delle attività culturali.
La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.5.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.6, facendo notare che esso, istituendo il Ministero dell'agroalimentare e del turismo, mira a ripristinare una sinergia tra tali settori, fondando il rilancio del turismo anche sulle eccellenze vantate dai diversi territori nel campo agro alimentare.
Simona BORDONALI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, rileva come l'enogastronomia costituisca una delle motivazioni più importanti del turismo in Italia, anche sulla base dei dati che emergono da una recente indagine condotta dalla World Food Travel Association, e come dunque sia assolutamente ragionevole ricondurre le politiche relative all'agroalimentare e al turismo nell'ambito di uno stesso dicastero.
Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Iezzi 1.6. Infatti, pur condividendo la finalità della valorizzazione del settore agroalimentare, ritiene necessario che in materia di turismo sia competente un autonomo Dicastero.
Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la seduta termini in tempo utile per consentire la partecipazione dei deputati di Forza Italia all'assemblea del gruppo, prevista alle 14.
Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Sisto, e anche al fine di consentire lo svolgimento della prevista seduta del Comitato permanente per i pareri, avverte che l'esame del provvedimento sarà sospeso alle 13.55.
Gianni TONELLI (LEGA) sottolinea l'importanza dell'enogastronomia quale motivazione dei flussi turistici, richiamando in particolare l'esperienza della propria terra di provenienza, la Romagna, e ritiene dunque opportuno, in un'ottica di concretezza e pragmatismo, ricondurre a un unico dicastero le politiche in materia di agroalimentare e di turismo.
Filippo MATURI (LEGA) ritiene che la connessione tra le politiche agricole e quelle del turismo, attuata nell'ambito un unico Dicastero, potrebbe contribuire positivamente a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone più disagiate, tra cui richiama quelle montane, che altrimenti, in assenza dei flussi turistici, a suo avviso, rischiano un isolamento sempre maggiore.
La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.6.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte la Commissione che, facendosi interprete delle richieste avanzate in tal senso, prospetterà al Presidente della Camera l'ipotesi di rinviare alla mattinata di giovedì 14 novembre l'avvio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, rappresentando al medesimo Presidente della Camera come il ritardo nella trasmissione del provvedimento da parte del Senato e il contestuale esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, abbia posto la Commissione nella necessità di esaminare contemporaneamente due provvedimenti in tempi oggettivamente assai ristretti.
Laura RAVETTO (FI) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Sisto.
Ricollegandosi a talune considerazioni riguardanti l'esigenza di tutelare le aree più a rischio nel nostro Paese, fa notare che la città di Matera, proprio in queste ore, è stata colpita da rilevanti eventi atmosferici che hanno determinato ingenti danni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 13.55.
Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
Esame emendamenti C. 1027-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché il subemendamento 0.4.0200.3 presentati alla proposta di legge C. 1027-A e abb., recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1524 Dori- il cui testo è stato adottato quale testo base – recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, al quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni.
Anna BILOTTI (M5S), relatrice, segnala come il provvedimento sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme.
Ricorda innanzitutto che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017, che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socioeducativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.
La proposta di legge in esame, che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di 8 articoli, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti, oltre che al cyberbullismo anche al bullismo e che contiene anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di strumenti di repressione penale.
In particolare, l'articolo 1 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.
In merito ricorda che già attualmente la giurisprudenza, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare nella fattispecie degli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Rammenta, ad esempio, la sentenza n. 28623 del 2017, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del codice penale, essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sul primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» – anche la condizione di emarginazione della vittima.
Tale condizione di emarginazione non è attualmente definita dal codice penale ma il concetto è richiamato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul mobbing, definito anche come «danno da emarginazione» (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5905 del 2018).
Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-bis, la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, aggiunge all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore (di donna in gravidanza e di disabile) ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà.
Alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 si inserisce un nuovo comma nell'articolo 612-bis del codice penale, per prevedere, in caso di sentenza di condanna definitiva per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.
L'articolo 2 modifica la disciplina della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.
L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo; in particolare:
il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
il comma 1, lettera b), numero 1), modifica l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, relativo alle linee di orientamento che deve emanare il MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo nell'ambito del comma 1 di tale articolo 4, anche in questo caso il campo d'applicazione di tale strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo;
il comma 1, lettera b), numero 2), modificando il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, stabilisce, inoltre, che le predette linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico;
il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 5 della richiamata legge n. 71 del 2017, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative; la novella in esame, in sintesi, prevede che, a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe; nei casi più gravi, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni;
la lettera d) del comma 1, con disposizione di chiusura, prevede che ogniqualvolta nella legge n. 71 del 2017 si faccia riferimento a «fenomeno del cyberbullismo» occorra riferirsi invece a «fenomeni di bullismo e cyberbullismo».
L'articolo 4, al comma 1, lettera a), sostituisce l'articolo 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, cosiddetta «legge minorile») con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità ripartiva, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, la novella interviene al nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile, sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo all’«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.
La novella interviene altresì sul procedimento per l'adozione delle misure, il quale attualmente inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (ad esempio, la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari).
Si stabilisce inoltre che il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. In base al già richiamato nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile l'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni, che dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda le misure che il tribunale dei minorenni può adottare, nell'ordinamento vigente si prevede che il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. A tale riguardo la novità più rilevante recata dalla novella consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 25 della legge minorile, dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento.
La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece dal nuovo comma 3 dell'articolo 25 della legge minorile, ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 25 della legge minorile, a conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni:
conclusione del procedimento;
continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
affidamento del minore ai servizi sociali;
collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una «casa di rieducazione» o di un «istituto medico psico pedagogico».
La novella conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese, ma aggiunge, al nuovo comma 5 dell'articolo 25 della legge minorile, che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale; la riforma consente l'assistenza del difensore.
Le lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 4, con finalità di coordinamento, modificano anche gli articoli 26, 27, 28 e 29 del già citato Regio decreto n. 1404 del 1934, mentre la lettera f) inserisce in tale ambito un nuovo articolo 29-bis, in base al quale gli interventi educativi possono proseguire anche al raggiungimento della maggiore età, fino ai 25 anni.
L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), specificando gli impegni, da un lato, della scuola e, dall'altro, delle famiglie, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.
L'articolo 6 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, «strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti», con la finalità di valutare e monitorare: l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti; la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; la qualità del clima della classe. Gli strumenti di valutazione e i questionari dovranno essere approntati attraverso piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio.
In base al comma 2 ogni istituzione scolastica dovrà poi, sulla base dei dati raccolti, elaborare un report da mettere a disposizione dei consigli di classe, al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.
Ai sensi del comma 3, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico (2020/2021) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'implementazione di una piattaforma di e-learning già predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e denominata Piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti.
Per lo svolgimento di tali attività il comma 2 stanzia specifiche risorse (200.000 euro annui) nel triennio 2020-2022.
L'articolo 8 prevede l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.
Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato «emergenza infanzia», attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica, che dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore, dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento rechi disposizioni riguardanti la materia «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che interventi di carattere formativo e educativo, che possono essere ricondotti in gran parte alla materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.05.
ALLEGATO 1
DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (C. 2242 Governo, approvato dal Senato).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
*1. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*1. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Trasferimento al Ministero del turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)
1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2020 i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero del turismo»;
b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e dopo il numero 13) è inserito il seguente: «14) Ministero del turismo;»;
c) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;
d) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:
«Capo XII-bis
MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero del turismo.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.
3. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
Art. 54-ter.
(Aree funzionali)
1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
c) promozione del Made in Italy.
Art. 54-quater.
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter.».
13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».
16. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sostituirlo con il seguente
Art. 1.
(Istituzione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale)
1. È istituito il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti nell'area funzionale del turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
2. Al Ministero di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. A decorrere dalla medesima data è soppresso il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, al numero 12) sono soppresse le seguenti parole: «e per il turismo»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente: «14) Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
4. La denominazione: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero di cui al comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo alla data del 1o giugno 2019. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la società in house ALES.
6. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 2, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
7. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».
8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 4. Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Donzelli, Meloni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Trasferimento al Ministero dello sviluppa economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)
1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo»;
b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:
Capo XII-bis
MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO
Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)
1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.
2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;
b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;
c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding;
e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta.
1. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato «Ministero», che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso. 3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero del cibo»;
b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:
«Capo VII
MINISTERO DEL CIBO
Art. 33.
(Attribuzioni)
1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell’italian sounding riguardante i prodotti agroalimentari.
Art. 34. – (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2».
1. 7. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso fino alla fine del periodo con le seguenti: è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche alimentari, forestali e del turismo.
1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e i posti fino alla fine del periodo.
1. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, primo periodo, le parole da: di due dirigenti di livello non generale sono sostituite dalle seguenti: di un dirigente di livello non generale.
Conseguentemente, al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: centonovantadue con la seguente: centonovantuno.
1. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale.
1. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale.
1. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di un dirigente di livello generale e.
1. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di due dirigenti con le seguenti: di un dirigente.
1. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
1. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.
1. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: valutati inserire la seguente: prudenzialmente.
1. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, terzo periodo, dopa la parola: valutati inserire la seguente: complessivamente.
1. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
1. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
4. Nel riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.
1. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Con riferimento alle risorse umane, inserire le seguenti: fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
1. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione.
*1. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
*1. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 7, sopprimere le parole: e perenti.
1. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 7, sostituire le parole: residui passivi e perenti con le seguenti: residui passivi perenti.
1. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 17, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«14) Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani»;
b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:
«Capo XII-bis
MINISTERO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI ITALIANI
Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani.
2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
a) elaborazione e attuazione di politiche e di interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori qualificanti della produzione nazionale;
b) attività di supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di cui al comma 18-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) elaborazione di indirizzi e di proposte nell'ambito dell'Unione europea, nonché recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e applicazione delle norme di settore e in materia di etichettatura dei prodotti;
d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, all'elaborazione e alla negoziazione di accordi multilaterali, bilaterali e regionali;
e) attività di promozione e di sostegno per la diffusione e la valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agroalimentare e per la tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali di settore;
f) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design, dell'intrattenimento, della cultura e della comunicazione;
g) promozione e internazionalizzazione delle imprese.
3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone il Piano annuale degli interventi per la promozione internazionale e la tutela dei prodotti italiani, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi, individua gli interventi e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.
Art. 54-ter. – (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1».
2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «tredici», è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
1. 01. Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«14) Ministero della Terza Età»;
b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:
«Capo XII-bis
MINISTERO DELLA TERZA ETÀ
Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero della Terza Età.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali con particolare riferimento a coloro che accedono al regime pensionistico.
3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, predispone il Piano annuale degli interventi delle politiche sociali per coloro che accedono al regime pensionistico, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi e individua gli interventi.
Art. 54-ter. – (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: “tredici”, è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
b) al secondo periodo, la parola: “sessantacinque”, è sostituita dalla seguente: “sessantotto”».
1. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
(Inammissibile)
ART. 1-ter.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: per il triennio.
1-ter. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla Società Ales S.p.a. con le seguenti: al soggetto identificato.
1-ter. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa con le seguenti: a bandire una gara al fine di individuare il soggetto idoneo.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa con le seguenti: alla società aggiudicatrice.
1-ter. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a., con le seguenti: a bandire una gara.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Società Ales S.p.a. con le seguenti: società aggiudicatrice.
1-ter. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: ad assumere personale con contratti a tempo determinato.
1-ter. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a. con le seguenti: assumere personale con contratti della durata triennale.
1-ter. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi inserire le seguenti: di personale altamente qualificato.
1-ter. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi inserire le seguenti: di personale qualificato.
1-ter. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della società Ales S.p.a. con le seguenti: di personale aggiuntivo.
1-ter. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura con le seguenti: negli istituti e luoghi della cultura.
1-ter. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro nell'anno 2019,.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e le parole da: per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 fino a: legge 8 agosto 2019, n. 81 e,
1-ter. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021, con le seguenti: nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 2, apportare le medesime modificazioni.
1-ter. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021, con le seguenti: 330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
1-ter. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021 con le seguenti: 330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
1-ter. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: musei dotati di autonomia speciale inserire le seguenti: ad esclusione delle fondazioni museali.
1-ter. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla valorizzazione.
1-ter. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti:, alla sicurezza e alla conservazione.
1-ter. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla sicurezza.
*1-ter. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*1-ter. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento inserire le seguenti: e alla conservazione.
1-ter. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
1-ter. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole da: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fino alla fine del comma con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito.
1-ter. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
1-ter. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa.
1-ter. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi.
1-ter. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa.
1-ter. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
1-ter. 29. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all’ con le seguenti: nel rispetto dell’è.
1-ter. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro usurante.
1-ter. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente gravoso.
1-ter. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente impegnativo.
1-ter. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro inadeguate.
1-ter. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro svolte in luoghi disagevoli.
1-ter. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: di cui si informano le Commissioni parlamentari competenti.
1-ter. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali inserire le seguenti: trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
1-ter. 37. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero.
1-ter. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali inserire le seguenti: resi noti sul sito internet del Ministero.
1-ter. 39. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali inserire le seguenti: che vengono segnalati sul sito internet del Ministero per la loro peculiarità.
1-ter. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
ART. 1-quater.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis).
1-quater. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni e servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3»;
b) al comma 2 la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «sei» e la parola: «centoventitre» è sostituita dalla seguente: «centoventiquattro»;
c) al comma 3 la parola «sette» è sostituita con la seguente: «sei»;
d) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “trattati sull'Unione europea”, sono inserite le seguenti: “; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni”»;
e) la lettera c) del comma 4, è sostituita dalla seguente:
« c) all'articolo 28:
1) al comma 1, alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria”;
2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
3) al comma 2, sono soppresse le parole: “promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale”».
2. 3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 2:
« a) sostituire le parole: “è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette”, con le seguenti: “e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove”;
b) sostituire le parole: “vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio”, con le seguenti: “direttore generale”;
c) sostituire la parola: “diciannove”, con la seguente: “diciotto”;
d) sostituire la parola: “centoventitré”, con la seguente: “centoventuno”».
2. 4. Prisco, Donzelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «2020», con la seguente: «2021»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «2020», con la seguente: «2021»;
c) al comma 3:
a) sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;
b) sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158,» con le seguenti: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;
c) sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti: «31 dicembre»;
d) sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente», con le seguenti: «15 gennaio 2020».
2. 5. Prisco, Donzelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;
b) al comma 2:
1) sostituire le parole: «è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», con le seguenti: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;
2) sostituire le parole: «sono altresì istituiti posti di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» con le seguenti: «altresì istituito un posto di direttore generale»;
3) sostituire la parola: «diciannove», con la seguente: «diciotto»;
4) sostituire la parola: «centoventitré», con la seguente: «centoventuno».
2. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata “Direzione generale per il Made in Italy” e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della “Direzione generale per il Made in Italy”, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del Made in Italy già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
2. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: resta confermata nel numero massimo di diciannove, con le seguenti: è rideterminata in sedici.
2. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019», con le seguenti: «del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;
b) dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», aggiungere le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;
c) dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica», aggiungere le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019»;
d) dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», aggiungere le seguenti: «è inquadrato nei profili di “Funzionario economico, finanziario e commerciale” equiparato al profilo di “Primo Segretario di Legazione” o di “Collaboratore economico-finanziario e commerciale” a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico. Inoltre,».
2. 9. Prisco, Donzelli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite.
2. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo, inserire le seguenti: il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché.
2. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del personale con minore età anagrafica, inserire le seguenti: tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019.
2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, quarto periodo dopo le parole: Il personale, inserire le seguenti: dirigenziale e.
*2. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 15. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: Il personale non dirigenziale trasferito, inserire le seguenti: è inquadrato nei profili di «Funzionario economico, finanziario e commerciale» o di «Collaboratore economico-finanziario e commerciale» a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico e.
2. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.
2. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: alla scadenza dell'incarico biennale, fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2020.
2. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: che può essere rinnovato, fino alla fine periodo.
*2. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*2. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 2).
2. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 6.
2. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e 23.
2. 22. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 7 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
2. 23. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 7, sostituire le parole: d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
2. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 8.
2. 25. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 9, sopprimere le lettere a), b) e c).
2. 26. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere i commi 10 e 10-bis.
2. 27. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Novelli, Ravetto.
Sopprimere i commi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies.
2. 28. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 11.
2. 29. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 11-bis.
2. 30. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 12.
2. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 15 dicembre 2019 con le seguenti: 31 gennaio 2020;
b) sostituire le parole: di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. 32. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli in merito all'erogazione del beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, una struttura tecnica, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.
2. La struttura di cui, al comma 1, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle rilevazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, verifica, anche attraverso accertamenti a campione, che il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dalla legge.
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero dell'Interno sono assegnate dieci unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e sette funzioni di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero dell'Interno ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
(Inammissibile)
ART. 3.
Sopprimere il comma 2.
3. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino a: 2022 con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.
3. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accedono all'elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto.
4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse;
b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto»; c) all'articolo 7, comma 11, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge.
3. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)
ART. 3-bis.
Al comma 1, sostituire le parole: 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.
Conseguentemente,
1) al comma 2, sostituire l'elenco 1 allegato al presente decreto con il seguente:
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 | 20.000 | 20.000 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 | 2.000 | 2.000 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 0 | 90.000 | 90.000 |
Totale | 0 | 112.000 | 112.000 |
2) al medesimo elenco 1:
a) sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa;
b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) apportare le seguenti variazioni:
2020: 11.500;
2021: 11.500;
c) aggiungere la voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
2019: 0;
2020: 90.000;
2021: 90.000.
3-bis. 1. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Al comma 1 sostituire le parole 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 2. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 la parola «analoghe» è sostituita dalla parola «identiche» e, dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti:
4) A far data dal 1o gennaio 2020 i funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato risultati vincitori del concorso di cui al punto 1), in deroga a quanto ivi previsto, transitano, nell'ordine del ruolo vigente a tale data, nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
a) vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
b) commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
c) commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi;
5) I funzionari di cui al punto precedente, trascorsi sei anni dalla data di decorrenza della qualifica di commissario capo, conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, nei limiti vigenti della dotazione organica prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, accedendo ai posti riservati al personale di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 mediante la partecipazione, con le modalità previste dalla precedente lettera a), ad uno scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale;
6) Ai sensi dell'articolo 6-bis del medesimo d.P.R. 334 del 2000, i funzionari di cui al punto precedente conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
7) Dall'applicazione dei precedenti punti 5) e 6) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato;
8) Agli oneri derivanti dal punto 4), calcolati in euro 974.172 per l'anno 2018, euro 3.895.410 per l'anno 2019, euro 4.714.959 per l'anno 2020, euro 1.817.268 per l'anno 2021 ed euro 56.573 per l'anno 2022, si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 11. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:
2. I funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn) transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
a) vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;
b) commissario tecnico dal termine del periodo applicativo di un mese;
c) commissario capo tecnico dal termine del periodo formativo i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. I funzionari tecnici di cui al comma precedente conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e nell'ambito dei limiti di organico previsti dalla Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 12. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. (Trasferimento a domanda di direttivi della Polizia di Stato ad altre amministrazioni.)
1. Entro il 1o settembre 2020 è consentito, a domanda degli interessati e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo, nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nei limiti dei posti disponibili nelle rispettive piante organiche per le corrispondenti qualifiche o gradi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
2. Il trasferimento viene effettuato salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.
3. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, al dipendente trasferito è attribuito, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
3-bis. 13. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:
2. Ai funzionari vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) e del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn) che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000 sono attribuiti, fino all'eventuale conseguimento della qualifica, rispettivamente, di vice questore o di direttore tecnico capo, a decorrere dal 1o gennaio 2020, gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9 del medesimo articolo 45.
3. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 14. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 è sostituito dal seguente:
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla somma di ciascuna di tali differenze, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Analogo emolumento, pari alla somma delle differenze su ciascuna voce retributiva fissa e continuativa, è attribuito allo stesso personale che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo, percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. In caso di transito ai ruoli civili che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento è altresì attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, pari alla differenza, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, disposto dal presente articolo.
3-bis. 15. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. (Copertura delle spese conseguenti a infortunio sul lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo dei vigili del fuoco).
1. Tutte le spese di assistenza e cura, non coperte da assicurazione Inail e comunque connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello volontario o con rapporto d'impiego a tempo determinato, sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 16. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 2, penultimo periodo,·del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici sono soppresse. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».
3-bis. 17. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione
(Inammissibile)
Sopprimere il comma 2.
3-bis. 3. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Sostituire il comma 2, con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 5. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 4. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 6. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 7. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 | 10.000 | 10.000 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 | 1.000 | 1.000 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 0 | 49.500 | 49.500 |
Totale | 0 | 60.500 | 60.500 |
Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa e inserire la seguente:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
2019: 0;
2020: 49.500;
2021: 49.500.
3-bis. 10. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 0 | 60.500 | 60.500 |
Totale | 0 | 60.500 | 60.500 |
Conseguentemente, al medesimo elenco 1 sopprimere le voci di missione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa e inserire la seguente:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
2019: 0;
2020: 60.500;
2021: 60.500.
3-bis. 8. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
Al comma 2, sostituire l'elenco allegato al presente decreto con il seguente:
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DEL ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 | 60.500 | 60.500 |
Totale | 0 | 60.500 | 60.500 |
Conseguentemente, al medesimo elenco 1:
a) sopprimere le voci di missione del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;
b) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze-Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) apportare le seguenti variazioni:
2020: 40.500;
2021: 40.500;
c) alla Missione 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) apportare le seguenti variazioni:
2020: 20.000;
2021: 20.000.
3-bis. 9. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1 sopprimere le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e.
4. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 1, sostituire le parole: operante alle dirette dipendenze del Ministro e con le seguenti: operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: In deroga alla con le seguenti: Nei limiti della.
4. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, primo periodo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci;
b) sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.
4. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due con qualifica con le seguenti: uno con qualifica.
4. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di livello aggiungere le seguenti: dirigenziale e.
4. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: e i limiti riferiti fino alla fine del periodo, con le seguenti: In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale.
4. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo.
4. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020.
4. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.
4. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3 la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.
4. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 144.000 euro con le seguenti: 100.000 euro;
b) sostituire le parole: 480.000 euro con le seguenti: 200.000 euro;
c) sostituire le parole: dodici esperti o consulenti con le seguenti: sette esperti consulenti.
4. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 4, sostituire le parole: nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020 con le seguenti: nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020.
4. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sopprimere il comma 5.
4. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 5, premettere le seguenti parole: Considerate la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza,.
4. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 5 sostituire le parole: fino al 31 luglio 2020 con le seguenti: fino al 31 marzo 2020.
4. 18. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Al comma 5 sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
4. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: Fermi i con le seguenti: In aggiunta ai.
4. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera a), dopo la parola: Fermi aggiungere la seguente: restando.
4. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: in materia di sicurezza inserire le seguenti: previsti dalla normativa vigente.
4. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: promuove e assicura la vigilanza con le seguenti: garantisce e vigila.
4. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: e assicura con le seguenti: e garantisce.
4. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, lettera b), sostituire le parole da: Per le medesime finalità di cui primo periodo fino alla fine del periodo con le seguenti: Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente.
4. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 6-bis, la lettera b), sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui al primo comma con le seguenti: Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,.
4. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
ART. 5.
Sopprimerlo.
*5. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
*5. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramenti della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore a due con le seguenti: è pari a due.
*5. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
*5. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
Sopprimere il comma 2.
5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
5. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
Al comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
ART. 6.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente: il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria.»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
6. 1. Prisco, Donzelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.
ART. 7.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
«31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».
1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità».
7. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)
1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: «pari o superiore alla soglia comunitaria,» sono aggiunte le parole: «stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104».
7. 01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.
(Inammissibile)
ALLEGATO 2
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 e abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni;
sottolineato come l'intervento legislativo in esame sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando gli strumenti di tutela delle vittime, prevedendo, accanto a misure di carattere socio-educativo, anche l'impiego di strumenti di repressione penale;
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge, dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.